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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/02/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO terza sezione civile
La Corte, composta dai magistrati
Dott. Roberto Aponte -Presidente rel.
Dott. Adriana Cassano Cicuto - Consigliere
Dott. Maria Carla Rossi - Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3514/2023 r.g. promossa da
, ( ), rappresentato e difeso dall'avv. Raffaello Boni Parte_1 CodiceFiscale_1
( ) del foro di Varese, elettivamente domiciliato presso il difensore – CodiceFiscale_2
domicilio digitale indirizzo PEC: Email_1
- appellante contro
, (c.f. partita iva , in persona Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 dell'amministratore delegato e direttore generale dott. e del dirigente Controparte_2 dott. , rappresentata, assistita e difesa dall'avv. Cesare Bulgheroni (c.f. Controparte_3 [...]
el Foro di di Varese, Via Grandi, 10 – telefax n. 0332/235098 – indirizzo C.F._3
pec: Email_2
appellata e
, residente a [...], CP_4 appellata contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'appellante:
pagina 1 di 10 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta e disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: in principalità
a) in parziale riforma della sentenza n. 674/2 b3 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio in data
06/05/2023 resa inter partes, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del mezzo Fiat
500 targato EM256XZ di proprietà e condotto dalla convenuta ed assicurato CP_4
con e Controparte_1
b) per l'effetto condannare in persona del Legale Rappresentante pro Controparte_1 tempore, in solido con all'ulteriore risarcimento e che si richiede contenersi nel- CP_4 la misura pari ad € 26.000,00 (somma decurtata di quanto già percepito) c) con riconoscimento, in relazione alla complessiva somma oggetto di risarcimento e pari ad € 44.440,90 degli inte- ressi legali e rivalutazione monetaria sulla somma devalutata dal giorno del sinistro al saldo ef- fettivo.
d) con vittoria di compensi e spese del presente grado di giudizio e con distrazione in favore del sottoscritto procuratore dei compensi non riscossi e delle spese ex art. 93 c.p.c. in subordine e) in parziale riforma della sentenza n. 674/23 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio in data
06/05/2023 resa inter partes, rimodulare il concorso di colpa del danneggiato nella misura del
70% a suo carico e del 30% a carico dell'appellata e f) per l'effetto condannare in persona del Legale Rappresentante pro tem- Controparte_1 pore, in solido con all'ulteriore risarcimento pari ad € 11.526,20 (somma decur- CP_4
tata di quanto già percepito)
g) con riconoscimento, in relazione alla complessiva somma oggetto di risarcimento e pari ad
29.967,10 degli interessi legali e rivalutazione monetaria sulla somma devalutata dal giorno del sinistro al saldo effettivo h) con vittoria di compensi e spese del presente grado di giudizio e con distrazione in favore del sottoscritto procuratore dei compensi non riscossi e delle spese ex art. 93 c.p.c. in ulteriore subordine i) in parziale riforma della sentenza n. 674/23 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio in data
06/05/2023 resa inter partes, riconoscere, sulla somma individuata dal Giudice di primo grado,
pagina 2 di 10 l'applicazione degli interessi legali e rivalutazione monetaria sulla somma devalutata dal gior- no del sinistro al saldo effettivo e j) per l'effetto, condannare in persona del Legale Rappresentante pro Controparte_1 tempore, in solido con al pagamento in favore dell'appellante dell'ulteriore CP_4 somma di € 5.224,62 a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria (dal giorno del sini- stro al 31/10/2023)
k) con vittoria di compensi e spese del presente grado di giudizio e con distrazione in favore del sottoscritto procuratore dei compensi non riscossi e delle spese ex art. 93 c.p.c.
L'appellata Controparte_1
Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma – ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta confermare la sentenza n. 674/23, pubblicata il 6 maggio 2023 del Tribunale di Busto Arsizio, emessa inter partes, e così respingere l'appello proposto da avverso tale sentenza;
Parte_1
IN OGNI CASO: mandare assolta dalle istanze tutte contro la stessa proposte da _1
, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa e successivi occorrendi. Parte_1
Fa espressa riserva di ogni altra eccezione, deduzione, produzione e conclusione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il 28/01/2015 alle h. 14,10 circa, nel comune di Samarate (VA), all'intersezione tra
Via Dante Alighieri con Via Verdi si verificava la collisione tra l'autovettura Renault Clio tar- gata BL008ZH ed assicurata con e la Fiat 500 TG EM256XZ condotta e di pro- CP_5
prietà di , assicurata da CP_4 Controparte_1
2. Con citazione notificata il 28/2/2019, conveniva in giudizio, davanti al Parte_1
Tribunale di Busto Arsizio, e deducendo che il sinistro si era ve- CP_4 Controparte_1
rificato per esclusiva responsabilità della conducente della Fiat 500 e chiedendo la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati in € 103.065,02. L'attore allegava che, alla guida della Renault Clio, proveniente da Via Dante
Alighieri, era fermo all'intersezione con la Via Verdi regolata da semaforo che proiettava luce rossa nella sua direzione;
divenuto il semaforo verde, era ripartito e aveva iniziato manovra di svolta a sinistra per immettersi in via Verdi allorché, a manovra non ancora ultimata, era stato urtato con violenza dalla Fiat 500 che aveva attraversato l'incrocio a semaforo rosso e a veloci- tà sostenuta.
pagina 3 di 10 3. Nella contumacia di , si costituiva in giudizio chiedendo CP_4 Controparte_1
il rigetto della domanda. Deduceva che la responsabilità del sinistro doveva essere addebitata esclusivamente all'attore che, proveniente da Via Dante, aveva impegnato l'intersezione con via
Verdi allorché il semaforo proiettava luce rossa nella sua direzione di marcia.
4. All'esito dell'istruttoria, nel corso della quale erano assunte prove testimoniali ed espleta- ta c.t.u. medico-legale, il Tribunale, con sentenza n. 674 pubblicata l'8/5/2023, dichiarava la pari concorrente responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro sulla base della presun- zione di cui all'art. 2054, 2° comma c.c., e condannava i convenuti, in solido, a pagare all'attore, a titolo di risarcimento del 50% del danno, la somma di € 18.440,90, importo già ri- valutato alla data della sentenza, oltre interessi moratori al tasso legale dalla sentenza al saldo.
Con la stessa sentenza il Tribunale poneva le spese di ctu definitivamente a carico di
[...]
e condannava i convenuti alla rifusione delle spese di lite. _1
5. Nel motivare la decisione, osservava che le risultanze probatorie erano per un verso parziali, e per altro verso valutative, indeterminate e parzialmente contraddittorie, sicché non consentivano di ricostruire con sufficiente grado di attendibilità la dinamica del sinistro e di de- terminare la sussistenza ed il grado di negligenza di ciascuno dei conducenti.
5.1 Osservava, in particolare, che dal rapporto di incidente stradale del 28.1.2015 redatto dalla polizia municipale emergeva l'impossibilità di ricostruire attendibilmente la dinamica del sinistro. I soli dati pacifici, sulla base delle risultanze degli accertamenti e rilievi svolti, erano che la vettura condotta da , che percorreva via Verdi, giunta all'intersezione semaforica CP_4
con via Dante, incrociava la propria traiettoria con quella del veicolo condotto da , che Pt_1 sopraggiungeva da via Dante e che al momento dell'impatto era posizionato quasi al centro della carreggiata. La collisione tra i due veicoli si verificava in prossimità del centro della car- reggiata, tra la parte anteriore angolare sinistra della Fiat 500 e la parte laterale sinistra della
Renault Clio. L'incrocio era regolato da semafori, funzionanti all'epoca del sinistro, posizionati
– poco prima del crocevia - sia sulla direzione di marcia della Fiat 500 che della Renault Clio, ma gli operanti non erano stati in grado di determinare quale dei due conducenti avesse impe- gnato l'incrocio con il rosso, anche se propendevano per la conclusione che fosse stato . Pt_1
5.2 Le dichiarazioni delle persone sentite a sommarie informazioni riportate nel rapporto di incidente stradale, unitamente alle sit acquisiti nel corso delle indagini del procedimento pe- nale e alle deposizioni assunte nel giudizio - proseguiva il Tribunale - non erano idonee fornire pagina 4 di 10 una risposta univoca e attendibile al quesito appena posto presentando vari profili discordanze ed incongruenze, estrinseche ed intrinseche. Dall' e - conducente e CP_6 CP_7
passeggero, rispettivamente, di un veicolo che, al momento dell'impatto, si trovava fermo in coda lungo via Dante - avevano riferito alla polizia municipale, nell'immediatezza del sinistro, che il loro veicolo si trovava al semaforo, alcuni metri indietro rispetto al veicolo condotto da e che al momento dell'impatto fra i due veicoli, di sicuro che il semaforo di via Dante Pt_1 proiettava luce di colore rosso. Dall' precisava che al proprio semaforo (quello di CP_6
via Dante, la stessa direzione di provenienza del veicolo di la luce era diventata verde Pt_1
“alcuni secondi dopo” l'impatto.
5.3 Tali dichiarazioni, indicative della responsabilità del , sulla base delle quali gli Pt_1
operanti con verbale di accertamento n. 2973/104 avevano contestato a di avere Parte_1 impegnato l'incrocio nonostante il divieto impostogli dalla segnaletica semaforica che proiet- tava luce rossa, erano contraddette da altre risultanze. , nuovamente escusso in CP_7
sede testimoniale, aveva dichiarato di non ricordare di avere visto la luce del semaforo al mo- mento del passaggio della Renault e di non ricordare di avere assistito all'impatto. Inoltre,
[...]
sentito dalla polizia municipale nell'immediatezza, aveva dichiarato alla poli- Persona_1
zia municipale di avere attraversato, alla guida di una bicicletta, l'intersezione provenendo dal- la direzione di marcia opposta rispetto alla Renault (viale Rimembranze) precisando di aver iniziato l'attraversamento a luce verde e di aver sentito un forte impatto alla propria sinistra mentre si trovava al centro della carreggiata. Da tali dichiarazioni sembrava potersi desumere che aveva impegnato l'incrocio quando il semaforo proiettava luce verde nella sua di- Pt_1 rezione, anche se l'attendibilità delle stesse era stata posta in dubbio dai verbalizzanti posto che non aveva visto l'impatto, avendolo solo udito, e inspiegabilmente non si era avve- Per_1
duto del passaggio, davanti a sé, della Fiat 500 condotta dalla , in procinto poco dopo di CP_4
imbattersi nel veicolo . Anche le dichiarazioni rese da sentita, a distan- Pt_1 Testimone_1 za di tempo, a sommarie informazioni nell'ambito del procedimento penale e da CP_8
[..
sentita per la prima volta quale teste in questo procedimento, erano nel senso dell'ascrivibilità del sinistro a colpa della conducente della fiat 500, ma erano a loro volta smentite da altre deposizioni testimoniali. , escusso a sommarie informa- Persona_2
zioni nel procedimento penale rgnr 2571/15, infatti, aveva dichiarato di trovarsi sulla medesi- ma direzione di marcia di , pochi metri indietro;
precisava di essersi arrestato quando il CP_4
pagina 5 di 10 semaforo nella propria direzione era giallo e prossimo al rosso;
aggiungeva che il veicolo di stava transitando proprio nel momento in cui stava cambiando la colorazione semafori- CP_4
ca. Esaminato quale teste, aveva ribadito che la 500 era passata con il segnale giallo del sema- foro, quello posto sulla sua corsia di marcia, ma poi era scattato il rosso. Secondo il tribunale la deposizione di era sotto certo profilo più attendibile di quelle di e Per_2 Tes_1 CP_9
[...
perché resa da un soggetto più vicino (a distanza di pochi metri) rispetto al luogo dell'impatto, ma non consentiva di determinare con certezza se fise passata con il sema- CP_4
foro giallo o con quello rosso.
5.4 Si era, in presenza, quindi, di una situazione di incertezza in ordine alla dinamica del sinistro dovuta alle discordanze delle deposizioni testimoniali – incertezza in ragione della qua- le il Prefetto di Varese in data 21/09/2015 aveva disposto l'archiviazione del processo verbale redatto dalla polizia municipale e il procedimento penale a carico di era stato CP_4
archiviato – che, ad avviso del Tribunale, imponeva l'applicazione della presunzione di pari colpa concorrente dei conducenti dei due veicoli.
5.5 Il Tribunale procedeva quindi alla liquidazione dei danni e condannava le convenute a pagare all'attore la somma di € 18.440,90, importo corrispondente al 50% del danno rivalutato alla data della sentenza, oltre i soli interessi moratori al tasso legale dalla sentenza al saldo.
Non accoglieva la domanda di interessi compensativi in quanto l'attore non aveva dedotto di avere subito, per il ritardato adempimento dell'obbligazione risarcitoria, danni non coperti dal- la mera rivalutazione.
6. Avverso tale sentenza ha interposto appello affidato a due motivi. Parte_1
7. Nella contumacia di , si è costituita in giudizio CP_4 Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
8. La causa rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 1/10/2024 e rimessa sul ruolo davanti all'istruttore a seguito del pensionamento di uno dei componenti del collegio, è stata nuovamente rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 17/12/2024.
*****
9. Con il primo motivo d'impugnazione l'appellante deduce che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, tutte le testimonianze sarebbero sostanzialmente concordi nell'escludere la sua responsabilità. Il Tribunale, in particolare, avrebbe omesso di considerare che il tratto di strada nel quale si è verificato il sinistro presenta un doppio incrocio in sequenza, con due im-
pagina 6 di 10 pianti semaforici posti uno di seguito all'altro; tale omissione avrebbe condotto il primo giudi- ce a un'errata valutazione della deposizione resa dal teste Avendo questi riferito Tes_2
che la conducente della Fiat 500 aveva superato il primo semaforo mentre proiettava luce gial- la, si dovrebbe concludere che al momento dell'impegno del secondo incrocio il semaforo proiettava, nella sua direzione, luce rossa. Secondo, l'appellante, più precisamente, dalle di- chiarazioni rese dal teste si dovrebbe desumere che la Fiat 500 “transitava inevitabilmente a forte velocità per giungere al secondo semaforo in tempo utile per evitare il rosso, senza riusci- re, tuttavia, nell'intento” e, “non potendo più arrestare la propria corsa, superava … il secondo semaforo mentre questo proiettava luce rossa, impattando violentemente contro la vettura con- dotta dall'attore e proveniente dalla sua destra” come desumibile dalle “conseguenze dell'impatto tra le due vetture che dimostrano che la conducente della Fiat 500 viaggiava ad una velocità decisamente sostenuta”. D'altro canto, prosegue l'appellante, "sarebbe del tutto improbabile, illogico e senza alcun senso … che il , fermo al semaforo, sia poi ripartito Pt_1 quando il semaforo proiettava ancora luce rossa”. Solamente quest'ultima considerazione, ad avviso dell'appellante, sarebbe sufficiente per escludere l'attendibilità delle dichiarazioni rese dai testi e Sotto altro profilo, deduce che il Tribunale sarebbe incor- CP_7 Tes_3 Pt_1
so in vizio di ulta-petizione per avere applicato la presunzione prevista dall'art. 2054, 2° com- ma c.c. in difetto di espressa richiesta, almeno in via subordinata, della parte.
10. Il motivo non è meritevole di accoglimento.
10.1 Il Tribunale ha esaminato tutte le risultanze istruttorie e, in particolare, ha evidenziato gli elementi di contrasto tra le dichiarazioni rese ai verbalizzanti, nell'immediatezza del sini- stro, da e nonché da e quelle rese, in sede di CP_7 Controparte_10 Tes_2 esame testimoniale, da a (quest'ultima - la cui presenza non era Testimone_1 _11
stata rilevata dai verbalizzanti né indicata nella denuncia-querela sporta da il 13/3/2015 - CP_4
sentita per la prima volta a distanza di cinque anni dal fatto).
10.2 Al riguardo, la Corte deve rilevare che e si trovavano in posizione pri- CP_7 Tes_3
vilegiata in quanto erano a bordo di una vettura che ferma dietro quella condotta da e, Pt_1
subito dopo il sinistro, riferirono che, al momento dello scontro tra i due veicoli, il semaforo proiettava luce rossa nella loro direzione di marcia. L'unica altra persona reperita in loco dai verbalizzanti e sentita nell'immediatezza è tale (che non è stato sentito Persona_1
come testimone nel corso del giudizio perché risultato irreperibile) che, proveniente, in bici-
pagina 7 di 10 , dalla direzione opposta a quella tenuta da (proveniente, cioè, da via della Ri- Tes_4 Pt_1
membranza, che costituisce la prosecuzione di via Dante), riferì di aver incominciato l'attraver- samento dell'intersezione con la luce verde e di avere sentito un forte impatto alla propria sini- stra mentre si trovava al centro della carreggiata. Queste ultime dichiarazioni, peraltro, come evidenziato dai verbalizzanti, non consentono di affermare che anche l'odierno appellante abbia iniziato ad impegnare l'incrocio quando il semaforo dalla sua direzione proiettava luce verde, sia perché il ciclista “non era in grado di verificare il colore della palina semaforica rivolta ver- so via Dante”, sia perché si tratta di dichiarazioni che lasciano un sensibile margine di dubbio in ordine a quanto effettivamente percepito dal dichiarante (come osservato dai verbalizzanti,
“se così fosse avvenuto il veicolo B avrebbe dovuto transitare a forte velocità l'intersezione proprio davanti al velocipedista, transitando a non più di 2 m da quest'ultimo e con una palina semaforica rivolta lungo la sua direzione a proiettante e luce di colorazione rossa per ruttare subito dopo il veicolo a posto a sua volta a non più di tre metri dal conducente del velocipe- de”).
10.3 Anche il rilievo dell'appellante secondo cui dalla deposizione del teste Tes_2
emergerebbe che la Fiat 500 aveva superato con colorazione gialla il primo dei due semafori in sequenza posti su via Verdi e sarebbe pertanto giunto all'intersezione con via Dante allorché il semaforo che regolava tale incrocio proiettava luce rossa non può essere condivisa. In atti non vi sono elementi in ordine alla successione temporale della regolazione dei due impianti sema- forici (posti a distanza di circa 80 metri, come può desumersi dallo schizzo planimetrico pro- dotto dall'attore come doc. n.1), sicché la circostanza che la fiat 500 abbia superato primo se- maforo con la luce gialla non è di per sé significativa del passaggio con il rosso al secondo se- maforo.
10.4 Alla luce delle sopra esposte risultanze, ad avviso del collegio, deve condividersi la conclusione alla quale è giunto il giudice a quo circa l'impossibilità, sulla base dei contrastanti elementi in atti, di riscostruire con certezza la dinamica del sinistro e che, pertanto, sia corretta l'applicazione della regola prevista dall'art. 2054, 2° comma c.c.
11. Anche la tesi dell'appellante secondo cui l'affermazione del concorso di colpa in base alla presunzione posta dalla norma richiamata comporterebbe vizio di extra-petizione non è meritevole di condivisione. L'accertamento del concorso paritario costituisce, infatti, un possi-
pagina 8 di 10 bile esito (di accoglimento parziale) dell'originaria domanda e non integra, quindi,
l'accoglimento di domanda diversa da quella proposta (Cass. n. 27169/2024).
12. Con il secondo motivo, l'appellante si duole della mancata liquidazione degli interessi legali dal giorno del sinistro al saldo. Richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo cui ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la riva- lutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel mo- mento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale, sia gli interessi compensativi sulla pre- detta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito.
12.1 Il motivo è fondato. L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un de- bito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo inter- corso tra l'evento lesivo e la liquidazione. Se è vero, pertanto, che la relativa determinazione necessita della prova, anche in via presuntiva, del danno derivante dal ritardato pagamento, è altresì vero che il danno può ritenersi provato quantomeno in misura corrispondente alla natura fruttuosità del denaro e che, pertanto, può essere liquidato in misura corrispondente agli inte- ressi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno.
12.2 In parziale accoglimento dell'appello, pertanto, gli appellati devono essere condannati a pagare all'attore gli interessi al tasso legale sulla somma di € 18.440,90, devalutata dalla data della sentenza di primo grado (6/5/2023) alla data del sinistro (28/1/2015) e rivalutata anno per anno fino alla data del saldo.
13. Avuto riguardo all'accoglimento dell'appello solo relativamente al capo di domanda riguardante gli interessi, ricorrono i presupposti per compensare tra le parti le spese del grado - da liquidarsi sulla base del valore della causa corrispondente alla maggior somma attribuita ri- spetto a quella liquidata in primo grado - per metà, con condanna degli appellati, in solido, alla rifusione della residua metà. Le spese, dovendosi fare riferimento ai valori previsti allo sca- glione da € 1.101,00 a € 5.200,00, sono liquidate, con applicazione dei valori medi e già ridotte della metà, in € 1.210,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
p.q.m.
pagina 9 di 10 La Corte in parziale accoglimento dell'appello proposto da e, per l'effetto, in parziale ri- Parte_1
forma della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 674/23 del 06/05/2023, che nel resto conferma, così provvede:
a) condanna e , in solido, a corrispondere a Controparte_1 CP_4 Pt_2
gli interessi al tasso legale sulla somma di € 18.440,90 devalutata sulla base degli
[...]
indici Istat dalla data della sentenza impugnata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno fino alla data del pagamento;
b) dichiara compensate tra le parti le spese del grado per metà e condanna Controparte_1
e , in solido, a rimborsare all'appellante la residua metà che liqui-
[...] CP_4 da, già operata la riduzione, in € 1.210,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie
(15%) iva e cpa, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Milano, 14 gennaio 2025
Il Presidente est.
Roberto Aponte
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO terza sezione civile
La Corte, composta dai magistrati
Dott. Roberto Aponte -Presidente rel.
Dott. Adriana Cassano Cicuto - Consigliere
Dott. Maria Carla Rossi - Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3514/2023 r.g. promossa da
, ( ), rappresentato e difeso dall'avv. Raffaello Boni Parte_1 CodiceFiscale_1
( ) del foro di Varese, elettivamente domiciliato presso il difensore – CodiceFiscale_2
domicilio digitale indirizzo PEC: Email_1
- appellante contro
, (c.f. partita iva , in persona Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 dell'amministratore delegato e direttore generale dott. e del dirigente Controparte_2 dott. , rappresentata, assistita e difesa dall'avv. Cesare Bulgheroni (c.f. Controparte_3 [...]
el Foro di di Varese, Via Grandi, 10 – telefax n. 0332/235098 – indirizzo C.F._3
pec: Email_2
appellata e
, residente a [...], CP_4 appellata contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'appellante:
pagina 1 di 10 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta e disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: in principalità
a) in parziale riforma della sentenza n. 674/2 b3 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio in data
06/05/2023 resa inter partes, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del mezzo Fiat
500 targato EM256XZ di proprietà e condotto dalla convenuta ed assicurato CP_4
con e Controparte_1
b) per l'effetto condannare in persona del Legale Rappresentante pro Controparte_1 tempore, in solido con all'ulteriore risarcimento e che si richiede contenersi nel- CP_4 la misura pari ad € 26.000,00 (somma decurtata di quanto già percepito) c) con riconoscimento, in relazione alla complessiva somma oggetto di risarcimento e pari ad € 44.440,90 degli inte- ressi legali e rivalutazione monetaria sulla somma devalutata dal giorno del sinistro al saldo ef- fettivo.
d) con vittoria di compensi e spese del presente grado di giudizio e con distrazione in favore del sottoscritto procuratore dei compensi non riscossi e delle spese ex art. 93 c.p.c. in subordine e) in parziale riforma della sentenza n. 674/23 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio in data
06/05/2023 resa inter partes, rimodulare il concorso di colpa del danneggiato nella misura del
70% a suo carico e del 30% a carico dell'appellata e f) per l'effetto condannare in persona del Legale Rappresentante pro tem- Controparte_1 pore, in solido con all'ulteriore risarcimento pari ad € 11.526,20 (somma decur- CP_4
tata di quanto già percepito)
g) con riconoscimento, in relazione alla complessiva somma oggetto di risarcimento e pari ad
29.967,10 degli interessi legali e rivalutazione monetaria sulla somma devalutata dal giorno del sinistro al saldo effettivo h) con vittoria di compensi e spese del presente grado di giudizio e con distrazione in favore del sottoscritto procuratore dei compensi non riscossi e delle spese ex art. 93 c.p.c. in ulteriore subordine i) in parziale riforma della sentenza n. 674/23 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio in data
06/05/2023 resa inter partes, riconoscere, sulla somma individuata dal Giudice di primo grado,
pagina 2 di 10 l'applicazione degli interessi legali e rivalutazione monetaria sulla somma devalutata dal gior- no del sinistro al saldo effettivo e j) per l'effetto, condannare in persona del Legale Rappresentante pro Controparte_1 tempore, in solido con al pagamento in favore dell'appellante dell'ulteriore CP_4 somma di € 5.224,62 a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria (dal giorno del sini- stro al 31/10/2023)
k) con vittoria di compensi e spese del presente grado di giudizio e con distrazione in favore del sottoscritto procuratore dei compensi non riscossi e delle spese ex art. 93 c.p.c.
L'appellata Controparte_1
Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma – ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta confermare la sentenza n. 674/23, pubblicata il 6 maggio 2023 del Tribunale di Busto Arsizio, emessa inter partes, e così respingere l'appello proposto da avverso tale sentenza;
Parte_1
IN OGNI CASO: mandare assolta dalle istanze tutte contro la stessa proposte da _1
, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa e successivi occorrendi. Parte_1
Fa espressa riserva di ogni altra eccezione, deduzione, produzione e conclusione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il 28/01/2015 alle h. 14,10 circa, nel comune di Samarate (VA), all'intersezione tra
Via Dante Alighieri con Via Verdi si verificava la collisione tra l'autovettura Renault Clio tar- gata BL008ZH ed assicurata con e la Fiat 500 TG EM256XZ condotta e di pro- CP_5
prietà di , assicurata da CP_4 Controparte_1
2. Con citazione notificata il 28/2/2019, conveniva in giudizio, davanti al Parte_1
Tribunale di Busto Arsizio, e deducendo che il sinistro si era ve- CP_4 Controparte_1
rificato per esclusiva responsabilità della conducente della Fiat 500 e chiedendo la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati in € 103.065,02. L'attore allegava che, alla guida della Renault Clio, proveniente da Via Dante
Alighieri, era fermo all'intersezione con la Via Verdi regolata da semaforo che proiettava luce rossa nella sua direzione;
divenuto il semaforo verde, era ripartito e aveva iniziato manovra di svolta a sinistra per immettersi in via Verdi allorché, a manovra non ancora ultimata, era stato urtato con violenza dalla Fiat 500 che aveva attraversato l'incrocio a semaforo rosso e a veloci- tà sostenuta.
pagina 3 di 10 3. Nella contumacia di , si costituiva in giudizio chiedendo CP_4 Controparte_1
il rigetto della domanda. Deduceva che la responsabilità del sinistro doveva essere addebitata esclusivamente all'attore che, proveniente da Via Dante, aveva impegnato l'intersezione con via
Verdi allorché il semaforo proiettava luce rossa nella sua direzione di marcia.
4. All'esito dell'istruttoria, nel corso della quale erano assunte prove testimoniali ed espleta- ta c.t.u. medico-legale, il Tribunale, con sentenza n. 674 pubblicata l'8/5/2023, dichiarava la pari concorrente responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro sulla base della presun- zione di cui all'art. 2054, 2° comma c.c., e condannava i convenuti, in solido, a pagare all'attore, a titolo di risarcimento del 50% del danno, la somma di € 18.440,90, importo già ri- valutato alla data della sentenza, oltre interessi moratori al tasso legale dalla sentenza al saldo.
Con la stessa sentenza il Tribunale poneva le spese di ctu definitivamente a carico di
[...]
e condannava i convenuti alla rifusione delle spese di lite. _1
5. Nel motivare la decisione, osservava che le risultanze probatorie erano per un verso parziali, e per altro verso valutative, indeterminate e parzialmente contraddittorie, sicché non consentivano di ricostruire con sufficiente grado di attendibilità la dinamica del sinistro e di de- terminare la sussistenza ed il grado di negligenza di ciascuno dei conducenti.
5.1 Osservava, in particolare, che dal rapporto di incidente stradale del 28.1.2015 redatto dalla polizia municipale emergeva l'impossibilità di ricostruire attendibilmente la dinamica del sinistro. I soli dati pacifici, sulla base delle risultanze degli accertamenti e rilievi svolti, erano che la vettura condotta da , che percorreva via Verdi, giunta all'intersezione semaforica CP_4
con via Dante, incrociava la propria traiettoria con quella del veicolo condotto da , che Pt_1 sopraggiungeva da via Dante e che al momento dell'impatto era posizionato quasi al centro della carreggiata. La collisione tra i due veicoli si verificava in prossimità del centro della car- reggiata, tra la parte anteriore angolare sinistra della Fiat 500 e la parte laterale sinistra della
Renault Clio. L'incrocio era regolato da semafori, funzionanti all'epoca del sinistro, posizionati
– poco prima del crocevia - sia sulla direzione di marcia della Fiat 500 che della Renault Clio, ma gli operanti non erano stati in grado di determinare quale dei due conducenti avesse impe- gnato l'incrocio con il rosso, anche se propendevano per la conclusione che fosse stato . Pt_1
5.2 Le dichiarazioni delle persone sentite a sommarie informazioni riportate nel rapporto di incidente stradale, unitamente alle sit acquisiti nel corso delle indagini del procedimento pe- nale e alle deposizioni assunte nel giudizio - proseguiva il Tribunale - non erano idonee fornire pagina 4 di 10 una risposta univoca e attendibile al quesito appena posto presentando vari profili discordanze ed incongruenze, estrinseche ed intrinseche. Dall' e - conducente e CP_6 CP_7
passeggero, rispettivamente, di un veicolo che, al momento dell'impatto, si trovava fermo in coda lungo via Dante - avevano riferito alla polizia municipale, nell'immediatezza del sinistro, che il loro veicolo si trovava al semaforo, alcuni metri indietro rispetto al veicolo condotto da e che al momento dell'impatto fra i due veicoli, di sicuro che il semaforo di via Dante Pt_1 proiettava luce di colore rosso. Dall' precisava che al proprio semaforo (quello di CP_6
via Dante, la stessa direzione di provenienza del veicolo di la luce era diventata verde Pt_1
“alcuni secondi dopo” l'impatto.
5.3 Tali dichiarazioni, indicative della responsabilità del , sulla base delle quali gli Pt_1
operanti con verbale di accertamento n. 2973/104 avevano contestato a di avere Parte_1 impegnato l'incrocio nonostante il divieto impostogli dalla segnaletica semaforica che proiet- tava luce rossa, erano contraddette da altre risultanze. , nuovamente escusso in CP_7
sede testimoniale, aveva dichiarato di non ricordare di avere visto la luce del semaforo al mo- mento del passaggio della Renault e di non ricordare di avere assistito all'impatto. Inoltre,
[...]
sentito dalla polizia municipale nell'immediatezza, aveva dichiarato alla poli- Persona_1
zia municipale di avere attraversato, alla guida di una bicicletta, l'intersezione provenendo dal- la direzione di marcia opposta rispetto alla Renault (viale Rimembranze) precisando di aver iniziato l'attraversamento a luce verde e di aver sentito un forte impatto alla propria sinistra mentre si trovava al centro della carreggiata. Da tali dichiarazioni sembrava potersi desumere che aveva impegnato l'incrocio quando il semaforo proiettava luce verde nella sua di- Pt_1 rezione, anche se l'attendibilità delle stesse era stata posta in dubbio dai verbalizzanti posto che non aveva visto l'impatto, avendolo solo udito, e inspiegabilmente non si era avve- Per_1
duto del passaggio, davanti a sé, della Fiat 500 condotta dalla , in procinto poco dopo di CP_4
imbattersi nel veicolo . Anche le dichiarazioni rese da sentita, a distan- Pt_1 Testimone_1 za di tempo, a sommarie informazioni nell'ambito del procedimento penale e da CP_8
[..
sentita per la prima volta quale teste in questo procedimento, erano nel senso dell'ascrivibilità del sinistro a colpa della conducente della fiat 500, ma erano a loro volta smentite da altre deposizioni testimoniali. , escusso a sommarie informa- Persona_2
zioni nel procedimento penale rgnr 2571/15, infatti, aveva dichiarato di trovarsi sulla medesi- ma direzione di marcia di , pochi metri indietro;
precisava di essersi arrestato quando il CP_4
pagina 5 di 10 semaforo nella propria direzione era giallo e prossimo al rosso;
aggiungeva che il veicolo di stava transitando proprio nel momento in cui stava cambiando la colorazione semafori- CP_4
ca. Esaminato quale teste, aveva ribadito che la 500 era passata con il segnale giallo del sema- foro, quello posto sulla sua corsia di marcia, ma poi era scattato il rosso. Secondo il tribunale la deposizione di era sotto certo profilo più attendibile di quelle di e Per_2 Tes_1 CP_9
[...
perché resa da un soggetto più vicino (a distanza di pochi metri) rispetto al luogo dell'impatto, ma non consentiva di determinare con certezza se fise passata con il sema- CP_4
foro giallo o con quello rosso.
5.4 Si era, in presenza, quindi, di una situazione di incertezza in ordine alla dinamica del sinistro dovuta alle discordanze delle deposizioni testimoniali – incertezza in ragione della qua- le il Prefetto di Varese in data 21/09/2015 aveva disposto l'archiviazione del processo verbale redatto dalla polizia municipale e il procedimento penale a carico di era stato CP_4
archiviato – che, ad avviso del Tribunale, imponeva l'applicazione della presunzione di pari colpa concorrente dei conducenti dei due veicoli.
5.5 Il Tribunale procedeva quindi alla liquidazione dei danni e condannava le convenute a pagare all'attore la somma di € 18.440,90, importo corrispondente al 50% del danno rivalutato alla data della sentenza, oltre i soli interessi moratori al tasso legale dalla sentenza al saldo.
Non accoglieva la domanda di interessi compensativi in quanto l'attore non aveva dedotto di avere subito, per il ritardato adempimento dell'obbligazione risarcitoria, danni non coperti dal- la mera rivalutazione.
6. Avverso tale sentenza ha interposto appello affidato a due motivi. Parte_1
7. Nella contumacia di , si è costituita in giudizio CP_4 Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
8. La causa rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 1/10/2024 e rimessa sul ruolo davanti all'istruttore a seguito del pensionamento di uno dei componenti del collegio, è stata nuovamente rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 17/12/2024.
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9. Con il primo motivo d'impugnazione l'appellante deduce che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, tutte le testimonianze sarebbero sostanzialmente concordi nell'escludere la sua responsabilità. Il Tribunale, in particolare, avrebbe omesso di considerare che il tratto di strada nel quale si è verificato il sinistro presenta un doppio incrocio in sequenza, con due im-
pagina 6 di 10 pianti semaforici posti uno di seguito all'altro; tale omissione avrebbe condotto il primo giudi- ce a un'errata valutazione della deposizione resa dal teste Avendo questi riferito Tes_2
che la conducente della Fiat 500 aveva superato il primo semaforo mentre proiettava luce gial- la, si dovrebbe concludere che al momento dell'impegno del secondo incrocio il semaforo proiettava, nella sua direzione, luce rossa. Secondo, l'appellante, più precisamente, dalle di- chiarazioni rese dal teste si dovrebbe desumere che la Fiat 500 “transitava inevitabilmente a forte velocità per giungere al secondo semaforo in tempo utile per evitare il rosso, senza riusci- re, tuttavia, nell'intento” e, “non potendo più arrestare la propria corsa, superava … il secondo semaforo mentre questo proiettava luce rossa, impattando violentemente contro la vettura con- dotta dall'attore e proveniente dalla sua destra” come desumibile dalle “conseguenze dell'impatto tra le due vetture che dimostrano che la conducente della Fiat 500 viaggiava ad una velocità decisamente sostenuta”. D'altro canto, prosegue l'appellante, "sarebbe del tutto improbabile, illogico e senza alcun senso … che il , fermo al semaforo, sia poi ripartito Pt_1 quando il semaforo proiettava ancora luce rossa”. Solamente quest'ultima considerazione, ad avviso dell'appellante, sarebbe sufficiente per escludere l'attendibilità delle dichiarazioni rese dai testi e Sotto altro profilo, deduce che il Tribunale sarebbe incor- CP_7 Tes_3 Pt_1
so in vizio di ulta-petizione per avere applicato la presunzione prevista dall'art. 2054, 2° com- ma c.c. in difetto di espressa richiesta, almeno in via subordinata, della parte.
10. Il motivo non è meritevole di accoglimento.
10.1 Il Tribunale ha esaminato tutte le risultanze istruttorie e, in particolare, ha evidenziato gli elementi di contrasto tra le dichiarazioni rese ai verbalizzanti, nell'immediatezza del sini- stro, da e nonché da e quelle rese, in sede di CP_7 Controparte_10 Tes_2 esame testimoniale, da a (quest'ultima - la cui presenza non era Testimone_1 _11
stata rilevata dai verbalizzanti né indicata nella denuncia-querela sporta da il 13/3/2015 - CP_4
sentita per la prima volta a distanza di cinque anni dal fatto).
10.2 Al riguardo, la Corte deve rilevare che e si trovavano in posizione pri- CP_7 Tes_3
vilegiata in quanto erano a bordo di una vettura che ferma dietro quella condotta da e, Pt_1
subito dopo il sinistro, riferirono che, al momento dello scontro tra i due veicoli, il semaforo proiettava luce rossa nella loro direzione di marcia. L'unica altra persona reperita in loco dai verbalizzanti e sentita nell'immediatezza è tale (che non è stato sentito Persona_1
come testimone nel corso del giudizio perché risultato irreperibile) che, proveniente, in bici-
pagina 7 di 10 , dalla direzione opposta a quella tenuta da (proveniente, cioè, da via della Ri- Tes_4 Pt_1
membranza, che costituisce la prosecuzione di via Dante), riferì di aver incominciato l'attraver- samento dell'intersezione con la luce verde e di avere sentito un forte impatto alla propria sini- stra mentre si trovava al centro della carreggiata. Queste ultime dichiarazioni, peraltro, come evidenziato dai verbalizzanti, non consentono di affermare che anche l'odierno appellante abbia iniziato ad impegnare l'incrocio quando il semaforo dalla sua direzione proiettava luce verde, sia perché il ciclista “non era in grado di verificare il colore della palina semaforica rivolta ver- so via Dante”, sia perché si tratta di dichiarazioni che lasciano un sensibile margine di dubbio in ordine a quanto effettivamente percepito dal dichiarante (come osservato dai verbalizzanti,
“se così fosse avvenuto il veicolo B avrebbe dovuto transitare a forte velocità l'intersezione proprio davanti al velocipedista, transitando a non più di 2 m da quest'ultimo e con una palina semaforica rivolta lungo la sua direzione a proiettante e luce di colorazione rossa per ruttare subito dopo il veicolo a posto a sua volta a non più di tre metri dal conducente del velocipe- de”).
10.3 Anche il rilievo dell'appellante secondo cui dalla deposizione del teste Tes_2
emergerebbe che la Fiat 500 aveva superato con colorazione gialla il primo dei due semafori in sequenza posti su via Verdi e sarebbe pertanto giunto all'intersezione con via Dante allorché il semaforo che regolava tale incrocio proiettava luce rossa non può essere condivisa. In atti non vi sono elementi in ordine alla successione temporale della regolazione dei due impianti sema- forici (posti a distanza di circa 80 metri, come può desumersi dallo schizzo planimetrico pro- dotto dall'attore come doc. n.1), sicché la circostanza che la fiat 500 abbia superato primo se- maforo con la luce gialla non è di per sé significativa del passaggio con il rosso al secondo se- maforo.
10.4 Alla luce delle sopra esposte risultanze, ad avviso del collegio, deve condividersi la conclusione alla quale è giunto il giudice a quo circa l'impossibilità, sulla base dei contrastanti elementi in atti, di riscostruire con certezza la dinamica del sinistro e che, pertanto, sia corretta l'applicazione della regola prevista dall'art. 2054, 2° comma c.c.
11. Anche la tesi dell'appellante secondo cui l'affermazione del concorso di colpa in base alla presunzione posta dalla norma richiamata comporterebbe vizio di extra-petizione non è meritevole di condivisione. L'accertamento del concorso paritario costituisce, infatti, un possi-
pagina 8 di 10 bile esito (di accoglimento parziale) dell'originaria domanda e non integra, quindi,
l'accoglimento di domanda diversa da quella proposta (Cass. n. 27169/2024).
12. Con il secondo motivo, l'appellante si duole della mancata liquidazione degli interessi legali dal giorno del sinistro al saldo. Richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo cui ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la riva- lutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel mo- mento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale, sia gli interessi compensativi sulla pre- detta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito.
12.1 Il motivo è fondato. L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un de- bito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo inter- corso tra l'evento lesivo e la liquidazione. Se è vero, pertanto, che la relativa determinazione necessita della prova, anche in via presuntiva, del danno derivante dal ritardato pagamento, è altresì vero che il danno può ritenersi provato quantomeno in misura corrispondente alla natura fruttuosità del denaro e che, pertanto, può essere liquidato in misura corrispondente agli inte- ressi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno.
12.2 In parziale accoglimento dell'appello, pertanto, gli appellati devono essere condannati a pagare all'attore gli interessi al tasso legale sulla somma di € 18.440,90, devalutata dalla data della sentenza di primo grado (6/5/2023) alla data del sinistro (28/1/2015) e rivalutata anno per anno fino alla data del saldo.
13. Avuto riguardo all'accoglimento dell'appello solo relativamente al capo di domanda riguardante gli interessi, ricorrono i presupposti per compensare tra le parti le spese del grado - da liquidarsi sulla base del valore della causa corrispondente alla maggior somma attribuita ri- spetto a quella liquidata in primo grado - per metà, con condanna degli appellati, in solido, alla rifusione della residua metà. Le spese, dovendosi fare riferimento ai valori previsti allo sca- glione da € 1.101,00 a € 5.200,00, sono liquidate, con applicazione dei valori medi e già ridotte della metà, in € 1.210,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
p.q.m.
pagina 9 di 10 La Corte in parziale accoglimento dell'appello proposto da e, per l'effetto, in parziale ri- Parte_1
forma della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 674/23 del 06/05/2023, che nel resto conferma, così provvede:
a) condanna e , in solido, a corrispondere a Controparte_1 CP_4 Pt_2
gli interessi al tasso legale sulla somma di € 18.440,90 devalutata sulla base degli
[...]
indici Istat dalla data della sentenza impugnata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno fino alla data del pagamento;
b) dichiara compensate tra le parti le spese del grado per metà e condanna Controparte_1
e , in solido, a rimborsare all'appellante la residua metà che liqui-
[...] CP_4 da, già operata la riduzione, in € 1.210,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie
(15%) iva e cpa, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Milano, 14 gennaio 2025
Il Presidente est.
Roberto Aponte
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