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Sentenza 8 agosto 2024
Sentenza 8 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 08/08/2024, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
composta dai magistrati dott.ssa Maria Teresa Spanu Presidente
dott.ssa Donatella Aru Consigliere
dott. Francesco De Giorgi Consigliere relatore ha pronunziato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 411 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da:
( ), elettivamente domiciliata in Iglesias, presso Parte_1 C.F._1
lo studio dell'avv. Stefania Mereu, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti;
appellante
contro
( ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
( ), elettivamente domiciliati in Quartucciu presso lo studio C.F._3
dell'Avv. Cristina Vargiu, che li rappresenta e difende, con l'avv. Matteo Etzo, per procura speciale in atti;
appellati
e contro
1
( ), nata in [...] il [...], ivi residente alla Controparte_3 C.F._4
Via A. M. De Villa n. 15; ( ) con Controparte_4 P.IVA_1
sede legale in Iglesias alla Via Amelia IS De Villa n. 15;
e
( ) nata a [...] il [...], CP_5 C.F._5
residente in [...]; ( ) nato a CP_6 C.F._6
Thal/St. Gallen (Svizzera) il 07.09.1974, residente in [...];
[...]
( nato a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._7
in Iglesias alla Via Baracca n. 56; tutti in qualità di eredi di Per_1
( ) nato in [...] il [...]; C.F._8
appellati contumaci
la causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
Nell'interesse dell'appellante: “Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Cagliari, ogni avversa
istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento dell'appello ed in riforma della
sentenza appellata: In Via Principale e nel Merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in
narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza Sentenza n.
2628/2023, resa dal Tribunale Civile di Cagliari, in persona del Giudice monocratico
D.ssa Monica Mascia, R.G. n. 3184/2017, pubblicata il 06.11.2023, Repert. N. 2524/2023
del 06.11.2023, notificata il 07.11.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel
giudizio di primo grado che qui pedissequamente si riportano: “Voglia l'Ill.mo Tribunale
adito, ogni eccezione, deduzione e conclusione respinta:
1.Rigettare la richiesta di
riconoscimento della legittimità dell'acquisto dei signori virtù del decreto di CP_1
trasferimento del G.E., poiché incompatibile con il presente procedimento, ed in ogni caso
quel tipo di acquisto del diritto della proprietà è a titolo derivativo, quindi ex lege destinato
a soccombere dinnanzi al riconoscimento dell'acquisto a titolo originario.
2. Accertare e
2
dichiarare, in capo la signora l'acquisto del diritto di proprietà per Parte_1
intervenuta usucapione dell'immobile distinto al Catasto Urbano di Iglesias, N. 1, Sez.
Urbana F, Foglio 4, particella 59 sub. 1 Cat. A/7, Classe 1, Cons. 6,5 vani;
3.
conseguentemente ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, di provvedere
alle necessarie variazioni ipocatastali, con esonero del conservatore da ogni
responsabilità.
4. Voglia altresì dichiarare la Sentenza provvisoriamente esecutiva come
per legge. In ogni caso voglia condannare le parti convenute costituite in giudizio
e che hanno formulato contestazione nel presente CP_2 Controparte_1
procedimento, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio. Voglia
altresì dichiarare la Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.” E
conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati
dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. In subordine:
Accertare e dichiarare che la signora non ha agito in violazione dell'art. Parte_1
96 co. 3 c.p.c., e per l'effetto riformare la sentenza per cui è appello nella parte che la
condanna al risarcimento del danno in favore dei convenuti costituiti signori CP_2
e ed altresì sia nella consequenziale parte in cui la condanna
[...] Controparte_1
al pagamento delle spese processuali che nella parte in cui le revoca l'ammissione al PSS,
stabilendo quindi la misura del compenso da riconoscere al suo avvocato difensore,
secondo protocollo, al quale già dichiarava di aderire”.
Nell'interesse dell'appellata: “Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello adita, disattesa ogni
contraria istanza, deduzione ed eccezione: - rigettare integralmente l'avversa
impugnazione, respingere tutte le domande in essa contenute e, per l'effetto, confermare
l'impugnata sentenza pronunciata dal Tribunale Civile di Cagliari, n. 2628/2023,
pubblicata in data 6 novembre 2023, rac 3184/2017, repert. n 2524/2023. - In ogni caso,
con vittoria di spese e competenze anche per questo grado del giudizio, oltre al
risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c e conseguente revoca
3
del gratuito patrocinio”.
Fatti di causa
convenne in giudizio davanti al Tribunale di Cagliari, nell'anno 2017, Parte_1
gli eredi di , Controparte_3 Controparte_4 Per_1 CP_5 CP_6
e nonché e , ossia tutti i formali
[...] Parte_2 Controparte_1 CP_2
proprietari dell'immobile dal 1990 al 2016, per ottenere nei loro confronti l'accertamento dell'acquisto del diritto di proprietà per usucapione dell'immobile sito in Iglesias, reg. Su
Merti, distinto al NCEU al foglio 4, particella 59, sub 1, cat. A/7.
A tal fine l'attrice espose di aver posseduto pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente l'immobile fin dal 1994 e di averlo adibito a residenza propria e dei suoi tre figli , ed (avuti con il sig. , di aver realizzato tramite CP_7 CP_8 CP_9 CP_10
operai e personale specializzato importanti lavori di trasformazione, ampliamento e manutenzione, di aver edificato un muro di contenimento e di cinta, di aver apposto al fondo un cancello automatico, di aver piantato un uliveto ed un frutteto e di avervi coltivato l'orto e, in generale, di aver sempre compiuto tutte quelle attività che manifestano l'esercizio del diritto di proprietà.
Si costituirono in giudizio i coniugi e per resistere Controparte_1 CP_2
all'avversa domanda ed invocarne il rigetto, esponendo, per ciò che in questa sede interessa: - di aver acquistato la proprietà dell'immobile per cui è causa in forza di decreto di trasferimento emesso dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Cagliari in data
29.09.2016, nell'ambito della procedura esecutiva n. 152/2010 promossa dall'allora
[...]
in odio all'allora proprietario - che dagli atti dell'esecuzione Controparte_11 Per_1
risultava come fossero in possesso dell'immobile gli eredi di i quali avevano Per_1
dichiarato di essere disponibili al rilascio spontaneo entro il 15.11.2016, impegno poi disatteso tanto che essi convenuti avevano dovuto esperire un procedimento di esecuzione forzata per rilascio conclusosi nel 2017; - che solo al momento dell'accesso nell'immobile
4
dell'Ufficiale giudiziario per il rilascio, in data 28.2.2017, si era palesato il sig. CP_10
fratello del debitore esecutato e compagno della – o comunque
[...] Per_1 Pt_1
padre dei suoi tre figli – il quale aveva dichiarato di abitare l'immobile da oltre 25 anni;
-
che, in realtà, il medesimo era presente alle operazioni di stima dell'immobile CP_10
al fine della vendita forzata, avvenute in data 5.9.2011, ed in quella occasione dichiarò che l'immobile era utilizzato dal proprio fratello come seconda casa;
- che l'immobile era appartenuto dal 2001 al 2007 alla di cui come detto Controparte_4 CP_10
compagno o comunque padre dei tre figli della , era socio e legale rappresentante, Pt_1
sicché fino al 2007 la non poteva aver esercitato alcun possesso ad usucapionem Pt_1
in quanto doveva presumersi la tolleranza del proprietario, stante lo stretto legame di tipo famigliare esistente.
Gli altri convenuti non si costituirono in giudizio e furono dichiarati contumaci.
All'esito del giudizio, istruito con produzioni documentali, interrogatorio formale e prova per testimoni, il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 2628/2023 del 6.11.2023, rigettò la domanda proposta dall'attrice e la condannò alla rifusione delle spese processuali, oltre al pagamento di una ulteriore somma, ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c., per responsabilità
processuale aggravata e revocò l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato.
Avverso la predetta sentenza ha proposto tempestivo appello sulla base Parte_1
di due motivi.
Si sono costituiti in giudizio e per resistere Controparte_1 CP_2
all'impugnazione ed invocarne il rigetto.
Le altre parti appellate sono, invece, rimaste contumaci.
La causa, senza ulteriore istruttoria e dopo che la parte appellante ha dichiarato di non accettare la proposta transattiva formulata dal Consigliere istruttore all'udienza del
28.3.2024, accettata invece dagli appellati costituiti (che prevedeva la rinuncia all'appello
5
e la contestuale rinuncia degli appellati alle somme riconosciute in loro favore in primo grado ai sensi dell'art. 96 c.p.c.) è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come modificato dal d. lgs. 149/2022, essendosi ravvisati i presupposti di cui all'art. 348 bis, comma 1, c.p.c.
Ragioni della decisione
Preliminarmente occorre rilevare come, pur non essendosi perfezionate le notifiche dell'atto di appello nei confronti dei convenuti e il Controparte_3 Controparte_4
processo possa comunque fare il suo corso non essendo essi passivamente legittimati rispetto alle pretese della parte appellante e attrice in primo grado, come nemmeno sono legittimati i convenuti contumaci , e per i quali la CP_5 Parte_2 CP_6
notificazione è, invece, regolare.
Sul punto è appena il caso di precisare come il legittimato passivo rispetto alla domanda di usucapione sia soltanto l'ultimo intestatario dell'immobile oggetto della domanda giudiziale, ovvero chiunque contesti la proprietà rivendicata dall'attore vantando un diritto proprio, e tali nel caso di specie siano soltanto i coniugi e , che CP_1 CP_2
hanno acquistato l'immobile con decreto di trasferimento del Tribunale di Cagliari del
29.9.2016, debitamente trascritto nei registri immobiliari. Ciò è conforme al principio per cui: “l'azione con cui, a qualsiasi titolo, si rivendica una proprietà (nella specie a titolo di
usucapione) va diretta unicamente nei confronti di chi possiede il bene o ne è proprietario
all'atto della domanda e non anche dei precedenti danti causa che non hanno veste di
litisconsorti necessari;
pertanto, qualora sia citato nel giudizio di usucapione oltre
all'attuale proprietario alcuno dei danti causa, l'omessa pronuncia in merito a questi non
infirma la sentenza emanata sulla domanda proposta nei confronti dell'unico legittimato
passivo” (cfr. Cass. civ. n. 5335/2000; Cass. civ. n. 17270/2015; Cass. civ. ord. n.
24260/2018). Si deve, pertanto, escludere che sia anche necessario ricostituire il litisconsorzio processuale avvenuto in primo grado atteso che in nessun caso le presente
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sentenza potrebbe avere effetto nella sfera giuridica dei contumaci per i quali la notifica non si è perfezionata.
Con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per non aver ritenuto provati i fatti posti a base della domanda di usucapione, ossia la sussistenza in capo ad essa del possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto dell'immobile per cui è causa,
in quanto non avrebbe tenuto in adeguato conto la prova che la avesse eseguito Pt_1
importanti lavori edili sull'immobile fin dal 1994, con irrilevanza delle vicende successive a tale anno, nonché avrebbe travisato le dichiarazioni dei testi che avevano dichiarato di aver eseguito i lavori come dipendenti dell'impresa di ed avrebbe CP_10
ingiustificatamente ritenuto rilevante, per escludere in capo alla l'elemento Pt_1
soggettivo, il rapporto intercorrente tra questa ed il predetto rapporto dal quale CP_10
sono nati ben tre figli, avendo la di cui era socio unico ed Controparte_4 CP_10
amministratore, acquistato l'immobile per cui è causa nel 2001 per poi alienarlo a Per_1
fratello di e debitore esecutato, nell'anno 2007.
[...] CP_10
Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per aver dato erroneamente rilievo a documenti e dichiarazioni testimoniali aventi ad oggetto le seguenti circostanze: la circostanza che nell'ambito del sopralluogo eseguito dal c.t.u. nell'ambito dell'esecuzione immobiliare, avvenuto nel 2011, non fosse stata rilevata la presenza della ed anzi si fosse dato atto che l'immobile era libero ed utilizzato dall'esecutato Pt_1
( quale seconda casa;
la circostanza che il legale degli esecutati (gli eredi di Per_1
nel frattempo deceduto) avesse trattato nell'anno 2016 il rilascio spontaneo Per_1
dell'immobile da parte dei propri assistiti;
la circostanza che al momento del rilascio forzato avvenuto nel 2017 fosse presente nell'immobile il solo il quale aveva CP_10
dichiarato, contrariamente a quanto affermato nel 2011, di occupare l'immobile da circa
25 anni;
la circostanza che la fosse compagna di Nell'ambito del Pt_1 CP_10
secondo motivo l'appellante si è anche doluta della condanna ai sensi dell'art. 96, comma
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3, c.p.c. motivata dall'aver il giudice di primo grado ravvisato nell'azione proposta dalla una forma di ostruzionismo al positivo esito dell'espropriazione immobiliare, in Pt_1
odio al fratello del proprio compagno.
I motivi, che possono essere trattati congiuntamente stante la loro stretta connessione, sono manifestamente infondati.
In tema di usucapione, spetta a colui che domanda l'accertamento dell'intervenuta usucapione l'onere di dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà per un periodo di almeno vent'anni.
Tale prova, come correttamente ritenuto dal Tribunale, non solo non è stata fornita dalla parte attrice, ma anzi sono risultate provate nel giudizio circostanze di fatto idonee ad escludere sia l'esistenza di un possesso ad usucapionem, sia il decorso ventennale dell'asserito possesso.
Ed infatti risultano dirimenti le seguenti circostanze di fatto, ciascuna di per sé escludente la fondatezza della domanda:
a) la è, o comunque è stata, legata sentimentalmente al sig. con il Pt_1 CP_10
quale ha avuto tre figli, due nati nell'anno 2000 e uno nato nell'anno 2003 e ha allegato che l'immobile per cui è causa è stato da sempre adibito a propria residenza sua e dei suoi figli. In tale contesto, non può non rilevare la circostanza che l'immobile sia stato di proprietà, dall'anno 2001 all'anno 2007, della società di cui il Controparte_4
predetto era socio unico e, quanto meno dal 2006, amministratore e poi CP_10
liquidatore, sicché per tutto questo lasso temporale la non può in alcun modo aver Pt_1
esercitato un possesso ad usucapionem, ossia con esclusione del riconoscimento dell'altrui diritto di proprietà: l'immobile in cui essa asseriva di vivere ed in cui asseriva vivessero anche i suoi figli era di proprietà della società del proprio compagno o comunque del padre dei suoi figli conviventi, sicché è manifesta la sussistenza quanto meno della tolleranza del proprietario;
8
b) se anche corrispondesse al vero che e i suoi figli vivessero Parte_1
nell'immobile per cui è causa anche in data successiva alla vendita del bene dalla
[...]
di al fratello di quest'ultimo, poi debitore Controparte_4 CP_10 Per_1
esecutato nell'esecuzione forzata che si è conclusa con l'acquisto da parte dei coniugi
(anno 2007), proprio lo strettissimo rapporto di parentela esistente tra e CP_1 CP_10
nonché tra quest'ultimo e i figli della (nipoti), consente di escludere – Per_1 Pt_1
in assenza di specifici atti di interversione nel possesso - l'esercizio da parte della Pt_1
di un potere di fatto sulla cosa esercitato contro il proprietario in capo al quale Per_1
si deve necessariamente riconoscere lo stato soggettivo della tolleranza all'utilizzo del bene da parte della famiglia di fatto del proprio fratello e quindi da parte dei suoi nipoti;
c) ci sono in atti plurime risultanze istruttorie che consentono di ritenere non veritiera l'allegazione della di aver stabilmente occupato l'immobile come propria Pt_1
residenza per oltre un ventennio, ossia dal 1994 al 2017 ed esse sono le seguenti: 1) il certificato delle vicende domiciliari relativo alla famiglia di dimostra che Parte_1
essa nel 1996 risiedesse nel Comune di Vallermosa, poi in altro indirizzo di Iglesias,
diverso da quello dell'immobile pignorato, fino al 2.12.2000, data nella quale essa è
emigrata nel Comune di Maslianico in provincia di Como fino al 11.4.2011; 2) l'immobile oggetto di causa è stato pignorato nell'anno 2010 ad iniziativa della Controparte_11
contro ed in tale contesto in data 5.9.2011 l'esperto stimatore nominato dal Per_1
giudice dell'esecuzione si è recato nell'immobile per la redazione della perizia di stima e per scattare le fotografie necessarie ai fini della vendita e l'accesso è stato consentito proprio da fratello dell'esecutato e compagno della , il quale CP_10 Per_1 Pt_1
ha dichiarato che l'immobile era utilizzato dall'esecutato quale seconda casa, né Per_1
il c.t.u. ha trovato la casa occupata dalla (cfr. perizia di stima e deposizione Pt_1
testimoniale del c.t.u. dell'esecuzione, ing. ; 3) gli eredi del defunto Tes_1 Per_1
tramite il proprio legale, stavano trattando nell'anno 2016 con il legale degli un CP_1
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rilascio spontaneo dell'immobile (vi è la relativa corrispondenza in atti), sicché erano essi nel possesso dell'immobile o comunque stavano tollerando l'utilizzo del bene da parte di e della sua famiglia;
4) dai verbali relativi al processo esecutivo per rilascio CP_10
dell'immobile in favore dei coniugi , avvenuto nell'anno 2017, risulta la CP_1
presenza nell'immobile del solo il quale dapprima ha fornito una versione CP_10
diversa da quella fornita nel 2011, ossia di occupare l'immobile come propria residenza da oltre 25 anni e successivamente ha tentato di ostacolare l'esecuzione adducendo pretestuose questioni in ordine all'individuazione del mappale oggetto di rilascio. In tale contesto l'Ufficiale giudiziario ha anche riferito che in occasione dell'ultimo accesso la casa era pressoché vuota, senza indumenti di alcuno negli armadi. Ebbene, tali vicende in ogni caso escludono il possesso della , vuoi perché dal 2011 non vi è traccia della Pt_1
sua presenza e della sua occupazione del bene, vuoi perché risulta in ogni caso la contestuale e costante presenza del proprio compagno e padre dei suoi figli CP_10
fratello dell'esecutato e precedente proprietario dell'immobile tramite la
[...]
nonché emerge la tolleranza dei proprietari ( e successivamente i CP_4 Per_1
suoi eredi);
d) la prova per testi espletata nell'interesse dell'attrice ai fini di dimostrare il possesso ultraventennale si è dimostrata del tutto inconcludente: tutti i capi di prova, infatti, sono stati formulati unicamente per dimostrare l'esecuzione di lavori nell'immobile da parte della nell'anno 1994 o negli anni immediatamente successivi, ma nulla è stato Pt_1
dedotto, in modo puntuale, preciso e circostanziato, sul potere di fatto asseritamente esercitato sul bene negli anni successivi. Sul punto è appena il caso di evidenziare, per confutare le argomentazioni contenute nell'atto di appello sull'asserita violazione da parte del Tribunale dell'art. 1142 c.c., che pare non correttamente inteso proprio dall'appellante,
come la presunzione prevista dalla citata disposizione, non per nulla rubricata 'presunzione
di possesso intermedio', implichi la prova da parte di chi si assume possessore di un bene
10
per un certo periodo temporale, sia la prova del possesso attuale, o comunque la prova del possesso al momento finale da egli posto a base della propria domanda, sia la prova del possesso nel più remoto periodo iniziale, sicché in tal modo può presumersi appunto anche il possesso intermedio;
mentre nel caso di specie l'attrice ha inteso capitolare una prova per testi tutta rivolta a provare l'asserito possesso iniziale, ma nulla ha dedotto sul protrarsi per il ventennio di tale asserito possesso, sicché dalla prova di un eventuale possesso negli anni 1994-1996 non può trarsi la prova del possesso ultraventennale. Ad ogni modo,
l'inconcludenza della prova emerge anche dalle risposte, imprecise e lacunose rese dai testi escussi nell'interesse della : - il teste ha riferito di lavori fatti Pt_1 Testimone_2
eseguire dalla sorella nell'immobile solo negli anni 1994-1996, quando aveva Pt_1
appena 12 anni e massimo 15 anni, sicché non ha saputo nemmeno rispondere circa il fatto se la retribuzione degli operai provenisse direttamente dalla (risposta: lo Pt_1
presumo); - il teste operaio che ha contribuito ad eseguire i lavori negli Testimone_3
anni 1994-1996 ha affermato di averli eseguiti quale dipendente dell'impresa di CP_10
che la gli 'passava lo stipendio, si vede che era d'accordo con
[...] Pt_1 CP_10
Con per poi aggiungere che “mi pagava lei però ero dipendente di (ciò a riprova del fatto che la non ha mai posseduto in opposizione ad che poi ha acquistato Pt_1 CP_10
l'immobile con la sua società, la riconoscendo peraltro in tal modo il Controparte_4
diritto dominicale di proprietaria nel 1994); - il teste IS ha solo riferito Controparte_3
di aver sostituito vetri rotti e appeso specchi tra il 1994 e il 1996 su incarico della Pt_1
mentre il teste , altro fratello dell'attrice, non ha fornito elementi utili e Testimone_4
differenti da quanto riportato dagli altri testi.
Del tutto irrilevanti, infine, sono le diffuse argomentazioni dell'appellante in ordine ad una asserita violazione da parte del Tribunale - che aveva ritenuto sussistenti in base al complesso compendio probatorio talune circostanze di fatto dedotte anche in taluni capi di prova per testi (segnatamente la sussistenza di uno stretto legame personale e sentimentale
11
tra la e – dell'ordinanza con la quale il precedente giudice istruttore Pt_1 CP_10
non aveva ammesso detti capi in quanto giudicati irrilevanti: sul punto è sufficiente richiamare quanto disposto dall'art. 177, comma 1, c.p.c.: “le ordinanze, comunque
motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa”.
In conclusione, l'appello deve essere integralmente rigettato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione del d.m. 55/2014 e ss.mm.ii. con applicazione dello scaglione di valore per le cause fino a euro 260.000,00 (in tale scaglione è contenuto il valore dell'immobile oggetto di causa, alienato nel 2016 per euro 80.000) e parametri medi per le fasi di studio,
introduttiva e minimi per quella decisoria, con esclusione della fase istruttoria, non svoltasi.
Sussistono, inoltre, i presupposti per condannare l'appellante al pagamento di una ulteriore somma in favore degli appellati costituiti ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., atteso che essa ha agito in giudizio quanto meno con colpa grave, in manifesta carenza dei presupposti di fatto per ritenere sussistente in capo ad essa una situazione possessoria, anzi smentita dalle risultanze documentali in atti e formulando argomentazioni del tutto temerarie (ad esempio sostenere l'irrilevanza della circostanza di avere ben tre figli con il sig. CP_10
al fine di escludere che l'utilizzo dell'immobile avvenisse per il suo consenso e la sua
[...]
tolleranza) e creando una ingiustificata incertezza, in capo agli aggiudicatari , CP_1
sulla stabilità dell'acquisto dell'immobile a seguito di vendita forzata ed, infine, rifiutando ingiustificatamente la proposta conciliativa formulata dal Consigliere istruttore. L'entità
della somma può essere equitativamente determinata in una somma pari a 1/3 di quanto liquidato a titolo di spese legali.
Per gli stessi profili di colpa grave nell'agire in giudizio testé ravvisati, sussistono anche i presupposti per pronunciare, ai sensi dell'art. 136, comma 2, d.p.r. 115/2002, la revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, cui l'appellante è stata ammessa per il presente
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grado con delibera dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari.
Tali ultime statuizioni rendono anche evidente l'infondatezza delle generiche doglianze dell'appellante in ordine alla condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. da essa riportata in primo grado, del tutto giustificata per le stesse ragioni adottate in questa sede.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Cagliari n. 2628/2023 del 6.11.2023;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali in favore di CP_1
ed , in solido fra loro, che si liquidano in euro 7.440,00 per
[...] CP_2
compensi, oltre spese generali e accessori di legge;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore degli appellati costituiti della somma di euro 2.480,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.;
- revoca l'ammissione dell'appellante al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
- dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater d.p.r. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 31.7.2024
Il consigliere estensore dott. Francesco De Giorgi
Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
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