Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/05/2025, n. 3140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3140 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo MAndini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5927 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza cartolare del 20 maggio 2025 e vertente tra
TRA
( ); ( ); PA P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
( ), rappresentati e difesi, per procura in atti , dall'avv. Parte_3 C.F._2
Giuseppe de Simone
APPELLANTI E
(P.I. ), e per essa, quale mandataria, (nuova CP_1 P.IVA_2 CP_2 denominazione assunta da Codice Fiscale n° , rappresentata e difesa dall'Avv. CP_3 P.IVA_3
Andrea Iannarilli per procura in atti;
APPELLATA Nonché codice fiscale n. e per essa, quale mandataria, Controparte_4 P.IVA_4 CP_2
(nuova denominazione assunta da odice fiscale , rappresentata e difesa, CP_5 P.IVA_3 per procura in atti, dall'dall'Avv. Carmine Picone;
INTERVENUTA EX 111 CPC
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
convenivano in giudizio la ., esponendo che: Parte_5 CP_1
-la società attrice intratteneva con l'Istituto di credito convenuto i seguenti rapporti bancari:
a) conto corrente n. 401162255;
b) conto corrente n. 401152402;
c) mutuo n. 0550003826607 del 30.5.2011;
d) mutuo n. 0550006475919 del 30.9.2010;
-all'esito di una verifica tecnica, aveva accertato la illegittima applicazione di interessi anatocistici, usurari e commissioni non pattuite;
-in relazione ai contratti di mutuo, era stata riscontrata la usurarietà del tasso di mora.
-Premesso ciò, la parte attrice chiedeva:
1) Accertare e dichiarare che la convenuta ha pattuito e/o applicato, sui rapporti di c/c descritti
CP_6 in narrativa, tassi usurari, anatocismo, spese e commissioni non dovute;
2) condannare la
CP_6 convenuta, in relazione ai rapporti di c/c descritti in narrativa, alla restituzione di tutte le somme spettanti alla correntista a causa dell'applicazione di interessi usurari, di anatocismo, di c.m.s. e di spese non dovute, nella misura indicata nelle perizie versate in atti ovvero in quella maggiore o minore che verrà stabilita all'esito del giudizio, il tutto, in ogni caso, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
3) accertare e dichiarare che la convenuta ha pattuito e/o applicato, sui rapporti
CP_6 di mutuo descritti in narrativa, tassi usurari e, per l'effetto, condannare la stessa alla
CP_6 restituzione di tutte le somme indebitamente percepite, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo, sulla base delle risultanze peritali ovvero nella misura ritenuta di giustizia all'esito del processo;
4) ordinare alla Banca convenuta di effettuare la corretta segnalazione del presente procedimento in Centrale dei Rischi sotto la voce “stato del rapporto” quale “contestato”, ai sensi del
13° e 14° aggiornamento della Circolare della Banca d'Italia 11.2.1991 n. 139 e successive modifiche ed integrazioni;
5) condannare la banca convenuta al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, anche ex artt. 2043 c.c. e 185 c.p., in favore di parte attrice, nella misura che verrà all'uopo ritenuta di giustizia, eventualmente anche con liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.
Si costituiva in giudizio la . (e per essa, quale mandataria, la CP_1 [...]
), la quale eccepiva innanzitutto la genericità ed inammissibilità delle Controparte_7 domande avanzate e, comunque, la loro infondatezza nel merito.
In via riconvenzionale, chiedeva condannarsi tutti gli attori in solido al pagamento della complessiva somma di € 423.817,36, oltre interessi convenzionali dalla data del 7.10.2015, ovvero la diversa somma determinata nel corso del giudizio.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria anche per mezzo di CTU contabile con successive integrazioni, ha così deciso: “ a) DICHIARA che il saldo finale del conto corrente n.
401152402, intestato alla società . e garantito dai restanti Pt_1 PA attori, alla data dell'8.6.2015 risulta pari ad € 20.637,52 a debito del correntista, anziché di €
30.526,77 a debito del correntista, come risultante dagli estratti conto;
b) DICHIARA che il saldo finale del conto corrente n. 401162255, intestato alla società
[...]
. e garantito dai restanti attori, alla data dell'8.6.2015 risulta pari ad PA
€ 362.553,78 a debito del correntista, anziché di € 392.600,74 a debito del correntista, come risultante dagli estratti conto;
c) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta,
CONDANNA la società . ed i garanti PA Parte_2
, e in solido al pagamento delle seguenti somme: Parte_3 Parte_4 Parte_5
€ 20.637,52 quale saldo debitore del conto corrente n. 401152402, alla data dell'8.6.2015;
€ 362.553,78 quale saldo debitore del conto corrente n. 401162255, alla data dell'8.6.2015; oltre interessi convenzionali dall'8.6.2015 al saldo;
d) CONDANNA la parte attrice alla refusione, in favore della parte convenuta, delle spese di lite, che liquida in € 18.452,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge;
e) PONE definitivamente a carico di entrambe le parti (per metà ciascuna) le spese di CTU, liquidate in separato provvedimento”.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[…1 – Delimitazione del thema decidendum:
Giova premettere, ai fini della delimitazione del thema decidendum, che la società attrice PA
[..
, titolare dei seguenti rapporti bancari:
a) conto corrente n. 401162255;
b) conto corrente n. 401152402;
c) mutuo n. 0550003826607 del 30.5.2011;
d) mutuo n. 0550006475919 del 30.9.2010; tutti garantiti dai restanti attori , e , ha instaurato il presente Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 giudizio al fine di ricalcolare l'esatto saldo dei rapporti suddetti e di sentir condannare la Banca convenuta alla ripetizione delle somme illegittimamente addebitate.
In particolare, con riferimento ai suddetti rapporti, la parte attrice ha lamentato l'applicazione illegittima di:
-capitalizzazione trimestrale;
-Interessi usurari.
Per contro, la convenuta ha eccepito la genericità ed infondatezza delle avverse doglianze, chiedendo poi, in via CP_6 riconvenzionale, la condanna della società titolare dei rapporti e dei fideiussori del saldo debitore risultante alla data di chiusura dei rapporti predetti, come risultante dall'estratto conto certificato ex art. 50 Tub.
Ciò posto, la Suprema Corte ha costantemente ritenuto che, qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria, ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese, (Cass., sez. II, 15 febbraio 2007, n. 3374; Cass., sez. III, 16 giugno 2005, n. 12963; Cass., sez. 3, 6 agosto 1997,
n. 7282, principio ribadito recentemente anche da Cass. n. 9201 del 2015).
Appare, quindi, opportuno chiarire quali siano gli oneri assertivi e probatori gravanti rispettivamente sulle parti.
2 – Ripartizione dell'onere della prova. Oneri a carico del correntista:
Nei giudizi promossi dal “cliente” –correntista o mutuatario- per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla Banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava senz'altro sulla parte attrice innanzitutto l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova.
Infatti, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in caso di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7501 del 14/05/2012, Rv. 622359 –
01, secondo cui “Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'"accipiens" l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta”).
Sicchè, il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive –assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari o di clausole imposte unilateralmente dalla Banca a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre “voci” non dovute- ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.
Ne consegue che, nel caso di specie, la parte attrice era, innanzitutto, gravata dell'onere di provare il contenuto delle clausole contrattuali asseritamente "nulle".
Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla Banca, ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova mera azione di accertamento negativo.
E così, di recente, la Corte di Cassazione –in fattispecie analoga a quella in esame- ha argomentato come segue: “Va premesso che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ritenuto che qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese. […] In tal senso è stato altresì ritenuto che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo. […] In particolare, la stessa non va in senso difforme da quanto ritenuto proprio in tema di interessi anatocistici da questa Corte laddove ha affermato che nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la banca deve dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto e cioè dal saldo zero. Tale principio è stato affermato nella fattispecie inversa a quella in esame in cui era la ad avere agito tramite decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento dello CP_6 scoperto di conto, mentre nel caso di specie si verte in tema di accertamento negativo proposto dai correntisti al quale quindi si applica un diverso onere probatorio. Dunque nel caso di specie il principio applicabile è che chi esperisce una azione di accertamento negativo deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda. […] Le stesse (n.d.r. correntiste ricorrenti), nell'affermare un dovere di rilevamento d'ufficio da parte del giudice di nullità afferenti alle clausole contrattuali, confondono tale potere con quello istruttorio e con l'onere della prova in ordine ai rapporti di dare ed avere intercorsi tra le parti. Il giudice può infatti accertare d'ufficio una nullità inerente al contratto sulla base della documentazione e delle risultanze istruttorie fornite dalla parte cui incombeva il detto onere o comunque presenti in atti, ma non può esercitare d'ufficio attività istruttorie sopperendo al mancato assolvimento dell'onere relativo che è in capo ad una delle parti in relazione ai rapporti intercorsi con la controparte”, (Cass. civ. sez. I, 7 maggio 2015, n. 9201).
Peraltro, in una recente pronuncia la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che “Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non provato l'intero andamento di un rapporto ultraventennale, avendone il correntista, gravato del corrispondente onere per aver agito ex art. 2033 c.c., prodotto, tardivamente, solo alcuni estratti conto in aggiunta a quelli relativi all'ultimo decennio depositati dalla banca, non risultando nemmeno incontroverso il saldo ad una determinata data)”, (Cass. Sez. 1
- , Sentenza n. 20693 del 13/10/2016, Rv. 641850 - 02).
Né, in senso contrario, potrebbe invocarsi una qualche difficoltà del correntista e/o mutuatario di disporre della documentazione relativa ai contratti sottoscritti ed, in particolare, alle movimentazioni ed annotazioni effettuate in conto corrente. Ed infatti, il titolare di un rapporto di conto corrente o di mutuo, quale parte contraente, non può non avere la disponibilità del documento contrattuale, anche alla luce delle previsioni di cui all'art. 117 TUB;
inoltre, la disciplina di settore contempla il diritto del medesimo correntista di ricevere periodicamente gli estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite in conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate.
Ad ogni buon conto, non può non rammentarsi che, proprio con riferimento ai rapporti bancari, il legislatore accorda al
“cliente” un utile strumento per ottenere dalla banca la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti ed alle operazioni poste in essere. Invero, già nell'art. 8 della legge n. 154 del 17 febbraio 1992 (Norme sulla Trasparenza bancaria), al comma quarto, era espressamente previsto il diritto del cliente di ottenere dalla banca copia della documentazione di ogni singola operazione posta in essere in relazione a determinati contratti bancari, quali quello di deposito e di conto corrente. In particolare, la disposizione citata così recitava: “Il cliente ha diritto di ottenere, entro un congruo termine, e comunque non oltre sessanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere a partire dal quinto anno precedente nell'ambito di rapporti di deposito o conto corrente, con facoltà per gli enti e i soggetti di cui all'art. 2 di ottenere il rimborso delle spese”.
Una maggiore tutela è stata, poi, contemplata dall'art. 119, ultimo comma, del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) che, nel testo vigente, prevede in particolare quanto segue: “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”.
Con la disposizione da ultimo citata –nel testo modificato dall'art. 24 del D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 342- il diritto, già riconosciuto espressamente dalla Legge sulla Trasparenza Bancaria, è stato notevolmente ampliato, a) con la previsione della facoltà di richiedere la documentazione inerente a qualsiasi contratto perfezionato;
b) con l'ulteriore previsione per cui il “cliente” o i suoi aventi causa hanno il diritto di chiedere la documentazione delle operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni e non più soltanto di quelle degli ultimi cinque anni. A fronte di ciò, è stato ampliato e fissato in novanta giorni –e non più in sessanta- il termine entro il quale la banca deve evadere la richiesta di consegna della documentazione.
In un contesto di tal tipo, il “cliente-attore”, avendo uno specifico strumento per procurarsi la documentazione relativa alle operazioni poste in essere nell'ambito dei rapporti intrattenuti con la banca, in tanto può avvalersi del rimedio di cui all'art. 210 c.p.c., in quanto deduca e dimostri di essersi tempestivamente attivato per ottenere, ex art. 119 TUB, la consegna della documentazione bancaria necessaria per gli accertamenti richiesti e di non aver ottenuto fattivo riscontro.
3 – Ripartizione dell'onere della prova. Oneri a carico della Banca:
L'art. 50 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (di seguito “testo unico bancario” o anche solo “TUB”), rubricato "decreto ingiuntivo", recita: "la Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'articolo 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido".
La norma viene applicata in primis nei procedimenti monitori azionati dalle banche per chiedere il pagamento del saldo del conto corrente a debito del cliente.
Muovendo dal tenore letterale della norma e, leggendola alla luce degli artt. 118 TUB, 1853 e 1857 c.c., è possibile affermare che la banca in fase monitoria può depositare anche solamente gli estratti conto certificati ex art. 50 TUB, riguardanti l'ultimo periodo di movimentazione, secondo la periodicità concordata dalle parti, di regola trimestrale. Non deve, almeno nella suddetta fase, depositare gli estratti conto riguardanti tutta la durata del rapporto. Quanto affermato è in linea con la giurisprudenza di legittimità prevalente, secondo la quale la banca nella fase monitoria può "produrre solo gli estratti conto relativi all'ultima fase di movimentazione del conto ai sensi dell'art. 50 TUB", vale a dire il documento contenente le indicazioni dell'ultimo estratto conto di chiusura (Cass. n. 9695 del 3 maggio 2011).
Tuttavia, per giurisprudenza costante è onere della banca, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, depositare tutti gli estratti conto sin dall'inizio del rapporto, come recentemente ribadito da Cass. Civ., sez. I, sent. 2 agosto 2013, n.
18541: “superata la fase monitoria, nella quale possono essere prodotti gli estratti conto relativi all'ultima fase di movimentazione del conto, ai sensi del citato art. 50 T.U.B. attualmente vigente, nel successivo giudizio a cognizione piena, una volta che sia stata contestata, per mancanza dei requisiti di legge, la pattuizione degli interessi ultralegali la banca è tenuta a produrre gli estratti conto a partire dall'apertura del conto, anche oltre il decennio”.
Tale orientamento è stato ribadito più volte dalla Suprema Corte, anche nella recente ordinanza n. 14640 del 6.6.2018, in cui si afferma che “La norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa. (Sez. 1 - , Ordinanza n. 14640 del 06/06/2018, Rv. 649121 - 01)”.
E nello stesso senso ha statuito la successiva ordinanza n. 15149 dell'11.6.2018, secondo cui “Nei rapporti bancari in conto corrente, l'accertata nullità delle clausole che prevedono, relativamente agli interessi dovuti dal correntista, tassi superiori a quelli legali nonché la loro capitalizzazione trimestrale, impone la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura, che la banca, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l'onere di produrre, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio. (Sez. 1 - , Ordinanza n. 15148 del 11/06/2018, Rv. 648898 -
01)”.
Sicchè, ogniqualvolta la proponga una domanda di condanna in un giudizio a cognizione piena e nel contraddittorio CP_6 delle parti, è onerata alla piena dimostrazione del credito vantato, ed in particolare del titolo contrattuale sul quale esso trova fondamento, nonché, trattandosi di rapporto di durata, di tutta la sequenza delle movimentazioni che sono state effettuate nel corso degli anni.
4 - Le risultanze della CTU:
Orbene, tenuto conto della documentazione depositata in atti, nel corso dell'istruttoria è stata disposta una ctu contabile al fine di determinare la correttezza dell'applicazione degli interessi sui rapporti in esame.
L'ausiliare del giudice, ha innanzitutto verificato la presenza in atti della seguente documentazione:
a) conto corrente ordinario 401152402:
- copia del contratto di conto corrente datata 19.05.2009;
- copia estratti conto bancari, dalla data di apertura del rapporto 08.06.2009 sino al secondo trimestre 2015 (incluso), con l'ultima annotazione all'08.06.2015 riguardante il giroconto a sofferenza del saldo passivo;
- copia degli scalari banca relativi allo stesso periodo.
b) conto corrente anticipi 401162255:
- copia del contratto di conto corrente datata 05.06.2009;
- copia estratti conto bancari, dalla data di apertura del rapporto 08.06.2009 sino al secondo trimestre 2015 (incluso), con l'ultima annotazione al 15.05.2015 riguardante il giroconto a sofferenza del saldo;
- copia degli scalari banca relativi allo stesso periodo.
c) finanziamento 055006475919:
- copia del contratto di finanziamento datata 30.09.2010;
- copia del piano di ammortamento del finanziamento.
d) finanziamento 0550003826607:
- copia del contratto di finanziamento datata 30.05.2011;
- copia del piano di ammortamento del finanziamento.
In tutti i documenti contrattuali risultano specificamente indicate le condizioni da applicare ai rapporti.
5 - Illegittima applicazione di interessi anatocistici.
Nei documenti contrattuali risulta pattuita la frequenza trimestrale della capitalizzazione degli interessi, con conseguente legittimità dell'anatocismo praticato.
Il ctu ha verificato che la si è adeguata al criterio della simmetria e periodicità nel calcolo degli interessi, così come CP_6 previsto contrattualmente, con conseguente legittimità dell'anatocismo praticato.
E' noto, infatti, che l'art. 120 t.u.b., al 2° co., aggiunto dal d.lgs. n. 342/1999, dispone: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la CP_ stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. Il 2° co. dell'art. 2 della cit. delib. , a sua volta, dispone: “Nell'àmbito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”.
Di conseguenza, nel periodo successivo al 2000 non può ritenersi che la capitalizzazione degli interessi passivi sia illegittima tout court, dovendosi invece specificare (cosa che tuttavia non è stata fatta) sotto quale altro profilo la banca non si sarebbe attenuta alle disposizioni normative in questione. Il quadro normativo, tuttavia, risulta nuovamente mutato a decorrere dall'1.1.2014. Infatti, da tale data, il vecchio testo dell'art. 120, comma 2, TUB è, stato modificato dalla L. n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), nel seguente modo:
“Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
La nuova norma pare assicurare solo la medesima scansione temporale (mensile, trimestrale, ecc.) della liquidazione degli interessi di tutte le operazione di dare e avere, ma senza alcuna capitalizzazione. La lettera b) conferma questa lettura della lettera a) ed elimina l'anatocismo degli interessi liquidati o, meglio, contabilizzati (il legislatore erra quando continua a parlare di interessi capitalizzati).
Poi, a pochi mesi di distanza, nel giugno 2014, il legislatore ha ulteriormente modificato il secondo comma dell'art. 120 del TUB con il Decreto Competitività, entrato in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
E' stata, di fatto, riaffermata la legittimità dell'anatocismo bancario delegando al CICR il compito di stabilire modalità e criteri per la generazione di interessi sugli interessi maturati su base annua. Tale modifica tuttavia non è stata confermata dalla legge di conversione del Decreto Competitività ed è pertanto priva di effetto.
Pertanto la materia è di nuovo regolata in via primaria dalla modifica introdotta dalla Legge di Stabilità.
In tale disallineamento tra normativa primaria e secondaria, si discute se fino alla data di emissione della nuova delibera attuativa da parte del CICR ai sensi dell'art. 120 TUB come modificato dalla Legge di Stabilità 2014, l'anatocismo debba ritenersi ancora ammesso nelle operazioni bancarie nel rispetto delle disposizioni della Delibera CICR del 2000, o debba ritenersi illegittimo alla luce dell'attuale formulazione di tale articolo.
Orbene, conformemente all'orientamento già espresso da questo Tribunale, deve ritenersi che la legge di stabilità sia certamente fonte normativa sovraordinata rispetto alla delibera del CICR del 9.2.2000 e pariordinata rispetto al D.Lgs. n.
342/1999 che aveva delegato al CICR l'intervento normativo su modalità e tempi della capitalizzazione degli interessi in deroga al divieto di anatocismo dell'art. 1283 cod. civ.
Di conseguenza, a partire dall'1.1.2014 prevale sul precedente assetto normativo e peraltro esclude dalla futura delega al
CICR la possibilità prima prevista per tale comitato dal D.Lgs. n. 342/1999 di regolamentare la capitalizzazione periodica degli interessi in contrasto col dettato dell'art. 1283 cod. civ., negando in radice la possibilità che al termine dell'anno, o del periodo di capitalizzazione previsto (attualmente il trimestre), gli interessi maturati possano andare a costituire capitale soggetto a sua volta ad applicazione di interessi. Secondo questa interpretazione, coerente con la finalità di dare continuità all'orientamento espresso dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, sugli interessi calcolati a partire dal 2014 non sono più applicabili ulteriori interessi nei trimestri successivi a quello di maturazione, o comunque nei periodi successivi alla capitalizzazione, intesa come accorpamento degli interessi al capitale, per cui capitale ed interessi devono rimanere separati nei conteggi periodici.
Trattandosi di norma non retroattiva, questa trova applicazione anche per i contratti conclusi prima del 31.12.2013
(avendo questi natura di contratti di durata destinati a produrre per lungo tempo i loro effetti), ma opera con riferimento alle operazioni compiute a partire dall'1.1.2014.
Ciò posto, l'ausiliare del giudice –sulla scorta di argomentazioni logiche che appaiono condivisibili e scevre da errori- ha effettuato il ricalcolo, mantenendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi. Ciò sino al 31.12.2013, mentre a partire dall'1.1.2014, il ctu ha effettuato il ricalcolo del conto senza alcun tipo di capitalizzazione.
6 - Usura originaria e sopravvenuta.
Devesi, innanzitutto, rilevare che il motivo di doglianza è stato sollevato in maniera assolutamente generica. Il correntista, infatti, si è limitato a sostenere apoditticamente l'intervenuto superamento del tasso determinato dal Ministero del Tesoro, senza però specificare alcunchè con riferimento ai trimestri in cui sarebbe stato superato il tasso soglia;
al tasso in concreto applicato ed a quello soglia nel relativo periodo.
Peraltro, non è stata dedotta alcuna specifica ipotesi di usura originaria, neanche con riferimento allo ius variandi, tenuto conto che non è stato specificato se e con riferimento a quali trimestri la avrebbe applicato tassi di interesse CP_6 peggiorativi rispetto alle originarie condizioni contrattuali.
In ogni caso, nel corso dell'istruttoria è stata disposta una ctu contabile, all'esito della quale il ctu ha riscontrato alcune ipotesi di usura originaria con riferimento alla data della pattuizione (per il conto corrente n. 401152402) sia con riferimento ad alcuni trimestri in cui la ha esercitato la facoltà di ius variandi, modificando in peius le condizioni CP_6 contrattuali rispetto a quelle originariamente pattuite. In particolare, il consulente ha considerato in usura originaria ogni periodo intercorrente tra l'esercizio dello ius variandi in cui il TEG risulta oltre soglia e il successivo esercizio dello ius variandi che riporta il TEG entro soglia.
Applicando detto criterio, con riferimento al conto corrente n. 401152402 sono risultati in usura originaria all'esercizio dello ius variandi da parte della banca, i seguenti periodi:
- dal 4° trimestre 2010 al 3° trimestre 2011:
- dal 3° trimestre 2012 al 2° trimestre 2015.
Il ctu ha, quindi, provveduto ad azzerare il tasso d'interesse debitore per i periodi suindicati.
Analoga verifica è stata effettuata con riferimento al conto corrente anticipi n. 401162255, riscontrando usura originaria all'esercizio dello ius variandi da parte della banca nei i seguenti periodi:
- 1° trimestre 2011:
- dal 4° trimestre 2014 al 2° trimestre 2015
Il consulente ha, pertanto, provveduto ad azzerare gli interessi debitori per i suindicati periodi.
In ordine, poi, al fenomeno della c.d. usura sopravvenuta, deve tenersi conto della recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24675 del 19.10.2017, per mezzo della quale è stato risolto il contrasto creatosi in giurisprudenza circa la applicabilità della l. n. 108/1996 ai contratti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore nonché ai contratti stipulati sotto la vigenza della normativa anti-usura, ogniqualvolta il tasso di interesse, in origine pattuito lecitamente, abbia superato, in corso di svolgimento del rapporto per effetto di rilevazioni trimestrali in diminutio del tasso soglia, il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari.
Orbene il Supremo Consesso nella sua decisione, valorizzando la disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d. l. n. 394/2000 di interpretazione autentica della l. n. 108/1996, ha negato tout court la configurabilità nel nostro ordinamento dell'usura sopravvenuta, argomentando come segue: “La ragione della illiceità risiederebbe, […], nella violazione di un divieto imperativo di legge, il divieto dell'usura, e in particolare il divieto di pretendere un tasso d'interesse superiore alla soglia dell'usura come fissata in base alla legge. Sennonché il divieto dell'usura è contenuto nell'art. 644 cod. pen.; le (altre) disposizioni della legge n. 108, cit., non formulano tale divieto, ma si limitano a prevedere (per quanto qui rileva) un meccanismo di determinazione del tasso oltre il quale gli interessi sono considerati sempre usurari a mente, appunto, dell'art. 644, comma terzo, cod. pen. novellato (che recita: «La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari»).
L'art. 2, comma 4, legge n. 108, cit. (che recita: «Il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso ...») definisce, sì, il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, ma si tratta appunto del limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice penale, essendo la norma penale l'unica che contiene il divieto di farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità. Una sanzione (che implica il divieto) dell'usura è contenuta, per l'esattezza, anche nell'art. 1815, secondo comma, cod. civ. - pure oggetto dell'interpretazione autentica di cui si discute - il quale però presuppone una nozione di interessi usurari definita altrove, ossia, di nuovo, nella norma penale integrata dal meccanismo previsto dalla legge n. 108. Sarebbe pertanto impossibile operare la qualificazione di un tasso come usurario senza fare applicazione dell'art. 644 cod. pen.; «ai fini dell'applicazione» del quale, però, non può farsi a meno - perché così impone la norma d'interpretazione autentica - di considerare il «momento in cui gli interessi sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento». Non ha perciò fondamento la tesi che cerca di limitare l'efficacia della norma di interpretazione autentica alla sola sanzione penale e alla sanzione civile della gratuità del mutuo, perché in tanto è configurabile un illecito civile, in quanto sia configurabile la violazione dell'art. 644 cod. pen., come interpretato dall'art. 1, comma 1, d.l. n. 394 del 2000. […] Tale esegesi delle disposizioni della legge n. 108 non contrasta, inoltre, con la loro ratio. Una parte della dottrina attribuisce alla legge n. 108 una ratio calmieratrice del mercato del credito, che imporrebbe il rispetto in ogni caso del tasso soglia al momento del pagamento degli interessi. Va però osservato che la ratio delle nuove disposizioni sull'usura consiste invece nell'efficace contrasto di tale fenomeno”.
In chiusura, pertanto, è stata sancita la validità della clausola contrattuale contenente un tasso di interesse che, sebbene pattuito lecitamente, abbia superato al momento del pagamento il tasso soglia. Invero le Sezioni Unite, nelle ipotesi di superamento del tasso soglia in un momento successivo a quello in cui il tasso di interesse è stato pattuito, hanno perentoriamente escluso, non solo la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale contenente il tasso di interesse, ma anche il ricorso al canone della buona fede nell'esecuzione del contratto in virtù del quale sarebbe stato scorretto la pretesa di pagamento di un tasso di interesse divenuto usurario ovvero sopra soglia, enunciando il seguente principio di diritto:
“allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”.
Sicchè, alla luce della suindicata pronuncia, non dovrà tenersi conto dell'usura sopravvenuta, comunque neanche questa specificamente dedotta.
Con riferimento ai due rapporti di mutuo, il ctu non ha riscontrato ipotesi di usura originaria, risultando i tassi di interesse pattuiti al momento della stipulazione dei contratti inferiori al tasso soglia del trimestre di riferimento.
7 – Nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust.
I fideiussori hanno, altresì, eccepito la nullità della fideiussione, richiamando l'ordinanza n. 29810 del 12.12.2017, con cui la Suprema Corte ha affermato che “In tema di accertamento del danno da condotte anticoncorrenziali ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990, spetta il risarcimento per tutti i contratti che costituiscano applicazione di intese illecite, anche se conclusi in epoca anteriore all'accertamento della loro illiceità da parte dell'autorità indipendente preposta alla regolazione di quel mercato”, (Sez. 1 - , Ordinanza n. 29810 del 12/12/2017, Rv. 646199 - 01). Tale pronuncia trae origine dal provvedimento della Banca d'Italia n. B423 del 2 maggio 2005, con cui è stata ravvisata la contrarietà all'art. 2, comma
2 lett. a) della Legge n. 287/1990 degli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la stipula delle fideiussioni omnibus, nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme dalle banche associate. La Suprema Corte ha, quindi, ritenuto che la violazione “a monte” delle norme anticoncorrenziali travolga anche la negoziazione “a valle”,
e cioè i contratti stipulati con il contraente finale, anche se conclusi anteriormente all'emanazione del provvedimento della Banca d'Italia.
In altre parole, il fideiussore sostiene che la fideiussione in contestazione sarebbe stata stipulata in conformità allo
“schema” predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana nel 2003, e secondo un modello che la Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, ha ritenuto contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2, II co., lett. a della L. n. 287/1990 (principio ribadito da Cass, 22 maggio 2019, n. 13846).
Ciò posto, va preliminarmente rimarcato che – come evidenziato da condivisibile giurisprudenza di merito – il
“recepimento” in contratto di clausole conformi a quelle ritenute portato di intese restrittive della concorrenza non potrebbe comportare la nullità dell'intero contratto ma solo una nullità parziale, relativa esclusivamente alle “pattuizioni” conformi allo “schema” predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana nel 2003; invero, nonostante le cennate pattuizioni, la fideiussione conserva la sua struttura fondamentale e resta integra e lecita la funzione economico-sociale perseguita da entrambi i contraenti per modo che non vi è ragione di ritenere che, senza le clausole pretesamente nulle, le parti non sarebbero addivenute alla conclusione del contratto (da ultimo, Trib. MA, 3 maggio 2019 secondo il quale l'inserimento nel contratto di fideiussione stipulato in favore di una banca, in conformità allo schema di contratto predisposto dall'ABI nel 2003, secondo un modello che la Banca d'Italia, con provvedimento n. del 2 maggio 2005, aveva ritenuto essere contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali, in un'ottica di conservazione del contratto può determinare unicamente la nullità parziale della fideiussione limitatamente alle relative clausole - articoli 2-6-8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI -, sempre che il fideiussore abbia dato la prova che dette intese siano confluite nel contratto in questione e della lesione della sua libertà contrattuale).
Ad ogni buon conto, non può tacersi che – come di recente rimarcato dalla Suprema Corte - la mera presenza, nel testo di una fideiussione omnibus, della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. e/o della cd. clausola di reviviscenza, non consente, di per sé, di affermare la relativa nullità delle “pattuizioni a valle” di intesa anticoncorrenziale, occorrendo a tal fine anche la prova – e, prima ancora, la specifica allegazione – da parte del fideiussore istante, del carattere uniforme dell'applicazione delle clausole in questione.
Invero, con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 la Banca d'Italia non ha certo dichiarato l'invalidità tout court dell'intero schema contrattuale predisposto dall'ABI in tema di fideiussione, avendo, invece, così statuito: “a) Gli articoli
2, 6 e 8 dello schema predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengono applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 287/90; b) le altre disposizioni dello schema contrattuale non risultano lesive della concorrenza”.
In tale ordine di concetti la Suprema Corte, con ordinanza n. 30818 del 28 novembre 2018, ha rigettato il ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'Appello di Venezia - adita da un fideiussore che aveva sottoscritto un contratto nel quale erano trasfuse, agli artt. 2, 6 e 8, clausole identiche a quelle dello schema contrattuale tipo predisposto dall'ABI - aveva respinto la domanda volta ad ottenere la declaratoria della nullità della fideiussione per contrasto con l'art. 2, lett.
a), della L. 10 ottobre 1990, n. 287, sul rilievo che il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005 aveva vietato l'uso uniforme e non già occasionale di quello schema contrattuale e che, nella fattispecie concreta, l'attore – gravato dall'onere della prova – non aveva dimostrato il presupposto in questione.
Segnatamente, sul punto la Corte di Cassazione ha così argomentato: «con il primo motivo del ricorso principale, denunciando violazione dell'art. 2697 c.c., si sostiene che incombesse sulla banca, per il principio di vicinanza della prova, l'onere di dimostrare il carattere non già occasionale, bensì uniforme dell'applicazione della clausola in questione.
Il motivo è infondato. Il carattere uniforme dell'applicazione della clausola contestata è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della Banca d'Italia su cui l'attore fonda, in buona sostanza, la sua pretesa. In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso doveva essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c.».
Ebbene nel caso di specie, anche a voler qualificare come fideiussione omnibus il contratto di garanzia in questione, non potrebbe in nessun caso accogliersi l'eccezione di nullità sollevata, e ciò in quanto il garante, nel termine per le allegazioni assertive e probatorie, non ha neppure specificamente dedotto – e, dunque, men che mai dimostrato – il carattere non occasionale bensì uniforme dell'applicazione delle clausole contestate.
Inoltre, le disposizioni cui fa riferimento l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sopra richiamato sono contenute nel Provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005 che si riferiva a moduli in uso all'epoca, mentre la garanzia in questione risulta sottoscritta molti anni dopo e non risulta neanche allegata l'eguaglianza tra il testo in concreto sottoscritto e quello previsto nei moduli utilizzati nel periodo antecedente al provvedimento della Banca d'Italia.
In assenza di tale allegazione e di tale prova, il motivo di doglianza non può trovare accoglimento.
8 – Ius variandi.
Quanto ai tassi applicati, i contratti indicano in maniera specifica le condizioni contrattuali, nonché risulta espressamente pattuita la facoltà della di modificare le condizioni contrattuali, né risulta specificamente dedotta la violazione della CP_6 normativa relativa allo ius variandi, ovvero la applicazione di variazioni in senso peggiorativo da parte della banca in assenza di comunicazione scritta.
Del resto, stante la assoluta genericità della contestazione, è solo il caso di ricordare che l'istituto dello ius variandi nei contratti bancari può essere definito come il diritto potestativo delle banche di modificare mediante una manifestazione di volontà unilaterale in senso sfavorevole al cliente, le condizioni economiche, o regolamentari, dei contratti attinenti alle operazioni ed ai servizi bancari e finanziari.
E' importante fin d'ora sottolineare che il procedimento di modifica attraverso il quale si esercita lo ius variandi è prescritto per le sole variazioni delle condizioni contrattuali in senso sfavorevole al cliente e non per le modifiche favorevoli allo stesso. Un problema che si pone è se –al fine di valutare se la modifica sia peggiorativa o migliorativa per il correntista- il raffronto debba essere sempre effettuato con riferimento alle originarie pattuizioni contrattuali ovvero con le condizioni praticate nell'ultima variazione antecedente. Si ritiene di poter optare per la prima delle due soluzioni.
La disciplina dello ius variandi ha seguito un articolato percorso, nato nell'ambito dell'autonomia negoziale delle banche, manifestandosi per la prima volta nelle NUB (norme bancarie uniformi predisposte unilateralmente dall'ABI ed inserite dalle banche come condizioni generali all'interno dei singoli contratti per assicurare ad essi un trattamento uniforme), poi approdato al piano normativo, per la prima volta con la L. n. 154/1992, il cui contenuto è stato quindi trasfuso nel T.U.B.
(D. Lgs.
1.9.1993 n. 385), e poi con una serie di modifiche successive, la più importante delle quali è stata quella del D.L.
4.7.2006 n. 223 cosiddetto Decreto Bersani) convertito nella L.
4.8.2006 n. 248.
Il percorso registra un progressivo rafforzamento della posizione del cliente rispetto a quella dell'intermediario, con conseguente riequilibrio delle stesse mediante:
-obblighi informativi posti a carico dell'intermediario;
-facoltà di recesso riconosciuta al cliente che non accetti la modifica unilaterale;
-imposizione di requisiti formali e sostanziali come condizioni di efficacia dello ius variandi.
Norme, quindi, che trovano piena applicazione con riferimento al contratto in esame. Tuttavia, il correntista non ha in alcun modo specificato quali variazioni sarebbero state apportate dalla banca, se queste siano sfavorevoli al cliente, in quali trimestri ciò sia accaduto e per quale motivo non sarebbe stato rispettato il procedimento previsto dalle norme via via in vigore.
Anche tale motivo di doglianza, quindi, non può trovare accoglimento, ciò escludendo la necessità di applicare il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB.
9 - Conclusioni:
In conclusione, all'esito dei ricalcoli effettuati dal ctu (che appaiono pienamente condivisibili avendo il consulente compiutamente risposto alle osservazioni critiche sollevate dalle parti), va dichiarato che il saldo finale del conto corrente n. 401152402, intestato alla società ., alla data dell'8.6.2015 risulta pari ad PA
€ 20.637,52 a debito del correntista, anziché di € 30.526,77 a debito del correntista, come risultante dagli estratti conto.
Va, altresì, dichiarato che il saldo finale del conto corrente n. 401162255, intestato alla società PA
., alla data dell'8.6.2015 risulta pari ad € 362.553,78 a debito del correntista, anziché di € 392.600,74
[...]
a debito del correntista, come risultante dagli estratti conto.
In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta, la società PA
. ed i garanti , e vanno condannati in
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 solido al pagamento delle seguenti somme:
€ 20.637,52 quale saldo debitore del conto corrente n. 401152402, alla data dell'8.6.2015;
€ 362.553,78 quale saldo debitore del conto corrente n. 401162255, alla data dell'8.6.2015; oltre interessi convenzionali dall'8.6.2015 al saldo.
Considerato che comunque il saldo dei due rapporti di conto corrente è risultato negativo e solo in parte difforme rispetto alle risultanze degli estratti conto e considerato che le doglianze relative ai rapporti di finanziamento sono risultate generiche e comunque infondate, le spese di lite vanno poste a carico della parte attrice e vengono liquidate in ragione dell'accolto, tenuto conto dell'importo minimo dello scaglione di riferimento.
Appare, invece, equo porre a carico di entrambe le parti, per metà ciascuna le spese di ctu (liquidate in separato provvedimento).]»
§ 2 — Hanno proposto appello ed PA Parte_2 Pt_3 contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo “ in riforma integrale
[...] della sentenza impugnata, così provvedere:
1) accertato e dichiarato che i rapporti di conto corrente oggetto di giudizio risultano inficiati da usura originaria, determinare il saldo del conto corrente ordinario, alla data dell'8 giugno 2015, nella misura pari ad € 19.261,67 a credito della correntista ed il saldo del conto corrente anticipi, sempre alla data dell'8 giugno 2015, nella misura di € 174.053,98 a credito della correntista;
2) accertare e dichiarare l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale operata dalla in CP_6 relazione ad entrambi i rapporti, anche per il periodo precedente il 1 gennaio 2014 e, per gli effetti, rideterminare i saldi con esclusione di qualunque forma di capitalizzazione;
3) disporre la trasmissione di copia degli atti alla locale Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza ai sensi dell'art. 331 c.p.p.;
4) accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni prestate in favore di dai Sigg.ri Controparte_1 ed a garanzia dei debiti della società appellante, in quanto fatte Parte_2 Parte_3 sottoscrivere in applicazione delle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione nulle per contrarietà a norme imperative ex art. 2 della legge 287/1990;
5) porre le spese di CTU ad integrale carico della CP_6
6) condannare parte convenuta al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio con liquidazione in favore del difensore anticipatario, sulla base dei vigenti parametri tabellari.
IN VIA ISTRUTTORIA: 1) tenuto conto dei motivi di appello, disporre l'integrazione e/o la rinnovazione della CTU espletata in primo grado”. Ha resistito con la mandataria chiedendo il rigetto dell'appello, CP_1 CP_2 di cui ha eccepito anche la inammissibilità ex artt. 342 e 348 bis CPC.
La causa è stata assegnata a questo relatore con provvedimento in data 12 luglio 2023.
In data 29 aprile 2025 è intervenuta ex art. 111 cpc e per essa la mandataria Controparte_4
eccependo preliminarmente il passaggio in giudicato della sentenza per le posizioni di CP_2
e , la inammissibilità del gravame ex artt. 342 e 348 bis CPC, il Parte_4 Parte_5 difetto di legittimazione passiva per le azioni attrici di restituzione;
nel merito ha chiesto il rigetto del gravame.
Le parti appellanti , nel depositare le note finali, hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva della società intervenuta per carenza di prova circa la cessione del credito oggetto di giudizio.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello è articolato in tre motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo gli appellanti devolvono la questione dell'usura, come originaria, rivendicando per i due conto correnti l'esistenza di saldi attivi in favore della correntista, indicati segnatamente.
§ 3.2 — Col secondo motivo le parti appellanti devolvono la questione della capitalizzazione per il periodo antecedente al 31.12.13, deducendo la necessità di una accettazione scritta da parte della correntista.
§ 3.3 — Col terzo motivo gli appellanti devolvono la questione della nullità delle fideiussioni, citando giurisprudenza con riguardo alla corrispondenza allo schema ABI.
§ 4 — La Corte deve delibare alcune questioni preliminari.
In primo luogo, va accolta l'eccezione di giudicato con riguardo alle posizioni degli originari attori e , i quali non hanno impugnato la sentenza che, per costoro, è Parte_4 Parte_5 divenuta definitiva.
In secondo luogo, va affrontata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva formulata dagli appellanti con riguardo alla società intervenuta che ha depositato documentazione al riguardo.
Come per altre vicende similari, questa Corte si è espressa con motivazione che viene riportata ex art. 118 disp. Att. CPC dalla quale, peraltro, non intende discostarsi.
Va, innanzitutto, evidenziato che nell'atto di intervento ha esplicitamente indicato, CP_4 nella parte espositiva, gli estremi dell'atto di cessione, evidenziandone l'avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, pure allegata (v. Cass. 8975/20).
Gli odierni appellanti reiterano l'eccezione in ordine alla assenza del contratto di cessione o comunque di elementi che consentano di ritenere il credito oggetto di giudizio oggetto della cessione. Sul punto, va richiamato il principio secondo il quale “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (v. Cass. N. 31188/17).
E' indubbio che (v. Cass. N. 24798/20) chi si dichiara e agisce come successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, in particolar modo se vi è contestazione (v. anche Cass. N. 34373/23).
Ciò non significa, però, che - una volta allegati gli elementi a sostegno della “legitimatio ad causam”, il cessionario debba depositare anche il contratto di cessione: è sufficiente, infatti, produrre elementi probatori che consentano di ricollegare causalmente alla cessione anche la posizione del debitori che formulano la contestazione circa la detta legittimazione.
Nel caso in esame, come emerge anche in questa sede, vi è la produzione dell'avviso di pubblicazione, recante l'indicazione per categorie dei rapporti esclusi dalla cessione nonché il collegamento testuale dal quale emerge l'elenco delle posizioni e dei numeri clienti, tra i quali (come si evince con facilità di consultazione) anche quello della debitrice principale (profilo mai posto in dubbio dai garanti e comunque emergente dalla documentazione relativa ai rapporti intercorsi), sicchè tale prova (in ragione di elementi gravi, precisi e concordanti) ben può ritenersi raggiunta, anche a voler applicare con rigore i principi affermati dalla Corte di legittimità (v. da ultimo Cass. N.
4277/23).
Va precisato che non occorre, in realtà, la produzione del contratto di cessione (che qui sembrerebbe essere stata posta in dubbio dagli stessi appellati) lì ove , come nella fattispecie, i crediti ceduti sono identificabili e determinabili in forza del collegamento ipertestuale contenuto proprio nell'avviso pubblicato in gazzetta. Su questo punto, invero, gli appellati nulla dicono, sìcchè la questione va risolta con reiezione della eccezione da essi formulata.
A ciò si aggiunga che , presente in giudizio, non ha espresso alcuna contestazione in CP_1 ordine alla rivendicazione della società intervenuta, sicchè tale condotta processuale – unitamente agli altri elementi – consente di ritenere appieno provata detta legittimazione attiva della cessionaria.
E ancora, va dato seguito ai principi affermati dalla Corte di legittimità, secondo i quali «in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente» (Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023, Rv. 668451 – 01, nella cui motivazione si chiarisce, peraltro, che
«in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete»). Così anche
Cass. N. 12007/24.
Nel merito l'appello è in parte inammissibile e in parte infondato.
§ 4.1 — Quanto al primo motivo, è chiara la sentenza sul punto della usura, evidenziando che è da escludersi quella “originaria” – vale a dire valutata al momento della stipula del contratto – per affermare, invece, che l'unico superamento del tasso soglia si era verificato per alcuni specifici periodi in ragione dell'esercizio dello “ius variandi”. Se, dunque, non è possibile dare corso ed applicazione (con le conseguenze relative ai tassi applicati) alla usura c.d. sopravvenuta, vi è da considerare “originaria” – sì – al momento dell'esercizio dello ius variandi l'usura che si è , appunto, determinata in quel momento.
E ciò ha fatto il Tribunale, sicchè non è intellegibile la considerazione degli appellanti che pure riportano il passaggio del CTU in punto di ius variandi, peraltro indicando l'esistenza di quattro CTU, senza neppure specificare a quale di tali elaborati (in realtà si tratta di varie integrazioni avvenute via via nel corso del giudizio, anche in relazione ai mutamenti della giurisprudenza in materia, come emerge dal fascicolo d'ufficio di primo grado) si faccia riferimento.
Ne consegue che correttamente il primo giudice ha utilizzato i conteggi effettuati dal perito e nulla di diverso si può disporre sul punto.
§ 4.2 — Quanto al secondo motivo, non colgono gli appellanti un dato fondamentale, vale a dire la decorrenza dei due contratti bancari in data successiva alla delibera CICR 2000; si tratta, infatti, di un contratto del 19 maggio 2009 e di un contratto del 5 giugno 2009, rispetto ai quali il Tribunale- senza essere smentito da
contro
-argomentazioni- evidenzia come la presenza dei contratti depositati dalla banca aveva consentito anche al perito d'ufficio di verificare l'esistenza delle pattuizioni e, quindi, anche della capitalizzazione con condizioni di reciprocità.
Oggi, con le note finali anticipate, le parti appellanti introducono una questione peraltro nuova, che riguarda il contratto di apertura del conto corrente n. 401162255, depositato dalla banca appellata in data 13 luglio 2018, che conterrebbe l'indicazione di un tasso nominale annuo creditore esattamente identico al tasso effettivo annuo creditore pari al 0,01000%, richiamando giurisprudenza di legittimità sul punto, anche con riguardo alla ipotesi che “ il tasso a favore del cliente è meramente simbolico”, con conseguente inefficacia della clausola.
Ebbene, come aveva già indicato il Tribunale, gli appellanti persistono nella genericità ed apoditticità delle allegazioni, peraltro introducendo (come in un atto a formazione progressiva) questioni senza alcun concreto riferimento, neppure contabile.
Ne consegue che non può di certo disporsi un'attività di verifica puramente esplorativa, come dagi medesimi richiesto anche nelle note finali.
Di qui la reiezione del motivo di appello. §4.3 – Il terzo motivo, poi, non coglie nel segno, in quanto gli appellanti non si sono avveduti che il
Tribunale ha utilizzato due diverse e distinte argomentazioni (per respingere la tesi della nullità delle garanzie con riguardo alla normativa antitrust), ciascuna autonoma ed indipendente, idonea a sorreggere la decisione.
In particolare, il primo giudice ha posto a confronto la vicenda sanzionatoria del 2005 con la data di stipula delle garanzie a distanza di anni da tale vicenda, così escludendo il nesso eziologico, profilo sul quale nulla dicono gli appellanti, sicchè tale statuizione è ormai definitiva ed assorbente rispetto ad ogni altra questione, ivi compresa quella di nullità parziale indicata nelle note finali.
§ 5 — Quanto alle spese del grado, queste seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 260.001 a € 520.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 4.389,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.552,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.880,00
Fase decisionale, valore medio: € 7.298,00
Compenso tabellare (valori medi) € 20.119,00
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L.
n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 3243/20 del tribunale di MA , ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna le parti appellanti, in solido tra loro, alla rifusione , in favore di parte appellata e di parte intervenuta, delle spese del grado che si liquidano in Euro 20.119,00 per ciascuna parte, oltre IVA
e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara gli appellanti tenuti, in solido tra loro, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in MA nella camera di consiglio del 20 maggio 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore