Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 23/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana in nome del Popolo italiano
Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Marco Lualdi Presidente Dott. Elisa Tosi Giudice
Dott. Maria Elena Ballarini Giudice Relatore ed Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unico portante R.G. 4/2025 P.U.
PROMOSSO DA
AT NO, [[...]], con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. MIRKO VENTURA e dell'Avv. KATIA VENTURA che la rappresentano e difendono, come da procura alle liti allegata al ricorso.
Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di AT NO depositato dal medesimo debitore sovraindebitato in data -, ai sensi dell'art. 269 c.c.i.i.
Esaminati gli atti, i documenti depositati unitamente al ricorso ed, in particolare, la Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i. redatta del Gestore della crisi, Dott. Diego Pianta, nominato dall'O.C.C. della Camera di Commercio di Como - Lecco, Cremona - Milano – Monza e Brianza – Lodi – Pavia – Sondrio – Varese per
Esaminate le risultanze delle informative acquisite presso AGENZIA DELLE ENTRATE,
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, INPS e CAMERA DI COMMERCIO.
Udita la relazione del Giudice Delegato.
Rilevato che:
• Sussiste ai sensi degli artt. 26 e 27, co. 3, c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto la debitrice sovraindebitata ha la residenza nel Comune di
Somma Lombardo e non sussistono ragioni per ritenere che il “centro degli interessi” sia localizzato altrove.
• Sussiste la legittimazione della ricorrente, ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c), e 269 c.c.i.i., in quanto AT NO non risulta assoggettabile alla procedura di
Liquidazione giudiziale ovvero di Liquidazione coatta amministrativa o ad altre
Dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da Leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
• La Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i., espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda
(Relazione dell'O.C.C., pag. 7) ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice ricorrente (Relazione dell'O.C.C., pag. 5);
• Sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, c.c.i.i., non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal Titolo IV del Codice della Crisi d'Imprese e dell'Insolvenza (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore);
• Sussiste il presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell'art. 2 lett. c) c.c.i.i. (“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative”) desumibile dalla Relazione dell'O.C.C. e dalle dichiarazioni confessorie rese dalla parte ricorrente la quale ha dichiarato di non essere in grado di far fronte all'indebitamento complessivo pari ad euro 100.013,90 poiché è titolare solo di reddito di lavoro dipendente (circa euro 1.400,00 mensili) e dell'automobile POLO targata
CJ344FM .
• La parte ricorrente mette a disposizione parte del suo reddito, previa detrazione di quanto occorrente per il fabbisogno economico mensile e di sostentamento indicato in
€ 970,00, chiedendo altresì di essere autorizzata ad utilizzare l'autoveicolo di proprietà per ragioni di lavoro e stante la vetustità del medesimo.
Ritenuto che alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità della ricorrente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Precisato - quanto all'automobile di cui la ricorrente risulta proprietaria - che essa può essere esclusa dall'attivo liquidabile, atteso che l'OCC ha dato atto che la sig. LI risulta proprietaria del veicolo POLO targato CJ344FM, immatricolato il 9 settembre 2003, totalmente fuori mercato con conseguente antieconomicità della sua vendita.
Precisato – quanto al reddito da lavoro dipendente percepito dalla ricorrente - che il
Liquidatore nominato provvederà a comunicare ai terzi datori di lavoro che ogni pagamento, compreso il T.F.R. (Cass. civ. Sez. I, 30 luglio 2009, n. 17751), dovrà essere effettuato sul conto corrente intestato alla procedura. La determinata porzione di reddito mensile verrà attribuita ai ricorrenti, su Libretto di deposito postale o bancario personale di cui si autorizza sin d'ora l'apertura, previa emissione del relativo mandato di pagamento da parte del Giudice delegato;
- solo il compenso dell'O.C.C. ha natura prededucibile (art. 6, co. 1, lett. a, c.c.i.i.), mentre i compensi dei difensori e, più in generale, di consulenti ed advisors godono unicamente del privilegio generale mobiliare di cui all'art. 2751-bis n. 2 c.c., in quanto non ricompresi nell'art. 6 c.c.i.i. e non prededucibili ai sensi dell'art. 277 c.c.i.i., sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand'anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti “in funzione della procedura liquidatoria” non essendo prevista come obbligatoria l'assistenza degli stessi nella predisposizione e nel deposito della domanda di liquidazione controllata (Trib. Savona, 5 dicembre 2023; Trib. Genova, 10 Novembre 2023, Trib. Forlì, 28 settembre 2023; Trib. Arezzo, 26 ottobre
2022);
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Dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata
Precisato che nella nomina del Liquidatore vengono seguiti i criteri indicati dall'art.270, co. 2, lett. b), c.c.i.i. e dal richiamato d.m. 202/2014;
P.Q.M.
Visto l'art. 270 c.c.i.i.,
DICHIARA l'apertura della Liquidazione controllata dei beni del patrimonio di AT
NO, [[...]].
NOMINA Giudice Delegato la dr.ssa Maria Elena Ballarini. NOMINA Liquidatore il Dott. Diego Pianca con studio in 20121 Milano, via Marco De
Marchi n.2.
ORDINA a AT NO il deposito entro sette dell'Elenco dei creditori, ove non già depositato.
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'Elenco depositato termine fino al 18/03/2025, a pena di inammissibilità, per trasmettere al Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario.
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione. AUTORIZZA la debitrice ad utilizzare l'autovettura targata CJ344FM, stante la sua esclusione dall'attivo liquidabile per le motivazioni indicate in parte motiva.
AUTORIZZA la debitrice a trattenere il reddito mensile di € 970,00 secondo le modalità indicate in parte motiva.
DICHIARA CHE non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore. DISPONE l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale e la sua pubblicazione presso il Registro delle imprese, a cura del Liquidatore.
ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso i RR.II. di – presso il P.R.A., a cura del Liquidatore.
DISPONE CHE la presente sentenza, a cura del Liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
DISPONE CHE il Liquidatore predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, comma 2, lettera d), il progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore e lo comunichi agli interessati secondo quanto previsto dall'art. 273 primo comma CCII.
DISPONE CHE il Liquidatore depositi, entro il 18.3.2025, il programma di liquidazione secondo quanto previsto dall'art. 272, secondo comma, CCII.
DISPONE CHE il Liquidatore depositi la prima relazione semestrale di cui all'art. 275 CCII entro il 18.6.2025.
DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata al Liquidatore e alla parte ricorrente.
Sentenza ope legis esecutiva.
Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 17/01/2025.
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Dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata
Il Giudice Relatore ed Estensore Il Presidente
Dott. Maria Elena Ballarini Dott. Marco Lualdi
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