Provvedimento: […] [...] restituzione (e delle spese della restituzione), prevedendo, all'art. 1774 c.c., comma 1, che «salvo diversa convenzione, la restituzione della cosa deve farsi nel luogo in cui doveva essere custodita» e, al comma […] In tale direzione, alcun rilievo ha la circostanza che tale prestazione sia stata fatturata come “trasporto”, dovendosi osservare che non può attribuirsi all'impiego atecnico di tale termine, una valenza “confessoria” di un contratto di trasporto, e che l'addebito al depositante dei costi per la riconsegna è, comunque, esplicitamente prevista dall'art. 1774, co. 2, c.c., onde la circostanza che detti costi siano stati fatturati è neutra.
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