Articolo 1771 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 1771.

(Richiesta di restituzione e obbligo di ritirare la cosa).

Il depositario deve restituire la cosa appena il depositante la richiede, salvo che sia convenuto un termine nell'interesse del depositario.

Il depositario puo' richiedere in qualunque tempo che il depositante riprenda la cosa, salvo che sia convenuto un termine nell'interesse del depositante. Anche se non e' stato convenuto un termine, il giudice puo' concedere al depositante un termine congruo per ricevere la cosa.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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