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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/03/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
RG 1036/2019
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Castrovillari Sezione Civile Settore Lavoro
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ottavia Civitelli ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come modif. dall'art. 53 D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to MARIO SGAMBATO, elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio del difensore in SAN FELICE A CANCELLO (CE), via Roma n. 11, giusta procura allegata
RICORRENTE contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv.to EMANUELE SAPIA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in VIA PALMI n. 5, CORIGLIANO ROSSANO, giusta procura allegata alla memoria difensiva
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione. Le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente.
FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 19/03/2019, Pt_1 ha convenuto in giudizio la
[...] Controparte_1
Il ricorrente ha dedotto di avere lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 17/10/2015 al 28/07/2017 come autista per tratte italiane e internazionali, con inquadramento nel terzo livello 3S CCNL trasporto e spedizione merci - industria. Ha agito in giudizio per il pagamento delle seguenti somme, asseritamente non corrisposte: 990,00 euro per trasferte e lavoro festivo (dettagliati in ricorso); 1.716,28 euro a titolo di bonus d.l. 66/2014; 2.009,39 euro per la quattordicesima mensilità riferita all'intera durata del rapporto di lavoro;
la mensilità di luglio 2017; 2.057,00 euro per il TFR. In totale, ha chiesto la condanna della società al pagamento di euro 6.772,67 (o di diversa somma risultante dal giudizio), oltre accessori. Spese vinte e rifusione al procuratore antistatario.
2. Si è costituita in giudizio la , contestando in fatto e in diritto Controparte_1
l'avversario ricorso e chiedendone il rigetto, spese vinte. La società ha rappresentato di avere decurtato in compensazione dall'ultima busta paga di luglio 2017 (pari ad euro 5.070,00 netti) i danni riportati all'autocarro (tg. FD604MP mod. Mercedes Actros) a seguito del sinistro stradale del 16/01/2017 per euro 516,00, asseritamente addebitabile a colpa esclusiva del ricorrente;
nonché le somme di cui ad alcuni verbali emessi nei confronti dello stesso, per euro 369,00 in data 23/02/2016, euro 368,00 in data 26/05/2016, euro 45,00 in data 05/09/2016 (per un importo totale di euro 782,00), somme tutte anticipate dalla società.
3. Nelle note di trattazione scritta depositate in data 27/11/2024 la parte ricorrente ha rinunciato alle somme richieste in ricorso a titolo di trasferta e festivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere accolto, in luce delle seguenti motivazioni.
I. Si specifica che le somme richieste dal ricorrente nel presente giudizio (bonus d.l. 66/2014; quattordicesima mensilità con riferimento all'intero rapporto di lavoro;
mensilità di luglio 2017; TFR), considerando la rinuncia di cui alle note di trattazione scritta da ultimo depositate, in assenza di idonee argomentazioni in diritto a fondamento del mancato pagamento e di prova del pagamento da parte della società, sono dovute.
II. Per quanto attiene al bonus d.l. 66/2014, in memoria la resistente non ne nega la spettanza, affermando che dalle buste paga la somma risulterebbe regolarmente versata per gli anni in contestazione. In atti non è però presente alcuna prova del pagamento pur dedotto dalla società. Per quanto attiene alla quattordicesima mensilità, contrariamente a quanto affermato in memoria, in virtù del CCNL (presente in atti nella documentazione del ricorrente) la stessa è dovuta e il contratto di lavoro (cfr. doc. res.) non ne esclude la spettanza.
2 Si specifica che sia con riferimento al bonus che alla quattordicesima mensilità i conteggi di parte ricorrente non sono stati specificamente contestati.
III. In ordine all'ultima mensilità di luglio 2017 e alle spettanze di fine rapporto, in atti è presente la relativa busta paga, nella documentazione di parte resistente, non sottoscritta, nemmeno per ricevuta. In assenza di prova del pagamento, le relative somme sono dovute, nell'ammontare della somma lorda corrispondente a quella netta di euro 5.070,00. A tale somma non possono essere applicate decurtazioni per il recupero di pretesi crediti, solo genericamente descritti in memoria come scaturenti da comportamenti colposi del ricorrente.
IV. In conclusione, la società resistente deve essere condannata al pagamento di 1.716,28 euro a titolo di bonus d.l. 66/2014; 2.009,39 euro per la quattordicesima mensilità; nonché della somma lorda corrispondente a quella netta di euro 5.070,00 per l'ultima mensilità e le spettanze di fine rapporto, oltre accessori.
*** La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza, ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., liquidate nella misura di cui al dispositivo.
*** Tutto ciò premesso in fatto e in diritto il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- Condanna la a pagare a euro 1.716,28 Controparte_1 Parte_1
a titolo di bonus d.l. 66/2014; euro 2.009,39 per la quattordicesima mensilità; la somma lorda corrispondente a quella netta di euro 5.070,00 per l'ultima mensilità e le spettanze di fine rapporto, oltre accessori.
- Condanna la a rimborsare all'Avv.to MARIO SGAMBATO, Controparte_1 dichiaratosi procuratore antistatario, le spese di lite che liquida in complessivi euro 2.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Castrovillari, 20/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Ottavia Civitelli
3
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Castrovillari Sezione Civile Settore Lavoro
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ottavia Civitelli ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come modif. dall'art. 53 D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to MARIO SGAMBATO, elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio del difensore in SAN FELICE A CANCELLO (CE), via Roma n. 11, giusta procura allegata
RICORRENTE contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv.to EMANUELE SAPIA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in VIA PALMI n. 5, CORIGLIANO ROSSANO, giusta procura allegata alla memoria difensiva
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione. Le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente.
FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 19/03/2019, Pt_1 ha convenuto in giudizio la
[...] Controparte_1
Il ricorrente ha dedotto di avere lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 17/10/2015 al 28/07/2017 come autista per tratte italiane e internazionali, con inquadramento nel terzo livello 3S CCNL trasporto e spedizione merci - industria. Ha agito in giudizio per il pagamento delle seguenti somme, asseritamente non corrisposte: 990,00 euro per trasferte e lavoro festivo (dettagliati in ricorso); 1.716,28 euro a titolo di bonus d.l. 66/2014; 2.009,39 euro per la quattordicesima mensilità riferita all'intera durata del rapporto di lavoro;
la mensilità di luglio 2017; 2.057,00 euro per il TFR. In totale, ha chiesto la condanna della società al pagamento di euro 6.772,67 (o di diversa somma risultante dal giudizio), oltre accessori. Spese vinte e rifusione al procuratore antistatario.
2. Si è costituita in giudizio la , contestando in fatto e in diritto Controparte_1
l'avversario ricorso e chiedendone il rigetto, spese vinte. La società ha rappresentato di avere decurtato in compensazione dall'ultima busta paga di luglio 2017 (pari ad euro 5.070,00 netti) i danni riportati all'autocarro (tg. FD604MP mod. Mercedes Actros) a seguito del sinistro stradale del 16/01/2017 per euro 516,00, asseritamente addebitabile a colpa esclusiva del ricorrente;
nonché le somme di cui ad alcuni verbali emessi nei confronti dello stesso, per euro 369,00 in data 23/02/2016, euro 368,00 in data 26/05/2016, euro 45,00 in data 05/09/2016 (per un importo totale di euro 782,00), somme tutte anticipate dalla società.
3. Nelle note di trattazione scritta depositate in data 27/11/2024 la parte ricorrente ha rinunciato alle somme richieste in ricorso a titolo di trasferta e festivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere accolto, in luce delle seguenti motivazioni.
I. Si specifica che le somme richieste dal ricorrente nel presente giudizio (bonus d.l. 66/2014; quattordicesima mensilità con riferimento all'intero rapporto di lavoro;
mensilità di luglio 2017; TFR), considerando la rinuncia di cui alle note di trattazione scritta da ultimo depositate, in assenza di idonee argomentazioni in diritto a fondamento del mancato pagamento e di prova del pagamento da parte della società, sono dovute.
II. Per quanto attiene al bonus d.l. 66/2014, in memoria la resistente non ne nega la spettanza, affermando che dalle buste paga la somma risulterebbe regolarmente versata per gli anni in contestazione. In atti non è però presente alcuna prova del pagamento pur dedotto dalla società. Per quanto attiene alla quattordicesima mensilità, contrariamente a quanto affermato in memoria, in virtù del CCNL (presente in atti nella documentazione del ricorrente) la stessa è dovuta e il contratto di lavoro (cfr. doc. res.) non ne esclude la spettanza.
2 Si specifica che sia con riferimento al bonus che alla quattordicesima mensilità i conteggi di parte ricorrente non sono stati specificamente contestati.
III. In ordine all'ultima mensilità di luglio 2017 e alle spettanze di fine rapporto, in atti è presente la relativa busta paga, nella documentazione di parte resistente, non sottoscritta, nemmeno per ricevuta. In assenza di prova del pagamento, le relative somme sono dovute, nell'ammontare della somma lorda corrispondente a quella netta di euro 5.070,00. A tale somma non possono essere applicate decurtazioni per il recupero di pretesi crediti, solo genericamente descritti in memoria come scaturenti da comportamenti colposi del ricorrente.
IV. In conclusione, la società resistente deve essere condannata al pagamento di 1.716,28 euro a titolo di bonus d.l. 66/2014; 2.009,39 euro per la quattordicesima mensilità; nonché della somma lorda corrispondente a quella netta di euro 5.070,00 per l'ultima mensilità e le spettanze di fine rapporto, oltre accessori.
*** La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza, ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., liquidate nella misura di cui al dispositivo.
*** Tutto ciò premesso in fatto e in diritto il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- Condanna la a pagare a euro 1.716,28 Controparte_1 Parte_1
a titolo di bonus d.l. 66/2014; euro 2.009,39 per la quattordicesima mensilità; la somma lorda corrispondente a quella netta di euro 5.070,00 per l'ultima mensilità e le spettanze di fine rapporto, oltre accessori.
- Condanna la a rimborsare all'Avv.to MARIO SGAMBATO, Controparte_1 dichiaratosi procuratore antistatario, le spese di lite che liquida in complessivi euro 2.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Castrovillari, 20/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Ottavia Civitelli
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