(Precetto).
Il precetto e' regolato dalle disposizioni del codice di procedura civile , ma il termine ad adempiere e' ridotto a ventiquattro ore.
Introduzione Firmare una fideiussione bancaria è uno degli atti più sottovalutati e, allo stesso tempo, più “costosi” della vita economica di una persona. Molti garanti (soci, amministratori, familiari, amici, coniugi, genitori) scoprono la reale portata dell'impegno solo quando arriva la richiesta di pagamento: una lettera di escussione, un decreto ingiuntivo, un precetto, oppure un pignoramento. Da quel momento, il rischio non è solo “pagare il debito altrui”, ma subire un'escalation rapida: blocchi su conto corrente, trattenute su stipendio/pensione, ipoteche, segnalazioni nei sistemi informativi, e – nei casi più gravi – la compromissione strutturale del patrimonio e della continuità …
Leggi di più…Dei delitti contro il patrimonio TITOLO TREDICESIMO DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CAPO I Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone Art. 624. (Furto) Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se' o per altri, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire trecentomila a un milione. Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o piu' delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7), e 625. …
Leggi di più…Il contratto di intermediazione mobiliare tra teoria economica e categorie civilistiche (prime riflessioni) Pubblicato il 24/01/09 02:00 [Articolo 647]
Leggi di più…Rassegna giurisprudenziale Risarcimento del danno e riparazione (art. 647) La norma in esame dà vita a un evidente caso di surroga legale, quale disciplinata dall'art. 1203 Cod. civ.
Leggi di più…L'avvocato che cura il recupero del credito per un cliente non sempre ha dimestichezza con la legge fallimentare. All'interno del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, tuttavia, si nasconde più di un'insidia. Una di queste, sulla quale ci concentreremo nella presente nota, è relativa al rapporto tra decreto ingiuntivo e fallimento del debitore. In breve: secondo la giurisprudenza il decreto ingiuntivo che non sia munito di decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. emesso prima dell'apertura del fallimento, non è opponibile alla “massa” dei creditori concorsuali; medesima sorte subiscono eventuali atti conservativi compiuti sul patrimonio del debitore sulla base di un decreto provvisoriamente …
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