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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/12/2025, n. 1707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1707 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4728/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA DELLE CROCI 2/G, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. BONANNO GIULIO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in VIA DELLE CROCI 2/G, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. BONANNO GIULIO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 9 ottobre 2025.
(matrimonio celebrato in Palermo, il 17 giugno 2017).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 28 novembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati e, pertanto, ciascuno di essi sarà libero di fissare il proprio domicilio dovunque vorrà.
2) I figli saranno affidati, congiuntamente, ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso l'abitazione CP_2
3) Il padre, s'impegna a corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, alla madre, un assegno mensile di € 360,00 (trecentosessanta/00), da divedersi in
180,00 ciascuno quale contributo al mantenimento delle figlie minore, tale somma dovrà essere rivalutata annualmente secondo indici ISTAT.
4) Le spese straordinarie, invece, saranno affrontate al 50% da entrambi i coniugi purché previamente concordate e debitamente documentate di comune accordo tra di essi. Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN;
5) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita: il padre potrà vedere e tenere con se le figlie: nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera ore 20:00; nel corso di ciascuna settimana potrà tenerla con se un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 21:00; nella settimana che si conclude con il week-end di sua pertinenza e per tre pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola fino alle ore
20:00 nella settimane che si conclude con il week-end di pertinenza della madre;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con se la figlia ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni la minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua
e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30
2 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
7) I coniugi hanno già provveduto personalmente alla divisione dei loro beni in comune e dichiarano fin da subit di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro;”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 133, P. II, S. A, Anno 2017) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 04/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4728/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA DELLE CROCI 2/G, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. BONANNO GIULIO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in VIA DELLE CROCI 2/G, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. BONANNO GIULIO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 9 ottobre 2025.
(matrimonio celebrato in Palermo, il 17 giugno 2017).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 28 novembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati e, pertanto, ciascuno di essi sarà libero di fissare il proprio domicilio dovunque vorrà.
2) I figli saranno affidati, congiuntamente, ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso l'abitazione CP_2
3) Il padre, s'impegna a corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, alla madre, un assegno mensile di € 360,00 (trecentosessanta/00), da divedersi in
180,00 ciascuno quale contributo al mantenimento delle figlie minore, tale somma dovrà essere rivalutata annualmente secondo indici ISTAT.
4) Le spese straordinarie, invece, saranno affrontate al 50% da entrambi i coniugi purché previamente concordate e debitamente documentate di comune accordo tra di essi. Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN;
5) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita: il padre potrà vedere e tenere con se le figlie: nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera ore 20:00; nel corso di ciascuna settimana potrà tenerla con se un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 21:00; nella settimana che si conclude con il week-end di sua pertinenza e per tre pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola fino alle ore
20:00 nella settimane che si conclude con il week-end di pertinenza della madre;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con se la figlia ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni la minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua
e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30
2 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
7) I coniugi hanno già provveduto personalmente alla divisione dei loro beni in comune e dichiarano fin da subit di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro;”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 133, P. II, S. A, Anno 2017) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 04/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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