Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Maruzza Pino Giudice aus.rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1031/2020 R.G., promossa in grado di appello
DA
con sede in San Giuseppe Jato, via Duca degli Abruzzi, Parte_1
57, P.I.: ; P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Christian Alessi;
-appellante-
CONTRO
nata a [...] il giorno 1.10.1945 e ivi residente in [...]
R. Wagner, 4, cf.: C.F._1
, nato a [...] il [...] e ivi residente in vi A. Paternostro, Controparte_2
31, c.f.: C.F._2
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Mario Corso e Controparte_2
-appellati-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
n. 1031/2020 r.g.
Il Tribunale di Palermo, pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_2
titolare dell'omonima impresa agricola, al decreto ingiuntivo n. 1627/16
[...]
emesso il 5.4.2016, col quale, su ricorso della società il Parte_1
medesimo Tribunale aveva intimato al predetto il pagamento della somma di euro
40.003,43 , oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo per la vendita di materiale per uso agricolo, con sentenza n. 380 del
24.1.2020, a seguito della riassunzione del giudizio da parte di Controparte_1
e eredi dell'opponente deceduto in corso di causa, revocava il Controparte_2
decreto ingiuntivo e condannava la società opposta al pagamento delle spese di lite.
La soccombente società ha proposto appello, del quale e Controparte_1
costituendosi, hanno invocato il rigetto. Controparte_2
All'esito della trattazione scritta, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dal 29.5.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante critica la sentenza per aver ritenuto che la copia della fattura n.
406/16 sottoscritta per quietanza dalla società creditrice, fosse sufficiente a dimostrare l'avvenuto pagamento di parte del debito e che le fatture nn. 522/14,
781/14 e 907/14, siccome sottoscritte, nel riquadro relativo al destinatario della merce da soggetto privo del potere di rappresentare l'acquirente, fossero prive di valore probatorio.
L'opponente aveva sostenuto di aver pagato integralmente l'importo recato dalla prima delle quattro fatture relative alla fornitura di merce (n. 406/14) e di non aver mai ricevuto gli altri documenti fiscali né la merce in essi descritta o solleciti di pagamento.
La tesi della società opposta, secondo cui il pagamento era avvenuto con due assegni risultati poi privi di provvista e la firma per quietanza doveva intendersi apposta salvo buon fine, è stata respinta dal Tribunale per aver l'opponente n. 1031/2020 r.g. 3
disconosciuto la firma apposta sui due titoli e per non aver la società eccepito tempestivamente la tardività del disconoscimento né avanzato istanza di verificazione ex art 216 comma primo, c.p.c..
Osserva la Corte che, in caso di pagamento effettuato mediante assegni di conto corrente, l'effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna di questo deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, “pro solvendo”; e che tuttavia, poiché l'assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento quale fatto estintivo dell'obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l'avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo al creditore la prova del mancato incasso, agevolmente somministrabile giacché, avuto riguardo alla legge di circolazione del titolo, il possesso dello stesso da parte del creditore che lo ha ricevuto implica il mancato pagamento (Cass., n. 17749/2009,
33566/2021).
Nel caso in esame, la quietanza della società creditrice era stata rilasciata con l'indicazione dell'avvenuto pagamento mediante due assegni non specificamente individuati nel documento. A fronte di ciò e del disconoscimento della firma apposta sui due titoli prodotti in giudizio, la società avrebbe dovuto avanzare tempestiva istanza di verificazione allo scopo di provare che gli assegni menzionati nella quietanza erano quelli, privi di provvista, versati in atti e che pertanto il credito ingiunto era rimasto insoddisfatto.
In mancanza di ciò, la valutazione del primo Giudice in punto di inutilizzabilità in giudizio dei titoli e di sufficienza probatoria della quietanza relativa alla prima fattura n. 406/14, non può che essere condivisa.
Quanto alle nn. 522/14, 781/14 e 907/14, la tesi dell'opponente secondo cui la merce ivi descritta non era mai stata consegnata, è stata recepita dal decidente sul presupposto che la sottoscrizione di indicato come collaboratore CP_3
n. 1031/2020 r.g. 4
dell'acquirente e consegnatario della merce, e le dichiarazioni testimoniali da costui rese non fossero utilmente valutabili per mancanza di un suo potere rappresentativo.
Il convincimento del Giudice non è però corretto, dal momento che la firma apposta sulle fatture, se non valeva a conferire ai documenti carattere di confessione stragiudiziale, rispetto alla quale sarebbe in effetti occorso un potere di rappresentanza del firmatario, ben poteva e doveva essere considerata prova liberamente valutabile e dunque, in ragione del dimostrato rapporto di collaborazione del con l'acquirente, sufficiente a dimostrare il CP_3
ricevimento integrale della merce. È appena il caso di rilevare che le perplessità espresse dal Tribunale sul fatto che la firma di fosse presente sulla CP_3
copia della fattura n. 406/14 prodotta dalla venditrice e non su quella in possesso dell'acquirente recante la dicitura “per quietanza”, non sono giustificate, essendo del tutto plausibile che ciascuno dei contraenti pretendesse dall'altro e conservasse l'attestazione dell'avvenuto adempimento della propria obbligazione.
Dalla dimostrazione dell'integrale consegna della merce discende il debito dell'acquirente di integrale pagamento del prezzo e pertanto, detratto per le ragioni sopra esposte l'importo della fattura n. 406/14, l'accertamento della sussistenza dei presupposti per confermare la condanna della parte oggi appellante limitatamente all'importo di euro 18.097,11, corrispondente alla cessione dei beni di cui alle fatture nn. 522/14, 781/14 e 907/14.
Alla stregua del principio per cui, in tema di regolamento delle spese processuali, la soccombenza, rilevante ai sensi dell'art. 91 c.p.c., va individuata con riguardo all'esito del processo considerato unitariamente, e non dei singoli suoi segmenti
(da ultimo, Cass. 23769/2024), e alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza ( Cass. S.U. n.
32061/22, Cass. n. 13827/24), e devono essere Controparte_1 Controparte_2
n. 1031/2020 r.g. 5
condannati, in solido, a rifondere alla controparte le spese di lite, determinate, con riguardo al decisum, nella misura di euro 3.477,00 per il primo grado, e di euro
2.966,00 per l'appello, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a..
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti costituite;
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo n. 380 del 24.1.2020, appellata da condanna e Parte_1 Controparte_1 CP_2
a corrispondere alla società appellante la somma di euro 18.097,11 oltre
[...]
interessi dalla data di notificazione del decreto ingiuntivo fino al soddisfacimento del credito;
condanna e in solido, a rifondere alla Controparte_1 Controparte_2
controparte le spese di lite, che liquida in complessivi eruro 3.477,00 per il primo grado del giudizio, e di euro 2.966,00 per l'appello, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a..
Così deciso in Palermo il 13.3.2025 nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione della Corte di Appello.
Il Giudice aus. est.
Maruzza Pino
Il Presidente
Giuseppe Lupo
Provvedimento redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del Collegio Dott. Giuseppe Lupo e dal Giudice Ausiliario estensore Dott.ssa Maruzza Pino.
n. 1031/2020 r.g.