Ordinanza cautelare 20 dicembre 2019
Ordinanza collegiale 13 novembre 2023
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 03/06/2025, n. 4176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4176 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 04176/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04245/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4245 del 2019, proposto da
GU DE, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Saverio Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sorrento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Pasetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
dell’ordinanza n. 167/19, emessa il 17 giugno 2019 dal Comune di Sorrento e di tutti i provvedimenti precedenti, preordinati, connessi e conseguenti, ivi compreso l'atto istruttorio, ovvero la relazione redatta dal tecnico comunale Arch. Daniele De Stefano a seguito dell'accertamento del 3 aprile 2018, su cui si fonda il provvedimento impugnato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sorrento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2025 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
con il ricorso in esame DE GU ha chiesto annullarsi l’ordinanza in epigrafe indicata recante ordine di rimozione di due canne fumarie poste a servizio del pubblico esercizio con l’insegna Masters Hot, realizzate in assenza di titolo edilizio e paesaggistico sulle facciate est e nord di un edificio sito in Sorrento al corso Italia n. 244/b;
in data 5/5/2025 la difesa di parte ricorrente ha dichiarato che il proprio assistito non ha più interesse a coltivare il gravame in quanto “ ha conseguito il 18 ottobre 2024, previo parere favorevole rilasciato dalla Soprintendenza di Napoli il 12.07.2014 (depositato in atti il 19 luglio 2024), accertamento di compatibilità paesaggistica (allegato alla CILA in sanatoria depositata in atti il 2 aprile 2025) e, conseguentemente, depositato, il 05.11.2024, CILA per effettuare gli interventi idonei a rendere la canna fumaria coerente con l’autorizzazione paesaggistica a sanatoria conseguita ”;
alla luce di quanto precede al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c) c.p.a., atteso che, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente ha piena disponibilità dell’azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione, con la conseguenza che, non avendo il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, il giudice amministrativo – in ossequio al principio dispositivo – è tenuto alla declaratoria dell’improcedibilità del ricorso allorché il ricorrente dichiari la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848, TAR Napoli, Sez. VIII, 26 giugno 2017, n. 3464; Cons. Stato, sezione quarta, 15 aprile 2004, n. 3041 e 27 aprile 2004, n. 2551; Tar Campania, Napoli, sesta sezione, n. 3141 del 18 giugno 2013, n. 3542 del 24 luglio 2012; n. 2008 del 2 maggio 2012; n. 564 del 3 febbraio 2012, e, sezione quarta, n. 22318 del 3 novembre 2010; Tar Lazio, Roma, sezione prima, 2 febbraio 2011, n. 971 e 8 novembre 2010, n. 33224);
ritenuto che l’esito in rito giustifichi la compensazione delle spese tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Laura Maddalena, Presidente
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere
Viviana Lenzi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Viviana Lenzi | Maria Laura Maddalena |
IL SEGRETARIO