Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 31/03/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Massimo Sereno Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 506/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 5 febbraio 2024 e vertente
T R A
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
06.07.1978, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via Nino Bixio n. 14, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Milasi, rappresentato e difeso dallo Studio Legale
Associato Pezzani, (p.e.c.: - fax 0966/413513), ovvero, Email_1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Pier Aldo Pezzani, Massimiliano
Pezzani, Fabiano Pezzani, Catanzariti Federica, Domiziana Pezzani ed Emiliano
Pezzani, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
29.08.1960, elettivamente domiciliato in Melicucco (RC), alla Via Antonio Gramsci n.
389, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Condoluci (p.e.c.: , Email_2 che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLATO
NONCHE'
(C.F.: , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla Via G.
De Nava n. 134, presso lo studio dell'Avv. Attilio Bandiera (p.e.c.:
, che la rappresenta e difende, giusta procura in Email_3 atti;
**********
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 137/2019 resa dal Tribunale di Palmi il
07.02.2019 nell'ambito del procedimento civile n. 1635/2016 R.G..
CONCLUSIONI
In riferimento all'udienza del 05.02.2024, svoltasi in modalità telematica, tutte le parti in causa hanno precisato le conclusioni, mediante deposito di note di trattazione scritta presentate, rispettivamente, il 30.01.2024, il 26.01.2024 ed il 01.02.2024, ovvero per l'appellante, nei seguenti termini: “Nella causa pendente innanzi la Corte di Appello di Reggio
Calabria, avente R.G. 506/19, ci si riporta a tutti i propri scritti difensivi e verbali di causa e si insiste in tutte le richieste ivi formulate.
Salvis juribus.”;
per come segue:”… l'appellato e appellante in via incidentale, come sopra Controparte_1 rappresentato e difeso, insiste nel chiedere che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, all a luce di quanto esposto, in accoglimento della costituzione in appello e dell'appello incidentale, in riforma dell'impugnata sentenza, Voglia cosi provvedere:
- Ritenere valido il deposito dell'atto d'appello depositato il 01.10.2019 o rimettere in termini il Sig.
visto l'errore da parte della cancelleria;
Controparte_1
- Rigettare l'appello spiegato dal Sig. nella parte in cui si chiede la condanna in risarcimento Pt_1 dei danni nei confronti del Sig;
CP_1
- In accoglimento dell'appello incidentale, accogliere la domanda di manleva e condannare all'uopo la compagnia assicurativa al pagamento del dovuto richiesto m. o m. di Controparte_2 giustizia in favore del Sig Pt_1
- Annullare la statuizione di condanna alle spese legali nei confronti del Sig. , e pertanto CP_1 condannare la Compagnia Assicurativa al pagamento delle spese processuali e competenze legali di primo e secondo grado in favore dell'odierno appellato/appellante “; Controparte_1
per la convenuta Compagnia di assicurazioni, come appresso: “Si precisano, pertanto, le conclusioni chiedendo preliminarmente a codesta Ecc.ma Corte: dichiarare l'inammissibilità dell'appello incidentale, formulato dall'appellato Ed Controparte_1 invero, ai sensi dell'art. 343 c.p.c., l'appello incidentale deve essere proposto, a pena di decadenza, con la comparsa di costituzione e risposta, e quindi ex art. 166 c.p.c., almeno venti giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione delle parti. L'appello incidentale presentato oltre tale termine è inammissibile. Questa difesa, all'udienza del 21 .10.2019 (vedasi verbale di udienza) ha legittimamente sollevato la predetta eccezione, fondata sul presupposto che, come risulta dal portale telematico, la busta 10435911 contente la comparsa con appello incidentale risulta depositata in data 2 ottobre 2019 ore 19:05, quindi non rispettando assolutamente i termini previsti (20 giorni prima della data indicata in citazione - 20.10.2019). Si ricorda che, secondo i corretti calcoli, la data ultima per la costituzione è quella di lunedì 30 settembre 2019. Nel merito si chiede all'Ecc.ma Corte il rigetto dell'appello promosso dal Sig. avverso la sentenza n. 137/2019 emessa dal Parte_1 Tribunale di Palmi in composizione monocratica in persona del GOT Avv. Maria Romeo e pubblicata il 7.2.2019. Con condanna alle spese e competenze di giudizio. Si oppone, con la massima fermezza, a tutte le richieste formulate dalle parti e ) in quanto assolutamente Pt_1 CP_1 pretestuose, nonché infondate in fatto e in diritto.“.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio Parte_1 dinnanzi al Tribunale di Palmi sul presupposto che, in data Controparte_1
25.02.2013, mentre si trovava presso l'abitazione di quest'ultimo, nello scendere le scale che portano al piano terra, fosse scivolato “a causa dell'olio caduto copiosamente da dei vasetti in vetro poggiati sui gradini”, riportando un trauma contusivo-distorsivo tibio tarsico destro, così come accertato dai sanitari del pronto soccorso presso il quale veniva trasportato subito dopo.
Precisava che il era, all'epoca dei fatti, assicurato per la Controparte_1 responsabilità civile con l' con polizza n. Controparte_2
30136558, denominata “All Family Casa Più Alleanza”, contratta in data 12.10.2012 e scadente il 12.10.2017, e che, dietro richiesta di risarcimento avanzata nei suoi confronti, quest'ultimo aveva prontamente trasmesso regolare denuncia di sinistro alla predetta Compagnia di assicurazioni.
Il , successivamente, non avendo il rovveduto Parte_1 Controparte_1
a risarcire i danni lamentati, dopo avere esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione presso un organismo di mediazione ed avere avanzato inutilmente richiesta di stipula di convenzione di negoziazione assistita, si vedeva costretto ad evocare in giudizio il il quale, a sua volta, chiamava in causa Controparte_1
l' per essere da questa manlevato. Controparte_2
Si costituiva in giudizio l' eccependo la Controparte_2 mancata copertura dei danni riportati dall'attore, in quanto non ricompresi nei rischi garantiti dalla polizza assicurativa, nonché deducendo la circostanza secondo cui il non avesse fornito prova della regolare notifica della denuncia di sinistro. CP_1
La causa veniva quindi istruita mediante assunzione di prova testimoniale e quindi rinviata per la discussione orale, ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 7 febbraio
2019.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Palmi così statuiva: “Il Tribunale di
Palmi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, così provvede:
- Rigetta la domanda attorea e compensa le spese di lite tra l'attore ed il convenuto;
Controparte_1
- Rigetta la domanda di manleva spiegata nei confronti della e condanna il Controparte_2 convenuto al pagamento in favore della stessa delle spese di lite che liquida in €. Controparte_1
1.618,00.”. Avverso la predetta sentenza proponeva appello, con atto di citazione notificato telematicamente il 10.06.2019, , esponendo un unico lungo ed Parte_1 articolato motivo di gravame.
In buona sostanza venivano dedotti l'erronea valutazione delle ris ultanze probatorie ed il difetto di motivazione della sentenza nella parte in cui la domanda era stata rigettata in prime cure sul presupposto del mancato assolvimento dell'onus probandi in capo all'attore, essendo risultate, le dichiarazioni dell'unico te ste escusso, estremamente generiche e comunque insufficienti a fondare la responsabilità del convenuto, e per esso, della Compagnia di assicurazioni asseritamente tenuto a manlevarlo.
Secondo l'appellante, il nesso di causalità tra il danno lamentato e la res sarebbe stato pienamente dimostrato ai sensi dell'art. 2051 c.c., di talché il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere il diritto al risarcimento per le lesioni personali subite dal Pt_1
in dipendenza del sinistro de quo, testimoniate dalla cop iosa certificazione
[...] medica prodotta in atti.
Chiedeva, pertanto, la totale riforma della sentenza impugnata, con la condanna dei convenuti in solido alla rifusione delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 01.10.2019 e contenente appello incidentale, Controparte_1 chiedendo di rigettare l'appello spiegato dal nella parte in cui era Parte_1 stata reclamata la condanna al risarcimento dei danni nei propri confronti.
In accoglimento dell'appello incidentale, instava per l'accoglimento della domanda di manleva nei confronti di di co ndanna di Controparte_2 quest'ultima al pagamento dei danni richiesti dall'appellante in via principale, nonché delle spese di lite, relative ad entrambi i gradi, in favore di entrambi gli appellanti.
Si costituiva parimenti in giudizio, con comparsa di risposta deposi tata in cancelleria il
27.09.2019, l' chiedendo il rigetto di Controparte_2 entrambi gli atti di gravame, la conferma della sentenza impugnata e la condanna alle spese di lite degli appellanti.
Indi, precisate le conclusioni, in epigrafe indicate, all'udienza collegiale del 05.02.2024
- svoltasi con le modalità di cui all'art. 83, VII comma, lett. H), D.L. n. 18/2020, convertito con modifiche in L. 27/2020 - su richiesta dei procuratori delle parti, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è infondato e va quindi respinto sulla base delle seguenti argomentazioni. Il Tribunale, con una motivazione scevra da errori ed ineccepibile sotto l'aspetto logico-giuridico, ha correttamente statuito sulla questione oggi sollevata con l'interposto gravame, del quale se ne rileva nel complesso l'inconsistenza giuridica.
Anche questo Collegio ritiene - così come ha altrettanto fatto il Tribunale in prima istanza - che l'attore, odierno appellante in via principale, non abbia fornito prova convincente dell'esistenza del nesso di causalità tra l'invocato danno e la res in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c..
In subiecta materia, come è noto, vige il principio consolidato secondo cui la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza (Cass. n.
9726/2013; Cass. n. 1769/2012), in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta (Cass. n. 26086/2005).
In altri termini, i tratti salienti della responsabilità ex art. 2051 c.c. sono costituiti - sul piano causale - dalla derivazione del danno da una situazione di pericolo connessa in modo immanente alla res e - sul versante soggettivo dell'imputazione della responsabilità - dall'esistenza di un potere di fatto sulla res che consenta di intervenire per impedire o rimuovere le anzidette situazioni di pericolo, potere che deve essere effettivo, ossia tale da consentire concretamente l'effettuazione di interventi di controllo e manutenzione volti ad inibire gli effetti pericolosi.
Ne deriva che tale tipo di responsabilità di natura oggettiva (Cass. n. 21727/2012) è esclusa soltanto dal caso fortuito (Cass. n. 13005/2016), in quale è fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile ma al profilo causale dell'evento, in quanto riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento ester no, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.
Per caso fortuito ex art. 2051 c.c. deve insomma intendersi la presenza di un elemento estraneo alla sfera soggettiva del custode che, interrompendo il nesso di causalità, risulti idoneo ad assurgere a causa esclusiva del danno.
In questi termini, la Cassazione ha precisato che il fortuito dovrà essere connotato da impulso causale autonomo, imprevedibilità nonché assoluta eccezionalità (Cass. n.
5741/2009), descrivendolo come un fatto caratterizzato dall'essere estraneo alla sfera di custodia del soggetto. Il fortuito, quindi, per liberare il custode dall'obbligo risarcitorio, dovrebbe secondo tale visione prospettica essere: a) causa esclusiva del danno;
b) del tutto estraneo alla sfera di custodia.
Nella nozione di «caso fortuito», con orientamento pacifico, rientrano dunque: a)
l'evento imprevisto ed imprevedibile;
b) il fatto del terzo;
c) il fatto della vittima.
Ai fini di cui all'art. 2051 c.c., il caso fortuito può essere integrato anche dalla colpa del danneggiato, poiché la pericolosità della cosa impone un obbligo massimo di cautela, proprio in quanto il pericolo è altamente prevedibile.
Nondimeno, l'art. 2697 del codice civile prescrive che: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.”.
Nella fattispecie, non risulta che tali fatti siano stati provati.
L'unica testimonianza acquisita nel corso dell'istruttoria di primo grado, attraverso l'escussione di , è del tutto insufficiente a stabilire - non avendo Testimone_1 peraltro offerto spunti utili per potere giungere ad un giudizio di obiettiva certezza, ai sensi dell'art. 2051 c.c., del nesso di causalità tra la res in custodia e l'evento dannoso - la responsabilità del non avendo l'attore dato prova Controparte_1 oggettivamente tangibile della presenza dell'olio sulle scale dell'abitazione di proprietà del convenuto, asseritamente sversatosi da alcuni vasetti in vetro poggiativi sopra inavvertitamente da quest'ultimo, e della riconducibilità della sua caduta a tale evento.
Il teste , infatti, sentito all'udienza del 28.06.2018, riferisce Testimone_1 testualmente (ed unicamente) che: “Ho assistito all'incidente subito dal Pt_1
, avvenuto nel 2013, di mattina, in c.da Cirello, in Rizziconi, eravamo a casa di
[...]
siamo saliti al primo piano dell'abitazione di , quando è sceso Controparte_1 CP_1 dalle scal è scivolato a causa dell'olio presente sulle scale.”. Parte_1
Non chiarisce, inoltre, né della presenza dei vasetti in vetro (di cui non fa affatto menzione), né in quale punto delle scale si trovasse eventualmente l'olio fuoriuscito che avrebbe causato lo scivolamento del , né, infine, ma non meno Parte_1 importante, la specifica dinamica dell'incidente e se l'attore avesse subito eventuali lesioni o meno, posto che, nella premessa dell'originario atto di citazione, si fa riferimento a presunte gravi lesioni personali (come peraltro evidenziato dalla documentazione medica prodotta in atti) ed alla circostanza che l'infortunato sarebbe stato trasportato al Pronto Soccorso nell'immediatezza dell'accaduto.
Non risultano, tra l'altro, acquisite in atti eventuali fotografie ritraenti lo stato dei luoghi al momento del presunto incidente, in grado di corroborare l'assunto attoreo.
In definitiva, non si ha alcuna certezza né del luogo e della dinamica dell'infortunio, né se le lesioni lamentate dall'attore possano essere oggettivamente ed esclusivamente riconducibili all'evento dedotto in giudizio.
Valga, in proposito, quanto statuito da Cassazione penale sez. IV, 14/01/2021,
n.19558, secondo cui: “Ai sensi dell'art. 2051 c.c. compete al danneggiato fornire in via prioritaria la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso lamentato e il bene in custodia, per cui, nel caso in cui questi non assolva in modo soddisfacente all'onere probatorio sullo stesso gravante, la mancanza di tale dimostrazione rende superflua ed ultronea la prova da parte del custode del caso fortuito inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo anche del fatto del terzo e/o della condotta incauta dello stesso danneggiato.”.
Infine, quand'anche, per mera ipotesi, volesse darsi credito al presunto scivolamento dalle scale dell'abitazione del (ferma, in ogni caso, la mancata Controparte_1 dimostrazione della presenza di olio su di esse), non può tuttavia sottacersi che il solo dato della caduta dell'attore sia del tutto insufficiente a dimostrare la sussistenza del nesso causale tra cosa ed evento, dal momento che, in presenza di tutti gli elementi sin qui illustrati, pare ben più probabile che la caduta sia da ricondurre al comportamento del con conseguente esclusione in radice di qualsiasi Parte_1 responsabilità in capo al custode della cosa.
Le anzidette argomentazioni giustificano, pertanto, la reiezione delle ragioni addotte dall'appellante in via principale.
Quanto all'appello incidentale, lo stesso va dichiarato inammissibile in quanto, trattandosi di domanda in garanzia proposta dall'assicurato contro la compagnia assicuratrice ed essendo stata comunque rigettata la domanda risarcitoria nei confronti dell'assicurato, viene meno il presupposto legittimante la domanda in garanzia.
Ogni ulteriore argomentazione è da ritenersi assorbita.
Per le suddette ragioni l'appello va rigettato, mentre va dichiarata l'inammissibilità di quello incidentale.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo, in base al disposto dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come aggiornato dal successivo
D.M. n. 147 del 13/08/2022, secondo i parametri minimi per i giudizi contenziosi, attesa la bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto devolute in questa fase, ed in rapporto al valore della causa (€. 20.280,00), in complessivi €. 2.540,00, in favore di di cui €. 460,00 per la fase di studio, €. Controparte_2
389,00 per la fase introduttiva, €. 840,00 per la fase istruttoria ed €. 851,00 per la fase decisionale, oltre accessori come per legge. Sussistono, altresì, i presupposti per l'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.p.r. 115/2002, in quanto entrambe le impugnazioni sono state respinte integralmente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da , Parte_1 con atto di citazione notificato telematicamente in data 10.06.2019, nonché su quello incidentale spiegato da con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 depositata telematicamente l'1.10.2019, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale;
2) Dichiara inammissibile l'appello incidentale;
3) Condanna e in solido tra di essi, alla Parte_1 Controparte_1 rifusione delle spese relative al presente giudizio in favore di
[...]
in persona del legale rappresentante pro -tempore, che Controparte_2 liquida in complessivi €. 2.540,00, oltre IVA e CAP ed oltre accessori;
4) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.p.r. 115/2002, attesta che entrambe le impugnazioni sono state respinte integralmente.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 5 dicembre 2024.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Massimo Sereno) (dott.ssa Patrizia Morabito)