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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 14/02/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 6588 del 2019.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6588 del 2019 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Domenico Romeo e Alessandra Ciarelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Latina, via Cicerone n. 90, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Maurizio Mocellin ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Latina, viale
Mazzini n. 7, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni di parte ricorrente all'udienza di p.c.: “L'Avv. Romeo precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo e successivi scritti difensivi, comprese le richieste inerenti al ricorso con cui
è stata richiesta la modifica ex art. 709 ultimo comma c.p.c. chiedendone l'integrale accoglimento.”; conclusioni rassegnate in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.:
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, a seguito della Sentenza parziale di divorzio: / - in merito all'assegno di mantenimento per la IG.ra : Controparte_1
accertare la sussistenza di mezzi economici adeguati da parte della IG.ra , Controparte_1
Pagina 1 anche per mezzo della Polizia Fiscale ove necessario, e che venga dichiarato che nessun assegno divorzile e/o quota TFR è da corrispondersi in suo favore, per quanto ampiamente esposto e motivato nei relativi scritti difensivi e, comunque, documentato in atti;
/ - in merito all'assegno di
Per_ mantenimento per il figlio : sia dichiarato che nessun assegno di mantenimento venga disposto
e corrisposto in favore del figlio maggiorenne ed economicamente Persona_2
autosufficiente; / - in merito ai rapporti tra le parti: le parti saranno tenuti a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo, tutelando entrambi la figura l'uno dell'altro, evitando, cioè, di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
/ - sia disposto che le parti si concedono il reciproco consenso al rilascio del passaporto ed all'espatrio. /
Con vittoria di spese e compensi, rimborso forfettario per spese generali oltre oneri di legge. /
Salvis iuribus.”; conclusioni rassegnate nel ricorso per la modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti: “A MODIFICA/REVOCA DELLE CONDIZIONI DISPOSTE CON
L'ORDINANZA PRESIDENZIALE DEL 25.11.2020 – PRESIDENTE DOTT. PIERLUIGI DE
CINTI / CHIEDE / che la S.V. Ill.ma Voglia fissare l'udienza per la comparizione delle parti nel più breve tempo possibile, concedendo il termine per la notifica della presente istanza con il contestuale decreto di fissazione di udienza affinché, previa modifica/revoca delle condizioni disposte con l'Ordinanza presidenziale del 25.11.2020: / A) venga disposta la revoca dell'assegno di mantenimento disposto in favore del per i motivi esposti in premessa e Persona_2
documentati in atti;
/ B) solo in via gradatamente subordinata, ridurre l'importo dell'assegno di mantenimento disposto in favore del secondo quanto ritenuto di giustizia.”; Persona_2 conclusioni di parte resistente all'udienza di p.c.: “L'Avv. Mocellin precisa le conclusioni come da comparsa di risposta e successivi atti e riportandosi anche alla memoria difensiva nell'ambito del subprocedimento e insiste per il reintegro dell'assegno di mantenimento di € 150,00.”; conclusioni rassegnate in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.: “La pronuncia degli effetti civili del matrimonio voglia, accertare la insussistenza dei mezzi economici adeguati da parte della IG.ra e per l'effetto ripristinare l'assegno divorzile pari ad €. Controparte_1
150,00 a suo favore, per il resto delle statuizioni, confermare a carico del le condizioni Per_2 separatizie vigenti. Denegato l'accoglimento di ogni avversa e non comprovata istanza, con riserva di ogni ulteriore ragione e domanda istruttoria nei termini di legge.”; conclusioni rassegnate nella memoria di costituzione nel subprocedimento n. r. g. 6588-1/2019: “si conclude affinché l'Ill.mo
IG. Giudice Istruttore adito, disattese le avverse istanze, eccezioni e deduzioni, voglia così provvedere: / in via principale: Rigettare la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento e/o di
Pagina 2 riduzione al figlio / In subordine: ridurre l'ammontare dell'assegno di Persona_2
Per_ mantenimento al figlio .”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
Si dà atto che con sentenza parziale n. 2043/2021 emessa il 19 novembre 2021 è stato già pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti e che con contestuale separata ordinanza la causa è stata rimessa su ruolo per istruire le ulteriori domande concedendo alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6, c.p.c.
Va rilevato che parte ricorrente ha presentato il 6 febbraio 2024 un ricorso per la modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti che ha originato il sub-procedimento n. r.g. 6588-1 del 2019, definito dal G.I. con provvedimento del seguente tenore: “Il Giudice dott.ssa Claudia Marra, / a scioglimento della riserva che precede, / Rilevato che ha chiesto in corso di Parte_2
causa la modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti;
nello specifico ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento disposto a suo carico e a favore di a titolo Controparte_1
Per_ di mantenimento del figlio , originando il sub-procedimento n. 1; / Rilevato che all'udienza del
2 luglio 2024, nell'ambito del procedimento principale, la causa è stata assunta in decisione, e in quella sede parte ricorrente ha così precisato le conclusioni: “L'Avv. Romeo precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo e successivi scritti difensivi, comprese le richieste inerenti al ricorso con cui è stata richiesta la modifica ex art. 709 ultimo comma c.p.c. chiedendone l'integrale accoglimento”, e parte resistente ha così precisato le conclusioni: “L'Avv. Mocellin precisa le conclusioni come da comparsa di risposta e successivi atti e riportandosi anche alla memoria difensiva nell'ambito del subprocedimento e insiste per il reintegro dell'assegno di mantenimento di € 150,00.”, sicché il G.I. ha dichiarato: “Rilevato che è in riserva il sub-procedimento, ritenuto per questioni di ragionevole durata del processo, congruo, che il subprocedimento venga definito unitamente al merito della causa con sentenza. Trattiene la causa in decisione con i termini ex art.
190 c.p.c.”; /
P.Q.M.
/ Dichiara il non luogo a provvedere sul sub-procedimento, avendo già rilevato nell'ambito del procedimento principale, che le relative istanze formulate dalle parti nell'ambito del sub-procedimento verranno definite unitamente al merito della causa con la sentenza. / Si comunichi. / Latina, 18 settembre 2024”.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe indicato e il G.I. ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c..
Pagina 3
1. SULLA DOMANDA DI ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER IL FIGLIO
NE . Per_1
Ai sensi dell'art. 337 ter c.c., ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e a tal fine vanno considerate “le attuali esigenze” dei figli;
“il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore”; “le risorse economiche di entrambi i genitori”; “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”; correttamente, pertanto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'obbligo di mantenimento per i figli come stabilito dagli artt. 148 e 337 ter c.c., debba tenere conto di un elastico sistema di valutazione, che tenga conto dei redditi e di ogni altra risorsa economica dei genitori, compreso il patrimonio immobiliare, nonché della capacità lavorativa di ciascun genitore, e che pertanto il Tribunale deve individuare le modalità e la misura dell'obbligo di mantenimento in capo ai coniugi, tramite un'indagine comparativa effettuata in capo ai due coniugi sugli elementi suindicati (v. Cass. ord. n. 25134 del
2018).
Anche per il figlio maggiorenne, non indipendente economicamente, l'art. 337 septies c.c. prevede la possibilità di disporre il pagamento di un assegno, valutate le circostanze.
Nel caso di specie, parte ricorrente, in sede di ricorso introduttivo, depositato quando il figlio Per_1 era ancora minorenne, aveva chiesto che fosse disposto a suo carico un assegno di € 500,00 mensili a titolo di mantenimento per il figlio oltre al 50% delle spese straordinarie.
Parte resistente ha chiesto la conferma delle condizioni di cui alla sentenza di separazione tra cui, per quel che qui rileva, l'obbligo a carico del ricorrente di versare € 500,00 mensili a titolo di mantenimento per il figlio oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_1
All'esito della fase presidenziale, il Presidente f.f. ha adottato quali provvedimenti provvisori quelli della separazione ad esclusione dell'assegno per il coniuge, confermando, dunque, l'obbligo per il ricorrente di versare, a titolo di mantenimento per il figlio € 500,00 mensili oltre al 50% delle Per_1
spese straordinarie.
In corso di causa, parte ricorrente ha dedotto che il figlio in data 16 luglio 2020, è divenuto Per_1 maggiorenne;
che nell'anno 2021 ha abbandonato gli studi alla ricerca di un lavoro e che, dal mese di ottobre 2021, lavora a tempo pieno presso la PND S.r.l. corrente in Scafati (SA), Via Brancaccio
n. 11, con uno stipendio netto di € 1.000,00 circa, disponendo, pertanto, di reddito autonomo (v. pag. 3 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.).
Parte resistente ha confermato che il figlio lavora deducendo, tuttavia, che si tratta di un Per_1
lavoro con contratto da apprendistato a tempo determinato che non gli garantisce per l'immediato
Pagina 4 futuro una certezza in merito alla stabilità lavorativa e reddituale (v. pag. 5 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.).
Successivamente, in sede di interrogatorio formale, parte resistente, con valenza confessoria, sul cap. 6 (è vero che il figlio , nelle more del giudizio di divorzio compiva la Persona_2 maggiore età il 16.07.2020 e nell'anno 2021 abbandonava gli studi alla ricerca di un lavoro): ha Per_ risposto “E' vero quanto mi si legge” e sul cap. 7 (è vero che difatti dal mese di ottobre 2021, con regolare contratto, lavora a tempo pieno presso la PND S.R.L., corrente in Scafati (SA), Via
Per_ Brancaccio n. 11, con uno stipendio netto di € 1.000,00 circa), ha dichiarato: “Mio figlio lavora da ottobre 2021 per la società che mi si è indicata, all'epoca percepiva 800,00/900,00, euro al mese, adesso 1.000,00 euro al mese;
adesso ha un contratto a tempo indeterminato mentre
l'anno scorso no.” (v. verbale di udienza del 27 ottobre 2022).
Nella stessa sede, parte resistente, rispondendo al cap. 4 (è vero che risulta sfitto l'immobile di proprietà della IG.ra sito in Aprilia (LT), Via Palmarola n. 7), ha Controparte_1 dichiarato di aver venduto l'immobile indicato e di aver percepito dalla vendita € 35.000,00 che ha depositato su un conto intestato al figlio (v. verbale di udienza del 27 ottobre 2022). Per_1
Su ordine di esibizione del G.I., è stato prodotto il contratto di lavoro intercorrente tra
[...]
e la da cui risulta che è stato assunto dal 9 gennaio Per_2 Controparte_2 Persona_2
2023 quale apprendista a tempo pieno, che il rapporto di lavoro si intende costituito a tempo indeterminato e che il luogo di lavoro è in Scafati (SA), Via Brancaccio 11 (v. all. alla nota di deposito del 16 marzo 2023).
È pacifico, pertanto, che è occupato da ottobre 2021 e risulta documentato che dal Persona_2
9 gennaio 2023 ha un contratto a tempo indeterminato, seppure con previsto rapporto di apprendistato per ventiquattro mesi e prevista disdetta del contratto, in caso di esito negativo dell'apprendistato.
Ebbene, atteso che, per usare le condivise parole della Suprema Corte, in “tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, è stato precisato che lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione
(Cass., n. 40282/21).” (Cass. ord. 8892 del 2024), il Collegio ritiene che da Persona_2
Pagina 5 ottobre 2021, debba ritenersi entrato nel mondo del lavoro con retribuzioni idonee a renderlo economicamente autosufficiente e congrue rispetto all'assenza di una formazione professionale specifica, non essendovi alcuna prova circa la frequentazione attuale o pregressa di un percorso formativo o di studio volto ad implementare la propria formazione in vista di migliori traguardi lavorativi.
Dunque, la domanda volta ad ottenere un assegno di mantenimento per il figlio, da parte della resistente, può trovare accoglimento sino al mese di ottobre 2021, mentre per il periodo successivo, stante la sopravvenuta autosufficienza economica del figlio maggiore, nessun assegno può essere accordato alla resistente a titolo di mantenimento per il figlio, sicché va revocato con decorrenza da ottobre 2021 l'assegno di € 500,00 provvisoriamente disposto.
Per il periodo, invece, decorrente dalla domanda sino al mese di settembre 2021, va confermato l'assegno di mantenimento a carico del ricorrente di € 500,00 da versare mensilmente alla resistente a titolo di mantenimento del figlio, oltre al contributo del 50% delle spese straordinarie, così come indicate nella sentenza di separazione, alla luce delle condizioni economiche delle parti come documentate in atti e nella misura, peraltro, che entrambe le parti avevano richiesto nei rispettivi atti introduttivi.
L'accoglimento della domanda di parte resistente limitatamente al lasso temporale sopra indicato rende superflua una trattazione specifica inerente all'istanza di modifica formulata in corso di causa da parte ricorrente
2. SULLA DOMANDA DI ASSEGNO DIVORZILE FORMULATA DA PARTE
RESISTENTE.
La resistente ha chiesto € 150,00 a titolo di assegno divorzile.
In sede presidenziale, il Presidente f.f. ha adottato quali provvedimenti provvisori quelli della separazione ad esclusione dell'assegno per il coniuge.
Le Sezioni Unite con la sentenza n. 18287 del 2018, come noto, hanno rivisitato funditus l'istituto dell'assegno divorzile, elaborando una soluzione difforme da quella seguita dai due precedenti orientamenti contrapposti della giurisprudenza di legittimità, quello seguito per decenni e inaugurato dalla sentenza a S.U. 11490 del 1990, teso a valorizzare la funzione assistenziale dell'assegno e che poneva, quale parametro di adeguatezza dei mezzi, il tenore di vita goduto in costanza di vita matrimoniale, che l'assegno di mantenimento era teso a preservare, pur con i correttivi poi elaborati dalla giurisprudenza (v. Cass. 7295 del 2013, 6164 del 2015 sulla durata del rapporto matrimoniale;
v. Cass. 6455 del 2015 sulla costituzione di un nuovo nucleo familiare), e quello recentemente affermato con la sentenza n. 11504 del 2017, che, nella valorizzazione dei
Pagina 6 principi di auto-responsabilità e autodeterminazione, utilizzava quale parametro di adeguatezza l'autosufficienza economica.
In particolare, il carattere innovativo della sentenza n. 18287 del 2018 sta nell'aver superato la tradizionale distinzione tra criteri attributivi (la mancanza di mezzi adeguati o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive) e criteri meramente determinativi dell'assegno (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, indicati nella prima parte del comma 6 dell'art. 5 l. 898 del 1970), ritenendo, alla luce della ricostruzione della ratio dell'istituto conforme ai principi costituzionali di solidarietà e di pari dignità dei coniugi espressi dagli artt. 2, 3, 29 Cost. nonché coerente con il quadro della legislazione dei paesi europei, che il Giudice, nel valutare l'an dell'assegno, utilizzi un criterio composito,
“assistenziale-perequativo”, che faccia riferimento in maniera paritetica a tutti i criteri indicati dall'art. 5 co.
6. l. 898 del 1970, declinatori dei suindicati principi costituzionali e ove venga valutata, nel parametro dell'adeguatezza, il contenuto prevalentemente perequativo-compensativo, che tenga conto dell'apporto fornito dal coniuge più debole alla formazione del patrimonio comune e al profilo professionale ed economico acquisito nel corso del matrimonio dall'altro coniuge.
La Cassazione, poi, con la sentenza n. 11178 del 2019, sezione Prima civile, ha chiarito che “le
Sezioni Unite hanno sancito che, al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere riconosciuto l'invocato assegno divorzile, il giudice: a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato”.
Ciò premesso, ritiene il Collegio di aderire alla ricostruzione dell'istituto resa dall'organo nomofilattico, coerente con una lettura del dato normativo interpretato in massima aderenza ai principi costituzionali, e che, valorizzando l'elemento perequativo- compensativo, pare aver trovato un giusto punto di equilibrio tra i due orientamenti contrapposti sopra citati.
Quanto alle condizioni economiche delle parti va rilevato quanto segue.
Pagina 7 Parte ricorrente ha dedotto di essere percettore di una pensione di vecchiaia di € 2.000,00 circa mensili (v. ricorso, pag.2) e ha prodotto, per quel che più rileva, modello 730/2017 da cui risulta che, nel periodo di imposta 2016, ha dichiarato un reddito imponibile di € 43.487,00 con imposta netta di € 12.328,00, modello 730/2018 da cui risulta che, nel periodo di imposta 2017, ha dichiarato un reddito imponibile di € 47.451,00 con imposta netta di € 13.739,00, modello 730/2019 da cui risulta che, nel periodo di imposta 2018, ha dichiarato un reddito imponibile di € 47.700,00 con imposta netta di € 14.036,00 (v. all. 5 al ricorso introduttivo).
Su ordine di esibizione del Presidente f.f., ha prodotto una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta personalmente e datata 11 maggio 2020 con cui ha dichiarato, per quel che più rileva, di vivere in un'abitazione a Capaccio PA (SA) in forza di un contratto di comodato, e che (a dispetto della gratuità del contratto, n.d.r.) pagava mensilmente una somma alla proprietaria per rimborso spese di € 300,00 (tuttavia, successivamente, nella memoria integrativa, a pag. 4 ha dedotto di essersi trasferito di nuovo a Eboli); di essere proprietario di una Opel Corsa targata
EK002XT per la quale aveva acceso un finanziamento presso Findomestic con una rata mensile di €
253,00 e di essere intestatario del rapporto di conto corrente n. 8580/7315.55 acceso presso Monte
Dei SC di IE (v. all. alla nota di deposito del 13 maggio 2020). Ha allegato il contratto di finanziamento del 13 maggio 2019 con Findomestic da cui risulta che il ricorrente doveva restituire il prestito in ventiquattro rate mensili di € 253,00.
Ha prodotto, inoltre, gli estratti del c.c. indicato nella dichiarazione sostitutiva (c.c. n. 7315.55) a decorrere dal 1° luglio 2017 sino al 31 dicembre 2019 con saldo finale di € 380,11, dalla cui lettura risultano gli accrediti per la pensione (di media, nel 2019, pari a circa € 2.580,00), gli addebiti per un prestito acceso con Compass Banca s.p.a. e per il finanziamento acceso con Findomestic Banca
s.p.a. (v. all. alla nota di deposito del 13 maggio 2020).
Parte resistente, invece, ha dedotto che, contrariamente a quanto allegato dal ricorrente, non svolge alcuna attività lavorativa in nero e che è disoccupata, non per propria scelta, ma a causa della sfavorevole congiuntura economica e della sua non più giovane età (v. pag. 4 della memoria di costituzione).
Ha prodotto modello persone fisiche 2017 da cui risulta che, nel periodo di imposta 2016, ha dichiarato un reddito imponibile di € 2.700,00 con imposta netta pari a 0 e modello persone fisiche
2018 da cui risulta che, nel periodo di imposta 2017, ha dichiarato un reddito imponibile di €
2.700,00 con imposta netta pari a 0 (v. all. alla memoria di costituzione per la fase presidenziale).
Ha prodotto una dichiarazione sottoscritta personalmente e datata 9 novembre 2020 con cui ha dichiarato, per quel che più rileva, di non aver presentato la dichiarazione dei redditi per gli anni
2018 e 2019, in quanto non tenuta ai fini fiscali, ma che, per i citati anni, il reddito annuo
Pagina 8 imponibile è stato di € 7.800,00; di essere proprietaria di un immobile sito in Aprilia (LT) e di un immobile sito nel Comune di Scafati (SA) con annesso locale deposito;
ha dichiarato di essere intestataria di un conto bancoposta n. 1020605810 con saldo al 31 dicembre 2017 di € 51,92, al 31 dicembre 2018 di € 22,67 e al 31 dicembre 2019 di € 3,67; di essere intestataria di un libretto postale n. 43720121 con saldo al 31 dicembre 2017 di € 2.814,23, al 31 dicembre 2018 di €
1.614,45 e al 31 dicembre 2019 di € 1.564,61(v. all. alla memoria di costituzione per la fase presidenziale).
Ha allegato che era sì titolare per ¼ del diritto di proprietà di un immobile ad uso commerciale sito in Scafati e concesso in locazione ad un esercizio commerciale in data 1 marzo 2012, ma che, già precedentemente, con atto notarile del 22 luglio 2011, che ha prodotto in allegato alla memoria di costituzione, aveva donato la propria quota a che, pertanto, è l'unico proprietario Controparte_3
e percettore del canone di locazione (v. pag. 4 della memoria di costituzione per la fase presidenziale e allegato alla stessa).
Parte resistente, in sede di interrogatorio formale, rispondendo al cap. 2 (è vero che la IG.ra
é intestataria di n. 5 unità immobiliari di cui n. 4 unità immobiliari sono Controparte_1
site nel Comune di Scafati (SA) alla Via Manzoni n. 65, con quota di proprietà di 1/4 e n. 1 nel
Comune di Aprilia (LT) alla Via Palmarola n. 7, con quota di proprietà del 100%) e al cap. 4 (è vero che risulta sfitto l'immobile di proprietà della IG.ra sito in Aprilia Controparte_1
(LT), Via Palmarola n. 7), ha dichiarato, con valenza confessoria, di aver venduto a marzo 2022
l'immobile sito in Aprilia (LT), Via Palmarola, n. 7 e di aver percepito dalla vendita € 35.000,00 che ha depositato su un conto intestato al figlio (v. verbale di udienza del 27 ottobre 2022). Per_1
Ebbene, il Collegio ritiene che la domanda della resistente debba essere rigettata. Da un lato la resistente non ha nemmeno prodotto gli estratti di conto corrente, documenti che avrebbero potuto far verificare al Collegio la percezione o meno di introiti o emolumenti non dichiarati. In secondo luogo la resistente non ha provato e, a ben vedere, ancor prima allegato, che le sue attuali condizioni economiche, deteriori rispetto a quelle del coniuge, siano frutto delle scelte condivise dalle parti in sede di matrimonio o siano conseguenza del contributo fornito dalla medesima alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuna delle due parti, né che la stessa abbia sacrificato prospettive professionali e reddituali per la famiglia.
La resistente, d'altronde, nemmeno ha depositato la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.
La domanda va pertanto rigettata in quanto non provata.
3. SULLA DOMANDA DI RECIPROCO CONSENSO AL RILASCIO DEL PASSAPORTO
E ALL'ESPATRIO FORMULATA DA PARTE RICORRENTE.
Pagina 9 La domanda inerente al rilascio del passaporto è inammissibile in questa sede atteso che, in caso di contrasti tra i genitori di prole minorenne per il rilascio e/o rinnovo del passaporto, è competente il
Giudice tutelare ai sensi dell'art. 3, l. 1185/1967.
5. SULLE SPESE DI LITE.
Si ritiene, stante la soccombenza prevalente di parte resistente, ma tenuto conto della natura della causa, di compensare un mezzo delle spese di lite e di porre il residuo mezzo a carico della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 6588 del 2019, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dispone che il ricorrente sia obbligato a versare alla resistente entro il 5 di ogni mese la somma di € 500,00 a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne oltre al 50% delle spese Per_1
straordinarie come individuate in sede di sentenza di separazione, per il periodo decorrente dalla domanda (2 dicembre 2019 sino al mese di settembre 2021), e, per l'effetto, revoca con decorrenza dall'ottobre 2021 l'assegno di mantenimento di € 500,00 e l'obbligo di contribuire al 50% delle spese straordinarie provvisoriamente disposto.
2. Rigetta la domanda di assegno divorzile formulata da parte resistente.
3. Acclara l'inammissibilità della domanda inerente al reciproco consenso al rilascio del passaporto e all'espatrio formulata da parte ricorrente.
4. Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente un mezzo delle spese di lite che, compensato il residuo mezzo, si liquida, al netto del mezzo compensato, in € 3.808,00, oltre alle spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2 del d.m. 55 del 2014 ed Iva e C.p.a. come per legge.”
Così deciso nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti.
Pagina 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6588 del 2019 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Domenico Romeo e Alessandra Ciarelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Latina, via Cicerone n. 90, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Maurizio Mocellin ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Latina, viale
Mazzini n. 7, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni di parte ricorrente all'udienza di p.c.: “L'Avv. Romeo precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo e successivi scritti difensivi, comprese le richieste inerenti al ricorso con cui
è stata richiesta la modifica ex art. 709 ultimo comma c.p.c. chiedendone l'integrale accoglimento.”; conclusioni rassegnate in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.:
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, a seguito della Sentenza parziale di divorzio: / - in merito all'assegno di mantenimento per la IG.ra : Controparte_1
accertare la sussistenza di mezzi economici adeguati da parte della IG.ra , Controparte_1
Pagina 1 anche per mezzo della Polizia Fiscale ove necessario, e che venga dichiarato che nessun assegno divorzile e/o quota TFR è da corrispondersi in suo favore, per quanto ampiamente esposto e motivato nei relativi scritti difensivi e, comunque, documentato in atti;
/ - in merito all'assegno di
Per_ mantenimento per il figlio : sia dichiarato che nessun assegno di mantenimento venga disposto
e corrisposto in favore del figlio maggiorenne ed economicamente Persona_2
autosufficiente; / - in merito ai rapporti tra le parti: le parti saranno tenuti a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo, tutelando entrambi la figura l'uno dell'altro, evitando, cioè, di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
/ - sia disposto che le parti si concedono il reciproco consenso al rilascio del passaporto ed all'espatrio. /
Con vittoria di spese e compensi, rimborso forfettario per spese generali oltre oneri di legge. /
Salvis iuribus.”; conclusioni rassegnate nel ricorso per la modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti: “A MODIFICA/REVOCA DELLE CONDIZIONI DISPOSTE CON
L'ORDINANZA PRESIDENZIALE DEL 25.11.2020 – PRESIDENTE DOTT. PIERLUIGI DE
CINTI / CHIEDE / che la S.V. Ill.ma Voglia fissare l'udienza per la comparizione delle parti nel più breve tempo possibile, concedendo il termine per la notifica della presente istanza con il contestuale decreto di fissazione di udienza affinché, previa modifica/revoca delle condizioni disposte con l'Ordinanza presidenziale del 25.11.2020: / A) venga disposta la revoca dell'assegno di mantenimento disposto in favore del per i motivi esposti in premessa e Persona_2
documentati in atti;
/ B) solo in via gradatamente subordinata, ridurre l'importo dell'assegno di mantenimento disposto in favore del secondo quanto ritenuto di giustizia.”; Persona_2 conclusioni di parte resistente all'udienza di p.c.: “L'Avv. Mocellin precisa le conclusioni come da comparsa di risposta e successivi atti e riportandosi anche alla memoria difensiva nell'ambito del subprocedimento e insiste per il reintegro dell'assegno di mantenimento di € 150,00.”; conclusioni rassegnate in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.: “La pronuncia degli effetti civili del matrimonio voglia, accertare la insussistenza dei mezzi economici adeguati da parte della IG.ra e per l'effetto ripristinare l'assegno divorzile pari ad €. Controparte_1
150,00 a suo favore, per il resto delle statuizioni, confermare a carico del le condizioni Per_2 separatizie vigenti. Denegato l'accoglimento di ogni avversa e non comprovata istanza, con riserva di ogni ulteriore ragione e domanda istruttoria nei termini di legge.”; conclusioni rassegnate nella memoria di costituzione nel subprocedimento n. r. g. 6588-1/2019: “si conclude affinché l'Ill.mo
IG. Giudice Istruttore adito, disattese le avverse istanze, eccezioni e deduzioni, voglia così provvedere: / in via principale: Rigettare la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento e/o di
Pagina 2 riduzione al figlio / In subordine: ridurre l'ammontare dell'assegno di Persona_2
Per_ mantenimento al figlio .”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
Si dà atto che con sentenza parziale n. 2043/2021 emessa il 19 novembre 2021 è stato già pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti e che con contestuale separata ordinanza la causa è stata rimessa su ruolo per istruire le ulteriori domande concedendo alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6, c.p.c.
Va rilevato che parte ricorrente ha presentato il 6 febbraio 2024 un ricorso per la modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti che ha originato il sub-procedimento n. r.g. 6588-1 del 2019, definito dal G.I. con provvedimento del seguente tenore: “Il Giudice dott.ssa Claudia Marra, / a scioglimento della riserva che precede, / Rilevato che ha chiesto in corso di Parte_2
causa la modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti;
nello specifico ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento disposto a suo carico e a favore di a titolo Controparte_1
Per_ di mantenimento del figlio , originando il sub-procedimento n. 1; / Rilevato che all'udienza del
2 luglio 2024, nell'ambito del procedimento principale, la causa è stata assunta in decisione, e in quella sede parte ricorrente ha così precisato le conclusioni: “L'Avv. Romeo precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo e successivi scritti difensivi, comprese le richieste inerenti al ricorso con cui è stata richiesta la modifica ex art. 709 ultimo comma c.p.c. chiedendone l'integrale accoglimento”, e parte resistente ha così precisato le conclusioni: “L'Avv. Mocellin precisa le conclusioni come da comparsa di risposta e successivi atti e riportandosi anche alla memoria difensiva nell'ambito del subprocedimento e insiste per il reintegro dell'assegno di mantenimento di € 150,00.”, sicché il G.I. ha dichiarato: “Rilevato che è in riserva il sub-procedimento, ritenuto per questioni di ragionevole durata del processo, congruo, che il subprocedimento venga definito unitamente al merito della causa con sentenza. Trattiene la causa in decisione con i termini ex art.
190 c.p.c.”; /
P.Q.M.
/ Dichiara il non luogo a provvedere sul sub-procedimento, avendo già rilevato nell'ambito del procedimento principale, che le relative istanze formulate dalle parti nell'ambito del sub-procedimento verranno definite unitamente al merito della causa con la sentenza. / Si comunichi. / Latina, 18 settembre 2024”.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe indicato e il G.I. ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c..
Pagina 3
1. SULLA DOMANDA DI ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER IL FIGLIO
NE . Per_1
Ai sensi dell'art. 337 ter c.c., ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e a tal fine vanno considerate “le attuali esigenze” dei figli;
“il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore”; “le risorse economiche di entrambi i genitori”; “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”; correttamente, pertanto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'obbligo di mantenimento per i figli come stabilito dagli artt. 148 e 337 ter c.c., debba tenere conto di un elastico sistema di valutazione, che tenga conto dei redditi e di ogni altra risorsa economica dei genitori, compreso il patrimonio immobiliare, nonché della capacità lavorativa di ciascun genitore, e che pertanto il Tribunale deve individuare le modalità e la misura dell'obbligo di mantenimento in capo ai coniugi, tramite un'indagine comparativa effettuata in capo ai due coniugi sugli elementi suindicati (v. Cass. ord. n. 25134 del
2018).
Anche per il figlio maggiorenne, non indipendente economicamente, l'art. 337 septies c.c. prevede la possibilità di disporre il pagamento di un assegno, valutate le circostanze.
Nel caso di specie, parte ricorrente, in sede di ricorso introduttivo, depositato quando il figlio Per_1 era ancora minorenne, aveva chiesto che fosse disposto a suo carico un assegno di € 500,00 mensili a titolo di mantenimento per il figlio oltre al 50% delle spese straordinarie.
Parte resistente ha chiesto la conferma delle condizioni di cui alla sentenza di separazione tra cui, per quel che qui rileva, l'obbligo a carico del ricorrente di versare € 500,00 mensili a titolo di mantenimento per il figlio oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_1
All'esito della fase presidenziale, il Presidente f.f. ha adottato quali provvedimenti provvisori quelli della separazione ad esclusione dell'assegno per il coniuge, confermando, dunque, l'obbligo per il ricorrente di versare, a titolo di mantenimento per il figlio € 500,00 mensili oltre al 50% delle Per_1
spese straordinarie.
In corso di causa, parte ricorrente ha dedotto che il figlio in data 16 luglio 2020, è divenuto Per_1 maggiorenne;
che nell'anno 2021 ha abbandonato gli studi alla ricerca di un lavoro e che, dal mese di ottobre 2021, lavora a tempo pieno presso la PND S.r.l. corrente in Scafati (SA), Via Brancaccio
n. 11, con uno stipendio netto di € 1.000,00 circa, disponendo, pertanto, di reddito autonomo (v. pag. 3 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.).
Parte resistente ha confermato che il figlio lavora deducendo, tuttavia, che si tratta di un Per_1
lavoro con contratto da apprendistato a tempo determinato che non gli garantisce per l'immediato
Pagina 4 futuro una certezza in merito alla stabilità lavorativa e reddituale (v. pag. 5 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.).
Successivamente, in sede di interrogatorio formale, parte resistente, con valenza confessoria, sul cap. 6 (è vero che il figlio , nelle more del giudizio di divorzio compiva la Persona_2 maggiore età il 16.07.2020 e nell'anno 2021 abbandonava gli studi alla ricerca di un lavoro): ha Per_ risposto “E' vero quanto mi si legge” e sul cap. 7 (è vero che difatti dal mese di ottobre 2021, con regolare contratto, lavora a tempo pieno presso la PND S.R.L., corrente in Scafati (SA), Via
Per_ Brancaccio n. 11, con uno stipendio netto di € 1.000,00 circa), ha dichiarato: “Mio figlio lavora da ottobre 2021 per la società che mi si è indicata, all'epoca percepiva 800,00/900,00, euro al mese, adesso 1.000,00 euro al mese;
adesso ha un contratto a tempo indeterminato mentre
l'anno scorso no.” (v. verbale di udienza del 27 ottobre 2022).
Nella stessa sede, parte resistente, rispondendo al cap. 4 (è vero che risulta sfitto l'immobile di proprietà della IG.ra sito in Aprilia (LT), Via Palmarola n. 7), ha Controparte_1 dichiarato di aver venduto l'immobile indicato e di aver percepito dalla vendita € 35.000,00 che ha depositato su un conto intestato al figlio (v. verbale di udienza del 27 ottobre 2022). Per_1
Su ordine di esibizione del G.I., è stato prodotto il contratto di lavoro intercorrente tra
[...]
e la da cui risulta che è stato assunto dal 9 gennaio Per_2 Controparte_2 Persona_2
2023 quale apprendista a tempo pieno, che il rapporto di lavoro si intende costituito a tempo indeterminato e che il luogo di lavoro è in Scafati (SA), Via Brancaccio 11 (v. all. alla nota di deposito del 16 marzo 2023).
È pacifico, pertanto, che è occupato da ottobre 2021 e risulta documentato che dal Persona_2
9 gennaio 2023 ha un contratto a tempo indeterminato, seppure con previsto rapporto di apprendistato per ventiquattro mesi e prevista disdetta del contratto, in caso di esito negativo dell'apprendistato.
Ebbene, atteso che, per usare le condivise parole della Suprema Corte, in “tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, è stato precisato che lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione
(Cass., n. 40282/21).” (Cass. ord. 8892 del 2024), il Collegio ritiene che da Persona_2
Pagina 5 ottobre 2021, debba ritenersi entrato nel mondo del lavoro con retribuzioni idonee a renderlo economicamente autosufficiente e congrue rispetto all'assenza di una formazione professionale specifica, non essendovi alcuna prova circa la frequentazione attuale o pregressa di un percorso formativo o di studio volto ad implementare la propria formazione in vista di migliori traguardi lavorativi.
Dunque, la domanda volta ad ottenere un assegno di mantenimento per il figlio, da parte della resistente, può trovare accoglimento sino al mese di ottobre 2021, mentre per il periodo successivo, stante la sopravvenuta autosufficienza economica del figlio maggiore, nessun assegno può essere accordato alla resistente a titolo di mantenimento per il figlio, sicché va revocato con decorrenza da ottobre 2021 l'assegno di € 500,00 provvisoriamente disposto.
Per il periodo, invece, decorrente dalla domanda sino al mese di settembre 2021, va confermato l'assegno di mantenimento a carico del ricorrente di € 500,00 da versare mensilmente alla resistente a titolo di mantenimento del figlio, oltre al contributo del 50% delle spese straordinarie, così come indicate nella sentenza di separazione, alla luce delle condizioni economiche delle parti come documentate in atti e nella misura, peraltro, che entrambe le parti avevano richiesto nei rispettivi atti introduttivi.
L'accoglimento della domanda di parte resistente limitatamente al lasso temporale sopra indicato rende superflua una trattazione specifica inerente all'istanza di modifica formulata in corso di causa da parte ricorrente
2. SULLA DOMANDA DI ASSEGNO DIVORZILE FORMULATA DA PARTE
RESISTENTE.
La resistente ha chiesto € 150,00 a titolo di assegno divorzile.
In sede presidenziale, il Presidente f.f. ha adottato quali provvedimenti provvisori quelli della separazione ad esclusione dell'assegno per il coniuge.
Le Sezioni Unite con la sentenza n. 18287 del 2018, come noto, hanno rivisitato funditus l'istituto dell'assegno divorzile, elaborando una soluzione difforme da quella seguita dai due precedenti orientamenti contrapposti della giurisprudenza di legittimità, quello seguito per decenni e inaugurato dalla sentenza a S.U. 11490 del 1990, teso a valorizzare la funzione assistenziale dell'assegno e che poneva, quale parametro di adeguatezza dei mezzi, il tenore di vita goduto in costanza di vita matrimoniale, che l'assegno di mantenimento era teso a preservare, pur con i correttivi poi elaborati dalla giurisprudenza (v. Cass. 7295 del 2013, 6164 del 2015 sulla durata del rapporto matrimoniale;
v. Cass. 6455 del 2015 sulla costituzione di un nuovo nucleo familiare), e quello recentemente affermato con la sentenza n. 11504 del 2017, che, nella valorizzazione dei
Pagina 6 principi di auto-responsabilità e autodeterminazione, utilizzava quale parametro di adeguatezza l'autosufficienza economica.
In particolare, il carattere innovativo della sentenza n. 18287 del 2018 sta nell'aver superato la tradizionale distinzione tra criteri attributivi (la mancanza di mezzi adeguati o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive) e criteri meramente determinativi dell'assegno (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, indicati nella prima parte del comma 6 dell'art. 5 l. 898 del 1970), ritenendo, alla luce della ricostruzione della ratio dell'istituto conforme ai principi costituzionali di solidarietà e di pari dignità dei coniugi espressi dagli artt. 2, 3, 29 Cost. nonché coerente con il quadro della legislazione dei paesi europei, che il Giudice, nel valutare l'an dell'assegno, utilizzi un criterio composito,
“assistenziale-perequativo”, che faccia riferimento in maniera paritetica a tutti i criteri indicati dall'art. 5 co.
6. l. 898 del 1970, declinatori dei suindicati principi costituzionali e ove venga valutata, nel parametro dell'adeguatezza, il contenuto prevalentemente perequativo-compensativo, che tenga conto dell'apporto fornito dal coniuge più debole alla formazione del patrimonio comune e al profilo professionale ed economico acquisito nel corso del matrimonio dall'altro coniuge.
La Cassazione, poi, con la sentenza n. 11178 del 2019, sezione Prima civile, ha chiarito che “le
Sezioni Unite hanno sancito che, al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere riconosciuto l'invocato assegno divorzile, il giudice: a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato”.
Ciò premesso, ritiene il Collegio di aderire alla ricostruzione dell'istituto resa dall'organo nomofilattico, coerente con una lettura del dato normativo interpretato in massima aderenza ai principi costituzionali, e che, valorizzando l'elemento perequativo- compensativo, pare aver trovato un giusto punto di equilibrio tra i due orientamenti contrapposti sopra citati.
Quanto alle condizioni economiche delle parti va rilevato quanto segue.
Pagina 7 Parte ricorrente ha dedotto di essere percettore di una pensione di vecchiaia di € 2.000,00 circa mensili (v. ricorso, pag.2) e ha prodotto, per quel che più rileva, modello 730/2017 da cui risulta che, nel periodo di imposta 2016, ha dichiarato un reddito imponibile di € 43.487,00 con imposta netta di € 12.328,00, modello 730/2018 da cui risulta che, nel periodo di imposta 2017, ha dichiarato un reddito imponibile di € 47.451,00 con imposta netta di € 13.739,00, modello 730/2019 da cui risulta che, nel periodo di imposta 2018, ha dichiarato un reddito imponibile di € 47.700,00 con imposta netta di € 14.036,00 (v. all. 5 al ricorso introduttivo).
Su ordine di esibizione del Presidente f.f., ha prodotto una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta personalmente e datata 11 maggio 2020 con cui ha dichiarato, per quel che più rileva, di vivere in un'abitazione a Capaccio PA (SA) in forza di un contratto di comodato, e che (a dispetto della gratuità del contratto, n.d.r.) pagava mensilmente una somma alla proprietaria per rimborso spese di € 300,00 (tuttavia, successivamente, nella memoria integrativa, a pag. 4 ha dedotto di essersi trasferito di nuovo a Eboli); di essere proprietario di una Opel Corsa targata
EK002XT per la quale aveva acceso un finanziamento presso Findomestic con una rata mensile di €
253,00 e di essere intestatario del rapporto di conto corrente n. 8580/7315.55 acceso presso Monte
Dei SC di IE (v. all. alla nota di deposito del 13 maggio 2020). Ha allegato il contratto di finanziamento del 13 maggio 2019 con Findomestic da cui risulta che il ricorrente doveva restituire il prestito in ventiquattro rate mensili di € 253,00.
Ha prodotto, inoltre, gli estratti del c.c. indicato nella dichiarazione sostitutiva (c.c. n. 7315.55) a decorrere dal 1° luglio 2017 sino al 31 dicembre 2019 con saldo finale di € 380,11, dalla cui lettura risultano gli accrediti per la pensione (di media, nel 2019, pari a circa € 2.580,00), gli addebiti per un prestito acceso con Compass Banca s.p.a. e per il finanziamento acceso con Findomestic Banca
s.p.a. (v. all. alla nota di deposito del 13 maggio 2020).
Parte resistente, invece, ha dedotto che, contrariamente a quanto allegato dal ricorrente, non svolge alcuna attività lavorativa in nero e che è disoccupata, non per propria scelta, ma a causa della sfavorevole congiuntura economica e della sua non più giovane età (v. pag. 4 della memoria di costituzione).
Ha prodotto modello persone fisiche 2017 da cui risulta che, nel periodo di imposta 2016, ha dichiarato un reddito imponibile di € 2.700,00 con imposta netta pari a 0 e modello persone fisiche
2018 da cui risulta che, nel periodo di imposta 2017, ha dichiarato un reddito imponibile di €
2.700,00 con imposta netta pari a 0 (v. all. alla memoria di costituzione per la fase presidenziale).
Ha prodotto una dichiarazione sottoscritta personalmente e datata 9 novembre 2020 con cui ha dichiarato, per quel che più rileva, di non aver presentato la dichiarazione dei redditi per gli anni
2018 e 2019, in quanto non tenuta ai fini fiscali, ma che, per i citati anni, il reddito annuo
Pagina 8 imponibile è stato di € 7.800,00; di essere proprietaria di un immobile sito in Aprilia (LT) e di un immobile sito nel Comune di Scafati (SA) con annesso locale deposito;
ha dichiarato di essere intestataria di un conto bancoposta n. 1020605810 con saldo al 31 dicembre 2017 di € 51,92, al 31 dicembre 2018 di € 22,67 e al 31 dicembre 2019 di € 3,67; di essere intestataria di un libretto postale n. 43720121 con saldo al 31 dicembre 2017 di € 2.814,23, al 31 dicembre 2018 di €
1.614,45 e al 31 dicembre 2019 di € 1.564,61(v. all. alla memoria di costituzione per la fase presidenziale).
Ha allegato che era sì titolare per ¼ del diritto di proprietà di un immobile ad uso commerciale sito in Scafati e concesso in locazione ad un esercizio commerciale in data 1 marzo 2012, ma che, già precedentemente, con atto notarile del 22 luglio 2011, che ha prodotto in allegato alla memoria di costituzione, aveva donato la propria quota a che, pertanto, è l'unico proprietario Controparte_3
e percettore del canone di locazione (v. pag. 4 della memoria di costituzione per la fase presidenziale e allegato alla stessa).
Parte resistente, in sede di interrogatorio formale, rispondendo al cap. 2 (è vero che la IG.ra
é intestataria di n. 5 unità immobiliari di cui n. 4 unità immobiliari sono Controparte_1
site nel Comune di Scafati (SA) alla Via Manzoni n. 65, con quota di proprietà di 1/4 e n. 1 nel
Comune di Aprilia (LT) alla Via Palmarola n. 7, con quota di proprietà del 100%) e al cap. 4 (è vero che risulta sfitto l'immobile di proprietà della IG.ra sito in Aprilia Controparte_1
(LT), Via Palmarola n. 7), ha dichiarato, con valenza confessoria, di aver venduto a marzo 2022
l'immobile sito in Aprilia (LT), Via Palmarola, n. 7 e di aver percepito dalla vendita € 35.000,00 che ha depositato su un conto intestato al figlio (v. verbale di udienza del 27 ottobre 2022). Per_1
Ebbene, il Collegio ritiene che la domanda della resistente debba essere rigettata. Da un lato la resistente non ha nemmeno prodotto gli estratti di conto corrente, documenti che avrebbero potuto far verificare al Collegio la percezione o meno di introiti o emolumenti non dichiarati. In secondo luogo la resistente non ha provato e, a ben vedere, ancor prima allegato, che le sue attuali condizioni economiche, deteriori rispetto a quelle del coniuge, siano frutto delle scelte condivise dalle parti in sede di matrimonio o siano conseguenza del contributo fornito dalla medesima alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuna delle due parti, né che la stessa abbia sacrificato prospettive professionali e reddituali per la famiglia.
La resistente, d'altronde, nemmeno ha depositato la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.
La domanda va pertanto rigettata in quanto non provata.
3. SULLA DOMANDA DI RECIPROCO CONSENSO AL RILASCIO DEL PASSAPORTO
E ALL'ESPATRIO FORMULATA DA PARTE RICORRENTE.
Pagina 9 La domanda inerente al rilascio del passaporto è inammissibile in questa sede atteso che, in caso di contrasti tra i genitori di prole minorenne per il rilascio e/o rinnovo del passaporto, è competente il
Giudice tutelare ai sensi dell'art. 3, l. 1185/1967.
5. SULLE SPESE DI LITE.
Si ritiene, stante la soccombenza prevalente di parte resistente, ma tenuto conto della natura della causa, di compensare un mezzo delle spese di lite e di porre il residuo mezzo a carico della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 6588 del 2019, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dispone che il ricorrente sia obbligato a versare alla resistente entro il 5 di ogni mese la somma di € 500,00 a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne oltre al 50% delle spese Per_1
straordinarie come individuate in sede di sentenza di separazione, per il periodo decorrente dalla domanda (2 dicembre 2019 sino al mese di settembre 2021), e, per l'effetto, revoca con decorrenza dall'ottobre 2021 l'assegno di mantenimento di € 500,00 e l'obbligo di contribuire al 50% delle spese straordinarie provvisoriamente disposto.
2. Rigetta la domanda di assegno divorzile formulata da parte resistente.
3. Acclara l'inammissibilità della domanda inerente al reciproco consenso al rilascio del passaporto e all'espatrio formulata da parte ricorrente.
4. Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente un mezzo delle spese di lite che, compensato il residuo mezzo, si liquida, al netto del mezzo compensato, in € 3.808,00, oltre alle spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2 del d.m. 55 del 2014 ed Iva e C.p.a. come per legge.”
Così deciso nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti.
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