Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 04/02/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
Considerato che l'udienza del 30.01.2025 è stata sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.;
Rilevato che le parti hanno depositato note conclusive scritte nel termine assegnato;
Decide la causa come da sentenza che deposita telematicamente.
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al N. 852/2023 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F.: e Parte_1 CodiceFiscale_1
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), in Parte_2 CodiceFiscale_2 proprio e quale amministratore di sostegno del figlio , nato a [...] il CP_1
27.06.2004, tutti residenti in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Terruli;
RICORRENTE contro
- C.F.: - in persona del Ministro pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1 con sede in Roma, via Giorgio Ribotta n. 5, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Bologna;
RESISTENTE
Avente ad oggetto: assegno una tantum ex art. 4, L. n. 229/2005
CONCLUSIONI
Il procuratore di parte ricorrente conclude come da note autorizzate del 17.01.2025.
Il procuratore di parte resistente conclude come da note autorizzate del 23.09.2024.
pagina 1 di 7
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c. del 30.06.2023, e Parte_1 [...]
, quest'ultima in proprio e nella qualità di amministratrice di sostegno del figlio Pt_2
(giusto decreto del Giudice Tutelare del 19.09.2022), chiedevano condannarsi CP_1 il al versamento della complessiva somma di €. 132.629,00 (da Controparte_2 ripartirsi in parti uguali), a titolo di assegno una tantum ex art. 4, Legge n. 229/2005 per il periodo dicembre 2006 (data di manifestazione dell'evento dannoso) e dicembre 2013
(data della sentenza del Tribunale di Modena n. 225/2013, con la quale è stato riconosciuto l'indennizzo di cui alla Legge n. 210/1992).
Essi deducevano che: a) era beneficiario dell'indennizzo di cui alla Legge n. CP_1
210/1992 in quanto affetto da “cerebropatia cronica con ritardo dell'apprendimento grave ed epilessia parziale sintomatica, encefalopatia post-natale; strabismo grave e deficit visivo”, ascrivibile alla terza categoria della Tab. A allegata al d.p.r. 30.12.1981 n.
834, come accertato dal Tribunale di Modena con sentenza n. 225/13 del 18.12.2013, passata in giudicato;
b) il figlio era titolare delle provvidenze previste dalla Legge n.
210/1992 e fruiva altresì dell'indennizzo aggiuntivo ex Legge n. 229/2005; c) con decreto dirigenziale del 03.06.2019, il riconosceva l'assegno una Controparte_2 tantum, corrispondente a complessive cinque rate di cui all'art. 4, Legge n. 229/2005, e disponeva il pagamento della complessiva somma di €. 61.213,72 di cui “€ 30.606,86 a favore del signor , nato a Felonica (MN) il [...], in [...] Parte_1 padre ed € 30.606,86 a favore della signora , nata a [...] il 23 aprile Parte_2
1979, in qualità di madre”; d) la differenza dovuta dal ammontava a CP_2 complessivi €. 132.629,00: €. 66.314,50 in favore del danneggiato ed €. CP_1
66.314,50, in parti uguali, in favore dei genitori che prestavano assistenza al figlio in maniera prevalente e continuativa.
Alla prima udienza di discussione del 07.03.2024, la difesa attorea, preso atto delle deduzioni del convenuto, modificava le conclusioni (ribadite nelle note di CP_2 trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.), richiedendo il pagamento della maggior somma di €. 201.477,20, relativa al periodo ricompreso “tra il manifestarsi dell'evento dannoso
(nella specie settembre 2004) e l'ottenimento in concreto dell'indennizzo di cui alla legge pagina 2 di 7 210 del 1992 (nella specie marzo 2016)”.
2. Il , tempestivamente costituitosi in giudizio, contestava la Controparte_2 domanda attorea e instava per il rigetto del ricorso. La difesa erariale deduceva che: a) la somma erogata con il decreto dirigenziale del 03.06.2019, pari a €. 61.213,72, era stata calcolata correttamente tenendo conto del periodo ricompreso “tra il 19.9.2004
(data di manifestazione del danno così come risultante dal verbale della Commissione
Medica Ospedaliera di Firenze n. 017317 del 21.4.2009) e l'1.7.2007 (data della decorrenza dell'indennizzo di cui alla legge n. 229/2005)”; b) con decreto dirigenziale dell'11.09.2023, veniva liquidata in favore dei ricorrenti l'ulteriore somma di €.
140.186,92 “di cui € 121.925,67 a titolo di rideterminazione dell'indennizzo di cui all'art. 1 della legge n. 229/2005, per il periodo 1.7.2007 – 31.12.2020, € 7.086,59 a titolo di interessi legali, € 10.625,34 a titolo di rideterminazione dell'assegno di cui all'art. 4 della medesima legge n. 229/2005 ed € 549,32 a titolo di interessi legali”.
3. Sul merito
3.1. La vicenda si inserisce all'interno di una cornice fattuale, analiticamente descritta in ricorso, da ritenersi pacifica poiché non contestata ex adverso. Emerge ex actis che: a) con sentenza n. 225 del 18.12.2013, il Tribunale di Modena ha riconosciuto a l'indennizzo ex Legge n. 210/1992, in quanto affetto da “cerebropatia CP_1 cronica con ritardo dell'apprendimento grave ed epilessia parziale sintomatica, encefalopatia post-natale; strabismo grave e deficit visivo”, ascrivibile alla terza categoria della Tab. A allegata al d.p.r. 30.12.1981 n. 834; 1 b) con decreto dirigenziale del
03.06.2019, il ha riconosciuto l'assegno una tantum aggiuntivo ex Controparte_2 art. 4, Legge n. 229/2005 dell'importo complessivo di €. 61.213,72, di cui €.
30.606,86 in favore di e €. 30.606,86 in favore di , Parte_1 Parte_2 quali genitori che esercitano “assistenza prevalente e continuativa” a beneficio del figlio
; 2 c) risulta inserito nel terzo posto della graduatoria allegata al CP_1 CP_1
D.D. del 29.11.2018; d) con decreto dirigenziale dell'11.09.2023 è stata liquidata in favore dei ricorrenti la somma di €. 140.186,92, così ripartita: €. 121.925,67 a titolo di rideterminazione dell'indennizzo di cui all'art. 1, Legge n. 229/2005 (periodo 01.07.2007 - 31.12.2020); €. 7.086,59 a titolo di interessi legali;
€. 10.625,34 a titolo di rideterminazione dell'assegno di cui all'art. 4, Legge n. 229/2005 ed €. 549,32 per interessi legali. 3
3.2. A mente dell'art. 1, comma 1, Legge n. 229/2005: "1. Ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della L 25 febbraio 1992, n. 210, è riconosciuto, in relazione alla categoria già loro assegnata dalla competente commissione medico - ospedaliera, di cui all'articolo 165 del testo unico di cui al D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, un ulteriore indennizzo. Tale ulteriore indennizzo consiste in un assegno mensile vitalizio, di importo pari a sei volte la somma percepita dal danneggiato ai sensi dell'articolo 2 della L. 25 febbraio 1992, n. 210, per le categorie dalla prima alla quarta della tabella A annessa al testo unico di cui al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni, a cinque volte per le categorie quinta e sesta, e a quattro volte per le categorie settima e ottava. Esso è corrisposto per la metà al soggetto danneggiato e per l'altra metà ai congiunti che prestano o abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa. Se il danneggiato è minore di età o incapace di intendere e di volere l'indennizzo è corrisposto per intero ai congiunti conviventi di cui al precedente periodo. Rimane fermo il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante da fatto illecito.
2. In caso di morte dei congiunti di cui al comma 1, l'indennizzo è erogato al danneggiato e, se minore o incapace di intendere e di volere, ai familiari conviventi che prestano assistenza in maniera prevalente e continuativa, per tutto il periodo di esistenza in vita del danneggiato.
3. Qualora a causa della vaccinazione obbligatoria sia derivato il decesso in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge, l'avente diritto può optare tra l'ulteriore indennizzo di cui al comma 1 e un assegno una tantum pari a 150.000 euro, da corrispondere in cinque rate annuali di 30.000 euro ciascuna. Ai fini della presente legge sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro.
4. L'intero importo dell'indennizzo, stabilito ai sensi del presente articolo, è rivalutato annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT".
Il successivo art. 4 della citata legge dispone: "1. Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1
è ulteriormente riconosciuto il beneficio di un assegno una tantum, il cui ammontare è determinato dalla commissione di cui all'articolo 2, sino alla misura massima di dieci annualità dell'indennizzo di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 1, per il periodo compreso tra il 3 Cfr. doc. 3 fascicolo resistente. pagina 4 di 7 manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo medesimo. Esso è corrisposto per la metà al soggetto danneggiato e per l'altra metà ai congiunti che prestano o abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa.
2. Le annualità pregresse sono definite con tabelle di conversione al 50 per cento del periodo intercorrente tra la data del manifestarsi dell'evento dannoso e la data di ottenimento dell'indennizzo.
3. Gli importi, determinati ai sensi del presente articolo, sono erogati in cinque rate annuali, a decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge".
La giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto l'operatività retroattiva dell'assegno una tantum introdotto dal citato art. 4, Legge n. 229/2005: “In tema danni da vaccinazioni obbligatorie, gli artt. 1 e 4 della l. n. 229 del 2005 attribuiscono ai "soggetti danneggiati", rispettivamente, un ulteriore indennizzo aggiuntivo rispetto a quello già riconosciuto dalla l. n.
210 del 1992, nonché un assegno "una tantum" per il periodo compreso nel periodo tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo, sicché entrambi operano retroattivamente attesa, quanto all'assegno, la chiara "ratio" della disposizione e, quanto all'ulteriore indennizzo, il suo carattere incrementale rispetto a quello di cui il soggetto è già titolare, concorrendo con questo con la medesima decorrenza” (Cass. n. 16842/2016).
Principio ribadito con la sentenza n. 27141/2024.
3.3. Nella specie, emerge dal decreto dirigenziale che il danno si è manifestato il
19.09.2004, data risultante dal verbale della Commissione Medica Ospedaliera di
Firenze del 21.04.2009 (cfr. decreto del 03.06.2019). La data di riconoscimento dell'indennizzo non può coincidere con l'entrata in vigore della L. n. 229/2005
(01.01.2006) e neppure con la data della sentenza del Tribunale di Modena n.
235/2013, dovendosi invece ancorate il dies a quo all'effettivo ottenimento del diritto, come previsto testualmente dalla norma invocata in giudizio, che nella vicenda in esame corrisponde alla data di effettiva corresponsione dell'indennità, ossia marzo 2016, come da decreto dirigenziale del 18.03.2016. 4 Dunque, il deve essere condannato CP_2
al pagamento in favore dei ricorrenti dell'importo complessivo di €. 201.477,20, a titolo di assegno una tantum ex art. 4, L. n. 229/2005, quale differenza tra la somma calcolata su dieci mensilità secondo le tabelle del (conteggiate al 50%, pari Controparte_2
a complessivi €. 273.316,26) e le somme già percepite per il medesimo titolo (€. 4 Cfr. doc. depositato in data 04.03.2024. pagina 5 di 7 61.213,72 e €. 10.625,34).
Con riferimento al quantum debeatur, si rileva che i conteggi compiuti da parte ricorrente
(conformi alle previsioni delle leggi n. 210/1992 e n. 229/2005) non risultano contestati. Parte resistente non ha formulato alcuna contestazione della somma rivendicata, né essa ha prodotto documenti attestanti l'erroneità del conteggio dei ricorrenti. Secondo pacifica giurisprudenza la contestazione dell'an non esonera la parte dal contestare in termini specifici anche il quantum (cfr. Cass. n. 5949/2018, Cass. S.U. n.
761/2002).
Spetta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli ratei via via spettanti dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa sino al saldo effettivo.
4. Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno poste a carico del in ragione della Controparte_2 soccombenza ex art. 91 c.p.c., da liquidarsi secondo i parametri del D.M. n. 147/2022; lo scaglione di riferimento è quello da €. 52.000,00 a €. 260.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, condanna il a corrispondere Controparte_2 ai ricorrenti la complessiva somma di €. 201.477,20, a titolo di assegno una tantum ex art. 4, L. n. 229/2005, di cui €. 100.738,60 in favore del danneggiato e €. CP_1
100.738,60 in favore di e , nella misura del 50% Parte_1 Parte_2 ciascuno, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli ratei via via spettanti dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa sino al saldo effettivo;
2) CONDANNA il al pagamento delle spese di lite in favore dei Controparte_2 ricorrenti, che liquida nella complessiva somma di €. 4.543,00, di cui €. 4.500,00 per competenze legali e €. 43,00 per anticipazioni, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. (se dovuta), e C.P.A.
Modena, 04 febbraio 2025
Il Giudice pagina 6 di 7 dott. Vincenzo Conte
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. doc. 1 fascicolo ricorrente. 2 Cfr. doc. 4 fascicolo ricorrente. pagina 3 di 7