Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/06/2025, n. 1537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1537 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.L. 8162/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 11/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8162/2024 promossa da:
C.F./P.I. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
in qualità di eredi di , C.F.: tutte rappresentate e Per_1 C.F._4
difese dall'avv. Alessandro Citterio, elettivamente domiciliate in Torino, via Luigi Colli
n. 10, presso il difensore;
RICORRENTE
Contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Morreale, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Torino, in Via Dell'Arcivescovado n. 9;
CONVENUTO
Avente ad oggetto: indennità di accompagnamento
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 04/10/2024 le signore e Parte_1 Parte_2
, in qualità di eredi del sig. , hanno convenuto in giudizio l' Parte_3 Per_1 CP_1
per la condanna di quest'ultimo al pagamento dell'indennità di accompagnamento maturata dal de cuius dal 28.6.2022 sino alla data del decesso avvenuto il 7.7.2023.
Per_ Le ricorrenti espongono che il sig. aveva presentato una prima istanza di riconoscimento dell'invalidità civile in data 28.6.2022 e che all'esito della visita, la
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non presenziò essendo deceduto il 7.7.2023.
Si è costituito in giudizio l evidenziando: CP_1
- che alla domanda presentata il 28.6.2022 dal sig. è seguito Per_1
l'accertamento dell'invalidità civile nella misura del 100%, ma che la relativa prestazione non è stata erogata, non essendo state prodotte le dichiarazioni dei redditi percepiti nel 2022 e nel 2023;
- che ove le eredi presentassero domanda di erogazione dei ratei della pensione di inabilità, questa verrebbe erogata, alla luce dei redditi del de cuis;
- che la domanda di aggravamento del 20.6.2023 volta ad ottenere l'indennità di accompagnamento potrà essere accolta, solo previo invio di documentazione medica post mortem e in ogni caso solo per il mese di luglio.
All'udienza del 22.1.2025 la difesa delle ricorrenti ha limitato la domanda alla liquidazione dell'indennità di accompagnamento per il solo periodo compreso tra il
20.6.2023 e la data del decesso (7.7.2023), chiedendo altresì di documentare l'invio in data 22.7.2024 della documentazione medica all' . CP_1
All'odierna udienza il difensore delle ricorrenti ha dato atto che è stata inoltrata dalle ricorrenti istanza di liquidazione dell'indennità di accompagnamento per il solo mese di luglio 2023 ricevendo conferma da parte dell' dell'accoglimento della domanda, CP_1
circostanza confermata dalla difesa dell' . CP_2
Alla luce di tali dichiarazioni, le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, chiedendo l'avv Citterio altresì la condanna dell' al CP_1
pagamento delle spese processuali.
Con l'accoglimento in via amministrativa della domanda di liquidazione dell'indennità di accompagnamento per il mese di luglio si ritiene in effetti cessata la materia del contendere sulla domanda come precisata all'udienza del 22.1.2025.
Le spese di lite, parametrate al valore dell'indennità per una sola mensilità dell'indennità di accompagnamento, sono poste a carico dell' , avendo le ricorrenti CP_1
provato che la documentazione medica era già stata trasmessa all' anteriormente CP_1
alla proposizione del ricorso e sono quantificate in dispositivo, applicati i parametri di cui al D.M. n. 55/2014. Il rimborso del contributo unificato è limitato all'importo che le
2 ricorrenti avrebbero dovuto versare in caso di proposizione sin dal deposito del ricorso della domanda come quantificata all'udienza del 22.1.2025, dovendosi compensare tra le parti la differenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. condanna l' a rimborsare alle ricorrenti le spese di lite, che si liquidano in CP_1
complessivi € 500,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, oltre euro 21,50 per rimborso del contributo unificato.
Torino, 11/06/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
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