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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 28/05/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 81/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 81/2023 R.G., promossa da
(C.F. Parte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. BACCHESCHI ROBERTO;
P.IVA_1
RICORRENTE contro
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._1 CP_2
(C.F. ) rappresentate e difese dall'Avv.
[...] C.F._2
ANTICHI ALESSANDRO;
RESISTENTI
Oggetto: azione di rivendicazione della proprietà.
Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.02.2025, sostituita dalla trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni come in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO In via preliminare, si dà atto che il presente fascicolo è stato riassegnato a questo Giudice con decreto presidenziale del 09.03.2023.
Ciò posto, la parte attrice, allegando che con sentenza n. 9/2013 del
01.07.2013 di questo Tribunale è stato dichiarato il fallimento della
[...]
ha adito questo Tribunale rassegnando le seguenti conclusioni: CP_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, nel merito: - (anche con sentenza parziale/non definitiva ex art. 279, comma 2, n.4) accertare e dichiarare che le convenute occupano sine titulo l'immobile per cui è causa e per l'effetto condannarle all'immediato suo rilascio;
- fissare la somma di €.100,00 (cento//00) giornaliera, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di rilascio ex art.614 bis c.p.c.”.
Le convenute, costituendosi in giudizio, hanno invece rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Grosseto, domande ed eccezioni contrarie respinte, previa trasformazione del rito ed autorizzazione alla chiamata in causa del sig. nato a [...] il [...] [Cod. Fisc. Controparte_4
] residente a [...], così provvedere: a) C.F._3
dichiarare improcedibile, inammissibile e comunque respingere perché infondata e non provata la domanda di rilascio dell'immobile posto in Marina di Grosseto, via del
Maestrale, 1, proposta dalla Curatela del fallimento della nei confronti Parte_1
delle conchiudenti;
b) in caso di accoglimento della domanda di parte ricorrente nei confronti delle convenute, condannare nato a [...] il Controparte_4
24.8.1970 [Cod. Fisc. ] loro dante causa, a garantire e C.F._3
manlevare la convenute da ogni effetto conseguente all'accoglimento della domanda attorea;
c) in ogni caso, condannare nato a [...] il [...] Controparte_4
[Cod. Fisc. ] a: i) “garantire alla signora C.F._3 Controparte_1
che l'immobile così come sopra specificato e assegnato non verrà mai alienato a terzi soggetti”; ii) procurarsi la proprietà del detto immobile, posto in Marina di Grosseto, via del
Maestrale, 1/A al fine di trasferirne l'usufrutto vitalizio in favore di e Controparte_1
della nuda proprietà in favore di iii) in ipotesi, condannare il predetto CP_2 chiamato in causa al risarcimento del danno in forma specifica, Controparte_4
mediante il trasferimento in favore delle convenute di un immobile fornito di caratteristiche e qualità equivalenti rispetto a quello che le stesse saranno in denegata ipotesi costrette a rilasciare alla curatela del fallimento;
iv) in ipotesi subordinata, condannare il predetto al risarcimento del danno in favore delle conchiudenti nella misura che Controparte_4
risulterà in corso di causa, se del caso con determinazione equitativa in relazione alla somma di danaro occorrente per l'acquisto di un immobile dotato di caratteristiche e qualità equivalenti rispetto a quello oggetto della causa”.
Ciò chiarito, in via preliminare, si dà atto dell'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ad opera dell'attrice, come da verbale negativo depositato in data 05.10.2023.
Ancora, deve darsi atto che, dopo il rigetto dell'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo proposta dalle convenute, Controparte_4
queste, con la prima memoria istruttoria, hanno rimodulato le proprie conclusioni nei seguenti termini: “Voglia il Tribunale di Grosseto, domande ed eccezioni contrarie respinte, dichiarare improcedibile, inammissibile e comunque respingere perché infondata e non provata la domanda di rilascio dell'immobile posto in Marina di
Grosseto, via del Maestrale, 1, proposta dalla Curatela del fallimento della Parte_1
nei confronti delle conchiudenti”, ribadite in sede di precisazione delle conclusioni.
Ciò posto, la parte attrice a sostegno della propria domanda allega che la società è proprietaria dell'immobile adibito ad abitazione Controparte_3
censito al catasto fabbricati del Comune di Grosseto al foglio 103 part. 1968 sub 9 – 11 (appartamento e corte di pertinenza esclusiva) e sub 7
(autorimessa), che con accordo di divorzio recepito nella sentenza n.
771/2007 del 20.09.2007, ha concesso a Controparte_4 Controparte_1
quale ex coniuge, presso cui era collocata la figlia l'assegnazione CP_2
del suddetto immobile, come casa familiare, che la sentenza di fallimento della
è intervenuta in data 01.07.2013, che la sentenza di divorzio Controparte_3 è stata trascritta contro e a favore di Controparte_4 Controparte_1
solo in data 23.07.2013, che le convenute, attesa l'inopponibilità al fallimento del titolo che fonda l'assegnazione della casa familiare, in quanto CP_4
non poteva disporre di un bene della società e in quanto il
[...]
provvedimento giudiziale è stato trascritto dopo la dichiarazione di fallimento e comunque essendo decorso il termine novennale, che sancisce la durata massima dell'opponibilità dell'assegnazione alla luce dell'art. 6 della L. n.
898/1970, chiede la condanna delle convenute al rilascio dell'immobile per cui
è causa.
Come già evidenziato in corso di causa, la domanda della curatela fallimentare va qualificata come azione di rivendicazione della proprietà, in quanto la parte attrice si afferma proprietaria dell'immobile e assume che le convenute, che occupano il bene, non abbiano ab origine alcun titolo per detenere lo stesso.
Tale conclusione è confermata dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “L'azione diretta ad ottenere la consegna o il rilascio del bene nei confronti di chi ne dispone di fatto, in assenza anche originaria di ogni titolo, deve essere qualificata come azione di rivendicazione e non di restituzione” (Cass.
Civ. S.U. n. 7305/2014; Cass. Civ. n. 23121/2015; Cass. Civ. n. 25052/2018;
Cass. Civ. n. 2612/2021).
In questo senso, l'azione di rivendicazione si distingue dall'azione personale di restituzione, che “è finalizzata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una res che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi, quali, la locazione, il comodato, il deposito ecc., che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario” (Cass. Civ. S.U. n. 7305/2014;
Cass. Civ. n. 21853/2020).
Qualificata come azione di rivendicazione la domanda di parte attrice, in punto di diritto va osservato che, secondo l'art. 948 comma 1 c.c., “Il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e può proseguire l'esercizio dell'azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa. In tal caso il convenuto è obbligato a recuperarla per l'attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno”.
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in linea generale “l'attore è tenuto, a norma dell'art. 2697, comma 1, c.c., a fornire la prova rigorosa del vantato dominio e, quindi, a giustificare la proprietà del bene risalendo, anche attraverso i propri danti causa, ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, anche in virtù di eventuale successione nel possesso” (Cass.
Civ. n. 11521/1999; Cass. Civ. n. 1044/1995; Cass. Civ. n. 8798/2000; Cass.
Civ. n. 22783/2023).
Nondimeno, prevale nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento secondo cui il principio sopra richiamato non ha valore assoluto ma va adeguato alle concrete particolarità delle singole situazioni in relazione alla linea difensiva adottata dal convenuto (cfr. Cass. Civ. n. 6592/1986), sicché, laddove il convenuto riconosca la provenienza del bene da uno specifico dante causa, è sufficiente che il rivendicante dimostri, mediante gli occorrenti atti d'acquisto, il passaggio della proprietà da quella determinata persona fino a lui (Cass. Civ. n. 25793/2016) ovvero ove ricorra l'ipotesi della comunanza del dante causa compete al giudice, sulla base delle evidenze probatorie di causa, trarne la conseguenza in ordine al soddisfacimento dell'onere della prova
(Cass. Civ. n. 7539/2024) ovvero se il convenuto contrappone l'esistenza di un suo titolo derivativo di proprietà o di possesso che abbia per presupposto l'originaria appartenenza del cespite al dante causa indicato dall'attore rivendicante, l'onere probatorio di quest'ultimo si risolve nella necessità di dimostrare la validità delle traslazioni del bene dal comune dante causa fino a lui e l'attitudine del suo titolo a prevalere su quello della controparte (Cass.
Civ. n. 3564/1995) ovvero se il convenuto non contesta la proprietà del bene in capo al rivendicante ma si limita a proporre una domanda ovvero un'eccezione riconvenzionale, invocando un possesso "ad usucapionem" iniziato successivamente al perfezionarsi dell'acquisto ad opera dell'attore in rivendica (o del suo dante causa), l'onere probatorio gravante su quest'ultimo si riduce alla prova del suo titolo d'acquisto, nonché della mancanza di un successivo titolo di acquisto per usucapione da parte del convenuto (Cass. Civ.
n. 8215/2016; Cass. Civ. n. 21829/2007; Cass. Civ. n. 13187/2002; Cass. Civ.
n. 8806/2000).
Ai fini del presente giudizio, va osservato che, nell'ambito del suddetto orientamento che attenua il rigore probatorio nell'azione di rivendicazione, si colloca altresì quella giurisprudenza di legittimità che ritiene che “l'utile esperimento dell'azione di rivendicazione esige che l'attore provi il proprio diritto di proprietà, risalendo, attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario, oppure dimostrando essersi compiuta in suo favore l'usucapione, eventualmente anche per effetto dell'accessio possessionis, mentre il convenuto non ha l'onere di fornire alcuna prova, potendo limitarsi ad assumere la posizione del possideo quia possideo. Tuttavia, quando, il convenuto rinunci a questa posizione - per esempio non contestando il diritto di proprietà dell'attore ma opponendo un proprio diverso diritto - il giudice del merito non può respingere la domanda per difetto di prova, ma deve tener conto delle ammissioni del convenuto, traendone elementi di prova, e deve considerare altresì gli altri fatti di causa, ricavandone possibili elementi presuntivi” (Cass. Civ. n. 19653/2014; Cass. Civ. n. 1098/1981).
Analogamente, laddove il convenuto in rivendicazione non contesta la proprietà dell'attore sul bene, ma oppone un proprio potere giuridico sullo stesso in base a un titolo, allora l'oggetto del giudizio è solo l'accertamento dell'esistenza di tale potere in capo al convenuto e dell'opponibilità del relativo titolo all'attore (cfr. Cass. Civ. n. 6592/1986).
Così ricostruiti i principi fondamentali dell'azione di rivendicazione, nel caso di specie, la Curatela ha affermato la proprietà dell'immobile per cui è causa in capo alla società Controparte_3 Le convenute non solo non hanno contestato la proprietà dell'immobile in capo alla società attrice, ma hanno riconosciuto e ammesso che la CP_3
è la proprietaria dell'immobile, limitandosi ad affermare che
[...] CP_4
in qualità di legale rappresentante della società predetta, ha assegnato
[...]
la casa a quale casa familiare, mediante l'accordo di Controparte_1
divorzio intercorso tra quest'ultima e il primo e recepito nella sentenza del
Tribunale di Grosseto n. 771 del 31.05.2007 trascritta il 23.07.2013 al Reg.
Part. n. 6158 e Reg. Gen. n. 8457.
Alla luce dei principi di diritto enunciati, stante il contegno processuale dei convenuti, deve ritenersi che l'onere della prova della proprietà in capo alla società attrice sia attenuato, essendo sufficiente accertare il titolo di provenienza della società e verificare l'esistenza del diritto di assegnazione invocato dalle convenute, accertamenti che è possibile compiere attraverso la valorizzazione di tutte le risultanze processuali, non potendosi di contro affermare il difetto di prova della proprietà (cfr. Cass. Civ. n. 19653/2014 richiamata).
Ebbene, dalla documentazione in atti, risulta che la società Controparte_3
ha acquistato l'immobile per cui è causa dai signori Parte_2 [...]
e con atto di compravendita a rogito del Parte_3 CP_5 Parte_4
Notaio del 04.03.2002, trascritto il 21.03.2002 al Reg. Part. n. 3027, Per_1
come si desume dalla certificazione notarile in atti, documentazione rilevante alla luce del principio di diritto sopra richiamato.
Inoltre, l'appartenenza dell'immobile alla società attrice è stata accertata anche nella procedura fallimentare n. 9/2013 pendente dinanzi a questo Tribunale, nel corso della quale l'immobile è stato posto in vendita (cfr. all. 5, 6 fasc. convenute).
A questo punto, occorre valutare se il titolo opposto dalle convenute all'attrice, consistente nella sentenza in precedenza richiamata del Tribunale di Grosseto che ha recepito l'accordo di divorzio tra ed Controparte_4
con cui a quest'ultima è stato assegnato, quale casa Controparte_1
familiare, l'immobile per cui è causa, sia valido e opponibile alla parte attrice, come eccepito dalle convenute.
Deve osservarsi che nel caso di specie, il provvedimento che recepisce l'accordo di divorzio tra ed è stato Controparte_4 Controparte_1
emesso il 20.09.2007.
Ciò importa, in punto di diritto, che nel caso di specie non appare applicabile l'art. 337sexies c.c., il quale è stato introdotto dall'art. 55, comma 1, del D.
Lgs. n. 154/2013.
Dunque, è applicabile nel caso di specie l'art. 6 comma 6 della L. n. 898/1970, vigente al tempo dell'adozione del provvedimento che ha recepito l'accordo di divorzio, secondo cui “L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età. In ogni caso ai fini dell'assegnazione il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole. L'assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell'art. 1599 del codice civile”.
Ai fini che interessano questo giudizio, deve rilevarsi che, in base all'art. 1599 comma 3 c.c. “Le locazioni di beni immobili non trascritte non sono opponibili al terzo acquirente, se non nei limiti di un novennio dall'inizio della locazione”.
Inoltre, ai sensi dell'art. 45 del R.D. n. 267/1942, “Le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori”.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Il diritto di abitazione della casa familiare è un atipico diritto personale di godimento (e non un diritto reale), previsto nell'esclusivo interesse dei figli e non nell'interesse del coniuge affidatario, che viene meno con
l'assegnazione della casa familiare in proprietà esclusiva al coniuge affidatario dei figli, non avendo più ragione di esistere” (Cass. Civ. n. 17843/2016; Cass. Civ. n. 11096/2002; Cass. Civ. n. 1744/2018; Cass. Civ. n. 9990/2019; Cass. Civ. n.
387/2021).
In tema di limiti di opponibilità del provvedimento di assegnazione della casa familiare nei confronti dei terzi, nozione in cui va ricompreso anche il fallimento (cfr. Cass. Civ. n. 387/2021), la prevalente giurisprudenza di legittimità ha statuito, in coerenza con il dato normativo richiamato, che “Ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (nel testo sostituito dall'art.
11 della legge 6 marzo 1987, n. 74), applicabile anche in tema di separazione personale, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, è opponibile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell'assegnazione, ovvero - ma solo ove il titolo sia stato in precedenza trascritto - anche oltre i nove anni” (Cass. Civ. S.U. n. 11096/2002;
Cass. Civ. n. 10977/1996; Cass. Civ. 7680/1997; Cass. Civ. n. 5067/2003;
Cass. Civ. n. 12705/2003; Cass. Civ. n. 20319/2004; Cass. Civ. n. 9181/2004;
Cass. Civ. n. 18574/2004; Cass. Civ. n. 12296/2005; Cass. Civ. n. 4719/2006;
Cass. Civ. n. 20144/2009; Cass. Civ. n. 15367/2015; Cass. Civ. n. 8202/2016;
Cass. Civ. n. 7007/2017; Cass. Civ. n. 1744/2018; Cass: Civ. n. 377/2021;
Cass. Civ. n. 12611/2022; Cass. Civ. S.U. n. 18641/2022; nella giurisprudenza di merito: Trib. Brescia 23.01.2019), pur non essendo mancate pronunce che hanno ritenuto rilevante esclusivamente il dato della trascrizione del provvedimento, in assenza del quale non sarebbe ammissibile qualsiasi opponibilità a terzi del diritto di godimento, nemmeno nei limiti del novennio
(Cass. Civ. n. 12387/2022: “L'assegnazione della casa familiare, disposta in sede di separazione personale o divorzio ai sensi dell'abrogato art. 155-quater c.c., applicabile
"ratione temporis, è opponibile ai terzi solo se trascritta anteriormente alla trascrizione del titolo del diritto del terzo sull'immobile, così come previsto dalla norma citata (trasposta, senza modifiche, nel vigente art. 337- sexies c.c.), e non anche nei limiti del novennio ove non trascritta, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6, comma 6, legge 1 dicembre 1970, n. 898, e all'art. 1599, comma 3, c.c., perché a seguito dell'introduzione dell'art.
155-quater c.c. l'assegnazione della casa coniugale è trascrivibile come tale, e non più agli effetti, non più previsti, dell'art. 1599 c.c., non potendo trarsi argomento contrario dalla circostanza della mancata abrogazione dell'art. 6, c.6 l. n. 898 del 1970, in considerazione dei limiti della delega legislativa di cui all'art. 2 della l. n. 219 del 2012”; Corte App.
Napoli n. 3828/2023).
In definitiva, tenuto conto del regime anteriore all'introduzione dell'art. 337- sexies c.c., in caso di divorzio, il provvedimento di assegnazione della casa familiare è opponibile al fallimento, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, se trascritto, fintanto che perdura l'esigenza abitativa del figlio, e, se non trascritto, nei limiti del novennio dalla data dell'assegnazione.
Venendo al caso di specie, deve rilevarsi che il Tribunale di Grosseto con sentenza n. 771/2007, emessa il 20.09.2007, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra ed alle Controparte_4 Controparte_1
condizioni concordate dalle parti nel ricorso introduttivo (cfr. all. 2 fasc. ricorrente).
Il ricorso introduttivo del procedimento di divorzio, che risulta sottoscritto dai coniugi e dai rispettivi difensori, stabilisce, al punto 1) delle condizioni, che
“La casa sita in Marina di Grosseto alla Via Maestrale n. 1, di proprietà della
e nella disponibilità effettiva del sig. che è Parte_1 Controparte_4
amministratore unico della società proprietaria, immobile distinto al Catasto Fabbricati del
Comune di Grosseto al fgl. 103 – part. 1968 resta assegnata in uso alla sig.ra
[...]
”; si aggiunge che “Il sig. in proprio e nella qualità di CP_1 Controparte_4
legale rapp.te della si impegna a garantire alla sig.ra Parte_1 Controparte_1
he l'immobile così come sopra specificato ed assegnato, non verrà mai alienato a terzi soggetti”; seguono, poi, ulteriori pattuizioni tra i coniugi in relazione a ulteriori trasferimenti di diritti sull'immobile nel futuro. Ciò chiarito, va osservato che il ricorso non è proposto da Controparte_4
in proprio e quale legale rappresentante della né esso è Parte_1
sottoscritto dallo stesso in proprio e nella qualità sopra indicata.
Inoltre, la clausola di assegnazione dell'immobile non contiene dichiarazioni negoziali chiaramente riferibili alla società facendosi Parte_1
riferimento solo alla circostanza che questa è proprietaria dell'immobile e che di questo ha la effettiva disponibilità, senza, tuttavia, che il Controparte_4
dichiari esplicitamente, quale legale rappresentante della società, di CP_4
riconoscere il diritto di godimento sull'immobile in favore della a CP_1
titolo di assegnazione di casa familiare.
Dunque, la lettura del ricorso congiunto di divorzio non appare contenere una clausola che contenga una dichiarazione negoziale chiara e univoca, riferibile alla società che costituisca in capo alla convenuta Parte_1 CP_1
il diritto di godimento dell'immobile.
[...]
Va osservato che nella comparsa di costituzione le convenute non hanno allegato che la suddetta società aveva concesso in comodato o in locazione l'immobile in favore del nucleo familiare.
Ad ogni modo, successivamente all'adozione del provvedimento di divorzio, con sentenza del Tribunale di Grosseto n. 9/2013, depositata il 01.07.2013, è stato dichiarato il fallimento della con apertura della relativa Parte_1
procedura concorsuale (cfr. all. 1 fasc. ricorrente).
La sentenza di divorzio in precedenza richiamata risulta essere stata trascritta solo in data 23.07.2013 e la trascrizione risulta essere stata compiuta nei confronti di non della e a favore di Controparte_4 Parte_1
Controparte_1
Ciò posto, alla luce dei principi di diritto richiamati, va osservato che, essendo la trascrizione del provvedimento giudiziale di divorzio avvenuta dopo la sentenza dichiarativa del fallimento, ai sensi dell'art. 45 del R.D. n. 267/1942, la trascrizione della sentenza di divorzio non appare opponibile al fallimento, con la conseguenza che, secondo le disposizioni contenute nell'art. 6 comma 6 della L. n. 898/1970 e dell'art. 1599 c.c., l'assegnazione della casa familiare è opponibile al fallimento solo entro il limite temporale di nove anni dalla data di assegnazione, ossia dal momento della pubblicazione della sentenza di divorzio, avvenuta nel novembre del 2007 (nella copia della sentenza in atti non risulta chiaramente leggibile il giorno della pubblicazione che appare essere o il 19 o il 29 novembre del 2007: cfr. all. 2 fasc. ricorrente e all. 1 fasc. resistenti), sicché il periodo novennale risulta scaduto nel novembre del 2016.
Poiché alla data di proposizione della domanda introduttiva del presente giudizio (12.01.2023), il periodo di nove anni sopra richiamato risulta scaduto, deve ritenersi che il diritto di godimento affermato dalla resistente CP_1
sull'immobile per cui è causa, e fondato sul provvedimento di
[...]
assegnazione della casa familiare, non risulta opponibile all'odierna ricorrente.
Ciò importa l'infondatezza delle contestazioni avanzate dalle odierne resistenti e la fondatezza della domanda di rivendicazione avanzata dalla Curatela fallimentare nel presente giudizio.
Circa le richieste istruttorie di parte resistente, va confermata, per i motivi ivi dedotti, l'ordinanza istruttoria del 16.01.2024.
Alla luce delle considerazioni svolte, accertata in capo alla la Parte_1
proprietà dell'immobile sito in Marina di Grosseto Via del Maestrale n. 1 e censito al catasto fabbricati del Comune di Grosseto al foglio 103 part. 1968 sub 9 – 11 (appartamento e corte di pertinenza esclusiva) e sub 7
(autorimessa), le convenute vanno condannate a rilasciare il suddetto immobile in favore della parte ricorrente.
Non può accogliersi invece la domanda di parte ricorrente volta alla fissazione di un importo di 100,00 euro a carico delle resistenti per ogni giorno id mancato rilascio dell'immobile ai sensi dell'art. 614bis c.p.c. Invero, la misura richiesta appare manifestamente iniqua, considerando che non appaiono emergere elementi che consentano di presumere condotte ostative delle resistenti rispetto all'esecuzione dell'ordine di rilascio disposto con il presente provvedimento, e avendo la parte resistente documentato lo stato di handicap grave riconosciuto dall di Grosseto nei Parte_5
confronti della resistente fatti che sconsigliano l'adozione della CP_2
misura coercitiva richiesta dalla parte ricorrente.
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti, con riduzione del compenso per la fase istruttoria, non essendo state assunte prove, e del valore della controversia, da determinarsi ai sensi dell'art. 15 comma 1 c.p.c., in base al valore della rendita catastale del fabbricato per cui è causa, desumibile dalla certificazione notarile (600,85 euro) moltiplicato per duecento, per un valore finale pari a 120.170,00 euro.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 81/2023 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) accerta che la proprietà dell'immobile sito in Marina di Grosseto Via del
Maestrale n. 1 e censito al catasto fabbricati del Comune di Grosseto al foglio
103 part. 1968 sub 9 – 11 e sub 7 è della e per l'effetto Parte_1
condanna le resistenti al rilascio dell'immobile in favore di parte ricorrente;
2) respinge le altre domande di parte ricorrente;
3) condanna le resistenti in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente che si liquidano nella somma di 305,12 euro a titolo di esborsi e nella somma di 11.268,00 euro, a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti. Grosseto, 27.05.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 81/2023 R.G., promossa da
(C.F. Parte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. BACCHESCHI ROBERTO;
P.IVA_1
RICORRENTE contro
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._1 CP_2
(C.F. ) rappresentate e difese dall'Avv.
[...] C.F._2
ANTICHI ALESSANDRO;
RESISTENTI
Oggetto: azione di rivendicazione della proprietà.
Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.02.2025, sostituita dalla trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni come in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO In via preliminare, si dà atto che il presente fascicolo è stato riassegnato a questo Giudice con decreto presidenziale del 09.03.2023.
Ciò posto, la parte attrice, allegando che con sentenza n. 9/2013 del
01.07.2013 di questo Tribunale è stato dichiarato il fallimento della
[...]
ha adito questo Tribunale rassegnando le seguenti conclusioni: CP_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, nel merito: - (anche con sentenza parziale/non definitiva ex art. 279, comma 2, n.4) accertare e dichiarare che le convenute occupano sine titulo l'immobile per cui è causa e per l'effetto condannarle all'immediato suo rilascio;
- fissare la somma di €.100,00 (cento//00) giornaliera, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di rilascio ex art.614 bis c.p.c.”.
Le convenute, costituendosi in giudizio, hanno invece rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Grosseto, domande ed eccezioni contrarie respinte, previa trasformazione del rito ed autorizzazione alla chiamata in causa del sig. nato a [...] il [...] [Cod. Fisc. Controparte_4
] residente a [...], così provvedere: a) C.F._3
dichiarare improcedibile, inammissibile e comunque respingere perché infondata e non provata la domanda di rilascio dell'immobile posto in Marina di Grosseto, via del
Maestrale, 1, proposta dalla Curatela del fallimento della nei confronti Parte_1
delle conchiudenti;
b) in caso di accoglimento della domanda di parte ricorrente nei confronti delle convenute, condannare nato a [...] il Controparte_4
24.8.1970 [Cod. Fisc. ] loro dante causa, a garantire e C.F._3
manlevare la convenute da ogni effetto conseguente all'accoglimento della domanda attorea;
c) in ogni caso, condannare nato a [...] il [...] Controparte_4
[Cod. Fisc. ] a: i) “garantire alla signora C.F._3 Controparte_1
che l'immobile così come sopra specificato e assegnato non verrà mai alienato a terzi soggetti”; ii) procurarsi la proprietà del detto immobile, posto in Marina di Grosseto, via del
Maestrale, 1/A al fine di trasferirne l'usufrutto vitalizio in favore di e Controparte_1
della nuda proprietà in favore di iii) in ipotesi, condannare il predetto CP_2 chiamato in causa al risarcimento del danno in forma specifica, Controparte_4
mediante il trasferimento in favore delle convenute di un immobile fornito di caratteristiche e qualità equivalenti rispetto a quello che le stesse saranno in denegata ipotesi costrette a rilasciare alla curatela del fallimento;
iv) in ipotesi subordinata, condannare il predetto al risarcimento del danno in favore delle conchiudenti nella misura che Controparte_4
risulterà in corso di causa, se del caso con determinazione equitativa in relazione alla somma di danaro occorrente per l'acquisto di un immobile dotato di caratteristiche e qualità equivalenti rispetto a quello oggetto della causa”.
Ciò chiarito, in via preliminare, si dà atto dell'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ad opera dell'attrice, come da verbale negativo depositato in data 05.10.2023.
Ancora, deve darsi atto che, dopo il rigetto dell'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo proposta dalle convenute, Controparte_4
queste, con la prima memoria istruttoria, hanno rimodulato le proprie conclusioni nei seguenti termini: “Voglia il Tribunale di Grosseto, domande ed eccezioni contrarie respinte, dichiarare improcedibile, inammissibile e comunque respingere perché infondata e non provata la domanda di rilascio dell'immobile posto in Marina di
Grosseto, via del Maestrale, 1, proposta dalla Curatela del fallimento della Parte_1
nei confronti delle conchiudenti”, ribadite in sede di precisazione delle conclusioni.
Ciò posto, la parte attrice a sostegno della propria domanda allega che la società è proprietaria dell'immobile adibito ad abitazione Controparte_3
censito al catasto fabbricati del Comune di Grosseto al foglio 103 part. 1968 sub 9 – 11 (appartamento e corte di pertinenza esclusiva) e sub 7
(autorimessa), che con accordo di divorzio recepito nella sentenza n.
771/2007 del 20.09.2007, ha concesso a Controparte_4 Controparte_1
quale ex coniuge, presso cui era collocata la figlia l'assegnazione CP_2
del suddetto immobile, come casa familiare, che la sentenza di fallimento della
è intervenuta in data 01.07.2013, che la sentenza di divorzio Controparte_3 è stata trascritta contro e a favore di Controparte_4 Controparte_1
solo in data 23.07.2013, che le convenute, attesa l'inopponibilità al fallimento del titolo che fonda l'assegnazione della casa familiare, in quanto CP_4
non poteva disporre di un bene della società e in quanto il
[...]
provvedimento giudiziale è stato trascritto dopo la dichiarazione di fallimento e comunque essendo decorso il termine novennale, che sancisce la durata massima dell'opponibilità dell'assegnazione alla luce dell'art. 6 della L. n.
898/1970, chiede la condanna delle convenute al rilascio dell'immobile per cui
è causa.
Come già evidenziato in corso di causa, la domanda della curatela fallimentare va qualificata come azione di rivendicazione della proprietà, in quanto la parte attrice si afferma proprietaria dell'immobile e assume che le convenute, che occupano il bene, non abbiano ab origine alcun titolo per detenere lo stesso.
Tale conclusione è confermata dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “L'azione diretta ad ottenere la consegna o il rilascio del bene nei confronti di chi ne dispone di fatto, in assenza anche originaria di ogni titolo, deve essere qualificata come azione di rivendicazione e non di restituzione” (Cass.
Civ. S.U. n. 7305/2014; Cass. Civ. n. 23121/2015; Cass. Civ. n. 25052/2018;
Cass. Civ. n. 2612/2021).
In questo senso, l'azione di rivendicazione si distingue dall'azione personale di restituzione, che “è finalizzata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una res che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi, quali, la locazione, il comodato, il deposito ecc., che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario” (Cass. Civ. S.U. n. 7305/2014;
Cass. Civ. n. 21853/2020).
Qualificata come azione di rivendicazione la domanda di parte attrice, in punto di diritto va osservato che, secondo l'art. 948 comma 1 c.c., “Il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e può proseguire l'esercizio dell'azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa. In tal caso il convenuto è obbligato a recuperarla per l'attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno”.
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in linea generale “l'attore è tenuto, a norma dell'art. 2697, comma 1, c.c., a fornire la prova rigorosa del vantato dominio e, quindi, a giustificare la proprietà del bene risalendo, anche attraverso i propri danti causa, ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, anche in virtù di eventuale successione nel possesso” (Cass.
Civ. n. 11521/1999; Cass. Civ. n. 1044/1995; Cass. Civ. n. 8798/2000; Cass.
Civ. n. 22783/2023).
Nondimeno, prevale nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento secondo cui il principio sopra richiamato non ha valore assoluto ma va adeguato alle concrete particolarità delle singole situazioni in relazione alla linea difensiva adottata dal convenuto (cfr. Cass. Civ. n. 6592/1986), sicché, laddove il convenuto riconosca la provenienza del bene da uno specifico dante causa, è sufficiente che il rivendicante dimostri, mediante gli occorrenti atti d'acquisto, il passaggio della proprietà da quella determinata persona fino a lui (Cass. Civ. n. 25793/2016) ovvero ove ricorra l'ipotesi della comunanza del dante causa compete al giudice, sulla base delle evidenze probatorie di causa, trarne la conseguenza in ordine al soddisfacimento dell'onere della prova
(Cass. Civ. n. 7539/2024) ovvero se il convenuto contrappone l'esistenza di un suo titolo derivativo di proprietà o di possesso che abbia per presupposto l'originaria appartenenza del cespite al dante causa indicato dall'attore rivendicante, l'onere probatorio di quest'ultimo si risolve nella necessità di dimostrare la validità delle traslazioni del bene dal comune dante causa fino a lui e l'attitudine del suo titolo a prevalere su quello della controparte (Cass.
Civ. n. 3564/1995) ovvero se il convenuto non contesta la proprietà del bene in capo al rivendicante ma si limita a proporre una domanda ovvero un'eccezione riconvenzionale, invocando un possesso "ad usucapionem" iniziato successivamente al perfezionarsi dell'acquisto ad opera dell'attore in rivendica (o del suo dante causa), l'onere probatorio gravante su quest'ultimo si riduce alla prova del suo titolo d'acquisto, nonché della mancanza di un successivo titolo di acquisto per usucapione da parte del convenuto (Cass. Civ.
n. 8215/2016; Cass. Civ. n. 21829/2007; Cass. Civ. n. 13187/2002; Cass. Civ.
n. 8806/2000).
Ai fini del presente giudizio, va osservato che, nell'ambito del suddetto orientamento che attenua il rigore probatorio nell'azione di rivendicazione, si colloca altresì quella giurisprudenza di legittimità che ritiene che “l'utile esperimento dell'azione di rivendicazione esige che l'attore provi il proprio diritto di proprietà, risalendo, attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario, oppure dimostrando essersi compiuta in suo favore l'usucapione, eventualmente anche per effetto dell'accessio possessionis, mentre il convenuto non ha l'onere di fornire alcuna prova, potendo limitarsi ad assumere la posizione del possideo quia possideo. Tuttavia, quando, il convenuto rinunci a questa posizione - per esempio non contestando il diritto di proprietà dell'attore ma opponendo un proprio diverso diritto - il giudice del merito non può respingere la domanda per difetto di prova, ma deve tener conto delle ammissioni del convenuto, traendone elementi di prova, e deve considerare altresì gli altri fatti di causa, ricavandone possibili elementi presuntivi” (Cass. Civ. n. 19653/2014; Cass. Civ. n. 1098/1981).
Analogamente, laddove il convenuto in rivendicazione non contesta la proprietà dell'attore sul bene, ma oppone un proprio potere giuridico sullo stesso in base a un titolo, allora l'oggetto del giudizio è solo l'accertamento dell'esistenza di tale potere in capo al convenuto e dell'opponibilità del relativo titolo all'attore (cfr. Cass. Civ. n. 6592/1986).
Così ricostruiti i principi fondamentali dell'azione di rivendicazione, nel caso di specie, la Curatela ha affermato la proprietà dell'immobile per cui è causa in capo alla società Controparte_3 Le convenute non solo non hanno contestato la proprietà dell'immobile in capo alla società attrice, ma hanno riconosciuto e ammesso che la CP_3
è la proprietaria dell'immobile, limitandosi ad affermare che
[...] CP_4
in qualità di legale rappresentante della società predetta, ha assegnato
[...]
la casa a quale casa familiare, mediante l'accordo di Controparte_1
divorzio intercorso tra quest'ultima e il primo e recepito nella sentenza del
Tribunale di Grosseto n. 771 del 31.05.2007 trascritta il 23.07.2013 al Reg.
Part. n. 6158 e Reg. Gen. n. 8457.
Alla luce dei principi di diritto enunciati, stante il contegno processuale dei convenuti, deve ritenersi che l'onere della prova della proprietà in capo alla società attrice sia attenuato, essendo sufficiente accertare il titolo di provenienza della società e verificare l'esistenza del diritto di assegnazione invocato dalle convenute, accertamenti che è possibile compiere attraverso la valorizzazione di tutte le risultanze processuali, non potendosi di contro affermare il difetto di prova della proprietà (cfr. Cass. Civ. n. 19653/2014 richiamata).
Ebbene, dalla documentazione in atti, risulta che la società Controparte_3
ha acquistato l'immobile per cui è causa dai signori Parte_2 [...]
e con atto di compravendita a rogito del Parte_3 CP_5 Parte_4
Notaio del 04.03.2002, trascritto il 21.03.2002 al Reg. Part. n. 3027, Per_1
come si desume dalla certificazione notarile in atti, documentazione rilevante alla luce del principio di diritto sopra richiamato.
Inoltre, l'appartenenza dell'immobile alla società attrice è stata accertata anche nella procedura fallimentare n. 9/2013 pendente dinanzi a questo Tribunale, nel corso della quale l'immobile è stato posto in vendita (cfr. all. 5, 6 fasc. convenute).
A questo punto, occorre valutare se il titolo opposto dalle convenute all'attrice, consistente nella sentenza in precedenza richiamata del Tribunale di Grosseto che ha recepito l'accordo di divorzio tra ed Controparte_4
con cui a quest'ultima è stato assegnato, quale casa Controparte_1
familiare, l'immobile per cui è causa, sia valido e opponibile alla parte attrice, come eccepito dalle convenute.
Deve osservarsi che nel caso di specie, il provvedimento che recepisce l'accordo di divorzio tra ed è stato Controparte_4 Controparte_1
emesso il 20.09.2007.
Ciò importa, in punto di diritto, che nel caso di specie non appare applicabile l'art. 337sexies c.c., il quale è stato introdotto dall'art. 55, comma 1, del D.
Lgs. n. 154/2013.
Dunque, è applicabile nel caso di specie l'art. 6 comma 6 della L. n. 898/1970, vigente al tempo dell'adozione del provvedimento che ha recepito l'accordo di divorzio, secondo cui “L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età. In ogni caso ai fini dell'assegnazione il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole. L'assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell'art. 1599 del codice civile”.
Ai fini che interessano questo giudizio, deve rilevarsi che, in base all'art. 1599 comma 3 c.c. “Le locazioni di beni immobili non trascritte non sono opponibili al terzo acquirente, se non nei limiti di un novennio dall'inizio della locazione”.
Inoltre, ai sensi dell'art. 45 del R.D. n. 267/1942, “Le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori”.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Il diritto di abitazione della casa familiare è un atipico diritto personale di godimento (e non un diritto reale), previsto nell'esclusivo interesse dei figli e non nell'interesse del coniuge affidatario, che viene meno con
l'assegnazione della casa familiare in proprietà esclusiva al coniuge affidatario dei figli, non avendo più ragione di esistere” (Cass. Civ. n. 17843/2016; Cass. Civ. n. 11096/2002; Cass. Civ. n. 1744/2018; Cass. Civ. n. 9990/2019; Cass. Civ. n.
387/2021).
In tema di limiti di opponibilità del provvedimento di assegnazione della casa familiare nei confronti dei terzi, nozione in cui va ricompreso anche il fallimento (cfr. Cass. Civ. n. 387/2021), la prevalente giurisprudenza di legittimità ha statuito, in coerenza con il dato normativo richiamato, che “Ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (nel testo sostituito dall'art.
11 della legge 6 marzo 1987, n. 74), applicabile anche in tema di separazione personale, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, è opponibile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell'assegnazione, ovvero - ma solo ove il titolo sia stato in precedenza trascritto - anche oltre i nove anni” (Cass. Civ. S.U. n. 11096/2002;
Cass. Civ. n. 10977/1996; Cass. Civ. 7680/1997; Cass. Civ. n. 5067/2003;
Cass. Civ. n. 12705/2003; Cass. Civ. n. 20319/2004; Cass. Civ. n. 9181/2004;
Cass. Civ. n. 18574/2004; Cass. Civ. n. 12296/2005; Cass. Civ. n. 4719/2006;
Cass. Civ. n. 20144/2009; Cass. Civ. n. 15367/2015; Cass. Civ. n. 8202/2016;
Cass. Civ. n. 7007/2017; Cass. Civ. n. 1744/2018; Cass: Civ. n. 377/2021;
Cass. Civ. n. 12611/2022; Cass. Civ. S.U. n. 18641/2022; nella giurisprudenza di merito: Trib. Brescia 23.01.2019), pur non essendo mancate pronunce che hanno ritenuto rilevante esclusivamente il dato della trascrizione del provvedimento, in assenza del quale non sarebbe ammissibile qualsiasi opponibilità a terzi del diritto di godimento, nemmeno nei limiti del novennio
(Cass. Civ. n. 12387/2022: “L'assegnazione della casa familiare, disposta in sede di separazione personale o divorzio ai sensi dell'abrogato art. 155-quater c.c., applicabile
"ratione temporis, è opponibile ai terzi solo se trascritta anteriormente alla trascrizione del titolo del diritto del terzo sull'immobile, così come previsto dalla norma citata (trasposta, senza modifiche, nel vigente art. 337- sexies c.c.), e non anche nei limiti del novennio ove non trascritta, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6, comma 6, legge 1 dicembre 1970, n. 898, e all'art. 1599, comma 3, c.c., perché a seguito dell'introduzione dell'art.
155-quater c.c. l'assegnazione della casa coniugale è trascrivibile come tale, e non più agli effetti, non più previsti, dell'art. 1599 c.c., non potendo trarsi argomento contrario dalla circostanza della mancata abrogazione dell'art. 6, c.6 l. n. 898 del 1970, in considerazione dei limiti della delega legislativa di cui all'art. 2 della l. n. 219 del 2012”; Corte App.
Napoli n. 3828/2023).
In definitiva, tenuto conto del regime anteriore all'introduzione dell'art. 337- sexies c.c., in caso di divorzio, il provvedimento di assegnazione della casa familiare è opponibile al fallimento, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, se trascritto, fintanto che perdura l'esigenza abitativa del figlio, e, se non trascritto, nei limiti del novennio dalla data dell'assegnazione.
Venendo al caso di specie, deve rilevarsi che il Tribunale di Grosseto con sentenza n. 771/2007, emessa il 20.09.2007, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra ed alle Controparte_4 Controparte_1
condizioni concordate dalle parti nel ricorso introduttivo (cfr. all. 2 fasc. ricorrente).
Il ricorso introduttivo del procedimento di divorzio, che risulta sottoscritto dai coniugi e dai rispettivi difensori, stabilisce, al punto 1) delle condizioni, che
“La casa sita in Marina di Grosseto alla Via Maestrale n. 1, di proprietà della
e nella disponibilità effettiva del sig. che è Parte_1 Controparte_4
amministratore unico della società proprietaria, immobile distinto al Catasto Fabbricati del
Comune di Grosseto al fgl. 103 – part. 1968 resta assegnata in uso alla sig.ra
[...]
”; si aggiunge che “Il sig. in proprio e nella qualità di CP_1 Controparte_4
legale rapp.te della si impegna a garantire alla sig.ra Parte_1 Controparte_1
he l'immobile così come sopra specificato ed assegnato, non verrà mai alienato a terzi soggetti”; seguono, poi, ulteriori pattuizioni tra i coniugi in relazione a ulteriori trasferimenti di diritti sull'immobile nel futuro. Ciò chiarito, va osservato che il ricorso non è proposto da Controparte_4
in proprio e quale legale rappresentante della né esso è Parte_1
sottoscritto dallo stesso in proprio e nella qualità sopra indicata.
Inoltre, la clausola di assegnazione dell'immobile non contiene dichiarazioni negoziali chiaramente riferibili alla società facendosi Parte_1
riferimento solo alla circostanza che questa è proprietaria dell'immobile e che di questo ha la effettiva disponibilità, senza, tuttavia, che il Controparte_4
dichiari esplicitamente, quale legale rappresentante della società, di CP_4
riconoscere il diritto di godimento sull'immobile in favore della a CP_1
titolo di assegnazione di casa familiare.
Dunque, la lettura del ricorso congiunto di divorzio non appare contenere una clausola che contenga una dichiarazione negoziale chiara e univoca, riferibile alla società che costituisca in capo alla convenuta Parte_1 CP_1
il diritto di godimento dell'immobile.
[...]
Va osservato che nella comparsa di costituzione le convenute non hanno allegato che la suddetta società aveva concesso in comodato o in locazione l'immobile in favore del nucleo familiare.
Ad ogni modo, successivamente all'adozione del provvedimento di divorzio, con sentenza del Tribunale di Grosseto n. 9/2013, depositata il 01.07.2013, è stato dichiarato il fallimento della con apertura della relativa Parte_1
procedura concorsuale (cfr. all. 1 fasc. ricorrente).
La sentenza di divorzio in precedenza richiamata risulta essere stata trascritta solo in data 23.07.2013 e la trascrizione risulta essere stata compiuta nei confronti di non della e a favore di Controparte_4 Parte_1
Controparte_1
Ciò posto, alla luce dei principi di diritto richiamati, va osservato che, essendo la trascrizione del provvedimento giudiziale di divorzio avvenuta dopo la sentenza dichiarativa del fallimento, ai sensi dell'art. 45 del R.D. n. 267/1942, la trascrizione della sentenza di divorzio non appare opponibile al fallimento, con la conseguenza che, secondo le disposizioni contenute nell'art. 6 comma 6 della L. n. 898/1970 e dell'art. 1599 c.c., l'assegnazione della casa familiare è opponibile al fallimento solo entro il limite temporale di nove anni dalla data di assegnazione, ossia dal momento della pubblicazione della sentenza di divorzio, avvenuta nel novembre del 2007 (nella copia della sentenza in atti non risulta chiaramente leggibile il giorno della pubblicazione che appare essere o il 19 o il 29 novembre del 2007: cfr. all. 2 fasc. ricorrente e all. 1 fasc. resistenti), sicché il periodo novennale risulta scaduto nel novembre del 2016.
Poiché alla data di proposizione della domanda introduttiva del presente giudizio (12.01.2023), il periodo di nove anni sopra richiamato risulta scaduto, deve ritenersi che il diritto di godimento affermato dalla resistente CP_1
sull'immobile per cui è causa, e fondato sul provvedimento di
[...]
assegnazione della casa familiare, non risulta opponibile all'odierna ricorrente.
Ciò importa l'infondatezza delle contestazioni avanzate dalle odierne resistenti e la fondatezza della domanda di rivendicazione avanzata dalla Curatela fallimentare nel presente giudizio.
Circa le richieste istruttorie di parte resistente, va confermata, per i motivi ivi dedotti, l'ordinanza istruttoria del 16.01.2024.
Alla luce delle considerazioni svolte, accertata in capo alla la Parte_1
proprietà dell'immobile sito in Marina di Grosseto Via del Maestrale n. 1 e censito al catasto fabbricati del Comune di Grosseto al foglio 103 part. 1968 sub 9 – 11 (appartamento e corte di pertinenza esclusiva) e sub 7
(autorimessa), le convenute vanno condannate a rilasciare il suddetto immobile in favore della parte ricorrente.
Non può accogliersi invece la domanda di parte ricorrente volta alla fissazione di un importo di 100,00 euro a carico delle resistenti per ogni giorno id mancato rilascio dell'immobile ai sensi dell'art. 614bis c.p.c. Invero, la misura richiesta appare manifestamente iniqua, considerando che non appaiono emergere elementi che consentano di presumere condotte ostative delle resistenti rispetto all'esecuzione dell'ordine di rilascio disposto con il presente provvedimento, e avendo la parte resistente documentato lo stato di handicap grave riconosciuto dall di Grosseto nei Parte_5
confronti della resistente fatti che sconsigliano l'adozione della CP_2
misura coercitiva richiesta dalla parte ricorrente.
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti, con riduzione del compenso per la fase istruttoria, non essendo state assunte prove, e del valore della controversia, da determinarsi ai sensi dell'art. 15 comma 1 c.p.c., in base al valore della rendita catastale del fabbricato per cui è causa, desumibile dalla certificazione notarile (600,85 euro) moltiplicato per duecento, per un valore finale pari a 120.170,00 euro.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 81/2023 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) accerta che la proprietà dell'immobile sito in Marina di Grosseto Via del
Maestrale n. 1 e censito al catasto fabbricati del Comune di Grosseto al foglio
103 part. 1968 sub 9 – 11 e sub 7 è della e per l'effetto Parte_1
condanna le resistenti al rilascio dell'immobile in favore di parte ricorrente;
2) respinge le altre domande di parte ricorrente;
3) condanna le resistenti in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente che si liquidano nella somma di 305,12 euro a titolo di esborsi e nella somma di 11.268,00 euro, a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti. Grosseto, 27.05.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia