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Sentenza 29 marzo 2023
Sentenza 29 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/03/2023, n. 13063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13063 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2023 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 13063 Anno 2023 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 08/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza depositata il 15 giugno 2022 la Corte di appello di Napoli ha accolto la domanda formulata da IN NA per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari sofferta dal 27 novembre 2009 al 1° ottobre 2010. La misura cautelare era stata disposta essendo stati ritenuti sussistenti a carico della NA gravi indizi del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Secondo l'ipotesi accusatoria, l'imputata si era resa responsabile di questo reato cooperando col marito, AN NN, con VA Di AT e con altri, al trasporto di circa 51,480 kg. di hashish che furono rinvenuti in un doppiofondo appositamente ricavato sotto il tetto dell'abitacolo del furgone Renault Kangoo targato BP8423X a bordo del quale la NA viaggiava insieme al marito, ai tre figli e a Di AT. All'esito di giudizio abbreviato, il G.u.p. presso il Tribunale di Napoli ritenne IN NA responsabile del reato. L'imputata fu assolta per non aver commesso il fatto dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 23 novembre 2011, divenuta irrevocabile il 7 febbraio 2012. 2. Contro l'ordinanza che ha riconosciuto alla NA un indennizzo per ingiusta sottoposizione a misura privativa della libertà personale ha proposto ricorso l'Avvocatura generale dello Stato, che si era costituita in giudizio nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze. 2.1. Col primo motivo il Ministero ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione quanto al riconoscimento del diritto alla riparazione. Sostiene che osta a tale riconoscimento la condotta gravemente colposa posta in essere dalla NA la quale si recò in Spagna, per un asserito viaggio familiare, in compagnia del marito AN NN, già all'epoca gravato da precedenti penali, e di VA Di AT, soggetto estraneo alla famiglia. Il ricorrente osserva che, interrogata dal G.i.p., la NA si limitò a sostenere di aver compiuto il viaggio per motivi familiari, ma non spiegò perché, in due o al massimo tre giorni, si era spostata, con i figli minori «tra cui una figlia di appena sei mesi e un figlio in età scolare», da Napoli alla Spagna e ritorno;
non fornì indicazioni sulla città in cui lei e il marito si erano recati;
sull'albergo che li aveva ospitati;
su quanto accaduto nel corso della «brevissima permanenza in Spagna». L'Avvocatura dello Stato sottolinea, che, nel corso dell'interrogatorio, la NA rese dichiarazioni mendaci spiegando che Di AT aveva partecipato al viaggio perché doveva guidare e NN non aveva la 2 patente. Osserva che, come accertato nel corso del giudizio, quando il furgone entrò nell'area ove la polizia fece irruzione, alla guida c'era NN, a fianco a lui era seduta la NA con in braccio la figlia più piccola, mentre sul sedile posteriore erano seduti, insieme a Di AT, gli altri due figli della coppia. Il ricorrente sostiene, in sintesi, che compiendo il viaggio, e poi rendendo dichiarazioni reticenti e mendaci, la NA pose in essere, per macroscopica negligenza e imprudenza, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria e si duole che la Corte territoriale abbia escluso un contributo causale o concausale dell'imputata alla privazione della libertà personale ignorando tali condotte. 2.2. Col secondo subordinato motivo, il Ministero ricorrente sostiene che, quand'anche non caratterizzata da colpa grave, la condotta della NA sarebbe comunque colposa e ricorda che, in presenza di una colpa lieve, la misura dell'indennizzo deve essere congruamente ridotta. 3. il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbe il secondo. 2. Si deve premettere che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare. Ai fini della sussistenza del diritto all'indennizzo, può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena;
con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi 'ingiusta', in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). Si tratta di una valutazione che va effettuata ex ante, ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro 3 indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio;
in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663). 3. Nell'esaminare il provvedimento impugnato e i motivi di ricorso è opportuno ricordare che vi è totale autonomia tra il giudizio penale e il successivo giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione. Tale autonomia è stata più volte sottolineata dalla giurisprudenza di legittimità e non solo dalle sentenze delle Sezioni Unite sopra richiamate. Si è affermato in proposito: - che «il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti» (Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013, Trombetta, Rv. 256764); - che «in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale» (Sez. 4, Sentenza n. 3359 del 22/09/2016, dep.2017, La Fornara, Rv. 268952); - che, «nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio» (Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246; nello stesso senso, Sez. 4, n. 34438 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859). L'affermazione secondo cui, nell'escludere il diritto alla riparazione per la ritenuta sussistenza di un comportamento doloso o gravemente colposo che 4 abbia "dato causa" (o concorso a dar causa) alla privazione della libertà personale, il giudice della riparazione deve attenersi a dati di fatto «accertati o non negati» nel giudizio di merito (Sez. U n. 43 del 13/12/1995 - dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636) è coerente con questi principi. L' autonomia tra i due giudizi, infatti, esclude che il dolo o la colpa grave possano essere desunti da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, Teschio, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993, dep. 1994, Tinacci, Rv. 198491). Proprio perché i due giudizi sono autonomi, tuttavia, il giudice della riparazione deve valutare autonomamente le emergenze processuali e tale valutazione, che deve essere compiuta "ex ante", non può ignorare il quadro indiziario complessivamente emerso all'esito del giudizio, pur valutato inidoneo all'affermazione della penale responsabilità. 4. Come risulta dall'ordinanza impugnata, la sostanza stupefacente che la NA è stata accusata di aver concorso a trasportare fu rinvenuta dalla polizia giudiziaria a seguito della perquisizione del furgone a bordo del quale, per sua stessa ammissione, la donna viaggiò dalla Spagna all'Italia. La perquisizione fu eseguita dopo che il veicolo, proveniente dalla Spagna, era entrato in un'area chiusa da un cancello automatico e dopo che gli occupanti (la NA, il marito di lei, AN NN, i loro tre figli e VA Di AT) ne erano scesi per salire a bordo di un'altra auto entrata in quel cortile poco dopo l'ingresso del furgone. Dalla medesima ordinanza emerge che la NA è stata prosciolta ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. I giudici di appello hanno sottolineato che la sostanza era stata occultata in un vano appositamente predisposto e non risulta essere stata «estratta prima che la donna e i figli si trasferissero nella vettura Audi di colore scuro» nella quale presero posto anche NO e Di AT. Hanno osservato, inoltre, che gli operanti fecero irruzione nel cortile dopo che la donna era entrata nella macchina e che, fino a quel momento, ella «non era mai stata vista muoversi dal suo posto». Hanno rilevato che «le conversazioni intercettate, sicuramente significative della consapevolezza degli altri imputati [...], non offrono spunti ai fini della valutazione della condotta della prevenuta» perché «riguardano gli altri soggetti, tra cui il marito», e nelle stesse «non si colgono riferimenti al ruolo della donna, che non è mai stata ascoltata e neanche menzionata». Hanno dunque ritenuto che la consapevolezza da parte della NA dell'esistenza del nascondiglio nel quale era occultata la sostanza non potesse essere affermata con certezza. 5 5. Il ricorrente sottolinea che la sentenza di assoluzione ha ritenuto non sufficientemente provato il dolo di concorso, ma ha confermato che, nell'arco di due o tre giorni, la NA compì un viaggio da Napoli alla Spagna e dalla Spagna a Napoli in compagnia del marito e del Di AT e, senza alcuna apparente ragione, portò con sé i tre figli (la più piccola dei quali aveva appena sei mesi). Sostiene che tale comportamento fu imprudente per le modalità del viaggio, i tempi anomali del suo svolgimento e perché ad esso prese parte anche VA Di AT che, essendo estraneo al nucleo familiare, non aveva ragione di viaggiare con la donna, col marito di lei e con i figli della coppia. Secondo il ricorrente, anche se tali circostanze non provano che la NA fosse consapevole del fatto che nel furgone era stata occultata sostanza stupefacente, avrebbero tuttavia dovuto indurre la donna a sospettare che il viaggio potesse avere finalità non lecite, sicché l'avervi partecipato è comportamento caratterizzato da colpa grave e avrebbe dovuto essere valutato per decidere se sussistessero i presupposti per l'equo indennizzo. Il ricorrente rileva, inoltre, che, in sede di interrogatorio di garanzia, la NA sostenne di aver partecipato al viaggio insieme ai figli perché il marito aveva insistito e che Di AT guidava perché NN non aveva la patente. Sottolinea che si tratta di una dichiarazione mendace perché smentita dalla osservazione degli operanti secondo i quali, quando il furgone entrò nel cortile, era condotto proprio da NN. Sostiene che questo mendacio costituisce ulteriore profilo di colpa a carico della NA perché era idoneo a rafforzare il quadro indiziario posto alla base della misura. 6. L'ordinanza impugnata sostiene che il comportamento della NA non può in nessun caso essere ritenuto causale o concausale della privazione della libertà personale perché i giudici della cognizione hanno ritenuto non provata la conoscenza dell'attività criminosa realizzata dai coimputati. Secondo la Corte territoriale, giungendo a tali conclusioni, i giudici della cognizione hanno escluso che la condotta dell'imputata possa essere considerata connivente, atteso che la connivenza richiede, pur sempre, la consapevolezza dell'altrui condotta illecita. Si obietta in proposito che, come da tempo precisato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque 6 accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 del 13/12/1995 dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637). Inoltre, poiché la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, anche la condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Malsano, Rv. 242034). 6.1. Muovendosi all'interno di queste coordinate ermeneutiche i vizi motivazionali dell'ordinanza impugnata appaiono evidenti. La Corte territoriale non ha valutato, infatti, se la partecipazione della NA ad un viaggio che si svolse secondo i tempi e con le modalità indicate, possa essere stato fattore condizionante l'errore dell'autorità giudiziaria. Non ha spiegato se la presenza della donna nel furgone, insieme al marito e a VA Di AT, fosse o meno idonea ad essere oggettivamente interpretata come complicità e se possa essere stata sufficiente a creare la falsa rappresentazione del reato posta a fondamento del provvedimento cautelare. Invero, secondo il costante insegnamento di questa Corte di legittimità, le frequentazioni ambigue con soggetti condannati nel medesimo procedimento possono integrare un comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto all'indennizzo, anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate (Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475). Nessuna motivazione è stata sviluppata, inoltre, con riferimento alle dichiarazioni rese dalla NA nel corso dell'interrogatorio di garanzia. Se è vero, infatti, che la reticenza e il mendacio dell'indagato costituiscono esercizio del diritto di difesa;
è pur vero che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, tali comportamenti, possano rilevare sotto il profilo del dolo o della colpa grave se chi sceglie di mentire avrebbe potuto indicare specifiche circostanze, ignote all'organo inquirente, idonee ad escludere o caducare il valore indiziante degli elementi acquisiti in sede investigativa (Sez. 4, n. 40291 del 10/06/2008, Maggi, Rv. 242755; Sez. 4, n. 7296 del 17/11/2011, Berdicchia, Rv. 251928; Sez. 3, n. 51084 del 11/07/2017, Pedetta, Rv. 271419). L'ordinanza impugnata non affronta questi temi: nulla dice sul carattere 7 potenzialmente "ambiguo" della frequentazione con Di AT e delle peculiari modalità del viaggio;
non spiega perché si sia ritenuto di escludere che la falsità delle dichiarazioni rese dalla NA nel corso dell'interrogatorio abbia avuto un ruolo causale o concausale nel sorgere o permanere del quadro indiziario;
non valuta se un diverso comportamento dell'imputata avrebbe potuto elidere il valore indiziante degli elementi emersi nel corso delle indagini (Sez. 4, n. 47047 del 18/11/2008, Marzola, 242759; Sez. 3, n. 29967 del 02/04/2014, Bertuccini, Rv. 259941; Sez. 4, n. 46423 del 23/10/2015, Sperti, Rv. 265287; Sez. 4, Sentenza n. 25252 del 20/05/2016 Rv. 267393). 7. Per quanto esposto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli cui demanda anche la regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso il 8 marzo 2023
lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 13063 Anno 2023 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 08/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza depositata il 15 giugno 2022 la Corte di appello di Napoli ha accolto la domanda formulata da IN NA per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari sofferta dal 27 novembre 2009 al 1° ottobre 2010. La misura cautelare era stata disposta essendo stati ritenuti sussistenti a carico della NA gravi indizi del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Secondo l'ipotesi accusatoria, l'imputata si era resa responsabile di questo reato cooperando col marito, AN NN, con VA Di AT e con altri, al trasporto di circa 51,480 kg. di hashish che furono rinvenuti in un doppiofondo appositamente ricavato sotto il tetto dell'abitacolo del furgone Renault Kangoo targato BP8423X a bordo del quale la NA viaggiava insieme al marito, ai tre figli e a Di AT. All'esito di giudizio abbreviato, il G.u.p. presso il Tribunale di Napoli ritenne IN NA responsabile del reato. L'imputata fu assolta per non aver commesso il fatto dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 23 novembre 2011, divenuta irrevocabile il 7 febbraio 2012. 2. Contro l'ordinanza che ha riconosciuto alla NA un indennizzo per ingiusta sottoposizione a misura privativa della libertà personale ha proposto ricorso l'Avvocatura generale dello Stato, che si era costituita in giudizio nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze. 2.1. Col primo motivo il Ministero ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione quanto al riconoscimento del diritto alla riparazione. Sostiene che osta a tale riconoscimento la condotta gravemente colposa posta in essere dalla NA la quale si recò in Spagna, per un asserito viaggio familiare, in compagnia del marito AN NN, già all'epoca gravato da precedenti penali, e di VA Di AT, soggetto estraneo alla famiglia. Il ricorrente osserva che, interrogata dal G.i.p., la NA si limitò a sostenere di aver compiuto il viaggio per motivi familiari, ma non spiegò perché, in due o al massimo tre giorni, si era spostata, con i figli minori «tra cui una figlia di appena sei mesi e un figlio in età scolare», da Napoli alla Spagna e ritorno;
non fornì indicazioni sulla città in cui lei e il marito si erano recati;
sull'albergo che li aveva ospitati;
su quanto accaduto nel corso della «brevissima permanenza in Spagna». L'Avvocatura dello Stato sottolinea, che, nel corso dell'interrogatorio, la NA rese dichiarazioni mendaci spiegando che Di AT aveva partecipato al viaggio perché doveva guidare e NN non aveva la 2 patente. Osserva che, come accertato nel corso del giudizio, quando il furgone entrò nell'area ove la polizia fece irruzione, alla guida c'era NN, a fianco a lui era seduta la NA con in braccio la figlia più piccola, mentre sul sedile posteriore erano seduti, insieme a Di AT, gli altri due figli della coppia. Il ricorrente sostiene, in sintesi, che compiendo il viaggio, e poi rendendo dichiarazioni reticenti e mendaci, la NA pose in essere, per macroscopica negligenza e imprudenza, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria e si duole che la Corte territoriale abbia escluso un contributo causale o concausale dell'imputata alla privazione della libertà personale ignorando tali condotte. 2.2. Col secondo subordinato motivo, il Ministero ricorrente sostiene che, quand'anche non caratterizzata da colpa grave, la condotta della NA sarebbe comunque colposa e ricorda che, in presenza di una colpa lieve, la misura dell'indennizzo deve essere congruamente ridotta. 3. il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbe il secondo. 2. Si deve premettere che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare. Ai fini della sussistenza del diritto all'indennizzo, può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena;
con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi 'ingiusta', in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). Si tratta di una valutazione che va effettuata ex ante, ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro 3 indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio;
in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663). 3. Nell'esaminare il provvedimento impugnato e i motivi di ricorso è opportuno ricordare che vi è totale autonomia tra il giudizio penale e il successivo giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione. Tale autonomia è stata più volte sottolineata dalla giurisprudenza di legittimità e non solo dalle sentenze delle Sezioni Unite sopra richiamate. Si è affermato in proposito: - che «il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti» (Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013, Trombetta, Rv. 256764); - che «in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale» (Sez. 4, Sentenza n. 3359 del 22/09/2016, dep.2017, La Fornara, Rv. 268952); - che, «nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio» (Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246; nello stesso senso, Sez. 4, n. 34438 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859). L'affermazione secondo cui, nell'escludere il diritto alla riparazione per la ritenuta sussistenza di un comportamento doloso o gravemente colposo che 4 abbia "dato causa" (o concorso a dar causa) alla privazione della libertà personale, il giudice della riparazione deve attenersi a dati di fatto «accertati o non negati» nel giudizio di merito (Sez. U n. 43 del 13/12/1995 - dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636) è coerente con questi principi. L' autonomia tra i due giudizi, infatti, esclude che il dolo o la colpa grave possano essere desunti da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, Teschio, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993, dep. 1994, Tinacci, Rv. 198491). Proprio perché i due giudizi sono autonomi, tuttavia, il giudice della riparazione deve valutare autonomamente le emergenze processuali e tale valutazione, che deve essere compiuta "ex ante", non può ignorare il quadro indiziario complessivamente emerso all'esito del giudizio, pur valutato inidoneo all'affermazione della penale responsabilità. 4. Come risulta dall'ordinanza impugnata, la sostanza stupefacente che la NA è stata accusata di aver concorso a trasportare fu rinvenuta dalla polizia giudiziaria a seguito della perquisizione del furgone a bordo del quale, per sua stessa ammissione, la donna viaggiò dalla Spagna all'Italia. La perquisizione fu eseguita dopo che il veicolo, proveniente dalla Spagna, era entrato in un'area chiusa da un cancello automatico e dopo che gli occupanti (la NA, il marito di lei, AN NN, i loro tre figli e VA Di AT) ne erano scesi per salire a bordo di un'altra auto entrata in quel cortile poco dopo l'ingresso del furgone. Dalla medesima ordinanza emerge che la NA è stata prosciolta ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. I giudici di appello hanno sottolineato che la sostanza era stata occultata in un vano appositamente predisposto e non risulta essere stata «estratta prima che la donna e i figli si trasferissero nella vettura Audi di colore scuro» nella quale presero posto anche NO e Di AT. Hanno osservato, inoltre, che gli operanti fecero irruzione nel cortile dopo che la donna era entrata nella macchina e che, fino a quel momento, ella «non era mai stata vista muoversi dal suo posto». Hanno rilevato che «le conversazioni intercettate, sicuramente significative della consapevolezza degli altri imputati [...], non offrono spunti ai fini della valutazione della condotta della prevenuta» perché «riguardano gli altri soggetti, tra cui il marito», e nelle stesse «non si colgono riferimenti al ruolo della donna, che non è mai stata ascoltata e neanche menzionata». Hanno dunque ritenuto che la consapevolezza da parte della NA dell'esistenza del nascondiglio nel quale era occultata la sostanza non potesse essere affermata con certezza. 5 5. Il ricorrente sottolinea che la sentenza di assoluzione ha ritenuto non sufficientemente provato il dolo di concorso, ma ha confermato che, nell'arco di due o tre giorni, la NA compì un viaggio da Napoli alla Spagna e dalla Spagna a Napoli in compagnia del marito e del Di AT e, senza alcuna apparente ragione, portò con sé i tre figli (la più piccola dei quali aveva appena sei mesi). Sostiene che tale comportamento fu imprudente per le modalità del viaggio, i tempi anomali del suo svolgimento e perché ad esso prese parte anche VA Di AT che, essendo estraneo al nucleo familiare, non aveva ragione di viaggiare con la donna, col marito di lei e con i figli della coppia. Secondo il ricorrente, anche se tali circostanze non provano che la NA fosse consapevole del fatto che nel furgone era stata occultata sostanza stupefacente, avrebbero tuttavia dovuto indurre la donna a sospettare che il viaggio potesse avere finalità non lecite, sicché l'avervi partecipato è comportamento caratterizzato da colpa grave e avrebbe dovuto essere valutato per decidere se sussistessero i presupposti per l'equo indennizzo. Il ricorrente rileva, inoltre, che, in sede di interrogatorio di garanzia, la NA sostenne di aver partecipato al viaggio insieme ai figli perché il marito aveva insistito e che Di AT guidava perché NN non aveva la patente. Sottolinea che si tratta di una dichiarazione mendace perché smentita dalla osservazione degli operanti secondo i quali, quando il furgone entrò nel cortile, era condotto proprio da NN. Sostiene che questo mendacio costituisce ulteriore profilo di colpa a carico della NA perché era idoneo a rafforzare il quadro indiziario posto alla base della misura. 6. L'ordinanza impugnata sostiene che il comportamento della NA non può in nessun caso essere ritenuto causale o concausale della privazione della libertà personale perché i giudici della cognizione hanno ritenuto non provata la conoscenza dell'attività criminosa realizzata dai coimputati. Secondo la Corte territoriale, giungendo a tali conclusioni, i giudici della cognizione hanno escluso che la condotta dell'imputata possa essere considerata connivente, atteso che la connivenza richiede, pur sempre, la consapevolezza dell'altrui condotta illecita. Si obietta in proposito che, come da tempo precisato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque 6 accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 del 13/12/1995 dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637). Inoltre, poiché la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, anche la condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Malsano, Rv. 242034). 6.1. Muovendosi all'interno di queste coordinate ermeneutiche i vizi motivazionali dell'ordinanza impugnata appaiono evidenti. La Corte territoriale non ha valutato, infatti, se la partecipazione della NA ad un viaggio che si svolse secondo i tempi e con le modalità indicate, possa essere stato fattore condizionante l'errore dell'autorità giudiziaria. Non ha spiegato se la presenza della donna nel furgone, insieme al marito e a VA Di AT, fosse o meno idonea ad essere oggettivamente interpretata come complicità e se possa essere stata sufficiente a creare la falsa rappresentazione del reato posta a fondamento del provvedimento cautelare. Invero, secondo il costante insegnamento di questa Corte di legittimità, le frequentazioni ambigue con soggetti condannati nel medesimo procedimento possono integrare un comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto all'indennizzo, anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate (Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475). Nessuna motivazione è stata sviluppata, inoltre, con riferimento alle dichiarazioni rese dalla NA nel corso dell'interrogatorio di garanzia. Se è vero, infatti, che la reticenza e il mendacio dell'indagato costituiscono esercizio del diritto di difesa;
è pur vero che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, tali comportamenti, possano rilevare sotto il profilo del dolo o della colpa grave se chi sceglie di mentire avrebbe potuto indicare specifiche circostanze, ignote all'organo inquirente, idonee ad escludere o caducare il valore indiziante degli elementi acquisiti in sede investigativa (Sez. 4, n. 40291 del 10/06/2008, Maggi, Rv. 242755; Sez. 4, n. 7296 del 17/11/2011, Berdicchia, Rv. 251928; Sez. 3, n. 51084 del 11/07/2017, Pedetta, Rv. 271419). L'ordinanza impugnata non affronta questi temi: nulla dice sul carattere 7 potenzialmente "ambiguo" della frequentazione con Di AT e delle peculiari modalità del viaggio;
non spiega perché si sia ritenuto di escludere che la falsità delle dichiarazioni rese dalla NA nel corso dell'interrogatorio abbia avuto un ruolo causale o concausale nel sorgere o permanere del quadro indiziario;
non valuta se un diverso comportamento dell'imputata avrebbe potuto elidere il valore indiziante degli elementi emersi nel corso delle indagini (Sez. 4, n. 47047 del 18/11/2008, Marzola, 242759; Sez. 3, n. 29967 del 02/04/2014, Bertuccini, Rv. 259941; Sez. 4, n. 46423 del 23/10/2015, Sperti, Rv. 265287; Sez. 4, Sentenza n. 25252 del 20/05/2016 Rv. 267393). 7. Per quanto esposto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli cui demanda anche la regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso il 8 marzo 2023