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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/10/2025, n. 2721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2721 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1594/2025 R.G. avente ad oggetto la separazione giudiziale promossa da
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Lenzi Guglielmo, giusta procura in atti
-ricorrente -
e
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Rianna Arturo, giusta procura in atti
-resistente -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Con note in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 13.10.2025, le parti concludevano come da accordi allegati a note telematiche.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.03.2025, la ricorrente di cui in epigrafe premesso di aver contratto matrimonio concordatario con il sig. , in Somma Vesuviana (NA) il giorno Controparte_1
25.10.2008, con atto trascritto nei registri di Stato Civile del predetto Comune (n. 169, parte II, serie
A, anno 2008), dalla cui unione nascevano , a Napoli l'11.06.2009, e , Persona_1 CP_2 nato a [...] il [...], entrambi minorenni, chiedeva pronunciarsi la separazione dal predetto coniuge, nonché disporsi l'assegnazione della casa coniugale in Somma Vesuviana (NA) alla via San
GI de Matha n. 31 alla ricorrente dove vi abiterà con i minori;
disporsi l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre nell'abitazione coniugale, e regolamentazione del diritto di visita paterno, e porre a carico del sig. un contributo Controparte_1 al mantenimento dei figli in € 700,00 (€ 350,00 cadauno) oltre rivalutazione annuale Istat, e il 50% delle spese straordinarie;
con vittoria di spese.
In data 04.08.2025 si costituiva parte resistente, il quale non si opponeva alla separazione, e chiedeva disporsi l'assegnazione della casa coniugale sita in Somma Vesuviana (NA) alla via San GI de
Matha n.31 alla ricorrente, collocataria prevalente dei figli minori, con regolamentazione del diritto di visita paterno come da piano genitoriale in atti;
disporre a carico del resistente la corresponsione di un contributo al mantenimento in favore dei figli nella somma complessiva di € 300,00, oltre al
50% delle spese straordinarie. Rigettare ogni altra richiesta avanzata dalla ricorrente, con vittoria di spese, diritti e competenze del giudizio.
Con note di trattazione scritta del 25.09.2025, le parti rappresentavano di essere addivenute ad un accordo, chiedendo di rassegnare conclusioni congiunte;
il Presidente relatore revocava l'udienza in presenza e fissava il termine ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 13.10.2025.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, le parti si riportavano agli accordi trasfusi in atti;
il Presidente Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1) La casa coniugale in Somma Vesuviana (NA) alla Via San GI De Matha 31, di proprietà del Sig. Controparte_1 resterà assegnata alla Sig.ra che vi vivrà con i figli e , mentre il Sig. Parte_1 Persona_1 CP_2 Controparte_1
è già andato, consensualmente, ad abitare altrove.
2) Il Sig. verserà assegno mensile di mantenimento a partire dal mese di settembre 2025 in favore dei figli, Controparte_1
e minori conviventi con la madre dell'importo complessivo di euro 500,00 (cinquecento,00). Tale assegno verrà Per_1 CP_2 corrisposto, ad essa , anticipatamente entro il 5 di ogni mese a partire dal giorno 5 a mezzo bonifico all'IBAN Parte_1 indicato dalla . Tale assegno verrà rivalutato annualmente ed automaticamente, secondo gli indici ISTAT delle variazioni Pt_1 dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai a partire dal mese di Settembre 2026;
3) Il concorrerà, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie dei figli come da protocollo d'intesa Controparte_1 del Tribunale di Nola.
4) La Sig.ra acconsente a che l'assegno unico sia interamente versato a favore del Sig. . Parte_1 Controparte_1 5) I figli nato a [...] il [...] C.F. e nato a [...] il Persona_1 C.F._3 CP_2
22/04/2014 C.F. restano collocati presso la madre nella casa coniugale di cui al precedente n. 1 e sono C.F._4 affidati ad entrambi i genitori che eserciteranno in comune la potestà; le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi mentre, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. i genitori eserciteranno la potestà separatamente.
6) II padre, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi dei figli, li potrà tenere con sé, quando riterrà opportuno o in mancanza il martedì ed il giovedì dalle 14.00 alle 21.00 e dalle ore 21.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica a settimane alterne;
li terrà con sé, inoltre, ad anni alterni ed in alternanza con la madre e previo accordo con la stessa, i giorni di Natale
e Capodanno. Ad anni alterni Pasqua e lunedì in Albis. Per quanto riguarda il mese di agosto, potrà tenere con sé i figli dall'1 al 15 oppure dal 16 al 31 secondo quanto concordato con la Sig.ra entro il 31 maggio di ogni anno;
Pt_1
7) I sig.ri e espressamente convengono che l'appartamento sito in Somma Vesuviana alla Via Parte_1 Controparte_1
Canonico Feola 120 utilizzato dalla per l'esercizio della sua attività resterà in comodato gratuito alla Sig.ra Parte_1
per la durata di anni quattro a partire dal 01/09/2025 e con scadenza al 31/08/2029 eventualmente rinnovabili Parte_1 previo concerto e che la sig.ra provvederà a partire dal 01/09/2025 al pagamento dell'Imu e delle utenze Parte_1 relative.
8) Le spese del presente giudizio verranno interamente compensate tra le parti.”
In riferimento al regime di affido dei minori, si ritiene opportuno disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre con residenza in Somma Vesuviana
(NA) alla Via San GI De Matha n.31 e diritto di visita paterno come da accordi sopra pedissequamente riportati e trascritti, emergendo una adeguata connotazione genitoriale delle parti che appaiono genuinamente protese alla cura ed alla educazione della prole, ragion per cui è attuabile l'affido condiviso, non sussistendo elementi che ne facciano dubitare l'idoneità.
La casa coniugale sita in Somma Vesuviana (NA) alla via San GI De Matha n. 31 è assegnata alla sig.ra che vi vivrà con i figli minori e . Parte_1 Persona_1 CP_2
Il contributo al mantenimento dei figli posto a carico del sig. è determinato in € Controparte_1
500,00 mensili, da versare alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Parte_1
Istat, e il 50% delle spese straordinarie.
Il Tribunale prende atto che i sigg. e convengono espressamente Parte_1 Controparte_1 che l'appartamento sito in Somma Vesuviana (NA) alla via Canonico Feola n.120, utilizzato dalla sig.ra per l'esercizio della sua attività, resterà in comodato gratuito alla sig.ra Parte_1 Pt_1 per la durata di anni quattro (a partire dal 01/09/2025 e con scadenza al 31/08/2029
[...] eventualmente rinnovabili previo concerto), e che la sig.ra provvederà a partire dal Parte_1
01/09/2025 al pagamento dell'Imu e delle utenze relative.
Il Tribunale letto l'accordo, ravvisato che lo stesso risulta conforme alla legge e agli interessi delle parti e dei figli minori, ritiene che lo stesso possa essere messo a fondamento della propria decisione. Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il PM in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr. Cass. n. 13062 del 2000; Cass. n. 12456 del 1999; Cass. n. 11915 del 1998).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto degli accordi delle parti.
PQM
Il Tribunale di Nola II Sezione Civile, definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e , nato a [...] il [...] (C.F. C.F._1 Controparte_1
), che hanno contratto matrimonio il giorno 25.10.2008 in Somma Vesuviana C.F._2
(NA), con atto trascritto nei registri di Stato Civile del predetto Comune (n. 169, parte II, serie A, anno 2008);
b) assegna a casa coniugale sita in Somma Vesuviana (NA) alla via San GI De Matha n. 31 alla sig.ra che vi vivrà con i figli minori;
Parte_1
c) dispone l'affido condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, Persona_1 CP_2 con collocazione presso la madre, e diritto di visita paterno come da accordi sopra pedissequamente riportati e trascritti;
d) determina in € 500,00 (€ 250,00 cadauno) il contributo al mantenimento a favore dei figli minori posto a carico del sig. da corrispondere alla sig.ra mediante Controparte_1 Parte_1 bonifico o vaglia postale, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale Istat;
le spese straordinarie sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% come da Protocollo del
CNF;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'ufficiale di stato civile dei precitati comuni per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10
l.
1.12.1970 n.898 così come mod. da l.
6.3.1987 n.74 e artt. 125 n.6, 133 n.2 e 88 n.7 rd 9.7.1939
n.1238 (ord. Stato civile) nonché dpr n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile);
f) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, il 13.10.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1594/2025 R.G. avente ad oggetto la separazione giudiziale promossa da
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Lenzi Guglielmo, giusta procura in atti
-ricorrente -
e
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Rianna Arturo, giusta procura in atti
-resistente -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Con note in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 13.10.2025, le parti concludevano come da accordi allegati a note telematiche.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.03.2025, la ricorrente di cui in epigrafe premesso di aver contratto matrimonio concordatario con il sig. , in Somma Vesuviana (NA) il giorno Controparte_1
25.10.2008, con atto trascritto nei registri di Stato Civile del predetto Comune (n. 169, parte II, serie
A, anno 2008), dalla cui unione nascevano , a Napoli l'11.06.2009, e , Persona_1 CP_2 nato a [...] il [...], entrambi minorenni, chiedeva pronunciarsi la separazione dal predetto coniuge, nonché disporsi l'assegnazione della casa coniugale in Somma Vesuviana (NA) alla via San
GI de Matha n. 31 alla ricorrente dove vi abiterà con i minori;
disporsi l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre nell'abitazione coniugale, e regolamentazione del diritto di visita paterno, e porre a carico del sig. un contributo Controparte_1 al mantenimento dei figli in € 700,00 (€ 350,00 cadauno) oltre rivalutazione annuale Istat, e il 50% delle spese straordinarie;
con vittoria di spese.
In data 04.08.2025 si costituiva parte resistente, il quale non si opponeva alla separazione, e chiedeva disporsi l'assegnazione della casa coniugale sita in Somma Vesuviana (NA) alla via San GI de
Matha n.31 alla ricorrente, collocataria prevalente dei figli minori, con regolamentazione del diritto di visita paterno come da piano genitoriale in atti;
disporre a carico del resistente la corresponsione di un contributo al mantenimento in favore dei figli nella somma complessiva di € 300,00, oltre al
50% delle spese straordinarie. Rigettare ogni altra richiesta avanzata dalla ricorrente, con vittoria di spese, diritti e competenze del giudizio.
Con note di trattazione scritta del 25.09.2025, le parti rappresentavano di essere addivenute ad un accordo, chiedendo di rassegnare conclusioni congiunte;
il Presidente relatore revocava l'udienza in presenza e fissava il termine ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 13.10.2025.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, le parti si riportavano agli accordi trasfusi in atti;
il Presidente Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1) La casa coniugale in Somma Vesuviana (NA) alla Via San GI De Matha 31, di proprietà del Sig. Controparte_1 resterà assegnata alla Sig.ra che vi vivrà con i figli e , mentre il Sig. Parte_1 Persona_1 CP_2 Controparte_1
è già andato, consensualmente, ad abitare altrove.
2) Il Sig. verserà assegno mensile di mantenimento a partire dal mese di settembre 2025 in favore dei figli, Controparte_1
e minori conviventi con la madre dell'importo complessivo di euro 500,00 (cinquecento,00). Tale assegno verrà Per_1 CP_2 corrisposto, ad essa , anticipatamente entro il 5 di ogni mese a partire dal giorno 5 a mezzo bonifico all'IBAN Parte_1 indicato dalla . Tale assegno verrà rivalutato annualmente ed automaticamente, secondo gli indici ISTAT delle variazioni Pt_1 dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai a partire dal mese di Settembre 2026;
3) Il concorrerà, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie dei figli come da protocollo d'intesa Controparte_1 del Tribunale di Nola.
4) La Sig.ra acconsente a che l'assegno unico sia interamente versato a favore del Sig. . Parte_1 Controparte_1 5) I figli nato a [...] il [...] C.F. e nato a [...] il Persona_1 C.F._3 CP_2
22/04/2014 C.F. restano collocati presso la madre nella casa coniugale di cui al precedente n. 1 e sono C.F._4 affidati ad entrambi i genitori che eserciteranno in comune la potestà; le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi mentre, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. i genitori eserciteranno la potestà separatamente.
6) II padre, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi dei figli, li potrà tenere con sé, quando riterrà opportuno o in mancanza il martedì ed il giovedì dalle 14.00 alle 21.00 e dalle ore 21.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica a settimane alterne;
li terrà con sé, inoltre, ad anni alterni ed in alternanza con la madre e previo accordo con la stessa, i giorni di Natale
e Capodanno. Ad anni alterni Pasqua e lunedì in Albis. Per quanto riguarda il mese di agosto, potrà tenere con sé i figli dall'1 al 15 oppure dal 16 al 31 secondo quanto concordato con la Sig.ra entro il 31 maggio di ogni anno;
Pt_1
7) I sig.ri e espressamente convengono che l'appartamento sito in Somma Vesuviana alla Via Parte_1 Controparte_1
Canonico Feola 120 utilizzato dalla per l'esercizio della sua attività resterà in comodato gratuito alla Sig.ra Parte_1
per la durata di anni quattro a partire dal 01/09/2025 e con scadenza al 31/08/2029 eventualmente rinnovabili Parte_1 previo concerto e che la sig.ra provvederà a partire dal 01/09/2025 al pagamento dell'Imu e delle utenze Parte_1 relative.
8) Le spese del presente giudizio verranno interamente compensate tra le parti.”
In riferimento al regime di affido dei minori, si ritiene opportuno disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre con residenza in Somma Vesuviana
(NA) alla Via San GI De Matha n.31 e diritto di visita paterno come da accordi sopra pedissequamente riportati e trascritti, emergendo una adeguata connotazione genitoriale delle parti che appaiono genuinamente protese alla cura ed alla educazione della prole, ragion per cui è attuabile l'affido condiviso, non sussistendo elementi che ne facciano dubitare l'idoneità.
La casa coniugale sita in Somma Vesuviana (NA) alla via San GI De Matha n. 31 è assegnata alla sig.ra che vi vivrà con i figli minori e . Parte_1 Persona_1 CP_2
Il contributo al mantenimento dei figli posto a carico del sig. è determinato in € Controparte_1
500,00 mensili, da versare alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Parte_1
Istat, e il 50% delle spese straordinarie.
Il Tribunale prende atto che i sigg. e convengono espressamente Parte_1 Controparte_1 che l'appartamento sito in Somma Vesuviana (NA) alla via Canonico Feola n.120, utilizzato dalla sig.ra per l'esercizio della sua attività, resterà in comodato gratuito alla sig.ra Parte_1 Pt_1 per la durata di anni quattro (a partire dal 01/09/2025 e con scadenza al 31/08/2029
[...] eventualmente rinnovabili previo concerto), e che la sig.ra provvederà a partire dal Parte_1
01/09/2025 al pagamento dell'Imu e delle utenze relative.
Il Tribunale letto l'accordo, ravvisato che lo stesso risulta conforme alla legge e agli interessi delle parti e dei figli minori, ritiene che lo stesso possa essere messo a fondamento della propria decisione. Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il PM in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr. Cass. n. 13062 del 2000; Cass. n. 12456 del 1999; Cass. n. 11915 del 1998).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto degli accordi delle parti.
PQM
Il Tribunale di Nola II Sezione Civile, definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e , nato a [...] il [...] (C.F. C.F._1 Controparte_1
), che hanno contratto matrimonio il giorno 25.10.2008 in Somma Vesuviana C.F._2
(NA), con atto trascritto nei registri di Stato Civile del predetto Comune (n. 169, parte II, serie A, anno 2008);
b) assegna a casa coniugale sita in Somma Vesuviana (NA) alla via San GI De Matha n. 31 alla sig.ra che vi vivrà con i figli minori;
Parte_1
c) dispone l'affido condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, Persona_1 CP_2 con collocazione presso la madre, e diritto di visita paterno come da accordi sopra pedissequamente riportati e trascritti;
d) determina in € 500,00 (€ 250,00 cadauno) il contributo al mantenimento a favore dei figli minori posto a carico del sig. da corrispondere alla sig.ra mediante Controparte_1 Parte_1 bonifico o vaglia postale, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale Istat;
le spese straordinarie sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% come da Protocollo del
CNF;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'ufficiale di stato civile dei precitati comuni per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10
l.
1.12.1970 n.898 così come mod. da l.
6.3.1987 n.74 e artt. 125 n.6, 133 n.2 e 88 n.7 rd 9.7.1939
n.1238 (ord. Stato civile) nonché dpr n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile);
f) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, il 13.10.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca