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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 20/05/2025, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2508 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(CF ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Maria Sicilia;
ricorrente
E
(CF , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Castiglione;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente, premesso di aver intrattenuto una relazione more uxorio con , Controparte_1
successivamente interrotta, dalla cui unione nasceva (il 15.11.2016), deduceva che, Persona_1
da quando il minore si era trasferito presso il padre al secondo anno di vita, la madre aveva mostrato totale disinteresse rispetto alle esigenze di cura e accudimento del figlio, tanto da comportare nello stesso l'insorgenza di un disturbo del linguaggio e di un deficit dell'attenzione; chiedeva, pertanto, disporsi l'affidamento esclusivo del minore in proprio favore, oltre alla regolamentazione del diritto di visita con la madre nei termini di cui al piano genitoriale allegato al ricorso. Parte resistente, nel costituirsi in giudizio, si opponeva alla domanda di affido esclusivo contestando integralmente le condotte addebitale e chiedendo disporsi l'affido condiviso del minore mantenendo il collocamento prevalente presso il padre, con regolamentazione del diritto di visita nei termini indicati.
All'udienza del 9.4.2025 dinanzi al Collegio le parti raggiungevano un accordo per la definizione consensuale del procedimento e la causa veniva riservata in decisione sulle conclusioni rassegnate a verbale.
************************
Il Collegio recepisce quanto concordato tra le parti in ordine al figlio minore e, in particolare,
l'affido condiviso dello stesso con collocamento prevalente presso il padre e con diritto di visita della madre da estrinsecarsi in forma libera, trattandosi di condizioni ritenute confacenti al preminente interesse del minore.
Quanto ai profili patrimoniali si reputa equo disporre in conformità a quanto concordato dalle parti, le quali hanno previsto che il sig. si impegna a provvedere integralmente al mantenimento Pt_1
ordinario e straordinario del minore, avuto riguardo alla condizione reddituale della resistente attualmente priva di stabile occupazione.
Il Collegio prende atto, altresì, dell'accordo raggiunto dalle parti in ordine alla percezione integrale dell'assegno unico universale da parte del sig. Pt_1
Tenuto conto dell'accordo raggiunto tra le parti si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- omologa gli accordi relativi al figlio minore nei termini concordati di cui in motivazione;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosenza, 14.5.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Antonio Giovanni Provazza Dott. Andrea Palma
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2508 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(CF ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Maria Sicilia;
ricorrente
E
(CF , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Castiglione;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente, premesso di aver intrattenuto una relazione more uxorio con , Controparte_1
successivamente interrotta, dalla cui unione nasceva (il 15.11.2016), deduceva che, Persona_1
da quando il minore si era trasferito presso il padre al secondo anno di vita, la madre aveva mostrato totale disinteresse rispetto alle esigenze di cura e accudimento del figlio, tanto da comportare nello stesso l'insorgenza di un disturbo del linguaggio e di un deficit dell'attenzione; chiedeva, pertanto, disporsi l'affidamento esclusivo del minore in proprio favore, oltre alla regolamentazione del diritto di visita con la madre nei termini di cui al piano genitoriale allegato al ricorso. Parte resistente, nel costituirsi in giudizio, si opponeva alla domanda di affido esclusivo contestando integralmente le condotte addebitale e chiedendo disporsi l'affido condiviso del minore mantenendo il collocamento prevalente presso il padre, con regolamentazione del diritto di visita nei termini indicati.
All'udienza del 9.4.2025 dinanzi al Collegio le parti raggiungevano un accordo per la definizione consensuale del procedimento e la causa veniva riservata in decisione sulle conclusioni rassegnate a verbale.
************************
Il Collegio recepisce quanto concordato tra le parti in ordine al figlio minore e, in particolare,
l'affido condiviso dello stesso con collocamento prevalente presso il padre e con diritto di visita della madre da estrinsecarsi in forma libera, trattandosi di condizioni ritenute confacenti al preminente interesse del minore.
Quanto ai profili patrimoniali si reputa equo disporre in conformità a quanto concordato dalle parti, le quali hanno previsto che il sig. si impegna a provvedere integralmente al mantenimento Pt_1
ordinario e straordinario del minore, avuto riguardo alla condizione reddituale della resistente attualmente priva di stabile occupazione.
Il Collegio prende atto, altresì, dell'accordo raggiunto dalle parti in ordine alla percezione integrale dell'assegno unico universale da parte del sig. Pt_1
Tenuto conto dell'accordo raggiunto tra le parti si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- omologa gli accordi relativi al figlio minore nei termini concordati di cui in motivazione;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosenza, 14.5.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Antonio Giovanni Provazza Dott. Andrea Palma