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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 14/07/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2246/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
1) Dott. Michele Ruvolo Presidente
3) Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice rel.
2) Dott. AE Sole Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2246/2022 R.G., promosso da:
(c.f. ), col patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. AGUGLIARO ROSSANA ROSARIA
RICORRENTE contro
(c.f. ), col patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'Avv. ANCONA LAURA
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.11.2022, Parte_1 rappresentava di aver contratto con la resistente Controparte_1
pagina 1 di 9 matrimonio concordatario, in data 6.06.1992, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Castellammare del Golfo (TP), al n. 34, Parte II, serie A, anno 1992.
Deduceva, altresì, che dalla loro unione erano nati due figli: Per_1
(3.04.1994) e (1.10.2002), entrambi maggiorenni.
[...] Per_2
Avanzava domanda di separazione con addebito nei confronti del coniuge, rappresentando che l'affectio coniugalis era venuta meno a causa della mancata collaborazione della moglie e del suo attaccamento alla famiglia d'origine.
Si doleva della cattiva abitudine di costei di lasciarlo fuori casa in occasione dei litigi, come accaduto prima dell'inizio della separazione di fatto, nel luglio 2010, allorché la Lo Giudice aveva cambiato la serratura della casa coniugale ed era stata per tale episodio denunciata e condannata.
Precisava che, a seguito dei sopradetti accadimenti, i coniugi erano dapprima addivenuti a separazione personale e, successivamente, in pendenza del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si erano riconciliati.
Lamentava che dopo la riconciliazione si erano ripetute le medesime dinamiche che avevano, anni orsono, condotto alla crisi coniugale: “la vita della Lo Giudice ha ripreso a svolgersi interamente nella casa dei suoi genitori, con i quali riesce a condividere appieno anche svaghi e divertimenti, non preoccupandosi affatto dei propri doveri scaturenti dal matrimonio, fra cui rilevano, l'assistenza morale e materiale nei confronti del marito e la collaborazione nell'interesse della famiglia. La Signora, invero, trascura completamente la casa familiare, non cooperando in alcun modo nello svolgimento dei lavori di casa, non occupandosi del marito e del figlio, nemmeno per cucinare”.
Formulava le seguenti conclusioni:
pagina 2 di 9 “– assegnare la casa coniugale sita in Castellammare del Golfo, nella via Pergola n. 85, al signor che vi continuerebbe ad abitare Pt_1
insieme al figlio, visto che la Signora vive di fatto in casa della CP_1
madre, riservandosi, in seguito allo scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi con il provvedimento del presidente del Tribunale che li autorizza a vivere separati di intraprendere una domanda di divisione dell'immobile.
– In subordine, nell'ipotesi in cui si voglia assegnare la casa alla Lo
Giudice, si chiede, in ogni caso, che il pianterreno (n.89- 87) rimanga nella disponibilità del ricorrente, essendo questa sede della sua attività lavorativa, come risulta dalla visura della Camera di Commercio e da una fattura (Doc. 9).
– disporre la restituzione di tutti i mobili acquistati dal sig. Minore, quando il figlio andrà via di casa;
– assegnare gli immobili acquistati in data 14/09/2021, con atto del
Notaio N.46909 del Repertorio e N.18990 Raccolta, Per_3 esclusivamente al ricorrente, che si impegna a continuare a pagare il relativo mutuo;
– disporre l'obbligo a carico del sig. Minore di corrispondere un assegno mensile di mantenimento per il solo figlio maggiorenne Per_2
Minore di € 300,00, atteso che la signora allo stato svolge CP_1
un'attività lavorativa”.
*****
Si costituiva la resistente e, pur aderendo alla Controparte_1
domanda di separazione, contestava le allegazioni di controparte, imputando la crisi dell'unione familiare all'infedeltà del ricorrente.
Non si opponeva alla disponibilità manifestata dal ricorrente di versare € 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio pagina 3 di 9 , studente maggiorenne ma ancora non economicamente Per_2 indipendente.
Chiedeva l'assegnazione della casa coniugale, incluso il garage, al fine di coabitarvi con il figlio . Per_2
Sosteneva di essere disoccupata per aver dedicato tempo e risorse alla cura dei figli e alla gestione della casa;
sicché, chiedeva di imporre al marito la corresponsione di € 200,00 mensili per far fronte al proprio mantenimento.
*****
All'udienza di prima comparizione dei coniugi, si rivelava infruttuoso l'esperimento del rituale tentativo di conciliazione per opposizione di entrambi.
Con successiva ordinanza del 17.03.2023, il Presidente autorizzava i due coniugi a vivere separati, assegnava l'intera casa coniugale alla Lo
Giudice, poneva a carico del Minore l'obbligo di corrisponderle mensilmente la somma di € 500,00 (€ 200,00 per il mantenimento della moglie ed € 300,00 per quello del figlio) e ripartiva le spese straordinarie nell'interesse di nella misura del 50% per ciascun genitore. Per_2
La causa veniva istruita tramite prove orali e, all'esito, avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, è pacifico che sia venuta meno l'affectio coniugalis tra le parti e che la convivenza sia divenuta intollerabile;
pertanto, la domanda di separazione va accolta sulla scorta dell'art. 151 c.c., in tal senso deponendo gli elementi desumibili dagli atti processuali e le dichiarazioni delle parti, liberamente sentite in udienza.
Quanto alla domanda di addebito, si osserva in punto di diritto che l'accoglimento di siffatta pretesa presuppone, per costante giurisprudenza di legittimità, non solo la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, ma pagina 4 di 9 anche che sussista la prova rigorosa di un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (cfr. Cass. Sez.1 n.25618 del 7 dicembre 2007 e Cass. e Sez. 1
n.14840 del 27 giugno 2006).
Deve, infatti, premettersi che, per ripetuto insegnamento della
Suprema Corte, la dichiarazione di addebito della separazione implica la dimostrazione, “che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. civ., Sez. I,
27/06/2006, n. 14840).
Nel caso di specie, la domanda di addebito spiegata dal ricorrente e fondata sulle dedotte violazioni dell'obbligo di assistenza morale e materiale non può essere accolta per carenza di adeguate prove a sostegno.
L'istruttoria, infatti, non ha restituito un quadro sovrapponibile a quello rappresentato da parte ricorrente, avendo piuttosto dato conto della difficoltà della Lo Giudice di conciliare la vita familiare con le incombenze derivanti dall'assistenza agli anziani genitori (cfr. dichiarazioni rese dalla teste all'ud. del 23.10.2024: “nel periodo del 2021 quando mio Tes_1
suocero era in stato terminale, in famiglia si parlava del fatto che CP_1 era disperata perché non sapeva con chi dividersi, perché suo padre aveva molto bisogno di lei e al contempo voleva trascorrere del tempo col marito, che non le dava alcuna collaborazione e magari organizzava di andare in
pagina 5 di 9 campagna, lei doveva cucinare. Poi lei però ce la faceva, andava in campagna e magari al ritorno si faceva lasciare dal padre ammalato.”).
Sul punto, non assume rilevanza l'episodio di un'unica lite coniugale riportato dal teste giacché non precisamente collocata nel tempo e Tes_2 verosimilmente riconducibile all'epoca antecedente alla riconciliazione, avvenuta nel 2017, come da sentenza di questo Tribunale versata in atti (cfr. dichiarazioni rese all'ud. del 23.10.2024: “nel 2017 2018, o forse due anni dopo il loro matrimonio, non ricordo, siamo passati da casa loro nel periodo estivo, e c era una discussione in corso che verteva su questa assenza di mia cognata da casa a causa del suo impegno con i genitori, magari che AE tornava a casa e non la trovava per la cena;
io ho assistito una sola volta a litigi per questo motivo”).
*****
Passando, ora, alle questioni di carattere economico, va richiamata la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui l'obbligo di mantenimento gravante sui genitori – in proporzione alle relative risorse economiche – permane oltre il raggiungimento della maggiore età dei figli, sino al conseguimento della loro autosufficienza.
Ciò, in relazione alle esigenze dei giovani, che fisiologicamente si incrementano con l'incedere dell'età in vista dei percorsi di studio o di formazione necessari per la costruzione della propria carriera o posizione nel mondo del lavoro (cfr. Cass. sentenze nn. 10119\2006; 400\2010;
8927\2012).
E tuttavia, lo svolgimento di un lavoro, ancorché a tempo determinato, consente di affermare che il figlio maggiorenne abbia raggiunto un sufficiente grado di capacità lavorativa che, essendo utilmente spendibile nel mercato del lavoro, permette allo stesso di rendersi economicamente autosufficiente (cfr., ex multis, Cass. Civ., ord. n.
19696/2019).
pagina 6 di 9 Traslando i soprariportati principi di diritto al caso in esame, si osserva che è maggiorenne e non risultano specificamente Per_2
contestate le allegazioni di parte ricorrente in ordine al raggiungimento da parte sua dell'indipendenza economica. Secondo quanto rappresentato dal padre, il giovane si sarebbe trasferito in Lombardia (a Busto Arsizio) ove avrebbe reperito un'occupazione lavorativa (cfr. contratto di lavoro allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte ricorrente), che, sebbene a tempo non indeterminato, si attesta sintomatica di concrete capacità reddituali, declinate infatti in un confacente impiego, escludendo altresì prova piena della convivenza con la madre.
Non risulta d'altro canto prova certa né di un mancato rinnovo del rapporto di lavoro a tempo determinato, né di specifiche fragilità o impedimenti allo svolgimento di attività lavorative consone all'età.
Di talché, si può ritenere cessato l'obbligo di provvedere al suo mantenimento.
Alle superiori statuizioni consegue non doversi procedere all'assegnazione della casa coniugale per carenza dei presupposti di legge.
Le ulteriori dedotte questioni petitorie e possessorie riguardanti l'immobile in questione dovranno essere proposte nel rispetto del rito di contenzioso ordinario in relazione alle posizioni sostanziali tutelate dal codice civile.
*****
In relazione all'istanza di mantenimento avanzata dalla resistente, si osserva che la stessa, in corso di giudizio, ha rappresentato “difficoltà a trovare un'occupazione lavorativa, a parte saltuari lavori per le pulizie domestiche”, questi ultimi confermati dalle testimoni escusse all'udienza del
23.10.2024 (cfr. dichiarazioni teste “Mia cognata per comprarsi Tes_1 qualsiasi cosa che le piacesse doveva sempre guadagnarsela lavorando da sola. Per le esigenze di casa era la stessa cosa, tipo se si rompeva qualcosa
pagina 7 di 9 in casa. Non la ho mai vista con il bancomat del marito. Faceva lavori occasionali di pulizie domestiche per avere una minima disponibilità economica. Desumo il fatto che avesse grande necessità dalla circostanza che anche se a volte stava molto male, tipo una volta anche emorragia in un occhio o episodi vomito, si faceva fare una puntura e si rimetteva in piedi per andare a faticare” e teste “Non ho mai sentito dire in mia CP_1 presenza al Minore che mia sorella non doveva lavorare;
di fatto lei faceva delle ore di lavoro e si occupava della famiglia”).
Cosicché, congiuntamente considerati il dovere di solidarietà gravante sul coniuge in esito alla pronuncia di separazione e la pacifica disparità reddituale, persistente nonostante l'impegno profuso dalla resistente anche allo svolgimento di lavori umili, in mancanza di prova che siano idonei a renderla autosufficiente, denotando una capacità lavorativa parziale, appare equa l'imposizione a carico del Minore di un assegno, in favore della Lo Giudice, della misura, minima (considerando la perdita della disponibilità esclusiva della abitazione e la capacità reddituale pacifica del ricorrente, rappresentante) di € 200,00 mensili rivalutabili.
*****
Il tenore delle statuizioni e l'accoglimento parziale suggeriscono la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la separazione personale tra e Parte_1
, in atti generalizzati, i quali hanno Controparte_1 contratto matrimonio concordatario, in data 6.06.1992, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Castellammare del
Golfo (TP), al n. 34, Parte II, serie A, anno 1992;
pagina 8 di 9 - pone a carico di Minore l'obbligo di corrispondere a Pt_1 [...]
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € Controparte_1
200,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, a titolo di contributo al suo mantenimento;
- respinge le ulteriori domande;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 11 luglio 2025
Il Giudice estensore
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
1) Dott. Michele Ruvolo Presidente
3) Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice rel.
2) Dott. AE Sole Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2246/2022 R.G., promosso da:
(c.f. ), col patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. AGUGLIARO ROSSANA ROSARIA
RICORRENTE contro
(c.f. ), col patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'Avv. ANCONA LAURA
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.11.2022, Parte_1 rappresentava di aver contratto con la resistente Controparte_1
pagina 1 di 9 matrimonio concordatario, in data 6.06.1992, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Castellammare del Golfo (TP), al n. 34, Parte II, serie A, anno 1992.
Deduceva, altresì, che dalla loro unione erano nati due figli: Per_1
(3.04.1994) e (1.10.2002), entrambi maggiorenni.
[...] Per_2
Avanzava domanda di separazione con addebito nei confronti del coniuge, rappresentando che l'affectio coniugalis era venuta meno a causa della mancata collaborazione della moglie e del suo attaccamento alla famiglia d'origine.
Si doleva della cattiva abitudine di costei di lasciarlo fuori casa in occasione dei litigi, come accaduto prima dell'inizio della separazione di fatto, nel luglio 2010, allorché la Lo Giudice aveva cambiato la serratura della casa coniugale ed era stata per tale episodio denunciata e condannata.
Precisava che, a seguito dei sopradetti accadimenti, i coniugi erano dapprima addivenuti a separazione personale e, successivamente, in pendenza del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si erano riconciliati.
Lamentava che dopo la riconciliazione si erano ripetute le medesime dinamiche che avevano, anni orsono, condotto alla crisi coniugale: “la vita della Lo Giudice ha ripreso a svolgersi interamente nella casa dei suoi genitori, con i quali riesce a condividere appieno anche svaghi e divertimenti, non preoccupandosi affatto dei propri doveri scaturenti dal matrimonio, fra cui rilevano, l'assistenza morale e materiale nei confronti del marito e la collaborazione nell'interesse della famiglia. La Signora, invero, trascura completamente la casa familiare, non cooperando in alcun modo nello svolgimento dei lavori di casa, non occupandosi del marito e del figlio, nemmeno per cucinare”.
Formulava le seguenti conclusioni:
pagina 2 di 9 “– assegnare la casa coniugale sita in Castellammare del Golfo, nella via Pergola n. 85, al signor che vi continuerebbe ad abitare Pt_1
insieme al figlio, visto che la Signora vive di fatto in casa della CP_1
madre, riservandosi, in seguito allo scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi con il provvedimento del presidente del Tribunale che li autorizza a vivere separati di intraprendere una domanda di divisione dell'immobile.
– In subordine, nell'ipotesi in cui si voglia assegnare la casa alla Lo
Giudice, si chiede, in ogni caso, che il pianterreno (n.89- 87) rimanga nella disponibilità del ricorrente, essendo questa sede della sua attività lavorativa, come risulta dalla visura della Camera di Commercio e da una fattura (Doc. 9).
– disporre la restituzione di tutti i mobili acquistati dal sig. Minore, quando il figlio andrà via di casa;
– assegnare gli immobili acquistati in data 14/09/2021, con atto del
Notaio N.46909 del Repertorio e N.18990 Raccolta, Per_3 esclusivamente al ricorrente, che si impegna a continuare a pagare il relativo mutuo;
– disporre l'obbligo a carico del sig. Minore di corrispondere un assegno mensile di mantenimento per il solo figlio maggiorenne Per_2
Minore di € 300,00, atteso che la signora allo stato svolge CP_1
un'attività lavorativa”.
*****
Si costituiva la resistente e, pur aderendo alla Controparte_1
domanda di separazione, contestava le allegazioni di controparte, imputando la crisi dell'unione familiare all'infedeltà del ricorrente.
Non si opponeva alla disponibilità manifestata dal ricorrente di versare € 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio pagina 3 di 9 , studente maggiorenne ma ancora non economicamente Per_2 indipendente.
Chiedeva l'assegnazione della casa coniugale, incluso il garage, al fine di coabitarvi con il figlio . Per_2
Sosteneva di essere disoccupata per aver dedicato tempo e risorse alla cura dei figli e alla gestione della casa;
sicché, chiedeva di imporre al marito la corresponsione di € 200,00 mensili per far fronte al proprio mantenimento.
*****
All'udienza di prima comparizione dei coniugi, si rivelava infruttuoso l'esperimento del rituale tentativo di conciliazione per opposizione di entrambi.
Con successiva ordinanza del 17.03.2023, il Presidente autorizzava i due coniugi a vivere separati, assegnava l'intera casa coniugale alla Lo
Giudice, poneva a carico del Minore l'obbligo di corrisponderle mensilmente la somma di € 500,00 (€ 200,00 per il mantenimento della moglie ed € 300,00 per quello del figlio) e ripartiva le spese straordinarie nell'interesse di nella misura del 50% per ciascun genitore. Per_2
La causa veniva istruita tramite prove orali e, all'esito, avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, è pacifico che sia venuta meno l'affectio coniugalis tra le parti e che la convivenza sia divenuta intollerabile;
pertanto, la domanda di separazione va accolta sulla scorta dell'art. 151 c.c., in tal senso deponendo gli elementi desumibili dagli atti processuali e le dichiarazioni delle parti, liberamente sentite in udienza.
Quanto alla domanda di addebito, si osserva in punto di diritto che l'accoglimento di siffatta pretesa presuppone, per costante giurisprudenza di legittimità, non solo la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, ma pagina 4 di 9 anche che sussista la prova rigorosa di un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (cfr. Cass. Sez.1 n.25618 del 7 dicembre 2007 e Cass. e Sez. 1
n.14840 del 27 giugno 2006).
Deve, infatti, premettersi che, per ripetuto insegnamento della
Suprema Corte, la dichiarazione di addebito della separazione implica la dimostrazione, “che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. civ., Sez. I,
27/06/2006, n. 14840).
Nel caso di specie, la domanda di addebito spiegata dal ricorrente e fondata sulle dedotte violazioni dell'obbligo di assistenza morale e materiale non può essere accolta per carenza di adeguate prove a sostegno.
L'istruttoria, infatti, non ha restituito un quadro sovrapponibile a quello rappresentato da parte ricorrente, avendo piuttosto dato conto della difficoltà della Lo Giudice di conciliare la vita familiare con le incombenze derivanti dall'assistenza agli anziani genitori (cfr. dichiarazioni rese dalla teste all'ud. del 23.10.2024: “nel periodo del 2021 quando mio Tes_1
suocero era in stato terminale, in famiglia si parlava del fatto che CP_1 era disperata perché non sapeva con chi dividersi, perché suo padre aveva molto bisogno di lei e al contempo voleva trascorrere del tempo col marito, che non le dava alcuna collaborazione e magari organizzava di andare in
pagina 5 di 9 campagna, lei doveva cucinare. Poi lei però ce la faceva, andava in campagna e magari al ritorno si faceva lasciare dal padre ammalato.”).
Sul punto, non assume rilevanza l'episodio di un'unica lite coniugale riportato dal teste giacché non precisamente collocata nel tempo e Tes_2 verosimilmente riconducibile all'epoca antecedente alla riconciliazione, avvenuta nel 2017, come da sentenza di questo Tribunale versata in atti (cfr. dichiarazioni rese all'ud. del 23.10.2024: “nel 2017 2018, o forse due anni dopo il loro matrimonio, non ricordo, siamo passati da casa loro nel periodo estivo, e c era una discussione in corso che verteva su questa assenza di mia cognata da casa a causa del suo impegno con i genitori, magari che AE tornava a casa e non la trovava per la cena;
io ho assistito una sola volta a litigi per questo motivo”).
*****
Passando, ora, alle questioni di carattere economico, va richiamata la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui l'obbligo di mantenimento gravante sui genitori – in proporzione alle relative risorse economiche – permane oltre il raggiungimento della maggiore età dei figli, sino al conseguimento della loro autosufficienza.
Ciò, in relazione alle esigenze dei giovani, che fisiologicamente si incrementano con l'incedere dell'età in vista dei percorsi di studio o di formazione necessari per la costruzione della propria carriera o posizione nel mondo del lavoro (cfr. Cass. sentenze nn. 10119\2006; 400\2010;
8927\2012).
E tuttavia, lo svolgimento di un lavoro, ancorché a tempo determinato, consente di affermare che il figlio maggiorenne abbia raggiunto un sufficiente grado di capacità lavorativa che, essendo utilmente spendibile nel mercato del lavoro, permette allo stesso di rendersi economicamente autosufficiente (cfr., ex multis, Cass. Civ., ord. n.
19696/2019).
pagina 6 di 9 Traslando i soprariportati principi di diritto al caso in esame, si osserva che è maggiorenne e non risultano specificamente Per_2
contestate le allegazioni di parte ricorrente in ordine al raggiungimento da parte sua dell'indipendenza economica. Secondo quanto rappresentato dal padre, il giovane si sarebbe trasferito in Lombardia (a Busto Arsizio) ove avrebbe reperito un'occupazione lavorativa (cfr. contratto di lavoro allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte ricorrente), che, sebbene a tempo non indeterminato, si attesta sintomatica di concrete capacità reddituali, declinate infatti in un confacente impiego, escludendo altresì prova piena della convivenza con la madre.
Non risulta d'altro canto prova certa né di un mancato rinnovo del rapporto di lavoro a tempo determinato, né di specifiche fragilità o impedimenti allo svolgimento di attività lavorative consone all'età.
Di talché, si può ritenere cessato l'obbligo di provvedere al suo mantenimento.
Alle superiori statuizioni consegue non doversi procedere all'assegnazione della casa coniugale per carenza dei presupposti di legge.
Le ulteriori dedotte questioni petitorie e possessorie riguardanti l'immobile in questione dovranno essere proposte nel rispetto del rito di contenzioso ordinario in relazione alle posizioni sostanziali tutelate dal codice civile.
*****
In relazione all'istanza di mantenimento avanzata dalla resistente, si osserva che la stessa, in corso di giudizio, ha rappresentato “difficoltà a trovare un'occupazione lavorativa, a parte saltuari lavori per le pulizie domestiche”, questi ultimi confermati dalle testimoni escusse all'udienza del
23.10.2024 (cfr. dichiarazioni teste “Mia cognata per comprarsi Tes_1 qualsiasi cosa che le piacesse doveva sempre guadagnarsela lavorando da sola. Per le esigenze di casa era la stessa cosa, tipo se si rompeva qualcosa
pagina 7 di 9 in casa. Non la ho mai vista con il bancomat del marito. Faceva lavori occasionali di pulizie domestiche per avere una minima disponibilità economica. Desumo il fatto che avesse grande necessità dalla circostanza che anche se a volte stava molto male, tipo una volta anche emorragia in un occhio o episodi vomito, si faceva fare una puntura e si rimetteva in piedi per andare a faticare” e teste “Non ho mai sentito dire in mia CP_1 presenza al Minore che mia sorella non doveva lavorare;
di fatto lei faceva delle ore di lavoro e si occupava della famiglia”).
Cosicché, congiuntamente considerati il dovere di solidarietà gravante sul coniuge in esito alla pronuncia di separazione e la pacifica disparità reddituale, persistente nonostante l'impegno profuso dalla resistente anche allo svolgimento di lavori umili, in mancanza di prova che siano idonei a renderla autosufficiente, denotando una capacità lavorativa parziale, appare equa l'imposizione a carico del Minore di un assegno, in favore della Lo Giudice, della misura, minima (considerando la perdita della disponibilità esclusiva della abitazione e la capacità reddituale pacifica del ricorrente, rappresentante) di € 200,00 mensili rivalutabili.
*****
Il tenore delle statuizioni e l'accoglimento parziale suggeriscono la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la separazione personale tra e Parte_1
, in atti generalizzati, i quali hanno Controparte_1 contratto matrimonio concordatario, in data 6.06.1992, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Castellammare del
Golfo (TP), al n. 34, Parte II, serie A, anno 1992;
pagina 8 di 9 - pone a carico di Minore l'obbligo di corrispondere a Pt_1 [...]
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € Controparte_1
200,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, a titolo di contributo al suo mantenimento;
- respinge le ulteriori domande;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 11 luglio 2025
Il Giudice estensore
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
pagina 9 di 9