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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 12/02/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7323/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice monocratico Maria Filomena De Cecco, all'udienza del 6.2.2025 ha pronunciato ex artt. 429 e 447 bis c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado iscritta al n. R.G. in epigrafe, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Parte_1 C.F._1
Gaito ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Elisa Bagni ed CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso il suo studio;
- RESISTENTE -
Conclusioni per la ricorrente: come da memoria autorizzata (“Voglia l'Ill.mo Giudice: -in ogni caso condannare la Sig.ra al rilascio dell'immobile in Firenze, Via Pisana n. 159; -in ipotesi dovesse CP_1
essere accertata la esistenza di un contratto di comodato dichiarare la risoluzione del presunto contratto di comodato verbale per i motivi di cui in atti ed in particolare per l'avvenuto verificarsi dei casi di cui agli artt. 1809 o 1810 c.c. In ipotesi dichiarare la avvenuta risoluzione del contratto per inadempimento per inosservanza degli obblighi di cui all'art. 1804 c.c. obbligo di manutenzione ordinaria e di mantenimento in buono stato ed obbligo di pagamento delle spese di manutenzione ordinaria e dei consumi. Vittoria di spese e di onorari e condanna al rimborso delle spese del procedimento di mediazione);
pagina 1 di 5 per la resistente: chiede il rigetto di tutte le domande proposte dalla ricorrente per i motivi illustrati negli atti depositati.
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 20.6.2024 deduceva di essere Parte_1
proprietaria dell'immobile sito in Firenze, Via Pisana n.159, piano secondo, identificato al Catasto con i seguenti dati: foglio 88 part. 183 sub 6 cat. A/4, classe 4, cons. 5 vani, r.c. 464,81; che tale immobile era in uso, a titolo gratuito, alla figlia da oltre venti anni;
che volendo rientrare in Parte_2 possesso dell'immobile per ragioni economiche, ne chiedeva più volte alla figlia la restituzione, al fine di poterlo vendere, ma senza esito;
che, nel tentativo di risolvere bonariamente la questione, il
17.4.2023 stipulava con la figlia una scrittura privata, rimasta inadempiuta, per cui era costretta a procedere con la presente azione al fine di ottenere la restituzione dell'immobile; che la detenzione dell'immobile in assenza di titolo, da parte della figlia, le arrecava un danno, del quale chiedeva di essere risarcita.
2. si costituiva in giudizio deducendo che abitava l'immobile di cui sopra in forza di un CP_1
contratto di comodato stipulato oralmente con la mamma per soddisfare le esigenze abitative sue e della sua famiglia, sicché la madre, ai sensi dell'art. 1809 c.c., non poteva chiederne la restituzione ad nutum, ma soltanto in caso di sopravvenuto e urgente bisogno, nel caso di specie insussistente, atteso che la stessa si trovava in una situazione economica relativamente agiata e che, dunque, non aveva bisogno di vendere l'immobile per mantenersi. Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto delle domande proposte dalla ricorrente ed eccepiva l'improponibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
3. Alla prima udienza il Giudice, rilevato che la causa aveva ad oggetto un rapporto di comodato, assegnava a parte ricorrente un termine per l'introduzione del procedimento obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, D. Lgs. 28/2010 e disponeva il mutamento del rito da semplificato a locatizio, con termine per il deposito di memorie integrative ai sensi dell'art. 426 c.p.c.
4. Svolto con esito negativo il procedimento di mediazione, entrambe le parti depositavano le memorie integrative e all'udienza del 6.2.2025 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti a discuterla e, sulle conclusioni sopra riportate, si ritirava in camera di consiglio, dando poi lettura del dispositivo della presente sentenza, riservando a quindici giorni il deposito delle motivazioni.
**********
5. Dagli atti risulta che l'immobile per cui è causa è stato messo a disposizione della NO a CP_1
titolo di comodato, concluso verbalmente, la cui ammissibilità è pacifica (cfr. ex plurimis Cass.
2017/7088). La è, infatti, entrata nell'appartamento in accordo con la madre-proprietaria e vi è CP_1
pagina 2 di 5 rimasta senza pagare alcunché. Tale accordo deve essere ricondotto alla fattispecie di cui all'art. 1803
c.c., che definisce il comodato come il contratto con il quale un parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta, precisando che il comodato è essenzialmente gratuito.
6. L'art. 1809 c.c. prevede che ove le parti abbiano previsto un termine per la restituzione della cosa, questa debba essere restituita alla scadenza di detto termine e che se la cosa è stata data per una determinata finalità essa debba essere restituita al raggiungimento di questa. In entrambi i casi il comodante potrà comunque chiederne la restituzione immediata ove sopravvenga un bisogno urgente ed imprevedibile, che gli renda necessario servirsi del bene.
7. Il codice conosce anche l'ipotesi del comodato c.d. precario, ovvero stipulato senza la previsione di alcun termine di durata. In tale ipotesi, prevista dall'art. 1810 c.c., il comodatario è obbligato a restituire la cosa non appena il comodante la richieda (art. 1810 c.c.).
8. Nel caso che ci occupa, parte ricorrente deduce di aver consentito alla figlia il godimento dell'appartamento per cui è causa in quanto, all'epoca, quest'ultima, suo marito e il primo figlio,
abitavano in un appartamento piccolo, raggiungibile attraverso una scalinata molto ripida Persona_1
e pericolosa per il minore: l'intento della NO era quello di fornire una soluzione abitativa Pt_1 idonea per la salvaguardia del nipotino con l'idea che poi la NO avrebbe reperito una nuova CP_1
soluzione abitativa, cosa che non è mai accaduta.
9. Parte resistente, al contrario, deduce di aver ottenuto l'immobile in uso vita natural durante, in quanto lo stesso le sarebbe stato concesso per soddisfare i suoi bisogni abitativi, nonché quelli della sua famiglia (che peraltro ora non vive più con lei, in quanto da tempo la NO è divorziata dal CP_1
marito e i figli vivono altrove).
9. Il vaglio del compendio probatorio acquisito non può prescindere dalla determinazione del soggetto sul quale grave l'onere della prova. Sul punto è da tempo che la giurisprudenza (Cfr. ex multis Cass. civ. n. 17332/2018 e Cass. civ. n. 24838/2014) ritiene, in sfavore a un vincolo perpetuo e limitativo delle facoltà dominicali, che la prova di un vincolo di destinazione del comodato e dunque la sua natura
“vincolata” debba essere provata dal comodatario, non potendosi gravare il comodante dell'onere di dimostrare, al fine di ottenere la restituzione di un bene proprio, l'assenza di detta destinazione (o di detto termine). Deve ritenersi, dunque, che l'onere della prova gravi sulla resistente, che tuttavia non ha offerto elementi sufficienti a ritenere provata l'esistenza di un vincolo di destinazione.
10. Va in primo luogo escluso che detta prova avrebbe potuto essere data con l'ammissione del capitolo 1) della prova per testi articolata dalla NO (D.C.V. che l'unità immobiliare sita in CP_1
Firenze, via Pisana n. 159 è concessa in godimento a titolo gratuito per tutta la vita a ). CP_1
pagina 3 di 5 Su detto capitolo sono stati, infatti, indicati come testimoni i signori e Persona_1 Testimone_1
figli della NO nati rispettivamente nel 1994 e nel 1998 (doc. 8 di parte resistente) e, CP_1
dunque, il secondo dopo che il comodato era già iniziato (la stessa resistente ne colloca l'inizio trent'anni fa) e che aveva al più un anno al momento in cui il comodato è iniziato, per cui Per_1
nessuno dei due poteva dire alcunché, per conoscenza diretta, sulle finalità di un contratto di comodato concluso prima o in concomitanza della loro nascita.
11. La ricorrente ha, invece, prodotto la scrittura privata (doc. 3) conclusa con la figlia il 17.4.2023, pienamente utilizzabile, non potendo attribuirsi alcuna valenza giuridica alle eccezioni formulate sul punto dalla resistente, laddove ha affermato che non aveva piena lucidità per aver appena subito un delicato intervento, che in realtà dai documenti in atti risulta effettuato un anno e mezzo prima della redazione del documento.
In detta scrittura non viene fatta alcuna menzione della concessione dell'immobile alla NO CP_1
“vita natural durante”, come da quest'ultima sostenuto. Dal tenore della scrittura si trae, piuttosto,
l'idea di una permanenza avvertita come abusiva. Deve ricordarsi, inoltre, che tale scrittura è sottoscritta da entrambe le parti e che se la resistente avesse ritenuto, anche all'epoca, di occupare legittimamente l'appartamento –concessole per una finalità abitativa perpetua– non si sarebbe prestata a sottoscrivere un documento di tal genere.
In particolare al punto 6) le parti hanno dichiarato “la presente scrittura è da considerarsi nulla se entro un anno dalla sua sottoscrizione la NO non avrà liberato l'immobile”. CP_1
Detta affermazione -che denota chiaramente che lo scopo della scrittura era quello di riconoscere una piccola dilazione di tempo alla NO ove la stessa si fosse impegnata a trovare un'altra CP_1
abitazione- rende evidente che lo scopo per il quale il comodato era stato concesso si era già esaurito da tempo e che la scrittura era l'ennesimo tentativo per la ricorrente per rientrare nella disponibilità del proprio appartamento (come risulta anche dal contenuto delle richieste formali depositate sub docc. 2 e
5).
12. La NO deve pertanto essere condannata al rilascio immediato dell'immobile per cui è CP_1 causa alla NO , tenuto conto del lungo tempo trascorso dalla richiesta di quest'ultimo di Pt_1
riaverlo.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo alla luce dei parametri di cui al paragrafo 2 delle tabelle allegate al DM 147/2022, per lo scaglione di riferimento, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta dai Difensori in una causa che si è esaurita in due udienze, senza alcuna istruttoria orale.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
DICHIARA cessato il contratto di comodato tra e Parte_1 CP_1 avente ad oggetto l'immobile sito in Firenze, Via Pisana n. 159 e per l'effetto
CONDANNA al rilascio immediato di detto immobile, libero da persone e cose di CP_1
sua proprietà, nella piena disponibilità di;
Parte_1
CONDANNA a rifondere a le spese di lite che liquida in CP_1 Parte_1
€ 4.000,00 per onorari e in € 545,00 per esborsi, oltre al rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 6 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Filomena De Cecco
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT Giorgio Martano.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice monocratico Maria Filomena De Cecco, all'udienza del 6.2.2025 ha pronunciato ex artt. 429 e 447 bis c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado iscritta al n. R.G. in epigrafe, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Parte_1 C.F._1
Gaito ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Elisa Bagni ed CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso il suo studio;
- RESISTENTE -
Conclusioni per la ricorrente: come da memoria autorizzata (“Voglia l'Ill.mo Giudice: -in ogni caso condannare la Sig.ra al rilascio dell'immobile in Firenze, Via Pisana n. 159; -in ipotesi dovesse CP_1
essere accertata la esistenza di un contratto di comodato dichiarare la risoluzione del presunto contratto di comodato verbale per i motivi di cui in atti ed in particolare per l'avvenuto verificarsi dei casi di cui agli artt. 1809 o 1810 c.c. In ipotesi dichiarare la avvenuta risoluzione del contratto per inadempimento per inosservanza degli obblighi di cui all'art. 1804 c.c. obbligo di manutenzione ordinaria e di mantenimento in buono stato ed obbligo di pagamento delle spese di manutenzione ordinaria e dei consumi. Vittoria di spese e di onorari e condanna al rimborso delle spese del procedimento di mediazione);
pagina 1 di 5 per la resistente: chiede il rigetto di tutte le domande proposte dalla ricorrente per i motivi illustrati negli atti depositati.
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 20.6.2024 deduceva di essere Parte_1
proprietaria dell'immobile sito in Firenze, Via Pisana n.159, piano secondo, identificato al Catasto con i seguenti dati: foglio 88 part. 183 sub 6 cat. A/4, classe 4, cons. 5 vani, r.c. 464,81; che tale immobile era in uso, a titolo gratuito, alla figlia da oltre venti anni;
che volendo rientrare in Parte_2 possesso dell'immobile per ragioni economiche, ne chiedeva più volte alla figlia la restituzione, al fine di poterlo vendere, ma senza esito;
che, nel tentativo di risolvere bonariamente la questione, il
17.4.2023 stipulava con la figlia una scrittura privata, rimasta inadempiuta, per cui era costretta a procedere con la presente azione al fine di ottenere la restituzione dell'immobile; che la detenzione dell'immobile in assenza di titolo, da parte della figlia, le arrecava un danno, del quale chiedeva di essere risarcita.
2. si costituiva in giudizio deducendo che abitava l'immobile di cui sopra in forza di un CP_1
contratto di comodato stipulato oralmente con la mamma per soddisfare le esigenze abitative sue e della sua famiglia, sicché la madre, ai sensi dell'art. 1809 c.c., non poteva chiederne la restituzione ad nutum, ma soltanto in caso di sopravvenuto e urgente bisogno, nel caso di specie insussistente, atteso che la stessa si trovava in una situazione economica relativamente agiata e che, dunque, non aveva bisogno di vendere l'immobile per mantenersi. Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto delle domande proposte dalla ricorrente ed eccepiva l'improponibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
3. Alla prima udienza il Giudice, rilevato che la causa aveva ad oggetto un rapporto di comodato, assegnava a parte ricorrente un termine per l'introduzione del procedimento obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, D. Lgs. 28/2010 e disponeva il mutamento del rito da semplificato a locatizio, con termine per il deposito di memorie integrative ai sensi dell'art. 426 c.p.c.
4. Svolto con esito negativo il procedimento di mediazione, entrambe le parti depositavano le memorie integrative e all'udienza del 6.2.2025 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti a discuterla e, sulle conclusioni sopra riportate, si ritirava in camera di consiglio, dando poi lettura del dispositivo della presente sentenza, riservando a quindici giorni il deposito delle motivazioni.
**********
5. Dagli atti risulta che l'immobile per cui è causa è stato messo a disposizione della NO a CP_1
titolo di comodato, concluso verbalmente, la cui ammissibilità è pacifica (cfr. ex plurimis Cass.
2017/7088). La è, infatti, entrata nell'appartamento in accordo con la madre-proprietaria e vi è CP_1
pagina 2 di 5 rimasta senza pagare alcunché. Tale accordo deve essere ricondotto alla fattispecie di cui all'art. 1803
c.c., che definisce il comodato come il contratto con il quale un parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta, precisando che il comodato è essenzialmente gratuito.
6. L'art. 1809 c.c. prevede che ove le parti abbiano previsto un termine per la restituzione della cosa, questa debba essere restituita alla scadenza di detto termine e che se la cosa è stata data per una determinata finalità essa debba essere restituita al raggiungimento di questa. In entrambi i casi il comodante potrà comunque chiederne la restituzione immediata ove sopravvenga un bisogno urgente ed imprevedibile, che gli renda necessario servirsi del bene.
7. Il codice conosce anche l'ipotesi del comodato c.d. precario, ovvero stipulato senza la previsione di alcun termine di durata. In tale ipotesi, prevista dall'art. 1810 c.c., il comodatario è obbligato a restituire la cosa non appena il comodante la richieda (art. 1810 c.c.).
8. Nel caso che ci occupa, parte ricorrente deduce di aver consentito alla figlia il godimento dell'appartamento per cui è causa in quanto, all'epoca, quest'ultima, suo marito e il primo figlio,
abitavano in un appartamento piccolo, raggiungibile attraverso una scalinata molto ripida Persona_1
e pericolosa per il minore: l'intento della NO era quello di fornire una soluzione abitativa Pt_1 idonea per la salvaguardia del nipotino con l'idea che poi la NO avrebbe reperito una nuova CP_1
soluzione abitativa, cosa che non è mai accaduta.
9. Parte resistente, al contrario, deduce di aver ottenuto l'immobile in uso vita natural durante, in quanto lo stesso le sarebbe stato concesso per soddisfare i suoi bisogni abitativi, nonché quelli della sua famiglia (che peraltro ora non vive più con lei, in quanto da tempo la NO è divorziata dal CP_1
marito e i figli vivono altrove).
9. Il vaglio del compendio probatorio acquisito non può prescindere dalla determinazione del soggetto sul quale grave l'onere della prova. Sul punto è da tempo che la giurisprudenza (Cfr. ex multis Cass. civ. n. 17332/2018 e Cass. civ. n. 24838/2014) ritiene, in sfavore a un vincolo perpetuo e limitativo delle facoltà dominicali, che la prova di un vincolo di destinazione del comodato e dunque la sua natura
“vincolata” debba essere provata dal comodatario, non potendosi gravare il comodante dell'onere di dimostrare, al fine di ottenere la restituzione di un bene proprio, l'assenza di detta destinazione (o di detto termine). Deve ritenersi, dunque, che l'onere della prova gravi sulla resistente, che tuttavia non ha offerto elementi sufficienti a ritenere provata l'esistenza di un vincolo di destinazione.
10. Va in primo luogo escluso che detta prova avrebbe potuto essere data con l'ammissione del capitolo 1) della prova per testi articolata dalla NO (D.C.V. che l'unità immobiliare sita in CP_1
Firenze, via Pisana n. 159 è concessa in godimento a titolo gratuito per tutta la vita a ). CP_1
pagina 3 di 5 Su detto capitolo sono stati, infatti, indicati come testimoni i signori e Persona_1 Testimone_1
figli della NO nati rispettivamente nel 1994 e nel 1998 (doc. 8 di parte resistente) e, CP_1
dunque, il secondo dopo che il comodato era già iniziato (la stessa resistente ne colloca l'inizio trent'anni fa) e che aveva al più un anno al momento in cui il comodato è iniziato, per cui Per_1
nessuno dei due poteva dire alcunché, per conoscenza diretta, sulle finalità di un contratto di comodato concluso prima o in concomitanza della loro nascita.
11. La ricorrente ha, invece, prodotto la scrittura privata (doc. 3) conclusa con la figlia il 17.4.2023, pienamente utilizzabile, non potendo attribuirsi alcuna valenza giuridica alle eccezioni formulate sul punto dalla resistente, laddove ha affermato che non aveva piena lucidità per aver appena subito un delicato intervento, che in realtà dai documenti in atti risulta effettuato un anno e mezzo prima della redazione del documento.
In detta scrittura non viene fatta alcuna menzione della concessione dell'immobile alla NO CP_1
“vita natural durante”, come da quest'ultima sostenuto. Dal tenore della scrittura si trae, piuttosto,
l'idea di una permanenza avvertita come abusiva. Deve ricordarsi, inoltre, che tale scrittura è sottoscritta da entrambe le parti e che se la resistente avesse ritenuto, anche all'epoca, di occupare legittimamente l'appartamento –concessole per una finalità abitativa perpetua– non si sarebbe prestata a sottoscrivere un documento di tal genere.
In particolare al punto 6) le parti hanno dichiarato “la presente scrittura è da considerarsi nulla se entro un anno dalla sua sottoscrizione la NO non avrà liberato l'immobile”. CP_1
Detta affermazione -che denota chiaramente che lo scopo della scrittura era quello di riconoscere una piccola dilazione di tempo alla NO ove la stessa si fosse impegnata a trovare un'altra CP_1
abitazione- rende evidente che lo scopo per il quale il comodato era stato concesso si era già esaurito da tempo e che la scrittura era l'ennesimo tentativo per la ricorrente per rientrare nella disponibilità del proprio appartamento (come risulta anche dal contenuto delle richieste formali depositate sub docc. 2 e
5).
12. La NO deve pertanto essere condannata al rilascio immediato dell'immobile per cui è CP_1 causa alla NO , tenuto conto del lungo tempo trascorso dalla richiesta di quest'ultimo di Pt_1
riaverlo.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo alla luce dei parametri di cui al paragrafo 2 delle tabelle allegate al DM 147/2022, per lo scaglione di riferimento, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta dai Difensori in una causa che si è esaurita in due udienze, senza alcuna istruttoria orale.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
DICHIARA cessato il contratto di comodato tra e Parte_1 CP_1 avente ad oggetto l'immobile sito in Firenze, Via Pisana n. 159 e per l'effetto
CONDANNA al rilascio immediato di detto immobile, libero da persone e cose di CP_1
sua proprietà, nella piena disponibilità di;
Parte_1
CONDANNA a rifondere a le spese di lite che liquida in CP_1 Parte_1
€ 4.000,00 per onorari e in € 545,00 per esborsi, oltre al rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 6 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Filomena De Cecco
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT Giorgio Martano.
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