TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/06/2025, n. 3137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3137 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Lidia Greco Presidente
dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7289/2022 R.G., avente ad oggetto: divorzio
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppina Assunta NICOLOSI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] l'[...], C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, senza che ne sia pervenuta l'opposizione.
Rimessa in decisione in esito al deposito di note scritte, disposto in sostituzione dell'udienza del
07/05/2025, ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., sulle conclusioni ivi precisate da parte ricorrente (unica costituita), con assegnazione di un termine ridotto a giorni venti per il deposito della comparsa conclusionale.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente in data 26/05/2022, ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
[...]
a Catania il 27/01/1990, dalla cui unione sono nati, a Catania, i figli (il 07/10/1986), CP_1 Per_1
(il 05/01/1988) e (il 19/12/1995), ormai maggiorenni. Per_2 Per_3
Ha esposto la ricorrente che in data 18/05/2018 è stata pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi (comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Catania il 26/10/2015) e che molti anni prima della separazione si era allontanato dalla casa coniugale, stabilendo altrove Controparte_1
il proprio domicilio e non facendo più ritorno, non essendovi quindi più alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione né essendo mai ripresa la convivenza.
Ha concluso, quindi, la ricorrente chiedendo, inoltre, l'assegnazione della casa coniugale (sita in
Catania, al Viale Castagnola n. 8) e l'onere a carico dell di versarle a titolo di assegno CP_1
divorzile la somma mensile di € 200,00.
Nonostante la regolarità della notifica, non è comparso all'udienza presidenziale Controparte_1
dell'11/10/2022 - tanto che non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione - e non ha inteso costituirsi, neppure successivamente.
Quindi la causa, sulla base della documentazione acquisita, senza altra attività istruttoria è stata rimessa al collegio per la decisione.
Tanto premesso e preliminarmente dichiarata la contumacia del resistente , deve Controparte_1
affermarsi, nel merito, la sussistenza di tutte le condizioni poste dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1/12/1970, n. 898, così come modificata dalla legge n. 55 del 6 maggio 2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo di dodici mesi risulta, infatti,
dimostrato dalla prodotta copia della sentenza n. 2299/18 emessa dal Tribunale di Catania il
18/05/2018 e depositata in cancelleria il 28/05/2018 nel procedimento recante n. 1720/2013 R.G.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti può, inoltre,
fondatamente presumersi in considerazione del periodo trascorso e delle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, tutti sintomi inequivoci della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
2 Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
Quanto alla regolamentazione degli aspetti economici tra le parti, va subito chiarito che non può
riconoscersi in favore della ricorrente alcun assegno divorzile.
Con sentenza n. 18287/2018, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato il principio di diritto secondo cui: “Ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, dopo le modifiche
introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi
una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento
dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive,
attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il
parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare,
alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in
considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla
formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
In particolare, nel celebre intervento nomofilattico i giudici di legittimità hanno abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, sancendo il principio di pariordinazione degli indicatori contenuti nell'art. 5, comma 6, della legge 898/1970, al fine di pervenire ad un giudizio di adeguatezza dei mezzi al momento dello scioglimento del matrimonio che tenga conto delle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, del sacrificio delle legittime aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endo-familiare, della durata del matrimonio (quale fattore cruciale nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune o individuale di uno dei coniugi), nonché delle effettive esperienze professionali. In tale contesto, il richiamo all'attualità va orientato alla funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio, in linea con il principio solidaristico di matrice costituzionale.
Segnatamente, secondo la Suprema Corte: “L'accertamento del giudice non è conseguenza di
un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale, definitivamente sciolta tanto da determinare
una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi, ma della norma regolatrice del
diritto all'assegno, che conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la
3 relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la
condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle
determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età
del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio
economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e
reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente
all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio
comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita
familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di
procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6,
prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto”.
In buona sostanza, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile il giudice deve procedere ad un doppio accertamento: in primo luogo deve accertare, anche avvalendosi di poteri officiosi, se sussista una sperequazione reddituale tra i coniugi;
una volta constatata la sussistenza di un divario economico, deve verificare quali siano state le ragioni che l'hanno provocato, verificando, in particolare, se lo squilibrio sia conseguenza di una scelta adottata dai coniugi in costanza di matrimonio in virtù della quale il coniuge richiedente abbia sacrificato le proprie aspettative lavorative per dedicarsi alla famiglia. L'accertamento delle ragioni che hanno provocato il divario è demandato all'iniziativa probatoria della parte, su cui grava l'onere di allegare e dimostrare quale sia stato il ruolo endofamiliare svolto nel contesto coniugale e ciò allo scopo di evitare, per un verso, rendite parassitarie e, per altro verso, rendite di posizione provocate anche grazie al sacrificio delle aspettative professionali di uno dei coniugi.
Ciò detto, a sostegno della propria domanda parte ricorrente non ha fornito alcuna prospettazione,
essendosi limitata a chiedere la conferma, de plano, della statuizione adottata sul punto in sede di separazione giudiziale personale, senza considerare che i presupposti che si pongono a fondamento del riconoscimento dell'assegno divorzile sono ben diversi, come detto, da quelli che giustificano il riconoscimento dell'assegno di mantenimento nel giudizio di separazione, a prescindere dal nomen
iuris attribuito dalla parte.
4 In assenza di specifiche deduzioni, la domanda della ricorrente è rimasta meramente labiale, in quanto non è stata supportata, sotto il profilo probatorio, da idonea produzione documentale, né è
stato compulsato lo svolgimento di attività istruttoria all'uopo finalizzata (tanto che parte ricorrente non ha depositato memorie istruttorie, pur avendo chiesto l'assegnazione dei termini ex art. 183 co.
6 c.p.c.), così impedendo al collegio di compiere qualunque valutazione al riguardo.
In assenza di allegazioni fornite dalla ricorrente, il cui onere probatorio non può ritenersi meno rigoroso nel caso di mancata costituzione della parte resistente (non potendo pienamente operare il principio di non contestazione nella contumacia della parte), non vi è prova della sussistenza di un significativo divario economico tra le parti e tale da poterne inferire i presupposti legittimanti la corresponsione dell'assegno divorzile, siccome descritti dalle Sezioni Unite attinenti, come detto,
alle ragioni che avrebbero determinato tale ipotetico divario, non essendo stata data prova che abbia sacrificato, in costanza di matrimonio, le proprie aspettative professionali Parte_1
per dedicarsi alla famiglia ma, soprattutto, che ciò abbia fatto in base ad un comune progetto familiare (anziché per propria personale e libera scelta).
A tale convincimento si perviene a prescindere dall'effettiva durata del matrimonio e dall'età della ricorrente - indicatori non sufficienti, da soli, nel caso di specie, a corroborare il riconoscimento dell'assegno divorzile.
Alla luce delle superiori considerazioni, va dunque rigettata la domanda svolta dalla ricorrente.
Parimenti, va disattesa la domanda di assegnazione della casa coniugale proposta da Parte_1
tenuto conto che detto istituto appare finalizzato eminentemente al mantenimento
[...]
dell'habitat domestico per i figli minori o maggiori non autonomi conviventi con l'istante ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. (“il godimento della casa è attribuito tenendo conto prioritariamente dell'interesse dei figli”). E' invero certo in giurisprudenza che quella citata è norma di carattere eccezionale dettata nell'esclusivo interesse della prole.
Nel caso di specie, essendo tutti i figli ormai da tempo maggiorenni e non essendo stata formulata domanda alcuna che li riguardi in ordine al mantenimento (dovendosene quindi presumere l'indipendenza economica) e, dunque, in difetto dei necessari presupposti (stante la nota ratio
dell'istituto), non è possibile disporre alcuna assegnazione della casa familiare, il cui regime di godimento non può che essere regolato dal relativo titolo.
5 Attesa la natura della controversia e la contumacia di parte resistente, le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 7289/2022 R.G., nella contumacia di : Controparte_1
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Catania il 27/01/1990 tra
, nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 Controparte_1
CATANIA l'01/04/1965;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza (atto n. 38, parte 2, serie A, anno 1990);
rigetta la domanda di assegno divorzile proposta da Parte_1
rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale proposta da Parte_1
dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 06/06/2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Lidia Greco
6