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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/06/2025, n. 2420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2420 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di PALERMO SEZIONE VI CIVILE
ESECUZIONI MOBILIARI
in persona del Giudice dott.ssa Rachele Monfredi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 5466 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024 vertente
TRA
n.q. di titolare della ditta individuale Parte_1 Controparte_1
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianfranco Bavastrelli e Valentina
[...]
Calascibetta
OPPONENTE (debitore esecutato)
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Christian Alessi
CONVENUTA (creditrice procedente)
e in persona dei rispettivi legali Controparte_3 Controparte_4
rappresentanti pro tempore
MA (terzi pignorati) CP_5
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8.1.25 e atti ivi richiamati;
MOTIVI della DECISIONE
Il processo ha ad oggetto la fase di merito dell'opposizione ex art. 617 co. 2^ cpc proposta da n.q. di titolare della ditta individuale Parte_1 Controparte_1
(debitore esecutato) avverso l'ordinanza di assegnazione resa in data 9.6.23 nella procedura di espropriazione presso terzi recante R.G.E. N. 92/93, intrapresa da Controparte_2
(creditrice procedente) nei confronti dei terzi pignorati in epigrafe indicati.
L'esecutante – riassumendo la fase di merito del giudizio ai sensi dell'art. 618 cpc nel rispetto del termine fissato dal giudice della cautela, che non aveva adottato alcun provvedimento urgente – dopo aver riepilogato l'iter del processo di cognizione e di quello di esecuzione, ha chiesto la riforma dell'ordinanza di assegnazione, deducendone l'erroneità, nella parte in cui ha omesso di rilevare i presupposti della causa di inefficacia del pignoramento prevista dall'art. 545 co. V cpc e nella parte in cui ha erroneamente recepito la nota di precisazione del credito depositata dal creditore che ha quantificato gli interessi applicando i tassi previsti dalla l. 231/02 invece che quelli previsti dall'art. 1284 c.c., in difformità dal titolo.
Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza di assegnazione e la condanna della controparte alla restituzione delle somme indebitamente incassate in forza della suddetta ordinanza, chiedendo in subordine, quanto meno la compensazione delle spese di tutte le fasi procedimentali, compresa quella esecutiva.
La società esecutante, ritualmente costituitasi, ha chiesto in rigetto dell'opposizione per le ragioni illustrate in comparsa con vittoria delle spese, da distrarre ex art. 93 cpc.
I terzi pignorati, ritualmente citati, non si sono costituiti.
La causa, istruita mediante produzione documentale, è stata assunta in decisione all'udienza in epigrafe indicata, con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
*****
Così sinteticamente delineato l'oggetto del processo, il Tribunale, preliminarmente, dichiara la contumacia di e . Nel merito – richiamato l'atto introduttivo Controparte_3 Controparte_4 nella parte in cui ha riepilogato l'iter processuale – rileva e osserva quanto segue.
La prima censura svolta dall'opponente al fine di far valere il rigetto della richiesta di estinzione conseguente alla dedotta violazione dell'art. 543 co. V cpc, implicito nell'ordinanza di assegnazione, andava fatta valere con il rimedio del reclamo ex 630 cpc dinanzi al collegio, rientrando l'ipotesi invocata tra quelle di estinzione tipica.
La fuorviante indicazione contenuta nell'ordinanza collegiale indicata in atti, frutto di un errore legato agli iniziali dubbi interpretativi posti dalla norma, non può ritenersi vincolante (tanto più che l'oggetto del reclamo dichiarato inammissibile con il suddetto provvedimento era un'altra ordinanza).
Peraltro, l'ipotetico accoglimento dell'opposizione sul punto non produrrebbe effetti sostanziali atteso che, l'obbligo di restituzione discendente dalla revoca dell'ordinanza di assegnazione e dalla declaratoria di inefficacia del pignoramento, eliderebbe pure l'effetto estintivo dell'assegnazione e farebbe così riemergere l'obbligazione sostanziale nei confronti del creditore il quale, potrebbe agevolmente sottrarsi agli effetti della restituzione pignorando presso sé stesso il credito restitutorio o opponendo in compensazione il proprio iniziale, ormai definitivamente accertato in via giudiziale
(con conseguente vanificazione pure del profilo relativo alle spese).
*****
Fondata è invece la censura relativa all'errato computo degli interessi.
Né il ricorso, né il decreto ingiuntivo, infatti, contengono alcun riferimento al tasso di interessi previsto dalla legge 231/02. Il titolo individua invece gli interessi applicabili in quelli legali che, come la S.C. ha chiarito, da ultimo con la pronuncia n. 117/24 delle sezioni unite civili, in mancanza di indicazioni nel titolo, vanno individuati in quelli di cui all'art. 1284 co. 1^ c.c.
Sul punto, dunque, l'opposizione è fondata sicché la parte resistente sarà tenuta a restituire l'importo incassato a titolo di interessi in eccedenza rispetto a quelli dovuti da calcolare al tasso di cui all'art. 1284 co. 1^ c.c.
Se è vero, inoltre, che l'opposizione ex art. 617 cpc ha natura meramente rescindente, sicché non spetta al giudice che la definisce l'adozione dei provvedimenti propri del giudice dell'esecuzione, dinanzi al quale la procedura dovrà essere riassunta nei termini di legge su ricorso dell'opponente vittorioso (in proposito, cfr. in motivazione, Cass. sez. III civ. n. 6733/11), è altresì vero che nel caso di specie, dall'accoglimento dell'opposizione discende la necessità di adottare non già un provvedimento in sede di esecuzione, bensì un provvedimento restitutorio in sede di cognizione, sicché ritenere necessaria l'introduzione di un nuovo giudizio a tal fine sarebbe irrazionale (cfr., in motivazione, Cass. sez. III civ. n. 26927/18 in ordine alla possibilità di chiedere in sede di opposizione ex art. 617 cpc la ripetizione di quanto versato in forza del provvedimento vittoriosamente opposto).
La domanda relativa alla compensazione delle spese dell'esecuzione va invece respinta, trovando applicazione nel processo esecutivo l'art. 95 cpc ed essendo esclusa la compensazione. Né si rende necessaria una rideterminazione dell'importo liquidato a titolo di spese, atteso che la riduzione dell'importo assegnato non incide sullo scaglione di valore.
Le spese del presente giudizio – considerato il dibattito giurisprudenziale sulle questioni che ne sono oggetto – vanno compensate ex art. 92 cpc
P.Q.M.
Dichiara la contumacia di e . Controparte_3 Controparte_4
Accoglie l'opposizione ex art. 617 cpc proposta avverso l'ordinanza di assegnazione resa nel giudizio 92/23 il 9.6.23 che annulla nella parte in cui ha quantificato l'ammontare degli interessi, da calcolare al tasso legale ex art. 1284 co. 1^ c.c.
Condanna la società convenuta a restituire all'opponente l'importo percepito a titolo di interessi in misura superiore a quella indicata al precedente capo.
Dichiara inammissibili e rigettale ulteriori domande
COMPENSA le spese
Palermo, 3.6.25
Il Giudice dott.ssa Rachele Monfredi