Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/05/2025, n. 1599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1599 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1734 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023,
TRA
c.f.: ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Paola Gatto Parte_1 C.F._1
e Maria Grazia Zecca, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Rita Perchiazzi, _1 C.F._2 come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale
All'udienza del 14/04/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato congiuntamente note scritte, chiedendo la pronuncia della separazione alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24/02/2023, ha esposto: di aver contratto matrimonio Parte_1 con il 10/07/2004, in Melpignano (LE); che dalla loro unione è nato il figlio _1
, il 24/04/2007; che l'unione matrimoniale è entrata in crisi a causa di Persona_1 incomprensioni insanabili che hanno fatto venir meno l'affectio coniugalis, rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza. Il ricorrente ha chiesto, pertanto, che sia dichiarata la separazione personale alle condizioni indicate in ricorso.
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Con provvedimento del 23/07/2024 il Presidente delegato ha adottato le seguenti prescrizioni provvisorie:
a) autorizza i coniugi a vivere separatamente;
b) affida il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre, cui assegna la casa coniugale;
c) dispone che il padre eserciti il proprio diritto-dovere di visita tenendo con sé il figlio, ferma restando la personale inclinazione di quest'ultimo: dal martedì all'uscita da scuola fino al mercoledì all'ingresso a scuola;
il giovedì dalle ore 19.30 fino alle ore 22.00 nelle sole settimane in cui non è previsto il fine settimana col padre;
a fine settimana alterni, dal venerdì alle 19.30 fino alla domenica alle 22.00; dal 24 al 26 dicembre gli anni pari e dal
31 dicembre al 2 gennaio gli anni dispari;
dal giovedì Santo al lunedì dell'Angelo gli anni pari;
per due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, da concordare con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
d) pone a carico del padre un assegno mensile di € 500,00, da corrispondere alla resistente entro il giorno 5 di ogni mese, quale contributo per il mantenimento del figlio, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat e oltre al 50% delle spese straordinarie, richiamando per queste ultime la regolamentazione di cui al protocollo del Tribunale di
Lecce.
All'udienza del 24/03/2025 le parti hanno chiesto un breve rinvio per formalizzare l'accordo raggiunto;
pertanto, per l'udienza del 14/04/2025, i ricorrenti hanno depositato il predetto accordo al fine di definire consensualmente il procedimento nei seguenti termini:
1. affidamento condiviso del figlio minore nato in [...] il [...]; Persona_1
2. collocazione prevalente del minore presso la madre, nella casa familiare _1 sita in Lecce alla via Capitano Ritucci n. 26, che conseguentemente sarà assegnata alla medesima;
3. considerato che il figlio è prossimo al compimento della maggiore età, il padre Per_1 potrà vederlo liberamente, concordando con lo stesso tempi e modi della frequentazione;
4. il signor corrisponderà entro il giorno 5 di ogni mese un contributo al mantenimento Pt_1 per il figlio minore nella misura di € 550,00, con rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT sul costo della vita;
l'assegno unico sarà percepito da entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno;
2 5. le spese straordinarie nell'interesse del figlio saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
le parti richiamano a tal fine il protocollo sulle spese straordinarie in vigore presso il Tribunale di Lecce e si danno reciprocamente atto che le spese straordinarie preesistenti sono: palestra, ripetizioni di matematica e fisica, ripetizioni di latino;
6. entrambi i coniugi si impegnano a trasferire la nuda proprietà della casa familiare al figlio entro i tre mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, conservando Persona_1 per se stessi l'usufrutto dell'abitazione per la durata di dieci anni, ferma restando l'assegnazione della casa familiare di cui al punto 2) fino all'indipendenza economica del figlio;
7. Il mutuo contratto per la casa familiare sottoscritto con S.p.a. con atto notarile Pt_2 del 29/05/17 n. 17050/2039 per notaio con rata del mutuo di € 722,19 Persona_2 resterà totalmente a carico del signor fino alla scadenza del finanziamento contratto Pt_1 dalla signora per l'acquisto della casa familiare (dicembre 2033); _1 conseguentemente, la detrazione per gli interessi passivi sarà percepita integralmente dal signor . Allo scadere del finanziamento contratto dalla signora , la rata del Pt_1 _1 mutuo sarà suddivisa in ragione del 50% tra le parti;
conseguentemente, la detrazione per gli interessi passivi sarà percepita da entrambi in parti uguali;
8. le utenze relative alla casa familiare saranno a carico esclusivo della signora la _1 quale ha già provveduto ad effettuare la voltura dei relativi contratti a suo nome;
9. il signor si impegna a trasferire la propria residenza entro trenta giorni dalla Pt_1 sottoscrizione del presente atto;
10. le parti dichiarano reciprocamente di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo, ragione o causa dedotta o deducibile (ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, pretese astrattamente derivanti dal pagamento di utenze fino alla data odierna, dal pagamento di spese straordinarie sostenute fino alla data odierna, ovvero dalla diversa rispettiva contribuzione al pagamento del mutuo).
Spirato il termine per il deposito delle note di trattazione scritta, entro il quale le parti hanno adempiuto alla formalizzazione dell'accordo, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che la domanda volta alla pronuncia della separazione possa trovare accoglimento.
Ed invero, le comuni deduzioni dei coniugi in ordine alla perdurante disgregazione dell'unità familiare confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può
3 ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Va dichiarata, pertanto, la separazione personale tra i coniugi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni concordate sono conformi ai criteri di legge e appaiono adeguate agli interessi delle stesse e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione indicata può dunque essere posta a base della presente decisione.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 24/02/2023 da ei confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 _1 così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , che hanno Parte_1 _1 contratto matrimonio in Melpignano (LE), il 10/07/2004 (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 76, parte II, serie A, anno 2004), alle condizioni tra loro concordate e riportate in motivazione;
2) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R.
396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 12/05/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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