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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 23/01/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1532/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA PARZIALMENTE DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 1532/24 R.G. posta in decisione all'udienza del 22/01/2025 e promossa da
elettivamente domiciliata in Saronno presso lo studio Parte_1 dell'avv. Monica Banfi, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
contumace; Controparte_1
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE: Nel merito: Autorizzare i coniugi a vivere separati nel mutuo e reciproco rispetto, con addebito della separazione al marito e conseguente risarcimento del danno a favore della ricorrente.
pagina 1 di 4 Disporre l'affido esclusivo di il e con Persona_1 Persona_2 Persona_3
collocamento presso la madre.
Disporre che il padre versi per il mantenimento dei figli la somma mensile di euro 1.000.=
Disporre il versamento del 50% delle spese straordinarie come da linee guida della Corte d'Appello di
Milano
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di pronunzia della separazione personale dei coniugi è fondata e meritevole di accoglimento.
La presentazione del presente ricorso e la mancata costituzione del resistente dimostrano in modo evidente il venir meno dell'interesse dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza.
Può accogliersi la domanda attrice diretta a conseguire l'addebito della separazione in capo al resistente;
secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, infatti, il coniuge che si allontana dalla casa coniugale senza aver preventivamente provveduto al deposito di una domanda di separazione, di annullamento del matrimonio o di divorzio incorre nella violazione dell'obbligo di coabitazione da cui consegue inevitabilmente l'addebito della separazione (Cass. civ., sez. I, ordinanza n. 11792/2021).
In effetti, l'articolo 143, secondo comma, C.C. sancisce che dal matrimonio deriva in capo a ciascun coniuge l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione, con la conseguenza che può ritenersi appurato che il convenuto, stante il suo allontanamento ingiustificato dalla casa coniugale, sia incorso nella violazione sia del dovere di coabitazione, sia dei suoi obblighi di prestare assistenza morale e materiale alla moglie e di contribuire al mantenimento della prole.
Deve disporsi l'affidamento superesclusivo alla madre dei tre minori Persona_1 Per_2
e per ogni decisione in materia scolastica, sanitaria, educativa, ludico-
[...] Persona_3
sportiva e concernente il rilascio dei documenti anche validi per l'espatrio; in effetti, tale forma di affido può essere concessa, in deroga all'ordinario regime di affido condiviso, sulla base di adeguate motivazioni, concretamente dimostrate, circa l'incapacità dell'altro genitore di assicurare tutte le responsabilità derivanti dal proprio ruolo la quale, di conseguenza, potrebbe pregiudicare il futuro benessere della prole.
Tale conclusione, che si trova affermata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, spesso chiamata all'applicazione dell'art. 337-quater C.C. in combinato disposto con l'art. 337-ter C.C., individua nella centralità dell'interesse del minore, cui fa riferimento la norma appena citata, quella specie di bussola pagina 2 di 4 che serve ad orientare l'interprete nella scelta dell'una o dell'altra forma di affidamento del minore, un interesse da intendersi riferito, come chiarito dalla Suprema Corte (v. ex multis Cass. 22/09/2016 n°
18559) “alle fondamentali ed imprescindibili esigenze di cura, educazione, istruzione e sana ed equilibrata crescita psico-fisica”.
La legge (art. 337-quater C.C.) prevede solo che l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori possa essere disposto quando l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore, non precisando, dunque, gli specifici casi in presenza dei quali in Giudice è tenuto a disporre la misura in questione;
pertanto, la giurisprudenza ha provveduto a fissare alcuni criteri, al riguardo, che possono compendiarsi: nella idoneità o incapacità di uno dei genitori a prendersi cura del minore, che può anche essere resa manifesta da un conclamato disinteresse nei confronti del medesimo;
nel rifiuto del minore a rapportarsi con uno dei genitori;
nel mancato pagamento, da parte del coniuge obbligato, del contributo di mantenimento a favore del minore rivelando la circostanza un atteggiamento incompatibile con i doveri di cura, assistenza ed educazione del minore (Cass. 26587/2009); nel comportamento del genitore che non rispetti il regime delle visite violando così il primario diritto dei figli minori di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori (Tribunale di Caltanissetta
30/12/2015); nel comportamento del genitore assente, disinteressato alla vita del figlio minore talvolta, addirittura, irreperibile (Tribunale di Napoli 594/2016).
Nel caso concreto, tale misura trova piena giustificazione nella condotta del convenuto, resosi irreperibile a fronte dei tentativi dei Servizi Sociali di stabilire un contatto per organizzare gli incontri protetti con i figli e dimostratosi del tutto inottemperante ai suoi obblighi normativi di contribuire al mantenimento dei bambini e di mantenere un rapporto affettivo con loro.
Nel contempo, deve rilevarsi che i Servizi Sociali del Comune di Rescaldina hanno espresso un parere positivo sulla capacità genitoriale materna e sul suo rapporto con i figli, come è emerso dal sopralluogo presso l'abitazione materna, nella quale vivono anche la sorella ed il cognato della ricorrente, che costituiscono una risorsa per l'accudimento della prole.
Deve, pertanto, disporsi che le visite paterne (qualora il resistente si renda disponibile) si svolgano in modalità protetta presso i Servizi Sociali, cui incomberà il compito di provvedere al servizio dell'educatore domiciliare presso la casa materna.
Deve determinarsi a carico del resistente un contributo al mantenimento dei tre minori dell'importo mensile di € 300 per ciascuno rivalutabile annualmente per ciascuno, cui devono aggiungersi l'assegno unico e l'obbligo di rifondere il 50% delle spese straordinarie relative alla prole secondo le disposizioni della Corte di Appello di Milano, atteso che l'allontanamento del padre comporta che tutto il peso del mantenimento venga a gravare sulla ricorrente.
pagina 3 di 4 Deve, altresì, accogliersi la domanda attrice diretta a conseguire l'assegnazione della casa coniugale, in quanto genitore affidatario di prole minorenne.
Il regolamento delle spese di lite è rimesso alla fase del divorzio.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via parzialmente definitiva:
1) Dichiara la separazione personale tra i coniugi con addebito al resistente;
Parte_2
2) Dispone l'affidamento super-esclusivo dei tre minori alla madre per ogni decisione in materia scolastica, sanitaria, educativa, ludico-sportiva e concernente il rilascio dei documenti anche validi per l'espatrio, disponendosi sulle visite paterne come da parte motiva;
3) Assegna alla ricorrente la casa coniugale con quanto l'arreda;
4) Pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente un assegno di € 900,00 a titolo di concorso al mantenimento dei tre figli, oltre la rivalutazione annua ISTAT, il 100% dell'assegno unico ed il 50% delle spese straordinarie secondo le disposizioni del protocollo della Corte di Appello di
Milano;
5) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Saronno l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. 3, parte I, anno 2009;
6) Dispone la rimessione della causa sul ruolo per la pronunzia di divorzio, confermandosi l'udienza già fissata dal Giudice relatore.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 22/01/2025
Il Presidente Estensore
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA PARZIALMENTE DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 1532/24 R.G. posta in decisione all'udienza del 22/01/2025 e promossa da
elettivamente domiciliata in Saronno presso lo studio Parte_1 dell'avv. Monica Banfi, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
contumace; Controparte_1
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE: Nel merito: Autorizzare i coniugi a vivere separati nel mutuo e reciproco rispetto, con addebito della separazione al marito e conseguente risarcimento del danno a favore della ricorrente.
pagina 1 di 4 Disporre l'affido esclusivo di il e con Persona_1 Persona_2 Persona_3
collocamento presso la madre.
Disporre che il padre versi per il mantenimento dei figli la somma mensile di euro 1.000.=
Disporre il versamento del 50% delle spese straordinarie come da linee guida della Corte d'Appello di
Milano
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di pronunzia della separazione personale dei coniugi è fondata e meritevole di accoglimento.
La presentazione del presente ricorso e la mancata costituzione del resistente dimostrano in modo evidente il venir meno dell'interesse dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza.
Può accogliersi la domanda attrice diretta a conseguire l'addebito della separazione in capo al resistente;
secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, infatti, il coniuge che si allontana dalla casa coniugale senza aver preventivamente provveduto al deposito di una domanda di separazione, di annullamento del matrimonio o di divorzio incorre nella violazione dell'obbligo di coabitazione da cui consegue inevitabilmente l'addebito della separazione (Cass. civ., sez. I, ordinanza n. 11792/2021).
In effetti, l'articolo 143, secondo comma, C.C. sancisce che dal matrimonio deriva in capo a ciascun coniuge l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione, con la conseguenza che può ritenersi appurato che il convenuto, stante il suo allontanamento ingiustificato dalla casa coniugale, sia incorso nella violazione sia del dovere di coabitazione, sia dei suoi obblighi di prestare assistenza morale e materiale alla moglie e di contribuire al mantenimento della prole.
Deve disporsi l'affidamento superesclusivo alla madre dei tre minori Persona_1 Per_2
e per ogni decisione in materia scolastica, sanitaria, educativa, ludico-
[...] Persona_3
sportiva e concernente il rilascio dei documenti anche validi per l'espatrio; in effetti, tale forma di affido può essere concessa, in deroga all'ordinario regime di affido condiviso, sulla base di adeguate motivazioni, concretamente dimostrate, circa l'incapacità dell'altro genitore di assicurare tutte le responsabilità derivanti dal proprio ruolo la quale, di conseguenza, potrebbe pregiudicare il futuro benessere della prole.
Tale conclusione, che si trova affermata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, spesso chiamata all'applicazione dell'art. 337-quater C.C. in combinato disposto con l'art. 337-ter C.C., individua nella centralità dell'interesse del minore, cui fa riferimento la norma appena citata, quella specie di bussola pagina 2 di 4 che serve ad orientare l'interprete nella scelta dell'una o dell'altra forma di affidamento del minore, un interesse da intendersi riferito, come chiarito dalla Suprema Corte (v. ex multis Cass. 22/09/2016 n°
18559) “alle fondamentali ed imprescindibili esigenze di cura, educazione, istruzione e sana ed equilibrata crescita psico-fisica”.
La legge (art. 337-quater C.C.) prevede solo che l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori possa essere disposto quando l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore, non precisando, dunque, gli specifici casi in presenza dei quali in Giudice è tenuto a disporre la misura in questione;
pertanto, la giurisprudenza ha provveduto a fissare alcuni criteri, al riguardo, che possono compendiarsi: nella idoneità o incapacità di uno dei genitori a prendersi cura del minore, che può anche essere resa manifesta da un conclamato disinteresse nei confronti del medesimo;
nel rifiuto del minore a rapportarsi con uno dei genitori;
nel mancato pagamento, da parte del coniuge obbligato, del contributo di mantenimento a favore del minore rivelando la circostanza un atteggiamento incompatibile con i doveri di cura, assistenza ed educazione del minore (Cass. 26587/2009); nel comportamento del genitore che non rispetti il regime delle visite violando così il primario diritto dei figli minori di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori (Tribunale di Caltanissetta
30/12/2015); nel comportamento del genitore assente, disinteressato alla vita del figlio minore talvolta, addirittura, irreperibile (Tribunale di Napoli 594/2016).
Nel caso concreto, tale misura trova piena giustificazione nella condotta del convenuto, resosi irreperibile a fronte dei tentativi dei Servizi Sociali di stabilire un contatto per organizzare gli incontri protetti con i figli e dimostratosi del tutto inottemperante ai suoi obblighi normativi di contribuire al mantenimento dei bambini e di mantenere un rapporto affettivo con loro.
Nel contempo, deve rilevarsi che i Servizi Sociali del Comune di Rescaldina hanno espresso un parere positivo sulla capacità genitoriale materna e sul suo rapporto con i figli, come è emerso dal sopralluogo presso l'abitazione materna, nella quale vivono anche la sorella ed il cognato della ricorrente, che costituiscono una risorsa per l'accudimento della prole.
Deve, pertanto, disporsi che le visite paterne (qualora il resistente si renda disponibile) si svolgano in modalità protetta presso i Servizi Sociali, cui incomberà il compito di provvedere al servizio dell'educatore domiciliare presso la casa materna.
Deve determinarsi a carico del resistente un contributo al mantenimento dei tre minori dell'importo mensile di € 300 per ciascuno rivalutabile annualmente per ciascuno, cui devono aggiungersi l'assegno unico e l'obbligo di rifondere il 50% delle spese straordinarie relative alla prole secondo le disposizioni della Corte di Appello di Milano, atteso che l'allontanamento del padre comporta che tutto il peso del mantenimento venga a gravare sulla ricorrente.
pagina 3 di 4 Deve, altresì, accogliersi la domanda attrice diretta a conseguire l'assegnazione della casa coniugale, in quanto genitore affidatario di prole minorenne.
Il regolamento delle spese di lite è rimesso alla fase del divorzio.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via parzialmente definitiva:
1) Dichiara la separazione personale tra i coniugi con addebito al resistente;
Parte_2
2) Dispone l'affidamento super-esclusivo dei tre minori alla madre per ogni decisione in materia scolastica, sanitaria, educativa, ludico-sportiva e concernente il rilascio dei documenti anche validi per l'espatrio, disponendosi sulle visite paterne come da parte motiva;
3) Assegna alla ricorrente la casa coniugale con quanto l'arreda;
4) Pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente un assegno di € 900,00 a titolo di concorso al mantenimento dei tre figli, oltre la rivalutazione annua ISTAT, il 100% dell'assegno unico ed il 50% delle spese straordinarie secondo le disposizioni del protocollo della Corte di Appello di
Milano;
5) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Saronno l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. 3, parte I, anno 2009;
6) Dispone la rimessione della causa sul ruolo per la pronunzia di divorzio, confermandosi l'udienza già fissata dal Giudice relatore.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 22/01/2025
Il Presidente Estensore
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