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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/03/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
Giuseppe Ondei Presidente
Alessandra Arcieri Consigliere
Cristina Ravera Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2922/2023 promossa in grado d'appello
DA
in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, con sede in Nola (NA) – Zona ASI – Via Boscofangone, (P. IVA
), elettivamente domiciliata in Nola (NA), Via Giordano Bruno, n. 50, P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. Gian Vittorio Sepe, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO in persona del procuratore speciale, Dr. ONroparte_1 CP_2
(giusta procura speciale in data 9.10.2019 in autentica Dr.ssa Notaio in Persona_1
Milano; Rep. n. 27.181, Racc. n. 12.382), con sede legale in Milano, Piazza della
Scala n. 5, (C.F. e P.IVA ), elettivamente domiciliata in Milano, Via P.IVA_2
Privata Fratelli Gabba n. 3, presso lo studio dell'Avv. Paolo Pototschnig, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello, così provvedere:
-in accoglimento del proposto appello, riformare e/o annullare la sentenza n.
7062/2023, pubblicata il 15.09.2023, nella causa civile R.G. n. 914/2020 emessa dal
Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, riunita in camera di
Consiglio nelle persone dei magistrati, Dott.ssa Anna Bellesi, dott. Stefano Tarantola
e dott. Vincenzo Carnì, per i motivi di cui all'atto introduttivo del giudizio, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore che si dichiara antistatario;
-condannare, altresì, la convenuta al rimborso di quanto conferito in suo favore dalla in adempimento della sentenza di I grado. Parte_1
Per ONroparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, respinta ogni contraria deduzione, eccezione ed istanza, così giudicare:
-respingere l'appello proposto da per le ragioni di Parte_1 inammissibilità e infondatezza dedotte in atti, confermando integralmente, per quanto possa occorrere, le statuizioni della sentenza n. 7062/2023 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 15 settembre 2023;
- condannare alla rifusione in favore di Parte_1 ONroparte_1 anche delle spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre spese vive,
[...] rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e C.P.A. come per legge.
Con espressa riserva di svolgere ogni ulteriore deduzione ed eccezione in quanto ammissibile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(di seguito, anche ”) conveniva in Parte_1 T_ ON giudizio (di seguito, anche ), allegando e deducendo che: ONroparte_1 ON
-Saviano aveva fornito tessuti a su ordini di quest'ultima; Parte_1 ON
-nell'anno 2014, aveva informato che i tessuti sarebbero stati Parte_1 acquistati da AS S.r.l. e , nonostante la situazione di difficoltà economica di T_
AS, aveva fornito a quest'ultima il materiale tessile per complessivi Euro 15.887,01;
-AS era stata successivamente dichiarata fallita e si era rivolta a Parte_1 ON ON per il pagamento di quanto dovuto da AS, ma aveva respinto la richiesta di pagamento;
ON
-il comportamento di costituiva abuso di dipendenza economica in danno di ON
e il danno subito in conseguenza di tale comportamento di ammontava a T_ complessivi Euro 26.000,00 (per danni patrimoniali e non patrimoniali), oltre interessi e rivalutazione;
ON
-il comportamento di costituiva anche illecito aquiliano ex art. 2043 cc, nonché condotta di concorrenza sleale. si costituiva in giudizio, allegando e deducendo quanto segue: ONroparte_1
-la prospettazione di parte attrice non conteneva l'allegazione degli elementi costituitivi di una situazione di dipendenza economica di nei Parte_1 ON confronti di
-non era, in ogni caso, configurabile una dipendenza economica di nei T_ ON confronti di in quanto l'ordine di fornitura dei tessuti era stato effettuato da AS ON e non da e non esisteva alcun rapporto contrattuale – in relazione ai fatti di causa ON
– tra e;
T_ ON
-i precedenti rapporti intercorsi tra e – non oggetto di causa – erano stati T_ limitati alle stagioni primavera-estate e autunno-inverno 2015; ON
-dalla stagione inverno 2015/2016 aveva esternalizzato la produzione di prodotti ON a marchio e, con comunicazione del 8.10.2014, aveva informato R_
che la produzione del campionario dei prodotti sarebbe stata T_ R_
pag. 2/13 realizzata da AS, la quale ultima avrebbe provveduto all'acquisto dei tessuti necessari alla produzione;
-la scelta di di effettuare la fornitura a favore di AS era stata liberamente T_ esercitata da;
T_
-la fornitura, per Euro 15.800,00, da parte di a AS era una parte minima T_ della produzione di , la quale, nell'esercizio 2015, aveva realizzato ricavi per T_
Euro 21.604.215,00 con la conseguenza che AS non era né l'unico né il principale cliente di;
T_ ON
-nessun comportamento illecito era stato tenuto da e il riferimento alla condotta di concorrenza sleale era generico, così come generica era la richiesta risarcitoria.
Il Tribunale delle Imprese di Milano, Sez. XIV Civile – Impresa A, con sentenza del
20.7.2023 (pubblicata in data 15.9.2023, sentenza n. 7062/2023) rigettava tutte le domande di parte attrice, che condannava al pagamento delle spese di lite in favore della società convenuta (liquidate in Euro 7.616,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, contributo unificato, IVA e CPA ed anticipazioni documentate).
Il sintesi, il Tribunale riteneva infondata la domanda di di accertamento di T_ abuso di dipendenza economica, mancando ogni elemento costitutivo di tale fattispecie e, in particolare, l'esistenza di un rapporto contrattuale fra come T_ ON
alla luce della prospettazione di parte attrice.
Il primo giudice riteneva infondata anche la domanda di accertamento dell'esistenza ON di una responsabilità di per concorrenza sleale, mancando, nelle allegazioni di ON parte attrice, la descrizione della condotta di costitutiva dell'atto di concorrenza e la deduzione di profili di illiceità di una eventuale condotta di concorrenza posta in ON essere da
Con riguardo alla domanda risarcitoria, ai sensi dell'art. 2043 c.c., il Tribunale premetteva che aveva dedotto che la destinazione dei capi con tessuti di T_
in favore del segno distintivo era stata ritenuta un motivo di vanto T_ R_ per - quale produttore di materie prime non brandizzate - e aveva ingenerato T_ nella stessa un oggettivo e giustificabile desiderio di servire tale marchio;
in tale ON contesto, secondo la prospettazione di parte attrice, la comunicazione mail di del
8.10.2014 (di avvenuta esternalizzazione della produzione con indicazione del produttore in AS) aveva ingenerato in un affidamento, meritevole di tutela T_ ON da parte di
Ciò posto, il Tribunale rilevava che il fondamento della domanda svolta ex art. 2043
c.c. era riconducibile alla prospettazione, da parte attrice, di un obbligo di protezione ON di fonte extracontrattuale in capo a
Il primo giudice rigettava anche tale domanda, rilevando l'insussistenza di un obbligo ON di protezione di , da parte di in relazione a scelte imprenditoriali di T_ esternalizzazione della produzione;
in particolare, secondo il Tribunale, la mail di ON del 8.10.2014 era inidonea a fornire qualsiasi affidamento in ordine al pagamento del corrispettivo da parte di AS e l'affidamento prospettato da discendeva, T_ ON non già dal comportamento di quanto piuttosto dal dichiarato desiderio di pag. 3/13 di produrre tessuti destinati a capi di abbigliamento commercializzati con il T_ marchio Sotto questo profilo, veniva in rilievo una mera aspettativa di R_ ON
, inidonea a costituire un obbligo di protezione in capo a T_
Infine, il Tribunale rigettava la domanda ex art. 96 c.p.c. di parte convenuta, stante l'astratta e non incoerente prospettazione di parte attrice in relazione all'art. 2043 cc. ha appellato la sentenza davanti a questa Corte, articolando due Parte_1 motivi di gravame:
-mancata ed errata applicazione, da parte del giudice di primo grado, dell'art. 9 L.
192/1998 e del principio “iura novit curia”; ON
-omessa e erronea valutazione dell'obbligo di protezione in capo a violazione del principio di buona fede e dell'obbligo di comportarsi secondo correttezza;
responsabilità per ragionevole affidamento.
si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto dell'appello e la CP_1 conferma della sentenza appellata.
Il Consigliere Istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio, ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c. e, all'udienza del 19.2.2025, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, l'appellante ha lamentato la mancata ed errata applicazione, da parte del giudice di primo grado, dell'art. 9 L. 192/1998 e del principio “iura novit curia”. Tale motivo di appello è articolato su due profili.
1.1. Sotto un primo profilo, l'appellante ha censurato la statuizione del primo giudice ON in ordine all'insussistenza di un rapporto contrattuale fra e . T_
A tale riguardo, l'appellante ha richiamato la sentenza del Tribunale di Milano, 18.11.2021 (Pres. Est. E. , secondo cui per la configurazione di una CP_3 situazione di dipendenza economica è sufficiente la sussistenza di una posizione di dominio “relativa” nei rapporti con la controparte, ossia una posizione rilevante rispetto al singolo rapporto, giacché ciò che rileva, ai fini della situazione di dipendenza economica, è l'impossibilità o la difficoltà per un'impresa fornitrice o cliente di sostituire la controparte con una soluzione equivalente in relazione a beni o servizi di fondamentale rilievo per la sua attività.
L'appellante ha dedotto la sussistenza, nel caso di specie, di un rapporto commerciale ON fra e sorto nell'anno 2013, in forza del quale , previo ordine, T_ T_ ON aveva fornito tessuti a necessari per la produzione di quest'ultima; rapporto che ON non era stato contestato, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., da la quale aveva ammesso di avere intrattenuto con rapporti commerciali per due stagioni di produzione T_
(primavera – estate 2015 e autunno – inverno 2015/2016).
Tale rapporto era stato commercialmente intenso e continuativo, giacché, in meno di due anni, erano state emesse più di 120 fatture di vendita, per un ammontare pag. 4/13 complessivo di Euro 104.910,22 riguardanti una decina di tessuti diversi (compreso il tessuto BAD oggetto di causa).
Significative dell'esistenza di un accordo commerciale tra le parti erano, secondo ON l'appellante, la corrispondenza del 8.10.2014, con la quale aveva descritto, in ON maniera puntuale il prodotto “BAD” da tingere nei colori scelti dalla stessa con l'indicazione che l'articolo “lo acquisterà” AS, indicata in copia cortesia in tale corrispondenza, nonché la mail del 9.7.2014, nella quale era stati fissati i prezzi ON indicativi per gli articoli scelti da
1.2. Sotto un secondo profilo, l'appellante ha lamentato il mancato riconoscimento da parte del giudice di primo grado – in virtù del principio “iura novit curia” – della sussistenza di una situazione di abuso di posizione dominante e della promessa del fatto del terzo. ON A tale riguardo, ha rilevato che l'abusività del comportamento di consisteva nell'avere tale società – quale società del gruppo - indirizzato e condizionato R_
ad inviare l'articolo “BAD” presso AS, indicato come “laboratorio” di T_
“fiducia”, con la precisazione che la dipendenza economica non era determinata dalla singola operazione contestata (di Euro 15.887,01), ma dalla concreta possibilità di di intrattenere un rapporto commerciale duraturo nel tempo con un brand di T_ fama mondiale. ON Infine, con riguardo alla promessa del fatto del terzo, l'appellante ha dedotto che con la mail del 8.10.2014, aveva espressamente promesso che l'articolo “BAD” “lo acquisterà il nostro fornitore (AS S.r.l.) nel colore indicato dalla stessa TRS (Blu
2258), con richiesta di inviare a AS un determinato quantitativo (mt 6/7) ad un ON preciso indirizzo. Secondo l'appellante, sfruttando la propria posizione di notorietà e garanzia sul territorio nazionale, aveva indicato in via unilaterale una società terza come azienda alla quale consegnare e quale soggetto “pagatore”, dopo aver raggiunto con un accordo sul prezzo, sull'articolo da acquistare (metri, T_ colori), sulle modalità di vendita e sull'indirizzo di spedizione, con conseguente responsabilità ex art. 1381 c.c. per l'inadempimento di AS. ON 2. L'appellata in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 345 comma 3 c.p.c., della produzione documentale effettuata dall'appellante con l'atto ON introduttivo (consistente in fatture di vendita emesse da nei confronti di T_
e l'inammissibilità, ex art. 345 comma 1 c.p.c., delle domande nuove in punto abuso di posizione dominante e promessa del fatto del terzo, in quanto implicanti l'esame di circostanze di fatto nuove e diverse da quelle dedotte in giudizio. ON 2.1. Nel merito, ha contestato la ricostruzione offerta dall'appellante e, in particolare, con riguardo, al primo profilo del motivo di gravame, ha dedotto ON l'inesistenza di un rapporto contrattuale tra e - nell'ambito del quale T_ ON avrebbe abusato della propria posizione per imporre clausole o patti contrari al mercato – l'effettuazione della fornitura di tessuti sulla base di un ordine di AS a e la libera decisione di quest'ultima di effettuare la fornitura a Parte_1 ON favore di AS, senza alcuna attività di induzione da parte di alla conclusione pag. 5/13 ON della fornitura. ha precisato che il rapporto commerciale intercorso fra e T_ ON aveva avuto un limitato valore economico – avuto riguardo ai risultati economici conseguiti da - ed era stato circoscritto a due sole stagioni di produzione, con T_ conseguente insussistenza del presupposto necessario per la qualificazione dell'abuso di dipendenza economica ex art. 9 L. n. 192/1998. ON 2.2. Con riguardo al secondo profilo del motivo di gravame, ha dedotto l'infondatezza della domanda nuova di abuso di posizione dominante, atteso che, per ON un verso, non vi era un mercato rilevante, giacché e operavano in due T_ mercati differenti, poiché realizzavano prodotti differenti, non sostituibili e, per altro ON verso, non vi erano comportamenti di impeditivi della concorrenza effettiva.
Infine, l'appellante ha dedotto l'infondatezza della domanda nuova in punto responsabilità per il fatto del terzo, in considerazione dell'insussistenza di un contratto ON tra e , essendosi la prima limitata a comunicare alla seconda che un T_ ON articolo non sarebbe stato acquistato dalla stessa ma da altra società fornitrice
(AS), senza indicazione alcuna del prezzo di acquisto del prodotto e della metratura dei tessuti e avendo liberamente deciso di effettuare la fornitura a favore di T_ detta società.
3. Rileva, in proposito, la Corte che correttamente il giudice di primo grado ha escluso la sussistenza di una situazione di abuso di dipendenza economica di cui all'art. 9 L. n.
192/1998.
3.1. Ritiene la Corte che non sussistano, nel caso di specie, gli elementi costitutivi dell'abuso di dipendenza economica, di cui all'art. 9 L. 192/1998, il cui onere della prova grava in capo all'appellante. Premesso, come ritenuto dal giudice di primo grado, che il rapporto contrattuale relativo alle fatture non pagate è intercorso fra e AS (e non fra e T_ T_ ON
, non è ravvisabile una situazione di dipendenza economica di rispetto a T_ ON
La Suprema Corte ha precisato che, nell'applicazione dell'art. 9 L. n. 192/1998, sono necessari: in primo luogo, con riguardo alla sussistenza della situazione di dipendenza economica, la sussistenza non di una situazione di mero squilibrio o "asimmetria" di diritti e di obblighi, ma uno squilibrio "eccessivo" (L. n. 192 del 1998, art. 9, comma
1) e l'assenza per l'altro contraente di alternative economiche sul mercato (rilevando, ad esempio, la dimensione della società dipendente, che non permetta agevolmente di differenziare la propria attività o l'avere adeguato l'organizzazione e gli investimenti in vista di quel rapporto); in secondo luogo, la contrarietà della condotta arbitraria a buona fede, ovvero l'intenzionalità di una vessazione perpetrata sull'altra impresa, in vista del perseguimento di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse economico dell'impresa dominante (quali, la legittima esigenza di modificare le proprie strategie di espansione, di adattare il tipo o la quantità del prodotto, di spuntare legittimamente migliori condizioni), in quanto volta, al contrario, essenzialmente a cagionare il pregiudizio altrui;
con la precisazione che non ogni situazione di dipendenza economica può dirsi vietata, ma unicamente quella che sia pag. 6/13 abusivamente sfruttata dalla parte dominante, al fine di trarne vantaggi ulteriori rispetto a quelli derivanti dal legittimo esercizio della propria autonomia negoziale
(cfr. Cass. Civ., Sez. I, 21.1.2020, n. 1184).
Nel caso di specie, è pacifico fra le parti che il rapporto commerciale intercorso fra ON
e è stato limitato a due sole stagioni (primavera-estate 2015 e autunno- T_ inverno 2015) e che, in relazione tale rapporto, ha dedotto di avere fatturato T_ un importo complessivo di Euro 104.910,22 a fronte della realizzazione di ricavi per ON Euro 21.604.215,00 nell'esercizio 2015 (cfr. doc. 2 fasc. primo grado e di Euro ON 20.116.981,00 nell'esercizio 2014 (cfr. doc. 3 fasc. primo grado . ON ha inoltre dedotto – e la circostanza non è stata specificamente contestata da
– che operava con una pluralità di clienti con importi ben più T_ T_ ON rilevanti rispetto a quelli relativi al rapporto con e da ultimo con AS.
Dal che ne discende che non risulta dimostrata la sussistenza di una condizione per di reale assenza di alternative economiche sul mercato, considerate le T_ dimensioni di tale società, il fatturato complessivo, la differenziazione dei clienti della stessa e la mancata deduzione – e prova - da parte dell'appellante di avere adeguato ON l'organizzazione e gli investimenti in vista del rapporto con ON A ciò occorre aggiungere che non è ravvisabile in capo a una condotta arbitraria contraria a buona fede, ovvero una intenzionale vessazione perpetrata ai danni di e diretta al perseguimento di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale e T_ volti essenzialmente a cagionare il pregiudizio della stessa . T_ ON In particolare, non è ravvisabile lo sfruttamento, da parte di di una situazione di dipendenza economica, al fine di trarne vantaggi ulteriori rispetto a quelli derivanti dal legittimo esercizio della propria autonomia negoziale. ON Invero, nella comunicazione mail del 8.10.2014, si è limitata a dichiarare che l'articolo “BAD” sarebbe stato acquistato da AS – indicata come “nostro fornitore” e ON nell'allegato come “nostro laboratorio” - nei colori indicati dalla stessa con la precisazione che il quantitativo sarebbe stato indicato direttamente da AS e senza indicazione alcuna del prezzo della fornitura. Tale comunicazione non integra gli estremi di una condotta vessatoria dell'appellata diretta a cagionare intenzionalmente un pregiudizio per . T_
In conclusione, va esclusa la sussistenza di una situazione di abuso di dipendenza economica a mente dell'art. 9 L. 192/1998.
3.2. Passando all'esame del secondo profilo del motivo di gravame, relativo alla riqualificazione dei fatti in termini di abuso di posizione dominante, va preliminarmente rilevato che è infondata l'eccezione dell'appellata di inammissibilità della domanda nuova di abuso di posizione dominante.
Come è noto, il mutamento della causa petendi determina un mutamento della domanda, tale da renderla inammissibile come domanda nuova in appello, nei soli casi in cui vengano alterati l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia mediante la prospettazione di nuove circostanze o situazioni giuridiche che - introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e decisione - pongano in essere pag. 7/13 una pretesa nuova e diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 15.10.2003, n. 15408; v. anche Cass. Civ., Sez.
II, 3.3.2008, n. 5741).
Tale inammissibilità non è configurabile qualora, fermi tra il primo ed il secondo grado i fatti costitutivi della pretesa azionata e le ragioni giuridiche ad esse ancorate, vengano sollevate in appello ulteriori questioni di diritto, all'esame delle quali il giudice, salva la formazione di un giudicato sul punto, sia comunque tenuto per il principio “iura novit curia”, di cui all'art. 113 comma 1 c.p.c., che impone al giudicante di ricercare le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame e porre a fondamento della decisione principi di diritto anche diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 21.1.2020,
n. 1184; Cass. Civ., Sez. II, 3.3.2008, n. 5741).
Orbene, nel caso di specie, l'appellante ha sollecitato una diversa qualificazione dei fatti dedotti nel giudizio di primo grado alla stregua di abuso di posizione dominante, sicché la relativa domanda è ammissibile, ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
Nel merito, rileva la Corte che la richiesta di riqualificazione dei fatti alla stregua di abuso di posizione dominante non è fondata.
L'art. 3 L. n. 287/1990 vieta l'abuso di posizione dominante da parte di una o più imprese, all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante. Tale norma, nel vietare l'abuso di posizione dominate all'interno del mercato nazionale, non ne fornisce una definizione, ma esemplifica una serie di condotte abusive.
E' onere di chi agisce ai sensi della norma richiamata individuare gli elementi costitutivi della pretesa e, in primo luogo, l'esistenza di una "posizione dominante" all'interno di un "mercato", che sia il punto di riferimento dei necessari accertamenti demandati al giudice del merito.
Al riguardo, è stato precisato che l'art. 3 L. n. 287/1990, nel vietare l'abuso, non mira ad impedire la conquista di una posizione dominante ovvero di una posizione di monopolio (obiettivo questo, se mai, delle norme che disciplinano le concentrazioni), bensì ad impedire che tali posizioni, una volta raggiunte, tolgano competitività al mercato, ledendo la sua essenziale struttura concorrenziale e, quindi, il diritto degli altri imprenditori a competere con il dominante. La posizione dominante è, dunque, abusiva - secondo la citata norma - quando viene esercitata per ostacolare l'effettiva concorrenza (cfr., sul tema, Cass. Civ., Sez. I, 17.5.2000, n. 6368; Cass. Civ., Sez. I,
4.6.2015, n. 11564; Cass. Civ., Sez. I, 18.4.2018, n. 9579).
Nel caso di specie, in aggiunta ai rilievi sopra svolti con riguardo al rapporto ON intercorso fra e va rilevato che l'appellante – sulla quale gravava il T_ relativo onere probatorio – non ha dedotto né tanto meno provato la sussistenza di un
“mercato rilevante”, quale presupposto essenziale dell'illecito in relazione al quale la ON condotta addebitata a può assumere i tratti dell'abuso.
Parimenti, l'appellante non ha allegato – né tanto meno dimostrato – in che cosa ON consisterebbe l'abusività della condotta di ma si è limitata a dedurre ON genericamente che “società del noto Gruppo Trussardi” avrebbe “indirizzato, e
pag. 8/13 Co condizionato, la ad inviare l'articolo BAD presso un laboratorio di sua “fiducia”, tale CAST Srl” (cfr. atto di appello, pag. 9). Sotto questo profilo, l'appellante non ha, dunque, assolto all'onere probatorio gravante a suo carico, non avendo dimostrato la sussistenza, nel caso di specie, degli elementi costitutivi dell'abuso di posizione dominante. Con riguardo alla domanda dell'appellante di riqualificazione del fatto alla stregua di promessa del fatto del terzo, di cui all'art. 1381 c.c., va preliminarmente rilevato che, come è noto, con la promessa del fatto del terzo, il promittente assume una prima obbligazione di "facere", consistente nell'adoperarsi affinché il terzo tenga il comportamento promesso, onde soddisfare l'interesse del promissario e una seconda obbligazione di "dare", vale a dire di corrispondere l'indennizzo nel caso in cui, nonostante si sia adoperato, il terzo si rifiuti di impegnarsi (così, tra altre, Cass. Civ.,
Sez. II, 24.1.2003, n. 1137). Qualora l'obbligazione di “facere” non venga adempiuta e la mancata esecuzione sia imputabile al promittente, ovvero venga eseguita in violazione dei doveri di correttezza e buona fede, il promissario avrà a disposizione gli ordinari rimedi contro l'inadempimento (quali, la risoluzione del contratto, l'eccezione di inadempimento, l'azione di adempimento e il risarcimento del danno), mentre, qualora il promittente abbia adempiuto a tale obbligazione di “facere” e, ciononostante, il promissario non ottenga il risultato sperato a causa del rifiuto del terzo, diverrà attuale l'altra obbligazione di “dare”, in virtù della quale il promittente sarà tenuto a corrispondere l'indennizzo.
Nel caso di specie, ha lamentato l'inadempimento da parte di AS T_ dell'obbligo di pagamento del prezzo della fornitura e la conseguente responsabilità di ON ON per tale inadempimento e ha chiesto la condanna di al risarcimento del danno conseguente a siffatto inadempimento. La domanda di indennizzo formulata, in questa sede, non può essere ritenuta domanda nuova per diversità della causa petendi -
e, dunque, domanda inammissibile ove non tempestivamente proposta in primo grado
- essendo la stessa – al pari della domanda risarcitoria – diretta, nella prospettazione dell'appellante, a ricomporre la situazione patrimoniale di illegittimamente T_ pregiudicata dall'inadempimento di AS. ON Ciò posto, rileva la Corte che, nella mail del 8.10.2014, si è limitata a dichiarare che l'articolo “BAD” sarebbe stato acquistato da AS – indicata come “nostro fornitore” e nell'allegato come “nostro laboratorio” - nei colori indicati dalla stessa ON (blu e verde militare), con la precisazione che il quantitativo sarebbe stato indicato direttamente da AS e senza indicazione alcuna del prezzo della fornitura. ON Nell'allegato alla citata comunicazione mail, ha invitato a “inviare loro T_
(AS, ndr) mt 6/7 di questo articolo nel colore blu 2258 per poter realizzare dei prototipi a questo indirizzo (…)” con la precisazione che “i mt vi verranno passati direttamente da AS” (doc. 5 fasc. appellante). Dal che ne discende che i termini della fornitura – segnatamente, il quantitativo e il relativo prezzo - sono stati concordati direttamente fra e AS, in un momento T_ successivo rispetto alla citata comunicazione.
pag. 9/13 ON Sotto questo profilo, va escluso che con la citata comunicazione, abbia assunto un obbligo – di indennizzo – nel caso di inadempimento da parte di AS al contratto di fornitura intercorso con , di guisa che non può invocarsi la ricorrenza della T_ fattispecie della promessa del fatto del terzo.
In conclusione, il primo motivo di gravame deve essere rigettato, in quanto infondato.
4. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato l'omessa ed erronea ON valutazione, da parte del primo giudice, dell'obbligo di protezione in capo a la violazione del principio di buona fede e dell'obbligo di comportarsi secondo ON correttezza e la sussistenza della responsabilità di per ragionevole affidamento.
Tale motivo di gravame è articolato su due profili.
4.1. Sotto il primo profilo, l'appellante ha censurato la statuizione del giudice di primo ON grado di insussistenza di un obbligo di protezione di , da parte di in T_ relazione a scelte imprenditoriali di esternalizzazione della produzione, ritenendo inidonea la comunicazione mail del 8.10.2014 a fornire un qualsiasi affidamento in ordine al pagamento del corrispettivo da parte di AS.
L'appellante ha richiamato il contenuto della mail del 8.10.2014, nella quale AS era ON ON indicata come “laboratorio” di dove effettuare le forniture, aveva indicato ON tutti gli estremi della commessa (articolo “BAD”, colori campionati da , demandando a AS la sola quantificazione dei metri da lavorare e AS – indicata in copia conoscenza – era, di fatto, manifestamente priva di capacità decisionale, agiva ON esclusivamente per conto di e nulla aveva obiettato all'affermazione “l'articolo lo acquisterà un nostro fornitore” (AS S.r.l.). Dal che ne discendeva, secondo l'appellante, l'idoneità di detta comunicazione a ingenerare in un ragionevole T_
e legittimo affidamento sul buon esito dell'operazione.
4.2. Sotto il secondo profilo, l'appellante ha qualificato la citata comunicazione del
8.10.2014 alla stregua di cd. lettera di patronage, con conseguente responsabilità, ai ON sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c., di per il mancato pagamento dell'articolo
“BAD” da parte di AS. 5. L'appellata ha eccepito l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 345 comma 1 c.p.c., della domanda nuova in punto responsabilità in relazione alla cd. lettera di patronage, costituita dalla comunicazione del 8.10.2014 e ha dedotto l'infondatezza del motivo di ON gravame, evidenziando, per un verso, che non aveva tenuto alcun comportamento illecito, essendosi limitata ad indicare il soggetto che avrebbe acquistato i tessuti forniti da , laddove la conclusione del contratto con AS era stata il risultato T_ di una libera scelta della stessa;
per altro verso, l'appellante non aveva T_ allegato e dimostrato gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale di ON
La convenuta ha evidenziato, in particolare, che l'affidamento che vorrebbe T_ ON ricollegare a un preteso comportamento di discende “dal dichiarato desiderio di
di produrre tessuti destinati a capi di abbigliamento commercializzati con il T_ marchio , laddove la mera aspettativa di non costituisce alcun R_ T_ ON obbligo di protezione in capo a anche in considerazione della irrisorietà
pag. 10/13 dell'importo della fornitura e della titolarità, da parte di , di plurimi clienti per T_ importi superiori a quello per cui è causa. ON ha dedotto, infine, l'inconferenza del riferimento alla cd. lettera di patronage, non essendo un istituto di credito, né venendo in rilievo l'ottenimento di un T_ finanziamento e non essendo la comunicazione mail del 8.10.2014 in alcun modo assimilabile ad una lettera di patronage. Ha precisato, poi, la terzietà di AS rispetto a ON
evidenziando che il termine “laboratorio”, riportato nella predetta comunicazione, era da intendersi alla stregua di produttore esterno, essendo ben chiaro a che AS era una società estranea al Gruppo Trussardi, con conseguente T_ erroneità della ritenuta sussistenza di una “confessione giudiziale” sulla presunta natura di laboratorio di AS.
6. Rileva la Corte che il primo profilo del secondo motivo di gravame non è fondato e meritevole di accoglimento, alla luce delle considerazioni che seguono.
6.1. Correttamente il giudice di primo grado ha rilevato che la citata comunicazione mail del 8.10.2014 era inidonea a fornire un affidamento in ordine al pagamento del corrispettivo da parte di AS e che l'affidamento riposto da sulla solvibilità di T_ ON AS discendeva, non già dal comportamento di bensì dal dichiarato desiderio della stessa di produrre tessuti destinati a capi di abbigliamento T_ commercializzati con il marchio R_
A ciò occorre aggiungere che privo di rilievo è il riferimento alla sussistenza in capo a ON di un obbligo di protezione degli interessi di . T_
Invero, la responsabilità per la violazione di obblighi di protezione – che la giurisprudenza qualifica come responsabilità da contatto sociale qualificato, assimilata alla responsabilità contrattuale – sussiste tutte le volte in cui un soggetto, al fine di
"evitare eventi pregiudizievoli alla persona o al patrimonio" o "di assicurarsi il corretto esercizio dell'azione amministrativa", affidi "i propri beni della vita alla correttezza, all'influenza ed alla professionalità di un'altra persona”, così realizzando un "un contatto sociale pregnante che diventa fonte di responsabilità - concretando un fatto idoneo a produrre obbligazioni ai sensi dell'art. 1173 c.c. - in virtù di un affidamento reciproco delle parti e della conseguente insorgenza di specifici, e reciproci, obblighi di buona fede, di protezione e di informazione" (cfr. Cass. Civ.,
22.1.1999, n. 589; Cass. Civ., 12.7.2016, n. 14188; Cass., Civ., Sez. Un., 21.5.2018, n.
12477; Cass. Civ., Sez. III, 5.10.2023, n. 28139; Cass. Civ., Sez. II, 18.7.2024, n.
19849).
Tale fattispecie di responsabilità ha trovato il suo luogo di iniziale emersione in relazione alle attività professionali (per prima, quella medica), è stata successivamente estesa ad altre professioni "protette" - ossia richiedenti speciali titoli abilitativi in ragione al rango costituzionale dei beni incisi, quali la professione forense, quella notarile e quella bancaria – e successivamente alle relazioni con le pubbliche amministrazioni.
Declinando tali principi al caso di specie, va escluso che sia venuto in essere un ON contatto sociale qualificato, nei termini sopra delineati, ove era titolare di pag. 11/13 strumenti e competenze e, dunque, di obblighi di comportamento riconosciuti per legge a tale società, al fine di tutelare gli interessi di coloro che entrano in contatto con ON l'attività della stessa e sulla quale ha fatto legittimo affidamento, tale da T_ generare un obbligo di protezione.
In particolare, va esclusa la ricorrenza di una responsabilità da contatto sociale ON qualificato, stante l'assenza in capo a di specifici obblighi di buona fede,
“di protezione e di informazione", necessari a dare vita alla "struttura obbligatoria" propria della responsabilità da contatto sociale.
6.2. Anche il secondo profilo del motivo di gravame non è fondato.
Preliminarmente, sulla eccepita inammissibilità della domanda, si richiamano le considerazioni svolte nella trattazione del primo motivo di gravame, con riguardo all'ammissibilità delle domande di abuso di posizione dominante e di promessa del fatto del terzo. In questa sede, è appena il caso di rilevare che il fatto resta cristallizzato in quello originariamente dedotto e l'appellante ha sollecitato – invocando l'applicazione di una diversa disciplina - la corretta individuazione, da parte del giudice dell'appello, della norma applicabile, senza che sia ravvisabile la violazione dell'art. 345 c.p.c. Passando all'esame del merito, va premesso che per lettera di patronage, secondo la comune accezione, si intende un documento sottoforma di lettera di intenti a contenuto variabile che una società, detta “patronnant”, rilascia a favore di altra società, che normalmente appartiene allo stesso gruppo societario o su cui esercita un certo potere di controllo, per agevolarla nell'ottenimento o mantenimento di finanziamenti da parte di una banca. Tale lettera assolve non tanto alla funzione di
"garantire" l'adempimento altrui - nel senso in cui tale termine viene assunto nella disciplina della fideiussione, ossia di garanzia dell'obbligo di eseguire la stessa prestazione dovuta dal debitore - quanto quella di rafforzare nel creditore, cui la dichiarazione è indirizzata, il convincimento che il patrocinato farà fronte ai propri impegni e tale funzione ne giustifica la idoneità a realizzare interessi "meritevoli di tutela", a norma dell'art. 1322 comma 2 c.c. Nel caso in cui la lettera di patronage abbia un contenuto meramente "informativo" (quale l'esistenza di una posizione di influenza della società che rilascia la dichiarazione sull'altra, con il solo impegno di comunicare eventuali cambiamenti nella detenzione della partecipazione, o circa le condizioni patrimoniali, economiche e finanziarie del patrocinato), l'eventuale responsabilità del patrocinante è affermata alla stregua dei principi dagli artt. 1337 e
1338 c.c., in materia di responsabilità pre-contrattuale atteso che il “patronnant” si inserisce nello svolgimento di trattative avviate tra altri soggetti allo scopo di agevolarne la positiva conclusione, creando ragionevoli aspettative sul buon esito dell'operazione (cfr. sul tema, Cass. Civ., Sez. I, 9.12.2019, n. 32026; Cass. Civ., Sez.
I, 9.2.2016, n. 2539; Cass. Civ., Sez. III, 3.4.2001, n. 4888; Cass. Civ., Sez. I,
27.9.1995, n. 10235). ON Orbene, nel caso di specie, se, da un lato, nella citata comunicazione del
8.10.2014, ha indicato AS come “nostro fornitore” e “nostro laboratorio”, lasciando pag. 12/13 ON intendere l'esistenza di una posizione di influenza su AS, dall'altro lato, non ha comunque indicato espressamente una partecipazione in detta società né ha indicato le condizioni patrimoniali, economiche e finanziarie di AS né, tanto meno, ha dichiarato mendacemente la solvibilità di AS, sicché va escluso che tale comunicazione possa avere ingenerato in una ragionevole aspettativa sul T_ buon esito del rapporto di fornitura dalla stessa successivamente instaurato con AS.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato, con la condanna dell'appellante soccombente alle spese di lite, liquidate in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia (Euro 26.000,00), dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 unipersonale avverso la sentenza n. 7062/2023, pronunciata dal Tribunale di Milano in data 20.7.2023, così provvede:
1.respinge l'appello;
2.condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate per compensi in Euro 3.966,00 in favore dell'appellata, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%
e oltre IVA e CPA;
3.dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano, il 19.2.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Cristina Ravera Giuseppe Ondei
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
Giuseppe Ondei Presidente
Alessandra Arcieri Consigliere
Cristina Ravera Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2922/2023 promossa in grado d'appello
DA
in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, con sede in Nola (NA) – Zona ASI – Via Boscofangone, (P. IVA
), elettivamente domiciliata in Nola (NA), Via Giordano Bruno, n. 50, P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. Gian Vittorio Sepe, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO in persona del procuratore speciale, Dr. ONroparte_1 CP_2
(giusta procura speciale in data 9.10.2019 in autentica Dr.ssa Notaio in Persona_1
Milano; Rep. n. 27.181, Racc. n. 12.382), con sede legale in Milano, Piazza della
Scala n. 5, (C.F. e P.IVA ), elettivamente domiciliata in Milano, Via P.IVA_2
Privata Fratelli Gabba n. 3, presso lo studio dell'Avv. Paolo Pototschnig, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello, così provvedere:
-in accoglimento del proposto appello, riformare e/o annullare la sentenza n.
7062/2023, pubblicata il 15.09.2023, nella causa civile R.G. n. 914/2020 emessa dal
Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, riunita in camera di
Consiglio nelle persone dei magistrati, Dott.ssa Anna Bellesi, dott. Stefano Tarantola
e dott. Vincenzo Carnì, per i motivi di cui all'atto introduttivo del giudizio, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore che si dichiara antistatario;
-condannare, altresì, la convenuta al rimborso di quanto conferito in suo favore dalla in adempimento della sentenza di I grado. Parte_1
Per ONroparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, respinta ogni contraria deduzione, eccezione ed istanza, così giudicare:
-respingere l'appello proposto da per le ragioni di Parte_1 inammissibilità e infondatezza dedotte in atti, confermando integralmente, per quanto possa occorrere, le statuizioni della sentenza n. 7062/2023 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 15 settembre 2023;
- condannare alla rifusione in favore di Parte_1 ONroparte_1 anche delle spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre spese vive,
[...] rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e C.P.A. come per legge.
Con espressa riserva di svolgere ogni ulteriore deduzione ed eccezione in quanto ammissibile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(di seguito, anche ”) conveniva in Parte_1 T_ ON giudizio (di seguito, anche ), allegando e deducendo che: ONroparte_1 ON
-Saviano aveva fornito tessuti a su ordini di quest'ultima; Parte_1 ON
-nell'anno 2014, aveva informato che i tessuti sarebbero stati Parte_1 acquistati da AS S.r.l. e , nonostante la situazione di difficoltà economica di T_
AS, aveva fornito a quest'ultima il materiale tessile per complessivi Euro 15.887,01;
-AS era stata successivamente dichiarata fallita e si era rivolta a Parte_1 ON ON per il pagamento di quanto dovuto da AS, ma aveva respinto la richiesta di pagamento;
ON
-il comportamento di costituiva abuso di dipendenza economica in danno di ON
e il danno subito in conseguenza di tale comportamento di ammontava a T_ complessivi Euro 26.000,00 (per danni patrimoniali e non patrimoniali), oltre interessi e rivalutazione;
ON
-il comportamento di costituiva anche illecito aquiliano ex art. 2043 cc, nonché condotta di concorrenza sleale. si costituiva in giudizio, allegando e deducendo quanto segue: ONroparte_1
-la prospettazione di parte attrice non conteneva l'allegazione degli elementi costituitivi di una situazione di dipendenza economica di nei Parte_1 ON confronti di
-non era, in ogni caso, configurabile una dipendenza economica di nei T_ ON confronti di in quanto l'ordine di fornitura dei tessuti era stato effettuato da AS ON e non da e non esisteva alcun rapporto contrattuale – in relazione ai fatti di causa ON
– tra e;
T_ ON
-i precedenti rapporti intercorsi tra e – non oggetto di causa – erano stati T_ limitati alle stagioni primavera-estate e autunno-inverno 2015; ON
-dalla stagione inverno 2015/2016 aveva esternalizzato la produzione di prodotti ON a marchio e, con comunicazione del 8.10.2014, aveva informato R_
che la produzione del campionario dei prodotti sarebbe stata T_ R_
pag. 2/13 realizzata da AS, la quale ultima avrebbe provveduto all'acquisto dei tessuti necessari alla produzione;
-la scelta di di effettuare la fornitura a favore di AS era stata liberamente T_ esercitata da;
T_
-la fornitura, per Euro 15.800,00, da parte di a AS era una parte minima T_ della produzione di , la quale, nell'esercizio 2015, aveva realizzato ricavi per T_
Euro 21.604.215,00 con la conseguenza che AS non era né l'unico né il principale cliente di;
T_ ON
-nessun comportamento illecito era stato tenuto da e il riferimento alla condotta di concorrenza sleale era generico, così come generica era la richiesta risarcitoria.
Il Tribunale delle Imprese di Milano, Sez. XIV Civile – Impresa A, con sentenza del
20.7.2023 (pubblicata in data 15.9.2023, sentenza n. 7062/2023) rigettava tutte le domande di parte attrice, che condannava al pagamento delle spese di lite in favore della società convenuta (liquidate in Euro 7.616,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, contributo unificato, IVA e CPA ed anticipazioni documentate).
Il sintesi, il Tribunale riteneva infondata la domanda di di accertamento di T_ abuso di dipendenza economica, mancando ogni elemento costitutivo di tale fattispecie e, in particolare, l'esistenza di un rapporto contrattuale fra come T_ ON
alla luce della prospettazione di parte attrice.
Il primo giudice riteneva infondata anche la domanda di accertamento dell'esistenza ON di una responsabilità di per concorrenza sleale, mancando, nelle allegazioni di ON parte attrice, la descrizione della condotta di costitutiva dell'atto di concorrenza e la deduzione di profili di illiceità di una eventuale condotta di concorrenza posta in ON essere da
Con riguardo alla domanda risarcitoria, ai sensi dell'art. 2043 c.c., il Tribunale premetteva che aveva dedotto che la destinazione dei capi con tessuti di T_
in favore del segno distintivo era stata ritenuta un motivo di vanto T_ R_ per - quale produttore di materie prime non brandizzate - e aveva ingenerato T_ nella stessa un oggettivo e giustificabile desiderio di servire tale marchio;
in tale ON contesto, secondo la prospettazione di parte attrice, la comunicazione mail di del
8.10.2014 (di avvenuta esternalizzazione della produzione con indicazione del produttore in AS) aveva ingenerato in un affidamento, meritevole di tutela T_ ON da parte di
Ciò posto, il Tribunale rilevava che il fondamento della domanda svolta ex art. 2043
c.c. era riconducibile alla prospettazione, da parte attrice, di un obbligo di protezione ON di fonte extracontrattuale in capo a
Il primo giudice rigettava anche tale domanda, rilevando l'insussistenza di un obbligo ON di protezione di , da parte di in relazione a scelte imprenditoriali di T_ esternalizzazione della produzione;
in particolare, secondo il Tribunale, la mail di ON del 8.10.2014 era inidonea a fornire qualsiasi affidamento in ordine al pagamento del corrispettivo da parte di AS e l'affidamento prospettato da discendeva, T_ ON non già dal comportamento di quanto piuttosto dal dichiarato desiderio di pag. 3/13 di produrre tessuti destinati a capi di abbigliamento commercializzati con il T_ marchio Sotto questo profilo, veniva in rilievo una mera aspettativa di R_ ON
, inidonea a costituire un obbligo di protezione in capo a T_
Infine, il Tribunale rigettava la domanda ex art. 96 c.p.c. di parte convenuta, stante l'astratta e non incoerente prospettazione di parte attrice in relazione all'art. 2043 cc. ha appellato la sentenza davanti a questa Corte, articolando due Parte_1 motivi di gravame:
-mancata ed errata applicazione, da parte del giudice di primo grado, dell'art. 9 L.
192/1998 e del principio “iura novit curia”; ON
-omessa e erronea valutazione dell'obbligo di protezione in capo a violazione del principio di buona fede e dell'obbligo di comportarsi secondo correttezza;
responsabilità per ragionevole affidamento.
si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto dell'appello e la CP_1 conferma della sentenza appellata.
Il Consigliere Istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio, ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c. e, all'udienza del 19.2.2025, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, l'appellante ha lamentato la mancata ed errata applicazione, da parte del giudice di primo grado, dell'art. 9 L. 192/1998 e del principio “iura novit curia”. Tale motivo di appello è articolato su due profili.
1.1. Sotto un primo profilo, l'appellante ha censurato la statuizione del primo giudice ON in ordine all'insussistenza di un rapporto contrattuale fra e . T_
A tale riguardo, l'appellante ha richiamato la sentenza del Tribunale di Milano, 18.11.2021 (Pres. Est. E. , secondo cui per la configurazione di una CP_3 situazione di dipendenza economica è sufficiente la sussistenza di una posizione di dominio “relativa” nei rapporti con la controparte, ossia una posizione rilevante rispetto al singolo rapporto, giacché ciò che rileva, ai fini della situazione di dipendenza economica, è l'impossibilità o la difficoltà per un'impresa fornitrice o cliente di sostituire la controparte con una soluzione equivalente in relazione a beni o servizi di fondamentale rilievo per la sua attività.
L'appellante ha dedotto la sussistenza, nel caso di specie, di un rapporto commerciale ON fra e sorto nell'anno 2013, in forza del quale , previo ordine, T_ T_ ON aveva fornito tessuti a necessari per la produzione di quest'ultima; rapporto che ON non era stato contestato, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., da la quale aveva ammesso di avere intrattenuto con rapporti commerciali per due stagioni di produzione T_
(primavera – estate 2015 e autunno – inverno 2015/2016).
Tale rapporto era stato commercialmente intenso e continuativo, giacché, in meno di due anni, erano state emesse più di 120 fatture di vendita, per un ammontare pag. 4/13 complessivo di Euro 104.910,22 riguardanti una decina di tessuti diversi (compreso il tessuto BAD oggetto di causa).
Significative dell'esistenza di un accordo commerciale tra le parti erano, secondo ON l'appellante, la corrispondenza del 8.10.2014, con la quale aveva descritto, in ON maniera puntuale il prodotto “BAD” da tingere nei colori scelti dalla stessa con l'indicazione che l'articolo “lo acquisterà” AS, indicata in copia cortesia in tale corrispondenza, nonché la mail del 9.7.2014, nella quale era stati fissati i prezzi ON indicativi per gli articoli scelti da
1.2. Sotto un secondo profilo, l'appellante ha lamentato il mancato riconoscimento da parte del giudice di primo grado – in virtù del principio “iura novit curia” – della sussistenza di una situazione di abuso di posizione dominante e della promessa del fatto del terzo. ON A tale riguardo, ha rilevato che l'abusività del comportamento di consisteva nell'avere tale società – quale società del gruppo - indirizzato e condizionato R_
ad inviare l'articolo “BAD” presso AS, indicato come “laboratorio” di T_
“fiducia”, con la precisazione che la dipendenza economica non era determinata dalla singola operazione contestata (di Euro 15.887,01), ma dalla concreta possibilità di di intrattenere un rapporto commerciale duraturo nel tempo con un brand di T_ fama mondiale. ON Infine, con riguardo alla promessa del fatto del terzo, l'appellante ha dedotto che con la mail del 8.10.2014, aveva espressamente promesso che l'articolo “BAD” “lo acquisterà il nostro fornitore (AS S.r.l.) nel colore indicato dalla stessa TRS (Blu
2258), con richiesta di inviare a AS un determinato quantitativo (mt 6/7) ad un ON preciso indirizzo. Secondo l'appellante, sfruttando la propria posizione di notorietà e garanzia sul territorio nazionale, aveva indicato in via unilaterale una società terza come azienda alla quale consegnare e quale soggetto “pagatore”, dopo aver raggiunto con un accordo sul prezzo, sull'articolo da acquistare (metri, T_ colori), sulle modalità di vendita e sull'indirizzo di spedizione, con conseguente responsabilità ex art. 1381 c.c. per l'inadempimento di AS. ON 2. L'appellata in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 345 comma 3 c.p.c., della produzione documentale effettuata dall'appellante con l'atto ON introduttivo (consistente in fatture di vendita emesse da nei confronti di T_
e l'inammissibilità, ex art. 345 comma 1 c.p.c., delle domande nuove in punto abuso di posizione dominante e promessa del fatto del terzo, in quanto implicanti l'esame di circostanze di fatto nuove e diverse da quelle dedotte in giudizio. ON 2.1. Nel merito, ha contestato la ricostruzione offerta dall'appellante e, in particolare, con riguardo, al primo profilo del motivo di gravame, ha dedotto ON l'inesistenza di un rapporto contrattuale tra e - nell'ambito del quale T_ ON avrebbe abusato della propria posizione per imporre clausole o patti contrari al mercato – l'effettuazione della fornitura di tessuti sulla base di un ordine di AS a e la libera decisione di quest'ultima di effettuare la fornitura a Parte_1 ON favore di AS, senza alcuna attività di induzione da parte di alla conclusione pag. 5/13 ON della fornitura. ha precisato che il rapporto commerciale intercorso fra e T_ ON aveva avuto un limitato valore economico – avuto riguardo ai risultati economici conseguiti da - ed era stato circoscritto a due sole stagioni di produzione, con T_ conseguente insussistenza del presupposto necessario per la qualificazione dell'abuso di dipendenza economica ex art. 9 L. n. 192/1998. ON 2.2. Con riguardo al secondo profilo del motivo di gravame, ha dedotto l'infondatezza della domanda nuova di abuso di posizione dominante, atteso che, per ON un verso, non vi era un mercato rilevante, giacché e operavano in due T_ mercati differenti, poiché realizzavano prodotti differenti, non sostituibili e, per altro ON verso, non vi erano comportamenti di impeditivi della concorrenza effettiva.
Infine, l'appellante ha dedotto l'infondatezza della domanda nuova in punto responsabilità per il fatto del terzo, in considerazione dell'insussistenza di un contratto ON tra e , essendosi la prima limitata a comunicare alla seconda che un T_ ON articolo non sarebbe stato acquistato dalla stessa ma da altra società fornitrice
(AS), senza indicazione alcuna del prezzo di acquisto del prodotto e della metratura dei tessuti e avendo liberamente deciso di effettuare la fornitura a favore di T_ detta società.
3. Rileva, in proposito, la Corte che correttamente il giudice di primo grado ha escluso la sussistenza di una situazione di abuso di dipendenza economica di cui all'art. 9 L. n.
192/1998.
3.1. Ritiene la Corte che non sussistano, nel caso di specie, gli elementi costitutivi dell'abuso di dipendenza economica, di cui all'art. 9 L. 192/1998, il cui onere della prova grava in capo all'appellante. Premesso, come ritenuto dal giudice di primo grado, che il rapporto contrattuale relativo alle fatture non pagate è intercorso fra e AS (e non fra e T_ T_ ON
, non è ravvisabile una situazione di dipendenza economica di rispetto a T_ ON
La Suprema Corte ha precisato che, nell'applicazione dell'art. 9 L. n. 192/1998, sono necessari: in primo luogo, con riguardo alla sussistenza della situazione di dipendenza economica, la sussistenza non di una situazione di mero squilibrio o "asimmetria" di diritti e di obblighi, ma uno squilibrio "eccessivo" (L. n. 192 del 1998, art. 9, comma
1) e l'assenza per l'altro contraente di alternative economiche sul mercato (rilevando, ad esempio, la dimensione della società dipendente, che non permetta agevolmente di differenziare la propria attività o l'avere adeguato l'organizzazione e gli investimenti in vista di quel rapporto); in secondo luogo, la contrarietà della condotta arbitraria a buona fede, ovvero l'intenzionalità di una vessazione perpetrata sull'altra impresa, in vista del perseguimento di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse economico dell'impresa dominante (quali, la legittima esigenza di modificare le proprie strategie di espansione, di adattare il tipo o la quantità del prodotto, di spuntare legittimamente migliori condizioni), in quanto volta, al contrario, essenzialmente a cagionare il pregiudizio altrui;
con la precisazione che non ogni situazione di dipendenza economica può dirsi vietata, ma unicamente quella che sia pag. 6/13 abusivamente sfruttata dalla parte dominante, al fine di trarne vantaggi ulteriori rispetto a quelli derivanti dal legittimo esercizio della propria autonomia negoziale
(cfr. Cass. Civ., Sez. I, 21.1.2020, n. 1184).
Nel caso di specie, è pacifico fra le parti che il rapporto commerciale intercorso fra ON
e è stato limitato a due sole stagioni (primavera-estate 2015 e autunno- T_ inverno 2015) e che, in relazione tale rapporto, ha dedotto di avere fatturato T_ un importo complessivo di Euro 104.910,22 a fronte della realizzazione di ricavi per ON Euro 21.604.215,00 nell'esercizio 2015 (cfr. doc. 2 fasc. primo grado e di Euro ON 20.116.981,00 nell'esercizio 2014 (cfr. doc. 3 fasc. primo grado . ON ha inoltre dedotto – e la circostanza non è stata specificamente contestata da
– che operava con una pluralità di clienti con importi ben più T_ T_ ON rilevanti rispetto a quelli relativi al rapporto con e da ultimo con AS.
Dal che ne discende che non risulta dimostrata la sussistenza di una condizione per di reale assenza di alternative economiche sul mercato, considerate le T_ dimensioni di tale società, il fatturato complessivo, la differenziazione dei clienti della stessa e la mancata deduzione – e prova - da parte dell'appellante di avere adeguato ON l'organizzazione e gli investimenti in vista del rapporto con ON A ciò occorre aggiungere che non è ravvisabile in capo a una condotta arbitraria contraria a buona fede, ovvero una intenzionale vessazione perpetrata ai danni di e diretta al perseguimento di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale e T_ volti essenzialmente a cagionare il pregiudizio della stessa . T_ ON In particolare, non è ravvisabile lo sfruttamento, da parte di di una situazione di dipendenza economica, al fine di trarne vantaggi ulteriori rispetto a quelli derivanti dal legittimo esercizio della propria autonomia negoziale. ON Invero, nella comunicazione mail del 8.10.2014, si è limitata a dichiarare che l'articolo “BAD” sarebbe stato acquistato da AS – indicata come “nostro fornitore” e ON nell'allegato come “nostro laboratorio” - nei colori indicati dalla stessa con la precisazione che il quantitativo sarebbe stato indicato direttamente da AS e senza indicazione alcuna del prezzo della fornitura. Tale comunicazione non integra gli estremi di una condotta vessatoria dell'appellata diretta a cagionare intenzionalmente un pregiudizio per . T_
In conclusione, va esclusa la sussistenza di una situazione di abuso di dipendenza economica a mente dell'art. 9 L. 192/1998.
3.2. Passando all'esame del secondo profilo del motivo di gravame, relativo alla riqualificazione dei fatti in termini di abuso di posizione dominante, va preliminarmente rilevato che è infondata l'eccezione dell'appellata di inammissibilità della domanda nuova di abuso di posizione dominante.
Come è noto, il mutamento della causa petendi determina un mutamento della domanda, tale da renderla inammissibile come domanda nuova in appello, nei soli casi in cui vengano alterati l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia mediante la prospettazione di nuove circostanze o situazioni giuridiche che - introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e decisione - pongano in essere pag. 7/13 una pretesa nuova e diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 15.10.2003, n. 15408; v. anche Cass. Civ., Sez.
II, 3.3.2008, n. 5741).
Tale inammissibilità non è configurabile qualora, fermi tra il primo ed il secondo grado i fatti costitutivi della pretesa azionata e le ragioni giuridiche ad esse ancorate, vengano sollevate in appello ulteriori questioni di diritto, all'esame delle quali il giudice, salva la formazione di un giudicato sul punto, sia comunque tenuto per il principio “iura novit curia”, di cui all'art. 113 comma 1 c.p.c., che impone al giudicante di ricercare le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame e porre a fondamento della decisione principi di diritto anche diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 21.1.2020,
n. 1184; Cass. Civ., Sez. II, 3.3.2008, n. 5741).
Orbene, nel caso di specie, l'appellante ha sollecitato una diversa qualificazione dei fatti dedotti nel giudizio di primo grado alla stregua di abuso di posizione dominante, sicché la relativa domanda è ammissibile, ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
Nel merito, rileva la Corte che la richiesta di riqualificazione dei fatti alla stregua di abuso di posizione dominante non è fondata.
L'art. 3 L. n. 287/1990 vieta l'abuso di posizione dominante da parte di una o più imprese, all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante. Tale norma, nel vietare l'abuso di posizione dominate all'interno del mercato nazionale, non ne fornisce una definizione, ma esemplifica una serie di condotte abusive.
E' onere di chi agisce ai sensi della norma richiamata individuare gli elementi costitutivi della pretesa e, in primo luogo, l'esistenza di una "posizione dominante" all'interno di un "mercato", che sia il punto di riferimento dei necessari accertamenti demandati al giudice del merito.
Al riguardo, è stato precisato che l'art. 3 L. n. 287/1990, nel vietare l'abuso, non mira ad impedire la conquista di una posizione dominante ovvero di una posizione di monopolio (obiettivo questo, se mai, delle norme che disciplinano le concentrazioni), bensì ad impedire che tali posizioni, una volta raggiunte, tolgano competitività al mercato, ledendo la sua essenziale struttura concorrenziale e, quindi, il diritto degli altri imprenditori a competere con il dominante. La posizione dominante è, dunque, abusiva - secondo la citata norma - quando viene esercitata per ostacolare l'effettiva concorrenza (cfr., sul tema, Cass. Civ., Sez. I, 17.5.2000, n. 6368; Cass. Civ., Sez. I,
4.6.2015, n. 11564; Cass. Civ., Sez. I, 18.4.2018, n. 9579).
Nel caso di specie, in aggiunta ai rilievi sopra svolti con riguardo al rapporto ON intercorso fra e va rilevato che l'appellante – sulla quale gravava il T_ relativo onere probatorio – non ha dedotto né tanto meno provato la sussistenza di un
“mercato rilevante”, quale presupposto essenziale dell'illecito in relazione al quale la ON condotta addebitata a può assumere i tratti dell'abuso.
Parimenti, l'appellante non ha allegato – né tanto meno dimostrato – in che cosa ON consisterebbe l'abusività della condotta di ma si è limitata a dedurre ON genericamente che “società del noto Gruppo Trussardi” avrebbe “indirizzato, e
pag. 8/13 Co condizionato, la ad inviare l'articolo BAD presso un laboratorio di sua “fiducia”, tale CAST Srl” (cfr. atto di appello, pag. 9). Sotto questo profilo, l'appellante non ha, dunque, assolto all'onere probatorio gravante a suo carico, non avendo dimostrato la sussistenza, nel caso di specie, degli elementi costitutivi dell'abuso di posizione dominante. Con riguardo alla domanda dell'appellante di riqualificazione del fatto alla stregua di promessa del fatto del terzo, di cui all'art. 1381 c.c., va preliminarmente rilevato che, come è noto, con la promessa del fatto del terzo, il promittente assume una prima obbligazione di "facere", consistente nell'adoperarsi affinché il terzo tenga il comportamento promesso, onde soddisfare l'interesse del promissario e una seconda obbligazione di "dare", vale a dire di corrispondere l'indennizzo nel caso in cui, nonostante si sia adoperato, il terzo si rifiuti di impegnarsi (così, tra altre, Cass. Civ.,
Sez. II, 24.1.2003, n. 1137). Qualora l'obbligazione di “facere” non venga adempiuta e la mancata esecuzione sia imputabile al promittente, ovvero venga eseguita in violazione dei doveri di correttezza e buona fede, il promissario avrà a disposizione gli ordinari rimedi contro l'inadempimento (quali, la risoluzione del contratto, l'eccezione di inadempimento, l'azione di adempimento e il risarcimento del danno), mentre, qualora il promittente abbia adempiuto a tale obbligazione di “facere” e, ciononostante, il promissario non ottenga il risultato sperato a causa del rifiuto del terzo, diverrà attuale l'altra obbligazione di “dare”, in virtù della quale il promittente sarà tenuto a corrispondere l'indennizzo.
Nel caso di specie, ha lamentato l'inadempimento da parte di AS T_ dell'obbligo di pagamento del prezzo della fornitura e la conseguente responsabilità di ON ON per tale inadempimento e ha chiesto la condanna di al risarcimento del danno conseguente a siffatto inadempimento. La domanda di indennizzo formulata, in questa sede, non può essere ritenuta domanda nuova per diversità della causa petendi -
e, dunque, domanda inammissibile ove non tempestivamente proposta in primo grado
- essendo la stessa – al pari della domanda risarcitoria – diretta, nella prospettazione dell'appellante, a ricomporre la situazione patrimoniale di illegittimamente T_ pregiudicata dall'inadempimento di AS. ON Ciò posto, rileva la Corte che, nella mail del 8.10.2014, si è limitata a dichiarare che l'articolo “BAD” sarebbe stato acquistato da AS – indicata come “nostro fornitore” e nell'allegato come “nostro laboratorio” - nei colori indicati dalla stessa ON (blu e verde militare), con la precisazione che il quantitativo sarebbe stato indicato direttamente da AS e senza indicazione alcuna del prezzo della fornitura. ON Nell'allegato alla citata comunicazione mail, ha invitato a “inviare loro T_
(AS, ndr) mt 6/7 di questo articolo nel colore blu 2258 per poter realizzare dei prototipi a questo indirizzo (…)” con la precisazione che “i mt vi verranno passati direttamente da AS” (doc. 5 fasc. appellante). Dal che ne discende che i termini della fornitura – segnatamente, il quantitativo e il relativo prezzo - sono stati concordati direttamente fra e AS, in un momento T_ successivo rispetto alla citata comunicazione.
pag. 9/13 ON Sotto questo profilo, va escluso che con la citata comunicazione, abbia assunto un obbligo – di indennizzo – nel caso di inadempimento da parte di AS al contratto di fornitura intercorso con , di guisa che non può invocarsi la ricorrenza della T_ fattispecie della promessa del fatto del terzo.
In conclusione, il primo motivo di gravame deve essere rigettato, in quanto infondato.
4. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato l'omessa ed erronea ON valutazione, da parte del primo giudice, dell'obbligo di protezione in capo a la violazione del principio di buona fede e dell'obbligo di comportarsi secondo ON correttezza e la sussistenza della responsabilità di per ragionevole affidamento.
Tale motivo di gravame è articolato su due profili.
4.1. Sotto il primo profilo, l'appellante ha censurato la statuizione del giudice di primo ON grado di insussistenza di un obbligo di protezione di , da parte di in T_ relazione a scelte imprenditoriali di esternalizzazione della produzione, ritenendo inidonea la comunicazione mail del 8.10.2014 a fornire un qualsiasi affidamento in ordine al pagamento del corrispettivo da parte di AS.
L'appellante ha richiamato il contenuto della mail del 8.10.2014, nella quale AS era ON ON indicata come “laboratorio” di dove effettuare le forniture, aveva indicato ON tutti gli estremi della commessa (articolo “BAD”, colori campionati da , demandando a AS la sola quantificazione dei metri da lavorare e AS – indicata in copia conoscenza – era, di fatto, manifestamente priva di capacità decisionale, agiva ON esclusivamente per conto di e nulla aveva obiettato all'affermazione “l'articolo lo acquisterà un nostro fornitore” (AS S.r.l.). Dal che ne discendeva, secondo l'appellante, l'idoneità di detta comunicazione a ingenerare in un ragionevole T_
e legittimo affidamento sul buon esito dell'operazione.
4.2. Sotto il secondo profilo, l'appellante ha qualificato la citata comunicazione del
8.10.2014 alla stregua di cd. lettera di patronage, con conseguente responsabilità, ai ON sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c., di per il mancato pagamento dell'articolo
“BAD” da parte di AS. 5. L'appellata ha eccepito l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 345 comma 1 c.p.c., della domanda nuova in punto responsabilità in relazione alla cd. lettera di patronage, costituita dalla comunicazione del 8.10.2014 e ha dedotto l'infondatezza del motivo di ON gravame, evidenziando, per un verso, che non aveva tenuto alcun comportamento illecito, essendosi limitata ad indicare il soggetto che avrebbe acquistato i tessuti forniti da , laddove la conclusione del contratto con AS era stata il risultato T_ di una libera scelta della stessa;
per altro verso, l'appellante non aveva T_ allegato e dimostrato gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale di ON
La convenuta ha evidenziato, in particolare, che l'affidamento che vorrebbe T_ ON ricollegare a un preteso comportamento di discende “dal dichiarato desiderio di
di produrre tessuti destinati a capi di abbigliamento commercializzati con il T_ marchio , laddove la mera aspettativa di non costituisce alcun R_ T_ ON obbligo di protezione in capo a anche in considerazione della irrisorietà
pag. 10/13 dell'importo della fornitura e della titolarità, da parte di , di plurimi clienti per T_ importi superiori a quello per cui è causa. ON ha dedotto, infine, l'inconferenza del riferimento alla cd. lettera di patronage, non essendo un istituto di credito, né venendo in rilievo l'ottenimento di un T_ finanziamento e non essendo la comunicazione mail del 8.10.2014 in alcun modo assimilabile ad una lettera di patronage. Ha precisato, poi, la terzietà di AS rispetto a ON
evidenziando che il termine “laboratorio”, riportato nella predetta comunicazione, era da intendersi alla stregua di produttore esterno, essendo ben chiaro a che AS era una società estranea al Gruppo Trussardi, con conseguente T_ erroneità della ritenuta sussistenza di una “confessione giudiziale” sulla presunta natura di laboratorio di AS.
6. Rileva la Corte che il primo profilo del secondo motivo di gravame non è fondato e meritevole di accoglimento, alla luce delle considerazioni che seguono.
6.1. Correttamente il giudice di primo grado ha rilevato che la citata comunicazione mail del 8.10.2014 era inidonea a fornire un affidamento in ordine al pagamento del corrispettivo da parte di AS e che l'affidamento riposto da sulla solvibilità di T_ ON AS discendeva, non già dal comportamento di bensì dal dichiarato desiderio della stessa di produrre tessuti destinati a capi di abbigliamento T_ commercializzati con il marchio R_
A ciò occorre aggiungere che privo di rilievo è il riferimento alla sussistenza in capo a ON di un obbligo di protezione degli interessi di . T_
Invero, la responsabilità per la violazione di obblighi di protezione – che la giurisprudenza qualifica come responsabilità da contatto sociale qualificato, assimilata alla responsabilità contrattuale – sussiste tutte le volte in cui un soggetto, al fine di
"evitare eventi pregiudizievoli alla persona o al patrimonio" o "di assicurarsi il corretto esercizio dell'azione amministrativa", affidi "i propri beni della vita alla correttezza, all'influenza ed alla professionalità di un'altra persona”, così realizzando un "un contatto sociale pregnante che diventa fonte di responsabilità - concretando un fatto idoneo a produrre obbligazioni ai sensi dell'art. 1173 c.c. - in virtù di un affidamento reciproco delle parti e della conseguente insorgenza di specifici, e reciproci, obblighi di buona fede, di protezione e di informazione" (cfr. Cass. Civ.,
22.1.1999, n. 589; Cass. Civ., 12.7.2016, n. 14188; Cass., Civ., Sez. Un., 21.5.2018, n.
12477; Cass. Civ., Sez. III, 5.10.2023, n. 28139; Cass. Civ., Sez. II, 18.7.2024, n.
19849).
Tale fattispecie di responsabilità ha trovato il suo luogo di iniziale emersione in relazione alle attività professionali (per prima, quella medica), è stata successivamente estesa ad altre professioni "protette" - ossia richiedenti speciali titoli abilitativi in ragione al rango costituzionale dei beni incisi, quali la professione forense, quella notarile e quella bancaria – e successivamente alle relazioni con le pubbliche amministrazioni.
Declinando tali principi al caso di specie, va escluso che sia venuto in essere un ON contatto sociale qualificato, nei termini sopra delineati, ove era titolare di pag. 11/13 strumenti e competenze e, dunque, di obblighi di comportamento riconosciuti per legge a tale società, al fine di tutelare gli interessi di coloro che entrano in contatto con ON l'attività della stessa e sulla quale ha fatto legittimo affidamento, tale da T_ generare un obbligo di protezione.
In particolare, va esclusa la ricorrenza di una responsabilità da contatto sociale ON qualificato, stante l'assenza in capo a di specifici obblighi di buona fede,
“di protezione e di informazione", necessari a dare vita alla "struttura obbligatoria" propria della responsabilità da contatto sociale.
6.2. Anche il secondo profilo del motivo di gravame non è fondato.
Preliminarmente, sulla eccepita inammissibilità della domanda, si richiamano le considerazioni svolte nella trattazione del primo motivo di gravame, con riguardo all'ammissibilità delle domande di abuso di posizione dominante e di promessa del fatto del terzo. In questa sede, è appena il caso di rilevare che il fatto resta cristallizzato in quello originariamente dedotto e l'appellante ha sollecitato – invocando l'applicazione di una diversa disciplina - la corretta individuazione, da parte del giudice dell'appello, della norma applicabile, senza che sia ravvisabile la violazione dell'art. 345 c.p.c. Passando all'esame del merito, va premesso che per lettera di patronage, secondo la comune accezione, si intende un documento sottoforma di lettera di intenti a contenuto variabile che una società, detta “patronnant”, rilascia a favore di altra società, che normalmente appartiene allo stesso gruppo societario o su cui esercita un certo potere di controllo, per agevolarla nell'ottenimento o mantenimento di finanziamenti da parte di una banca. Tale lettera assolve non tanto alla funzione di
"garantire" l'adempimento altrui - nel senso in cui tale termine viene assunto nella disciplina della fideiussione, ossia di garanzia dell'obbligo di eseguire la stessa prestazione dovuta dal debitore - quanto quella di rafforzare nel creditore, cui la dichiarazione è indirizzata, il convincimento che il patrocinato farà fronte ai propri impegni e tale funzione ne giustifica la idoneità a realizzare interessi "meritevoli di tutela", a norma dell'art. 1322 comma 2 c.c. Nel caso in cui la lettera di patronage abbia un contenuto meramente "informativo" (quale l'esistenza di una posizione di influenza della società che rilascia la dichiarazione sull'altra, con il solo impegno di comunicare eventuali cambiamenti nella detenzione della partecipazione, o circa le condizioni patrimoniali, economiche e finanziarie del patrocinato), l'eventuale responsabilità del patrocinante è affermata alla stregua dei principi dagli artt. 1337 e
1338 c.c., in materia di responsabilità pre-contrattuale atteso che il “patronnant” si inserisce nello svolgimento di trattative avviate tra altri soggetti allo scopo di agevolarne la positiva conclusione, creando ragionevoli aspettative sul buon esito dell'operazione (cfr. sul tema, Cass. Civ., Sez. I, 9.12.2019, n. 32026; Cass. Civ., Sez.
I, 9.2.2016, n. 2539; Cass. Civ., Sez. III, 3.4.2001, n. 4888; Cass. Civ., Sez. I,
27.9.1995, n. 10235). ON Orbene, nel caso di specie, se, da un lato, nella citata comunicazione del
8.10.2014, ha indicato AS come “nostro fornitore” e “nostro laboratorio”, lasciando pag. 12/13 ON intendere l'esistenza di una posizione di influenza su AS, dall'altro lato, non ha comunque indicato espressamente una partecipazione in detta società né ha indicato le condizioni patrimoniali, economiche e finanziarie di AS né, tanto meno, ha dichiarato mendacemente la solvibilità di AS, sicché va escluso che tale comunicazione possa avere ingenerato in una ragionevole aspettativa sul T_ buon esito del rapporto di fornitura dalla stessa successivamente instaurato con AS.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato, con la condanna dell'appellante soccombente alle spese di lite, liquidate in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia (Euro 26.000,00), dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 unipersonale avverso la sentenza n. 7062/2023, pronunciata dal Tribunale di Milano in data 20.7.2023, così provvede:
1.respinge l'appello;
2.condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate per compensi in Euro 3.966,00 in favore dell'appellata, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%
e oltre IVA e CPA;
3.dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano, il 19.2.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Cristina Ravera Giuseppe Ondei
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