Articolo 1774 del Codice civile
Articolo 1773Articolo 1775
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19 aprile 1942
Art. 1774.

(Luogo di restituzione e spese relative).

Salvo diversa convenzione, la restituzione della cosa deve farsi nel luogo in cui doveva essere custodita.

Le spese per la restituzione sono a carico del depositante.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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