Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 4660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4660 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 Sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Marisa Barbato, all'esito dell'udienza di discussione del 11/06/2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa di previdenza di I grado iscritta al N. 1983/2024 R.G., cui è riunito l'ATP n.
RG 2468/2023, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, come da Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'Avv. Carlo Gargano (C.F. ), il quale dichiara C.F._2
di voler ricevere ogni comunicazione a mezzo fax al numero 081/033.24.62 ovvero a mezzo PEC all'indirizzo Email_1
RICORRENTE
contro
:
, rapp. e dif. Controparte_1
dall'avv. Mauro Elberti (C.F. ), come da procura generale in atti. C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ATP
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
C.T.U. nominato aveva ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare delle prestazioni richieste (indennità di accompagnamento e handicap grave); che nel termine fissato dal Giudice esprimeva il proprio dissenso ex art. 445 bis comma 4 cpc avverso le conclusioni del CTU. Tanto premesso, col presente ricorso in opposizione ex art. 445 bis
6 comma c.p.c., ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e dello status di handicap grave ai sensi dell'art. 3 co.3 L.104/92.
L' costituitosi, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità della domanda o comunque CP_1
rigettarsi la stessa perché infondata.
Riunito il procedimento di ATP al giudizio di opposizione, acquisita nuova certificazione e disposta una integrazione di perizia, la causa è decisa all'esito della odierna udienza con sentenza con motivazione contestuale.
***
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992)
o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Va ricordato, inoltre, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004;
2 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte) né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
Tanto premesso, nella specie, la parte opponente, oltre a contestare le valutazioni e le conclusioni del CTU, ha depositato nuova documentazione medica.
Questo giudice, pertanto, ha ritenuto di onerare il CTU, già nominato, a depositare una integrazione di perizia al fine di esaminare la nuova certificazione medica, oltre a quella già depositata in sede di ATP.
All'esito della disposta integrazione, il C.T.U. dott. ha sostanzialmente Persona_1
confermato il giudizio espresso in fase di ATP, accertando che la ricorrente non presenta una condizione patologica tale da determinare le condizioni per il riconoscimento dei benefici richiesti. In particolare, in questa sede, l'ausiliare ha chiarito, pur dopo aver valutato l'ulteriore documentazione medica prodotta, che: “Omissis….Nell'atto di dissenso parte attrice afferma, sostanzialmente, che la documentazione integrativa attesta la disautonomia della perizianda nonché la condizione di handicap con connotazione di gravità. In realtà è vero proprio il contrario: nella visita ortopedica del 9.5.23 è riportato che la deambulazione avviene con necessità di
3 appoggio e uso di bastone;
viene prescritto un deambulatore per migliorare, appunto, l'autonomia. Il fisiatra nel referto del 19.3.24 afferma che la deambulazione è “autonoma a piccoli passi”. La neurologa il
15.4.24 rileva che la paziente è “vigile, cosciente, orientata nel tempo, nello spazio e nella persona”; la deambulazione è “rallentata e a carattere antalgico con preferibile ausilio di deambulatore”. Lo stesso referta sostanzialmente il geriatra il 18.4.24, aggiungendo di rilevare un lieve deficit mnesico con severa depressione del tono dell'umore, già riportata in diagnosi in perizia. In sostanza la richiesta di accompagnamento si basa sulle difficoltà di deambulazione della perizianda, affetta da artrosi polidistrettuale. Si ribadisce che, per determinare l'impossibilità alla deambulazione autonoma, deve essere necessaria l'assistenza di terzi: non sono quindi sufficienti difficoltà più o meno gravi della deambulazione
e la presenza di ausili (bastoni, grucce ecc.) non modifica la situazione, anche perché l'uso di tali ausili esprime la capacità di coordinazione motoria che sottintende una complessiva buona funzionalità dell'apparato osteo-articolare e nervoso. La stessa prescrizione del deambulatore attesta la possibilità di muoversi in autonomia, sebbene con ausilio. Si confermano pertanto le seguenti C O N C L U S I O N I:
La perizianda è invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a Parte_1
svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età grave, pari al 100%, dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Non sussistono i requisiti clinici e medico legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in quanto è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua e di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore. E,' inoltre persona con handicap superiore ai 2/3 ai sensi del comma 1 art. 3 della L. 104/92. L'handicap non riveste connotazione di gravità (art. 3 comma 3 L. 104/92) in quanto, per le patologie da cui è affetta, non necessita di assistenza continuativa globale e permanente nella sfera individuale e in quella di relazione”.
Detta valutazione si fonda su argomentazioni scientifiche puntuali e dettagliate. A fronte di tali specifiche considerazioni mediche, alcuna puntuale o documentata censura è stata prospettata, essendo in definitiva proposta, come detto, solo una diversa valutazione delle condizioni cliniche della ricorrente che si traduce in un inammissibile dissenso diagnostico.
Nulla per le spese avuto riguardo alla dichiarazione di esenzione ex art.152 disp.att. c.p.c.
Le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP e quelle per la disposta integrazione, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' CP_1
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese;
- pone le spese di ctu della fase di ATP e del presente procedimento a carico dell' CP_1
come da separato decreto.
Napoli, così deciso in data 11/06/2025
Il Giudice
(dott.ssa Marisa Barbato)
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