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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 05/06/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice monocratico, dott. Matteo Marini, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento RG n. 97/2025 promosso da:
rappresentata e difesa dall'avv. VAIANI ANDREA;
Parte_1
- parte attrice –
Contro
rappresentata e difesa dall'avv. PISCITELLI LUCIA Controparte_1
- parte convenuta –
Oggetto: inadempimento contrattuale.
Conclusioni parte attrice: “Voglia il Tribunale adito, premessa ogni altra declara- toria opportuna e disattesa ogni contraria istanza, accertare e dichiarare l'inadempienza con- trattuale della società in relazione alla vicenda contrattuale di cui si discute Controparte_1 e per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese patiti dalla ricorrente in nesso di causalità con le accertate inadempienze, danno da liquidarsi nella com- plessiva somma di euro 15.672,89 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge o in quella diversa somma che risulterà di giustizia, oltre alle spese e competenze per il pre- sente giudizio.”.
Conclusioni parte convenuta: “In via principale, rigettare il ricorso poiché infon- dato in ordine all'an ed al quantum debeatur, con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- ha dedotto che, volendo assicurare il proprio veicolo Parte_1
Renault Clio tg CA726KV, aveva contattato la società , la quale aveva CP_2 individuato la compagnia che aveva inviato il modulo di conferma Controparte_1 dove venivano riepilogati da tra tutti i dati di polizza anche quello relativo CP_2 alla data di “inizio copertura” indicata nei documenti di polizza “dalle ore 24 del
7/10/22 fino alle ore 24 del 7/10/23”. Tuttavia, l'8 ottobre 2022 la Polizia Muni- cipale di Pistoia le aveva contestato la mancanza di copertura assicurativa con irrogazione della sanzione di € 866,00 ed il sequestro amministrativo del veicolo;
contro detti provvedimenti aveva quindi proposto ricorso davanti al giudice di pace
1 il quale aveva annullato la sanzione. Ritenendo che fosse stata la compagnia di assicurazione ad avere omesso di registrare il perfezionamento del contratto ha agito in questa sede per vedersi riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni conseguenti alla detta colposa omissione.
ha opposto che “la ricorrente all'atto dell'inserimento dei dati Controparte_1 per l'acquisto della polizza di cui trattasi, aveva fornito dati associati ad altro veicolo di sua proprietà – ovvero il veicolo tg. GJ871EF - e, non potendo, ovviamente, usu- fruire della medesima classe di merito per il veicolo tg. CA726KV, la polizza di cui veniva rifiutata in ” contestando anche le singole voci di danno richieste. Pt_2
2.- A fronte della documentazione prodotto dalla ricorrente (doc. 1) atte- stante la corretta compilazione da parte della compagnia assicurativa anche dei dati del veicolo assicurato (CA726KV), parte convenuta si è limitata a depositare interrogazioni della banca dati ANIA relative al diverso veicolo targato GJ871EI ma non ha chiarito in che modo una polizza pacificamente sottoscritta per il primo veicolo abbia finito per assicurare il secondo. Detto in altri termini: parte attrice ha pienamente provato il proprio assunto e con documentazione proveniente come detto dalla convenuta mentre quest'ultima non ha minimamente provato il proprio assunto, non solo nei termini oggettivi – non avendo spiegato come una polizza per un veicolo abbia invece coperto un altro – ma soprattutto in termini soggettivi – ovvero che fosse stata l'attrice ad avere dato adito a detta strana … aberratio ictus contrattuale.
Risulta quindi che la compagnia sia stata contrattualmente inadempiente e conseguentemente essa dovrà risarcire i danni subiti dall'attrice direttamente col- legati alla indisponibilità del veicolo. Per quanto attiene ai danni si deve conside- rare che:
a) quelli relativi alle spese legali sostenute per l'opposizione alle sanzioni risultano addebitabili alla convenuta per € 413,82 (la notula dell'avv. Madera), per
€ 823,68 (fattura da parte dell'avv. Roscitano) e per € 43,00 (contributo unificato);
b) parimenti dovute sono le spese per la depositeria (€ 210,00), per il carro attrezzi (€ 97,60), per la stipula di nuova assicurazione con NI (€ 401,19);
c) non possono essere invece riconosciute le somme di € 819,80 di cui al doc. 10 in quanto alla notula non è stato allegato anche la prova del relativo paga- mento;
d) con riguardo poi al risarcimento da fermo tecnico parte ricorrente non ha dimostrato di avere utilizzato altro veicolo con conseguente inesistenza del relativo danno patrimoniale.
2 Se tuttavia non può essere riconosciuto un danno patrimoniale conseguente al fermo tecnico del veicolo, può essere invece risarcito a quel titolo un danno non patrimoniale conseguente al disagio subito dalla ricorrente per il fermo che l'aveva costretta a non agevoli compromessi per spostarsi o a lunghe camminate che co- stituiscono conseguenze - normali per chiunque – della forzata sosta del proprio veicolo. Ovviamente, la relativa liquidazione è oggetto di una valutazione equita- tiva: considerando i giorni del fermo pari a 252 giorni (dato certo in quanto pacifici sia la data del sequestro che del dissequestro) ed individuata la somma di € 10,00 al giorno, la somma è pari a € 2.520,00.
Al di fuori di quelli riconosciuto non possono essere risarciti ulteriori danni
(ad esempio la non provata svalutazione del veicolo).
Complessivamente quindi il risarcimento dovuto ammonta a € 1.989,29 per danno patrimoniale ed € 2.520,00 per quello non patrimoniale. Il totale comples- sivo è di € 4.509,20.
3.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
tuttavia, il fatto che la convenuta abbia offerto all'epoca una somme che, per quanto insufficiente, ha comunque rappresentato una sorta di tentativo di ristoro, consente di disporre la compensazione per la quota i 1/3.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- in accoglimento della domanda di , condanna Parte_1 CP_1
a corrisponderle la somma di € 4.509,20;
[...]
- condanna a rifondere a le spese legali del Controparte_1 Parte_1 presente procedimento che si quantificano in € 3.300,00 oltre accessori come per legge, disponendone la parziale compensazione tra le parti per la quota di 1/3.
Pistoia, 4 giugno 2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
3
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice monocratico, dott. Matteo Marini, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento RG n. 97/2025 promosso da:
rappresentata e difesa dall'avv. VAIANI ANDREA;
Parte_1
- parte attrice –
Contro
rappresentata e difesa dall'avv. PISCITELLI LUCIA Controparte_1
- parte convenuta –
Oggetto: inadempimento contrattuale.
Conclusioni parte attrice: “Voglia il Tribunale adito, premessa ogni altra declara- toria opportuna e disattesa ogni contraria istanza, accertare e dichiarare l'inadempienza con- trattuale della società in relazione alla vicenda contrattuale di cui si discute Controparte_1 e per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese patiti dalla ricorrente in nesso di causalità con le accertate inadempienze, danno da liquidarsi nella com- plessiva somma di euro 15.672,89 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge o in quella diversa somma che risulterà di giustizia, oltre alle spese e competenze per il pre- sente giudizio.”.
Conclusioni parte convenuta: “In via principale, rigettare il ricorso poiché infon- dato in ordine all'an ed al quantum debeatur, con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- ha dedotto che, volendo assicurare il proprio veicolo Parte_1
Renault Clio tg CA726KV, aveva contattato la società , la quale aveva CP_2 individuato la compagnia che aveva inviato il modulo di conferma Controparte_1 dove venivano riepilogati da tra tutti i dati di polizza anche quello relativo CP_2 alla data di “inizio copertura” indicata nei documenti di polizza “dalle ore 24 del
7/10/22 fino alle ore 24 del 7/10/23”. Tuttavia, l'8 ottobre 2022 la Polizia Muni- cipale di Pistoia le aveva contestato la mancanza di copertura assicurativa con irrogazione della sanzione di € 866,00 ed il sequestro amministrativo del veicolo;
contro detti provvedimenti aveva quindi proposto ricorso davanti al giudice di pace
1 il quale aveva annullato la sanzione. Ritenendo che fosse stata la compagnia di assicurazione ad avere omesso di registrare il perfezionamento del contratto ha agito in questa sede per vedersi riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni conseguenti alla detta colposa omissione.
ha opposto che “la ricorrente all'atto dell'inserimento dei dati Controparte_1 per l'acquisto della polizza di cui trattasi, aveva fornito dati associati ad altro veicolo di sua proprietà – ovvero il veicolo tg. GJ871EF - e, non potendo, ovviamente, usu- fruire della medesima classe di merito per il veicolo tg. CA726KV, la polizza di cui veniva rifiutata in ” contestando anche le singole voci di danno richieste. Pt_2
2.- A fronte della documentazione prodotto dalla ricorrente (doc. 1) atte- stante la corretta compilazione da parte della compagnia assicurativa anche dei dati del veicolo assicurato (CA726KV), parte convenuta si è limitata a depositare interrogazioni della banca dati ANIA relative al diverso veicolo targato GJ871EI ma non ha chiarito in che modo una polizza pacificamente sottoscritta per il primo veicolo abbia finito per assicurare il secondo. Detto in altri termini: parte attrice ha pienamente provato il proprio assunto e con documentazione proveniente come detto dalla convenuta mentre quest'ultima non ha minimamente provato il proprio assunto, non solo nei termini oggettivi – non avendo spiegato come una polizza per un veicolo abbia invece coperto un altro – ma soprattutto in termini soggettivi – ovvero che fosse stata l'attrice ad avere dato adito a detta strana … aberratio ictus contrattuale.
Risulta quindi che la compagnia sia stata contrattualmente inadempiente e conseguentemente essa dovrà risarcire i danni subiti dall'attrice direttamente col- legati alla indisponibilità del veicolo. Per quanto attiene ai danni si deve conside- rare che:
a) quelli relativi alle spese legali sostenute per l'opposizione alle sanzioni risultano addebitabili alla convenuta per € 413,82 (la notula dell'avv. Madera), per
€ 823,68 (fattura da parte dell'avv. Roscitano) e per € 43,00 (contributo unificato);
b) parimenti dovute sono le spese per la depositeria (€ 210,00), per il carro attrezzi (€ 97,60), per la stipula di nuova assicurazione con NI (€ 401,19);
c) non possono essere invece riconosciute le somme di € 819,80 di cui al doc. 10 in quanto alla notula non è stato allegato anche la prova del relativo paga- mento;
d) con riguardo poi al risarcimento da fermo tecnico parte ricorrente non ha dimostrato di avere utilizzato altro veicolo con conseguente inesistenza del relativo danno patrimoniale.
2 Se tuttavia non può essere riconosciuto un danno patrimoniale conseguente al fermo tecnico del veicolo, può essere invece risarcito a quel titolo un danno non patrimoniale conseguente al disagio subito dalla ricorrente per il fermo che l'aveva costretta a non agevoli compromessi per spostarsi o a lunghe camminate che co- stituiscono conseguenze - normali per chiunque – della forzata sosta del proprio veicolo. Ovviamente, la relativa liquidazione è oggetto di una valutazione equita- tiva: considerando i giorni del fermo pari a 252 giorni (dato certo in quanto pacifici sia la data del sequestro che del dissequestro) ed individuata la somma di € 10,00 al giorno, la somma è pari a € 2.520,00.
Al di fuori di quelli riconosciuto non possono essere risarciti ulteriori danni
(ad esempio la non provata svalutazione del veicolo).
Complessivamente quindi il risarcimento dovuto ammonta a € 1.989,29 per danno patrimoniale ed € 2.520,00 per quello non patrimoniale. Il totale comples- sivo è di € 4.509,20.
3.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
tuttavia, il fatto che la convenuta abbia offerto all'epoca una somme che, per quanto insufficiente, ha comunque rappresentato una sorta di tentativo di ristoro, consente di disporre la compensazione per la quota i 1/3.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- in accoglimento della domanda di , condanna Parte_1 CP_1
a corrisponderle la somma di € 4.509,20;
[...]
- condanna a rifondere a le spese legali del Controparte_1 Parte_1 presente procedimento che si quantificano in € 3.300,00 oltre accessori come per legge, disponendone la parziale compensazione tra le parti per la quota di 1/3.
Pistoia, 4 giugno 2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
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