Ordinanza cautelare 11 luglio 2023
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 03/06/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 00635/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00384/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 384 del 2023, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato Enrico Tedeschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze e Comando Generale della Guardia di Finanza, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in -OMISSIS- viale Brigate Partigiane, 2;
per l’annullamento
- della determina del Comando Generale della Guardia di Finanza -OMISSIS-, comunicata-OMISSIS- recante il rigetto dell’istanza di trasferimento temporaneo ai sensi dell’art. 42- bis del d.lgs. n. 151 del 2001;
- di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso, ivi inclusa la comunicazione dei motivi ostativi prot. -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze unitamente al Comando Generale della Guardia di Finanza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 30 aprile 2025, la dott.ssa Liliana Felleti e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 29 maggio 2023 e depositato il 22 giugno 2023 -OMISSIS- militare della Guardia di Finanza con grado di -OMISSIS- in servizio presso la Compagnia Pronto Impiego di -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, recante la reiezione della sua istanza di assegnazione temporanea ex art. 42- bis del d.lgs. n. 151/2001 presso una sede a -OMISSIS-.
Il ricorrente ha dedotto il seguente motivo: Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dell’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001. Violazione del giusto procedimento. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Eccesso di potere. Manifesta contraddittorietà. Violazione della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dall’Italia con legge n. 176/1991. Disparità di trattamento . Sostiene, in sintesi, che:
- l’Amministrazione potrebbe negare la fruizione del beneficio solo in casi eccezionali, i quali, secondo l’elaborazione giurisprudenziale, ricorrerebbero in presenza di una significativa e patologica scopertura di organico, oppure di un contesto connotato da peculiari esigenze operative. In ogni altro caso, invece, prevarrebbero i valori presidiati dalla normativa, anche sovranazionale, a tutela dei minori, sicché le Forze Armate e di Polizia sarebbero tenute ad accordare l’assegnazione provvisoria, assicurando le funzioni di propria competenza mediante la riorganizzazione del servizio;
- il provvedimento avversato risulterebbe genericamente motivato con riferimento alla mancanza di risorse umane, mentre nel reparto di appartenenza del deducente non vi sarebbe un deficit particolarmente rilevante, viepiù considerato che ogni comando della Guardia di Finanza registrerebbe una scopertura nella pianta organica;
- i compiti afferenti alla specializzazione dell’esponente atterrebbero all’ordinaria attività di controllo del territorio e mantenimento della sicurezza pubblica, cui concorrerebbero anche la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e la Polizia Penitenziaria;
- non risponderebbe al vero che l’agognato trasferimento lascerebbe scoperto un posto difficilmente ripianabile, dato che, nel bando di mobilità ordinaria, risulterebbero ben cinque posti nella provincia genovese per gli appartenenti alla categoria dell’interessato.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Comando Generale della Guardia di Finanza si sono costituiti in giudizio, difendendo la piena legittimità del provvedimento gravato ed instando per la reiezione dell’impugnativa.
Con ordinanza n.-OMISSIS- è stata respinta la domanda cautelare accedente al ricorso, non ravvisandosi il fumus boni iuris .
La causa è stata assunta in decisione nella pubblica udienza del 30 aprile 2025.
1. Occorre premettere che, in base all’art. 42- bis , comma 1, del d.lgs. n. 151/2001 (Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), il genitore con figli minori fino a tre anni, dipendente di amministrazioni pubbliche, può essere assegnato a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore ad un triennio, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa (o, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 99/2024, nella quale è fissata la residenza della famiglia), subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. La disposizione aggiunge che l’eventuale dissenso debba essere motivato e “ limitato a casi o esigenze eccezionali ”, tanto che i precedenti giurisprudenziali formatisi sulla norma, invocati dal ricorrente, reputavano che la scopertura di organico ostasse all’assegnazione provvisoria solo se pari o superiore al 40% della dotazione teorica.
Sennonché, per effetto dell’art. 45, comma 31- bis , del d.lgs. n. 95/2017, inserito dal d.lgs. n. 172/2019, la rigorosa limitazione richiamata non è più applicabile agli appartenenti alle Forze Armate e di Polizia, ai quali il beneficio può essere denegato “ per motivate esigenze organiche o di servizio ”, senza necessità che ricorrano casi o esigenze eccezionali.
Pertanto, la novella del 2019 ha configurato per il personale suddetto un regime derogatorio rispetto a quello vigente per gli altri dipendenti pubblici. Segnatamente, in base all’attuale quadro normativo, la tutela della genitorialità, pur meritevole, non può prevalere sull’interesse pubblico ad assicurare la piena funzionalità delle Forze dell’Ordine, in ragione delle peculiarità organizzative ed operative inerenti ai fondamentali settori della pubblica sicurezza e dell’ordine pubblico. Di conseguenza, l’assegnazione può essere negata laddove sussistano e siano esplicitate esigenze organiche o di servizio della sede di appartenenza del militare / poliziotto e, quindi, se il trasferimento dell’istante possa compromettere l’espletamento dei compiti d’istituto o, comunque, recare pregiudizio all’organizzazione del reparto (in tal senso cfr., ex multis , Cons. St., sez. II, 13 febbraio 2024, n. 1448, Cons. St., sez. II, 26 gennaio 2024, n. 859, e Cons. St., sez. II, 7 novembre 2022 n. 9708, le quali hanno, altresì, precisato che, “ rispetto alla funzionalità del servizio nella sede di provenienza, esigenza da ritenere preminente, ai sensi dell’art. 45, comma 31-bis, del d.lgs. n. 95 del 2017, come modificato dal d.lgs. n. 172 del 2019, conformemente al principio costituzionale del buon andamento dell’Amministrazione, resta, altresì, irrilevante la verifica delle effettive scoperture organiche nelle sedi richieste, peraltro non considerate rilevanti neppure dalla giurisprudenza relativa alla immediata applicazione dell’art. 42-bis del d.lgs. 151 del 2001 anche alle forze di Polizia, non attenendo alla funzionalità del servizio nella sede da cui si chiede il trasferimento ”; Cons. St., sez. II, 26 gennaio 2023, n. 917, secondo cui “ colui che si arruola in un corpo di polizia deve mettere in conto che, per essere trasferito nella regione di provenienza, dovranno trascorrere un certo numero di anni in base a quelle che saranno le richieste nell’ambito della programmazione annuale dei trasferimenti. L’art. 42-bis citato offre un’opportunità ulteriore che, però, non può comportare il prevalere delle necessità familiari sulle esigenze del servizio ”; Cons. St., sez. II, 3 gennaio 2023, n. 61; Cons. St., sez. II, 7 febbraio 2022, n. 811; T.A.R. Liguria, sez. I, 10 dicembre 2024, n. 856; T.A.R. Liguria, sez. I, 7 dicembre 2021, n. 1053; T.A.R. Liguria, sez. I, 15 novembre 2021, n. 967; T.A.R. Piemonte, sez. I, 24 maggio 2021, n. 526; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 27 aprile 2021, n. 354).
2. Ciò posto, nel caso in esame il provvedimento di ripulsa risulta esaurientemente motivato con riferimento sia al grave deficit di personale con la specializzazione “ -OMISSIS- ” (“-OMISSIS-”), posseduta dal -OMISSIS-, nel ruolo e nel reparto di appartenenza, sia all’elevato profilo tecnico-professionale dal medesimo rivestito.
Per quanto concerne la carenza di organico, la Compagnia Pronto Impiego-OMISSIS- registra una mancanza di ben n. 27 unità specializzate “-OMISSIS-” nel ruolo “-OMISSIS-”, che corrisponde ad una scopertura del 51,92% (v. doc. 8 resistente): si tratta, quindi, di una situazione deficitaria eccezionale, che avrebbe impedito il trasferimento temporaneo persino secondo la più favorevole normativa previgente sopra ricordata. Per contro, le sedi ambite dal militare presentano un fabbisogno assai inferiore, perché le posizioni “-OMISSIS-” vacanti sono n. 3 a -OMISSIS-, n. 5 a -OMISSIS- e n. 9 a -OMISSIS-, pari, rispettivamente, al 10,71%, al 26,32% ed al 36% della pianta organica teorica (v. sempre doc. 8 resistente).
In relazione al secondo aspetto, si rileva che il signor -OMISSIS-, componente di un reparto di pronto impiego, oltre a prendere parte a servizi di ordine pubblico e controllo del territorio, svolge specifiche e delicate attività in ragione della sua particolare specializzazione (come si è detto, “ -OMISSIS- ”: v. docc. 6-7 resistente): ad esempio, la protezione di obiettivi sensibili in -OMISSIS-, presso il cantiere T-OMISSIS- ed il contrasto ai traffici illeciti a Ventimiglia, per fronteggiare l’emergenza migranti (v. parere 12.12.2022 Comando Regionale Liguria e parere 24.1.2023 Comando Interregionale dell’Italia Nord Occidentale, sub doc. 9 resistente). Pertanto, contrariamente all’assunto attoreo, le prestazioni del -OMISSIS- non sono fungibili, non potendo essere demandate a soggetti dello stesso o di altro corpo armato dello Stato privi della specializzazione in parola: dunque, il ricorrente risulta indispensabile in virtù del suo profilo, caratterizzato dalla preparazione altamente specialistica e dal peculiare impiego operativo (per un caso analogo cfr. Cons. St., sez. II, 26 gennaio 2024, n. 859, cit., che ha ritenuto legittimo il diniego di trasferimento temporaneo di un appuntato della Guardia di Finanza, in quanto prestava servizio in una sede con consistenti scoperture organiche ed era in possesso della specializzazione “-OMISSIS-”).
3. Infine, la circostanza che, nella procedura ordinaria di mobilità per l’anno 2023, siano stati previsti n. 5 posti per “-OMISSIS-” del comparto “-OMISSIS-” nel territorio genovese, lungi dal far presumere l’agevole sostituibilità dell’interessato, costituisce la riprova della situazione di carenza organica in cui versa il reparto e delle connesse problematiche organizzative. Ciò, peraltro, viene rappresentato anche nelle premesse della determina recante il bando di mobilità, ove si evidenzia che, nella definizione dei posti, si è tenuto conto sia “ del deficit di effettivi rispetto agli organici…più accentuato in particolari contesti geografici e operativi, segnatamente quelli dell’Italia Nord Occidentale e Nord Orientale ”, sia “ della necessità di garantire un adeguato livello di operatività…dei reparti dipendenti dai Comandi Interregionali dell’Italia Nord Occidentale e Nord Orientale, nella cui giurisdizione sono comprese aree di rilevante e strategico interesse economico-finanziario per il Corpo ” (doc. 8 ricorrente).
4. In relazione a quanto precede, il ricorso si appalesa infondato e va, quindi, rigettato.
5. In considerazione della natura della controversia, le spese di lite possono essere interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Liliana Felleti, Presidente FF, Estensore
Marcello Bolognesi, Referendario
Nicola Pistilli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Liliana Felleti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.