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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 24/03/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5957/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 19/3/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 27/12/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
ELISA STELLA MONTEMAGNI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in
Viareggio (LU), via Nino Bixio n. 30, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato SARA MUSETTI Parte_2 C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Garibaldi n. 132, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«
1. I figli e verranno affidati ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso Per_1 Per_2 la madre;
2. considerata l'età della figlia minore (17 anni) e (16 anni) gli stessi potranno stare Per_1 Per_2 con il padre quando vorranno, compatibilmente con i propri impegni scolastici ed extrascolastici;
3. il coniuge senza collocazione prevalente dei figli, sig. Pace, corrisponderà al coniuge con collocazione prevalente dei figli, sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei Pt_1 due figli la somma complessiva di Euro 300,00 (Euro 150,00 a figlio), da corrispondere entro il giorno
10 di ogni mese mediante bonifico bancario, oltre a un importo pari alla propria quota, cinquanta per cento, dell'assegno unico e universale per i figli (AUUF), dopo l'erogazione dell'INPS, con le
1 medesime modalità;
4. i ricorrenti provvederanno inoltre al pagamento, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli come da protocollo adottato dal Tribunale di
Lucca;
5. i genitori dovranno comunicarsi altresì ogni eventuale cambiamento di residenza o di domicilio e concedono il reciproco assenso all'iscrizione dei minori sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità del minore valida per l'espatrio;
6. i coniugi dichiarano di non richiedere e di rinunziare, come in effetti non richiedono e rinunziano, alcunché a titolo di assegno di mantenimento, specificando di essere economicamente indipendenti;
7. il sig. si impegna a restituire alla sig.ra la somma di Euro 25.000,00 entro il 30 Pt_2 Pt_1 giugno 2025, somma a suo tempo prestata al marito dalla sig.ra ». Pt_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Paola (CS) il 28/6/2006, dal quale sono nati i due figli (nata il Per_1
16/2/2007) e (nato l'[...]), entrambi ancora minorenni - hanno congiuntamente richiesto Per_2 di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico
Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ.
All'udienza del 19/3/2025 le parti hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso e dalla volontà manifestata dalle parti la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
uniti in matrimonio in Paola (CS) in data 28/6/2006, debitamente trascritto nel Registro
[...] degli Atti di Matrimonio del Comune di Paola (CS) all'Atto Numero 47, Parte 2, Serie A, dell'Anno
2006, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
2 d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Paola (CS) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 19/3/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 19/3/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 27/12/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
ELISA STELLA MONTEMAGNI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in
Viareggio (LU), via Nino Bixio n. 30, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato SARA MUSETTI Parte_2 C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Garibaldi n. 132, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«
1. I figli e verranno affidati ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso Per_1 Per_2 la madre;
2. considerata l'età della figlia minore (17 anni) e (16 anni) gli stessi potranno stare Per_1 Per_2 con il padre quando vorranno, compatibilmente con i propri impegni scolastici ed extrascolastici;
3. il coniuge senza collocazione prevalente dei figli, sig. Pace, corrisponderà al coniuge con collocazione prevalente dei figli, sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei Pt_1 due figli la somma complessiva di Euro 300,00 (Euro 150,00 a figlio), da corrispondere entro il giorno
10 di ogni mese mediante bonifico bancario, oltre a un importo pari alla propria quota, cinquanta per cento, dell'assegno unico e universale per i figli (AUUF), dopo l'erogazione dell'INPS, con le
1 medesime modalità;
4. i ricorrenti provvederanno inoltre al pagamento, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli come da protocollo adottato dal Tribunale di
Lucca;
5. i genitori dovranno comunicarsi altresì ogni eventuale cambiamento di residenza o di domicilio e concedono il reciproco assenso all'iscrizione dei minori sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità del minore valida per l'espatrio;
6. i coniugi dichiarano di non richiedere e di rinunziare, come in effetti non richiedono e rinunziano, alcunché a titolo di assegno di mantenimento, specificando di essere economicamente indipendenti;
7. il sig. si impegna a restituire alla sig.ra la somma di Euro 25.000,00 entro il 30 Pt_2 Pt_1 giugno 2025, somma a suo tempo prestata al marito dalla sig.ra ». Pt_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Paola (CS) il 28/6/2006, dal quale sono nati i due figli (nata il Per_1
16/2/2007) e (nato l'[...]), entrambi ancora minorenni - hanno congiuntamente richiesto Per_2 di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico
Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ.
All'udienza del 19/3/2025 le parti hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso e dalla volontà manifestata dalle parti la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
uniti in matrimonio in Paola (CS) in data 28/6/2006, debitamente trascritto nel Registro
[...] degli Atti di Matrimonio del Comune di Paola (CS) all'Atto Numero 47, Parte 2, Serie A, dell'Anno
2006, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
2 d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Paola (CS) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 19/3/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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