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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/04/2025, n. 1383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1383 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3179/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.laura Amato Presidente, Rel.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12/03/2025 da
1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Laura Calabrese presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Laura Calabrese presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Moggio (LC), in data 16.07.2005
(anno 2005, atto n. 3, parte II, serie A)
× separati consensualmente con verbale in data 28.10.2021, omologato con decreto del 05.11.2021 con i seguenti figli: IE Ferrante, C.F. nato a [...] in data [...] C.F._3
e , C.F. , nato a [...] in data [...] Parte_3 C.F._4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12 marzo 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) i figli resteranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affido condiviso, con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione di Milano, Via Angioletti
Giovan Battista n. 1 (MI).
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni degli stessi, mentre ciascuno dei genitori eserciterà separatamente la potestà genitoriale, per le questioni di ordinaria amministrazione, quando avrà i figli con sé.
2) Il Signor potrà vedere e tenere con sé i figli come e quando vorrà, previo coordinamento Pt_2 con la madre e nel rispetto degli impegni dei figli e, in ogni caso, a weekend alterni.
3) Durante le festività e le vacanze estive i genitori si impegnano a gestire in modo paritario il tempo da trascorrere con i figli, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi.
4) Il Sig. verserà mensilmente, mediante bonifico bancario da corrispondersi entro il giorno Pt_2
30 di ogni mese, a titolo di concorso al mantenimento ordinario del figlio minore , l'importo Pt_3 mensile complessivo di €. 500,00 (euro cinquecento/00), rivalutabile annualmente secondo l'indice
ISTAT, sino all'estinzione degli arretrati maturati dal mese di aprile 2024, pari ad oggi ad euro
3.486,00; dal momento in cui il Sig. avrà provveduto al saldo integrale di tale somma, Pt_2
l'assegno di mantenimento mensile in favore del figlio minore verrà da lui corrisposto nella misura di €. 300,00 (euro trecento /00) mensili. 5) L'assegno unico per i figli a carico verrà percepito al 50% tra le parti.
6) Le spese straordinarie necessarie per il figlio minore di ordine scolastico (tasse scolastiche, libri e materiale di corredo scolastico di inizio anno), per necessità di carattere medico e farmaceutico non mutuabili e specialistiche non coperte dal SSN, nonché di quelle ricreative e ludiche, di trasporto, oltre che sportive (compreso materiale necessario) verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Dette spese dovranno essere concordate preventivamente da entrambi i genitori e rimborsate previa esibizione dei relativi giustificativi, come da protocollo della Corte
d'Appello di Milano del 14 novembre 2017, che si richiama integralmente.
7) I coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento per sé stessi e dichiarano, dandosene vicendevolmente atto, di non avere alcuna pretesa patrimoniale l'uno nei confronti dell'altro, quale ne possa essere il titolo o la ragione;
8) le parti prestano reciproco assenso al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio del figlio minore.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Moggio (LC), in data
16.07.2005 (anno 2005, atto n. 3, parte II, serie A), tra e Parte_2 Parte_1
;
[...]
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese di lite;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Moggio (LC) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano, dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 9.04.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG