Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 02/04/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5389/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 5389/2024 promosso da:
( , nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Gessica Mattei;
e
( nato il [...] ad [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Boldrini;
RICORRENTI
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE;
CONCLUSIONI:
1. i ricorrenti vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio per sé e per la figlia minorenne;
3. la casa famigliare sita in RA (AN), via B. Croce n. 30, di proprietà dei ricorrenti in regime di comunione dei beni, viene assegnata alla sig.ra con tutti gli arredi e corredi che Parte_1 ivi si trovano, fino al raggiungimento della completa autonomia economica dei figli. La sig.ra continuerà, pertanto, ad abitarvi con i figli ed che saranno Parte_1 Per_1 Per_2 prevalentemente collocati presso la madre. Si dà atto del fatto che il sig. si è trasferito CP_1 in Jesi (AN), via San Francesco n. 1, ed ha già prelevato dalla casa familiare tutti i suoi effetti personali;
- 1 -
4. La figlia minorenne è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_2 collocamento prevalente e residenza principale presso la madre.
5. Sui tempi e modalità di permanenza della figlia con il padre.
Il padre potrà vedere la figlia quando vorrà, previo accordo con la madre e tenuto conto delle esigenze e impegni della minore. In ogni caso il padre potrà prendere con sé la figlia a fine Per_2 settimana alterni, dal sabato mattina alla domenica sera fino alle ore 22.00, nonché due giorni infrasettimanali (martedì e giovedì) dal termine delle lezioni scolastiche in inverno, o dalla mattina nel periodo estivo, fino alla sera alle 22.00.
Durante le festività, il padre potrà tenere con sé la figlia per 7 giorni durante le vacanze natalizie, e 3 giorni per il periodo Pasquale. Il giorno di Natale, Pasqua e Capodanno verranno trascorsi con i genitori alternativamente di anno in anno. Ogni anno la figlia rimarrà con il padre per 15 giorni anche non continuativi durante le vacanze estive, da concordarsi di volta in volta entro il mese di aprile. La figlia trascorrerà alternativamente con un genitore i cosiddetti "ponti Per_2 festivi" così come concess dari scolastici, sempre compatibilmente con i turni di lavoro di entrambi i genitori, e con gli impegni di entrambi i figli.
Qualora uno dei genitori decida di trascorrere con i figli dei giorni di vacanza, le spese relative al soggiorno saranno a carico del genitore che ha partecipato alla vacanza.
Resta inteso che il figlio essendo maggiorenne, potrà vedere e stare con il padre Per_1 quando vuole.
Si ribadisce che le indicate modalità di permanenza della minore presso ciascun genitore potranno essere regolamentate diversamente e derogate in accordo fra i genitori in base alle richieste della bambina, alle necessità lavorative di ciascuno ed alle esigenze ricreative, scolastiche e di salute della minore.
I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con i figli e si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere apprezzamenti l'uno dell'altro alla presenza della prole.
6. Sulla responsabilità genitoriale, cura, istruzione ed educazione dei figli.
Entrambi i genitori continueranno ad esercitare sulla figlia la piena responsabilità Per_2 genitoriale.
Tutte le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della minorenne verranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
Eventuali viaggi all'estero dovranno essere previamente autorizzati per iscritto.
7. Sul contributo di mantenimento della prole.
Il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, CP_1 Parte_1 la somma di euro 250,00 (duecentocinquanta) per il mantenimento di ciascun figlio, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, con decorrenza dal 01.11.2024 e fino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi.
Le spese straordinarie mediche, scolastiche, ricreative e culturali che si renderanno necessarie nell'interesse dei figli saranno ripartite in ragione del 50% per ciascun genitore, per tali spese straordinarie le parti si riportano integralmente a quanto stabilito nel Protocollo del Tribunale di Ancona.
- 2 - I ricorrenti si accordano affinché l'assegno unico per i figli venga percepito al 50% da ciascun coniuge.
8. Sui rapporti patrimoniali tra i coniugi.
I ricorrenti dispongono di redditi adeguati, sicché rinunziano reciprocamente ad ogni contributo di mantenimento personale.
I coniugi, in regime di comunione legale, possiedono i seguenti beni:
- proprietari per la quota di 1/2 in regime di comunione legale dell'immobile sito in RA (AN), via B. Croce n. 30, distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune, come segue:
• foglio 9, particella 1138 sub. 3, sub. 4, categ. C/6, rendita catastale € 138,36;
• foglio 9, particella 1138, sub.11, sub. 12, categ. A/2, rendita catastale € 290,51; viene assegnato alla sig.ra che vi continuerà ad abitare unitamente ai figli Parte_1 come dal precedente punto n. 3);
- la Sig.ra è proprietaria dell'autovettura Lancia Y targata EV894DX, mentre il Parte_1
Sig.ra è proprietario dell'autovettura Peugeot 2008, targata FA417KG. Tali CP_1 autovet arranno nell'esclusiva disponibilità di ciascun coniuge con facoltà di vendere ed incassare integralmente il relativo prezzo senza pretesa alcuna da parte dell'altro;
- conto corrente bancario n. 000059379206 intestato a acceso presso CP_1 [...]
filiale di Castelplanio Stazione, con saldo creditore contabile apparente di € Controparte_2
.06.2024;
- conto corrente bancario n. 000042018301 intestato a acceso presso Parte_1
BPER Banca, filiale di Castelplanio Stazione, con saldo creditore contabile apparente di € 51.096,74 al 30.06.2024;
Tutte le somme depositate sui conti correnti bancari come sopra indicati, rimarranno nell'esclusiva disponibilità di ciascun coniuge.
I coniugi hanno, inoltre, dei risparmi personali dovuti al proprio lavoro che rimarranno nell'esclusiva disponibilità di ciascuno: la sig.ra ha dei buoni fruttiferi postali cointestati Parte_1 con i genitori, mentre il sig. ha una polizza vita. CP_1
I coniugi sono contitolari di titoli per un valore nominale di € 33.700,00 (buoni postali). Tali somme sono state accantonate per i figli e e, pertanto, continueranno ad essere Per_2 Per_1 gestite di comune accordo tra i coniugi in funzione delle esigenze dei figli.
9. Le spese di separazione saranno integralmente compensate tra le parti.”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e Parte_1 CP_1 premesso di essersi sposati a RA (AN) il 23/10/2005, che dal matrimonio sono nati i figli
(n. Jesi, 07/04/2006) e (n. Ancona, 30/03/2011), e che, col tempo, si è Per_1 Per_2 deteriorata la comunione spirituale dei coniugi, hanno chiesto la pronuncia della loro separazione.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
- 3 - 3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 09/01/2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda congiunta delle parti.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti, che hanno dichiarato di disporre di adeguati redditi e di rinunciare reciprocamente al mantenimento, e corrispondenti agli interessi dei figli (il primogenito maggiorenne ed economicamente non autosufficiente, la secondogenita minorenne) in favore dei quali le parti hanno stabilito un contributo al mantenimento a carico del padre, quale genitore non convivente, di € 250,00 per ciascun figlio, che può ritenersi adeguato alle esigenze dei figli e corrispondente alle condizioni economiche dell'onerato.
Le parti hanno precisato nel ricorso che la disciplina delle spese straordinarie seguirà quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
Non si ravvisa la necessità, ex art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c., di procedere d'ufficio all'ascolto della figlia minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, e, in particolare, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore (cfr. regolamentazione del diritto di visita del padre quale genitore non collocatario); inoltre, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese del procedimento sono compensate in ragione dell'accordo delle parti anche sul punto
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i Parte_1 CP_1 quali hanno contatto matrimonio a RA (AN) il 23/10/2005, trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 6, parte II, serie A, Ufficio 1, dell'anno 2005; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RA (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
- 4 - Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/III/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
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