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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 15/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 658/2024
Udienza cartolare del 14-01-2025
Il giudice, viste le conclusioni di ambo le parti di cui alle note scritte in atti, pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lucca, in persona del Dott. Giacomo Lucente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado avverso la sentenza n. 636/2023 depositata dal Giudice di Pace di Lucca in data 01.08.23 tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Stefano Parte_1 C.F._1
Della Nina (C.F. ) e Giulia Nocera (C.F. ) ed C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Lucca, Via Di Tempagnano n. 150, come da procura alle liti allegata all'atto di citazione. appellante e
(C.F. ), in persona del sindaco, rappresentato e difeso dagli Controparte_1 P.IVA_1
Avv.ti Luca Campinoti (C.F. ) e Carmela Di Filippo (C.F. C.F._4
) dell'Avvocatura comunale ed elettivamente domiciliato presso di essi in C.F._5
Lucca, Via S. Giustina n. 6, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta. appellato
Conclusioni delle parti: per parte appellante: “riformare l'impugnata sentenza n. 636 del 01.08.2023, n. Rep. 759/2023 e per
l'effetto - In via preliminare di merito: accertare e dichiarare prescritte le somme richieste dal
con l'avviso di accertamento esecutivo, prot. n. 5113/2021, provvedimento n. Controparte_1
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11/2021, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- In via principale: dichiarare illegittimo, nullo o comunque inefficace l'avviso di accertamento esecutivo, prot. n. 5113/2021, provvedimento n. 11/2021 emesso dal , per tutti i motivi esposti in narrativa;
In via del tutto subordinata: - Controparte_1 accertare che l'importo effettivamente dovuto dal Sig. debba essere depurato dalle Parte_1 somme richieste a titolo di indennità di occupazione legittima e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento della minor somma dovuta o di quella ritenuta di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali pari al
15% sul compenso, oltre IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore del legale antistatario”.”. per parte appellata: “1) respingere l'appello proposto avverso la sentenza n. 636/2023 del Giudice di
Pace di Lucca poiché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la predetta sentenza.
Con vittoria di spese e compensi. 2) Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, compensare le spese di lite in considerazione della novità della questione trattata e dei contrasti di giudicato formatisi sulla medesima questione dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Lucca”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 636/2023 il Giudice di Pace di Lucca, previa affermazione della giurisdizione del
[... giudice ordinario, rigettava l'opposizione avverso l'avviso di accertamento emesso dal CP_1
promossa da regolando le spese di lite secondo il principio di CP_1 Parte_1
soccombenza.
Il proponeva appello avverso la suddetta sentenza, chiedendone la riforma integrale, anche Parte_1
in punto di spese.
L'appellante, con il primo motivo di impugnazione, sosteneva che il Giudice di Pace aveva errato nel ritenere non prescritto il diritto del a riscuotere le somme richieste con avviso di Controparte_1
accertamento esecutivo, individuando la decorrenza del termine di prescrizione del credito fatto valere dall'emissione dell'ordinanza del 01.07.16 del Tribunale di Roma, anziché dal passaggio in giudicato della sentenza n. 365/2004 della Corte d'Appello di Firenze.
Riferiva infatti che l'ordinanza del 01.07.16 del Tribunale di Roma aveva disapplicato il D.P.C.M. 23 dicembre 2015, con cui lo Stato aveva ordinato al di pagare €. 340.000,00 (derivante Controparte_1
dalla condanna inflitta allo Stato italiano dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in favore del proprietario espropriato), pertanto non aveva alcuna rilevanza per il calcolo della somma da richiedere pagina 2 di 7 ai terzi acquirenti a titolo di indennità di espropriazione a seguito della sentenza della Corte d'Appello di Firenze.
Con il secondo motivo deduceva che il Giudice di prime cure aveva errato nel ritenere sussistente la legittimazione passiva dell'odierno appellante, fondando la sua statuizione sul contenuto dell'atto di assegnazione dell'appartamento del 26.10.1987, nella cui premessa si richiamava l'obbligo della parte assegnataria di versare, a richiesta, l'eventuale conguaglio pro quota conseguente alla determinazione definitiva del costo di acquisizione dell'area.
Secondo l'appellante, l'obbligazione relativa al pagamento del conguaglio non doveva essere qualificata come propter rem, ma come semplice obbligazione di dare non trasferibile dall'originario obbligato (la Cooperativa Verde Uno) ai successivi assegnatari degli alloggi, che non venivano citati nelle clausole della convenzione stipulata il 16.02.1980 tra e Cooperativa Verde Controparte_1
Uno.
Il con il terzo motivo riteneva che il Giudice di primo grado aveva errato nel ritenere Parte_1
legittima la richiesta di pagamento anche delle somme dovute a titolo di indennità di occupazione, richiamando il principio del perfetto pareggio economico, in base al quale i corrispettivi delle aree
P.E.E.P cedute in proprietà dovevano assicurare la copertura dei costi sostenuti dall'Ente per l'acquisizione delle aree stesse.
L'appellante riferiva che il suddetto principio doveva essere fatto valere con riferimento al singolo intervento, cioè a ciascun'area oggetto di singola convenzione che aveva fatto registrare per il CP_1
un aggravio di spese per ottenere l'acquisizione della stessa, quindi non consentiva di ripartire maggiori costi su soggetti attuatori che ad essi non avevano dato causa.
Con il quarto e ultimo motivo, l'appellante sosteneva che la sentenza di primo grado doveva essere riformata anche nella parte in cui il Giudice aveva ritenuto corretto il criterio di determinazione della quota di conguaglio, cioè il riferimento alle tabelle millesimali condominiali.
Secondo l'appellante, il nell'avviso di accertamento esecutivo non aveva riportato il Controparte_1
calcolo effettuato sulla base dei millesimi dell'immobile, non aveva individuato l'esatta particella oggetto di conguaglio e non aveva collegato causalmente quella richiesta di pagamento al maggior costo di acquisizione che l'ente era stato condannato a pagare per aver espropriato la porzione di terreno in cui era stata costruita proprio la particella dell'odierno appellante.
Si costituiva in giudizio il chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. Controparte_1
pagina 3 di 7 La causa veniva istruita documentalmente e all'esito veniva fissata udienza di discussione orale ex art. 281 sexies con termine per note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricostruzione della vicenda
è proprietario di un appartamento sito in Lucca, Via della Bastia n. 126/B, facente Parte_1
parte del compendio immobiliare denominato “Condominio Verde Uno”, acquistato con atto del
20.10.1987, trascritto il 18.11.1987 (doc. 2 primo grado appellante).
Il fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare è stato costruito dalla Controparte_2
su terreno ceduto dal Comune di Lucca attraverso Convenzione di cessione dell'area
[...]
inclusa nei piani di zona P.E.E.P. del 16.02.1980 (doc. 7 primo grado appellante).
Le parti avevano fissato il corrispettivo dovuto dalla Cooperativa in relazione ai costi di acquisizione delle aree, tramite espropriazione per pubblica utilità ovvero cessione volontaria, prevedendo altresì che “qualora il costo di acquisizione dovesse mutare a seguito di determinazioni o di sentenza definitiva che fissino una misura diversa di indennità di espropriazione, il corrispettivo si intenderà automaticamente modificato in corrispondenza del diverso costo e le Parti saranno tenute ad operare gli opportuni conguagli e l'acquirente si obbliga a versare le eventuali differenze entro mesi tre dalla richiesta del Comune” (art. 2 della Convenzione).
proprietario originario delle aree P.E.E.P., ha richiesto al giudice di Persona_1
rideterminare il conguaglio da cessione volontaria di tali aree secondo il valore di mercato, oltre al riconoscimento del maggior danno da svalutazione monetaria.
Con sentenza n. 365/2004 la Corte di Appello di Firenze ha condannato il a pagare il Controparte_1
conguaglio da cessione volontaria in favore del rideterminandolo in € 9.397,45 (doc. 4 primo Per_1
grado appellante).
A seguito di istanza congiunta, la Corte di Appello, con ordinanza del 3.11.2006, ha disposto la correzione di un errore materiale presente nel dispositivo della sentenza, sostituendo l'importo errato di
€ 9.397,45 con quello corretto di € 17.189,00 (doc. 6 primo grado appellante).
Con sentenza del 20.04.2009 Pierotti c. Italia, la Corte E.D.U. ha condannato lo Stato italiano a pagare a e € 340.000,00 a titolo di risarcimento dei danni materiali (doc. 11 primo grado Pt_2 Parte_3
appellante), i cui oneri venivano posti a carico del dal D.P.C.M. 23.12.2015, in Controparte_1 attuazione di quanto stabilito dall'art. 43 L. 234/2012 (doc. 4 primo grado appellato).
pagina 4 di 7 Tale D.P.C.M. è stato impugnato da parte del dinanzi al Tribunale di Roma, che con ordinanza CP_1
del 01.07.2016 ha inibito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Economia e delle Finanze di dare esecuzione a quanto disposto nel decreto (doc. 12 primo grado appellante).
Con avviso di accertamento prot. n. 5113/21 del 27.12.21, il ha quindi richiesto al Controparte_1 [...]
il pagamento della somma di € 2.164,00 a titolo di conguaglio per i maggiori costi di Pt_1 acquisizione dell'area Cooperativa Verde Uno PEEP loc. Tempietto (doc. 1 primo grado appellante).
Primo motivo di impugnazione
L'appellante sostiene che il Giudice di Pace ha errato nel rigettare l'eccezione di prescrizione del credito, individuando la decorrenza del termine di prescrizione dall'emissione dell'ordinanza del
01.07.16 del Tribunale di Roma anziché dal passaggio in giudicato della sentenza n. 365/2004 della
Corte d'Appello di Firenze.
Tale motivo di impugnazione è fondato.
L'art. 2935 c.c. prevede che la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere;
quindi, nel caso di specie dal giorno in cui la sentenza è divenuta definitiva.
La Corte di Appello di Firenze nella sentenza n. 365/2004, quantificando in misura maggiore il prezzo delle aree espropriate, ha determinato il sorgere del diritto del di richiedere ai terzi acquirenti, CP_1
in proporzione al valore della loro unità immobiliare, la differenza tra il corrispettivo pagato inizialmente dalla Cooperativa e il costo effettivamente sostenuto dall'Amministrazione per l'acquisizione dei terreni.
Le parti hanno tuttavia presentato istanza congiunta di correzione di tale sentenza, che è stata emendata con ordinanza del 03.11.2006.
La Corte di Cassazione, ha più volte precisato che “il termine per l'impugnazione di una sentenza di cui
è stata chiesta la correzione decorre dalla notificazione della relativa ordinanza, ex art. 288, ultimo comma, c.p.c., se con essa sono svelati "errores in iudicando" o "in procedendo" evidenziati solo dal procedimento correttivo, oppure l'errore corretto sia tale da ingenerare un obbiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione, interferendo con la sostanza del giudicato ovvero, quando con la correzione sia stata impropriamente riformata la decisione, dando luogo a surrettizia violazione del giudicato;
diversamente, l'adozione della misura correttiva non vale a riaprire o prolungare i termini di impugnazione della sentenza che sia stata oggetto di eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo, chiaramente percepibili dal contesto della decisione, in quanto risolventisi in una
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mera discrepanza tra il giudizio e la sua espressione” (Cass. 380/2021; Cass. 8863/2018, 22185/2014 e poi Cass. 16944/2019, 23642/2019, 3308/2020).
Il termine di impugnazione della sentenza e di conseguenza del passaggio in giudicato della stessa decorre quindi dalla notificazione della ordinanza di correzione di errore materiale nel caso in cui siano stati evidenziati errori in iudicando o in procedendo, ma non in presenza di un mero errore di redazione del documento cartaceo chiaramente percepibile dal testo della decisione.
Nell'ordinanza del 03.11.2006 è stato corretto un errore nel conteggio della quota dell'indennità di esproprio spettante all'appellante, i cui passaggi erano stati esplicitati in maniera dettagliata nel testo della sentenza: tale errore aritmetico era percepibile in maniera macroscopica, dal momento che nella motivazione l'importo era corretto ed era stato riportato in maniera errata soltanto nel dispositivo.
Trattandosi quindi di un mero errore di redazione del testo, l'apertura del procedimento di correzione di errore materiale non può essere considerata idonea a riaprire o prolungare il termine di impugnazione della sentenza di appello e, correlativamente, del passaggio in giudicato della stessa.
La sentenza della Corte d'Appello è stata pubblicata in data 11.03.2004, non è stata mai stata notificata o impugnata ed è quindi passata in giudicato in data 25.04.2005, per il decorso del termine di un anno e
45 giorni allora previsto dall'art. 327 cpc.
Da tale momento il diritto poteva essere fatto valere e, pertanto, decorreva anche il termine di prescrizione ex art. 2935 c.c.
Non è condivisibile la posizione adottata dal Giudice di Pace nella sentenza impugnata, secondo la quale soltanto con il provvedimento del Tribunale di Roma del 01.07.2016 è stato definitivamente determinato il costo di acquisizione delle aree espropriate, pertanto soltanto dopo tale momento è divenuto giuridicamente esigibile il credito del sul punto, la decisione di primo grado deve CP_1
quindi essere riformata.
L'ordinanza del Tribunale di Roma del 01.07.2016 ha inibito lo Stato italiano dal porre a carico dell'ente territoriale appellato la somma che lo Stato era stato condannato a pagare per violazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, cioè per una violazione commessa da uno stato aderente rispetto ad un obbligo internazionale convenzionalmente assunto.
Tale decisione ha pertanto statuito in merito ad un diritto del tutto eterogeneo rispetto a quello di cui è causa e in un giudizio tra parti diverse, non ha quindi alcun rilievo ai fini del decorso della prescrizione del diritto di credito del nei confronti dell'appellante. CP_1
pagina 6 di 7 Risulta evidente che il termine di prescrizione del diritto di credito del decorreva dal CP_1
passaggio in giudicato della sentenza n. 365/2004 della Corte d'Appello di Firenze e quindi il credito si
è prescritto in data 25.04.2015, quasi un anno prima dell'invio della prima richiesta di pagamento idonea ad interrompere la prescrizione decennale da parte del ricevuta dagli odierni appellati CP_1
in data 9.4.2016 (doc. 5 primo grado appellato).
L'accoglimento del primo motivo di impugnazione determina l'estinzione del credito per prescrizione e assorbe le ulteriori censure.
Conclusioni e spese
Per quanto sopra, l'appello è fondato e deve essere accolto;
per l'effetto, in riforma integrale della sentenza impugnata, deve essere annullato l'avviso di accertamento esecutivo prot. n. 5113/21 del
27.12.21 del per intervenuta prescrizione del credito. Controparte_1
Le spese del grado di appello devono essere integralmente compensate in ragione degli esiti discordanti con i quali si sono conclusi i giudizi analoghi di primo grado svolti davanti al Giudice di Pace di Lucca
e per i quali pende appello innanzi a questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo:
- accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. 636/2023 del Giudice di Parte_1
Pace di Lucca e, in riforma della sentenza impugnata, annulla l'avviso di accertamento esecutivo prot.
n. 5113/21 del 27.12.21 del per intervenuta prescrizione del credito;
Controparte_1
- compensa integralmente le spese di lite del presente grado di giudizio.
Il giudice
Giacomo Lucente
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