Art. 53.
Nelle assunzioni ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato e di enti pubblici in genere, che siano fatte senza concorso, la condizione di orfano di guerra costituira' titolo di preferenza nella valutazione dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego.
Tale condizione costituira' altresi' titolo di precedenza, a parita' di merito nelle graduatorie dei concorsi per l'ammissione agli impieghi suddetti.
La preferenza e la precedenza prendono grado dopo quelle consimili concesse agli invalidi di guerra.
Nelle assunzioni ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato e di enti pubblici in genere, che siano fatte senza concorso, la condizione di orfano di guerra costituira' titolo di preferenza nella valutazione dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego.
Tale condizione costituira' altresi' titolo di precedenza, a parita' di merito nelle graduatorie dei concorsi per l'ammissione agli impieghi suddetti.
La preferenza e la precedenza prendono grado dopo quelle consimili concesse agli invalidi di guerra.