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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 07/05/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
VERBALE DI UDIENZA CON SENTENZA CONTESTUALE
Proc. n. 175/2022 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 7 MAGGIO 2025.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Daniela Francesca Balsamo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.175/2022 R.G.
tra
, P.I. in persona del liquidatore pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. prof. Andrea Vincenti (C.F. del Foro di C.F._1
Palermo, ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso lo studio dello stesso, sito in Palermo, via Quintino Sella n. 77;
OPPONENTE
Contro
elettivamente domiciliata in Enna alla via A. Diaz n. 5, presso lo Controparte_1
studio dell'avv. Fulvio Licari che la rappresenta e difende;
OPPOSTO
Avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, i procuratori delle parti concludevano come da rispettive note sostitutive d'udienza.
MOTIVI
Con ricorso depositato il 3.2.2022, la ricorrente società proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 105/21 del 29.10.21, emesso nell'ambito del procedimento recante N. R.G. 1143/21 dal
Tribunale di Enna, Sez. Lavoro, e notificato alla in data 27.12.21, con il quale le era Parte_1
stato ingiunto il pagamento della somma lorda di € 5.955,25.oltre interessi legali, rivalutazione spese e onorari, a titolo di TFR.
Eccepiva che l'importo oggetto di ingiunzione era stato determinato al lordo anziché al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, ed ancora, che dall'importo oggetto di ingiunzione avrebbero dovuto essere detratti € 1.900,00 per le causali ivi indicate (€ 1.000,00 per restituzione prestito;
€ 500,00 per acconto corrisposto in data 22.1.2021; € 400,00 per acconto corrisposto in data 26.5.2021).
Contestava pertanto la quantificazione della somma ingiunta e la sua stessa debenza.
Chiedeva, pertanto, in accoglimento dell'opposizione proposta, disporsi la revoca del decreto ingiuntivo.
Resisteva la la quale evidenziava l'infondatezza del primo motivo di opposizione. CP_1
All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, sulla base delle note sostitutive di udienza depositate dalle parti, la causa veniva decisa come da sentenza.
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L'opposizione è in parte fondata e per quanto di ragione.
In ordine al primo motivo esso è destituito di fondamento.
Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di legittimità le spettanze del lavoratore maturano al lordo (Sez. L, Sentenza n. 18044 del 14/09/2015, Rv. 636824 - 01; Sez. L, Sentenza n. 21010 del
13/09/2013, Rv. 627984 - 01; Sez. L, Sentenza n. 3375 del 11/02/2011, Rv. 615995 - 01; Sez. L,
Sentenza n. 18584 del 07/07/2008, Rv. 604756 - 01; Sez. L, Sentenza n. 18584 del 07/07/2008, Rv. 604756 - 01), e ciò in quanto il meccanismo delle ritenute inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire.
Come precisato in diverse occasioni (Cass. Sez. L, Sentenza n. 21211 del 05/10/2009,Rv. 610447 -
01; Sez. L, Sentenza n. 1486 del 23/03/1989, Rv. 462296 - 01 ed altre), l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive, e quindi anche per il trattamento di fine rapporto, debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali, poiché il meccanismo della determinazione di queste ultime inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e delle liquidazioni delle spettanze retributive e si ricollega al distinto rapporto d'imposta, in relazione al quale il datore di lavoro opera le ritenute solo al momento del pagamento finale (così anche, per la determinazione delle retribuzioni dovute al lavoratore ex art. 18 Stat.
Lavoratori, Sez. L, Sentenza n. 585 del 22/01/1987, Rv. 450310 - 01).
Resta da statuire in ordine al versamento degli importi, rispettivamente, di euro 1000, 500 e 400 che sarebbero, a dire dell'opponente, degli acconti sul TFR già ricevuti dalla . CP_1
A fronte della mancata contestazione dell'opposta circa la imputabilità di tali versamenti al TFR
dovutole, deve ritenersi che dalla somma ingiunta che non tiene conto di tali acconti, vadano comunque detratti i suddetti importi, residuando la somma di € 4.055,25, oltre gli accessori che sull'importo competono per legge.
Va pertanto in ogni caso disposta la revoca del decreto opposto e la condanna dell'opponente al pagamento del minore importo sopra indicato.
Atteso il parziale accoglimento dell'opposizione, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio nella misura di un mezzo, ponendo quelle residue, liquidate come da dispositivo,
a carico di parte opponente.
P.Q.M.
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'opponente al pagamento della somma di € 4.055,25, oltre ad accessori di legge.
Compensa per 1/2 le spese del giudizio e condanna parte opponente alla rifusione delle restanti spese,
che liquida in € 490,00 oltre a spese generali ad IVA e CPA come per legge.
Enna 07.05.2025
Il giudice del lavoro