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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 16/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere Relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 43/2023 R.G. promossa da in persona dei legali rappresentanti p.t. (p. Parte_1
iva.: con sede in Orvieto (Tr), Piazza Ranieri, n. 4 rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'Avv. Luca Martini ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Orvieto, Via
L. Maitani n. 13, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello;
= Appellante =
nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Milano, Via Gaetano CP_1
Negri, n. 1, rappresentata e difesa dall'Avv. Cesare San Mauro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Guido D'Arezzo, n. 2, in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta nel giudizio di appello;
= Appellata =
pagina 1 di 8 e in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
(p. iva: ) con sede in Milano, Viale Edoardo Jenner n. 56; P.IVA_2
=Appellata-contumace=
OGGETTO: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 13.06.2024;
Per parte appellata ( : come da note per l'udienza del 13.06.2024. CP_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso proposto a norma dell'art. 702 bis c.p.c. - Parte_1
premesso di essere titolare dell' con uffici ad Orvieto e paesi Parte_2
limitrofi e di ricevere la fornitura dei servizi di telefonia da attraverso cinque diverse CP_1
utenze - conveniva dinanzi al Tribunale di Terni e CP_1 Controparte_3
assumendo che dal mese di maggio 2019 sulle predette linee era stata attivata la preselezione automatica “1033” con il gestore mai autorizzata né Controparte_2
contrattualmente richiesta, con aggravio dei costi in bolletta e conseguente danno economico.
In conformità delle deduzioni svolte, chiedeva accertarsi l'illegittima attivazione del servizio di preselezione automatica e l'immediata cessazione del servizio di preselezione automatica, con condanna delle convenute, in solido fra loro, al pagamento in favore della società ricorrente -a titolo di risarcimento danni per l'illegittimo comportamento tenuto- della somma da determinarsi in corso di causa, ovvero da liquidarsi in via equitativa dal giudice, oltre interessi,
rivalutazione e con vittoria delle spese di lite.
pagina 2 di 8 Con comparsa del 22.01.2021 si costituiva eccependo, preliminarmente, CP_1
l'incompetenza per valore del Tribunale adito, nonché il difetto di legittimazione passiva della convenuta e l'improcedibilità della domanda in mancanza del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione.
Nel merito la convenuta contestava integralmente la domanda avversaria domandandone l'integrale rigetto.
In particolare, deduceva che il servizio di preselezione automatica era attivo da prima del maggio 2019 e che l'attrice aveva regolarmente corrisposto le relative bollette (accettando quindi il servizio); aggiungeva inoltre di aver prontamente disattivato il servizio, non appena correttamente richiesto, e contestava l'esistenza dell'asserito danno, poiché genericamente dedotto e sfornito di prova.
In conformità di quanto dedotto la convenuta concludeva per il rigetto integrale della domanda avversaria e la condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite.
La convenuta pur ritualmente citata in giudizio, rimaneva Controparte_2
contumace.
Concesso il termine per lo svolgimento del tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita con la documentazione prodotta dalle parti;
quindi il Tribunale di Terni, con ordinanza Repert.
n. 1639/2022, pubblicata il 19.12.2022, dichiarava l'inammissibilità della domanda relativa alla disattivazione del servizio di preselezione per intervenuta carenza d'interesse, rigettava le altre domande proposte e condannava alla refusione delle spese di lite in favore della CP_1
ricorrente.
Avverso l'ordinanza del Tribunale di Terni, Repert. n. 1639/2022 ha interposto appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) “Omessa valutazione delle prove acquisite ai fini della quantificazione del danno
richiesto, violazione degli art. 115 e 116 c.p.c.”.
pagina 3 di 8 Afferma l'appellante che il giudice di primo grado, nel decidere la controversia, abbia ignorato i documenti prodotti della società ricorrente, sulla base dei quali si può ricavare l'ingiusto danno economico subito a causa del comportamento tenuto da che CP_1
ha attivato il servizio di preselezione automatica “1033” sulle linee telefoniche in uso all'appellante percependo la tariffa ingiustamente applicata come risultante dalle fatture emesse dalla società di telefonia.
2) “Contraddittorietà ed illogicità della motivazione della sentenza rispetto alle risultanze
processuali – omessa e/o erronea valutazione delle prove acquisite violazione degli artt.
115 e 116 c.p.c.”.
Il primo giudice ha omesso di valutare la richiesta risarcitoria della società odierna appellante.
Il danno patito è derivato dal pregiudizio economico conseguente all'addebito in fattura del costo relativo alla preselezione automatica “1033” il cui ammontare è provato dalle fatture emesse da e prodotte in atti. CP_1
L'appellante ha dunque chiesto che, in parziale riforma della sentenza gravata, fosse accertata l'illegittima attivazione del servizio di preselezione automatica 1033 sulle 5
utenze alla stessa intestate e condannata al risarcimento dei danni, quantificati in CP_1
€.10.558,13 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, con vittoria di spese.
Con comparsa di risposta del 27.02.2023 si è costituta eccependo CP_1
preliminarmente l'inammissibilità ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c. dei documenti
(fatture relative al 5° e 6° bimestre 2020 e al 1° e 2° bimestre 2021) depositate con l'atto di appello.
Nel merito ha contestato il gravame avversario chiedendone l'integrale rigetto e la condanna di parte appellante al pagamento delle spese di lite.
In assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza pagina 4 di 8 del 13.06.2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
In primo luogo, rilevata la mancata costituzione in giudizio di Controparte_2
regolarmente citata, la Corte ne dichiara la contumacia.
[...]
Rilevato, inoltre, che i nuovi documenti prodotti con l'atto di appello (cfr. doc.
3 - fatture relative al 5° e 6° bimestre 2020 ed al 1° e 2° bimestre 202) non appaiono indispensabili ai fini della decisione e che la parte non ha dimostrato di non aver potuto produrli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile (essendo relativi a periodi antecedenti rispetto ai documenti già prodotti dalla società ricorrente in primo grado con le note di trattazione scritta del 26.11.2021 - fatture relative al 3°, 4°, 5° e 6°
bimestre 2021), la Corte, ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c. (applicabile ratione temporis),
li dichiara inammissibili.
Ciò premesso, i motivi di appello - che in ragione della loro stretta connessione vengono trattati congiuntamente - sono infondati.
Innanzitutto la Corte osserva che l'assunto di parte appellante, secondo cui l'attivazione della preselezione automatica sarebbe avvenuta a far data dal mese di maggio 2019, è
errato.
Dalla documentazione versata in atti (cfr. Doc. 3 comparsa di costituzione – in CP_1
fascicolo di primo grado della convenuta in primo grado ed attuale appellata) emerge,
infatti, che gli addebiti riportati in bolletta sotto la (contestata) voce “1033” erano già
presenti quantomeno dal 2017.
In particolare, i costi riportati in bolletta a titolo di “1033 Locali”, “1033 Interurbane” e
“1033 Numeri mobili” - asseritamente ritenuti non dovuti dall'appellante e conteggiati ai fini della richiesta di risarcimento danni - corrispondono al costo del traffico voce pagina 5 di 8 effettuato per le chiamate mediante prefisso “1033” selezionando il servizio CPS (“Carrier
Pre Selection”) nel periodo di vigenza del contratto di telefonia.
Si tratta, quindi, di un servizio di cui usufruiva già Parte_1
prima del maggio 2019 (data in cui assume essere avvenuta l'illegittima attivazione),
periodo rispetto al quale non risultano contestazioni di sorta.
Orbene, il prefisso “1033” è utilizzato per bypassare l'effettuazione delle chiamate tramite
Con operatore concorrente e consentire l'instradamento delle medesime sulla rete
(Telecom), con conseguente fatturazione dei costi da parte di quest'ultima.
In pratica le contestate voci di costo rappresentano il corrispettivo dovuto per le chiamate effettuate dalla società attraverso il servizio di preselezione “1033”, della cui esistenza l'appellante doveva esserne stata pienamente consapevole, anche perché non è certo CP_1
che attiva il servizio con altro operatore, ed in disparte la considerazione che almeno
[...]
dal 2017 il servizio in questione veniva indicato in fattura.
Ciò detto, non vi è prova dell'asserito pregiudizio economico che l'appellante sostiene aver sofferto a causa dell'attivazione del predetto servizio e ciò - come correttamente rilevato dal giudice di prime cure - “anche in termini di costi aggiuntivi, minimamente
quantificati rispetto a quelli previsti per il medesimo servizio offerto dall'operatore di
accesso, essendo comunque previsto un corrispettivo per le chiamate ed avendone
usufruito la società ricorrente, che, tuttavia, nulla ha dedotto in merito, neppure mediante
confronto di piani tariffari, con conseguente impossibilità di applicare criteri equitativi di
sorta che non possono supplire a carenze di specifica allegazione (rectius deduzione)
affatto presenti in ricorso” – cfr. pag. 3 della sentenza).
Né l'asserito pregiudizio e, la sua quantificazione, può essere dimostrato attraverso la comparazione delle fatture emesse da prima e dopo la disattivazione del CP_1
servizio di preselezione.
pagina 6 di 8 L'importo riportato in fattura sotto la voce “1033” rappresenta infatti il corrispettivo per le chiamate che - se pur attraverso il servizio di preselezione - la società appellante comunque ha effettuato (il dato sul traffico telefonico non è in contestazione) e che è
tenuta a pagare.
L'appellante non ha provato né che per quello stesso traffico telefonico ha pagato anche un altro operatore (quindi, in ipotesi una duplicazione del costo), né che, ove non fosse
Con stato attivo il servizio di preselezione con , per il medesimo traffico telefonico l'operatore di accesso avrebbe applicato tariffe inferiori.
Nulla avendo prospettato, né provato in tal senso, la domanda risarcitoria non può che essere rigettata.
I motivi di appello sono, dunque, infondati e vengono rigettati.
****
Da tutto quanto sopra argomentato deriva il rigetto dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza (art. 91, comma 1, c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore e della semplicità della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 CP_1 Controparte_4
contrariis reiectis, così provvede:
[...]
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata (Repert. n. 1639/2022
emessa dal Tribunale di Terni il 19.12.2022);
- Condanna la parte appellante al rimborso delle spese sostenute dalla parte appellata costituita nel presente grado di giudizio che liquida in € 4.000,00 oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge;
- Nulla a provvedere sulle spese quanto all'appellata Controparte_2
pagina 7 di 8 rimasta contumace.
- Visto l'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché l'appellante versi un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Perugia, lì 15 gennaio 2025
IL PRESIDENTE
(dott. Claudia Matteini)
Il Consigliere Relatore
(dott. Simone Salcerini)
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere Relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 43/2023 R.G. promossa da in persona dei legali rappresentanti p.t. (p. Parte_1
iva.: con sede in Orvieto (Tr), Piazza Ranieri, n. 4 rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'Avv. Luca Martini ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Orvieto, Via
L. Maitani n. 13, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello;
= Appellante =
nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Milano, Via Gaetano CP_1
Negri, n. 1, rappresentata e difesa dall'Avv. Cesare San Mauro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Guido D'Arezzo, n. 2, in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta nel giudizio di appello;
= Appellata =
pagina 1 di 8 e in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
(p. iva: ) con sede in Milano, Viale Edoardo Jenner n. 56; P.IVA_2
=Appellata-contumace=
OGGETTO: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 13.06.2024;
Per parte appellata ( : come da note per l'udienza del 13.06.2024. CP_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso proposto a norma dell'art. 702 bis c.p.c. - Parte_1
premesso di essere titolare dell' con uffici ad Orvieto e paesi Parte_2
limitrofi e di ricevere la fornitura dei servizi di telefonia da attraverso cinque diverse CP_1
utenze - conveniva dinanzi al Tribunale di Terni e CP_1 Controparte_3
assumendo che dal mese di maggio 2019 sulle predette linee era stata attivata la preselezione automatica “1033” con il gestore mai autorizzata né Controparte_2
contrattualmente richiesta, con aggravio dei costi in bolletta e conseguente danno economico.
In conformità delle deduzioni svolte, chiedeva accertarsi l'illegittima attivazione del servizio di preselezione automatica e l'immediata cessazione del servizio di preselezione automatica, con condanna delle convenute, in solido fra loro, al pagamento in favore della società ricorrente -a titolo di risarcimento danni per l'illegittimo comportamento tenuto- della somma da determinarsi in corso di causa, ovvero da liquidarsi in via equitativa dal giudice, oltre interessi,
rivalutazione e con vittoria delle spese di lite.
pagina 2 di 8 Con comparsa del 22.01.2021 si costituiva eccependo, preliminarmente, CP_1
l'incompetenza per valore del Tribunale adito, nonché il difetto di legittimazione passiva della convenuta e l'improcedibilità della domanda in mancanza del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione.
Nel merito la convenuta contestava integralmente la domanda avversaria domandandone l'integrale rigetto.
In particolare, deduceva che il servizio di preselezione automatica era attivo da prima del maggio 2019 e che l'attrice aveva regolarmente corrisposto le relative bollette (accettando quindi il servizio); aggiungeva inoltre di aver prontamente disattivato il servizio, non appena correttamente richiesto, e contestava l'esistenza dell'asserito danno, poiché genericamente dedotto e sfornito di prova.
In conformità di quanto dedotto la convenuta concludeva per il rigetto integrale della domanda avversaria e la condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite.
La convenuta pur ritualmente citata in giudizio, rimaneva Controparte_2
contumace.
Concesso il termine per lo svolgimento del tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita con la documentazione prodotta dalle parti;
quindi il Tribunale di Terni, con ordinanza Repert.
n. 1639/2022, pubblicata il 19.12.2022, dichiarava l'inammissibilità della domanda relativa alla disattivazione del servizio di preselezione per intervenuta carenza d'interesse, rigettava le altre domande proposte e condannava alla refusione delle spese di lite in favore della CP_1
ricorrente.
Avverso l'ordinanza del Tribunale di Terni, Repert. n. 1639/2022 ha interposto appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) “Omessa valutazione delle prove acquisite ai fini della quantificazione del danno
richiesto, violazione degli art. 115 e 116 c.p.c.”.
pagina 3 di 8 Afferma l'appellante che il giudice di primo grado, nel decidere la controversia, abbia ignorato i documenti prodotti della società ricorrente, sulla base dei quali si può ricavare l'ingiusto danno economico subito a causa del comportamento tenuto da che CP_1
ha attivato il servizio di preselezione automatica “1033” sulle linee telefoniche in uso all'appellante percependo la tariffa ingiustamente applicata come risultante dalle fatture emesse dalla società di telefonia.
2) “Contraddittorietà ed illogicità della motivazione della sentenza rispetto alle risultanze
processuali – omessa e/o erronea valutazione delle prove acquisite violazione degli artt.
115 e 116 c.p.c.”.
Il primo giudice ha omesso di valutare la richiesta risarcitoria della società odierna appellante.
Il danno patito è derivato dal pregiudizio economico conseguente all'addebito in fattura del costo relativo alla preselezione automatica “1033” il cui ammontare è provato dalle fatture emesse da e prodotte in atti. CP_1
L'appellante ha dunque chiesto che, in parziale riforma della sentenza gravata, fosse accertata l'illegittima attivazione del servizio di preselezione automatica 1033 sulle 5
utenze alla stessa intestate e condannata al risarcimento dei danni, quantificati in CP_1
€.10.558,13 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, con vittoria di spese.
Con comparsa di risposta del 27.02.2023 si è costituta eccependo CP_1
preliminarmente l'inammissibilità ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c. dei documenti
(fatture relative al 5° e 6° bimestre 2020 e al 1° e 2° bimestre 2021) depositate con l'atto di appello.
Nel merito ha contestato il gravame avversario chiedendone l'integrale rigetto e la condanna di parte appellante al pagamento delle spese di lite.
In assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza pagina 4 di 8 del 13.06.2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
In primo luogo, rilevata la mancata costituzione in giudizio di Controparte_2
regolarmente citata, la Corte ne dichiara la contumacia.
[...]
Rilevato, inoltre, che i nuovi documenti prodotti con l'atto di appello (cfr. doc.
3 - fatture relative al 5° e 6° bimestre 2020 ed al 1° e 2° bimestre 202) non appaiono indispensabili ai fini della decisione e che la parte non ha dimostrato di non aver potuto produrli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile (essendo relativi a periodi antecedenti rispetto ai documenti già prodotti dalla società ricorrente in primo grado con le note di trattazione scritta del 26.11.2021 - fatture relative al 3°, 4°, 5° e 6°
bimestre 2021), la Corte, ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c. (applicabile ratione temporis),
li dichiara inammissibili.
Ciò premesso, i motivi di appello - che in ragione della loro stretta connessione vengono trattati congiuntamente - sono infondati.
Innanzitutto la Corte osserva che l'assunto di parte appellante, secondo cui l'attivazione della preselezione automatica sarebbe avvenuta a far data dal mese di maggio 2019, è
errato.
Dalla documentazione versata in atti (cfr. Doc. 3 comparsa di costituzione – in CP_1
fascicolo di primo grado della convenuta in primo grado ed attuale appellata) emerge,
infatti, che gli addebiti riportati in bolletta sotto la (contestata) voce “1033” erano già
presenti quantomeno dal 2017.
In particolare, i costi riportati in bolletta a titolo di “1033 Locali”, “1033 Interurbane” e
“1033 Numeri mobili” - asseritamente ritenuti non dovuti dall'appellante e conteggiati ai fini della richiesta di risarcimento danni - corrispondono al costo del traffico voce pagina 5 di 8 effettuato per le chiamate mediante prefisso “1033” selezionando il servizio CPS (“Carrier
Pre Selection”) nel periodo di vigenza del contratto di telefonia.
Si tratta, quindi, di un servizio di cui usufruiva già Parte_1
prima del maggio 2019 (data in cui assume essere avvenuta l'illegittima attivazione),
periodo rispetto al quale non risultano contestazioni di sorta.
Orbene, il prefisso “1033” è utilizzato per bypassare l'effettuazione delle chiamate tramite
Con operatore concorrente e consentire l'instradamento delle medesime sulla rete
(Telecom), con conseguente fatturazione dei costi da parte di quest'ultima.
In pratica le contestate voci di costo rappresentano il corrispettivo dovuto per le chiamate effettuate dalla società attraverso il servizio di preselezione “1033”, della cui esistenza l'appellante doveva esserne stata pienamente consapevole, anche perché non è certo CP_1
che attiva il servizio con altro operatore, ed in disparte la considerazione che almeno
[...]
dal 2017 il servizio in questione veniva indicato in fattura.
Ciò detto, non vi è prova dell'asserito pregiudizio economico che l'appellante sostiene aver sofferto a causa dell'attivazione del predetto servizio e ciò - come correttamente rilevato dal giudice di prime cure - “anche in termini di costi aggiuntivi, minimamente
quantificati rispetto a quelli previsti per il medesimo servizio offerto dall'operatore di
accesso, essendo comunque previsto un corrispettivo per le chiamate ed avendone
usufruito la società ricorrente, che, tuttavia, nulla ha dedotto in merito, neppure mediante
confronto di piani tariffari, con conseguente impossibilità di applicare criteri equitativi di
sorta che non possono supplire a carenze di specifica allegazione (rectius deduzione)
affatto presenti in ricorso” – cfr. pag. 3 della sentenza).
Né l'asserito pregiudizio e, la sua quantificazione, può essere dimostrato attraverso la comparazione delle fatture emesse da prima e dopo la disattivazione del CP_1
servizio di preselezione.
pagina 6 di 8 L'importo riportato in fattura sotto la voce “1033” rappresenta infatti il corrispettivo per le chiamate che - se pur attraverso il servizio di preselezione - la società appellante comunque ha effettuato (il dato sul traffico telefonico non è in contestazione) e che è
tenuta a pagare.
L'appellante non ha provato né che per quello stesso traffico telefonico ha pagato anche un altro operatore (quindi, in ipotesi una duplicazione del costo), né che, ove non fosse
Con stato attivo il servizio di preselezione con , per il medesimo traffico telefonico l'operatore di accesso avrebbe applicato tariffe inferiori.
Nulla avendo prospettato, né provato in tal senso, la domanda risarcitoria non può che essere rigettata.
I motivi di appello sono, dunque, infondati e vengono rigettati.
****
Da tutto quanto sopra argomentato deriva il rigetto dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza (art. 91, comma 1, c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore e della semplicità della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 CP_1 Controparte_4
contrariis reiectis, così provvede:
[...]
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata (Repert. n. 1639/2022
emessa dal Tribunale di Terni il 19.12.2022);
- Condanna la parte appellante al rimborso delle spese sostenute dalla parte appellata costituita nel presente grado di giudizio che liquida in € 4.000,00 oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge;
- Nulla a provvedere sulle spese quanto all'appellata Controparte_2
pagina 7 di 8 rimasta contumace.
- Visto l'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché l'appellante versi un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Perugia, lì 15 gennaio 2025
IL PRESIDENTE
(dott. Claudia Matteini)
Il Consigliere Relatore
(dott. Simone Salcerini)
pagina 8 di 8