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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/06/2025, n. 1884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1884 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1295/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
TRIBUNALE DELLE IMPRESE
Il Tribunale di Firenze, Sezione Imprese, composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Linda Pattonelli Presidente dott.ssa Laura Maione Giudice dott.ssa Stefania Grasselli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1295/2019 R.G. promossa da
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Elisabetta Vinattieri (C.F. ; p.e.c.: C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Email_1
Montecatini Terme, via Nazario Sauro n. 16/A
ATTORE contro
(C.F.: ) CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
ATTORE
“conclude perché il Tribunale di Firenze, reietta ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, voglia:
a) nel rito statuire l'inammissibilità di domande, eccezioni e correlate istanze istruttorie dedotte dal
Convenuto tardivamente rispetto al termine di cui all'art. 167 c.p.c.; 2 / 7
b) nel merito statuire la responsabilità del Convenuto, quale ex amministratore della fallita Parte_2
in ordine a tutti i comportamenti e violazioni di legge di cui all'atto di citazione e conseguentemente
[...] condannare il medesimo Convenuto al risarcimento danni in favore del Parte_3 nell'ammontare di €. 183.366,48= o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi.
Con vittoria di spese ed onorari.”
CONVENUTO
“conclude per la reiezione delle domande, ex adverso dedotte, siccome infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la curatela ha citato in giudizio l'ex amministratore unico della società al fine di vederlo condannare al risarcimento dei danni corrispondenti alla restituzione delle somme prelevate dalla disponibilità della società senza giustificato motivo ed alla sottrazione di un motociclo.
A sostegno della propria pretesa, parte attrice ha affermato che:
- la società nel 2017 era già morosa di diversi pagamenti, tra cui i canoni di locazione del fondo in cui veniva gestita l'azienda, diverse imposte e tributi, nonché gli stipendi ai dipendenti e le fatture ai fornitori;
- il convenuto, sia in sede di interrogatorio nell'istruttoria prefallimentare prima, che innanzi il curatore poi, ha ammesso di aver effettuato dei prelievi e di averli destinati a pagamenti in nero, soprattutto per utenze e stipendi non contabilizzati;
- non è stato rinvenuto il motociclo Yamaha targato DT 57296, immatricolato nel
2011 che invece figura nel libro cespiti della società e la circostanza narrata dall'a.u. che, dopo averne concesso l'uso all'altro socio , non è stato più in Per_1 grado di recuperarlo, integra violazione dell'obbligo di operare con diligenza ai fini della conservazione del patrimonio sociale;
- è medio tempore intervenuta sentenza penale di patteggiamento con cui il convenuto
è stato condannato anche per le condotte di distrazione di cui chiede il risarcimento. 3 / 7
Quanto alla richiesta di restituzione degli ammanchi dalle casse della società, la curatela ha rilevato che:
- dal bilancio al 31.12.2017 risultano “crediti diversi” per € 163.301,00;
- dalla scheda contabile al 30.03.2018 la somma corrispondente a tale voce è pari a
€ 182.366,48;
- dalla situazione contabile al 18.06.2018 la cifra è confermata.
Quanto al risarcimento del danno per la sottrazione del motociclo, l'attore ha chiesto il risarcimento in via equitativa quantificandolo in € 1.000,00.
Il convenuto si è costituito all'udienza di prima comparizione ed ha eccepito che:
- il rapporto di locazione è stato oggetto di mediazione;
- da gennaio 2017 al marzo 2018, a causa di un infarto, ha demandato la gestione della società all'altro socio, che, quindi, è stato l'amministratore Persona_2 di fatto.
Ha quindi contestato la quantificazione del danno ritenendo che la valutazione andrebbe riferita non alla data del fallimento della società ma a quella successiva della cessazione dell'amministrazione giudiziaria dell'azienda.
Con la seconda memoria istruttoria, il convenuto ha poi allegato di aver destinato i prelievi al pagamento in nero dei compensi dei lavoratori che, infatti, non si sono insinuati al passivo della procedura fallimentare.
La causa è stata istruita solo documentalmente giacché il giudice istruttore originariamente assegnatario ha ritenuto di dover valutare l'eventuale ammissibilità delle difese di parte convenuta, in considerazione del fatto che si è costituita solo all'udienza di prima comparizione.
In corso di causa è stato altresì concesso sequestro conservativo sino alla concorrenza di
€ 180.000,00, non reclamato.
All'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni nessuno è comparso per parte convenuta e solo dopo è intervenuta la segnalazione della cancelleria che il suo difensore
“non risulta più iscritta all'albo degli avvocati”. 4 / 7
Questo collegio ha quindi rimesso la causa sul ruolo, stante l'impossibilità di verificare se la cancellazione del difensore dall'albo professionale fosse avvenuta prima della chiusura della discussione.
Poiché all'udienza del 18.03.2024 il nuovo difensore del fallimento, avv. Elisabetta
Vinattieri, ha dichiarato che l'avv. è stata cancellata dall'albo il 21 ottobre 2022, CP_2 quindi in data anteriore rispetto all'udienza di discussione, il giudizio è stato interrotto. A seguito di tempestiva riassunzione, il fallimento ha poi rinunciato ai termini ex art. 190
c.p.c. avendo già depositato gli scritti conclusionali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La curatela ha addebitato al convenuto le seguenti condotte:
- l'aver prelevato dalla cassa del Caffè Italia la complessiva somma di € 182.366,48 senza giustificazioni;
- l'aver disperso il motociclo Yamaha targato DT 57296.
Quanto alla prima, la curatela ha rilevato come sin dal bilancio 2017 figurasse, sotto la voce “crediti diversi”, la somma di € 162.300,00, poi diventata di € 182.366,48 al
31.03.2018, confermata alla situazione contabile del successivo 18.06.2018.
Il convenuto non ha contestato tale addebito, avendo dichiarato di aver effettuato dei prelievi dalle casse della società, ma ha sostenuto la non rilevanza della fattispecie ai fini dell'azione di responsabilità poiché quelle somme sono state impiegate per il pagamento, ancorché in nero, delle prestazioni lavorative dei dipendenti non contabilizzate: in altri termini, ha affermato di aver sottratto liquidità alla società ma al fine di CP_1 provvedere ai pagamenti, non formalizzati, degli straordinari effettuati, a nero, dai dipendenti, tanto che nessun lavoratore si è insinuato alla stato passivo della società.
Tale tesi difensiva non può trovare accoglimento, in prima battuta, perché non provata, com'era suo onere fare;
non idonea essendo a far presumere la fondatezza dell'assunto la circostanza della mancata insinuazione al passivo dei lavoratori, atteso che, se questi vantassero davvero crediti a nero, la mancata insinuazione deriverebbe dalla mancata contabilizzazione e dunque dall'impossibilità di provare tali crediti;
se vantassero crediti contabilizzati e ciononostante non si fossero insinuati, ciò non potrebbe costituire 5 / 7
implicazione logica desumibile dall'avvenuto pagamento di spettanze ulteriori e diverse ma non contabilizzate.
Inoltre, se anche avesse davvero utilizzato la liquidità della società per remunerare CP_1 il lavoro straordinario dei dipendenti, ha non solo posto in essere pagamenti preferenziali giacché, sebbene la retribuzione dei dipendenti goda di privilegio, deve comunque essere rispettato il principio della par condicio creditorum, ma ha anche omesso di contabilizzare i relativi movimenti, così realizzando una redazione non veritiera dei bilanci.
La condotta di mala gestio non può quindi essere giustificata per essere stata realizzata per aver coperto altri comportamenti illeciti, quali quello di aver pagato a nero lavori irregolari. Diversamente opinando, si ammetterebbe come atto gestorio scevro da responsabilità qualsiasi evasione dagli obblighi amministrativi che sia finalizzata a raggiungere un obiettivo astrattamente meritevole di tutela ma che, in realtà, coprirebbe un'altra condotta illecita.
Pertanto, stanti la non contestazione della condotta distrattiva e la mancanza di supporto probatorio alle motivazioni addotte dal convenuto, il danno conseguito alla società è pari alla somma così sottratta.
A nulla rileva infatti la contestazione sollevata dal convenuto in ordine al quantum, in base alla quale l'ammanco sarebbe da parametrare non alla data del fallimento ma a quella della cessazione dell'amministrazione giudiziale dell'azienda: per vero, con provvedimento del
07.06.2018 la società è stata sottoposta a sequestro penale ed affidata all'amministratore giudiziario, ma i prelievi di cui la curatela chiede la restituzione vanno dal 31.05.2017 al
30.03.2018 (doc. 5 fasc. att.), risultando dunque del tutto inconferente la successiva misura penale. ha poi rilevato che dal gennaio 2017, avendo avuto un infarto, ha demandato la CP_1 gestione della società al socio di minoranza, per cui ogni attività gestoria Persona_2 riferibile a quel periodo deve essere a quest'ultimo imputata. Tuttavia, tale elemento è ininfluente ai fini dell'esonero da responsabilità, giacché:
- intanto, è rimasta a livello di mera asserzione, completamente sfornita di allegazione ancor prima che di prova: il convenuto si è limitato ad enunciare tale circostanza ma non ha neanche formulato istanze istruttorie finalizzate a provarla;
6 / 7
- inoltre ed, anzi, ancor più importante, se anche avesse svolto per un Per_1 periodo il ruolo di amministratore di fatto, questo non esimerebbe di certo quale amministratore di diritto, dallo svolgimento della funzione gestoria CP_1 nel rispetto della diligenza richiesta, competendo comunque a lui il ruolo amministrativo: l'amministratore non è in alcun modo esonerato dall'onere di tenersi informato, dovendosi altrimenti dimettere.
La seconda condotta imputata a ha ad oggetto il motociclo che, sebbene compaia CP_1 nel libro cespiti della , non è stato rinvenuto dalla curatela tra i beni della Parte_2 società.
Il convenuto ha sostenuto che tale mancanza non è a lui imputabile giacché il bene si trova nella disponibilità del socio di minoranza che, però, attualmente è in stato di detenzione, non dipendendo quindi da lui l'omessa restituzione alla massa attiva del fallimento, stante l'impossibilità di comunicare con Per_1
Neanche questa difesa può essere considerata meritevole di attenzione per il medesimo principio già espresso: l'amministratore unico avrebbe dovuto vigilare sulla persistenza del bene nel patrimonio sociale ed avrebbe dovuto attivarsi tempestivamente per ottenerne la restituzione dal socio, anche in considerazione del fatto che quest'ultimo, ancorché in carcere, ha comunque la possibilità di comunicare, nel rispetto dei modi previsti dalla legge.
In ordine alla quantificazione del danno derivante dalla dispersione del motociclo, in assenza di contestazioni sul punto, si ritiene congrua quella operata in modo equitativo dal fallimento e consistente in € 1.000,00.
Conclusivamente, si deve procedere all'accoglimento della domanda di condanna alla restituzione degli importi sottratti alla società quali prelevamenti ingiustificati, in quanto eseguiti sine titulo, dalle casse sociali ed il convenuto deve essere condannato a pagare in favore della curatela la complessiva somma di € 183.366,48: su tali somme decorreranno gli interessi legali a far data da ciascun prelievo, ma non anche la rivalutazione monetaria, costituendo l'obbligazione restitutoria, a differenza di quella risarcitoria, fonte di debito di valuta e non di valore (cfr. Cass. n. 14289/2018).
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza. 7 / 7
Pertanto, il convenuto deve essere condannato a rimborsare alla curatela le spese di lite da questa sostenute, spese che vengono liquidate come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri di cui al D.M. Giustizia 10 aprile 2014 n. 55, come modificato al D.M. n. 147 del
13/08/2022, applicando, rispetto allo scaglione da € 52.001 a € 260.000 il valore medio per ogni fase del giudizio, ad eccezione di quella istruttoria alla quale, essendo stata solo documentale, si applica quello minimo. Devono del pari essere poste a carico del convenuto le spese della fase cautelare.
Devono del pari essere poste a carico del convenuto le spese della fase cautelare in corso di causa, la cui liquidazione, in base al principio di globalità, è rimessa al giudice del merito contestualmente alla valutazione dell'esito complessivo della lite (cfr. Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 13/05/2021, n. 12898): trova applicazione, dunque, il D.M. n. 147 del
13/08/2022, scaglione da € 52.001 a € 260.000, con indicazione del valore medio per le fasi di studio ed introduttiva e di quello minimo per la fase decisionale, con esclusione della fase istruttoria non essendosi tenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale delle Imprese, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: condanna a pagare in favore della curatela del fallimento la CP_1 Parte_2 somma di € 183.366,48, oltre rivalutazione monetaria come in parte motiva;
condanna a rimborsare al fallimento le spese di lite del CP_1 Parte_2 presente giudizio di merito, che liquida in € 1.558,80 per spese ed € 11.300,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge;
condanna altresì a rimborsare al fallimento le spese di lite CP_1 Parte_2 della fase cautelare, che liquida in € 4.400,00 per compenso professionale, oltre i.v.a.,
c.p.a. e spese generali come per legge.
Così deciso in Firenze, alla camera di consiglio del 27 maggio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Stefania Grasselli Dott.ssa Linda Pattonelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
TRIBUNALE DELLE IMPRESE
Il Tribunale di Firenze, Sezione Imprese, composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Linda Pattonelli Presidente dott.ssa Laura Maione Giudice dott.ssa Stefania Grasselli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1295/2019 R.G. promossa da
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Elisabetta Vinattieri (C.F. ; p.e.c.: C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Email_1
Montecatini Terme, via Nazario Sauro n. 16/A
ATTORE contro
(C.F.: ) CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
ATTORE
“conclude perché il Tribunale di Firenze, reietta ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, voglia:
a) nel rito statuire l'inammissibilità di domande, eccezioni e correlate istanze istruttorie dedotte dal
Convenuto tardivamente rispetto al termine di cui all'art. 167 c.p.c.; 2 / 7
b) nel merito statuire la responsabilità del Convenuto, quale ex amministratore della fallita Parte_2
in ordine a tutti i comportamenti e violazioni di legge di cui all'atto di citazione e conseguentemente
[...] condannare il medesimo Convenuto al risarcimento danni in favore del Parte_3 nell'ammontare di €. 183.366,48= o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi.
Con vittoria di spese ed onorari.”
CONVENUTO
“conclude per la reiezione delle domande, ex adverso dedotte, siccome infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la curatela ha citato in giudizio l'ex amministratore unico della società al fine di vederlo condannare al risarcimento dei danni corrispondenti alla restituzione delle somme prelevate dalla disponibilità della società senza giustificato motivo ed alla sottrazione di un motociclo.
A sostegno della propria pretesa, parte attrice ha affermato che:
- la società nel 2017 era già morosa di diversi pagamenti, tra cui i canoni di locazione del fondo in cui veniva gestita l'azienda, diverse imposte e tributi, nonché gli stipendi ai dipendenti e le fatture ai fornitori;
- il convenuto, sia in sede di interrogatorio nell'istruttoria prefallimentare prima, che innanzi il curatore poi, ha ammesso di aver effettuato dei prelievi e di averli destinati a pagamenti in nero, soprattutto per utenze e stipendi non contabilizzati;
- non è stato rinvenuto il motociclo Yamaha targato DT 57296, immatricolato nel
2011 che invece figura nel libro cespiti della società e la circostanza narrata dall'a.u. che, dopo averne concesso l'uso all'altro socio , non è stato più in Per_1 grado di recuperarlo, integra violazione dell'obbligo di operare con diligenza ai fini della conservazione del patrimonio sociale;
- è medio tempore intervenuta sentenza penale di patteggiamento con cui il convenuto
è stato condannato anche per le condotte di distrazione di cui chiede il risarcimento. 3 / 7
Quanto alla richiesta di restituzione degli ammanchi dalle casse della società, la curatela ha rilevato che:
- dal bilancio al 31.12.2017 risultano “crediti diversi” per € 163.301,00;
- dalla scheda contabile al 30.03.2018 la somma corrispondente a tale voce è pari a
€ 182.366,48;
- dalla situazione contabile al 18.06.2018 la cifra è confermata.
Quanto al risarcimento del danno per la sottrazione del motociclo, l'attore ha chiesto il risarcimento in via equitativa quantificandolo in € 1.000,00.
Il convenuto si è costituito all'udienza di prima comparizione ed ha eccepito che:
- il rapporto di locazione è stato oggetto di mediazione;
- da gennaio 2017 al marzo 2018, a causa di un infarto, ha demandato la gestione della società all'altro socio, che, quindi, è stato l'amministratore Persona_2 di fatto.
Ha quindi contestato la quantificazione del danno ritenendo che la valutazione andrebbe riferita non alla data del fallimento della società ma a quella successiva della cessazione dell'amministrazione giudiziaria dell'azienda.
Con la seconda memoria istruttoria, il convenuto ha poi allegato di aver destinato i prelievi al pagamento in nero dei compensi dei lavoratori che, infatti, non si sono insinuati al passivo della procedura fallimentare.
La causa è stata istruita solo documentalmente giacché il giudice istruttore originariamente assegnatario ha ritenuto di dover valutare l'eventuale ammissibilità delle difese di parte convenuta, in considerazione del fatto che si è costituita solo all'udienza di prima comparizione.
In corso di causa è stato altresì concesso sequestro conservativo sino alla concorrenza di
€ 180.000,00, non reclamato.
All'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni nessuno è comparso per parte convenuta e solo dopo è intervenuta la segnalazione della cancelleria che il suo difensore
“non risulta più iscritta all'albo degli avvocati”. 4 / 7
Questo collegio ha quindi rimesso la causa sul ruolo, stante l'impossibilità di verificare se la cancellazione del difensore dall'albo professionale fosse avvenuta prima della chiusura della discussione.
Poiché all'udienza del 18.03.2024 il nuovo difensore del fallimento, avv. Elisabetta
Vinattieri, ha dichiarato che l'avv. è stata cancellata dall'albo il 21 ottobre 2022, CP_2 quindi in data anteriore rispetto all'udienza di discussione, il giudizio è stato interrotto. A seguito di tempestiva riassunzione, il fallimento ha poi rinunciato ai termini ex art. 190
c.p.c. avendo già depositato gli scritti conclusionali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La curatela ha addebitato al convenuto le seguenti condotte:
- l'aver prelevato dalla cassa del Caffè Italia la complessiva somma di € 182.366,48 senza giustificazioni;
- l'aver disperso il motociclo Yamaha targato DT 57296.
Quanto alla prima, la curatela ha rilevato come sin dal bilancio 2017 figurasse, sotto la voce “crediti diversi”, la somma di € 162.300,00, poi diventata di € 182.366,48 al
31.03.2018, confermata alla situazione contabile del successivo 18.06.2018.
Il convenuto non ha contestato tale addebito, avendo dichiarato di aver effettuato dei prelievi dalle casse della società, ma ha sostenuto la non rilevanza della fattispecie ai fini dell'azione di responsabilità poiché quelle somme sono state impiegate per il pagamento, ancorché in nero, delle prestazioni lavorative dei dipendenti non contabilizzate: in altri termini, ha affermato di aver sottratto liquidità alla società ma al fine di CP_1 provvedere ai pagamenti, non formalizzati, degli straordinari effettuati, a nero, dai dipendenti, tanto che nessun lavoratore si è insinuato alla stato passivo della società.
Tale tesi difensiva non può trovare accoglimento, in prima battuta, perché non provata, com'era suo onere fare;
non idonea essendo a far presumere la fondatezza dell'assunto la circostanza della mancata insinuazione al passivo dei lavoratori, atteso che, se questi vantassero davvero crediti a nero, la mancata insinuazione deriverebbe dalla mancata contabilizzazione e dunque dall'impossibilità di provare tali crediti;
se vantassero crediti contabilizzati e ciononostante non si fossero insinuati, ciò non potrebbe costituire 5 / 7
implicazione logica desumibile dall'avvenuto pagamento di spettanze ulteriori e diverse ma non contabilizzate.
Inoltre, se anche avesse davvero utilizzato la liquidità della società per remunerare CP_1 il lavoro straordinario dei dipendenti, ha non solo posto in essere pagamenti preferenziali giacché, sebbene la retribuzione dei dipendenti goda di privilegio, deve comunque essere rispettato il principio della par condicio creditorum, ma ha anche omesso di contabilizzare i relativi movimenti, così realizzando una redazione non veritiera dei bilanci.
La condotta di mala gestio non può quindi essere giustificata per essere stata realizzata per aver coperto altri comportamenti illeciti, quali quello di aver pagato a nero lavori irregolari. Diversamente opinando, si ammetterebbe come atto gestorio scevro da responsabilità qualsiasi evasione dagli obblighi amministrativi che sia finalizzata a raggiungere un obiettivo astrattamente meritevole di tutela ma che, in realtà, coprirebbe un'altra condotta illecita.
Pertanto, stanti la non contestazione della condotta distrattiva e la mancanza di supporto probatorio alle motivazioni addotte dal convenuto, il danno conseguito alla società è pari alla somma così sottratta.
A nulla rileva infatti la contestazione sollevata dal convenuto in ordine al quantum, in base alla quale l'ammanco sarebbe da parametrare non alla data del fallimento ma a quella della cessazione dell'amministrazione giudiziale dell'azienda: per vero, con provvedimento del
07.06.2018 la società è stata sottoposta a sequestro penale ed affidata all'amministratore giudiziario, ma i prelievi di cui la curatela chiede la restituzione vanno dal 31.05.2017 al
30.03.2018 (doc. 5 fasc. att.), risultando dunque del tutto inconferente la successiva misura penale. ha poi rilevato che dal gennaio 2017, avendo avuto un infarto, ha demandato la CP_1 gestione della società al socio di minoranza, per cui ogni attività gestoria Persona_2 riferibile a quel periodo deve essere a quest'ultimo imputata. Tuttavia, tale elemento è ininfluente ai fini dell'esonero da responsabilità, giacché:
- intanto, è rimasta a livello di mera asserzione, completamente sfornita di allegazione ancor prima che di prova: il convenuto si è limitato ad enunciare tale circostanza ma non ha neanche formulato istanze istruttorie finalizzate a provarla;
6 / 7
- inoltre ed, anzi, ancor più importante, se anche avesse svolto per un Per_1 periodo il ruolo di amministratore di fatto, questo non esimerebbe di certo quale amministratore di diritto, dallo svolgimento della funzione gestoria CP_1 nel rispetto della diligenza richiesta, competendo comunque a lui il ruolo amministrativo: l'amministratore non è in alcun modo esonerato dall'onere di tenersi informato, dovendosi altrimenti dimettere.
La seconda condotta imputata a ha ad oggetto il motociclo che, sebbene compaia CP_1 nel libro cespiti della , non è stato rinvenuto dalla curatela tra i beni della Parte_2 società.
Il convenuto ha sostenuto che tale mancanza non è a lui imputabile giacché il bene si trova nella disponibilità del socio di minoranza che, però, attualmente è in stato di detenzione, non dipendendo quindi da lui l'omessa restituzione alla massa attiva del fallimento, stante l'impossibilità di comunicare con Per_1
Neanche questa difesa può essere considerata meritevole di attenzione per il medesimo principio già espresso: l'amministratore unico avrebbe dovuto vigilare sulla persistenza del bene nel patrimonio sociale ed avrebbe dovuto attivarsi tempestivamente per ottenerne la restituzione dal socio, anche in considerazione del fatto che quest'ultimo, ancorché in carcere, ha comunque la possibilità di comunicare, nel rispetto dei modi previsti dalla legge.
In ordine alla quantificazione del danno derivante dalla dispersione del motociclo, in assenza di contestazioni sul punto, si ritiene congrua quella operata in modo equitativo dal fallimento e consistente in € 1.000,00.
Conclusivamente, si deve procedere all'accoglimento della domanda di condanna alla restituzione degli importi sottratti alla società quali prelevamenti ingiustificati, in quanto eseguiti sine titulo, dalle casse sociali ed il convenuto deve essere condannato a pagare in favore della curatela la complessiva somma di € 183.366,48: su tali somme decorreranno gli interessi legali a far data da ciascun prelievo, ma non anche la rivalutazione monetaria, costituendo l'obbligazione restitutoria, a differenza di quella risarcitoria, fonte di debito di valuta e non di valore (cfr. Cass. n. 14289/2018).
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza. 7 / 7
Pertanto, il convenuto deve essere condannato a rimborsare alla curatela le spese di lite da questa sostenute, spese che vengono liquidate come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri di cui al D.M. Giustizia 10 aprile 2014 n. 55, come modificato al D.M. n. 147 del
13/08/2022, applicando, rispetto allo scaglione da € 52.001 a € 260.000 il valore medio per ogni fase del giudizio, ad eccezione di quella istruttoria alla quale, essendo stata solo documentale, si applica quello minimo. Devono del pari essere poste a carico del convenuto le spese della fase cautelare.
Devono del pari essere poste a carico del convenuto le spese della fase cautelare in corso di causa, la cui liquidazione, in base al principio di globalità, è rimessa al giudice del merito contestualmente alla valutazione dell'esito complessivo della lite (cfr. Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 13/05/2021, n. 12898): trova applicazione, dunque, il D.M. n. 147 del
13/08/2022, scaglione da € 52.001 a € 260.000, con indicazione del valore medio per le fasi di studio ed introduttiva e di quello minimo per la fase decisionale, con esclusione della fase istruttoria non essendosi tenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale delle Imprese, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: condanna a pagare in favore della curatela del fallimento la CP_1 Parte_2 somma di € 183.366,48, oltre rivalutazione monetaria come in parte motiva;
condanna a rimborsare al fallimento le spese di lite del CP_1 Parte_2 presente giudizio di merito, che liquida in € 1.558,80 per spese ed € 11.300,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge;
condanna altresì a rimborsare al fallimento le spese di lite CP_1 Parte_2 della fase cautelare, che liquida in € 4.400,00 per compenso professionale, oltre i.v.a.,
c.p.a. e spese generali come per legge.
Così deciso in Firenze, alla camera di consiglio del 27 maggio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Stefania Grasselli Dott.ssa Linda Pattonelli