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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 16/06/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 1091/2024 RG. all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 6/5/2025 e per repliche fino al 15.5.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte, ha pronunciato e pubblicato la seguente:
SENTENZA
TRA
in persona del suo l.r pro tempore rapp.ta e Parte_1 difesa dagli avv.ti C. Dubelli e S. Murante;
ricorrente
E
rapp e dif. da avv.to L. Controparte_1
Tamburelli;
nonché
CP_
in persona del suo l.r. pro tempre, rappresentata dagli avv.ti F.
Flori, S, Mazzaferro e S. Mariotti;
resistente
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.7.2024, la società Parte_2 proponeva opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. a seguito l'intimazione di pagamento n. 100 2024 90104422/000 fondata – ex plurimis – sull'avviso di addebito n.40020180006063327000, asseritamente notificato dall' di Ancona il 04/12/2018, ed avente ad oggetto “Modello DM 10 CP_2 somme aggiuntive” anno 2018, per un totale di € 8.492,79
Eccepiva il ricorrente di essere venuto a conoscenza della debitoria a suo carico solo con la notifica dell'intimazione oggi impugnata, in quanto l'atto presupposto (nella specie avviso di addebito n.40020190005612357000) non le era mai stato notificato in precedenza e che dunque, l'intimazione di pagamento n. 100 2024 90104422/000 doveva essere dichiarata nulla ed inefficace, in quanto fondata su atti presupposti, nei fatti, mai notificati all'odierna ricorrente.
Osservava inoltre che, in ragione della mancata notifica degli atti presupposti era, in ogni caso, intervenuta la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo.
Eccepiva infine il ricorrente la nullità della notifica dell'intimazione oggi gravata, giuridicamente inesistente, in quanto proveniente da indirizzo p.e.c. mittente non presente nei pubblici elenchi.
CP_ Si costituivano l' l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_3
2 Quanto alla eccezione di Illegittimità della notifica dell'intimazione di pagamento in quanto proveniente da indirizzo pec non presente nei pubblici registri, se ne rileva l'infondatezza.
Si rileva sul punto che l'eccezione è stata già oggetto di valutazione da parte questo Tribunale nella pronuncia n. 340/2024. Si ritiene quindi di richiamarla in questa sede, ex art. 118 disp. att. c.p.c..
Si è affermato nella pronuncia in oggetto quanto segue:
“è infondata la doglianza relativa alla inesistenza delle notifiche avvenute a mezzo pec (come dimostrato dai documenti versati in atti CP_ dall' e non contestati), in quanto l'indirizzo di provenienza non risultava iscritto nei pubblici registri.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, affrontando la tematica sulla quale si era sviluppato un contrasto giurisprudenziale, ha affermato che la provenienza da un indirizzo pec non risultante dai pubblici registri, ma chiaramente riconducibile all'ente pubblico che ha provveduto all'invio, in assenza di pregiudizio alcuno per il diritto di difesa del destinatario non è circostanza idonea ad inficiare la regolarità della notifica (Cass. 982/2023).
La Corte fa espressa applicazione dei principi già sanciti in precedenti pronunce nelle quali si era affermato che in tema di notifiche digitali è richiesta maggiore rigidità formale nell'individuazione dell'indirizzo pec utilizzabile con riferimento all'indirizzo del destinatario, ma non a quello del mittente (Cass. 15979/2022) e che le violazioni formali che non abbiano arrecato alcun danno alla sfera giuridica del contribuente sono del tutto irrilevanti.”
Peraltro non può non rilevarsi che detta notifica avrebbe comunque raggiunto il proprio scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c. La natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale civile, per cui anche in caso di
3 irritualità della notificazione dell'intimazione di pagamento (che nella specie si ribadisce non ricorre) è applicabile la sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. (v. Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n.
677 del 10/01/2025 (Rv. 673698 - 01).
CP_ Dalla documentazione prodotta dall' è emerso che l'avviso di addebito oggetto della presente intimazione di pagamento è stato regolarmente notificato alla ricorrente in data 4.12.2018.
Il termine quinquennale, nel caso di specie, ha subito una sospensione per effetto della normativa emergenziale adottata nel corso della pandemia.
In particolare, ai sensi del secondo comma dell'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Analoga sospensione è stata poi disposta con dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, per il quale “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.”
4 Dunque va rilevato che il termine quinquennale ha subito una sospensione della durata complessiva di oltre 300 giorni e da ciò discende dunque che la notifica dell'intimazione di pagamento è tempestivamente intervenuta in data 9.7.2024 (come pacificamente ammesso dal ricorrente nel suo atto introduttivo) e quindi il termine di prescrizione risulta essere stato tempestivamente interrotto dalla predetta notifica.
Quanto alla doglianza relativa all'abuso del processo da parte del ricorrente per parcellizzazione del contenzioso, se ne rileva stante la diversità
e peculiarità delle singole vicende notificatorie oggetto del giudizio, tali da giustificare una impugnazione diversificata.
Del tutto infondata è infine la carenza di legittimazione come CP_ eccepita dall' essendo stata eccepita la prescrizione del credito CP_ vantato dall'
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. In CP_ ragione del rigetto delle eccezioni e delle istanze formulate dall' si ritiene equo disporre la compensazione delle stesse per metà tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) pone a carico del ricorrente il pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 2.000,00 per competenze, oltre IVA e
CAP come per legge e rimborso spese generali in favore di ciascun convenuto, compensando le stesse per metà tra il CP_ ricorrente e l'
Ancona, il 10.6.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giovanni Iannielli
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 1091/2024 RG. all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 6/5/2025 e per repliche fino al 15.5.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte, ha pronunciato e pubblicato la seguente:
SENTENZA
TRA
in persona del suo l.r pro tempore rapp.ta e Parte_1 difesa dagli avv.ti C. Dubelli e S. Murante;
ricorrente
E
rapp e dif. da avv.to L. Controparte_1
Tamburelli;
nonché
CP_
in persona del suo l.r. pro tempre, rappresentata dagli avv.ti F.
Flori, S, Mazzaferro e S. Mariotti;
resistente
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.7.2024, la società Parte_2 proponeva opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. a seguito l'intimazione di pagamento n. 100 2024 90104422/000 fondata – ex plurimis – sull'avviso di addebito n.40020180006063327000, asseritamente notificato dall' di Ancona il 04/12/2018, ed avente ad oggetto “Modello DM 10 CP_2 somme aggiuntive” anno 2018, per un totale di € 8.492,79
Eccepiva il ricorrente di essere venuto a conoscenza della debitoria a suo carico solo con la notifica dell'intimazione oggi impugnata, in quanto l'atto presupposto (nella specie avviso di addebito n.40020190005612357000) non le era mai stato notificato in precedenza e che dunque, l'intimazione di pagamento n. 100 2024 90104422/000 doveva essere dichiarata nulla ed inefficace, in quanto fondata su atti presupposti, nei fatti, mai notificati all'odierna ricorrente.
Osservava inoltre che, in ragione della mancata notifica degli atti presupposti era, in ogni caso, intervenuta la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo.
Eccepiva infine il ricorrente la nullità della notifica dell'intimazione oggi gravata, giuridicamente inesistente, in quanto proveniente da indirizzo p.e.c. mittente non presente nei pubblici elenchi.
CP_ Si costituivano l' l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_3
2 Quanto alla eccezione di Illegittimità della notifica dell'intimazione di pagamento in quanto proveniente da indirizzo pec non presente nei pubblici registri, se ne rileva l'infondatezza.
Si rileva sul punto che l'eccezione è stata già oggetto di valutazione da parte questo Tribunale nella pronuncia n. 340/2024. Si ritiene quindi di richiamarla in questa sede, ex art. 118 disp. att. c.p.c..
Si è affermato nella pronuncia in oggetto quanto segue:
“è infondata la doglianza relativa alla inesistenza delle notifiche avvenute a mezzo pec (come dimostrato dai documenti versati in atti CP_ dall' e non contestati), in quanto l'indirizzo di provenienza non risultava iscritto nei pubblici registri.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, affrontando la tematica sulla quale si era sviluppato un contrasto giurisprudenziale, ha affermato che la provenienza da un indirizzo pec non risultante dai pubblici registri, ma chiaramente riconducibile all'ente pubblico che ha provveduto all'invio, in assenza di pregiudizio alcuno per il diritto di difesa del destinatario non è circostanza idonea ad inficiare la regolarità della notifica (Cass. 982/2023).
La Corte fa espressa applicazione dei principi già sanciti in precedenti pronunce nelle quali si era affermato che in tema di notifiche digitali è richiesta maggiore rigidità formale nell'individuazione dell'indirizzo pec utilizzabile con riferimento all'indirizzo del destinatario, ma non a quello del mittente (Cass. 15979/2022) e che le violazioni formali che non abbiano arrecato alcun danno alla sfera giuridica del contribuente sono del tutto irrilevanti.”
Peraltro non può non rilevarsi che detta notifica avrebbe comunque raggiunto il proprio scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c. La natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale civile, per cui anche in caso di
3 irritualità della notificazione dell'intimazione di pagamento (che nella specie si ribadisce non ricorre) è applicabile la sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. (v. Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n.
677 del 10/01/2025 (Rv. 673698 - 01).
CP_ Dalla documentazione prodotta dall' è emerso che l'avviso di addebito oggetto della presente intimazione di pagamento è stato regolarmente notificato alla ricorrente in data 4.12.2018.
Il termine quinquennale, nel caso di specie, ha subito una sospensione per effetto della normativa emergenziale adottata nel corso della pandemia.
In particolare, ai sensi del secondo comma dell'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Analoga sospensione è stata poi disposta con dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, per il quale “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.”
4 Dunque va rilevato che il termine quinquennale ha subito una sospensione della durata complessiva di oltre 300 giorni e da ciò discende dunque che la notifica dell'intimazione di pagamento è tempestivamente intervenuta in data 9.7.2024 (come pacificamente ammesso dal ricorrente nel suo atto introduttivo) e quindi il termine di prescrizione risulta essere stato tempestivamente interrotto dalla predetta notifica.
Quanto alla doglianza relativa all'abuso del processo da parte del ricorrente per parcellizzazione del contenzioso, se ne rileva stante la diversità
e peculiarità delle singole vicende notificatorie oggetto del giudizio, tali da giustificare una impugnazione diversificata.
Del tutto infondata è infine la carenza di legittimazione come CP_ eccepita dall' essendo stata eccepita la prescrizione del credito CP_ vantato dall'
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. In CP_ ragione del rigetto delle eccezioni e delle istanze formulate dall' si ritiene equo disporre la compensazione delle stesse per metà tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) pone a carico del ricorrente il pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 2.000,00 per competenze, oltre IVA e
CAP come per legge e rimborso spese generali in favore di ciascun convenuto, compensando le stesse per metà tra il CP_ ricorrente e l'
Ancona, il 10.6.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giovanni Iannielli
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