Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 17/03/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
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N. 383/24 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr. ssa Rita Carosella Consigliere
Dr. Federico Scioli Consigliere rel. all'esito dell'udienza dell'11/3/2025, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul reclamo ex art. 51 D. l.vo n. 14/19 avverso la sentenza n. 21/24 pubblicata del Tribunale civile di Campobasso in composizione collegiale all'esito del procedimento n. 38-1/24, proposto da c.f. , in persona del AR P.IVA_1
liquidatore , elettivamente domiciliata in Potenza piazza De Parte_2
Gasperi n. 10 presso lo studio dell'avv. Vittorio De Bonis che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di reclamo.
RECLAMANTE
, in qualità di trustee del trust denominato Parte_3 AR
elettivamente domiciliato in Potenza piazza De Gasperi n. 10 presso lo studio
[...] dell'avv. Vittorio De Bonis che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di reclamo.
RECLAMANTE
1
nei confronti di
Controparte_1
(CF ), elettivamente domiciliata in Campobasso via Umberto I
[...] P.IVA_1
n. 5 presso lo studio dell'avv. Andrea Gabriel che la rappresenta e difende per procura in calce alla memoria di costituzione.
RECLAMATA
e di in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata presso Controparte_2 lo studio dell'avv. Luca Fagnani in Larino via Jovine 30, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Stefano Menghini e Davide Sarina, come da procura generale alle liti del 29/2/24 a rogito del notaio . Per_1
RECLAMATA con l'intervento del
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Campobasso
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI delle parti private: come da note depositate.
Il Procuratore Generale si è espresso per il rigetto del reclamo.
***
Con ricorso depositato il 26/11/24 i reclamanti hanno impugnato la sentenza del
Tribunale collegiale di Campobasso, che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della società , su ricorso della AR
società Controparte_2
I reclamanti censurano la sentenza sotto due profili: carenza di legittimazione attiva di ed insussistenza dello stato passivo. Controparte_2
Si è costituita la società eccependo il difetto di legittimazione del Controparte_2
Trust Nel merito la menzionata società ha chiesto il AR
rigetto del reclamo.
Si è altresì costituita la Curatela della Liquidazione Controparte_1
, che ha eccepito l'inammissibilità del reclamo proposto
[...]
dal trustee per “difetto di diritto ad agire”. Nel merito ha chiesto il rigetto del reclamo.
1. Difetto di legittimazione del Parte_4
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L'interesse ad impugnare presuppone una soccombenza, anche parziale, intesa in senso sostanziale e non formale.
Nella vicenda in esame il non ha preso parte al giudizio svoltosi dinanzi al Pt_4
Tribunale, evidentemente in quanto nessun interesse vantava alla definizione della procedura concorsuale. Lo si evince chiaramente dal singolare atto costitutivo del Pt_4 che, nella premessa, rappresenta che “è indispensabile assicurare al ceto creditorio della società […] una adeguata disponibilità AR patrimoniale, con l'intenzione di garantire a quest'ultimo, una concreta possibilità a soddisfare i debiti contratti dalle sopracitate società”. E' di palmare evidenza che l'apertura della liquidazione giudiziale risponde proprio alle finalità asseritamente perseguite dal che ha perciò interesse a mantenere in essere la procedura Pt_4
concorsuale.
Ne deriva l'inammissibilità dell'impugnazione proposta da , in Parte_3
qualità di Trustee, per difetto di interesse.
2. Carenza di legittimazione attiva di Controparte_2
Sostiene il reclamante la carenza di legittimazione attiva in capo alla società
[...]
per non essere creditrice della società Ha CP_2 AR
infatti contestato che il contratto di cessione di crediti, stipulato da ed CP_2
Intesa San Paolo s.p.a., contemplasse anche il credito che Intesa San Paolo s.p.a. vantava nei confronti di Ha negato l'esistenza del AR
rapporto di conto corrente n. 37/14070, poi mutato in 09374/1000/309, acceso presso il Banco di Napoli s.p.a. (trasferito successivamente da Banco di Napoli s.p.a. ad Intesa
San Paolo s.p.a.).
Il motivo di impugnazione è destituito di fondamento.
E' in atti un estratto della Gazzetta Ufficiale n. 52 del 5/5/18, relativo alla pubblicazione di un “Avviso di cessione di crediti pro-soluto”. L'avviso recita:
(il Cessionario) […] comunica che, nell'ambito di Controparte_2 un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della legge 130, relativa a crediti ceduti da […], Banco di Napoli s.p.a. […] (i Cedenti), in forza Controparte_3 di un contratto di cessione di crediti […] con efficacia giuridica 23 aprile 2018, ha acquistato pro-soluto dai Cedenti tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora,
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accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) dei Cedenti derivanti […] da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso
[…] tra il primo gennaio 1955 ed il 31 dicembre 2017 e qualificati come attività finanziarie deteriorare”
L'operazione è avvenuta nel rispetto delle formalità di cui all'art. 4 L. n. 130/99.
Il giudice di legittimità ha statuito che “Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca, ex art.
58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze, fermo restando che la valutazione dell'idoneità asseverativa del predetto avviso, nei termini appena indicati, è devoluta al giudice di merito, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.” (Cass. 4277/2023; conf. Cass.
20495/2020, 31188/2017).
Nell'avviso pubblicato in gazzetta è esplicito il riferimento ai crediti derivanti da contratti di apertura di credito.
E' provato che nel lontano 27/5/81 stipulò con il Banco Parte_5
di Napoli un contratto di conto corrente che, alla data del 7/10/24, presentava un saldo negativo (per il correntista) pari ad euro 303.106,07. E' quindi di palmare evidenza che la società ottenne una apertura di credito in conto corrente. Tale tipologia di contratto rientra quindi pienamente nella categoria contemplata nell'avviso pubblicato in gazzetta.
Il richiamato avviso inoltre informa che “i dati indicativi dei Crediti […] sono messi a disposizione da parte dei Cedenti e del Cessionario sul sito internet www.intesasanpaolo.com e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo
Credito”. Al riguardo la società cessionaria ha prodotto un estratto dell'elenco dei rapporti ceduti, pubblicato sul sito internet della banca . Compare il Controparte_3
“rapporto” n. 9511000000129, ceduto da che è esattamente Controparte_3
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quello che fa capo a come emerge chiaramente dalla AR
nota della Direzione centrale di del 20/9/24. Controparte_3
Nella predetta nota l'istituto di credito attesta l'avvenuta cessione, in data 20/4/18, dei crediti inerenti ai rapporti n. 950100000114 (soff. conto corr.) e n. 951100000129 (soff. spese), che fanno capo a Il primo dei due rapporti è AR
quello cui si riferisce la lista movimenti al 7/10/24.
Ad ulteriore prova dell'esistenza di un contratto di apertura di credito in conto corrente, in essere tra la società e l'istituto di credito cedente, è stata prodotta una Pt_1
missiva del 16/12/04, proveniente da SA MI (da cui nacque ) ed Controparte_3 indirizzata a e che comunicava l'apertura di due linee di AR Pt_1
credito in conto corrente e ne regolava le condizioni. Il documento risulta sottoscritto dai legali rappresentati della società e quindi assurge a documento negoziale. Pt_1
Tenuto conto che l'operazione di cartolarizzazione dei crediti, posta in essere il 5/5/18, riguardava “tutti i crediti” scaturenti da contratti di apertura di credito, è indubbio che sia diventata cessionaria del credito originariamente vantato da Controparte_2
nei confronti della società Controparte_3 AR
Ne consegue la piena legittimazione di a presentare domanda di Controparte_2 apertura della liquidazione giudiziale. E' infatti sufficiente, ai fini della legittimazione, che il ricorrente dimostri di essere creditore, senza che sia necessario, a differenza di quanto avviene nel processo esecutivo individuale, che sia munito di un titolo esecutivo, ossia che il credito abbia già avuto un accertamento in sede giudiziaria.
3. Insussistenza dello stato di insolvenza
Il reclamante censura la sentenza laddove ha trascurato che la società era in Pt_1
stato di liquidazione. Ha richiamato un orientamento giurisprudenziale constante secondo cui deve escludersi lo stato di insolvenza qualora l'ammontare dell'attivo patrimoniale sia superiore all'ammontare dei debiti.
Sostiene il reclamante che la società dispone di due fabbricati (autosalone con officina e locale adibito a deposito) del valore venale di euro 3.023.000,00. Le passività, a giudizio dell'impugnante, ammonterebbero ad euro 1.417.464,63 e sarebbero perciò ampiamente soddisfatte attraverso la liquidazione dell'attivo.
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Osserva la Corte che la valutazione dello stato di insolvenza assume connotati in parte differenti quando il debitore è una società in stato di liquidazione, come nel caso di specie. In tal caso lo stato di insolvenza si valuta secondo un criterio non finanziario ma meramente patrimoniale, dovendosi unicamente verificare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali. Ciò in quanto, non proponendosi la società in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, e alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci, non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, della capacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Il reclamante ha depositato una perizia di stima di due immobili appartenenti alla società. Si tratta di un locale commerciale, adibito ad autosalone con officina al piano seminterrato e di un deposito. Il locale commerciale è stato stimato, secondo le quotazioni OMI, in euro 2.500.000 (a fronte di un valore catastale di euro 1.310.400).
Il locale adibito a deposito è stato valutato euro 523.000 (a fronte di un valore catastale di euro 483.210). Complessivamente, ove si tenga conto della stima di parte, il patrimonio immobiliare ammonterebbe ad euro 3.023.000.
A giudizio del reclamante le passività ammonterebbero ad euro 1.417.464,63. Ciò consentirebbe l'integrale soddisfacimento dei creditori sociali.
La documentazione, acquisita nel corso della procedura, dimostra invece che l'esposizione debitoria è notevolmente superiore a quella indicata dal reclamante.
Emerge con chiarezza dall'accertamento del passivo, all'esito del procedimento delineato dall'art. 151 D. l.vo 14/19. E' utile ribadire che è questa la fase in cui avviene la verifica di ogni credito nei confronti del debitore, con riferimento alla sua esistenza, al suo ammontare ed al suo rango.
In data 19/2/25 il giudice delegato ha formato lo stato passivo, dopo l'esame di tutte le domande e lo ha reso esecutivo con decreto. Lo stato passivo comprova debiti per euro
3.894.908,36. Se ne desume che la loro entità è di gran lunga superiore al valore del patrimonio immobiliare, evidentemente incapiente. Pertanto, anche applicando il criterio meramente patrimoniale, lo stato di insolvenza emerge con chiarezza palmare.
Le censure del reclamante sono quindi infondate.
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4. Costituzione del Trust
Rappresenta il reclamante che la società ha istituito, AR con scrittura privata del 10/11/14, registrata il 12/11/14, un Trust denominato “Trust
. è stato nominato trustee. La AR Parte_3
finalità del Trust, secondo il reclamante, è di assicurare il pieno soddisfacimento dei crediti, atteso che, come recita l'art.
2.1 dell'atto costitutivo, “il ceto creditorio […] è dunque il beneficiario immediato del presente trust”. Pertanto, a giudizio del reclamante, l'istituzione del trust garantirebbe il soddisfacimento dei creditori e quindi farebbe venir meno il presupposto oggettivo della liquidazione giudiziale.
La tesi è priva di fondamento.
Con la scrittura privata del 10/11/14 le parti hanno stipulato un negozio fiduciario, con il quale la società (fiduciante) ha trasferito (senza AR
corrispettivo) ad un fiduciario ( ) la proprietà di un compendio Parte_3
mobiliare ed immobiliare di entità e valore indeterminati. Lo si desume dalla clausola negoziale che recita: “il disponente […] istituisce il AR
presente trust con cui provvedere detta disponibilità patrimoniale e, pertanto, intende segregare in trust somme di danaro, titoli e valori immobiliari in genere, beni immobili, quote sociali, azioni e più in generale qualunque entità suscettibile di valutazione economica […], attribuendone e/o trasferendone all'uopo la proprietà al trustee medesimo […]”.
E' quindi indubbio che, al di là della terminologia utilizzata dalle parti, che hanno qualificato la scrittura privata come atto costitutivo di un trust liquidatorio, i contraenti hanno stipulato un negozio fiduciario, che prevede il trasferimento della proprietà di un numero indeterminato di beni (mobili e immobili) in capo al fiduciario, per il perseguimento dello scopo descritto. L'effetto traslativo ha chiaramente depauperato il patrimonio sociale, riducendo sensibilmente le garanzie dei creditori.
E' perciò assai arduo sostenere che proprio l'istituzione del presunto trust abbia maggiormente garantito i creditori sociali. E' invece avvenuto esattamente il contrario.
Del resto la scrittura privata prevedeva una durata massima del presunto trust pari a cinque anni, decorrenti dal 10/11/14 (cfr. art. 10). Dunque il trust si era già sciolto al
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momento dell'apertura della liquidazione giudiziale. Ovviamente nessun effetto vantaggioso per i creditori aveva dispiegato il negozio fiduciario.
Per tutte le ragioni illustrate il reclamo va rigettato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, in base al D.M. n. 147/2022.
Mancano i presupposti per procedere ai sensi del comma 15 dell'art. 51 d. L.vo n. 14/19
(prova della mala fede del legale rappresentante della società).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente pronunciando sul reclamo proposto con ricorso depositato il 26/11/24 da AR
, in persona del legale rapp. p.t. e , in qualità di trustee
[...] Parte_3
del Trust avverso la sentenza n. 21/24 del Tribunale AR
collegiale di Campobasso, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara inammissibile il reclamo proposto da;
Parte_3
2) rigetta il reclamo proposto da;
AR
3) condanna i reclamanti, in via solidale, al rimborso delle spese processuali in favore di ciascuna parte reclamata, che determina in complessivi euro 7.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, spese generali di difesa nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
4) dà atto che l'impugnazione è integralmente rigettata ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.p.r. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Campobasso del 13/3/2025
Il Consigliere est.
Dr. Federico Scioli
Il Presidente
(Dr. Maria Grazia d'Errico)
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