Articolo 53 della Legge 13 marzo 1958, n. 365
Articolo 52Articolo 54
Versione
7 maggio 1958
Art. 53.

Nelle assunzioni ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato e di enti pubblici in genere, che siano fatte senza concorso, la condizione di orfano di guerra costituira' titolo di preferenza nella valutazione dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego.
Tale condizione costituira' altresi' titolo di precedenza, a parita' di merito nelle graduatorie dei concorsi per l'ammissione agli impieghi suddetti.
La preferenza e la precedenza prendono grado dopo quelle consimili concesse agli invalidi di guerra.
Entrata in vigore il 7 maggio 1958