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Sentenza 17 settembre 2024
Sentenza 17 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 17/09/2024, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 885/2022 R.G. promossa
DA
(C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Domenico Di Mauro;
Appellante
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso, per procura generale alle liti, dagli avv.ti Gianfranco Vittori, Maria Rosaria
Battiato, Livia Gaezza, Gaetana Angela Marchese, Valentina Schilirò e Riccardo
Vagliasindi;
Appellato
OGGETTO: pensione di reversibilità.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con appello depositato il 30.09.2022, impugnava la sentenza Parte_1
n. 1220/2022, pubblicata il 30.03.2022, con la quale il giudice del lavoro del
Tribunale di Catania aveva dichiarato inammissibile il ricorso dallo stesso proposto nei confronti dell' , volto a conseguire l'erogazione della pensione di CP_1
reversibilità, in ragione della sussistenza di un precedente giudicato, con condanna alle spese di lite.
Censurava la sentenza per i motivi da intendersi qui integralmente ritrascritti.
Instauratosi il contraddittorio, l' chiedeva il rigetto dell'appello. CP_1
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 10.09.2024, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessi i motivi di appello, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, il procedimento in esame va dichiarato estinto.
2. Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 24.01.2023, comunicata alle parti con biglietto di cancelleria dell'1.02.2023, la Corte rinviava la causa per decisione all'udienza del 4.07.2024, fissandola ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
3. Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 4.07.2024, comunicata ai difensori delle parti con biglietto di cancelleria del 23.07.2024, la Corte, rilevato il mancato deposito di note cartolari da parte dei difensori delle parti nel termine perentorio del 4.07.2024 e visto l'art. 127 ter comma 4 c.p.c., rinviava all'udienza del 10.09.2024, disponendo che la stessa fosse sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con espresso avvertimento che il mancato deposito di note scritte nel termine perentorio assegnato, avrebbe comportato gli effetti previsti dal comma 4 del medesimo articolo.
2 4. All'udienza del 10.09.2024, nessuna delle parti provvedeva nuovamente al deposito telematico delle note di trattazione scritta.
5. A mente del 4° comma dell'art. 127 ter c.p.c., “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza.
Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
6. Va pertanto ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del procedimento.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando: ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso in Catania, all'esito dell'udienza del 10 settembre 2024, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Elvira Maltese
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 885/2022 R.G. promossa
DA
(C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Domenico Di Mauro;
Appellante
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso, per procura generale alle liti, dagli avv.ti Gianfranco Vittori, Maria Rosaria
Battiato, Livia Gaezza, Gaetana Angela Marchese, Valentina Schilirò e Riccardo
Vagliasindi;
Appellato
OGGETTO: pensione di reversibilità.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con appello depositato il 30.09.2022, impugnava la sentenza Parte_1
n. 1220/2022, pubblicata il 30.03.2022, con la quale il giudice del lavoro del
Tribunale di Catania aveva dichiarato inammissibile il ricorso dallo stesso proposto nei confronti dell' , volto a conseguire l'erogazione della pensione di CP_1
reversibilità, in ragione della sussistenza di un precedente giudicato, con condanna alle spese di lite.
Censurava la sentenza per i motivi da intendersi qui integralmente ritrascritti.
Instauratosi il contraddittorio, l' chiedeva il rigetto dell'appello. CP_1
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 10.09.2024, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessi i motivi di appello, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, il procedimento in esame va dichiarato estinto.
2. Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 24.01.2023, comunicata alle parti con biglietto di cancelleria dell'1.02.2023, la Corte rinviava la causa per decisione all'udienza del 4.07.2024, fissandola ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
3. Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 4.07.2024, comunicata ai difensori delle parti con biglietto di cancelleria del 23.07.2024, la Corte, rilevato il mancato deposito di note cartolari da parte dei difensori delle parti nel termine perentorio del 4.07.2024 e visto l'art. 127 ter comma 4 c.p.c., rinviava all'udienza del 10.09.2024, disponendo che la stessa fosse sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con espresso avvertimento che il mancato deposito di note scritte nel termine perentorio assegnato, avrebbe comportato gli effetti previsti dal comma 4 del medesimo articolo.
2 4. All'udienza del 10.09.2024, nessuna delle parti provvedeva nuovamente al deposito telematico delle note di trattazione scritta.
5. A mente del 4° comma dell'art. 127 ter c.p.c., “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza.
Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
6. Va pertanto ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del procedimento.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando: ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso in Catania, all'esito dell'udienza del 10 settembre 2024, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Elvira Maltese
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