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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 97/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
CEFALO VINCENZO, Giudice monocratico in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7717/2024 depositato il 02/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi N. 126 Isolato 137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me1 Spa In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034745169000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034745169000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034745169000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034745169000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034745169000 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5830/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, impugna nei confronti di Agenzia delle Entrate- Riscossione e di AT ME 1 SPA, in liquidazione la cartella di pagamento n. 2952024 00347451 69/000, notificata in data 10/9/2024 della complessiva somma di euro 1143,00 per la TARSU – TIA anni 2008-2012; eccependo fra l'altro la mancata notifica degli atti prodromici e la prescrizione.
AT è costituita e conclude per il rigetto del ricorso.
ADE Riscossione preliminarmente chiede di dichiarare la carenza di responsabilità, relativamente alle eccezioni attinenti alla legittimità dell'iscrizione a ruolo di esclusiva competenza dell'Ente impositore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento in base alla ragione più liquida.
Infatti l'ente impositore non ha fornito la prova di notifica dell'intimazione sottesa alla cartella con le conseguenze che i tributi devono intendersi interamente prescritti.
In proposito AT ME in liq. ha prodotto la postalizzazione della raccomandata sostenendo che la stessa è stata spedita presso l'indirizzo di residenza a suo tempo comunicato nella denuncia ai fini TARI, tuttavia si rileva che la notifica non è avvenuta per indirizzo insufficiente.
Pertanto non vi è alcuna presunzione di ricevimento dell'atto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna AT ME al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro
700,00 oltre accessori. Compensa le spese con ADER. Messina 14/10/2025
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
CEFALO VINCENZO, Giudice monocratico in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7717/2024 depositato il 02/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi N. 126 Isolato 137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me1 Spa In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034745169000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034745169000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034745169000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034745169000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034745169000 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5830/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, impugna nei confronti di Agenzia delle Entrate- Riscossione e di AT ME 1 SPA, in liquidazione la cartella di pagamento n. 2952024 00347451 69/000, notificata in data 10/9/2024 della complessiva somma di euro 1143,00 per la TARSU – TIA anni 2008-2012; eccependo fra l'altro la mancata notifica degli atti prodromici e la prescrizione.
AT è costituita e conclude per il rigetto del ricorso.
ADE Riscossione preliminarmente chiede di dichiarare la carenza di responsabilità, relativamente alle eccezioni attinenti alla legittimità dell'iscrizione a ruolo di esclusiva competenza dell'Ente impositore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento in base alla ragione più liquida.
Infatti l'ente impositore non ha fornito la prova di notifica dell'intimazione sottesa alla cartella con le conseguenze che i tributi devono intendersi interamente prescritti.
In proposito AT ME in liq. ha prodotto la postalizzazione della raccomandata sostenendo che la stessa è stata spedita presso l'indirizzo di residenza a suo tempo comunicato nella denuncia ai fini TARI, tuttavia si rileva che la notifica non è avvenuta per indirizzo insufficiente.
Pertanto non vi è alcuna presunzione di ricevimento dell'atto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna AT ME al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro
700,00 oltre accessori. Compensa le spese con ADER. Messina 14/10/2025