Articolo 5 della Legge 7 ottobre 1957, n. 916
Articolo 4
Versione
3 novembre 1957
Art. 5.
La spesa globale massima per i compensi forfettari ai "Corrispondenti del servizio di collocamento" e' fissata, per l'esercizio finanziario 1957-58, ai sensi dell' art. 14 della legge 16 maggio 1956, n. 562 , in lire 550.000.000.

Entrata in vigore il 3 novembre 1957