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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 23/12/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Ida Carnevale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 3822/2017 promossa
DA
(cod. fisc. ), nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(VA) il 29 settembre 1946, residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Pio Antonaci ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Riccardo De Agostini, giusta procura in atti attrice
CONTRO
(cod. fisc. ), nato a [...] il 29 Controparte_1 CodiceFiscale_2 settembre 1951 e
(cod. fisc. ), nato ad [...] Controparte_2 CodiceFiscale_3 il 17 aprile 1981, entrambi residenti a [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Domenico Marasciulo ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore a Varese, via G. Puccini n. 15, giuste procure in atti convenuti
E CON L'INTERVENTO DI
(cod. fisc. , nata a [...] il 31 Controparte_3 CodiceFiscale_4 gennaio 1955, residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Marasciulo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore a Varese, via G. Puccini n. 15, giusta procura in atti terza intervenuta
OGGETTO: divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI
Nell'interesse di : Parte_1
Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis,
- dichiarare ammissibile la presente domanda e, per l'effetto,
- nominare un consulente tecnico d'ufficio per la formazione della massa che dovrà essere divisa e delle singole quote;
- ordinare la divisione dei cespiti con attribuzione ai singoli partecipanti dei beni integranti la quota ad ognuno spettante, fatto salvo il conguaglio in denaro;
- accertare e condannare il sig. al pagamento in favore dell'attrice della Controparte_1 somma, in questo momento ammontante a complessivi € 225.740,00, eventualmente in solido con il figlio in ragione dell'occupazione dei due immobili in epigrafe indicati (in CP_2 tal caso per le quote di spettanza di , legate appunto al godimento dei Controparte_2 due immobili), in ragione delle specifiche causali, singolarmente descritte in epigrafe, ovvero di altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia dall'autorità adita, col favore degli interessi maturati e maturarsi;
- porre le spese a carico dei condividenti e, in caso di opposizione, condannare gli opponenti alle spese, diritti ed onorari del giudizio.
- condannare il convenuto Sig. e, per il suo tramite, il sig. Controparte_1 Controparte_2
al rilascio e/o restituzione dell'immobile attualmente detenuto (in epigrafe descritto
[...] anche catastalmente), e condannarli, anche in solido tra loro, a rifondere alla odierna attrice, la sua quota del 50% dei frutti civili che potevano essere ottenuti sia dall'unità immobiliare attualmente detenuta, sino al momento del suo effettivo rilascio, sia quella detenuta negli otto anni precedenti, al primo piano di Via Valcuvia, 2 (sopra all'immobile destinato al bar e in catasto al mappale 3521 sub 2);
- condannare i convenuti, eventualmente anche in solido fra loro, al pagamento in favore dell'istante e nei limiti del suo diritto di proprietà del maturato lucro cessante, altresì legato alla mancata percezione dei frutti civili e di quello che maturerà sino all'effettivo rilascio dell'immobile per cui è causa, con il favore degli interessi e della rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo;
- vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.
Nell'interesse di E Controparte_1 Controparte_2
Controparte_3
2 Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa domanda ed eccezione, così giudicare:
1.= Respingersi in quanto infondate in fatto ed in diritto le domande di accertamento, condanna e restituzione svolte dall'attrice nei confronti dei signori e Controparte_1 [...]
Controparte_2
2.= Accertare e dichiarare che i signori e Controparte_1 Controparte_3 possiedono in modo esclusivo, pacifico ed ininterrotto da oltre vent'anni, per le ragioni esposte con comparsa di costituzione e risposta del 02.02.2018, il bene immobile sito in
Cittiglio (Va), via Provinciale n. 36 e così censito al Catasto Fabbricati di detto Comune: foglio 10, mappale 4622 sub. 1, categoria A/2, vani 8, piano T- 2 con annessa zona cortile/giardino di circa 900mq e per l'effetto dichiarare in loro favore l'acquisto della proprietà̀ del predetto bene immobile per usucapione ventennale ex art. 1158 c.c. ordinando al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di effettuare le conseguenti trascrizioni e volturazioni.
3.= Procedere, quindi, alla ricostruzione della totalità dei beni caduti nella comunione ereditaria formatasi alla morte della sig.ra mediante accertamento, sia dei Parte_2 cespiti ricaduti nel relictum, che di quelli costituenti il donatum, dichiarando, a tal fine, l'attrice tenuta, e per l'effetto condannandola, a) alla resa dei conti anche ai sensi degli artt. 723 e 1713 c.c., b) alla restituzione in favore della massa ereditaria, dei cespiti facenti parte del patrimonio della signora ricevuti o appresi in difetto di valido titolo prima e Parte_2 dopo il decesso della stessa, con eventuale condanna al risarcimento ex art. 2043 c.c., c) al conferimento alla massa ereditaria, in natura o per equi-valente, dei beni ricevuti per donazione diretta o indiretta.
4.= Previo ogni necessario provvedimento di statuizione o condanna ordinare o disporre ex art. 713 e seg. e 1116 c.c., lo scioglimento della comunione ereditaria formatasi determinando il valore dei beni in essa ricaduti al tempo dell'apertura della successione;
procedere, quindi, alla conseguente assegnazione e/o attribuzione dei beni tenendo conto delle richieste avanzate dai convenuti e di cui alla parte narrativa della comparsa di costituzione e risposta del 02.02.2018 con ogni conseguente statuizione e ordine anche ai fini della trascrizione e voltura dell'emananda sentenza presso le competenti conservatorie dei registri immobiliari.
5.= Per la denegata e non creduta ipotesi in cui la domanda di usucapione avanzata con comparsa di costituzione e risposta del 02.02.2018 dai signori e Controparte_1 non venisse accolta, dichiararsi tenuta e quindi condannarsi l'attrice in Controparte_3 via riconvenzionale a corrispondere ai predetti la somma di euro 22.050,21 pari a metà delle spese sostenute per la conservazione dell'immobile sito in Cittiglio, via Provinciale n. 36, come meglio descritto nella parte narrativa della citata comparsa di costituzione e risposta 02.02.2018.
6.= Accertato e dichiarato che il signor ha fatto eseguire, a propria cura Controparte_2
e spese e con espressa autorizzazione di tutti i comproprietari, opere di ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili siti in Cittiglio, via Provinciale n. 40 e n. 36,
3 dichiararsi tenuta e quindi condannarsi l'attrice in via riconvenzionale a corrispondere al convenuto ex art. 1808 c.c. ovvero, in subordine, ex art. 2041 c.c., le Controparte_2 spese dal medesimo sostenute per la ristrutturazione dei predetti immobili siti in Cittiglio, via
Provinciale n. 40 e n. 36. Ciò come meglio descritto nella parte narrativa della comparsa di costituzione e risposta 02.02.2018.
7.= Con vittoria di spese e competenze di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha adito il Parte_1
Tribunale di Varese e – premesso di essere titolare, nella misura di ½, unitamente al fratello anch'esso titolare della quota di ½, in forza delle successioni ab Controparte_1 intestato dei genitori (deceduto in data 8 aprile 1975) e Controparte_2 Parte_2
(deceduta in data 13 ottobre 2012), nonché in forza delle successioni, regolate dai rispettivi testamenti olografi, degli zii paterni (deceduto in data 27 luglio 1999) e Persona_1
(deceduta il 9 settembre 1991), del compendio ereditario immobiliare Persona_2 costituito dai terreni siti nei Comuni di Caravate, Cittiglio e Besozzo e dai fabbricati siti nel Comune di Cittiglio, precisamente identificati a pag. 2 – 5 dell'atto di citazione – ha chiesto disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria, nonché condannarsi il fratello CP_1
e il nipote anch'esso evocato in giudizio, al pagamento di
[...] Controparte_2 un'indennità di occupazione in favore dell'attrice, nonché alla restituzione dei frutti civili derivanti dai contratti di locazione stipulati dal solo Controparte_1
Si sono costituiti in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata e contenente atto di intervento ex art. 105 c.p.c. della sig.ra Controparte_3
(coniuge di , i convenuti e non Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2 opponendosi alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria e chiedendo, nel contempo, l'integrale rigetto delle domande di condanna proposte nei loro confronti.
Il convenuto e la terza intervenuta sig.ra hanno, inoltre, Controparte_1 CP_3 proposto, in via riconvenzionale, domanda volta a far accertare l'intervenuto acquisto per usucapione dell'immobile sito a Cittiglio, via Provinciale n. 36 (piano terra) e, in via subordinata, domanda volta a ottenere la condanna dell'attrice alla refusione delle spese da loro sostenute per la ristrutturazione dell'immobile e, in ogni caso, l'assegnazione dello stesso, unitamente all'assegnazione dell'immobile, anch'esso sito in via Provinciale n. 36 (primo piano), concesso in comodato, sin dal 2014, dal convenuto, con il consenso dell'attrice, a e al di lui coniuge sig.ra Controparte_2 Persona_3
Ancora ha chiesto all'attrice di rendere il rendiconto della gestione del Controparte_1 patrimonio mobiliare della madre, con lei convivente sino al suo decesso avvenuto nel 2012, in relazione “ai proventi di cui era titolare la signora sia alla gestione del conto Parte_2 corrente della stessa, dei titoli, degli investimenti finanziari e dei relativi frutti”, nonché la restituzione delle somme destinate dalla sig.ra in favore dell'attrice, da qualificarsi Parte_2 quali donazioni dirette e/o indirette e, come tali, soggette a collazione.
4 ha domandato, sempre in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice Controparte_2
a restituirgli pro quota le spese straordinarie da lui sostenute per la manutenzione dell'unità immobiliare da lui occupata sin dall'anno 2014.
Assegnato il fascicolo allo scrivente magistrato in data 8 gennaio 2021 e istruita la causa mediante l'esame testimoniale, richiesto dalla parte convenuta, in relazione ai capitoli di prova ammessi (capitoli di prova nn. 8 e 9 della memoria n. 2 di parte convenuta), l'interrogatorio formale dell'attrice (sui capitoli 3 e 4 della seconda memoria istruttoria di parte convenuta) e l'espletamento di CTU affidata al Geom. (depositata Persona_4 in data 3 febbraio 2023), la causa è stata, infine, trattenuta in decisione all'udienza del 4 aprile 2023, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con sentenza non definitiva n. 1133/2023, questo Tribunale in composizione monocratica ha statuito quanto segue:
“rigetta la domanda riconvenzionale diretta all'accertamento dell'acquisto per usucapione in favore di e dell'unità immobiliare sita a Cittiglio, Controparte_1 Controparte_3 via Provinciale n. 36, censita al catasto fabbricati al foglio 10 mappale 4622 sub. 1; accerta e dichiara il diritto di allo scioglimento della comunione Parte_1 ereditaria con sui beni immobili loro pervenuti in forza delle successioni Controparte_1 di , , e e Controparte_2 Parte_2 Persona_1 Persona_2 precisamente indicati in atti;
in parziale accoglimento della domanda proposta da condanna Parte_1
al pagamento, in favore della comproprietaria, delle seguenti somme, a Controparte_1 titolo di restituzione quota parte dei canoni di locazione percepiti dal solo convenuto:
1. in relazione al contratto di locazione ad uso abitativo avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Cittiglio, via Provinciale n. 38, posta al piano terra, catastalmente identificata al mappale 3366 sub. 7, la somma mensile di € 125, con decorrenza dalla data del 03/06/2016, oltre interessi come in motivazione;
2. in relazione al contratto di locazione ad uso abitativo avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Cittiglio, via Provinciale n. 38, posta al piano primo, catastalmente identificata al mappale 3366 sub. 9, la somma mensile di € 200, con decorrenza dalla data del 03/06/2016, oltre interessi come in motivazione;
3. in relazione al contratto di locazione ad uso abitativo avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Cittiglio, via Provinciale n. 40, posta al piano primo, catastalmente identificata al mappale 3521 sub. 3, la somma mensile di € 150, con decorrenza dalla data del 25/04/2018, oltre interessi come in motivazione;
4. in relazione al contratto di locazione ad uso abitativo avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Cittiglio, via Provinciale n. 40, posta al piano secondo, catastalmente identificata al mappale 3366 sub. 5, la somma mensile di € 175, con decorrenza dalla data del 18/11/2020, oltre interessi come in motivazione;
5 5. in relazione al contratto di locazione ad uso abitativo avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Cittiglio, via Provinciale n. 40, posta al piano primo, catastalmente identificata al mappale 3521 sub. 2, la somma mensile di € 150, con decorrenza dalla data del 20/11/2020, oltre interessi come in motivazione;
in parziale accoglimento della domanda proposta da accerta che Parte_1
è tenuto a corrispondere all'attrice una somma, a titolo di indennità di Controparte_1 occupazione, con decorrenza dalla data della domanda e per la cui quantificazione la causa è rimessa in istruttoria come da separata ordinanza;
in parziale accoglimento della domanda proposta da accerta che Parte_1
è tenuto a corrispondere all'attrice una somma, a titolo di indennità Controparte_2 di occupazione, con decorrenza dalla data del 17 dicembre 2015 e per la cui quantificazione la causa è rimessa in istruttoria come da separata ordinanza;
dispone la rimessione della causa in istruttoria, come da separata ordinanza, al fine di integrare il contraddittorio nei confronti dei terzi comproprietari non evocati in giudizio, per accertare la volontà delle parti di procedere alla regolarizzazione delle difformità catastali riscontrate dal consulente tecnico d'ufficio, per l'evocazione in giudizio dei creditori iscritti ai sensi dell'art. 1113 c.c. e per la determinazione del valore locativo delle singole unità immobiliari occupate dai convenuti;
spese al definitivo”.
Con contestuale separata ordinanza, il Tribunale,
“rilevato che è necessario, ove le parti non intendano rinunciare alla domanda di divisione dei terreni, integrare il contraddittorio anche nei confronti dei terzi comproprietari dei beni relitti, allo stato, non evocati in giudizio;
rilevato altresì che è necessario valutare la disponibilità delle parti a procedere alla regolarizzazione dei beni immobili ereditari, come indicate dal consulente tecnico d'ufficio; ritenuto necessario che vengano evocati nel presente giudizio i creditori iscritti ai fini dell'opponibilità della divisione nei loro confronti;
ritenuto infine necessario richiamare il CTU perché indichi il valore locativo dell'unità immobiliare occupata da alla data della notifica dell'atto di citazione e Controparte_1 sino all'attualità, nonché il valore locativo dell'unità immobiliare occupata da CP_2 alla data del 17.12.2015 e sino all'attualità”,
[...]
ha rimesso la causa in istruttoria ai fini delle verifiche e degli accertamenti conseguenti.
Successivamente, all'udienza del 5 marzo 2024, i procuratori delle parti hanno dichiarato di rinunciare alla domanda di divisione in relazione ai terreni siti a Besozzo, Caravate e Cittiglio, in comproprietà con terzi estranei al presente giudizio (terreni indicati come comparto H nella relazione peritale), non rendendosi, pertanto, necessario integrare il contraddittorio nei confronti dei comproprietari litisconsorti necessari.
6 Neppure si è reso necessario integrare il contraddittorio nei confronti dei creditori iscritti, CP_
e , avendo parte convenuta in ragione Controparte_4 Controparte_1 dell'intervenuta estinzione delle obbligazioni che avevano giustificato le iscrizioni ipotecarie, prodotto, in data 30 settembre 2024, comunicazione con cui ha Controparte_4 informato di aver presentato richiesta di cancellazione totale dell'iscrizione di ipoteca, nonché CP_ atto notarile con cui ha prestato il proprio consenso alla Controparte_6 cancellazione dell'ipoteca giudiziale, non avendo più nulla a pretendere da CP_1
[...]
Depositata la perizia relativa ai valori locativi, a firma del geom. in data 4 marzo Per_4
2024, e concessi una serie di rinvii su istanza congiunta delle parti, al fine di provvedere alla regolarizzazione catastale dei beni immobili ereditari e addivenire ad una definizione conciliativa della controversia, la causa è stata definitivamente trattenuta in decisione all'udienza del 9 luglio 2025, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tanto premesso, alla luce del contenuto delle comparse conclusionali e delle memorie di replica depositate dalle parti, giova qui evidenziare, in diritto, che le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva non possono essere modificate o revocate con la sentenza definitiva, in quanto i singoli punti della prima possono essere sottoposti a riesame solo con le impugnazioni, mentre la non definitività concerne soltanto la non integralità della decisione della controversia, ma non anche la mutabilità, da parte dello stesso giudice, di ciò che è stato già deciso.
Tanto chiarito, oggetto della presente statuizione definitiva sono la determinazione del valore locativo delle unità immobiliari occupate da e da Controparte_1 Controparte_2 già oggetto di statuizione di accertamento del diritto dell'attrice di vedersi riconosciuta un'indennità di occupazione dal fratello e dal nipote, nonché la domanda di divisione del compendio immobiliare ereditario, avendo le parti, come già evidenziato, rinunciato alla domanda di divisione in relazione alle quote dei terreni, facenti parte dell'asse ereditario, siti a Besozzo, Caravate e Cittiglio.
A tale ultimo proposito giova evidenziare che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il principio dell'universalità della divisione ereditaria, in forza del quale la divisione dell'eredità deve comprendere, di regola, tutti i beni facenti parte dell'asse ereditario, non è un principio assoluto e inderogabile ed è, pertanto, possibile una divisione parziale;
in particolare, la divisione parziale tra comproprietari è ammissibile quando essi vi consentano o quando formi oggetto di domanda giudiziale che nessuna delle parti estenda, chiedendo la trasformazione, in porzioni concrete, delle quote dei singoli comproprietari sull'intero asse (Cass. civ. n. 6931/2016; Cass. civ. n. 5869/2016).
Nella specie, come già evidenziato, le parti sono concordi nel senso di limitare l'originaria domanda di divisione al solo compendio immobiliare di cui ai comparti da A) a G), così come identificati nella perizia del geom. con la conseguenza che può astrattamente essere Per_4 pronunciata sentenza di divisione solo in relazione a tale compendio e con l'esclusione dei terreni in comproprietà con terzi, ancorché ricompresi nell'asse ereditario.
7 La domanda di divisione, proposta dall'attrice, alla quale il convenuto ha Controparte_1 aderito, deve essere dichiarata inammissibile per i motivi di seguito indicati.
L'elaborato peritale, depositato dal CTU geom. in data 3 febbraio 2023, Persona_4 ha stimato il compendio immobiliare ereditario per cui è causa, in complessivi euro 1.037.000
e ha concluso per la natura divisibile del compendio per cui è causa, in ragione del numero e della natura dei singoli immobili componenti i diversi lotti formati dal ctu.
Il medesimo CTU, con riguardo alla conformità degli immobili, ha accertato, con valutazione non contestata dalle parti sul punto, le seguenti irregolarità: quanto al COMPARTO A, è necessario eliminare la superfetazione attuata con la chiusura delle logge poste tra vano scala e camere;
inoltre l'intero comparto non è conforme e necessita il rifacimento di n. 6 schede catastali;
quanto al COMPARTO B, le schede catastali non sono conformi e necessita il loro rifacimento;
quanto al , le schede catastali non sono conformi e necessita il CP_7 loro rifacimento;
quanto al il comparto è urbanisticamente non conforme in CP_8 quanto presenta lievi difformità rispetto all'autorizzato consistenti principalmente in una diversa distribuzione degli spazi interni;
inoltre la scheda catastale del piano terra non è conforme e ne necessita il rifacimento (cfr. pag. 27 e ss. dell'elaborato peritale).
Tanto premesso, giova evidenziare in diritto che la presenza delle menzioni catastali (l'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie), al pari della regolarità edilizia e urbanistica del fabbricato, deve considerarsi una “condizione dell'azione” ex artt. 713 – 1111 c.c., sotto il profilo della possibilità giuridica del diritto alla divisione, essa deve sussistere al momento della decisione (cfr. Cass. civ., Sez. Un. n. 25021/2019). Ne consegue che la produzione della documentazione attestante la possibilità di procedere allo scioglimento della comunione può intervenire anche in corso di causa ed è sottratta alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti (vd. anche Cass. civ. n. 12654/2020, in tema di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.).
Tanto chiarito, a fronte delle accertate difformità catastali, le parti, sin dall'udienza del 5 marzo 2024, successiva all'ordinanza di rimessione della causa in istruttoria, pronunciata anche all'espresso fine di “procedere alla regolarizzazione dei beni immobili ereditari”, si sono dichiarate disponibili a provvedere alle necessarie regolarizzazioni, senza tuttavia mai completare le relative pratiche catastali, nonostante i numerosi rinvii concessi anche a tal fine dal Tribunale.
Giova infine evidenziare che, nonostante le richieste successive avanzate in tal senso dalle parti, il Tribunale non ha concesso ulteriori rinvii e ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, tenuto conto, da un lato, dell'anzianità della causa (pendente dal 2017), della conoscenza delle irregolarità catastali quantomeno sin dal deposito dell'elaborato peritale (avvenuto in data 3 febbraio 2023), nonché dei numerosi rinvii concessi, senza che le parti abbiano portato a compimento le necessarie regolarizzazioni.
8 Nella specie, la circostanza che le parti abbiano congiuntamente conferito un incarico ad un tecnico, per la risoluzione delle problematiche riscontrate dal ctu, non consente al giudice una nuova rimessione in istruttoria della causa, dovendo la stessa essere, quindi, definitivamente decisa e imponendosi, nella specie, per i motivi di seguito indicati, una declaratoria di inammissibilità della domanda di divisione del compendio ereditario immobiliare.
Come è noto, il diritto potestativo individuale riconosciuto al singolo condividente di domandare, in ogni tempo, lo scioglimento della comunione trova, ad avviso della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., sez. un. n. 25021/2019), un duplice limite nelle norme dettate dal legislatore in tema di conformità catastale e urbanistico-edilizia.
In particolare, quanto alla disciplina sulla conformità catastale, la disposizione di cui all'art. 29 comma 1 bis Legge n. 52/1985 richiede, ai fini della validità degli atti di scioglimento della comunione di diritti reali su beni immobili, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
Nella specie, in presenza di accertate difformità catastali, non regolarizzate nel corso del giudizio, lo scioglimento della comunione sul compendio immobiliare per cui è causa, il quale avrebbe ad oggetto beni in parte catastalmente difformi, è dunque impedito dagli artt. 29 comma 1 bis Legge n. 52 del 1985, che vieta la stipulazione di tali atti, comminandone la nullità. È infatti pacifico che la norma trovi applicazione anche nel caso in esame, essendo insito nella pronuncia giudiziale di divisione un effetto costitutivo, sostanzialmente traslativo, in virtù del quale ogni condividente perde la comproprietà sul tutto e acquista la proprietà individuale ed esclusiva sui beni a lui assegnati. Del resto, il Giudice, con la propria decisione, non potrebbe realizzare un effetto maggiore e diverso da quello che sarebbe stato possibile alle parti, né, tantomeno, un effetto che eluda le norme di legge che governano, nella forma e nel contenuto, l'autonomia negoziale dei consociati.
È poi oramai indubbio che tale disciplina non sconti alcuna eccezione rispetto allo scioglimento della comunione ereditaria, che va assimilato, quanto alla natura e ai suoi effetti, all'atto di scioglimento della comunione ordinaria: entrambi costituiscono contratti plurilaterali ad effetti reali e con funzione distributiva, con i quali i contraenti si ripartiscono le cose comuni in proporzione alle rispettive quote, facendo cessare lo stato di contitolarità in cui essi si trovano rispetto ad un bene o ad un complesso di beni (in tal Cass. Civ., Sez. Un., n. 25021/2019, cit.).
In definitiva, poiché, come già evidenziato con la sentenza non definitiva, l'accertamento della conformità delle planimetrie depositate in catasto allo stato di fatto dell'immobile è presupposto indispensabile perché possa essere pronunciata sentenza di scioglimento della comunione ereditaria, non potendo la sentenza eludere le norme di legge in materia, ne consegue l'inammissibilità della domanda di divisione del compendio ereditario per cui è causa.
9 Quanto, infine, alla domanda di divisione parziale proposta dall'attrice Parte_1
in sede di comparsa conclusionale, in relazione agli immobili “conformi”, si
[...] osserva quanto segue.
Ancorché, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, già richiamato in motivazione, il principio dell'universalità della divisione ereditaria non sia un principio assoluto e inderogabile, la divisione parziale tra comproprietari è ammissibile quando essi vi consentano. Nella specie, non è intervenuto alcun accordo tra le parti, volto a limitare l'originaria domanda di divisione ai soli beni “regolari”, né le altre parti del giudizio hanno ridotto l'originaria domanda, volta ad ottenere la divisione dell'intero asse, ai soli beni ritenuti dal CTU conformi dal punto di vista urbanistico – catastale.
Ne consegue il rigetto della domanda di divisione parziale proposta da Parte_1 con la comparsa conclusionale.
[...]
Tanto statuito in ordine alla domanda di divisione, fermo quanto accertato con la sentenza non definitiva, in ordine al diritto di di ottenere la corresponsione, a Parte_1 carico di di un'indennità di occupazione, in relazione all'immobile di via Controparte_1
Provinciale n. 36 (piano terra), con decorrenza dalla data della domanda e sino al rilascio, nonché a carico di di un'indennità di occupazione, in relazione Controparte_2 all'immobile di via Provinciale n. 36 (primo piano), con decorrenza dalla data del 17 dicembre 2015, al fine della pronuncia delle relative statuizioni di condanna, deve essere determinato il valore locativo degli immobili di cui si discute.
In ordine alla quantificazione dei suddetti danni da occupazione, il ctu ha accertato, con una valutazione che il Tribunale condivide e che, pertanto, richiama integralmente, in quanto svolta secondo criteri ragionevoli e adeguatamente motivati, i seguenti valori locativi: euro 743,16 mensili quanto alla superficie occupata da ed euro 562,49 quanto Controparte_1 alla superficie occupata da Controparte_2
Tenuto conto dei valori locativi come sopra determinati, appare equo determinare l'indennità di occupazione mensile dovuta da in favore della sorella, in misura pari a Controparte_1 circa ½ (pari alla quota ereditaria di pertinenza dell'attrice) dell'importo del canone mensile determinato dal CTU, vale a dire, € 350,00 mensili, con decorrenza, come già statuito nella sentenza non definitiva, dalla data della domanda e sino all'effettivo rilascio.
Appare inoltre equo determinare l'indennità di occupazione mensile dovuta da CP_2
in favore della zia, in misura pari a circa ½ (pari alla quota ereditaria di pertinenza
[...] dell'attrice) dell'importo del canone mensile determinato dal CTU, vale a dire, € 250,00 mensili, con decorrenza, come già statuito nella sentenza non definitiva, dalla data del 17 dicembre 2015 e sino all'effettivo rilascio.
Poiché le predette somme costituiscono debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali, di natura compensativa, dalla data del dovuto e fino alla data del pagamento delle somme medesime.
10 In ordine alla regolazione delle spese di lite, deve procedersi innanzitutto alla regolazione delle spese relative alla fase cautelare introdotta in corso di causa.
Ed infatti, prima della celebrazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, parte attrice ha proposto ricorso per sequestro conservativo in corso di causa, definito con ordinanza del 30 marzo 2023, con cui questo giudice ha rigettato integralmente la domanda cautelare, rimettendo la regolazione delle spese processuali della fase cautelare al merito.
In applicazione del principio di soccombenza, parte attrice, ricorrente in sede cautelare, deve essere condannata a rifondere alle parti resistenti, le spese di lite, liquidate in conformità ai parametri medi del D.M. n. 55/2014, avuto riguardo ai procedimenti cautelari e tenuto conto dell'effettiva attività processuale svolta (esclusa dunque la fase istruttoria non svolta).
Quanto alle spese del giudizio di merito, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e, in particolare, della declaratoria di inammissibilità della domanda di divisione proposta dall'attrice, del parziale accoglimento delle domande attoree di condanna e del rigetto delle domande riconvenzionali e, dunque, della reciproca soccombenza in relazione alle domande originariamente proposte dalle parti costituite, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra tutte le parti le spese processuali.
Quanto alle spese di CTU, le stesse – come liquidate con separato decreto – sono integralmente compensate tra le parti, muovendo dal condivisibile orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità e mutuabile nel caso di specie, secondo cui la consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio;
le relative spese rientrano pertanto tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa (così, Cass. civ. n. 11068/2020; in senso conforme Cass. civ. n. 17739/2016).
P.Q.M.
il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede: dichiara inammissibile la domanda di divisione ereditaria proposta da Parte_1
[...]
condanna al pagamento, in favore di a titolo di Controparte_1 Parte_1 indennità di occupazione, della somma di € 350,00 mensili, con decorrenza dalla data della domanda sino all'effettivo rilascio, oltre interessi come in motivazione;
condanna al pagamento, in favore di a titolo Controparte_2 Parte_1 di indennità di occupazione, della somma di € 250,00 mensili, con decorrenza dal 17 dicembre 2015 sino all'effettivo rilascio, oltre interessi come in motivazione;
11 condanna alla rifusione, in favore dei convenuti, delle spese del Parte_1 procedimento cautelare in corso di causa, che liquida in € 7.797,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
compensa integralmente le spese del presente giudizio di merito tra tutte le parti in causa, comprese le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Varese, in data 22 dicembre 2025.
Il Giudice
Ida Carnevale
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Ida Carnevale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 3822/2017 promossa
DA
(cod. fisc. ), nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(VA) il 29 settembre 1946, residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Pio Antonaci ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Riccardo De Agostini, giusta procura in atti attrice
CONTRO
(cod. fisc. ), nato a [...] il 29 Controparte_1 CodiceFiscale_2 settembre 1951 e
(cod. fisc. ), nato ad [...] Controparte_2 CodiceFiscale_3 il 17 aprile 1981, entrambi residenti a [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Domenico Marasciulo ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore a Varese, via G. Puccini n. 15, giuste procure in atti convenuti
E CON L'INTERVENTO DI
(cod. fisc. , nata a [...] il 31 Controparte_3 CodiceFiscale_4 gennaio 1955, residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Marasciulo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore a Varese, via G. Puccini n. 15, giusta procura in atti terza intervenuta
OGGETTO: divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI
Nell'interesse di : Parte_1
Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis,
- dichiarare ammissibile la presente domanda e, per l'effetto,
- nominare un consulente tecnico d'ufficio per la formazione della massa che dovrà essere divisa e delle singole quote;
- ordinare la divisione dei cespiti con attribuzione ai singoli partecipanti dei beni integranti la quota ad ognuno spettante, fatto salvo il conguaglio in denaro;
- accertare e condannare il sig. al pagamento in favore dell'attrice della Controparte_1 somma, in questo momento ammontante a complessivi € 225.740,00, eventualmente in solido con il figlio in ragione dell'occupazione dei due immobili in epigrafe indicati (in CP_2 tal caso per le quote di spettanza di , legate appunto al godimento dei Controparte_2 due immobili), in ragione delle specifiche causali, singolarmente descritte in epigrafe, ovvero di altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia dall'autorità adita, col favore degli interessi maturati e maturarsi;
- porre le spese a carico dei condividenti e, in caso di opposizione, condannare gli opponenti alle spese, diritti ed onorari del giudizio.
- condannare il convenuto Sig. e, per il suo tramite, il sig. Controparte_1 Controparte_2
al rilascio e/o restituzione dell'immobile attualmente detenuto (in epigrafe descritto
[...] anche catastalmente), e condannarli, anche in solido tra loro, a rifondere alla odierna attrice, la sua quota del 50% dei frutti civili che potevano essere ottenuti sia dall'unità immobiliare attualmente detenuta, sino al momento del suo effettivo rilascio, sia quella detenuta negli otto anni precedenti, al primo piano di Via Valcuvia, 2 (sopra all'immobile destinato al bar e in catasto al mappale 3521 sub 2);
- condannare i convenuti, eventualmente anche in solido fra loro, al pagamento in favore dell'istante e nei limiti del suo diritto di proprietà del maturato lucro cessante, altresì legato alla mancata percezione dei frutti civili e di quello che maturerà sino all'effettivo rilascio dell'immobile per cui è causa, con il favore degli interessi e della rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo;
- vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.
Nell'interesse di E Controparte_1 Controparte_2
Controparte_3
2 Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa domanda ed eccezione, così giudicare:
1.= Respingersi in quanto infondate in fatto ed in diritto le domande di accertamento, condanna e restituzione svolte dall'attrice nei confronti dei signori e Controparte_1 [...]
Controparte_2
2.= Accertare e dichiarare che i signori e Controparte_1 Controparte_3 possiedono in modo esclusivo, pacifico ed ininterrotto da oltre vent'anni, per le ragioni esposte con comparsa di costituzione e risposta del 02.02.2018, il bene immobile sito in
Cittiglio (Va), via Provinciale n. 36 e così censito al Catasto Fabbricati di detto Comune: foglio 10, mappale 4622 sub. 1, categoria A/2, vani 8, piano T- 2 con annessa zona cortile/giardino di circa 900mq e per l'effetto dichiarare in loro favore l'acquisto della proprietà̀ del predetto bene immobile per usucapione ventennale ex art. 1158 c.c. ordinando al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di effettuare le conseguenti trascrizioni e volturazioni.
3.= Procedere, quindi, alla ricostruzione della totalità dei beni caduti nella comunione ereditaria formatasi alla morte della sig.ra mediante accertamento, sia dei Parte_2 cespiti ricaduti nel relictum, che di quelli costituenti il donatum, dichiarando, a tal fine, l'attrice tenuta, e per l'effetto condannandola, a) alla resa dei conti anche ai sensi degli artt. 723 e 1713 c.c., b) alla restituzione in favore della massa ereditaria, dei cespiti facenti parte del patrimonio della signora ricevuti o appresi in difetto di valido titolo prima e Parte_2 dopo il decesso della stessa, con eventuale condanna al risarcimento ex art. 2043 c.c., c) al conferimento alla massa ereditaria, in natura o per equi-valente, dei beni ricevuti per donazione diretta o indiretta.
4.= Previo ogni necessario provvedimento di statuizione o condanna ordinare o disporre ex art. 713 e seg. e 1116 c.c., lo scioglimento della comunione ereditaria formatasi determinando il valore dei beni in essa ricaduti al tempo dell'apertura della successione;
procedere, quindi, alla conseguente assegnazione e/o attribuzione dei beni tenendo conto delle richieste avanzate dai convenuti e di cui alla parte narrativa della comparsa di costituzione e risposta del 02.02.2018 con ogni conseguente statuizione e ordine anche ai fini della trascrizione e voltura dell'emananda sentenza presso le competenti conservatorie dei registri immobiliari.
5.= Per la denegata e non creduta ipotesi in cui la domanda di usucapione avanzata con comparsa di costituzione e risposta del 02.02.2018 dai signori e Controparte_1 non venisse accolta, dichiararsi tenuta e quindi condannarsi l'attrice in Controparte_3 via riconvenzionale a corrispondere ai predetti la somma di euro 22.050,21 pari a metà delle spese sostenute per la conservazione dell'immobile sito in Cittiglio, via Provinciale n. 36, come meglio descritto nella parte narrativa della citata comparsa di costituzione e risposta 02.02.2018.
6.= Accertato e dichiarato che il signor ha fatto eseguire, a propria cura Controparte_2
e spese e con espressa autorizzazione di tutti i comproprietari, opere di ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili siti in Cittiglio, via Provinciale n. 40 e n. 36,
3 dichiararsi tenuta e quindi condannarsi l'attrice in via riconvenzionale a corrispondere al convenuto ex art. 1808 c.c. ovvero, in subordine, ex art. 2041 c.c., le Controparte_2 spese dal medesimo sostenute per la ristrutturazione dei predetti immobili siti in Cittiglio, via
Provinciale n. 40 e n. 36. Ciò come meglio descritto nella parte narrativa della comparsa di costituzione e risposta 02.02.2018.
7.= Con vittoria di spese e competenze di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha adito il Parte_1
Tribunale di Varese e – premesso di essere titolare, nella misura di ½, unitamente al fratello anch'esso titolare della quota di ½, in forza delle successioni ab Controparte_1 intestato dei genitori (deceduto in data 8 aprile 1975) e Controparte_2 Parte_2
(deceduta in data 13 ottobre 2012), nonché in forza delle successioni, regolate dai rispettivi testamenti olografi, degli zii paterni (deceduto in data 27 luglio 1999) e Persona_1
(deceduta il 9 settembre 1991), del compendio ereditario immobiliare Persona_2 costituito dai terreni siti nei Comuni di Caravate, Cittiglio e Besozzo e dai fabbricati siti nel Comune di Cittiglio, precisamente identificati a pag. 2 – 5 dell'atto di citazione – ha chiesto disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria, nonché condannarsi il fratello CP_1
e il nipote anch'esso evocato in giudizio, al pagamento di
[...] Controparte_2 un'indennità di occupazione in favore dell'attrice, nonché alla restituzione dei frutti civili derivanti dai contratti di locazione stipulati dal solo Controparte_1
Si sono costituiti in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata e contenente atto di intervento ex art. 105 c.p.c. della sig.ra Controparte_3
(coniuge di , i convenuti e non Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2 opponendosi alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria e chiedendo, nel contempo, l'integrale rigetto delle domande di condanna proposte nei loro confronti.
Il convenuto e la terza intervenuta sig.ra hanno, inoltre, Controparte_1 CP_3 proposto, in via riconvenzionale, domanda volta a far accertare l'intervenuto acquisto per usucapione dell'immobile sito a Cittiglio, via Provinciale n. 36 (piano terra) e, in via subordinata, domanda volta a ottenere la condanna dell'attrice alla refusione delle spese da loro sostenute per la ristrutturazione dell'immobile e, in ogni caso, l'assegnazione dello stesso, unitamente all'assegnazione dell'immobile, anch'esso sito in via Provinciale n. 36 (primo piano), concesso in comodato, sin dal 2014, dal convenuto, con il consenso dell'attrice, a e al di lui coniuge sig.ra Controparte_2 Persona_3
Ancora ha chiesto all'attrice di rendere il rendiconto della gestione del Controparte_1 patrimonio mobiliare della madre, con lei convivente sino al suo decesso avvenuto nel 2012, in relazione “ai proventi di cui era titolare la signora sia alla gestione del conto Parte_2 corrente della stessa, dei titoli, degli investimenti finanziari e dei relativi frutti”, nonché la restituzione delle somme destinate dalla sig.ra in favore dell'attrice, da qualificarsi Parte_2 quali donazioni dirette e/o indirette e, come tali, soggette a collazione.
4 ha domandato, sempre in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice Controparte_2
a restituirgli pro quota le spese straordinarie da lui sostenute per la manutenzione dell'unità immobiliare da lui occupata sin dall'anno 2014.
Assegnato il fascicolo allo scrivente magistrato in data 8 gennaio 2021 e istruita la causa mediante l'esame testimoniale, richiesto dalla parte convenuta, in relazione ai capitoli di prova ammessi (capitoli di prova nn. 8 e 9 della memoria n. 2 di parte convenuta), l'interrogatorio formale dell'attrice (sui capitoli 3 e 4 della seconda memoria istruttoria di parte convenuta) e l'espletamento di CTU affidata al Geom. (depositata Persona_4 in data 3 febbraio 2023), la causa è stata, infine, trattenuta in decisione all'udienza del 4 aprile 2023, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con sentenza non definitiva n. 1133/2023, questo Tribunale in composizione monocratica ha statuito quanto segue:
“rigetta la domanda riconvenzionale diretta all'accertamento dell'acquisto per usucapione in favore di e dell'unità immobiliare sita a Cittiglio, Controparte_1 Controparte_3 via Provinciale n. 36, censita al catasto fabbricati al foglio 10 mappale 4622 sub. 1; accerta e dichiara il diritto di allo scioglimento della comunione Parte_1 ereditaria con sui beni immobili loro pervenuti in forza delle successioni Controparte_1 di , , e e Controparte_2 Parte_2 Persona_1 Persona_2 precisamente indicati in atti;
in parziale accoglimento della domanda proposta da condanna Parte_1
al pagamento, in favore della comproprietaria, delle seguenti somme, a Controparte_1 titolo di restituzione quota parte dei canoni di locazione percepiti dal solo convenuto:
1. in relazione al contratto di locazione ad uso abitativo avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Cittiglio, via Provinciale n. 38, posta al piano terra, catastalmente identificata al mappale 3366 sub. 7, la somma mensile di € 125, con decorrenza dalla data del 03/06/2016, oltre interessi come in motivazione;
2. in relazione al contratto di locazione ad uso abitativo avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Cittiglio, via Provinciale n. 38, posta al piano primo, catastalmente identificata al mappale 3366 sub. 9, la somma mensile di € 200, con decorrenza dalla data del 03/06/2016, oltre interessi come in motivazione;
3. in relazione al contratto di locazione ad uso abitativo avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Cittiglio, via Provinciale n. 40, posta al piano primo, catastalmente identificata al mappale 3521 sub. 3, la somma mensile di € 150, con decorrenza dalla data del 25/04/2018, oltre interessi come in motivazione;
4. in relazione al contratto di locazione ad uso abitativo avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Cittiglio, via Provinciale n. 40, posta al piano secondo, catastalmente identificata al mappale 3366 sub. 5, la somma mensile di € 175, con decorrenza dalla data del 18/11/2020, oltre interessi come in motivazione;
5 5. in relazione al contratto di locazione ad uso abitativo avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Cittiglio, via Provinciale n. 40, posta al piano primo, catastalmente identificata al mappale 3521 sub. 2, la somma mensile di € 150, con decorrenza dalla data del 20/11/2020, oltre interessi come in motivazione;
in parziale accoglimento della domanda proposta da accerta che Parte_1
è tenuto a corrispondere all'attrice una somma, a titolo di indennità di Controparte_1 occupazione, con decorrenza dalla data della domanda e per la cui quantificazione la causa è rimessa in istruttoria come da separata ordinanza;
in parziale accoglimento della domanda proposta da accerta che Parte_1
è tenuto a corrispondere all'attrice una somma, a titolo di indennità Controparte_2 di occupazione, con decorrenza dalla data del 17 dicembre 2015 e per la cui quantificazione la causa è rimessa in istruttoria come da separata ordinanza;
dispone la rimessione della causa in istruttoria, come da separata ordinanza, al fine di integrare il contraddittorio nei confronti dei terzi comproprietari non evocati in giudizio, per accertare la volontà delle parti di procedere alla regolarizzazione delle difformità catastali riscontrate dal consulente tecnico d'ufficio, per l'evocazione in giudizio dei creditori iscritti ai sensi dell'art. 1113 c.c. e per la determinazione del valore locativo delle singole unità immobiliari occupate dai convenuti;
spese al definitivo”.
Con contestuale separata ordinanza, il Tribunale,
“rilevato che è necessario, ove le parti non intendano rinunciare alla domanda di divisione dei terreni, integrare il contraddittorio anche nei confronti dei terzi comproprietari dei beni relitti, allo stato, non evocati in giudizio;
rilevato altresì che è necessario valutare la disponibilità delle parti a procedere alla regolarizzazione dei beni immobili ereditari, come indicate dal consulente tecnico d'ufficio; ritenuto necessario che vengano evocati nel presente giudizio i creditori iscritti ai fini dell'opponibilità della divisione nei loro confronti;
ritenuto infine necessario richiamare il CTU perché indichi il valore locativo dell'unità immobiliare occupata da alla data della notifica dell'atto di citazione e Controparte_1 sino all'attualità, nonché il valore locativo dell'unità immobiliare occupata da CP_2 alla data del 17.12.2015 e sino all'attualità”,
[...]
ha rimesso la causa in istruttoria ai fini delle verifiche e degli accertamenti conseguenti.
Successivamente, all'udienza del 5 marzo 2024, i procuratori delle parti hanno dichiarato di rinunciare alla domanda di divisione in relazione ai terreni siti a Besozzo, Caravate e Cittiglio, in comproprietà con terzi estranei al presente giudizio (terreni indicati come comparto H nella relazione peritale), non rendendosi, pertanto, necessario integrare il contraddittorio nei confronti dei comproprietari litisconsorti necessari.
6 Neppure si è reso necessario integrare il contraddittorio nei confronti dei creditori iscritti, CP_
e , avendo parte convenuta in ragione Controparte_4 Controparte_1 dell'intervenuta estinzione delle obbligazioni che avevano giustificato le iscrizioni ipotecarie, prodotto, in data 30 settembre 2024, comunicazione con cui ha Controparte_4 informato di aver presentato richiesta di cancellazione totale dell'iscrizione di ipoteca, nonché CP_ atto notarile con cui ha prestato il proprio consenso alla Controparte_6 cancellazione dell'ipoteca giudiziale, non avendo più nulla a pretendere da CP_1
[...]
Depositata la perizia relativa ai valori locativi, a firma del geom. in data 4 marzo Per_4
2024, e concessi una serie di rinvii su istanza congiunta delle parti, al fine di provvedere alla regolarizzazione catastale dei beni immobili ereditari e addivenire ad una definizione conciliativa della controversia, la causa è stata definitivamente trattenuta in decisione all'udienza del 9 luglio 2025, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tanto premesso, alla luce del contenuto delle comparse conclusionali e delle memorie di replica depositate dalle parti, giova qui evidenziare, in diritto, che le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva non possono essere modificate o revocate con la sentenza definitiva, in quanto i singoli punti della prima possono essere sottoposti a riesame solo con le impugnazioni, mentre la non definitività concerne soltanto la non integralità della decisione della controversia, ma non anche la mutabilità, da parte dello stesso giudice, di ciò che è stato già deciso.
Tanto chiarito, oggetto della presente statuizione definitiva sono la determinazione del valore locativo delle unità immobiliari occupate da e da Controparte_1 Controparte_2 già oggetto di statuizione di accertamento del diritto dell'attrice di vedersi riconosciuta un'indennità di occupazione dal fratello e dal nipote, nonché la domanda di divisione del compendio immobiliare ereditario, avendo le parti, come già evidenziato, rinunciato alla domanda di divisione in relazione alle quote dei terreni, facenti parte dell'asse ereditario, siti a Besozzo, Caravate e Cittiglio.
A tale ultimo proposito giova evidenziare che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il principio dell'universalità della divisione ereditaria, in forza del quale la divisione dell'eredità deve comprendere, di regola, tutti i beni facenti parte dell'asse ereditario, non è un principio assoluto e inderogabile ed è, pertanto, possibile una divisione parziale;
in particolare, la divisione parziale tra comproprietari è ammissibile quando essi vi consentano o quando formi oggetto di domanda giudiziale che nessuna delle parti estenda, chiedendo la trasformazione, in porzioni concrete, delle quote dei singoli comproprietari sull'intero asse (Cass. civ. n. 6931/2016; Cass. civ. n. 5869/2016).
Nella specie, come già evidenziato, le parti sono concordi nel senso di limitare l'originaria domanda di divisione al solo compendio immobiliare di cui ai comparti da A) a G), così come identificati nella perizia del geom. con la conseguenza che può astrattamente essere Per_4 pronunciata sentenza di divisione solo in relazione a tale compendio e con l'esclusione dei terreni in comproprietà con terzi, ancorché ricompresi nell'asse ereditario.
7 La domanda di divisione, proposta dall'attrice, alla quale il convenuto ha Controparte_1 aderito, deve essere dichiarata inammissibile per i motivi di seguito indicati.
L'elaborato peritale, depositato dal CTU geom. in data 3 febbraio 2023, Persona_4 ha stimato il compendio immobiliare ereditario per cui è causa, in complessivi euro 1.037.000
e ha concluso per la natura divisibile del compendio per cui è causa, in ragione del numero e della natura dei singoli immobili componenti i diversi lotti formati dal ctu.
Il medesimo CTU, con riguardo alla conformità degli immobili, ha accertato, con valutazione non contestata dalle parti sul punto, le seguenti irregolarità: quanto al COMPARTO A, è necessario eliminare la superfetazione attuata con la chiusura delle logge poste tra vano scala e camere;
inoltre l'intero comparto non è conforme e necessita il rifacimento di n. 6 schede catastali;
quanto al COMPARTO B, le schede catastali non sono conformi e necessita il loro rifacimento;
quanto al , le schede catastali non sono conformi e necessita il CP_7 loro rifacimento;
quanto al il comparto è urbanisticamente non conforme in CP_8 quanto presenta lievi difformità rispetto all'autorizzato consistenti principalmente in una diversa distribuzione degli spazi interni;
inoltre la scheda catastale del piano terra non è conforme e ne necessita il rifacimento (cfr. pag. 27 e ss. dell'elaborato peritale).
Tanto premesso, giova evidenziare in diritto che la presenza delle menzioni catastali (l'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie), al pari della regolarità edilizia e urbanistica del fabbricato, deve considerarsi una “condizione dell'azione” ex artt. 713 – 1111 c.c., sotto il profilo della possibilità giuridica del diritto alla divisione, essa deve sussistere al momento della decisione (cfr. Cass. civ., Sez. Un. n. 25021/2019). Ne consegue che la produzione della documentazione attestante la possibilità di procedere allo scioglimento della comunione può intervenire anche in corso di causa ed è sottratta alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti (vd. anche Cass. civ. n. 12654/2020, in tema di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.).
Tanto chiarito, a fronte delle accertate difformità catastali, le parti, sin dall'udienza del 5 marzo 2024, successiva all'ordinanza di rimessione della causa in istruttoria, pronunciata anche all'espresso fine di “procedere alla regolarizzazione dei beni immobili ereditari”, si sono dichiarate disponibili a provvedere alle necessarie regolarizzazioni, senza tuttavia mai completare le relative pratiche catastali, nonostante i numerosi rinvii concessi anche a tal fine dal Tribunale.
Giova infine evidenziare che, nonostante le richieste successive avanzate in tal senso dalle parti, il Tribunale non ha concesso ulteriori rinvii e ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, tenuto conto, da un lato, dell'anzianità della causa (pendente dal 2017), della conoscenza delle irregolarità catastali quantomeno sin dal deposito dell'elaborato peritale (avvenuto in data 3 febbraio 2023), nonché dei numerosi rinvii concessi, senza che le parti abbiano portato a compimento le necessarie regolarizzazioni.
8 Nella specie, la circostanza che le parti abbiano congiuntamente conferito un incarico ad un tecnico, per la risoluzione delle problematiche riscontrate dal ctu, non consente al giudice una nuova rimessione in istruttoria della causa, dovendo la stessa essere, quindi, definitivamente decisa e imponendosi, nella specie, per i motivi di seguito indicati, una declaratoria di inammissibilità della domanda di divisione del compendio ereditario immobiliare.
Come è noto, il diritto potestativo individuale riconosciuto al singolo condividente di domandare, in ogni tempo, lo scioglimento della comunione trova, ad avviso della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., sez. un. n. 25021/2019), un duplice limite nelle norme dettate dal legislatore in tema di conformità catastale e urbanistico-edilizia.
In particolare, quanto alla disciplina sulla conformità catastale, la disposizione di cui all'art. 29 comma 1 bis Legge n. 52/1985 richiede, ai fini della validità degli atti di scioglimento della comunione di diritti reali su beni immobili, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
Nella specie, in presenza di accertate difformità catastali, non regolarizzate nel corso del giudizio, lo scioglimento della comunione sul compendio immobiliare per cui è causa, il quale avrebbe ad oggetto beni in parte catastalmente difformi, è dunque impedito dagli artt. 29 comma 1 bis Legge n. 52 del 1985, che vieta la stipulazione di tali atti, comminandone la nullità. È infatti pacifico che la norma trovi applicazione anche nel caso in esame, essendo insito nella pronuncia giudiziale di divisione un effetto costitutivo, sostanzialmente traslativo, in virtù del quale ogni condividente perde la comproprietà sul tutto e acquista la proprietà individuale ed esclusiva sui beni a lui assegnati. Del resto, il Giudice, con la propria decisione, non potrebbe realizzare un effetto maggiore e diverso da quello che sarebbe stato possibile alle parti, né, tantomeno, un effetto che eluda le norme di legge che governano, nella forma e nel contenuto, l'autonomia negoziale dei consociati.
È poi oramai indubbio che tale disciplina non sconti alcuna eccezione rispetto allo scioglimento della comunione ereditaria, che va assimilato, quanto alla natura e ai suoi effetti, all'atto di scioglimento della comunione ordinaria: entrambi costituiscono contratti plurilaterali ad effetti reali e con funzione distributiva, con i quali i contraenti si ripartiscono le cose comuni in proporzione alle rispettive quote, facendo cessare lo stato di contitolarità in cui essi si trovano rispetto ad un bene o ad un complesso di beni (in tal Cass. Civ., Sez. Un., n. 25021/2019, cit.).
In definitiva, poiché, come già evidenziato con la sentenza non definitiva, l'accertamento della conformità delle planimetrie depositate in catasto allo stato di fatto dell'immobile è presupposto indispensabile perché possa essere pronunciata sentenza di scioglimento della comunione ereditaria, non potendo la sentenza eludere le norme di legge in materia, ne consegue l'inammissibilità della domanda di divisione del compendio ereditario per cui è causa.
9 Quanto, infine, alla domanda di divisione parziale proposta dall'attrice Parte_1
in sede di comparsa conclusionale, in relazione agli immobili “conformi”, si
[...] osserva quanto segue.
Ancorché, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, già richiamato in motivazione, il principio dell'universalità della divisione ereditaria non sia un principio assoluto e inderogabile, la divisione parziale tra comproprietari è ammissibile quando essi vi consentano. Nella specie, non è intervenuto alcun accordo tra le parti, volto a limitare l'originaria domanda di divisione ai soli beni “regolari”, né le altre parti del giudizio hanno ridotto l'originaria domanda, volta ad ottenere la divisione dell'intero asse, ai soli beni ritenuti dal CTU conformi dal punto di vista urbanistico – catastale.
Ne consegue il rigetto della domanda di divisione parziale proposta da Parte_1 con la comparsa conclusionale.
[...]
Tanto statuito in ordine alla domanda di divisione, fermo quanto accertato con la sentenza non definitiva, in ordine al diritto di di ottenere la corresponsione, a Parte_1 carico di di un'indennità di occupazione, in relazione all'immobile di via Controparte_1
Provinciale n. 36 (piano terra), con decorrenza dalla data della domanda e sino al rilascio, nonché a carico di di un'indennità di occupazione, in relazione Controparte_2 all'immobile di via Provinciale n. 36 (primo piano), con decorrenza dalla data del 17 dicembre 2015, al fine della pronuncia delle relative statuizioni di condanna, deve essere determinato il valore locativo degli immobili di cui si discute.
In ordine alla quantificazione dei suddetti danni da occupazione, il ctu ha accertato, con una valutazione che il Tribunale condivide e che, pertanto, richiama integralmente, in quanto svolta secondo criteri ragionevoli e adeguatamente motivati, i seguenti valori locativi: euro 743,16 mensili quanto alla superficie occupata da ed euro 562,49 quanto Controparte_1 alla superficie occupata da Controparte_2
Tenuto conto dei valori locativi come sopra determinati, appare equo determinare l'indennità di occupazione mensile dovuta da in favore della sorella, in misura pari a Controparte_1 circa ½ (pari alla quota ereditaria di pertinenza dell'attrice) dell'importo del canone mensile determinato dal CTU, vale a dire, € 350,00 mensili, con decorrenza, come già statuito nella sentenza non definitiva, dalla data della domanda e sino all'effettivo rilascio.
Appare inoltre equo determinare l'indennità di occupazione mensile dovuta da CP_2
in favore della zia, in misura pari a circa ½ (pari alla quota ereditaria di pertinenza
[...] dell'attrice) dell'importo del canone mensile determinato dal CTU, vale a dire, € 250,00 mensili, con decorrenza, come già statuito nella sentenza non definitiva, dalla data del 17 dicembre 2015 e sino all'effettivo rilascio.
Poiché le predette somme costituiscono debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali, di natura compensativa, dalla data del dovuto e fino alla data del pagamento delle somme medesime.
10 In ordine alla regolazione delle spese di lite, deve procedersi innanzitutto alla regolazione delle spese relative alla fase cautelare introdotta in corso di causa.
Ed infatti, prima della celebrazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, parte attrice ha proposto ricorso per sequestro conservativo in corso di causa, definito con ordinanza del 30 marzo 2023, con cui questo giudice ha rigettato integralmente la domanda cautelare, rimettendo la regolazione delle spese processuali della fase cautelare al merito.
In applicazione del principio di soccombenza, parte attrice, ricorrente in sede cautelare, deve essere condannata a rifondere alle parti resistenti, le spese di lite, liquidate in conformità ai parametri medi del D.M. n. 55/2014, avuto riguardo ai procedimenti cautelari e tenuto conto dell'effettiva attività processuale svolta (esclusa dunque la fase istruttoria non svolta).
Quanto alle spese del giudizio di merito, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e, in particolare, della declaratoria di inammissibilità della domanda di divisione proposta dall'attrice, del parziale accoglimento delle domande attoree di condanna e del rigetto delle domande riconvenzionali e, dunque, della reciproca soccombenza in relazione alle domande originariamente proposte dalle parti costituite, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra tutte le parti le spese processuali.
Quanto alle spese di CTU, le stesse – come liquidate con separato decreto – sono integralmente compensate tra le parti, muovendo dal condivisibile orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità e mutuabile nel caso di specie, secondo cui la consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio;
le relative spese rientrano pertanto tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa (così, Cass. civ. n. 11068/2020; in senso conforme Cass. civ. n. 17739/2016).
P.Q.M.
il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede: dichiara inammissibile la domanda di divisione ereditaria proposta da Parte_1
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condanna al pagamento, in favore di a titolo di Controparte_1 Parte_1 indennità di occupazione, della somma di € 350,00 mensili, con decorrenza dalla data della domanda sino all'effettivo rilascio, oltre interessi come in motivazione;
condanna al pagamento, in favore di a titolo Controparte_2 Parte_1 di indennità di occupazione, della somma di € 250,00 mensili, con decorrenza dal 17 dicembre 2015 sino all'effettivo rilascio, oltre interessi come in motivazione;
11 condanna alla rifusione, in favore dei convenuti, delle spese del Parte_1 procedimento cautelare in corso di causa, che liquida in € 7.797,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
compensa integralmente le spese del presente giudizio di merito tra tutte le parti in causa, comprese le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Varese, in data 22 dicembre 2025.
Il Giudice
Ida Carnevale
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