CA
Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/03/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1565/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Primavera Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere
Dott. Carmine Capozzi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 1565/2023 promossa
DA
con sede in Piazza Salim- Parte_1 Pt_1 beni 3 – P.IVA - C.F. , iscritta con lo stesso numero presso il P.IVA_1 P.IVA_2
Registro delle Imprese di Arezzo-Siena, in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa dal
Prof. Avv. Giuseppe Vettori (C.F.: ) e dall'Avv. Lorenzo Vettori (C.F. C.F._1
del Foro di Firenze, giusta procura alle liti allegata telematicamente, C.F._2 domiciliata presso il loro studio in Firenze, via Cavour 80, e con domicilio digitale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 52, primo comma, lettera b), D.L. 24 giugno 2014, n. 90 presso gli indirizzi pec e . ecavvo- Email_1 Emai_2 Email_3 cati.it.
APPELLANTE
CONTRO
, con sede legale in Carrara (MS), via Covetta, n. 53 C.F. e P. Controparte_1
IV , in persona l.r. p.t., rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'avv. P.IVA_3
Franco Fabiani (C.F. ) del foro di Como, con studio in Como, via C.F._3
Giocondo Albertolli, n. 9, e dall'avv. Stefano Tomassini (C.F. ) del C.F._4
1 foro di Firenze, presso il cui studio in Firenze, via de' Lamberti, n. 1 è altresì domiciliata ai fini del presente procedimento, giusta procura alle liti allegata telematicamente.
APPELLATA
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
sentenza n. 1889/2023 del Tribunale di FIRENZE pubblicata il 20/06/2023
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del gravame e in riforma della sentenza n. 1889/2023 del Tribunale di Firenze pubblicata il 20.6.2023, notificata il
21.6.2023, resa all'esito della causa civile iscritta al RG n. 250/2019: - dichiarare inammis- sibili e comunque respingere tutte le domande svolte verso la Comparente, anche singolar- mente prese, in quanto prescritte e/o infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, nonché assolutamente indeterminate nell'an e nel quantum, sulla scorta di tutti o parte dei titoli e delle norme fatte valere, ovvero sulla base delle diverse norme e titoli che il Tribunale riterrà di applicare;
- condannare a restituire alla Banca l'importo di € CP_1
179.547,17 corrisposto in esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado oltre inte- ressi e rivalutazione dal 28 giugno 2023 al saldo. In via istruttoria: - si chiede che non venga tenuto conto della CTU tecnico/contabile in quanto avente indebita valenza esplorativa. Ai sensi dell'art. 52 del D. lgs. n. 196/2003, si chiede che sia ordinata alla cancelleria o segre- teria competente l'apposizione, sull'originale della sentenza o di ogni altro provvedimento emesso nel corso del presente giudizio, di annotazione volta a precludere, in caso di ripro- duzione della sentenza o del provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica o scientifica e con qualsiasi mezzo, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della parte convenuta. Con vittoria di compensi e spese, compreso rimborso forfettario spese 15%, IVA e CPA per entrambi i gradi di giudizio e con condanna dell'ap- pellata alla restituzione delle somme liquidate a titolo di spese per il primo grado che nelle more la Comparente fosse costretta a corrispondere”.
Per la parte appellata: “Rigettarsi l'appello proposto in quanto infondato e per l'ef- fetto confermare la impugnata sentenza. Con vittoria di spese, diritti ed onorari per il doppio grado di giudizio, comprensivi di oneri per la consulenza tecnica d'ufficio, ivi incluso quanto anticipato e per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali
(15%) IVA e CpA come per legge, da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
2 Il giudizio di primo grado.
1.- conveniva in giudizio dinanzi al tribunale di Firenze Controparte_1 [...]
e precisava all'esito dell'istruttoria di primo grado le seguenti Parte_1 conclusioni: “Parte attrice: diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale: 1) accertare e dichiarare: a) la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della Delibera
CICR 9/2/2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa;
b) la illegittimità della applicazione di un tasso di interesse debitore superiore a quello previsto dalla norma di cui all'art.117 d.lgs. 385/93; c) la illegittimità dell'addebito di somme per CMS, CIV,
CDF e per spese di chiusura del conto;
d) il mancato riconoscimento degli interessi creditori al saggio ex art. 117 TUB;
ed ad effetto di tutto quanto sopra accertare e di- chiarare che è stata illegittimamente addebitata in conto per il periodo di cui è causa e di cui alle contabili in atti ed alla data della ultima contabile prodotta in giudizio la somma di euro 130.872,87, come emergente all'esito della esperita istruttoria o la mag- giore o minore somma ritenuta di giustizia;
2) condannare la convenuta a pagare alla attrice la somma di euro 130.872,87 o la maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori dalla domanda giudiziale al saldo, a titolo e per le causali di cui al punto che precede. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (15%) IVA e CpA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario”.
A fondamento della domanda di ripetizione di indebito oggettivo esponeva di avere intrattenuto con , agenzia di Marina di Car- Parte_1 rara, il rapporto di conto corrente CArio n.15791.29, sul quale era regolato un fido di cassa, aperto in data 20.11.1995 e chiuso in data 8/8/2016; che a tale rapporto erano stati applicati interessi ultralegali, commissioni e spese, non pattuiti per iscritto, nonché, in violazione di legge, interessi anatocistici.
Si costituiva in giudizio , opponendosi alla domanda e rilevando ed CP_2 eccependo, fra l'altro, la genericità delle allegazioni e la prescrizione del diritto, la man- canza di prova, l'inidoneità dei riassunti scalari a consentire la ricostruzione del rap- porto.
Istruita la causa con documenti e CTU contabile, con la sentenza n. 1889/2023, pubblicata in data 20/06/2023, il Tribunale di Firenze ha accolto l'azione di indebito oggettivo e ha condannato la CA a pagare a favore del correntista l'importo di euro
130.872,87.
3 Il Tribunale ha recepito le conclusioni del CTU, che ha rideterminato il rapporto di dare e avere, sulla base dell'incarico ricevuto, con questi parametri:
Tasso Creditore Per l'intero periodo: tassi sostitutivi BOT ex art. 117, c. VII, TUB al valore massimo.
Tasso Debitore Fido Ordinario e PE Per l'intero periodo: tassi sostitutivi BOT ex art. 117, c. VII, TUB al valore minimo.
Tasso Debitore Fido Anticipi Per l'intero periodo: tassi sostitutivi BOT ex art. 117, c.
VII, TUB al valore minimo.
Capitalizzazione Intero periodo: nessuna forma di capitalizzazione.
CMS Totale eliminazione degli importi addebitati a tale titolo.
Spese Eliminazione delle spese fisse di chiusura per l'intero periodo.
Prescrizione Periodo di riferimento: dal 01/01/99 al 30/09/06.
DO di riferimento: DO CA e DO FI (il CTU ha verificato che nell'uno e nell'altro caso, il risultato è uguale).
L'atto di appello. Contr 2.- (infra, appellante o o CA) ha proposto Parte_1 tempestivo appello ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, e formulando i seguenti motivi di impugnazione:
1) - PRIMO MOTIVO: VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C. IN RELA-
ZIONE AGLI ARTT. 1832, 1857, 2033 E 2697 C.C.
L'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che a) l'incompletezza degli estratti conto prodotti dall'attrice non ostacolava l'accoglimento della domanda potendosi ritenere assolto l'onere probatorio del correntista;
b) che per i periodi non coperti dagli estratti conto, ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio del correntista, erano utilizzabili i c.d. estratti conto scalari;
c) che su entrambi detti profili fosse attendibile e condivisibile la CTU svolta su tali presupposti.
Ha osservato, al riguardo, che la soluzione sub a) si pone in contrasto con decisioni del giudice di legittimità e della stessa Corte d'Appello di Firenze, le quali richiedono invece al correntista/attore di produrre in giudizio la serie continuativa degli estratti conti;
che la solu- zione sub b) è distonica rispetto al prevalente orientamento di merito, secondo cui gli estratti conti scalari non possono essere utilizzati in quanto “non offrono l'indicazione degli importi capitali giornalieri, né le causali delle singole operazioni, che invece risultano desumibili dagli estratti conto analitici, in grado di fornire un appropriato riscontro dell'identità e della consistenza delle operazioni poste in atto”, con la conseguenza che il conteggio degli inte-
4 ressi debitori applicati non è matematicamente corretto fondandosi sulla media dei tassi ap- plicati e i risultati della perizia espletata sulla base degli stessi sono del tutto approssimativi e perciò inattendibili.
2) SECONDO MOTIVO: VIOLAZIONE DELL'ART. 115 E DELL'ART. 2697 C.C. L'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui, in relazione alla eccepita prescrizione decennale dell'azione di indebito oggettivo, ha ritenuto che fosse im- possibile verificare la natura solutoria delle rimesse sulla base degli estratti scalari e che la questione andasse risolta in danno della CA in applicazione dell'art.2697 c.c. Il giudice di prime cure ha argomentato che “[…] Non sussiste infatti una disparità di trattamento tra la parte correntista attrice (cui sarebbe stata riconosciuta la possibilità di ricalcolo delle com- petenze mediante i riassunti scalari giornalieri) e la parte CA convenuta (cui non sarebbe stata riconosciuta l'analisi della prescrizione). Infatti, da un punto di vista strettamente tec- nico, i saldi giornalieri in atti, sono sufficienti per il ricalcolo delle competenze senza alcuna approssimazione, mentre non sono sufficienti per l'individuazione delle rimesse solutorie, che richiede, evidentemente, la presenza degli estratti conto movimenti. Infatti l'individua- zione delle rimesse solutorie non solo richiede la presenza dei movimenti di un “periodo”, ma necessariamente la presenza dei movimenti del trimestre completo, perché come previsto da Cass. Sez. Un. n. 24418/10 l'individuazione delle rimesse deve essere svolta sul saldo riordinato per data disponibilità, che richiede la conoscenza di tutti i movimenti del trime- stre, non essendo sufficiente né la presenza del saldo per valuta. Da ciò consegue che sarebbe stato onere per la integrare eventualmente la documentazione prodotta dal correnti- Pt_1 sta (idonea a provare i fatti costitutivi della propria pretesa) in relazione al fatto estintivo dedotto (prescrizione). Se infatti gli addebiti contestati sono suscettibili di prova libera
(Cass. 22418/2022; Cass. 1528/2022; Cass. 5887/2021), come correttamente evidenziato dalla attrice, la “…impossibilità di riclassificare il saldo per “disponibilità” e conseguente- mente eseguire gli accertamenti in materia di prescrizione per gli indebiti maturati nel pe- riodo compreso tra il 01/01/99 ed il 30/09/99…” ridonda a danno della stessa essendo Pt_1 la stessa onerata della prova in relazione all'eccezione di prescrizione” (pag. 7).
L'appellante assume come errata tale decisione nella parte in cui onera la CA della prova della prescrizione, dovendo essere, per contro, onere del correntista dimostrare che il conto sia affidato mediante apertura di credito e che quindi i singoli versamenti possano avere natura ripristinatoria.
Spetta al correntista – secondo l'appellante – produrre i contratti di apertura di credito e i documenti idonei ad evidenziare le movimentazioni del conto che consentano di indivi- duare la natura dei versamenti del correntista (se ripristinatoria o meno).
In subordine, l'appellante evidenzia che il tribunale fiorentino non ha tenuto conto che il perito della CA aveva in ogni caso prodotto il conteggio delle partite solutorie, da cui
5 risultava la prescrizione delle competenze per il periodo ante 25.11.2008, coincidente con la data della rimessa solutoria di euro 5.000,00.
3) TERZO MOTIVO: VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1350, 1843, 1852, 2697, 2934 E
2935 C.C., DELL'ART. 115 C.P.C. E DELL'ART. 117 T.U.B. L'appellante impugna il capo della decisione che ha ritenuto possibile per il correntista dimostrare l'esistenza di un fido anche senza produrre il contratto di apertura di credito e, sulla base dell'espletata CTU e degli estratti scalari prodotti, ha ritenuto dimostrata la prova
(indiretta) dell'affidamento.
Così la decisione di primo grado: “[…]Non risultando alcun documento contrattuale attestante la concessione di una apertura di credito (fido di cassa), l'affidamento a valere sul conto nr. 15791.29 è stato desunto dagli elementi indiziari, dai quali emerge come il conto sia sempre stato affidato per cassa nel periodo rilevante ai fini di tale indagine. Gli elementi indiziari in forza dei quali è stato individuato l'affidamento sono stati i seguenti:
Dalle indicazioni contenute nei riassunti scalari e nei dettagli di calcolo delle competenze depositati dalla Convenuta. Vengono indicati gli importi degli affidamenti concessi, la mi- sura dei tassi di interesse di riferimento e la loro natura, ancorché attraverso un codice numerico. Ad esempio si vedano le informazioni contenute nello scalare interessi al III tri- mestre 2003. L'applicazione di almeno due tassi d'interesse per data valuta, di cui quello in misura inferiore riferito agli utilizzi entro i limiti dell'affidamento e quelli in misura mag- giore riferiti agli sconfinamenti di conto. Ad esempio si veda la distinzione effettuata nel dettaglio di calcolo delle competenze al I trimestre 1999. La modalità di calcolo della Com- missione di IM PE, la quale è stata determinata mediante l'applicazione di una aliquota in misura inferiore sull'importo totale di tutti i fidi concessi sul rapporto ed una aliquota di misura maggiore sull'eccedenza da tale sommatoria. L'addebito del Corrispet- tivo sull' , calcolato in misura percentuale rispetto all'affidamento concesso. La Parte_2 misura dell'affidamento è stata individuata anche rapportando tra loro i numeri debitori derivanti dall'utilizzo del fido ed i giorni valuta di competenza, tenendo conto e confrontando i risultati ottenuti in ogni singolo trimestre”.
Secondo l'appellante tale decisione è in contrasto con l'orientamento consolidato di questa Corte e le decisioni della Corte di Cassazione, che hanno ritenuto che “la prova [della conclusione del contratto di apertura di credito] debba essere fornita per iscritto, dato che i contratti CAri vanno conclusi per iscritto, ai sensi dell'art. 117 TUB (cfr. Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 926 del 13/01/2022) (salvi i casi di aperture di credito concluse nel periodo antecedente alla L. n. 154/1992 e previste specificamente nel contratto di conto corrente, nei quali la prova può essere fornita per facta concludentia) di talché è irrilevante il fido di fatto”.
6 4) QUARTO MOTIVO: VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 117-118 TUB ANCHE IN
RELAZIONE ALL'ART. 2697 C.C. L'appellante impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui ha stabilito (pagg.
7-8) quanto segue: “Passando al merito, il CTU ha accertato che “Né il contratto né l'ap- pendice dei servizi di pagamento del 20/11/95 contengono la disciplina della misura dei tassi di interesse (attivi e passivi) a valere sul conto corrente. Inoltre, nonostante l'articolo 16 preveda la facoltà della Banca di modificare unilateralmente le condizioni economiche ex- art. 118 TUB, nessuna delle proposte di modifica unilaterale riscontrate in atti contiene in- dicazioni dei tassi di interesse” (doc. 1 . Conseguentemente, il CTU ha correttamente Pt_1 ricalcolato il conto nr. 15791.29 applicando i tassi sostitutivi BOT previsti dall'articolo 117
TUB (valore minimo sui tassi debitori e valore massimo sui tassi creditori) per l'intero pe- riodo oggetto di analisi. Il CTU ha altresì verificato la mancata pattuizione scritta della CMS ed ha quindi eliminato gli importi addebitati. La stessa metodologia è stata correttamente utilizzata per le altre commissioni o spese addebitate ma mai pattuite per iscritto”.
Secondo l'appellante il Tribunale si è acriticamente appiattito sulle conclusioni del
CTU senza minimamente dare conto delle difese esposte dalla che invece ne denotano Pt_1
l'inattendibilità o comunque l'infondatezza.
La CA assume di avere dimostrato, tramite la produzione del contratto di apertura del conto corrente n. 15791.29 (doc. 1), che le parti pattuirono le condizioni del rapporto che furono accettate e sottoscritte dalla società attrice.
Inoltre, sostiene che tutte le variazioni riguardanti i tassi e le altre condizioni furono comunicate al correntista e non furono mai da questi contestate (doc. 2).
Quanto alla c.m.s. e le altre commissioni, la stessa controparte [in una richiesta stra- giudiziale] le aveva determinate salvo poi lamentare in giudizio l'impossibilità di calcolarle.
5) QUINTO MOTIVO: VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 1283 C.C., DEL DE-
CRETO LEGISLATIVO 4 AGOSTO 1999, N. 34 ART. 25 E DELL'ART. 7 DELLA DELI-
BERA CICR DEL 9 FEBBRAIO 2000.
L'appellante censura la sentenza nella parte in cui, sul presupposto che il contratto di conto corrente fosse stato stipulato antecedentemente alla delibera CICR del 9.2.2000 e che le modifiche nel caso di specie fossero peggiorative, ha ritenuto non applicabile la “modalità di adeguamento semplificata rimessa alla mera iniziativa della Banca” (pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale) reputando “necessaria una specifica pattuizione scritta bilaterale”, nel caso assente. Soluzione da cui il Tribunale ha tratto la conclusione che “per tale ragione il saldo del conto corrente è stato correttamente FI di ogni effetto anatocistico per tutta la durata del rapporto, anche successivamente al 30.6.2000”.
7 Secondo l'appellante la motivazione del Tribunale è sconfessata nel suo presupposto di fatto già evidenziato nella perizia tecnica del consulente della CA Dott. e im- Per_1 motivatamente disatteso dal primo Giudice: in seguito alla intervenuta Delibera CICR del 9 febbraio 2000 la ha correttamente applicato la pari reciprocità di liquidazione degli Pt_1 interessi debitori e creditori e gli effetti di tale modifica sono stati esclusivamente positivi per il correntista. Secondo l'esponente “anteriormente alla Delibera CICR gli interessi attivi per il Cliente venivano capitalizzati annualmente mentre quelli passivi per il Cliente veni- vano liquidati trimestralmente. È evidente come la modifica imposta dalla Delibera CICR a tutela del Cliente sia stata (e sia tuttora) per lui decisamente migliorativa: infatti il passaggio alla pari capitalizzazione, con la conseguente periodicità trimestrale anche per gli interessi creditori (così come già avveniva per quelli debitori), impone che al Cliente siano accreditati gli eventuali interessi attivi ogni tre mesi invece che solamente a fine anno, come avveniva in precedenza, permanendo invece la già trimestrale capitalizzazione degli interessi passivi.
Risulta evidente, dunque, che la condotta della è stata in perfetta aderenza a quanto Pt_1 previsto dalla normativa”.
6) SESTO MOTIVO: VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 99, 101, 112, 113 E 115 C.P.C.
IN IPOTESI, VIOLAZIONE DELL'ART. 1284 COMMA 4 C.C.
Con tale motivo è censurato il capo della sentenza con cui il Tribunale ha così stabilito
(pag. 16): “Dalla domanda giudiziale sono dovuti gli interessi maggiorati ex art. 1284, comma 4 c.c. trattandosi di azione restitutoria che trova la sua base nel rapporto contrat- tuale tra CA e cliente (Cass. 61/2023)”.
Per l'appellante il giudice di primo grado è incorso in un vizio di ultra petizione, perché mai parte attrice aveva proposto una domanda avente ad oggetto il riconoscimento di tali interessi: l'art. 1284 comma 4 c.c. non risulta mai citato negli scritti difensivi dell'attrice.
In ogni caso, la decisione viola il comma 4 dell'art. 1284 (aggiunto dal D.L. 132/2014 convertito con la L. 62/2014), che è disposizione applicabile soltanto in caso di inadempi- mento di un accordo contrattuale anche in relazione alle relative obbligazioni restitutorie, ma non anche alle obbligazioni pecuniarie che trovino fondamento in fonti diverse dal contratto, qual è l'indebito oggettivo.
Per tali ragioni ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado e la restituzione degli importi pagati in esecuzione della stessa sentenza.
Le difese dell'appellata.
Costituitasi in giudizio, l'appellata ha contestato punto per punto l'appello chiedendone il rigetto.
Il passaggio in decisione.
8 Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza atti- vità istruttoria, è stata trattenuta in decisione in data 27-2-2025 sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
1.- Il primo motivo d'appello (violazione degli artt.115 e 116 cpc in relazione agli artt.1832, 1857, 2033 e 2697 cc.).
Il motivo, articolato in tre diversi profili, in parte è destituito di fondamento, in parte è inammissibile.
E' oramai acquisito da tempo nella giurisprudenza di legittimità che sia consentito svol- gere “un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto corrente CArio in base a quanto emerge dai documenti prodotti in giudizio, ancorché gli stessi non consistano in veri e propri estratti conto (così testualmente, Cass. civ. 13186-20; ma nello stesso senso, Cass. civ. 11543-19, 14074-18) e che questi ultimi “non costituiscono l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto” (cfr., fra le altre,
Cass. civ. 9727-24 e le sentenze in questa decisione richiamate).
Sempre la Corte di Cassazione ha precisato che gli estratti conto consentono di avere un appropriato riscontro dell'identità e della consistenza delle singole operazioni poste in atto, aggiungendo, tuttavia, che, in assenza di un indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni (cfr., fra le tante, Cass. n.
37800-2022, 10293-23 e 22290-2023).
E, in tal senso, ha chiarito:
(a) che il giudice del merito ben può valorizzare altra e diversa documentazione, quale, esemplificativamente, e senza alcuna pretesa di esaustività: (i) le contabili CArie riferite alle singole operazioni;
(ii) le scritture contabili, ma non l'estratto notarile delle stesse da cui risulti il mero saldo del conto (così Cass. 10692-2007; 23974-
10); (iii) gli estratti (o riassunti) scalari (cfr. Cass. 35921-2023; Cass. 10293-2023;
Cass. 23476-2020; Cass. 13186-2020); (iv) la stampa dei movimenti contabili ri- sultanti a video dal data base della CA, ottenuta dal correntista avvalendosi del servizio di home banking, se non contestata in modo chiaro, circostanziato ed espli- cito dalla CA quanto alla sua non conformità a quanto evincibile dal proprio ar- chivio (v., Cass. 2607-24);
(b) che il giudice di merito può attribuire rilevanza alla condotta processuale delle parti e ad ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova, ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ.
9 Pertanto, l'assunto di principio dell'appellante, secondo cui soltanto la produzione de- gli estratti conto consentirebbe la corretta ricostruzione del rapporto CArio, non può essere condiviso, in quanto non conforme alla richiamata giurisprudenza della Corte di legittimità.
Costituisce, di conseguenza, mera petizione di principio l'asserto per cui una CTU con- tabile che non si basasse unicamente sugli estratti conto di periodo sarebbe perciò stesso inattendibile.
Si tratta, invece, di verificare il rapporto CArio alla luce della complessiva evidenza probatoria acquisita al giudizio e dello stesso comportamento processuale delle parti.
A tali principi si è attenuto il tribunale di Firenze nella decisione impugnata.
Nel caso di specie, tale evidenza annovera estratti conto completi per molti anni del rapporto, estratti scalari, copia del contratto di conto corrente, oltre tutta la documentazione prodotta dalla e la documentazione è idonea a coprire quasi l'intera durata del rapporto Pt_1
(restano fuori sostanzialmente i soli primi tre anni del rapporto).
Sulla base di essa è stata espletata la CTU contabile che è pervenuta alle conclusioni poi recepite dal giudice di primo grado. Invero, lo stesso CTP della CA, in sede di osser- vazioni alla CTU nel giudizio di primo grado, non ha mai lamentato l'impossibilità di rico- struire l'andamento del rapporto CArio sulla base della documentazione in atti, ma ha so- stenuto che sussistevano alcuni trimestri in relazione ai quali la documentazione era man- cante, e, precisamente: I e II trimestre 1999; IV trimestre 2006; i trimestri dal I trimestre 2009 al II trimestre 2016, trimestri, questi ultimi, per i quali, secondo il consulente di parte, man-
“quantomeno” il primo mese del trimestre successivo, dal quale poter rilevare l'addebito Pt_3 delle competenze liquidate alla fine del trimestre precedente (c.d. dettaglio competenze).
Secondo il perito di parte, che ha elaborato un proprio calcolo dell'indebito, occorreva che i conteggi effettuati dal CTU per i periodo dal 1° trimestre 1999 al 3° trimestre 2016 venissero sterilizzati dal ricalcolo delle competenze relativamente ai trimestri per i quali non vi era alcuna prova di addebito.
Tale rilievo è stato disatteso, però, dal CTU, con la motivazione rinvenibile nell'elabo- rato peritale. Per il CTU, anche per quei trimestri per i quali gli estratti conto non sono com- pleti, la prova dell'addebito in conto emerge, fra l'altro, dallo scalare interessi trimestrale nel quale è indicato il conto di addebito e la data valuta, e sulla base di tutta la documentazione in atti ha elaborato i conteggi allegati alla consulenza d'ufficio.
Il Giudice di prime cure ha condiviso tale soluzione e la sentenza sul punto non è gra- vata da motivo specifico.
L'appellante, per un verso, si è limitato, come sopra evidenziato, a porre questioni di principio sull'utilizzabilità degli estratti scalari senza tenere conto dell'insegnamento della
Corte di Cassazione, e per altro verso, si è limitato a chiedere “la riforma della sentenza […]
10 sul rilievo della inutilizzabilità della CTU, in quanto concretizzatasi in una analisi di docu- menti incompleti e non rappresentativi” (lett.c) del primo motivo), senza tuttavia proporre
“censure specifiche” alla ricostruzione delle movimentazioni effettuata dal giudice mediante relatio alla CTU.
2.- Il quarto motivo d'appello (violazione degli artt.117-118 TUB anche in relazione all'art.2697 c.c.). Con il quarto motivo d'appello, il cui esame è preliminare rispetto ai rimanenti motivi, la ricorrente denuncia la violazione degli artt.117 e 118 TUB, anche in relazione all'art.2697
c.c., sull'assunto che, in punto di condizioni pattuite, il Tribunale si è acriticamente appiattito sulle conclusioni del CTU senza minimamente dare conto delle difese esposte dalla Pt_1 che invece ne denotano l'inattendibilità o comunque l'infondatezza.
Secondo l'appellante è stato dimostrato, tramite la produzione del contratto di conto corrente n. 15791.29 (doc. 1), che le parti avevano pattuito le condizioni del contratto, che erano state specificamente accettate e sottoscritte dalla cliente.
Inoltre, tutte le variazioni riguardanti i tassi e le altre condizioni erano state sempre comunicate al correntista e non erano mai state contestate (doc. 2).
Quanto alla c.m.s. e alle altre commissioni, la stessa controparte [in una richiesta stra- giudiziale] le aveva determinate salvo poi lamentare in giudizio l'impossibilità di calcolarle.
Il motivo in esame, con il quale si confonde chiaramente la pattuizione delle condizioni c.d. normative del contratto con quelle economiche, è inammissibile non correlandosi alla motivazione della decisione di primo grado.
Ora, è pacifico che la CA abbia prodotto i documenti sopra ricordati. E' altrettanto evidente dall'esame degli stessi che nessuna condizione economica fu pattuita, però, al mo- mento della conclusione del contratto di conto corrente.
Gli spazi del contratto, deputati all'indicazione dei tassi di interesse, delle spese e delle eventuali commissioni sono in bianco. E il giudice di primo grado ha motivato: “Passando al merito, il CTU ha accertato che “Né il contratto né l'appendice dei servizi di pagamento del 20/11/95 contengono la disciplina della misura dei tassi di interesse (attivi e passivi) a valere sul conto corrente. Inoltre, nonostante l'articolo 16 preveda la facoltà della Banca di modificare unilateralmente le condizioni economiche ex- art. 118 TUB, nessuna delle pro- poste di modifica unilaterale riscontrate in atti contiene indicazioni dei tassi di interesse”
(doc. 1 Banca). Conseguentemente, il CTU ha correttamente ricalcolato il conto nr.
15791.29 applicando i tassi sostitutivi BOT previsti dall'articolo 117 TUB (valore minimo sui tassi debitori e valore massimo sui tassi creditori) per l'intero periodo oggetto di analisi.
Il CTU ha altresì verificato la mancata pattuizione scritta della CMS ed ha quindi eliminato
11 gli importi addebitati. La stessa metodologia è stata correttamente utilizzata per le altre commissioni o spese addebitate ma mai pattuite per iscritto”.
Rispetto a tale motivazione, nel proporre appello, la CA non avrebbe dovuto limitarsi a richiamare la mera sottoscrizione del contratto di conto corrente (che contiene soltanto la parte normativa del rapporto) ma avrebbe dovuto indicare in quale pagina del contratto sono presenti le condizioni economiche e, quindi, dedurre un errore percettivo del giudice di prima istanza (invero insussistente); invece, l'appellante si è limitata a motivare come sopra ripor- tato, confondendo tra condizioni economiche, assenti, e condizioni normative del rapporto, invece presenti.
Ancora del tutto generico e aspecifico è il motivo d'appello in esame nella parte in cui, secondo l'appellante, la CA aveva comunicato al cliente tutte le variazioni riguardanti i tassi e le altre condizioni intervenute nel corso del rapporto nell'esercizio dello ius variandi.
L'assunto non si correla con la motivazione della decisione, la quale ha evidenziato che le proposte di modifica unilaterale non sono relative ai tassi di interesse, con conseguente applicazione dell'art.117 TUB.
Il che significa che l'appellante ancora una volta avrebbe dovuto indicare in quale do- cumento prodotto sono indicate le variazioni ai tassi di interesse non percepite dal giudice di prima istanza.
Invero, questo documento non è rinvenibile tra i documenti prodotti dalla CA, e ciò
a prescindere dalla contestazione fatta dall'appellata in punto di ricezione delle comunica- zioni de quibus.
Quanto alla c.m.s. e alle altre commissioni, secondo l'appellante la stessa controparte
[in una richiesta stragiudiziale] le aveva determinate salvo poi lamentare in giudizio l'impos- sibilità di calcolarle.
Ma ancora una volta non si coglie la ratio della decisione, che non è relativa all'impos- sibilità di calcolare la CMS pattuita (e, quindi, ad un'ipotetica nullità parziale della clausola
CSM per indeterminatezza), ma all'assenza stessa di una pattuizione relativa alla CMS ap- plicata nel corso del rapporto.
In sintesi, il motivo in esame è complessivamente inammissibile per violazione dell'art.342 cpc.
3.- Il secondo motivo (violazione dell'art.115 cpc e dell'art.2697 c.c) e il terzo motivo
d'appello (violazione degli artt.1350, 1843, 1852, 2697, 2934 e 2935 c.c., dell'art.115 cpc e dell'art.117 TUB).
I motivi, come sopra sintetizzati, possono essere esaminati congiuntamente, afferendo al medesimo tema della prova dell'esistenza di un'apertura di credito e della conseguente
12 possibilità di individuare le rimesse solutorie e ripristinatorie in funzione dell'eccepita pre- scrizione decennale dell'azione di indebito oggettivo.
3.1.- Il terzo motivo d'appello è inammissibile, correlandosi (ad) e censurando soltanto una parte della motivazione della sentenza, che è contenuta nei §§ 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5. e
5.6.
In particolare, nei primi due paragrafi il giudice di prima istanza richiama correttamente i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di ripartizione dell'onere della prova in punto di azione di indebito oggettivo in materia di rapporti CAri regolati in conto corrente.
Ricorda che un contratto di conto corrente può essere o meno assistito da apertura di credito: nel primo caso le rimesse hanno funzione solutoria o ripristinatoria a seconda che il conto sia passivo o scoperto, nel secondo hanno sempre funzione solutoria.
Nel § 5.3., interrogandosi sulla forma del contratto di apertura di credito, ricorda che trova applicazione l'art.117 TUB, secondo cui il contratto va concluso a pena di nullità per iscritto, non ricorrendo, nel caso in esame, la fattispecie eccettuativa prevista dall'art.117, co.2 TUB in quanto il contratto madre (cioè quello di conto corrente) non indica le condizioni cui sarebbe stato sottoposto il contratto figlio (cioè l'apertura di credito).
Ciò premesso, ha ricordato, tuttavia, che la nullità prevista dall'art.117 TUB è una nul- lità di protezione, che può essere fatta valere soltanto dal cliente, il quale può rinunciare a far valere la nullità e chiedere l'esecuzione del contratto privo della forma scritta.
In tal caso, ha aggiunto il primo giudice, non ha senso parlare di fido di fatto, ma sem- mai si pone un problema di prova dell'esistenza del contratto di apertura di credito concluso in forma verbale (o per fatti concludenti).
Nel § 5.4. il tribunale ha elencato i più ricorrenti elementi indiziari utilizzati nella giu- risprudenza di merito per ritenere provata la conclusione del contratto di apertura di credito, ponendosi in maniera critica con alcuni di questi indici, specie quelli che non consentono di individuare la misura dell'affidamento.
Nel § 5.5. ha riassunto dicendo che è un problema allora di prova del contratto di apertura di credito, da dare in base ad elementi indiziari univoci, in difetto dei quali l'incom- pletezza della prova va a danno del correntista, che è il soggetto onerato della prova dell'aper- tura di credito.
Nel § 5.6. ha infine svolto il giudizio probatorio, condividendo gli elementi valorizzati dal CTU e ritenendo dimostrata la conclusione di un contratto di apertura di credito sin dalla conclusione del contratto di conto corrente. Così la motivazione: <<[…] A tale riguardo il
CTU ha osservato che “Non risultando alcun documento contrattuale attestante la conces- sione di una apertura di credito (fido di cassa), l'affidamento da valere sul conto n.r15791.29
13 è stato desunto dagli elementi indiziari, dai quali emerge come il conto sia sempre stato affidato per cassa nel periodo rilevante ai fini di tale indagine. Gli elementi indiziari in forza dei quali è stato individuato l'affidamento sono stati i seguenti: Dalle indicazioni contenute nei riassunti scalari e nei dettagli di calcolo delle competenze depositati dalla Convenuta.
Vengono indicati gli importi degli affidamenti concessi, la misura dei tassi di interesse di riferimento e la loro natura, ancorché attraverso un codice numerico. Ad esempio si vedano le informazioni contenute nello scalare interessi al III trimestre 2003. L'applicazione di al- meno due tassi d'interesse per data valuta di cui quello in misura inferiore riferito agli utilizzi entro i limiti dell'affidamento e quelli in misura maggiore riferiti agli sconfinamenti di conto. Ad esempio si veda la distinzione effettuata nel dettaglio di calcolo delle compe- tenze al I trimestre 1999. La modalità di calcolo della Commissione di IM PE, la quale è stata determinata mediante l'applicazione di una aliquota in misura inferiore sull'importo totale di tutti i fidi concessi sul rapporto ed una aliquota di misura maggiore sull'eccedenza da tale sommatoria. L'addebito del Corrispettivo sull'accordo, calcolato in misura percentuale rispetto all'affidamento concesso. La misura dell'affidamento è stata in- dividuata anche rapportando tra loro i numeri debitori derivanti dall'utilizzo del fido e i giorni valuta di competenza, tenendo conto e confrontando i risultati ottenuti in ogni singolo trimestre”. Tali elementi indiziari non solo hanno dimostrato l'esistenza dell'affidamento ma hanno consentito altresì la esatta individuazione della misura dell'affidamento per ciascun periodo senza il ricorso a criteri presuntivi>>.
Rispetto all'ampia e articolata motivazione della sentenza, contenuta nei §§ da 5.1 a
5.6. sopra sinteticamente riportati, la CA appellante si è limitata col terzo motivo in esame a impugnare la decisione nella parte in cui ha ritenuto che si possa dimostrare l'esistenza di un fido anche senza produrre il contratto di apertura di credito.
Simile motivo non si correla, in particolare, con il passaggio della decisione (§ 5.3.) in cui il giudice di prima istanza, pur ritenendo che è applicabile l'art.117 TUB e che, quindi, il contratto di apertura di credito va concluso per iscritto a pena di nullità, ha ricordato che trattasi di nullità di protezione che può essere fatta valere soltanto dalla parte interessata (cioè dal correntista), che può rinunciare a farla valere e, quindi, può invocare l'applicazione del contratto concluso verbalmente o per fatti concludenti.
Tale passaggio della decisione, che costituisce l'antecedente logico della successiva motivazione (§ 5.6.), è perfettamente in linea con la recente giurisprudenza della Corte di legittimità che si è espressa in termini del tutto identici a quelli del giudice di primo grado
(cfr., fra le altre, Cass. civ. 2338/24; Cass. civ. 34997-23; Cass. civ.10293-23).
14 Ora, questo passaggio fondamentale della decisione non è stato censurato, donde l'inammissibilità del motivo d'appello che risulta complessivamente aspecifico, non toc- cando una parte rilevante della motivazione, e precisamente quella logicamente pregiudi- ziale.
Così come nessun motivo specifico è articolato quanto alle conclusioni sviluppate nel
§ 5.6. della sentenza sulla base degli indizi evidenziati dal CTU.
L'appellante si limita, al riguardo, a dedurre che, in difetto di produzione di copia del contratto di apertura di credito, il CTU e il giudice non potevano valorizzare gli elementi indiziari usati.
L'appellante non deduce, invece, come avrebbe dovuto, che il giudice di primo grado ha errato nella valutazione della prova indiretta, traendo, ad esempio, la prova del fatto ignoto
(conclusione del contratto di apertura di credito ad una certa data e con un certo importo di affidamento) in maniera errata dagli indizi indicati nella motivazione oppure utilizzando in- dizi non univoci e non concludenti.
Anche il terzo motivo d'appello, come il quarto prima esaminato, è pertanto inammis- sibile.
3.2.- Col secondo motivo d'appello la CA denuncia invece il capo della decisione con cui il giudice di primo grado, in asserita violazione dell'art.2697 c.c. e dei principi affer- mati dalle S.U. (sent.15895/19), ha ritenuto che la prova delle rimesse solutorie competa alla CA.
In particolare, il tribunale ha così motivato: “[…] Quanto all'impossibilità di verificare la natura solutoria delle rimesse ritiene il Tribunale che la questione debba essere risolta con l'applicazione della regola di ripartizione ex art. 2967 c.c. Non sussiste infatti una di- sparità di trattamento tra la parte correntista attrice (cui sarebbe stata riconosciuta la pos- sibilità di ricalcolo delle competenze mediante i riassunti scalari giornalieri) e la parte CA convenuta (cui non sarebbe stata riconosciuta l'analisi della prescrizione). Infatti, da un punto di vista strettamente tecnico, i saldi giornalieri in atti, sono sufficienti per il rical- colo delle competenze senza alcuna approssimazione, mentre non sono sufficienti per l'indi- viduazione delle rimesse solutorie, che richiede, evidentemente, la presenza degli estratti conto movimenti. Infatti l'individuazione delle rimesse solutorie non solo richiede la pre- senza dei movimenti di un “periodo”, ma necessariamente la presenza dei movimenti del trimestre completo, perché come previsto da Cass. Sez. Un. n. 24418/10 l'individuazione delle rimesse deve essere svolta sul saldo riordinato per data disponibilità, che richiede la conoscenza di tutti i movimenti del trimestre, non essendo sufficiente né la presenza del saldo per valuta. Da ciò consegue che sarebbe stato onere per la integrare eventualmente Pt_1 la documentazione prodotta dal correntista (idonea a provare i fatti costitutivi della propria
15 pretesa) in relazione al fatto estintivo dedotto (prescrizione). Se infatti gli addebiti contestati sono suscettibili di prova libera (Cass. 22418/2022; Cass. 1528/2022; Cass. 5887/2021), come correttamente evidenziato dalla attrice, la “…impossibilità di riclassificare il saldo per “disponibilità” e conseguentemente eseguire gli accertamenti in materia di prescrizione per gli indebiti maturati nel periodo compreso tra il 01/01/99 ed il 30/09/99…” ridonda a danno della Banca stessa essendo la stessa onerata della prova in relazione all'eccezione di prescrizione” (pag. 7).
In altre parole, secondo il tribunale, una volta che il correntista abbia dato la prova dell'esistenza del contratto di apertura di credito, anche con prova indiretta, spetta alla CA di produrre la documentazione necessaria a ricostruire le rimesse come ripristinatorie o solu- torie.
Ora, il motivo in esame va respinto.
La decisione di primo grado va confermata sia pure con una motivazione differente da quella riportata in sentenza. Invero, il passaggio della decisione costituisce mera ripetizione di un principio condiviso dal giudice di prime cure, la cui applicazione non si attaglia al caso concreto in cui, per il periodo di rilievo, sono presenti in atti gli estratti conto completi.
Va ricordato, infatti, che il tribunale ha accolto l'azione di indebito oggettivo e ha con- dannato la CA a restituire l'importo di euro 130.872,87, corrispondente a quello indicato dal CTU nel proprio elaborato finale dell'8-9-2021.
Inoltre, per meglio comprendere la ratio del presente passaggio motivazionale, va ram- mentato che il contratto di conto corrente per cui è causa è stato aperto in data 20-11-1995 ed è stato chiuso in data 8-8-2016.
Il primo atto di messa in mora è del 30.9.2016 (v. doc.1 allegato all'atto di citazione).
La prescrizione decennale, eccepita dalla CA, opera per le rimesse antecedenti al
30.9.2006.
In relazione a tali rimesse in atti non vi sono meri estratti scalari, ma sono presenti gli estratti conto completi, salvo che per il periodo precedente al 1-1-1999, non oggetto di rical- colo proprio per l'assenza di documentazione.
Sulla base degli estratti conto, il CTU ha provveduto ad elaborare i propri conteggi.
Queste le conclusioni del CTU:
“Alla luce degli accertamenti integrativi, è stato ricalcolato il rapporto dare/avere fra le parti alla data di chiusura del conto (08/08/16), rielaborando l'unica ipotesi già svilup- pata nella prima relazione. I criteri di ricalcolo sono riportati nella seguente tabella:
Tasso Creditore Per l'intero periodo: tassi sostitutivi BOT ex art. 117, c. VII, TUB al valore massimo.
Tasso Debitore Fido Ordinario e PE Per l'intero periodo: tassi sostitutivi BOT ex art. 117, c. VII, TUB al valore minimo.
16 Tasso Debitore Fido Anticipi Per l'intero periodo: tassi sostitutivi BOT ex art. 117, c.
VII, TUB al valore minimo.
Capitalizzazione Intero periodo: nessuna forma di capitalizzazione.
CMS Totale eliminazione degli importi addebitati a tale titolo.
Spese Eliminazione delle spese fisse di chiusura per l'intero periodo.
Prescrizione Periodo di riferimento: dal 01/01/99 al 30/09/06.
DO di riferimento: DO CA e DO FI.
I prospetti analitici dei calcoli eseguiti sono riportati in allegato: - Prospetto delle competenze maturate sul conto ordinario nr. 15791.29 (all. 1). - Prospetto di ricalcolo del conto corrente ordinario nr. 15791.29 (all. 6). Nella tabella che segue sono sintetizzati i risultati conseguiti:
DO originario del conto nr. 15791.29 al 08/08/16 0,00
Rettifiche operate sul Conto nr. 15791.29
Maggiori interessi passivi addebitati 37.266,64
Minori interessi attivi accreditati 20.437,18
CMS da stornare 9.438,20
Spese da stornare 1.899,20
Indebiti ripetibili al 30/09/06 61.831,65.
Totale complessivo delle rettifiche operate 130.872,87.
DO ricalcolato alla medesima data 130.872,87”.
Lo stesso elaborato peritale dà conto che alla data del 30-9-2006 e per il periodo dal
1.1.99 al 30.9.2006 le rimesse solutorie (prescritte), e quindi escluse dall'indebito, sono pari ad euro 47.571,06.
In altre parole, il CTU ha già tenuto conto, nel determinare l'indebito, degli importi ripetibili e di quelli prescritti.
I versamenti documentati nel periodo dal 1-1-1999 al 30-9-2006 sono pari complessi- vamente ad euro 109.402,71, e di questi euro 47.571,06 hanno natura solutoria, mentre la parte rimanente ha natura ripristinatoria ed è pertanto ripetibile (v. pag.6 della CTU).
Alla luce di tali dati non si comprende il motivo d'appello, tenuto conto che l'eccezione di prescrizione è stata in realtà già accolta, avendo il CTU escluso dal calcolo dell'indebito le rimesse solutorie prescritte.
Né la appellante, che hic et inde allude ad un'operatività della prescrizione per il pe- riodo sino al 31-12-2008, censura in maniera specifica il passaggio della decisione che, ri- chiamando le conclusioni del perito, ha individuato il primo atto di messa in mora nella PEC, presente in atti, del 30-9-2016 (doc.1 di parte attrice, allegato all'atto di citazione).
17 4.- Il quinto motivo d'appello (violazione dell'art.1283 c.c., dell'art.25 del d.lgs.
342/1999 e dell'art.7 della delibera CICR 9.2.2000).
L'appellante censura la sentenza nella parte in cui, sul presupposto che il contratto di conto corrente è stato stipulato antecedentemente alla delibera CICR del 9.2.2000 e che le modifiche nel caso di specie erano peggiorative, non sia applicabile la “modalità di adegua- mento semplificata, rimessa alla mera iniziativa della (pubblicazione sulla Gazzetta Pt_1
Ufficiale) ma sia “necessaria una specifica pattuizione scritta bilaterale”, nel caso assente. Soluzione da cui il Tribunale ha tratto la conclusione che “per tale ragione il saldo del conto corrente è stato correttamente FI di ogni effetto anatocistico per tutta la durata del rapporto, anche successivamente al 30.6.2000”.
Prima di affrontare nel merito il motivo va ricordato che la differenza nel riconteggio delle competenze a seconda che si ritenga operante o meno l'anatocismo, con capitalizza- zione trimestrale per entrambe le parti, per il periodo successivo al 30.6.2000 e sino alla chiusura del rapporto (8-8-2016), è di euro 1.009,87, come emerge da pag.8 della CTU de- positata in data 8-9-2021.
Così stigmatizzata la rilevanza della questione, questa Corte intende dare continuità alla propria giurisprudenza che è in linea con quanto sostenuto dal tribunale e con quanto deciso dalla Corte di Cassazione in alcuni decisioni anche recenti, secondo cui “in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente im- praticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della deli- bera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peg- gioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera (cfr., fra le altre, Cass. civ. 9140-2020; 29420-2020; 26867-24).
All'ampia motivazione delle richiamate pronunce della Corte di Cassazione non resta che rinviare ex art.118 disp. att. cpc.
5.- Il sesto motivo d'appello (violazione degli artt. 99, 101, 112, 113 e 115 cpc, in ipotesi violazione dell'art.1284, co.4 c.c.).
Con tale motivo è censurato il capo della sentenza con cui il Tribunale ha così stabilito
(pag. 16): “Dalla domanda giudiziale sono dovuti gli interessi maggiorati ex art. 1284, comma 4 c.c. trattandosi di azione restitutoria che trova la sua base nel rapporto contrat- tuale tra CA e cliente. (Cass. 61/2023)”.
18 Per l'appellante il giudice di primo grado è incorso in un vizio di ultra petizione, perché mai la parte attrice aveva proposto una domanda avente ad oggetto il riconoscimento di tali interessi.
In ogni caso, la decisione viola il comma 4 dell'art. 1284 (aggiunto dal D.L. 132/2014 convertito con la L. 62/2014), che è disposizione applicabile soltanto in caso di inadempi- mento di un accordo contrattuale anche in relazione alle relative obbligazioni restitutorie, ma non anche alle obbligazioni pecuniarie che trovino fondamento in fonti diverse dal contratto, qual è l'indebito oggettivo.
L'appello è infondato.
5.1.- Nelle conclusioni dell'atto di citazione chiedeva la condanna della Controparte_1 CA a restituirle l'indebito oggettivo, oltre interessi legali dalla domanda.
Nel precisare le conclusioni nel giudizio di primo grado la parte chiedeva gli interessi moratori, espressione che rimanda, all'evidenza, agli interessi previsti dall'art.1284, co.4 c.c.,
i quali, a loro volta, altro non sono che interessi legali, cioè interessi dovuti per legge (e non sulla base di un accordo delle parti) in presenza delle condizioni previste dalla stessa dispo- sizione.
In sintesi, non vi è vizio di ultra petizione perché la domanda relativa agli accessori era formulata sin dall'atto introduttivo e la richiesta degli interessi moratori costituiva mera pre- cisazione (quantitativa) della domanda iniziale.
5.2.- Come già deciso da Corte di Cassazione (sent. 61-23), l'art.1284, co.4 c.c. trova applicazione anche alle obbligazioni restitutorie che rinvengono fondamento in nullità con- trattuali.
All'ampia motivazione della decisione della Corte di legittimità non resta che rinviare ex art.118 disp. att. cpc.
Si può aggiungere che in una fattispecie quale quella in esame il raccordo tra l'art.2033 cc. e l'art.1284 c.c. va predicato nei seguenti termini: sono dovuti gli interessi legali nella misura dell'art.1284, co.1 c.c., a seconda che l'accipiens fosse in buona o mala fede, dal pagamento o dalla richiesta stragiudiziale di restituzione dell'indebito; sono dovuti, invece, gli interessi legali nella misura ex art.1284, co.4 c.c., dal momento della proposizione della domanda giudiziale.
6.- In conclusione, l'appello va integralmente disatteso.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo indicato in dispositivo a favore dei difensori di parte appellata, dichiaratisi antistatari, come
19 da notula in atti, fatta eccezione per il richiesto aumento ex art.4, co.1 bis DM 55/14, in assenza di collegamenti ipertestuali e/o difettoso funzionamento degli stessi.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, così provvede:
- dichiara inammissibili il terzo e quarto motivo d'appello, nonché in parte il primo motivo, e respinge i rimanenti motivi, confermando, per l'effetto, la sentenza im- pugnata;
- condanna l'appellante a pagare le spese di lite a favore dei difensori dell'appellata, come individuati in epigrafe, dichiaratisi antistatari, liquidate in euro 9.991,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori di legge (IVA e CAP, se dovuti).
Dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il raddoppio del con- tributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 5-3-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
Carmine Capozzi
Il Presidente
Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente pro- cessuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Primavera Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere
Dott. Carmine Capozzi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 1565/2023 promossa
DA
con sede in Piazza Salim- Parte_1 Pt_1 beni 3 – P.IVA - C.F. , iscritta con lo stesso numero presso il P.IVA_1 P.IVA_2
Registro delle Imprese di Arezzo-Siena, in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa dal
Prof. Avv. Giuseppe Vettori (C.F.: ) e dall'Avv. Lorenzo Vettori (C.F. C.F._1
del Foro di Firenze, giusta procura alle liti allegata telematicamente, C.F._2 domiciliata presso il loro studio in Firenze, via Cavour 80, e con domicilio digitale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 52, primo comma, lettera b), D.L. 24 giugno 2014, n. 90 presso gli indirizzi pec e . ecavvo- Email_1 Emai_2 Email_3 cati.it.
APPELLANTE
CONTRO
, con sede legale in Carrara (MS), via Covetta, n. 53 C.F. e P. Controparte_1
IV , in persona l.r. p.t., rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'avv. P.IVA_3
Franco Fabiani (C.F. ) del foro di Como, con studio in Como, via C.F._3
Giocondo Albertolli, n. 9, e dall'avv. Stefano Tomassini (C.F. ) del C.F._4
1 foro di Firenze, presso il cui studio in Firenze, via de' Lamberti, n. 1 è altresì domiciliata ai fini del presente procedimento, giusta procura alle liti allegata telematicamente.
APPELLATA
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
sentenza n. 1889/2023 del Tribunale di FIRENZE pubblicata il 20/06/2023
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del gravame e in riforma della sentenza n. 1889/2023 del Tribunale di Firenze pubblicata il 20.6.2023, notificata il
21.6.2023, resa all'esito della causa civile iscritta al RG n. 250/2019: - dichiarare inammis- sibili e comunque respingere tutte le domande svolte verso la Comparente, anche singolar- mente prese, in quanto prescritte e/o infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, nonché assolutamente indeterminate nell'an e nel quantum, sulla scorta di tutti o parte dei titoli e delle norme fatte valere, ovvero sulla base delle diverse norme e titoli che il Tribunale riterrà di applicare;
- condannare a restituire alla Banca l'importo di € CP_1
179.547,17 corrisposto in esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado oltre inte- ressi e rivalutazione dal 28 giugno 2023 al saldo. In via istruttoria: - si chiede che non venga tenuto conto della CTU tecnico/contabile in quanto avente indebita valenza esplorativa. Ai sensi dell'art. 52 del D. lgs. n. 196/2003, si chiede che sia ordinata alla cancelleria o segre- teria competente l'apposizione, sull'originale della sentenza o di ogni altro provvedimento emesso nel corso del presente giudizio, di annotazione volta a precludere, in caso di ripro- duzione della sentenza o del provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica o scientifica e con qualsiasi mezzo, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della parte convenuta. Con vittoria di compensi e spese, compreso rimborso forfettario spese 15%, IVA e CPA per entrambi i gradi di giudizio e con condanna dell'ap- pellata alla restituzione delle somme liquidate a titolo di spese per il primo grado che nelle more la Comparente fosse costretta a corrispondere”.
Per la parte appellata: “Rigettarsi l'appello proposto in quanto infondato e per l'ef- fetto confermare la impugnata sentenza. Con vittoria di spese, diritti ed onorari per il doppio grado di giudizio, comprensivi di oneri per la consulenza tecnica d'ufficio, ivi incluso quanto anticipato e per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali
(15%) IVA e CpA come per legge, da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
2 Il giudizio di primo grado.
1.- conveniva in giudizio dinanzi al tribunale di Firenze Controparte_1 [...]
e precisava all'esito dell'istruttoria di primo grado le seguenti Parte_1 conclusioni: “Parte attrice: diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale: 1) accertare e dichiarare: a) la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della Delibera
CICR 9/2/2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa;
b) la illegittimità della applicazione di un tasso di interesse debitore superiore a quello previsto dalla norma di cui all'art.117 d.lgs. 385/93; c) la illegittimità dell'addebito di somme per CMS, CIV,
CDF e per spese di chiusura del conto;
d) il mancato riconoscimento degli interessi creditori al saggio ex art. 117 TUB;
ed ad effetto di tutto quanto sopra accertare e di- chiarare che è stata illegittimamente addebitata in conto per il periodo di cui è causa e di cui alle contabili in atti ed alla data della ultima contabile prodotta in giudizio la somma di euro 130.872,87, come emergente all'esito della esperita istruttoria o la mag- giore o minore somma ritenuta di giustizia;
2) condannare la convenuta a pagare alla attrice la somma di euro 130.872,87 o la maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori dalla domanda giudiziale al saldo, a titolo e per le causali di cui al punto che precede. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (15%) IVA e CpA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario”.
A fondamento della domanda di ripetizione di indebito oggettivo esponeva di avere intrattenuto con , agenzia di Marina di Car- Parte_1 rara, il rapporto di conto corrente CArio n.15791.29, sul quale era regolato un fido di cassa, aperto in data 20.11.1995 e chiuso in data 8/8/2016; che a tale rapporto erano stati applicati interessi ultralegali, commissioni e spese, non pattuiti per iscritto, nonché, in violazione di legge, interessi anatocistici.
Si costituiva in giudizio , opponendosi alla domanda e rilevando ed CP_2 eccependo, fra l'altro, la genericità delle allegazioni e la prescrizione del diritto, la man- canza di prova, l'inidoneità dei riassunti scalari a consentire la ricostruzione del rap- porto.
Istruita la causa con documenti e CTU contabile, con la sentenza n. 1889/2023, pubblicata in data 20/06/2023, il Tribunale di Firenze ha accolto l'azione di indebito oggettivo e ha condannato la CA a pagare a favore del correntista l'importo di euro
130.872,87.
3 Il Tribunale ha recepito le conclusioni del CTU, che ha rideterminato il rapporto di dare e avere, sulla base dell'incarico ricevuto, con questi parametri:
Tasso Creditore Per l'intero periodo: tassi sostitutivi BOT ex art. 117, c. VII, TUB al valore massimo.
Tasso Debitore Fido Ordinario e PE Per l'intero periodo: tassi sostitutivi BOT ex art. 117, c. VII, TUB al valore minimo.
Tasso Debitore Fido Anticipi Per l'intero periodo: tassi sostitutivi BOT ex art. 117, c.
VII, TUB al valore minimo.
Capitalizzazione Intero periodo: nessuna forma di capitalizzazione.
CMS Totale eliminazione degli importi addebitati a tale titolo.
Spese Eliminazione delle spese fisse di chiusura per l'intero periodo.
Prescrizione Periodo di riferimento: dal 01/01/99 al 30/09/06.
DO di riferimento: DO CA e DO FI (il CTU ha verificato che nell'uno e nell'altro caso, il risultato è uguale).
L'atto di appello. Contr 2.- (infra, appellante o o CA) ha proposto Parte_1 tempestivo appello ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, e formulando i seguenti motivi di impugnazione:
1) - PRIMO MOTIVO: VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C. IN RELA-
ZIONE AGLI ARTT. 1832, 1857, 2033 E 2697 C.C.
L'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che a) l'incompletezza degli estratti conto prodotti dall'attrice non ostacolava l'accoglimento della domanda potendosi ritenere assolto l'onere probatorio del correntista;
b) che per i periodi non coperti dagli estratti conto, ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio del correntista, erano utilizzabili i c.d. estratti conto scalari;
c) che su entrambi detti profili fosse attendibile e condivisibile la CTU svolta su tali presupposti.
Ha osservato, al riguardo, che la soluzione sub a) si pone in contrasto con decisioni del giudice di legittimità e della stessa Corte d'Appello di Firenze, le quali richiedono invece al correntista/attore di produrre in giudizio la serie continuativa degli estratti conti;
che la solu- zione sub b) è distonica rispetto al prevalente orientamento di merito, secondo cui gli estratti conti scalari non possono essere utilizzati in quanto “non offrono l'indicazione degli importi capitali giornalieri, né le causali delle singole operazioni, che invece risultano desumibili dagli estratti conto analitici, in grado di fornire un appropriato riscontro dell'identità e della consistenza delle operazioni poste in atto”, con la conseguenza che il conteggio degli inte-
4 ressi debitori applicati non è matematicamente corretto fondandosi sulla media dei tassi ap- plicati e i risultati della perizia espletata sulla base degli stessi sono del tutto approssimativi e perciò inattendibili.
2) SECONDO MOTIVO: VIOLAZIONE DELL'ART. 115 E DELL'ART. 2697 C.C. L'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui, in relazione alla eccepita prescrizione decennale dell'azione di indebito oggettivo, ha ritenuto che fosse im- possibile verificare la natura solutoria delle rimesse sulla base degli estratti scalari e che la questione andasse risolta in danno della CA in applicazione dell'art.2697 c.c. Il giudice di prime cure ha argomentato che “[…] Non sussiste infatti una disparità di trattamento tra la parte correntista attrice (cui sarebbe stata riconosciuta la possibilità di ricalcolo delle com- petenze mediante i riassunti scalari giornalieri) e la parte CA convenuta (cui non sarebbe stata riconosciuta l'analisi della prescrizione). Infatti, da un punto di vista strettamente tec- nico, i saldi giornalieri in atti, sono sufficienti per il ricalcolo delle competenze senza alcuna approssimazione, mentre non sono sufficienti per l'individuazione delle rimesse solutorie, che richiede, evidentemente, la presenza degli estratti conto movimenti. Infatti l'individua- zione delle rimesse solutorie non solo richiede la presenza dei movimenti di un “periodo”, ma necessariamente la presenza dei movimenti del trimestre completo, perché come previsto da Cass. Sez. Un. n. 24418/10 l'individuazione delle rimesse deve essere svolta sul saldo riordinato per data disponibilità, che richiede la conoscenza di tutti i movimenti del trime- stre, non essendo sufficiente né la presenza del saldo per valuta. Da ciò consegue che sarebbe stato onere per la integrare eventualmente la documentazione prodotta dal correnti- Pt_1 sta (idonea a provare i fatti costitutivi della propria pretesa) in relazione al fatto estintivo dedotto (prescrizione). Se infatti gli addebiti contestati sono suscettibili di prova libera
(Cass. 22418/2022; Cass. 1528/2022; Cass. 5887/2021), come correttamente evidenziato dalla attrice, la “…impossibilità di riclassificare il saldo per “disponibilità” e conseguente- mente eseguire gli accertamenti in materia di prescrizione per gli indebiti maturati nel pe- riodo compreso tra il 01/01/99 ed il 30/09/99…” ridonda a danno della stessa essendo Pt_1 la stessa onerata della prova in relazione all'eccezione di prescrizione” (pag. 7).
L'appellante assume come errata tale decisione nella parte in cui onera la CA della prova della prescrizione, dovendo essere, per contro, onere del correntista dimostrare che il conto sia affidato mediante apertura di credito e che quindi i singoli versamenti possano avere natura ripristinatoria.
Spetta al correntista – secondo l'appellante – produrre i contratti di apertura di credito e i documenti idonei ad evidenziare le movimentazioni del conto che consentano di indivi- duare la natura dei versamenti del correntista (se ripristinatoria o meno).
In subordine, l'appellante evidenzia che il tribunale fiorentino non ha tenuto conto che il perito della CA aveva in ogni caso prodotto il conteggio delle partite solutorie, da cui
5 risultava la prescrizione delle competenze per il periodo ante 25.11.2008, coincidente con la data della rimessa solutoria di euro 5.000,00.
3) TERZO MOTIVO: VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1350, 1843, 1852, 2697, 2934 E
2935 C.C., DELL'ART. 115 C.P.C. E DELL'ART. 117 T.U.B. L'appellante impugna il capo della decisione che ha ritenuto possibile per il correntista dimostrare l'esistenza di un fido anche senza produrre il contratto di apertura di credito e, sulla base dell'espletata CTU e degli estratti scalari prodotti, ha ritenuto dimostrata la prova
(indiretta) dell'affidamento.
Così la decisione di primo grado: “[…]Non risultando alcun documento contrattuale attestante la concessione di una apertura di credito (fido di cassa), l'affidamento a valere sul conto nr. 15791.29 è stato desunto dagli elementi indiziari, dai quali emerge come il conto sia sempre stato affidato per cassa nel periodo rilevante ai fini di tale indagine. Gli elementi indiziari in forza dei quali è stato individuato l'affidamento sono stati i seguenti:
Dalle indicazioni contenute nei riassunti scalari e nei dettagli di calcolo delle competenze depositati dalla Convenuta. Vengono indicati gli importi degli affidamenti concessi, la mi- sura dei tassi di interesse di riferimento e la loro natura, ancorché attraverso un codice numerico. Ad esempio si vedano le informazioni contenute nello scalare interessi al III tri- mestre 2003. L'applicazione di almeno due tassi d'interesse per data valuta, di cui quello in misura inferiore riferito agli utilizzi entro i limiti dell'affidamento e quelli in misura mag- giore riferiti agli sconfinamenti di conto. Ad esempio si veda la distinzione effettuata nel dettaglio di calcolo delle competenze al I trimestre 1999. La modalità di calcolo della Com- missione di IM PE, la quale è stata determinata mediante l'applicazione di una aliquota in misura inferiore sull'importo totale di tutti i fidi concessi sul rapporto ed una aliquota di misura maggiore sull'eccedenza da tale sommatoria. L'addebito del Corrispet- tivo sull' , calcolato in misura percentuale rispetto all'affidamento concesso. La Parte_2 misura dell'affidamento è stata individuata anche rapportando tra loro i numeri debitori derivanti dall'utilizzo del fido ed i giorni valuta di competenza, tenendo conto e confrontando i risultati ottenuti in ogni singolo trimestre”.
Secondo l'appellante tale decisione è in contrasto con l'orientamento consolidato di questa Corte e le decisioni della Corte di Cassazione, che hanno ritenuto che “la prova [della conclusione del contratto di apertura di credito] debba essere fornita per iscritto, dato che i contratti CAri vanno conclusi per iscritto, ai sensi dell'art. 117 TUB (cfr. Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 926 del 13/01/2022) (salvi i casi di aperture di credito concluse nel periodo antecedente alla L. n. 154/1992 e previste specificamente nel contratto di conto corrente, nei quali la prova può essere fornita per facta concludentia) di talché è irrilevante il fido di fatto”.
6 4) QUARTO MOTIVO: VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 117-118 TUB ANCHE IN
RELAZIONE ALL'ART. 2697 C.C. L'appellante impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui ha stabilito (pagg.
7-8) quanto segue: “Passando al merito, il CTU ha accertato che “Né il contratto né l'ap- pendice dei servizi di pagamento del 20/11/95 contengono la disciplina della misura dei tassi di interesse (attivi e passivi) a valere sul conto corrente. Inoltre, nonostante l'articolo 16 preveda la facoltà della Banca di modificare unilateralmente le condizioni economiche ex- art. 118 TUB, nessuna delle proposte di modifica unilaterale riscontrate in atti contiene in- dicazioni dei tassi di interesse” (doc. 1 . Conseguentemente, il CTU ha correttamente Pt_1 ricalcolato il conto nr. 15791.29 applicando i tassi sostitutivi BOT previsti dall'articolo 117
TUB (valore minimo sui tassi debitori e valore massimo sui tassi creditori) per l'intero pe- riodo oggetto di analisi. Il CTU ha altresì verificato la mancata pattuizione scritta della CMS ed ha quindi eliminato gli importi addebitati. La stessa metodologia è stata correttamente utilizzata per le altre commissioni o spese addebitate ma mai pattuite per iscritto”.
Secondo l'appellante il Tribunale si è acriticamente appiattito sulle conclusioni del
CTU senza minimamente dare conto delle difese esposte dalla che invece ne denotano Pt_1
l'inattendibilità o comunque l'infondatezza.
La CA assume di avere dimostrato, tramite la produzione del contratto di apertura del conto corrente n. 15791.29 (doc. 1), che le parti pattuirono le condizioni del rapporto che furono accettate e sottoscritte dalla società attrice.
Inoltre, sostiene che tutte le variazioni riguardanti i tassi e le altre condizioni furono comunicate al correntista e non furono mai da questi contestate (doc. 2).
Quanto alla c.m.s. e le altre commissioni, la stessa controparte [in una richiesta stra- giudiziale] le aveva determinate salvo poi lamentare in giudizio l'impossibilità di calcolarle.
5) QUINTO MOTIVO: VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 1283 C.C., DEL DE-
CRETO LEGISLATIVO 4 AGOSTO 1999, N. 34 ART. 25 E DELL'ART. 7 DELLA DELI-
BERA CICR DEL 9 FEBBRAIO 2000.
L'appellante censura la sentenza nella parte in cui, sul presupposto che il contratto di conto corrente fosse stato stipulato antecedentemente alla delibera CICR del 9.2.2000 e che le modifiche nel caso di specie fossero peggiorative, ha ritenuto non applicabile la “modalità di adeguamento semplificata rimessa alla mera iniziativa della Banca” (pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale) reputando “necessaria una specifica pattuizione scritta bilaterale”, nel caso assente. Soluzione da cui il Tribunale ha tratto la conclusione che “per tale ragione il saldo del conto corrente è stato correttamente FI di ogni effetto anatocistico per tutta la durata del rapporto, anche successivamente al 30.6.2000”.
7 Secondo l'appellante la motivazione del Tribunale è sconfessata nel suo presupposto di fatto già evidenziato nella perizia tecnica del consulente della CA Dott. e im- Per_1 motivatamente disatteso dal primo Giudice: in seguito alla intervenuta Delibera CICR del 9 febbraio 2000 la ha correttamente applicato la pari reciprocità di liquidazione degli Pt_1 interessi debitori e creditori e gli effetti di tale modifica sono stati esclusivamente positivi per il correntista. Secondo l'esponente “anteriormente alla Delibera CICR gli interessi attivi per il Cliente venivano capitalizzati annualmente mentre quelli passivi per il Cliente veni- vano liquidati trimestralmente. È evidente come la modifica imposta dalla Delibera CICR a tutela del Cliente sia stata (e sia tuttora) per lui decisamente migliorativa: infatti il passaggio alla pari capitalizzazione, con la conseguente periodicità trimestrale anche per gli interessi creditori (così come già avveniva per quelli debitori), impone che al Cliente siano accreditati gli eventuali interessi attivi ogni tre mesi invece che solamente a fine anno, come avveniva in precedenza, permanendo invece la già trimestrale capitalizzazione degli interessi passivi.
Risulta evidente, dunque, che la condotta della è stata in perfetta aderenza a quanto Pt_1 previsto dalla normativa”.
6) SESTO MOTIVO: VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 99, 101, 112, 113 E 115 C.P.C.
IN IPOTESI, VIOLAZIONE DELL'ART. 1284 COMMA 4 C.C.
Con tale motivo è censurato il capo della sentenza con cui il Tribunale ha così stabilito
(pag. 16): “Dalla domanda giudiziale sono dovuti gli interessi maggiorati ex art. 1284, comma 4 c.c. trattandosi di azione restitutoria che trova la sua base nel rapporto contrat- tuale tra CA e cliente (Cass. 61/2023)”.
Per l'appellante il giudice di primo grado è incorso in un vizio di ultra petizione, perché mai parte attrice aveva proposto una domanda avente ad oggetto il riconoscimento di tali interessi: l'art. 1284 comma 4 c.c. non risulta mai citato negli scritti difensivi dell'attrice.
In ogni caso, la decisione viola il comma 4 dell'art. 1284 (aggiunto dal D.L. 132/2014 convertito con la L. 62/2014), che è disposizione applicabile soltanto in caso di inadempi- mento di un accordo contrattuale anche in relazione alle relative obbligazioni restitutorie, ma non anche alle obbligazioni pecuniarie che trovino fondamento in fonti diverse dal contratto, qual è l'indebito oggettivo.
Per tali ragioni ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado e la restituzione degli importi pagati in esecuzione della stessa sentenza.
Le difese dell'appellata.
Costituitasi in giudizio, l'appellata ha contestato punto per punto l'appello chiedendone il rigetto.
Il passaggio in decisione.
8 Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza atti- vità istruttoria, è stata trattenuta in decisione in data 27-2-2025 sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
1.- Il primo motivo d'appello (violazione degli artt.115 e 116 cpc in relazione agli artt.1832, 1857, 2033 e 2697 cc.).
Il motivo, articolato in tre diversi profili, in parte è destituito di fondamento, in parte è inammissibile.
E' oramai acquisito da tempo nella giurisprudenza di legittimità che sia consentito svol- gere “un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto corrente CArio in base a quanto emerge dai documenti prodotti in giudizio, ancorché gli stessi non consistano in veri e propri estratti conto (così testualmente, Cass. civ. 13186-20; ma nello stesso senso, Cass. civ. 11543-19, 14074-18) e che questi ultimi “non costituiscono l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto” (cfr., fra le altre,
Cass. civ. 9727-24 e le sentenze in questa decisione richiamate).
Sempre la Corte di Cassazione ha precisato che gli estratti conto consentono di avere un appropriato riscontro dell'identità e della consistenza delle singole operazioni poste in atto, aggiungendo, tuttavia, che, in assenza di un indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni (cfr., fra le tante, Cass. n.
37800-2022, 10293-23 e 22290-2023).
E, in tal senso, ha chiarito:
(a) che il giudice del merito ben può valorizzare altra e diversa documentazione, quale, esemplificativamente, e senza alcuna pretesa di esaustività: (i) le contabili CArie riferite alle singole operazioni;
(ii) le scritture contabili, ma non l'estratto notarile delle stesse da cui risulti il mero saldo del conto (così Cass. 10692-2007; 23974-
10); (iii) gli estratti (o riassunti) scalari (cfr. Cass. 35921-2023; Cass. 10293-2023;
Cass. 23476-2020; Cass. 13186-2020); (iv) la stampa dei movimenti contabili ri- sultanti a video dal data base della CA, ottenuta dal correntista avvalendosi del servizio di home banking, se non contestata in modo chiaro, circostanziato ed espli- cito dalla CA quanto alla sua non conformità a quanto evincibile dal proprio ar- chivio (v., Cass. 2607-24);
(b) che il giudice di merito può attribuire rilevanza alla condotta processuale delle parti e ad ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova, ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ.
9 Pertanto, l'assunto di principio dell'appellante, secondo cui soltanto la produzione de- gli estratti conto consentirebbe la corretta ricostruzione del rapporto CArio, non può essere condiviso, in quanto non conforme alla richiamata giurisprudenza della Corte di legittimità.
Costituisce, di conseguenza, mera petizione di principio l'asserto per cui una CTU con- tabile che non si basasse unicamente sugli estratti conto di periodo sarebbe perciò stesso inattendibile.
Si tratta, invece, di verificare il rapporto CArio alla luce della complessiva evidenza probatoria acquisita al giudizio e dello stesso comportamento processuale delle parti.
A tali principi si è attenuto il tribunale di Firenze nella decisione impugnata.
Nel caso di specie, tale evidenza annovera estratti conto completi per molti anni del rapporto, estratti scalari, copia del contratto di conto corrente, oltre tutta la documentazione prodotta dalla e la documentazione è idonea a coprire quasi l'intera durata del rapporto Pt_1
(restano fuori sostanzialmente i soli primi tre anni del rapporto).
Sulla base di essa è stata espletata la CTU contabile che è pervenuta alle conclusioni poi recepite dal giudice di primo grado. Invero, lo stesso CTP della CA, in sede di osser- vazioni alla CTU nel giudizio di primo grado, non ha mai lamentato l'impossibilità di rico- struire l'andamento del rapporto CArio sulla base della documentazione in atti, ma ha so- stenuto che sussistevano alcuni trimestri in relazione ai quali la documentazione era man- cante, e, precisamente: I e II trimestre 1999; IV trimestre 2006; i trimestri dal I trimestre 2009 al II trimestre 2016, trimestri, questi ultimi, per i quali, secondo il consulente di parte, man-
“quantomeno” il primo mese del trimestre successivo, dal quale poter rilevare l'addebito Pt_3 delle competenze liquidate alla fine del trimestre precedente (c.d. dettaglio competenze).
Secondo il perito di parte, che ha elaborato un proprio calcolo dell'indebito, occorreva che i conteggi effettuati dal CTU per i periodo dal 1° trimestre 1999 al 3° trimestre 2016 venissero sterilizzati dal ricalcolo delle competenze relativamente ai trimestri per i quali non vi era alcuna prova di addebito.
Tale rilievo è stato disatteso, però, dal CTU, con la motivazione rinvenibile nell'elabo- rato peritale. Per il CTU, anche per quei trimestri per i quali gli estratti conto non sono com- pleti, la prova dell'addebito in conto emerge, fra l'altro, dallo scalare interessi trimestrale nel quale è indicato il conto di addebito e la data valuta, e sulla base di tutta la documentazione in atti ha elaborato i conteggi allegati alla consulenza d'ufficio.
Il Giudice di prime cure ha condiviso tale soluzione e la sentenza sul punto non è gra- vata da motivo specifico.
L'appellante, per un verso, si è limitato, come sopra evidenziato, a porre questioni di principio sull'utilizzabilità degli estratti scalari senza tenere conto dell'insegnamento della
Corte di Cassazione, e per altro verso, si è limitato a chiedere “la riforma della sentenza […]
10 sul rilievo della inutilizzabilità della CTU, in quanto concretizzatasi in una analisi di docu- menti incompleti e non rappresentativi” (lett.c) del primo motivo), senza tuttavia proporre
“censure specifiche” alla ricostruzione delle movimentazioni effettuata dal giudice mediante relatio alla CTU.
2.- Il quarto motivo d'appello (violazione degli artt.117-118 TUB anche in relazione all'art.2697 c.c.). Con il quarto motivo d'appello, il cui esame è preliminare rispetto ai rimanenti motivi, la ricorrente denuncia la violazione degli artt.117 e 118 TUB, anche in relazione all'art.2697
c.c., sull'assunto che, in punto di condizioni pattuite, il Tribunale si è acriticamente appiattito sulle conclusioni del CTU senza minimamente dare conto delle difese esposte dalla Pt_1 che invece ne denotano l'inattendibilità o comunque l'infondatezza.
Secondo l'appellante è stato dimostrato, tramite la produzione del contratto di conto corrente n. 15791.29 (doc. 1), che le parti avevano pattuito le condizioni del contratto, che erano state specificamente accettate e sottoscritte dalla cliente.
Inoltre, tutte le variazioni riguardanti i tassi e le altre condizioni erano state sempre comunicate al correntista e non erano mai state contestate (doc. 2).
Quanto alla c.m.s. e alle altre commissioni, la stessa controparte [in una richiesta stra- giudiziale] le aveva determinate salvo poi lamentare in giudizio l'impossibilità di calcolarle.
Il motivo in esame, con il quale si confonde chiaramente la pattuizione delle condizioni c.d. normative del contratto con quelle economiche, è inammissibile non correlandosi alla motivazione della decisione di primo grado.
Ora, è pacifico che la CA abbia prodotto i documenti sopra ricordati. E' altrettanto evidente dall'esame degli stessi che nessuna condizione economica fu pattuita, però, al mo- mento della conclusione del contratto di conto corrente.
Gli spazi del contratto, deputati all'indicazione dei tassi di interesse, delle spese e delle eventuali commissioni sono in bianco. E il giudice di primo grado ha motivato: “Passando al merito, il CTU ha accertato che “Né il contratto né l'appendice dei servizi di pagamento del 20/11/95 contengono la disciplina della misura dei tassi di interesse (attivi e passivi) a valere sul conto corrente. Inoltre, nonostante l'articolo 16 preveda la facoltà della Banca di modificare unilateralmente le condizioni economiche ex- art. 118 TUB, nessuna delle pro- poste di modifica unilaterale riscontrate in atti contiene indicazioni dei tassi di interesse”
(doc. 1 Banca). Conseguentemente, il CTU ha correttamente ricalcolato il conto nr.
15791.29 applicando i tassi sostitutivi BOT previsti dall'articolo 117 TUB (valore minimo sui tassi debitori e valore massimo sui tassi creditori) per l'intero periodo oggetto di analisi.
Il CTU ha altresì verificato la mancata pattuizione scritta della CMS ed ha quindi eliminato
11 gli importi addebitati. La stessa metodologia è stata correttamente utilizzata per le altre commissioni o spese addebitate ma mai pattuite per iscritto”.
Rispetto a tale motivazione, nel proporre appello, la CA non avrebbe dovuto limitarsi a richiamare la mera sottoscrizione del contratto di conto corrente (che contiene soltanto la parte normativa del rapporto) ma avrebbe dovuto indicare in quale pagina del contratto sono presenti le condizioni economiche e, quindi, dedurre un errore percettivo del giudice di prima istanza (invero insussistente); invece, l'appellante si è limitata a motivare come sopra ripor- tato, confondendo tra condizioni economiche, assenti, e condizioni normative del rapporto, invece presenti.
Ancora del tutto generico e aspecifico è il motivo d'appello in esame nella parte in cui, secondo l'appellante, la CA aveva comunicato al cliente tutte le variazioni riguardanti i tassi e le altre condizioni intervenute nel corso del rapporto nell'esercizio dello ius variandi.
L'assunto non si correla con la motivazione della decisione, la quale ha evidenziato che le proposte di modifica unilaterale non sono relative ai tassi di interesse, con conseguente applicazione dell'art.117 TUB.
Il che significa che l'appellante ancora una volta avrebbe dovuto indicare in quale do- cumento prodotto sono indicate le variazioni ai tassi di interesse non percepite dal giudice di prima istanza.
Invero, questo documento non è rinvenibile tra i documenti prodotti dalla CA, e ciò
a prescindere dalla contestazione fatta dall'appellata in punto di ricezione delle comunica- zioni de quibus.
Quanto alla c.m.s. e alle altre commissioni, secondo l'appellante la stessa controparte
[in una richiesta stragiudiziale] le aveva determinate salvo poi lamentare in giudizio l'impos- sibilità di calcolarle.
Ma ancora una volta non si coglie la ratio della decisione, che non è relativa all'impos- sibilità di calcolare la CMS pattuita (e, quindi, ad un'ipotetica nullità parziale della clausola
CSM per indeterminatezza), ma all'assenza stessa di una pattuizione relativa alla CMS ap- plicata nel corso del rapporto.
In sintesi, il motivo in esame è complessivamente inammissibile per violazione dell'art.342 cpc.
3.- Il secondo motivo (violazione dell'art.115 cpc e dell'art.2697 c.c) e il terzo motivo
d'appello (violazione degli artt.1350, 1843, 1852, 2697, 2934 e 2935 c.c., dell'art.115 cpc e dell'art.117 TUB).
I motivi, come sopra sintetizzati, possono essere esaminati congiuntamente, afferendo al medesimo tema della prova dell'esistenza di un'apertura di credito e della conseguente
12 possibilità di individuare le rimesse solutorie e ripristinatorie in funzione dell'eccepita pre- scrizione decennale dell'azione di indebito oggettivo.
3.1.- Il terzo motivo d'appello è inammissibile, correlandosi (ad) e censurando soltanto una parte della motivazione della sentenza, che è contenuta nei §§ 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5. e
5.6.
In particolare, nei primi due paragrafi il giudice di prima istanza richiama correttamente i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di ripartizione dell'onere della prova in punto di azione di indebito oggettivo in materia di rapporti CAri regolati in conto corrente.
Ricorda che un contratto di conto corrente può essere o meno assistito da apertura di credito: nel primo caso le rimesse hanno funzione solutoria o ripristinatoria a seconda che il conto sia passivo o scoperto, nel secondo hanno sempre funzione solutoria.
Nel § 5.3., interrogandosi sulla forma del contratto di apertura di credito, ricorda che trova applicazione l'art.117 TUB, secondo cui il contratto va concluso a pena di nullità per iscritto, non ricorrendo, nel caso in esame, la fattispecie eccettuativa prevista dall'art.117, co.2 TUB in quanto il contratto madre (cioè quello di conto corrente) non indica le condizioni cui sarebbe stato sottoposto il contratto figlio (cioè l'apertura di credito).
Ciò premesso, ha ricordato, tuttavia, che la nullità prevista dall'art.117 TUB è una nul- lità di protezione, che può essere fatta valere soltanto dal cliente, il quale può rinunciare a far valere la nullità e chiedere l'esecuzione del contratto privo della forma scritta.
In tal caso, ha aggiunto il primo giudice, non ha senso parlare di fido di fatto, ma sem- mai si pone un problema di prova dell'esistenza del contratto di apertura di credito concluso in forma verbale (o per fatti concludenti).
Nel § 5.4. il tribunale ha elencato i più ricorrenti elementi indiziari utilizzati nella giu- risprudenza di merito per ritenere provata la conclusione del contratto di apertura di credito, ponendosi in maniera critica con alcuni di questi indici, specie quelli che non consentono di individuare la misura dell'affidamento.
Nel § 5.5. ha riassunto dicendo che è un problema allora di prova del contratto di apertura di credito, da dare in base ad elementi indiziari univoci, in difetto dei quali l'incom- pletezza della prova va a danno del correntista, che è il soggetto onerato della prova dell'aper- tura di credito.
Nel § 5.6. ha infine svolto il giudizio probatorio, condividendo gli elementi valorizzati dal CTU e ritenendo dimostrata la conclusione di un contratto di apertura di credito sin dalla conclusione del contratto di conto corrente. Così la motivazione: <<[…] A tale riguardo il
CTU ha osservato che “Non risultando alcun documento contrattuale attestante la conces- sione di una apertura di credito (fido di cassa), l'affidamento da valere sul conto n.r15791.29
13 è stato desunto dagli elementi indiziari, dai quali emerge come il conto sia sempre stato affidato per cassa nel periodo rilevante ai fini di tale indagine. Gli elementi indiziari in forza dei quali è stato individuato l'affidamento sono stati i seguenti: Dalle indicazioni contenute nei riassunti scalari e nei dettagli di calcolo delle competenze depositati dalla Convenuta.
Vengono indicati gli importi degli affidamenti concessi, la misura dei tassi di interesse di riferimento e la loro natura, ancorché attraverso un codice numerico. Ad esempio si vedano le informazioni contenute nello scalare interessi al III trimestre 2003. L'applicazione di al- meno due tassi d'interesse per data valuta di cui quello in misura inferiore riferito agli utilizzi entro i limiti dell'affidamento e quelli in misura maggiore riferiti agli sconfinamenti di conto. Ad esempio si veda la distinzione effettuata nel dettaglio di calcolo delle compe- tenze al I trimestre 1999. La modalità di calcolo della Commissione di IM PE, la quale è stata determinata mediante l'applicazione di una aliquota in misura inferiore sull'importo totale di tutti i fidi concessi sul rapporto ed una aliquota di misura maggiore sull'eccedenza da tale sommatoria. L'addebito del Corrispettivo sull'accordo, calcolato in misura percentuale rispetto all'affidamento concesso. La misura dell'affidamento è stata in- dividuata anche rapportando tra loro i numeri debitori derivanti dall'utilizzo del fido e i giorni valuta di competenza, tenendo conto e confrontando i risultati ottenuti in ogni singolo trimestre”. Tali elementi indiziari non solo hanno dimostrato l'esistenza dell'affidamento ma hanno consentito altresì la esatta individuazione della misura dell'affidamento per ciascun periodo senza il ricorso a criteri presuntivi>>.
Rispetto all'ampia e articolata motivazione della sentenza, contenuta nei §§ da 5.1 a
5.6. sopra sinteticamente riportati, la CA appellante si è limitata col terzo motivo in esame a impugnare la decisione nella parte in cui ha ritenuto che si possa dimostrare l'esistenza di un fido anche senza produrre il contratto di apertura di credito.
Simile motivo non si correla, in particolare, con il passaggio della decisione (§ 5.3.) in cui il giudice di prima istanza, pur ritenendo che è applicabile l'art.117 TUB e che, quindi, il contratto di apertura di credito va concluso per iscritto a pena di nullità, ha ricordato che trattasi di nullità di protezione che può essere fatta valere soltanto dalla parte interessata (cioè dal correntista), che può rinunciare a farla valere e, quindi, può invocare l'applicazione del contratto concluso verbalmente o per fatti concludenti.
Tale passaggio della decisione, che costituisce l'antecedente logico della successiva motivazione (§ 5.6.), è perfettamente in linea con la recente giurisprudenza della Corte di legittimità che si è espressa in termini del tutto identici a quelli del giudice di primo grado
(cfr., fra le altre, Cass. civ. 2338/24; Cass. civ. 34997-23; Cass. civ.10293-23).
14 Ora, questo passaggio fondamentale della decisione non è stato censurato, donde l'inammissibilità del motivo d'appello che risulta complessivamente aspecifico, non toc- cando una parte rilevante della motivazione, e precisamente quella logicamente pregiudi- ziale.
Così come nessun motivo specifico è articolato quanto alle conclusioni sviluppate nel
§ 5.6. della sentenza sulla base degli indizi evidenziati dal CTU.
L'appellante si limita, al riguardo, a dedurre che, in difetto di produzione di copia del contratto di apertura di credito, il CTU e il giudice non potevano valorizzare gli elementi indiziari usati.
L'appellante non deduce, invece, come avrebbe dovuto, che il giudice di primo grado ha errato nella valutazione della prova indiretta, traendo, ad esempio, la prova del fatto ignoto
(conclusione del contratto di apertura di credito ad una certa data e con un certo importo di affidamento) in maniera errata dagli indizi indicati nella motivazione oppure utilizzando in- dizi non univoci e non concludenti.
Anche il terzo motivo d'appello, come il quarto prima esaminato, è pertanto inammis- sibile.
3.2.- Col secondo motivo d'appello la CA denuncia invece il capo della decisione con cui il giudice di primo grado, in asserita violazione dell'art.2697 c.c. e dei principi affer- mati dalle S.U. (sent.15895/19), ha ritenuto che la prova delle rimesse solutorie competa alla CA.
In particolare, il tribunale ha così motivato: “[…] Quanto all'impossibilità di verificare la natura solutoria delle rimesse ritiene il Tribunale che la questione debba essere risolta con l'applicazione della regola di ripartizione ex art. 2967 c.c. Non sussiste infatti una di- sparità di trattamento tra la parte correntista attrice (cui sarebbe stata riconosciuta la pos- sibilità di ricalcolo delle competenze mediante i riassunti scalari giornalieri) e la parte CA convenuta (cui non sarebbe stata riconosciuta l'analisi della prescrizione). Infatti, da un punto di vista strettamente tecnico, i saldi giornalieri in atti, sono sufficienti per il rical- colo delle competenze senza alcuna approssimazione, mentre non sono sufficienti per l'indi- viduazione delle rimesse solutorie, che richiede, evidentemente, la presenza degli estratti conto movimenti. Infatti l'individuazione delle rimesse solutorie non solo richiede la pre- senza dei movimenti di un “periodo”, ma necessariamente la presenza dei movimenti del trimestre completo, perché come previsto da Cass. Sez. Un. n. 24418/10 l'individuazione delle rimesse deve essere svolta sul saldo riordinato per data disponibilità, che richiede la conoscenza di tutti i movimenti del trimestre, non essendo sufficiente né la presenza del saldo per valuta. Da ciò consegue che sarebbe stato onere per la integrare eventualmente Pt_1 la documentazione prodotta dal correntista (idonea a provare i fatti costitutivi della propria
15 pretesa) in relazione al fatto estintivo dedotto (prescrizione). Se infatti gli addebiti contestati sono suscettibili di prova libera (Cass. 22418/2022; Cass. 1528/2022; Cass. 5887/2021), come correttamente evidenziato dalla attrice, la “…impossibilità di riclassificare il saldo per “disponibilità” e conseguentemente eseguire gli accertamenti in materia di prescrizione per gli indebiti maturati nel periodo compreso tra il 01/01/99 ed il 30/09/99…” ridonda a danno della Banca stessa essendo la stessa onerata della prova in relazione all'eccezione di prescrizione” (pag. 7).
In altre parole, secondo il tribunale, una volta che il correntista abbia dato la prova dell'esistenza del contratto di apertura di credito, anche con prova indiretta, spetta alla CA di produrre la documentazione necessaria a ricostruire le rimesse come ripristinatorie o solu- torie.
Ora, il motivo in esame va respinto.
La decisione di primo grado va confermata sia pure con una motivazione differente da quella riportata in sentenza. Invero, il passaggio della decisione costituisce mera ripetizione di un principio condiviso dal giudice di prime cure, la cui applicazione non si attaglia al caso concreto in cui, per il periodo di rilievo, sono presenti in atti gli estratti conto completi.
Va ricordato, infatti, che il tribunale ha accolto l'azione di indebito oggettivo e ha con- dannato la CA a restituire l'importo di euro 130.872,87, corrispondente a quello indicato dal CTU nel proprio elaborato finale dell'8-9-2021.
Inoltre, per meglio comprendere la ratio del presente passaggio motivazionale, va ram- mentato che il contratto di conto corrente per cui è causa è stato aperto in data 20-11-1995 ed è stato chiuso in data 8-8-2016.
Il primo atto di messa in mora è del 30.9.2016 (v. doc.1 allegato all'atto di citazione).
La prescrizione decennale, eccepita dalla CA, opera per le rimesse antecedenti al
30.9.2006.
In relazione a tali rimesse in atti non vi sono meri estratti scalari, ma sono presenti gli estratti conto completi, salvo che per il periodo precedente al 1-1-1999, non oggetto di rical- colo proprio per l'assenza di documentazione.
Sulla base degli estratti conto, il CTU ha provveduto ad elaborare i propri conteggi.
Queste le conclusioni del CTU:
“Alla luce degli accertamenti integrativi, è stato ricalcolato il rapporto dare/avere fra le parti alla data di chiusura del conto (08/08/16), rielaborando l'unica ipotesi già svilup- pata nella prima relazione. I criteri di ricalcolo sono riportati nella seguente tabella:
Tasso Creditore Per l'intero periodo: tassi sostitutivi BOT ex art. 117, c. VII, TUB al valore massimo.
Tasso Debitore Fido Ordinario e PE Per l'intero periodo: tassi sostitutivi BOT ex art. 117, c. VII, TUB al valore minimo.
16 Tasso Debitore Fido Anticipi Per l'intero periodo: tassi sostitutivi BOT ex art. 117, c.
VII, TUB al valore minimo.
Capitalizzazione Intero periodo: nessuna forma di capitalizzazione.
CMS Totale eliminazione degli importi addebitati a tale titolo.
Spese Eliminazione delle spese fisse di chiusura per l'intero periodo.
Prescrizione Periodo di riferimento: dal 01/01/99 al 30/09/06.
DO di riferimento: DO CA e DO FI.
I prospetti analitici dei calcoli eseguiti sono riportati in allegato: - Prospetto delle competenze maturate sul conto ordinario nr. 15791.29 (all. 1). - Prospetto di ricalcolo del conto corrente ordinario nr. 15791.29 (all. 6). Nella tabella che segue sono sintetizzati i risultati conseguiti:
DO originario del conto nr. 15791.29 al 08/08/16 0,00
Rettifiche operate sul Conto nr. 15791.29
Maggiori interessi passivi addebitati 37.266,64
Minori interessi attivi accreditati 20.437,18
CMS da stornare 9.438,20
Spese da stornare 1.899,20
Indebiti ripetibili al 30/09/06 61.831,65.
Totale complessivo delle rettifiche operate 130.872,87.
DO ricalcolato alla medesima data 130.872,87”.
Lo stesso elaborato peritale dà conto che alla data del 30-9-2006 e per il periodo dal
1.1.99 al 30.9.2006 le rimesse solutorie (prescritte), e quindi escluse dall'indebito, sono pari ad euro 47.571,06.
In altre parole, il CTU ha già tenuto conto, nel determinare l'indebito, degli importi ripetibili e di quelli prescritti.
I versamenti documentati nel periodo dal 1-1-1999 al 30-9-2006 sono pari complessi- vamente ad euro 109.402,71, e di questi euro 47.571,06 hanno natura solutoria, mentre la parte rimanente ha natura ripristinatoria ed è pertanto ripetibile (v. pag.6 della CTU).
Alla luce di tali dati non si comprende il motivo d'appello, tenuto conto che l'eccezione di prescrizione è stata in realtà già accolta, avendo il CTU escluso dal calcolo dell'indebito le rimesse solutorie prescritte.
Né la appellante, che hic et inde allude ad un'operatività della prescrizione per il pe- riodo sino al 31-12-2008, censura in maniera specifica il passaggio della decisione che, ri- chiamando le conclusioni del perito, ha individuato il primo atto di messa in mora nella PEC, presente in atti, del 30-9-2016 (doc.1 di parte attrice, allegato all'atto di citazione).
17 4.- Il quinto motivo d'appello (violazione dell'art.1283 c.c., dell'art.25 del d.lgs.
342/1999 e dell'art.7 della delibera CICR 9.2.2000).
L'appellante censura la sentenza nella parte in cui, sul presupposto che il contratto di conto corrente è stato stipulato antecedentemente alla delibera CICR del 9.2.2000 e che le modifiche nel caso di specie erano peggiorative, non sia applicabile la “modalità di adegua- mento semplificata, rimessa alla mera iniziativa della (pubblicazione sulla Gazzetta Pt_1
Ufficiale) ma sia “necessaria una specifica pattuizione scritta bilaterale”, nel caso assente. Soluzione da cui il Tribunale ha tratto la conclusione che “per tale ragione il saldo del conto corrente è stato correttamente FI di ogni effetto anatocistico per tutta la durata del rapporto, anche successivamente al 30.6.2000”.
Prima di affrontare nel merito il motivo va ricordato che la differenza nel riconteggio delle competenze a seconda che si ritenga operante o meno l'anatocismo, con capitalizza- zione trimestrale per entrambe le parti, per il periodo successivo al 30.6.2000 e sino alla chiusura del rapporto (8-8-2016), è di euro 1.009,87, come emerge da pag.8 della CTU de- positata in data 8-9-2021.
Così stigmatizzata la rilevanza della questione, questa Corte intende dare continuità alla propria giurisprudenza che è in linea con quanto sostenuto dal tribunale e con quanto deciso dalla Corte di Cassazione in alcuni decisioni anche recenti, secondo cui “in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente im- praticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della deli- bera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peg- gioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera (cfr., fra le altre, Cass. civ. 9140-2020; 29420-2020; 26867-24).
All'ampia motivazione delle richiamate pronunce della Corte di Cassazione non resta che rinviare ex art.118 disp. att. cpc.
5.- Il sesto motivo d'appello (violazione degli artt. 99, 101, 112, 113 e 115 cpc, in ipotesi violazione dell'art.1284, co.4 c.c.).
Con tale motivo è censurato il capo della sentenza con cui il Tribunale ha così stabilito
(pag. 16): “Dalla domanda giudiziale sono dovuti gli interessi maggiorati ex art. 1284, comma 4 c.c. trattandosi di azione restitutoria che trova la sua base nel rapporto contrat- tuale tra CA e cliente. (Cass. 61/2023)”.
18 Per l'appellante il giudice di primo grado è incorso in un vizio di ultra petizione, perché mai la parte attrice aveva proposto una domanda avente ad oggetto il riconoscimento di tali interessi.
In ogni caso, la decisione viola il comma 4 dell'art. 1284 (aggiunto dal D.L. 132/2014 convertito con la L. 62/2014), che è disposizione applicabile soltanto in caso di inadempi- mento di un accordo contrattuale anche in relazione alle relative obbligazioni restitutorie, ma non anche alle obbligazioni pecuniarie che trovino fondamento in fonti diverse dal contratto, qual è l'indebito oggettivo.
L'appello è infondato.
5.1.- Nelle conclusioni dell'atto di citazione chiedeva la condanna della Controparte_1 CA a restituirle l'indebito oggettivo, oltre interessi legali dalla domanda.
Nel precisare le conclusioni nel giudizio di primo grado la parte chiedeva gli interessi moratori, espressione che rimanda, all'evidenza, agli interessi previsti dall'art.1284, co.4 c.c.,
i quali, a loro volta, altro non sono che interessi legali, cioè interessi dovuti per legge (e non sulla base di un accordo delle parti) in presenza delle condizioni previste dalla stessa dispo- sizione.
In sintesi, non vi è vizio di ultra petizione perché la domanda relativa agli accessori era formulata sin dall'atto introduttivo e la richiesta degli interessi moratori costituiva mera pre- cisazione (quantitativa) della domanda iniziale.
5.2.- Come già deciso da Corte di Cassazione (sent. 61-23), l'art.1284, co.4 c.c. trova applicazione anche alle obbligazioni restitutorie che rinvengono fondamento in nullità con- trattuali.
All'ampia motivazione della decisione della Corte di legittimità non resta che rinviare ex art.118 disp. att. cpc.
Si può aggiungere che in una fattispecie quale quella in esame il raccordo tra l'art.2033 cc. e l'art.1284 c.c. va predicato nei seguenti termini: sono dovuti gli interessi legali nella misura dell'art.1284, co.1 c.c., a seconda che l'accipiens fosse in buona o mala fede, dal pagamento o dalla richiesta stragiudiziale di restituzione dell'indebito; sono dovuti, invece, gli interessi legali nella misura ex art.1284, co.4 c.c., dal momento della proposizione della domanda giudiziale.
6.- In conclusione, l'appello va integralmente disatteso.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo indicato in dispositivo a favore dei difensori di parte appellata, dichiaratisi antistatari, come
19 da notula in atti, fatta eccezione per il richiesto aumento ex art.4, co.1 bis DM 55/14, in assenza di collegamenti ipertestuali e/o difettoso funzionamento degli stessi.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, così provvede:
- dichiara inammissibili il terzo e quarto motivo d'appello, nonché in parte il primo motivo, e respinge i rimanenti motivi, confermando, per l'effetto, la sentenza im- pugnata;
- condanna l'appellante a pagare le spese di lite a favore dei difensori dell'appellata, come individuati in epigrafe, dichiaratisi antistatari, liquidate in euro 9.991,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori di legge (IVA e CAP, se dovuti).
Dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il raddoppio del con- tributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 5-3-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
Carmine Capozzi
Il Presidente
Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente pro- cessuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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