Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 18/03/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo – sez. civ. - così composto dott. Eugenio Maria Turco - presidente dott.ssa Francesca Capuzzi - giudice rel. est. dott. Davide Palmieri - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso iscritto al n. 591/2023 del R.G.A.C. vertente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Corchiano (Vt), via Parte_1 C.F._1
Roma n. 45, presso lo studio dell'avv. Giuseppina Giannini, dalla quale è rappresentata e difesa, come da procura allegata al ricorso ricorrente e
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Roma, Controparte_1 C.F._2
Lungotevere Flaminio n. 22, presso lo studio dell'avv. Pietro Di Tosto, dal quale è rappresentato e difeso, come da procura allegata alla comparsa di costituzione resistente nonché con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Viterbo
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.2.2023 ha chiesto all'intestato tribunale la Parte_1 declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Castel Sant'Elia il 19.2.1995 (atto n. 1, p. II, s. A, anno 1995 registro atti di matrimonio del Comune di Castel Sant'Elia)
e disporsi in capo al resistente l'obbligo di corrispondere la somma di € 300,00 mensili a titolo di assegno divorzile, con vittoria di spese e onorari.
A sostegno ha dedotto: la durata del rapporto coniugale intercorso tra il 1995 e il 2015 quando la medesima ha incardinato il giudizio di separazione dinanzi al Tribunale di Viterbo, R.g. n. 2552/2015, conclusosi con la sentenza di separazione n. 741/2019 depositata il 6/6/2019 e passata in giudicato il 10/1/2020; l'assenza di figli nati dalla coppia;
di essere stata ritenuta invalida, nella misura del
100% con totale e permanente inabilità lavorativa, dalla Commissione medica per l'accertamento
[...]
con diritto ad una retribuzione mensile di circa € 2.000,00. Controparte_2
Costituitosi in giudizio, il sig. ha aderito alla domanda volta ad ottenere la declaratoria di CP_1 cessazione degli effetti civili, opponendosi, però, al riconoscimento in favore della resistente di un assegno divorzile e, in subordine, domandando che tale emolumento venisse determinato nella minor somma di € 150,00 mensili, con vittoria di spese e onorari.
Il resistente ha allegato: di percepire uno stipendio mensile pari ad € 1.400,00 netti;
di essere gravato dell'obbligo di corrispondere la somma di € 300,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento alla ricorrente nonché dal costo del carburante necessario per spostarsi quotidianamente da Roma, dove vive presso i suoi genitori anziani e bisognosi di assistenza, a Fabrica di Roma, luogo in cui lavora;
il fatto che le entrate mensili della ricorrente per circa € 600,00, di cui € 300,00 a titolo di assegno di mantenimento versati regolarmente dal resistente mediante bonifico automatico ed € 313,91 a titolo di pensione di invalidità, si aggiungono al patrimonio derivante dall'avvenuta vendita della casa coniugale con divisione del ricavato in parti eguali tra le parti;
la mancata congruenza tra la situazione economica dedotta dalla ricorrente e la documentazione bancaria versata in atti dalla stessa sotto un duplice profilo: l'assenza, negli estratti conti bancari depositati, degli accrediti mensili frutto della corresponsione dell'assegno di mantenimento regolarmente versato dallo stesso, da cui poteva presumersi che la ricorrente non aveva indicato tutti i conti correnti di cui era titolare, e la presenza, sul conto corrente poste pay evolution e sul libretto di risparmio, di entrate mensili rilevanti e ulteriori rispetto a quelle dichiarate dalla sig.ra la pendenza presso il Vicariato di Roma, Tribunale Pt_1
Ecclesiastico di primo grado, del procedimento, incardinato dalla ricorrente, volto all'accertamento della nullità del matrimonio intercorso tra le parti.
Con ordinanza del 17.5.2023, a scioglimento della riserva assunta in udienza presidenziale, è stato disposto, in via provvisoria, l'obbligo del di corrispondere alla ricorrente, a titolo di assegno CP_1 divorzile, la somma di € 200,00 mensili.
Concessi i termini ex art.183 6°c. c.p.c., dichiarate inammissibili le prove orali articolate da entrambe le parti, onerate le stesse della produzione della documentazione reddituale e patrimoniale relativa all'ultimo triennio, la causa, previa precisazione delle conclusioni, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 24.11.2024 con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
La domanda di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e meritevole di accoglimento, non ostando al suo esame la pendenza di un giudizio di nullità matrimoniale presso il competente tribunale ecclesiastico (Cass.ss.uu. n.9004/2021).
Deve ritenersi cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi ed impossibile una ricostituzione della stessa ricorrendo, nel caso di specie, i requisiti fissati dall'art. 3 n. 2 lett. b) l. n.
898/1970 e s.m., risultando in atti il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale n. 741/2019 del 6.6.2019 resa dal Tribunale di Viterbo, il decorso dei dodici mesi dall'udienza di comparizione e stante l'assenza di eccezioni in ordine all'interruzione della separazione da parte del sig. , il quale, al contrario, ha aderito alla domanda avanzata dalla sig.ra CP_1 Pt_1
La domanda con cui quest'ultima chiede disporsi, in capo al resistente, l'obbligo di corrispondere in suo favore la somma di € 300,00 mensili a titolo di assegno divorzile, invece, deve essere rigettata.
Il riconoscimento di tale emolumento richiede, oramai, un giudizio monofasico il quale non tiene più conto del parametro del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma valorizza la funzione assistenziale e perequativa-compensativa dell'assegno divorzile (c.f.r. Cass.ss.uu.18278/2018).
La prima richiede l'accertamento della sussistenza, in capo al coniuge meno abbiente, dei mezzi economici necessari per condurre una vita dignitosa, mentre la seconda richiede la verifica dell'effettivo contributo fornito al ménage familiare in costanza di matrimonio, al netto di quanto eventualmente già corrisposto, in assenza di altri obblighi, dal coniuge obbligato alla corresponsione dell'assegno divorzile in favore dell'altro (c.f.r. Cass. ord. 21926/2019). Emerge, dunque, la diversità di presupposti e di funzione rispetto all'istituto dell'assegno di mantenimento previsto, all'esito del giudizio di separazione, in favore del coniuge economicamente più debole e finalizzato essenzialmente a garantire a quest'ultimo il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, con la conseguenza che la previsione di un assegno di mantenimento in quel giudizio non comporta alcun automatico riconoscimento, in punto di an e di quantum, dell'assegno divorzile essendo, invece, onere delle parti, nell'ottica dell'art.2697 c.c., la prova dei presupposti e dei fatti modificativi o estintivi di tale diverso diritto.
Ciò posto, i fatti allegati dalla sig.ra a fondamento della propria pretesa vale a dire le difficili Pt_1 condizioni di salute impeditive dello svolgimento di alcuna attività lavorativa, il percepire esclusivamente le somme riconosciutele a titolo di pensione di invalidità e di assegno di mantenimento, e poi, di assegno divorzile (cfr. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in atti) e la titolarità del solo patrimonio derivante dalla metà del prezzo ottenuto dalla vendita della casa coniugale, non trovano preciso riscontro nella documentazione depositata dalla ricorrente.
In particolare, dall'esame della documentazione bancaria versata in atti, emergono significative incongruenze e omissioni rispetto ai fatti di causa narrati dalla ricorrente, relativamente al conto corrente intestato esclusivamente alla sig.ra acceso presso l'istituto di credito Lazio Nord, Pt_1 nel triennio 2020-2022 emergono ciclici movimenti in dare e in avere relativi ad investimenti per somme importanti, nonché frequenti accrediti in contanti almeno fino al luglio 2022 quando, mediante l'emissione di tre assegni, di cui uno circolare, per complessivi € 109.201,00, il conto è stato quasi completamente azzerato.
L'esborso di una somma così significativa, atteso il livello dei redditi dichiarati, non risulta assistito da alcuna giustificazione causale né la sig.ra sul punto, ha allegato o documentato alcunché. Pt_1
Risulta, poi, vaga l'allegazione della ricorrente in ordine al fatto che le somme di denaro, oggetto dei già menzionati accrediti in contanti, sarebbero state ricevute dalla madre, sig.ra Persona_1 per far fronte alle esigenze di vita di quest'ultima fino all'avvenuto decesso nel giugno 2023, posto che dalla documentazione prodotta non è possibile stabilire effettivamente la natura di tali versamenti.
La circostanza risulta peraltro indirettamente smentita proprio dall'andamento del conto che, dall'azzeramento di cui si è detto, intervenuto nel luglio 2022, non ha più registrato alcun versamento in contanti, sebbene, in coerenza con le allegazioni della la sopravvivenza del genitore Pt_1 avrebbe dovuto farne registrare di ulteriori per circa un anno.
Allo stesso modo, non vi è prova puntuale di quanto sostenuto dalla ricorrente in ordine ai suoi rapporti economici con il fratello , e in particolare, l'esclusiva titolarità di quest'ultimo delle CP_3 somme depositate sul Libretto di risparmio Postale n.43036706, formalmente cointestato ad entrambi, dovendosi quindi ritenere che la ricorrente sia titolare, almeno pro quota, di dette somme.
Sulla scorta di tali evidenze deve concludersi che le disponibilità della signora ono superiori Pt_1
a quelle dichiarate e, in considerazione del valore significativo delle cifre di volta in volta versate sul conto corrente, che hanno consentito il prelievo in un'unica soluzione di una somma superiore a €
100.000, deve desumersi che siano sufficienti a soddisfare le sue esigenze di vita.
Quanto alla componente perequativo-compensativa, la durata ventennale del matrimonio, di per sé sola, non può giustificare la previsione di un assegno divorzile, anche in ragione dell'assenza di prole.
Difatti, da un lato la ricorrente non ha indicato le rinunce lavorative e professionali effettuate per contribuire al ménage familiare e/o alla carriera lavorativa del resistente, precisando, invero, che l'abbandono dal lavoro è dipeso dalle proprie condizioni di salute;
dall'altro lato, le allegazioni della ricorrente risultano prive di pregio: non risultando temporalmente circostanziato il periodo in cui la stessa era l'unica a svolgere un'attività lavorativa mantenendo il marito disoccupato e non rilevando l'eventuale contributo che i genitori della possano aver prestato per agevolare l'assunzione Pt_1 del resistente presso l'azienda in cui ancora lavora, né l'ospitalità offerta nei primi anni di matrimonio alla coppia, trattandosi di contributi dai quali è derivato un vantaggio, e non un sacrificio, per la ricorrente.
La natura degli interessi dedotti giustifica la compensazione integrale delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Castel Sant'Elia il 19.2.1995 tra e (atto n. 1, p. II, s. A, anno 1995 Parte_1 Controparte_1 registro atti di matrimonio Comune di Castel Sant'Elia);
2. rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata da Parte_1
3. compensa le spese di lite;
4. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del comune competente per la trascrizione, le annotazioni e le altre incombenze. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 13.3.25
L'estensore Il presidente
Dott.ssa Francesca Capuzzi Dott. Eugenio Maria T