Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 12/05/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1115/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
in persona dei Magistrati
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1115/2020 del ruolo generale, vertente tra
in persona del Curatore pro Parte_1
tempore Avv. Elisabetta Casari;
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Luciani e Marco De Merolis
-appellante in riassunzione-
e
(c.f., p.i. e numero di iscrizione nel registro Controparte_1
delle imprese in persona del Dott. ; P.IVA_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Sebastiano Papa
-appellata in riassunzione-
(c.f. e n. iscr. Reg. Imprese: ) e per essa, Controparte_2 P.IVA_2 [...]
, società incorporante la (c.f. e n. iscr. reg. imprese: CP_3 CP_4
tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia Galati e dall'Avv. Francesco Mastromauro
-appellata in riassunzione- avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Pescara n. 188/2020 pubblicata in data 14 febbraio 2020.
L'udienza del 10 dicembre 2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, veniva svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine loro assegnato;
con ordinanza resa l'11 dicembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art 190 c.p.c., abbreviati a venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e ulteriori venti giorni per repliche.
Conclusioni dell'appellante, come da note in sostituzione dell'udienza depositate il
25.11.2024:
“Gli Avv.ti Antonio Luciani e Marco De Merolis si riportano ai precedenti atti, scritti difensivi e deduzioni di udienza.
Si riportano alle osservazioni del 20.9.2024 svolte dal consulente di parte, Dott.
[...]
alla bozza della relazione tecnica d'ufficio (relazione 30.9.2024, allegato 4), Per_1
in merito a:
1. TASSI D'INTERESSI APPLICABILI AL RAPPORTO N. 11833 a) Con il
5° motivo di appello veniva censurata l'assenza di pattuizione scritta degli interessi passivi di cui al contratto 10.6.1997 quanto al c/c di corrispondenza e di cui al contratto 30.7.1997 quanto al c/c per anticipi. E l'indeterminatezza del tasso di interessi pattuito con il contratto del 27.10.2003, quanto al c/c di corrispondenza (ivi, pagg. 24 –
30).
Come evidenziato anche nelle note per udienza del 9.7.2024, in recepimento della detta doglianza, l'Ecc.ma Corte, con ordinanza 31.10.2023, aveva appunto stabilito con il quesito n. 1: - l'assenza di pattuizione scritta degli interessi ultralegali nel contratto
pag. 2/32 10.6.1997, relativo al c/c di corrispondenza n. 11833 e nel contratto del 30.7.1997, relativo al c/c anticipi SBF n. 12319, tant'è che aveva demandato al perito
l'applicazione del tasso di interesse di cui all'art. 117, comma 7°, TUB;
- l'applicazione, quanto al predetto c/c di corrispondenza, del tasso di interesse di cui al documento di sintesi allegato al contratto del 27.10.2003 fino al 31.12.2004 (“prime rate ABI vigente tempo per tempo + 0,75%, attualmente 7,875%”) e, non essendo stato più rilevato dal 31.12.2004 da parte della ABI il prime rate, l'applicazione del tasso di cui all'art. 117, comma 7°, TUB.
Tant'è che il quesito era così formulato “A) provveda il CTU a ricostruire il rapporto dare-avere tra le parti in relazione al c/c n. 11833 del 10.06.97, al c/c anticipi SBF n.
12319 del 30.07.97 collegato al primo e al c/c n. 11833.0 del 27.10.03 applicando ai primi due il tasso di interesse di cui all'art. 117 co.7 TUB, per il c/c 11833 del 27.10.03 applicando il tasso indicato nel Documento di sintesi fino al 31.12.04 e per il periodo successivo il tasso di cui all'art. 117 co. 7 TUB”.
Depositata la relazione della Dott.ssa con l'ordinanza 11.6.2024 “ad Per_2
integrazione della CTU già espletata”, l'Ecc.ma Corte ha demandato al CTU di ricalcolare l'esatto ammontare del rapporto dare/avere verificando il legittimo esercizio dello “ius variandi”.
Ha così posto un ulteriore quesito al perito, senza revocare quello di cui all'ordinanza
31.10.2023, tanto che con provvedimento 23.7.2024 ha invitato “il CTU a rispondere al quesito indicato nell'ordinanza pubblicata il 13 giugno 2024, sulla base delle indicazioni contenute nell'ordinanza del 31.10.2023 (oggetto di risposta da parte della precedente CTU)”.
Il nuovo perito ha dato risposta al quesito sullo “ius variandi” di cui all'ordinanza
11.6.2024, ignorando il quesito n. 1 di cui all'ordinanza 31.10.2023 in quanto ha erroneamente ritenuto che la prima ordinanza avesse superato la seconda (“Nella risposta al quesito sullo ius variandi, pertanto, il sottoscritto ha proceduto come indicato nell'ordinanza del 11/06/2024, non allineata a quella del 31/10/2023 e successiva a quest'ultima”, relazione, pag. 33).
pag. 3/32 Si chiede pertanto che l'Ecc.ma Corte riconvochi il CTU acchè risponda al quesito n. 1, di cui all'ordinanza 31.10.2023.
b) Il consulente di parte ha poi dedotto che “l'applicazione dell'art. 118 TUB ammette le variazioni unilaterali a mezzo comunicazioni da parte della banca solo in caso di variazioni favorevoli al correntista, mentre nel caso di specie le variazioni unilaterali risultano peggiorative per il correntista. In tale circostanza, dette modifiche presupporrebbero in ogni caso l'espressa accettazione scritta del correntista, laddove lo stesso CTU ha rilevato come l'unico documento di sintesi sottoscritto in atti sia quello del 27.10.2003, essendo quelli successivi da ritenersi in ogni caso illegittimi anche sotto tale profilo”.
Il CTU non fornito risposta all'osservazione, rilevando genericamente che “le variazioni indicate nei documenti di sintesi nel periodo successivo al 27/10/2003 e fino al 10/08/2006 sono rispettose della normativa pro tempore vigente sopra riportata e, pertanto, vanno prese in considerazione nei calcoli del saldo del conto corrente”
(relazione, pag. 33).
c) Il consulente ha altresì rilevato che “l'art. 16 delle condizioni contrattuali riportate nel documento di sintesi del 27.10.2003 condiziona la facoltà di modifica delle condizioni contrattuali da parte della banca alla sussistenza di un giustificato motivo che, in ogni caso, risulta assente nelle successive proposte di modifica unilaterali prodotte in atti, come rilevato dallo stesso CTU con cui si conviene”.
Il consulente d'ufficio ha ritenuto che non sussisteva l'obbligo del giustificato motivo per le variazioni contrattuali nel periodo fino al 10.8.2006 nonostante la previsione contrattuale di cui all'art. 16 del documento di sintesi.
L'esponente chiede pertanto che venga riconvocato il CTU affinchè nel rispondere al quesito sullo “ius variandi” risponda alle osservazioni del consulente di parte e tenga conto della predetta pattuizione contrattuale.
2. E RICALCOLO DEL SALDO FINALE DEL CONTO CP_5
ORDINARIO N. 11833
pag. 4/32
3. RILIEVO SULLA USURARIETA' PATTIZIA
Non avendo dato adeguata risposta alle relative osservazioni del consulente (pagg. 3 -
9), si chiede che il CTU venga riconvocato a chiarimenti sulle risposte fornite.
In subordine, qualora l'Ecc.ma Corte non riconvocasse il CTU, i sottoscritti procuratori precisano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nel ricorso per riassunzione dell'11.01.2023, che qui abbiasi per integralmente richiamate e trascritte.
Dichiarano di non accettare il contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove e/o modificate delle controparti. Chiedono infine concedersi i termini di cui all'art. 190
c.p.c.”.
Conclusioni dell'appellata come da note in Controparte_1
sostituzione d'udienza depositate in data 26.11.2024:
“In ossequio al provvedimento del 23.07.2024, con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 10.12.2024 mediante il deposito di note sino al giorno dell'udienza, il sottoscritto procuratore precisa le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate in sede di comparsa di costituzione e risposta.
Chiede che la causa trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art
190 c.p.c.”.
Conclusioni per l'appellata nella sua qualità di Controparte_3
mandataria di come da comparsa di costituzione e di risposta: Controparte_2
“nel merito
- rigettare l'appello confermando la sentenza impugnata;
- condannare l'appellante al pagamento al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con citazione dinanzi al Tribunale di Pescara, Parte_1
evocava in giudizio
[...] Controparte_6
e, premesso di aver intrattenuto con la banca, a partire dall'11.01.96, il
[...]
pag. 5/32 rapporto di c/c di corrispondenza n. 11833, con apertura di credito e, almeno dal
30.09.1998, il rapporto di c/c anticipi del credito salvo buon fine n. 12319, collegato al primo, e che i rapporti si erano estinti in data 25.07.2013 a seguito del recesso esercitato dalla lamentava l'illegittimità degli addebiti CP_7 effettuati dalla convenuta ed in particolare l'applicazione di un tasso di interesse passivo superiore alla misura legale e variato nel corso degli anni in assenza di valida pattuizione scritta, la capitalizzazione degli interessi passivi con cadenza trimestrale, l'applicazione agli interessi passivi di un saggio (TEG) superiore al tasso soglia, l'addebito di commissioni di massimo scoperto in mancanza di valida pattuizione scritta e comunque per difetto di causa, oltre che di ulteriori spese e oneri, l'applicazione delle valute o dei cosiddetti giorni-banca.
Chiedeva conseguentemente di accertare l'effettivo saldo finale dei rapporti bancari intestati alla società attrice, con condanna della convenuta alla restituzione della somma illegittimamente addebitata di € 199.071,47, o di altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
1.2 Si costituiva eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale CP_8
del Tribunale di Pescara, in presenza di clausola convenzionale che individuava la competenza esclusiva con riferimento alla sede centrale della e dunque nel CP_1
Tribunale di Teramo o, in applicazione del criterio alternativo del luogo di adempimento dell'obbligazione, nel Tribunale di Chieti, avendo l'attrice la sede legale in Francavilla al Mare (CH).
Eccepiva la prescrizione decennale con riguardo alle domande di ripetizione relative alle annotazioni anteriori al 11.07.2003, ossia al decennio anteriore alla notifica della citazione.
Nel merito deduceva la validità della pattuizione degli interessi ultralegali, la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, contenuta in una specifica clausola del contratto di conto corrente bancario sottoscritto dal cliente e comunque consentita, di essersi sempre attenuta nella determinazione del TEG ai limiti tempo per tempo previsti dalla normativa senza superare il cosiddetto “tasso soglia”, la legittimità dell'applicazione della c.m.s., consentita dalla norma contrattuale ed pag. 6/32 espressamente indicata negli estratti conto periodicamente inviati e nel foglio informativo, e la legittimità delle altre commissioni pattuite.
Avanzava domanda riconvenzionale per la somma di € 66.275,32 a titolo di saldo contabile debitore del c/c n. 11833 al 20.06.14, oltre interessi successivi al 2.937%, nonché per l'ulteriore somma di € 39.579,48 per posizione anticipo fatture n. 12319 al
17.06.14, oltre interessi successivi al 2,937%, o per la diversa somma accertata in corso di causa.
1.3 Nelle more del giudizio si costituiva con Controparte_9
comparsa ex art 111 c.p.c. del 26.08.15, quale procuratrice della Controparte_2
cessionaria dei crediti della facendo proprie tutte le istanze, difese, eccezioni e CP_7
deduzioni della banca convenuta.
1.4 Il Tribunale di Pescara, con sentenza n. 188/2020 pubblicata il 14.02.2020, rigettava ogni domanda attorea e, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condannava l'attrice al pagamento in favore della cessionaria della somma di €
92.079,78 oltre interessi al 2,937% dalla domanda al soddisfo;
compensava per 1/10 le spese di lite e condannava per il residuo parte attrice al pagamento in favore della convenuta e della cessionaria pro quota;
poneva le spese di CTU a carico di entrambe le parti nella misura del 10% sulla convenuta e sulla cessionaria, in solido ed in parti uguali nei rapporti interni, e per il residuo a carico dell'attrice.
Ritenuta superata la questione della determinazione dell'oggetto della domanda, derivando la quantificazione monetaria della pretesa attorea dalla determinazione del saldo del conto corrente oggetto di causa mediante l'applicazione dei criteri dedotti e illustrati in citazione anche con l'ausilio della relazione di parte, il primo giudice rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta, ritenendo che la clausola di cui all'art. 19 dei contratti di conto corrente non attribuisse al Foro di il carattere dell'esclusività; rilevava, per il resto, l'incompletezza CP_6 dell'eccezione, essendo necessaria l'indicazione del giudice competente con riferimento, oltre che ai fori speciali di cui all'art. 20 c.p.c., ad entrambi i fori speciali di cui all'art. 18 e a quello di cui all'art. 19 c.p.c.
Nel merito, il Tribunale premetteva un lungo excursus in tema di onere probatorio precisando che nelle controversie aventi ad oggetto rapporti bancari, secondo la pag. 7/32 giurisprudenza di legittimità richiamata nella sentenza impugnata, l'onere probatorio è ripartito diversamente a seconda che ad agire sia la banca oppure il correntista in ripetizione, gravando nel primo caso sulla banca l'onere di produrre in giudizio il contratto unitamente alla documentazione contabile (estratti conto e riassunti scalari) dall'inizio del rapporto, partendo dal saldo del primo estratto conto disponibile se a credito del cliente, altrimenti dal saldo zero mentre se a debito Nel caso invece sia il correntista ad agire in ripetizione o per l'accertamento del dovuto, la ricostruzione dei rapporti di dare/avere sulla base del contratto prodotto in atti da quest'ultimo va circoscritta al periodo in relazione al quale risultano prodotti gli estratti conto: il correntista che agisce contro la banca ha l'onere innanzitutto di produrre il contratto e copia della documentazione necessaria per dimostrare la legittimità delle sue pretese attivandosi già prima dell'instaurazione del giudizio mediante una richiesta ex art. 119
TUB, tenendo conto che a norma proprio di quest'ultimo articolo il correntista ha diritto di ottenere dalla banca il rendiconto, anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell'esistenza del rapporto contrattuale (Cass. civ. n. 3875/ 2019).
Pertanto, secondo il primo giudice, deve ritenersi legittimo partire dal saldo zero laddove, pure a seguito di formale istanza ex art. 119 TUB, l'istituto abbia immotivatamente omesso, come nel caso di specie, di procedere all'esibizione degli estratti conto completi relativi al decennio addirittura dalla richiesta, laddove il correntista abbia comprovato l'esistenza del rapporto con l'ulteriore precisazione che, nella fattispecie in esame, il ricorso al saldo zero per uno dei rapporti era imposto dalla domanda riconvenzionale avanzata dalla banca di condanna del correntista al pagamento di quanto dovuto a titolo di saldo dei rapporti de quibus.
Sulla questione della legittimità o meno della capitalizzazione degli interessi passivi operata dalla banca, il Tribunale di prime cure ribadiva l'illegittimità del fenomeno della capitalizzazione trimestrale degli interessi in materia bancaria anche con riferimento al contratto di conto corrente, specificando che per i rapporti antecedenti alla delibera CICR del 2000 non vi era alcuna possibilità di capitalizzazione;
in mancanza di una valida pattuizione anatocistica, nessuna capitalizzazione né annuale ne semestrale né di altra periodicità degli interessi del conto poteva essere riconosciuta né alla banca né al cliente, essendo l'articolo 1283 c.c. norma imperativa che ammette la pag. 8/32 capitalizzazione degli interessi solo a determinate condizioni, inesistenti in materia bancaria.
Evidenziava il Tribunale che con la delibera del 9.02.2000 il CICR aveva stabilito, per i rapporti successivi al 22 aprile 2000, modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi purché fosse assicurata la stessa periodicità del conteggio degli interessi sia debitori che creditori. Le vecchie clausole che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi potevano divenire efficaci a partire dal 1 luglio 2000 a condizione che venissero adeguate alle regole della delibera : se l'adeguamento comportava un peggioramento delle condizioni precedenti le clausole dovevano essere approvate espressamente dal cliente, se invece le nuove condizioni non avessero comportato un peggioramento sarebbe stato sufficiente per la banca pubblicare le nuove condizioni sulla Gazzetta Ufficiale e darne comunicazione al più presto al cliente.
Secondo il Tribunale di Pescara il giudizio comparativo tra le vecchie e le nuove clausole andava condotto sulla base degli effetti concreti che si determinavano per il correntista e siccome prima della delibera del CICR le clausole che prevedevano la capitalizzazione degli interessi erano nulle è evidente che ogni successiva previsione anatocistica, anche se in introdotta in modo conforme alle disposizioni del CICR , era da considerarsi nuova e comunque peggiorativa rispetto alla situazione precedente in cui il correntista non era tenuto a corrispondere alcun interesse sugli interessi. Da ciò derivava che la previsione di una capitalizzazione trimestrale paritetica rappresentava un peggioramento delle condizioni che, come tale, esigeva la specifica approvazione del correntista, essendo la pubblicazione sulla G.U e la comunicazione nell'estratto conto, previste dalla delibera suddetta, non una modifica contrattuale, bensì un'impropria sanatoria di una clausola nulla.
Aggiungeva che la successiva delibera del CICR del 3 agosto 2016 in materia di anatocismo, emanata in attuazione dell'articolo 120 comma 2 TUB che ha introdotto un divieto di anatocismo non generale ma regolamentato, aveva disciplinato modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni posti in essere nell'ambito dell'attività bancaria, indicando anche le modalità di adeguamento dei contratti in corso con i clienti pag. 9/32 Sulla illegittimità del tasso ultralegale degli interessi praticato dalle banche il primo giudice rilevava come l'imprescindibilità, in materia di contratti bancari, della determinazione/determinatezza convenzionale dei tassi di interesse derivasse oltre che dalla disciplina generale dei contratti (artt. 1346,1418,1284 c.c.) anche dalla specifica prescrizione di settore che impone l'indicazione del tasso di interesse ex art 117 co.4
D.lgs n. 385/93, non potendo pertanto riscontrarsi nella clausola contrattuale del caso di specie alcuna nullità ex artt. 1346,1418 e 1429 co. 2 c.c., prevedendo la specifica disciplina dei tassi applicati e il contratto con la relativa clausola sottoscritti dall'attrice solo alla data rilevata dal perito.
Il Tribunale di Pescara riscontrava una carenza di pattuizione e di determinazione della
Commissione di massimo scoperto, considerando i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia che considera nulle per indeterminatezza dell'oggetto ex artt.
1346 e 1418 c.c. le C.m.s quando recano solo il valore percentuale della commissione rispetto allo scoperto del conto e la periodicità del calcolo, senza alcuna specificazione sul concreto meccanismo di funzionamento (deve essere specificato tutti gli elementi che concorrono a determinarla: percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito), così da risultare pattuite in modo insufficientemente determinato e quindi difforme da quanto previsto dall'art. 1346 c.c., non consentendo al correntista di comprendere il concreto criterio di computo della commissione, il suo funzionamento e lo specifico impatto sui saldi trimestrali di chiusura periodica del conto corrente bancario.
Il primo giudice , dopo un'ampia digressione in tema di distinzione fra TEG, TAEG e
TAN e sulla formula da applicare per la verifica dell'usurarietà, ha rigettato le censure di parte attrice in punto di usura, sulla base della formula indicata nelle Istruzioni della
Banca d'Italia.
Le contestazioni in tema di variazioni delle condizioni contrattuali da parte del correntista venivano ritenute dal primo giudice generiche ed indeterminate.
Veniva accolta parzialmente la domanda di declaratoria di nullità della clausola di
“applicazione sbilanciata degli interessi per i c.d. giorni-valuta ed in relazione ad ogni ulteriore voce addebitata dalla banca a titolo di spese , competenze e remunerazioni a
pag. 10/32 qualsiasi titolo pretese”, potendo tali voci essere poste in ripetizione solo per il periodo antecedente alla legittima pattuizione per come riscontrata dal perito.
Sull'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca il Tribunale, dopo aver richiamato i principi espressi dalla Suprema Corte (SS.UU. n. 24418/10) che ha distinto le rimesse aventi effetto estintivo di uno scoperto ( che si riscontra in caso di conto corrente privo di apertura di credito o di altra forma di fido, o in caso di superamento del limite massimo affidato) da quelle avente un effetto ripristinatorio della provvista ( nel caso di conto affidato con saldo passivo rientrante nei limiti dell'affidamento) e precisato che il termine di prescrizione decennale decorre in corso di rapporto solo nel caso in cui il correntista abbia effettuato versamenti di natura solutoria, mentre in caso di versamento di natura ripristinatoria della provvista (in assenza di sconfinamento o di scoperto) il termine iniziale di prescrizione decorre dalla data di chiusura del conto corrente, ha ritenuto che la banca abbia assolto il proprio onere probatorio avendo eccepito la prescrizione di tutte le rimesse, allegate come solutorie essendo avvenute su conto scoperto, annotate sul conto corrente dedotto in giudizio anteriormente al decennio, individuando sia l'oggetto dell'eccezione ( ogni singola rimessa annotata) sia il termine iniziale di decorrenza della prescrizione.
Secondo il Tribunale era onere del correntista allegare e provare l'esistenza di un affidamento e della eventuale soglia dello stesso sin dall'atto introduttivo ed entro il termine preclusivo di cui all'art. 183 c.p.c.; né poteva ritenersi sufficiente ai fini probatori la presenza di saldi passivi negli estratti conto e addebiti in conto spese per gestione fido, non consentendo tali elementi di valutare l'ammontare e l'epoca degli affidamenti, né poteva avere rilevanza una prassi di mera tolleranza dello scoperto praticata dalla banca. Veniva esclusa anche la configurabilità di un cosiddetto fido di fatto, desumibile per facta concludentia, non potendosi trascurare la norma di cui all'art. 117 TUB che impone la forma scritta per ogni aspetto del rapporto bancario e quindi anche per il contratto di affidamento, a pena di nullità, derivandone che, in assenza di un valido contratto di affidamento, le rimesse intervenute sul conto corrente erano da considerarsi di natura solutoria.
A ciò conseguiva, secondo il primo giudice, che il decorso del termine di prescrizione, anche in costanza di rapporto, rendesse inesigibili i crediti maturati in ripetizione nel pag. 11/32 decennio antecedente la notifica dell'atto di citazione, come da conteggi riformulati dal
CTU che aveva individuato, riguardo al conto corrente ordinario n. 11833 (per l'ipotesi di rilevazione dei versamenti solutori adottando il solo valore del fido contrattuale rilevato in atti), un credito in favore della banca di € 55.932,78, e riguardo al conto corrente anticipi n. 123198 un saldo finale debitore di € 36.147,00.
Nei predetti limiti quantitativi, il primo giudice accoglieva la domanda riconvenzionale.
2. Appello. Avverso la sentenza del Tribunale di Pescara ha proposto appello la per i motivi di seguito indicati: Parte_3
2.1 “Violazione dell'art. 116 c.p.c. nella parte della sentenza che ha accertato un diritto di credito della di € 55.932,78 al netto del saldo debitore del conto Parte_1 corrente per anticipi di € 36.147,00 e nel capo della sentenza che ha condannato la
al pagamento dell'importo di € 92.079,78”. Parte_1
Secondo l'appellante il primo giudice non avrebbe inteso che nel saldo attivo di €
55.932,78, riferito all'ipotesi di fido contrattuale del c/c ordinario n. 11833, il CTU aveva già ricompreso il saldo passivo del c/c anticipi di € 36.147,00, incorrendo perciò in un errore di calcolo nel condannare la al pagamento dell'importo di € Parte_1
92.079,78, pari alla somma di € 55.932,78 e di € 36.147,00.
2.2 “Violazione dell'art. 2697 co. 2 cp.c. Nella parte della sentenza che ha accolto
l'eccezione di prescrizione dell'istituto di credito. Violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 116 c.p.c. nella parte della sentenza che ha ritenuto onere della Parte_1
allegare e dimostrare la sussistenza di un affidamento e della eventuale soglia dello stesso. Violazione dell'art. 127 del D.lgs 385/1993 (o TUB)”.
Con questo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata per aver ritenuto gravante sul correntista la prova dell'affidamento del conto corrente e l'eventuale soglia dello stesso ed escluso la rilevanza giuridica del fido di fatto, ritenendo pertanto di natura solutoria le rimesse effettuate dall'appellante e accogliendo l'eccezione di prescrizione della banca senza considerare che era stata quest'ultima ad affermare che il conto corrente era affidato e che quindi sul punto non vi era contestazione.
Riguardo alla prescrizione delle rimesse, il Tribunale aveva ritenuto prescritte anche quelle effettuate nel decennio anteriore alla notifica della citazione nonostante la banca pag. 12/32 avesse limitato l'eccezione al periodo antecedente al decennio dalla notifica, fondandola sull'assenza di affidamento, così violando l'art. 112 c.p.c. avendo deciso ultra petita.
Secondo l'appellante, avendo la banca agito in via riconvenzionale era suo onere dimostrare che le rimesse fossero solutorie, produrre le pattuizioni inerenti il rapporto di c/c , i contratti di affidamento al fine di provare ex art 2697 c.c. il diritto di credito azionato.
In caso di eccezione di prescrizione sull'irripetibilità delle rimesse solutorie ultradecennali gravava sulla banca, in virtù del principio della prossimità della prova,
l'onere di provare la soglia dell'affidamento, per cui in assenza di prova sul punto, come nel caso di specie, le rimesse erano da ritenere ripristinatorie, dunque ripetibili dal correntista, e l'eccezione andava respinta dal Tribunale.
Rilevava l'appellante che nella fattispecie oggetto di causa l'esistenza di un affidamento di fatto fin dall'apertura dei due conti correnti sarebbe stato acclarato dal
CTU e che il limite dell'affidamento era di L. 100.000.000 (convertito in € 51.645,69), aggiornato il 27.10.2002 a € 52.000,00, individuando quale prova scritta dell'esistenza dell'affidamento la richiesta di fido del 27.10.03 ( nella quale erano presenti le linee di credito già accordate dalla apertura di credito su c/c ordinario n. 11833, fido per CP_7
anticipi su effetti/fatture sul c/c per anticipi n. 12319). Inoltre la prova dell'affidamento risultava dalla stabilità dell'esposizione a debito del c/c e dalla sua entità ( non avendo la banca nel periodo 1996/2003 intimato al cliente il rientro, rifiutato l'esecuzione di ordini di pagamento, diffidato dal compiere atti dispositivi su un c/c a debito, segnalato la posizione per sconfino o sofferenza alla Centrale Rischi;
né risultavano assegni tratti sul conto dalla insoluti o protestati per non essere coperti da un credito Parte_1 concesso dalla banca), dalla costante applicazione al rapporto di c/ c sin dall'apertura delle c.m.s. ( che avendo funzione di corrispettivo per la banca del servizio di messa a disposizione della somma accordata hanno ragion d'essere in caso in cui il conto sia assistito da fido), dall'indicazione nei documenti allegati al contratto del 2003 di due distinti tassi debitori, uno nei limiti del fido e uno extra fido, dalla richiesta fido del
2003 attestante sia l'esistenza degli affidamenti che il loro limite.
Secondo l'appellante il primo giudice doveva, pertanto, rigettare l'eccezione di prescrizione, ritenendo il conto affidato e considerando tutte le rimesse effettuate dal pag. 13/32 correntista ripristinatorie, oppure distinguere le rimesse solutorie da quelle ripristinatorie, come fatto dal CTU, che aveva previsto due ipotesi di calcolo considerando un fido di fatto dall'apertura del c/c nel 1996, e il c/c affidato solo dal
27.10.2003.
2.3 “Violazione degli art. 2943 c.c. e dell'art. 5 del D.lgs n. 28/2010 nella parte della sentenza che ha considerato come primo atto interruttivo della prescrizione l'atto di citazione”.
L'appellante censura la sentenza di primo grado per non aver ravvisato nella domanda di mediazione depositata dalla società ai sensi dell'art. 5 co. 6 Dlgs 28/2010 Parte_1
valido atto interruttivo della prescrizione, decorrente dunque dal 13.09.2013, data di deposito della relativa mediazione, e non dal 2.04.2014, data di notifica della citazione.
2.4 “Violazione dell'art. 2697 c.c. nella parte della sentenza che ha applicato il saldo zero esclusivamente al conto corrente ordinario”.
Con questo motivo viene censurata la pronuncia impugnata nella parte in cui è stato escluso il saldo zero quanto al conto corrente anticipi, in violazione dei principi di diritto ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità.
2.5 “Violazione degli artt. 1282 c.c. e 1284 co. 3 c.c. nella parte della sentenza che non ha accolto la domanda di ripetizione degli interessi ultra legali in mancanza di una loro pattuizione scritta. Violazione degli artt. 1346 c.c. e 117 TUB nella parte della sentenza che ha rigettato la domanda di ripetizione degli interessi ultralegali in mancanza della determinatezza o determinabilità del tasso di interessi”.
Sostiene l'appellante che costituisce principio pacifico in giurisprudenza che la pattuizione degli interessi in misura ultralegale debba avvenire per iscritto ad substantiam e che in difetto il patto è affetto da nullità rilevabile d'ufficio dal Giudice: nel caso di specie, come acclarato dal CTU, il c/c di corrispondenza, per il contratto del
10.06.97, e il c/c per anticipi, per il contratto del 30.07.97, non recavano le condizioni economiche, per cui l'assenza di pattuizione scritta degli interessi passivi comportava l'applicazione del saggio legale di cui all'art. 117 co. 7 TUB.
Premesso che nella materia dei contratti bancari l'imprescindibilità della determinazione o determinatezza convenzionale dei tassi di interesse derivava oltre che dalla disciplina generale dei contratti (artt. 1346, 1418 e 1284 c.c.) dalla norma specifica di settore di pag. 14/32 cui all'art. 117 co.4 TUB, evidenziava che al contratto del 27.10.2003 risultavano allegati il documento di sintesi e il foglio informativo analitico, entrambi contenenti le condizioni economiche che però erano divergenti fra loro con riferimento al tasso di interesse nominale e alla maggiorazione del tasso per gli utilizzi extra fido, con conseguente illegittimo addebito di tassi di interesse ultralegali da parte della banca, con diritto per il correntista di ripetere quanto pagato a titolo di interessi passivi.
Riguardo al conto corrente anticipi, non risultando lo stesso dotato di autonomia rispetto a quello ordinario, dal difetto di pattuizione delle condizioni economiche nel contratto del 1997 derivava l'illegittimità degli addebiti del conto in quanto girocontati sul c/c ordinario.
2.6 “Violazione dell'art. 1832 c.c.c e dell'art. 118 TUB nella parte della sentenza che ha ritenuto legittimo l'esercizio dello ius variandi”.
Con tale motivo di gravame l'appellante, evidenziata l'assenza in entrambi i conti correnti di una clausola approvata specificamente dal cliente contenente la facoltà di modifica unilaterale dei tassi, dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali, come previsto dall'art. 118 TUB, e rilevato che nel corso del rapporto la banca non aveva provveduto a comunicare le modifiche in peius, censura la sentenza di primo grado laddove aveva erroneamente ritenuto legittimo l'esercizio dello ius variandi ex art 118
TUB.
2.7. “Violazione dell'art. 1815 c.c. nella parte della sentenza che ha escluso l'usura originaria pattizia”.
Secondo l'appellante il Tribunale, senza alcuna motivazione, aveva ritenuto che per la verifica dell'usura si dovesse far riferimento al documento di sintesi anziché al foglio informativo (entrambi allegati al contratto del 27.10.2003), non tenendo conto che il
CTU (a cui era stato chiesto di includere nella verifica della pattuizione di interessi usurari ogni onere, compreso maggiorazioni per il superamento del fido e le c.m.s.) aveva rilevato, applicando la formula del TEG, l'usura pattizia originaria in base al foglio informativo e non in base al documento di sintesi, che le parti avevano pattuito nel 2003 il tasso di interessi di cui al foglio informativo che regolamentando analiticamente le condizioni economiche prevaleva sul documento di sintesi, che ai fini dell'usurarietà bisognava considerare, secondo la recente giurisprudenza di legittimità,
pag. 15/32 il cosiddetto waste case, ossia le condizioni economiche che la banca poteva applicare nel peggiore scenario contrattualmente previsto come quello di cui al foglio informativo.
2.8. “Violazione dell'art. 1815 c.c. nella parte della sentenza che ha escluso la nuova usura originaria in virtù dell'esercizio legittimo dello ius variandi”.
L'appellante rileva che il primo giudice non poteva escludere l'usura originaria nel caso di esercizio dello ius variandi, avendo il CTU completamente omesso di accertare il discostamento tra il tasso soglia vigente e quello unilateralmente variato dalla banca.
Insiste pertanto nella richiesta di rinnovo della CTU muovendo censure a quella svolta in primo grado, quali l'omessa rielaborazione dei conteggi senza prescrizione (essendo il c/c affidato dall'inizio), l'omessa applicazione del tasso usurario di cui al foglio informativo, il mancato accertamento dell'usura originaria conseguente allo ius variandi. Lamenta inoltre l'utilizzo da parte del CTU, per l'individuazione dei versamenti solutori, del saldo-banca (non epurato dagli addebiti illegittimamente effettuati dalla banca), l'omessa limitazione del valore delle rimesse solutorie agli interessi extra fido, con incidenza della prescrizione solo su tali interessi, evidenzia errori di calcolo del CTU.
3. Si sono costituite in appello sia che Controparte_1 CP_2
e per essa la mandataria già contestando il
[...] Controparte_3 CP_4
gravame ex adverso proposto e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
4. A seguito della dichiarazione del fallimento della intervenuta con Parte_1 sentenza del Tribunale di Chieti n. 9/2022 dell'11.07.22, la Corte d'Appello di L'Aquila con ordinanza del 22.11.2022 ha dichiarato l'interruzione del processo.
Con atto dell'11.01.2023 il ha riassunto Parte_4
la causa nei confronti della e della , mandataria Controparte_1 CP_3
di per l'accoglimento nei loro confronti delle domande e conclusioni Controparte_2 svolte nell'atto di appello del 16.11.20.
5. All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.04.2023, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.; successivamente, con ordinanza del 23.10.2023, la Corte d'Appello di L'Aquila
pag. 16/32 ha rimesso la causa in istruttoria disponendo l'integrazione della CTU effettuata in primo grado.
Dopo il deposito della CTU, la causa, trattenuta in decisione, è stata nuovamente rimessa in istruttoria con ordinanza del 14.06.2024, stante la necessità di nominare un nuovo CTU.
All'esito del deposito dell'elaborato peritale, precisate le conclusioni all'udienza dell'11.12.24, la causa è stata infine trattenuta in decisione, con concessione dei termini abbreviati ex art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusionali e repliche.
6. Motivi della decisione.
L'appello è meritevole di accoglimento nei limiti e nei termini di seguito indicati, rilevando la Corte come le criticità riscontrate all'esito delle censure mosse dall'appellante alla sentenza di primo grado abbiano determinato il rinnovo in appello della CTU e la successiva integrazione.
6.1 Innanzitutto giova precisare in tema di onere della prova che nel caso di specie si è di fronte a domande contrapposte, da una parte del correntista che chiede la dichiarazione di nullità di talune clausole contrattuali e di illegittimità dei relativi addebiti e quindi l'accertamento del corretto saldo dei conti correnti, formulando domanda restitutoria di quanto versato in eccedenza e, dall'altra, della banca che in riconvenzionale chiede il pagamento del saldo passivo dei conti, per cui secondo l'insegnamento della Suprema Corte ( ex multis Cass. n. 13139/23, Cass. 11735/24) su entrambe le parti incombe l'onere di provare le rispettive pretese nel senso che “ una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa”. Con l'ulteriore precisazione che la più recente giurisprudenza ha evidenziato la possibilità di soddisfare l'onere anche mediante la produzione di documentazione alternativa (ex multis Cass. n.
29190/20, Cass. n. 20621/21, Cass. n 38076/21, Cass. 1538/22, Cass. n.10293/23, e da ultimo Cass. n. 22290/23) “ In materia di conto corrente bancario, il correntista che
pag. 17/32 agisca in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca (e dunque da lui pagato) con il saldo finale del rapporto non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di ripetizione soltanto mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto mensili, ben potendo la prova dei movimenti del conto desumersi anche "aliunde", vale a dire attraverso le risultanze dei mezzi di cognizione assunti
d'ufficio e idonei a integrare la prova offerta (nella specie mediante consulenza tecnica contabile disposta dal giudice sulle prove documentali prodotte)” (Cass. 29190/21), significando che in caso di una produzione parziale degli gli estratti conto è possibile per il CTU nel ricostruire l'evoluzione contabile del conto sopperire alla carenza documentale ricorrendo ad altra documentazione contabile, prodotta in atti, raccordando i saldi iniziali e finali rinvenibili dagli estratti conto prodotti.
Le movimentazioni occorse negli estratti conto non costituiscono una prova legale, ma sono da considerare alla stregua di fatti suscettibili di prova libera essendo dimostrabili anche mediante argomenti di prova e elementi indiretti (Cass. n 1538/22), ossia altre evidenze probatorie diverse dagli estratti conto, non solo documentali che possono essere utilizzati per la ricostruzione delle intercorse movimentazioni, costituendo ormai ius receptum secondo la Suprema Corte (Cass. n. 22290 /23) in caso di produzione non integrale degli estratti conto ricostruire i saldi attraverso l'impiego “ di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto..”, potendo la produzione dell'estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazione del conto corrente, offrire la prova del saldo “in combinazione con le eventuali controdeduzioni del correntista e le altre risultanze processuali;
”
Da ultimo la Suprema Corte (Cass. n. 1763/24) è intervenuta ulteriormente chiarendo che “l'eventuale carenza di alcuni estratti conto o, comunque di altra documentazione che consenta l'integrale ricostruzione dell'andamento del rapporto, comporta che: a) per quanto riguarda la banca, il calcolo del dovuto potrà farsi: a.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e procedendo, poi, alla rideterminazione
pag. 18/32 del saldo finale utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura del conto o alla data della domanda;
a.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, azzerando i soli saldi intermedi, intendendosi con tale espressione che non si dovrà tenere conto di quanto eventualmente accumulatosi nel periodo non coperto da documentazione, sicché si dovrà ripartire, nella prosecuzione del ricalcolo, dalla somma che risultava a chiusura dell'ultimo estratto conto disponibile;
b) per quanto riguarda, invece, il correntista che lamenti l'illegittimo addebito di importi non dovuti a vario titolo e ne chieda la restituzione, il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che: b.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto, egli o dimostra
l'eventuale vantata esistenza di un saldo positivo in suo favore, o di un minore saldo negativo a suo carico o beneficia comunque dell'azzeramento del saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e della successiva rideterminazione del saldo finale avvenuta utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura o alla data della domanda;
b.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in tal caso, egli, se sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto di interessi o commissioni non dovute, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà utilizzabile anche per la controparte, secondo il meccanismo di acquisizione processuale;
in caso contrario, lo stesso beneficerà del meccanismo di azzeramento del o dei saldi intermedi, con il risultato che la banca, per quel o quei periodi, non ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nulla recupera;
così da prevenire, in definitiva, il rischio di due saldi difformi per la banca o il correntista all'esito del ricalcolo.”
6.2 Riguardo al tema della prova dell'affidamento del conto corrente, della soglia dello stesso e del riconoscimento del fido di fatto, rilevante ai fini della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse effettuate dal correntista e per l'individuazione del termine di decorrenza della prescrizione, giova ricordare l'insegnamento della Suprema Corte, intervenuta a Sezioni Unite con la sentenza n. 15895 del 13/06/2019 con la quale,
pag. 19/32 risolvendo precedenti contrasti ha chiarito che in tema di prescrizione estintiva l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte. Da ciò discende che non è onere della provare il fatto negativo della inesistenza di aperture di credito o la natura CP_1
solutoria delle rimesse che invece scaturisce automaticamente dall'assenza di prova di un rapporto di affidamento in conto corrente (in termini anche Cass. n. 5610/20, n.
70137/2020), mentre diviene onere del cliente provare il fatto impeditivo, consistente nell'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quei versamenti come mero ripristino della disponibilità accordata, in modo da spostare l'inizio del decorso della prescrizione alla chiusura del conto.
Anche di recente la Suprema Corte ha affrontato la questione della prova dell'esistenza del fido bancario (Cass. n. 13063/23) affermando che “Ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 dell'art 117 nr 385/93 (applicabile ratione temporis al caso di specie) «i contratti sono redatti per iscritto ed un esemplare è consegnato ai clienti nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo» 2.3 Il secondo comma della disposizione testé citata stabilisce anche che il C.I.C.R., mediante apposite norme di rango secondario, possa prevedere che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, siano stipulati in forma diversa da quella scritta.
2.4 Al riguardo questa Corte ha avuto modo di precisare che, in forza della Delib. C.I.C.R. 4 marzo 2003, il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve, a sua volta, essere stipulato per iscritto a pena di nullità ( cfr. Cass 2017, n. 7763), principio, questo, da intendere nel senso che l'intento di agevolare particolari modalità della contrattazione non comporta una radicale soppressione della forma scritta, ma solo una relativa attenuazione della stessa che, in particolare, salvaguardi l'indicazione nel "contratto madre" delle condizioni economiche cui andrà assoggettato il "contratto figlio" (Cass.
27836/2017)”; pertanto la regola è che il fido deve risultare da un contratto con forma pag. 20/32 scritta, ammettendosi un'attenuazione della regola nel caso in cui il contratto di conto corrente contenga già la previsione di un eventuale fido indicandone le condizioni.
In una precedente pronuncia (Cass. n. 27836/17) la Suprema Corte aveva precisato in proposito che nell'attenuazione della regola della forma scritta bisogna salvaguardare” la necessaria indicazione delle condizioni economiche del contratto ospitato”. Pertanto può riconoscersi l'esistenza di un fido di fatto solo se nel contratto di conto corrente risulti che le parti avevano ipotizzato di concludere un futuro contratto di fido determinandone anche le condizioni economiche con la conseguenza che, in assenza di tali requisiti, non si può dare alcun rilievo giuridico ad un fido di fatto neppure nel caso esso risulti dal libro fidi o dalla centrale rischi, o da circostanze quali la mancata diffida della banca di fronte al sistematico sconfinamento da parte del correntista (Cass.n.
10776/22 secondo la quale” “l'inerzia della banca di fronte ai ripetuti sconfinamenti non può essere intesa come implicita autorizzazione all'innalzamento del limite dell'apertura di credito, costituendo piuttosto un atteggiamento di mera tolleranza, in attesa del corretto adempimento da parte del correntista dell'obbligo di rientrare dall'esposizione non autorizzata (vedi Cass. n. 29317/2020”). Né può sostenersi che la prova dell'affidamento possa essere fornita per facta concludentia atteso che la stessa
Suprema Corte (Cass. n. 11016/24) ne ha limitato l'applicabilità alle aperture di credito stipulate prima dell'entrata in vigore dell'art. 3 della l. n. 154 del 1992 (nel caso di specie il c/c n. 11833 è dell'11.01.96 e l'appellante sostiene l'apertura di credito dal
30.09.98), e “purché emerga almeno l'ammontare accordato al correntista, essendo invece insufficiente la sola dimostrazione della tolleranza della banca in ordine a sconfinamenti del cliente rispetto al tetto massimo riconosciuto”.
Nel caso di specie va evidenziato che correttamente il primo giudice, pur avendo il CTU rilevato che sul conto corrente ordinario vi fossero degli affidamenti, ha ritenuto dirimente nell'escludere il cosiddetto fido di fatto la mancanza in atti di un valido contratto di affidamento e della prova del quantum dell'affidamento (contratto che non risulta depositato in atti né allegato o provato, secondo l'onere che incombeva sull'appellante) fino al 27.10.2003 (data dell'apertura di credito di lire 100.000.000 sul c/c n. 11833), ritenendo pertanto le rimesse intervenute sul conto corrente di natura solutoria.
pag. 21/32 Di conseguenza l'operatività della prescrizione eccepita in ordine alla azione di ripetizione dì indebito va limitata a quelle rimesse aventi natura solutoria, in quanto deputate al rientro dallo scoperto senza affidamento, dovendosi limitare la portata della prescrizione ai dieci anni precedenti la data di deposito dell'istanza di mediazione del
13.09.13, anziché la notifica della domanda giudiziale di ripetizione, trovando accoglimento sul punto la censura dell'appellante in quanto ai sensi dell'art. 5 co. 6 del
D. lvo 28/10 “Dal momento della comunicazione (dell'istanza di mediazione) alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale” (la sentenza n. 17781/2013 delle Sezioni Unite della Cassazione ha affermato che l'istanza di mediazione interrompe la prescrizione del diritto per cui si tenta la conciliazione), non essendo stato prodotto in atti alcun contratto di apertura di credito sottoscritto tra le parti per il periodo antecedente al 27.10.03, bensì risultando affidamenti concessi “di fatto” dalla banca al proprio correntista, emergenti da estratti conto, ma in assenza di contratto di apertura di credito.
6.3 Pur essendo pertanto corretta e condivisibile la ritenuta operatività della prescrizione per tutte le rimesse risultanti come solutorie, individuandosi però il calcolo del decennio con riferimento al deposito dell'istanza di mediazione (13.09.13) e non della domanda giudiziale come sopra evidenziato, fondata risulta la censura relativa alla metodologia adottata dal CTU nel giudizio di primo grado, riguardo all'individuazione delle rimesse con funzione solutoria che va svolta sul “saldo ricalcolato” e non sul cosiddetto “saldo banca”; di conseguenza occorre dunque procedere alla previa eliminazione di tutte le voci o competenze accertate come illegittime ed indebitamente applicate dall'Istituto di credito a titolo di interessi, commissioni massimo scoperto e spese non pattuite.
Il dies a quo della prescrizione comincia a decorrere per quella parte delle rimesse sul conto corrente la cui funzione solutoria sia individuabile dopo la rettifica del saldo.
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. n.
17287/2024, Cass. 2602/24, ma anche ex multis Cass. n. 9141/20, Cass. n. 7721/23,
Cass. n. 12808/23) e nel solco di precedenti pronunce di questa Corte alle quali si intende dar seguito non sussistendo ragioni allo stato per un diverso orientamento, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre pag. 22/32 infatti previamente eliminare tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo “rettificato”, rideterminare il reale saldo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti dell'affidamento ed il versamento effettuato dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto possa, perciò, qualificarsi come solutorio;
con la conseguenza che il dies a quo della prescrizione decorre solo per quella parte della rimessa sul conto corrente che superi il limite del fido dopo aver rettificato nei termini anzidetti il saldo. Come ribadito anche da ultimo dalla Suprema Corte infatti
(Cass. n. 17287/24) :”la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il dies a quo della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo (Cass., sez. 1, 16/3/2023 n. 7721)”; avendo (Cass. n.
2602/24) “questa Corte (n. 9141/2020), ritenuto, sulla base dei principi già delineati con precedente sentenza delle S.U. (n.24418/2010), corretto il modus procedendi che individua la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse effettuate dal correntista non con una valutazione ex ante, ma solamente dopo aver eliminato dal saldo tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito. Esclusivamente in tal modo, e quindi ricostruendo ex post l'intero rapporto di dare/avere, sarebbe stata possibile una valutazione in concreto della natura dei versamenti effettuati dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente. La Corte ha espresso, la netta separazione tra l'azione di prescrizione e quella di accertamento della nullità delle competenze illegittime addebitate dalla banca. Infatti, l'individuazione delle rimesse solutorie non ha alcun rapporto di affinità o di collegamento con la prescrizione del diritto alla ripetizione dei pagamenti indebiti effettuati dal correntista: ricalcolare il reale ed effettivo rapporto di dare/avere, eliminando tutte le competenze addebitate dalla banca illegittimamente risulta essere una mera operazione preventiva e legittima rispetto a quella di individuazione dei versamenti solutori. Così facendo, infatti, si viene solamente ad operare una fictio iuris finalizzata a contrappore una realtà giuridica a quella storica offerta dalla banca e, quindi, il disposto dell'art. 1422 c.c. non risulterà
pag. 23/32 violato ma varrà per tutte le rimesse "realmente" solutorie individuate in base al saldo ricalcolato (così quasi testualmente anche Cass., n. 7721/2023 con ampia ricostruzione delle differenti posizioni espresse;
sulle stesse conclusioni Cass., n.9141/2020; Cass., n.
3858/2021 e Cass., n. 37099/2022)”.
Alla luce degli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità è evidente che per la ricerca ed individuazione delle rimesse solutorie debba utilizzarsi il saldo rettificato, principio a cui non si è attenuta la sentenza di primo grado e dunque sotto tale profilo l'appello va accolto.
6.4 Quanto al quarto motivo di appello e all'utilizzo del saldo zero va evidenziato quanto innanzi riportato in ordine all'insegnamento della Suprema Corte (Cass. n.
1763/24) in caso di eventuale carenza di estratti conto o altra documentazione idonea a ricostruire l'andamento del rapporto e che è stato oggetto di apposito quesito sottoposto alla CTU espletata in appello di cui di seguito si darà conto.
6.5 Sulla censura relativa alla mancata pattuizione scritta degli interessi ultralegali, va evidenziato che il c/c di corrispondenza n. 11833 del 10.06.97 e il c/c per anticipi n.12319.8 del 30.07.97 non recano le condizioni economiche e quindi in assenza di pattuizione scritta degli interessi dovrà applicarsi il tasso di cui all'art. 117 co. 7 TUB.
Il contratto del 27.10.03 (richiesta di fido) del c/c n. 11833 presenta sia il Documento di sintesi che il Foglio informativo : il primo è quello in cui sono riportate le condizioni economiche (e gli accordi personali siglati con la banca) e a cui fare riferimento , mentre il secondo fornisce informazioni di carattere generale di un'operazione o di un servizio offerto ( potendo i due documenti coincidere quando l'offerta non è personalizzabile).
Nel Documento di sintesi sono indicate le condizioni economiche e nello specifico il tasso di interesse “Prime rate ABI+0,75% (attualmente 7,875%)”, evidenziandosi tuttavia che dal 31.12.2004 non è stato più rilevato dall'ABI il Prime rate
Il CTU di primo grado (pag. 26) ha applicato il tasso di cui all'art. 117 co. 7 TUB anche per il periodo successivo al 27.10.03 (ritenendo, in presenza di discrepanza fra le condizioni economiche e quindi sul tasso di interesse indicato nel documento di sintesi e pag. 24/32 nel foglio informativo, di non applicare nessuno dei due tassi) ma sul punto la Corte osserva che dal 27.10.03 al 31.12.2004 debba applicarsi il tasso (Prime rate ABI+075%) previsto nel documento di sintesi.
6.6 Quanto all'esercizio dello ius variandi, lo stesso è stato ritenuto legittimo dal primo giudice non avendo allegato e provato l'appellante, su cui ricadeva ogni onere fattuale e probatorio, l'inadempimento della banca agli obblighi di comunicazione periodica delle variazioni contrattuali, e avendo omesso, a fronte della conoscenza in via presuntiva delle variazioni contrattuali (in forza dell'invio della prescritta documentazione relativa al rapporto), la tempestiva contestazione, ingenerando nella controparte l'affidamento nelle prosecuzione del rapporto alle condizioni modificate. La
Corte, di contro, osserva che l'art. 118 TUB prevede condizioni e limiti precisi per l'esercizio della facoltà da parte della Banca di modifiche unilaterali delle condizioni economiche o regolamentari dei contratti bancari: in particolare è stabilito che le banche e gli intermediari finanziari debbano inviare alla propria clientela una comunicazione preventiva che spieghi il contenuto della modifica unilaterale proposta, la comunicazione in forma scritta o redatta su supporto durevole preventivamente accettato dal cliente che riporti la dicitura “proposta di modifica unilaterale del contratto”; la comunicazione deve indicare le motivazioni a sostegno della modifica proposta e la data di entrata in vigore della stessa previo rispetto di un termine di sessanta giorni di preavviso e entro tale data il cliente ha la possibilità di recedere senza costi dal contratto;
se il cliente non recede dal contratto le variazioni si intendono per accettate e producono effetti dalla data indicata nella proposta di modifica mentre le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni dell'articolo
118 TUB sono inefficaci se sfavorevoli al cliente. Dalla CTU svolta in secondo grado, dalle cui risultanze la Corte non ritiene sussistano ragioni per discostarsi, avendo il CTU risposto in maniera esaustiva e puntuale ai quesiti, il consulente (pagg. 8 e seg. relazione
Dott. emerge riguardo al c/c n. 11833 che: “ nel contratto non risultano Per_3
indicate le principali condizioni economiche;
ad avviso del sottoscritto, pertanto, ogni variazione intervenuta nel periodo 11/06/1997 – 26/10/2003 che non riguardi le condizioni pattuite non ha alcun effetto, a meno che non vi sia un altro documento contrattuale”; pag. 8-9 “il documento di sintesi e il foglio informativo contrattuale del
pag. 25/32 27/10/2003, entrambi sottoscritti dal correntista” riporta anche “il c.d. ius variandi nel rispetto degli articoli 118 e 161, comma 2, del D. Lgs. 385/1993”; pag 9. “ i documenti di sintesi del 30/06/2004, 30/09/2004, 31/03/2005, 30/06/2005, 30/09/2005, 31/12/2005,
31/03/2006, 30/06/2006 e 30/09/2006 (quest'ultimo fino alla variazione avente effetto dal 01/08/2006) rappresentano variazioni contrattuali valide, stante la legislazione vigente fino al 10/08/2006, ad esclusione dei tassi debitori per le operazioni di anticipo salvo buon fine, in quanto mai contrattualizzati”. Il CTU indica anche (pag. 9 dell'elaborato) le variazioni inefficaci del documento di sintesi del 30/09/2006, in quanto privo dell'indicazione del giustificato motivo;
nei documenti di sintesi dal
30/06/2007 al 31/12/2012 (pag. 10) risultano indicate le variazioni contrattuali adducendosi motivazioni “stringate, generiche, non supportate da altra documentazione e, pertanto, non adeguate”.
Al riguardo va precisato che a norma dell'art. 118 TUB, come novellato dall'art. 10
D.L. 4 luglio 2006 n. 226, ogni variazione deve essere necessariamente assistita da un giustificato motivo e di essa deve essere data espressa comunicazione al cliente con le modalità sopra illustrate.
Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal CTU, nelle comunicazioni inviate dalla successivamente all'entrata in vigore della novella del 2006 e segnatamente CP_1
dal Documento di sintesi del 30.09.2006 e in quelli successivi ( doc. 13 fasc. primo grado appellata) non è possibile rinvenire alcun motivo che potesse giustificare le variazioni annunciate, essendo le stesse riconducibili a discrezionali politiche gestionali della banca ( in esse vengono riportate come cause giustificative ad es. “modifica a seguito di variazioni delle condizioni di mercato”, “modifica concordata con il cliente”;
“modifica per adeguamento normativo” che non assolvono ai criteri si specificità e adeguatezza della motivazione richiesta dalla normativa ).
Come chiarito nella Circolare n. 5574 del 2007 del Ministero dello Sviluppo Economico nella nozione di giustificato motivo devono ricomprendersi gli eventi di comprovabile effetto sul rapporto bancario tra i quali rientrano sia quelle che riguardano la sfera del cliente (ad esempio, il mutamento del grado di affidabilità dello stesso in termini di rischio di credito) sia quelle consistenti in variazioni di condizioni economiche generali che possono riflettersi in un aumento dei costi operativi degli intermediari (quali tassi pag. 26/32 d'interesse, inflazione ecc.). ; con esclusione di qualsiasi motivo soggettivo della banca
( che voglia in tal modo compensare imprevisti costi gestionali o perdite di esercizio, come chiarito da ABF Roma n. 1722/15), né può costituire giustificato motivo la sopravvenienza normativa (Collegio di coordinamento ABF n. 2649/2018, a meno che non sia la stessa normativa a prevedere la possibilità di modifiche unilaterali ex art 118
TUB o venga ad incidere sui costi delle attività e dei servizi interessati dalla modifica unilaterale); inoltre vi è la necessità di esplicitare il giustificato motivo nella comunicazione scritta al cliente con cui viene proposta la variazione contrattuale al fine di consentire allo stesso di valutare la congruità della modifica rispetto alla motivazione addotta dalla banca. Con riferimento ai contratti in essere, sebbene restino operanti le pattuizioni che hanno formato oggetto di sottoscrizione specifica da parte del cliente, ai sensi dell'articolo 1341, comma 2, cod. civ., e contengono un richiamo all'articolo 118
TUB, deve ritenersi tuttavia che tale articolo deve intendersi sostituito nei contenuti da quanto previsto nella modificata formulazione dell'articolo 118 TUB, venendo dunque meno eventuali previsioni contenute nelle pattuizioni, anche se specificamente approvate, non in linea con la nuova disciplina dell'articolo 118 TUB, in quanto sostituite ex lege.
Quanto all'inserimento della comunicazione della modifica unilaterale delle condizioni contrattuali nel Documento di sintesi (o negli estratti conto bancari), la Corte ritiene sul punto, considerando l'orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass.
17110/2019 in parte motiva) seguita da pronunce anche della giurisprudenza di merito ( secondo la quale una comunicazione personalizzata della modificazione dei tassi di interesse attuata a mezzo dell'invio degli estratti conto non è in sé incompatibile con un'attuazione dello ius variandi conforme al dettato dell'articolo 118 TUB) che possano ammettersi come valide quantomeno le variazioni a sfavore del correntista comunicate negli estratti conto, escludendo solo quelle per le quali non risulta nessuna comunicazione.
Riguardo al c/c n. 12319 ( pag. 12 CTU) risultando depositato solo il contratto di apertura del conto corrente di corrispondenza, senza indicazione delle relative pag. 27/32 condizioni economiche, il CTU ha correttamente disposto che “ nella successiva elaborazione, per tutto il periodo saranno applicati i tassi sostitutivi ex art. 117, comma
7, lettera a), del TUB, senza commissioni di massimo scoperto, senza spese e senza capitalizzazione delle competenze calcolate” non risultando esercitato correttamente lo ius variandi ( conclusioni CTU pag. 37).
6.7 Quanto all'usura la Corte , aderendo a precedenti pronunce , ritiene che il parametro cui fare riferimento ai fini della verifica dell'usurarietà degli interessi applicati dalla banca, in un lasso di tempo o per una determinata operazione finanziaria, debba essere il
TEG, calcolato in base alle Istruzioni della Banca d'Italia e parametrato ai TEGM pubblicati nei decreti ministeriali trimestrali e corrispondente al tasso di interesse medio praticato da tutte le banche e gli intermediari finanziari nel territorio italiano, distinto per categoria omogenea di operazioni. La formula del TEG ha lo scopo di rilevare il valore fisiologico di mercato mediante la segnalazione trimestrale dei tassi medi da parte degli intermediari alla Banca d'Italia; successivamente, dall'aggregazione statistica dei TEG segnalati viene determinato il TEGM per ciascuna categoria indicata dal Ministero dell'Economia. Secondo le SS.UU della Cassazione (sent. n 16303/18 e n.
19597/20) il giudizio in punto di usurarietà si caratterizza per un esigenza di omogeneità
o simmetria (e non di onnicomprensività ) che disciplina la determinazione del tasso in concreto e del TEGM prendendo in considerazione i medesimi elementi, sicché se il raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo il dato che se ne ricava sarà in principio viziato.
Nel caso di specie la verifica dell'usurarietà è possibile solo per il contratto del
27.10.2003 di apertura di credito del c/c ( non riportando quelli del 1997, c/c ordinario e c/c anticipi, le condizioni economiche ), come riconosciuto dallo stesso CTU ( pag. 13 relazione per il c/c 11833, pag. 17 per il c/c 12319).
Riguardo all'usura sopravvenuta, la cui configurabilità è esclusa anche per il contratto di apertura di credito estendendosi anche a quest'ultima categoria il principio di diritto stabilito dalla SS.UU. n. 24675/17, va rammentato che l'esercizio dello ius variandi pag. 28/32 configura un'ipotesi di usura originaria (non sopravvenuta) in quanto il nuovo tasso pattuito è eventualmente usurario ab origine rispetto al superamento del tasso soglia.
Nel caso di specie, ritenuto che la Banca abbia legittimamente esercitato lo ius variandi solo fino alla intervenuta modifica dell'art. 118 TUB ad opera come dell'art. 10 D.L. 4 luglio 2006 n. 226, risultando validamente apportate e comunicate le variazioni attraverso i documenti di sintesi fino al 10.08.06 ( ossia quelli antecedenti all'introduzione del requisito del giustificato motivo), il CTU non ha rilevato superamenti dei “rispettivi tassi soglia sia per la componente “apertura di credito entro fido” sia per la componente “apertura di credito oltre fido”.
6.8 In considerazione delle rilevate censure alla sentenza impugnata e delle criticità delle precedenti relazioni peritali il Collegio pertanto disponeva un'integrazione della consulenza dandone incarico ad un nuovo CTU di cui ritiene di condividere le conclusioni, risultando l'elaborato, come già evidenziato, esaustivo e completo ed avendo il consulente adeguatamente risposto ai quesiti, coerenti con la normativa di settore e con i principi della giurisprudenza richiamata, posti dal Collegio, e alle osservazioni delle parti procedendo ad applicare all'intero ricalcolo dei conti correnti oggetto di causa, formulando due distinte ipotesi di calcolo, le seguenti condizioni economiche :
-tasso di interesse ex art. 117 co. 7 TUB in relazione al c/c. n. 11833 e al conto anticipi sbf n. 12319 , per il c/ c 11833 dal 27.10.03 a 31.12.2004 il tasso indicato nel
Documento di sintesi e per il periodo successivo il tasso di cui all'art. 117 co. 7 TUB;
- individuazione delle rimesse con funzione solutoria ( in quanto deputate al rientro dello scoperto senza affidamento in assenza di contratto di apertura di credito) svolta sui saldi ricalcolati ( e non sui saldi banca) previa eliminazione di tutti gli addebiti indebitamente effettuati dalla banca a titolo di interessi, c.m.s. e spese non pattuite, non considerando ripetibili le somme pagate dal correntista in favore della banca antecedentemente al 13.09.03 ( decennio antecedente al deposito dell'istanza di mediazione del 13.09.13);
- eliminando dal conteggio ogni forma di capitalizzazione;
- applicando solo in mancanza di estratti conto iniziali il saldo zero anche riguardo il c/
c anticipi Sbf n. 12319 e facendo applicazione laddove manchino estratti conto relativi pag. 29/32 a periodi intermedi o altra documentazione integrativa dei principi dettati dalla
Cassazione sent. n. 1763/24;
- verifica del legittimo esercizio dello ius variandi;
- verifica del superamento del tasso soglia facendo riferimento all'usura pattizia anche ove riconducibile al legittimo esercizio dello ius variandi.
La relazione risulta elaborata sulla base della documentazione in atti e della normativa di riferimento e il CTU, pur dando atto della mancanza di taluni estratti conto ha comunque potuto reperire aliunde elementi di prova delle parti degli estratti conto mancanti come analiticamente riportato in quanto, per esempio, ove mancante l'estratto conto ( primo trimestre 2004 , pag. 26-27 CTU) ha tenuto conto dei saldi del conto al
31.12.03 e al 31.03.2004 considerando non rettificabili le competenze del quarto trimestre del 2003 ( essendo a debito del correntista) ed inserendo un movimento di raccordo a credito del correntista mantenuto fisso anche nelle successive elaborazioni secondo quanto prescritto dalla Suprema Corte (Cass 1763/24) e seguendo le indicazioni contenute nell'ordinanza dell'11.06.24. Si può ritenere, pertanto, che il CTU abbia avuto a disposizione i dati documentali e contabili per ricostruire le movimentazioni mancanti nella serie continua degli estratti conto con decorrenza dal
06.02.96 (data di apertura del c/c 11833) fino al 17.12.13 ( data di passaggio a sofferenza della posizione).
Nell'individuare le rimesse solutorie e la relativa decorrenza del termine di prescrizione il CTU ha tenuto conto del saldo cosiddetto rettificato, correttamente individuando l'inizio del decennio prescrizionale con riferimento alla data di deposito dell'istanza di mediazione del 13.09.13.
La Corte per le ragioni sopra illustrate e considerato nei termini anzidetti che la CP_1
a partire dalle comunicazioni di cui al Documento di sintesi del 30.09.2006, non ha rispettato il dettato normativo in ordine all'indicazione del giustificato motivo stante la natura generica delle motivazioni addotte, ritiene di aderire all'ipotesi 2 elaborata dal
CTU, nella quale non è stato ritenuto validamente esercitato lo ius variandi attraverso i documenti di sintesi successivi al 10.08.06: in essa il saldo ricalcolato del c/c 11833, al
17.12.2013 , risulta di € 50.359,34 a credito del correntista per cui detraendo il saldo ricalcolato del c/c n. 12319, che al 17.12.13 risulta pari ad € 47.014,21 a debito del pag. 30/32 correntista, residua un importo di € 3.345,13 a credito della Parte_1
, con conseguente accoglimento dell'appello e riforma della sentenza di
[...]
primo grado seppure limitatamente al predetto importo, inferiore al petitum richiesto dal correntista.
7. Pertanto, ritenuta assorbita ogni altra questione e superflui ai fini del decidere i richiesti approfondimenti istruttori, l'appello va accolto e la sentenza di primo grado riformata disponendo che il saldo creditore in favore del correntista ammonta ad €
3.345,13 con riferimento al periodo fino al 17.12.2013.
8. L'accoglimento dell'appello comporta la revisione anche delle disposizioni relative alle spese di giudizio di primo grado per le quali si ritiene opportuno disporsene una compensazione tra le parti nella misura di 1/5, stante il limitato accoglimento della domanda attore rispetto al petitum.
9. Quanto alle spese di lite del presente grado stante l'accoglimento dell'appello seppure col riconoscimento in favore dell'appellante di una somma inferiore rispetto al petitum, se ne dispone la compensazione nella misura di un quinto ponendo i restanti quattro quinti a carico delle parti appellate in solido e liquidate in dispositivo con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento ( valore da € 52.001 ad €
260.000).
10. In ossequio ai medesimi principi le spese di CTU dei due gradi di giudizio sono poste in solido a carico di tutte le parti e, nei rapporti interni, per un quinto a carco dell'appellante e per quattro quinti a carico delle appellate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
, in persona del curatore pro tempore, avverso la sentenza Parte_3
n. 188/2020 resa dal Tribunale di Pescara, pubblicata in data 14.02.2020, la Corte
d'Appello così provvede:
1) accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata, accertato che alla data del
17.12.13 i saldi complessivi dei c/c n. 11833 e n. 12319 presentavano un importo a credito per il correntista di € 3.345,13, condanna la al Controparte_1 pagamento in favore dell'appellante del predetto importo, oltre interessi legali ex art
1284 c.c. dalla domanda al saldo;
pag. 31/32 2) compensa le spese del primo grado di giudizio nella misura di 1/5, condannando gli appellati in solido al pagamento dei restanti 4/5 in favore dell'appellante, liquidate per l'intero in € 687,00 per esborsi ed € 8.953,33 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e CAP come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati Antonio Luciani e Marco De Merolis dichiaratisi antistatari;
3) compensa le spese del presente grado nella misura di 1/5, condannando gli appellati in solido al pagamento dei restanti 4/5 in favore dell'appellante, liquidandole per l'intero in € 1.165,50 per esborsi ed € 9.515,66 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e CAP come per legge, da distrarsi in favore degli avvocati Antonio Luciani e Marco De Merolis dichiaratisi antistatari;
4) pone le spese di CTU dei due gradi di giudizio in solido a carico di tutte le parti e, nei rapporti interni, per un quinto a carco dell'appellante e per quattro quinti a carico delle appellate.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 28 aprile 2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
Francesca Coccoli Barbara Del Bono
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