Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 09/06/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 234/2023
Appello Sentenza Tribunale Brindisi
N. 498 del 23.03.2023
Oggetto: intimazione di pagamento;
crediti previdenziali;
prescrizione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott. Gennaro Lombardi Presidente
Consigliere relatore dott.ssa Maria Grazia Corbascio
Consigliere dott.ssa Luisa Santo ha emesso la seguente
SENTENZA nelle cause riunite, in materia di previdenza, in grado d'appello, n.234/2023 RG e 240/2023 RG, tra
Pt 1 rappresentato e difeso dagli Avv. Salvatore Graziuso, Fabiola Leone, e Maria Teresa
Petrucci, Lucia Orsingher, Marcello Raho
APPELLANTE nel giudizio n.234/2023
APPELLATO nel giudizio n.240/2023
e
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Felicita Natalizzi Zizzi
APPELLATO nel giudizio n. 234/2023
APPELLANTE nel giudizio n.240/2023
Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Carmen
Zeppa
APPELLANTE incidentale nel giudizio n.234/2023
APPELLATA nel giudizio n.240/2023
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 23.3.2023 il Tribunale di Brindisi, in accoglimento del ricorso proposto il 24.10.2019 da avverso l'intimazione di pagamento n.024 2019 Controparte_1
9001952983 000, notificata il 4.6.2019, e avverso i sottostanti crediti dell' T_, portati da sei cartelle di pagamento emesse dal 2002 al 2007 e da due avvisi di addebito emessi nel 2013, aveva dichiarato l'estinzione dei crediti, ritenendo che, anche laddove vi fosse stata la (contestata)
come figlia, con invio a Controparte_1 della raccomandata informatica di avvenuta notifica al familiare, senza che fosse stata tuttavia allegatala prova del ricevimento di tale raccomandata.
Con atto del 21.4.2023 1' T_ ha proposto appello avverso quella sola parte della decisione che aveva accolto il ricorso di CP con riferimento ai due avvisi di addebito, e specificamente aveva censurato: -la mancata valutazione dell'eccezione di inoppugnabilità dei titoli esecutivi per decorso del termine di 40 giorni previsto dall'art.24 d.lgs.n.46/1999; -il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' T_ essendo l'intimazione di pagamento un atto del concessionario della riscossione;
-l'erroneità della declaratoria di prescrizione malgrado l'esistenza di atti interruttivi;
-l'erroneità della condanna in solido tra T_ e Controparte_2
[...]
Ha proposto appello incidentale l' con atto del Controparte_2
10.5.2024, con il quale, aderendo parzialmente all'appello dell' T_ relativamente all'avvenuta interruzione della prescrizione sugli avvisi di addebito (in ragione dell'istanza di rateazione presentata da CP nel 2013, del suo valore di riconoscimento di debito, e della notificazione delle due intimazioni di pagamento eseguite rispettivamente il 12.9.2017 e il
19.10.2018). Riguardo all'intimazione del 2017 1' ha sostenuto che, in Controparte_2 assenza di indirizzo PEC valido e attivo, la notificazione era stata eseguita mediante deposito telematico dell'atto presso la Camera di Commercio e invio al destinatario della raccomandata
(semplice) contenente la comunicazione dell'avvenuto deposito, non essendo previsti dalla normativi altri adempimenti a carico dell'ente notificante. Quanto all'intimazione di pagamento del
2018 aveva evidenziato che la consegna a mani della figlia del destinatario presso il domicilio di quest'ultimo era valida ex art.60, comma 1, lett b bis, d.p.r. n.600/1973 che non specificava la necessità di una raccomandata con avviso di ricevimento in caso di consegna a persona diversa dal destinatario. Con la memoria del 10.5.2024 1' CP ha nel contempo chiesto il rigetto dell'appello autonomamente proposto da CP (in ordine alle spese di lite regolate nella sentenza di primo grado), e poi riunito a quello dell' T_. L CP ha chiesto quindi che, in riforma dell'impugnata sentenza, fosse dichiarata la ritualità della notificazione delle cartelle e degli avvisi di addebito, che per gli avvisi di addebito fosse dichiarata la validità degli atti interruttivi della prescrizione, che fosse disposta la compensazione delle spese di lite del primo grado e rigettati gli altri profili di appello dell' T_ e del CP
Con atto depositato il 24.4.2023 CP premesso che il valore della domanda accolta dal Tribunale era di € 108.747,56, aveva lamentato l'inadeguatezza della liquidazione delle spese processuali di primo grado (pari ad € 1500,00 e accessori) rispetto al D.M. n.55/2014 e modifiche del D.M. n.37/2018. Aveva quindi chiesto la condanna ad un importo coerente con le tariffe professionali.
L' Pt 1 aveva chiesto il rigetto dell'appello del CP
All'esito della riunione degli appelli, la causa è stata decisa all'udienza di discussione dell'11.11.2025 come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Gli appelli rispettivamente proposti dalle parti sono fondati nei limiti qui di seguito indicati.
1. Preliminarmente deve essere disattesa la censura dell' T_ di difetto di legittimazione passiva rispetto alle questioni relative alle intimazioni di pagamento, posto che pur costituendo esse atti del concessionario della riscossione, i relativi effetti si producono sulla permanenza o sull'estinzione del credito sostanziale, di cui è titolare l'ente previdenziale, con la conseguenza che quest'ultimo non risulta estraneo al giudizio.
2. Riguardo alla censura sull'inoppugnabilità dei titoli esecutivi per decorso del termine di 40 giorni previsto dall'art.24 d.lgs.n.46/1999 si rileva che ammissibile è l'azione giudiziale dell'originario ricorrente nella parte in cui è diretta a far valere fatti modificativi o estintivi verificatisi successivamente allo scadere del predetto termine.
3. Sono fondate le doglianze dell' T_ (e adesive dell' CP () su quella parte della sentenza di primo grado in cui è stata dichiarata l'estinzione per prescrizione dei due avvisi di e n.324 2013 addebito n.324 2013 000714978000 (di € 40.399,49) notificata il 7.6.2013
0002241903 000 (di € 4.287,65) notificato l'11.2.2014.
il, eEd invero, per i crediti indicati nell'avviso di addebito n. 324 2013 000714978000, nell'avviso di addebito n.324 2013 0002241903 000, ritualmente notificati a mezzo posta, ex art. 26 c.3 D.P.R. n.602/1973 pro tempore vigente, il 7.6.2013 e l'11.2.2014 (notifiche mediante consegna della raccomandata a.r. al domicilio del destinatario, alle persone di famiglia ivi rinvenute, come emerge dalle copie dei relativi avvisi di ricevimento prodotti in giudizio e dal confronto con l'attestazione di composizione del nucleo familiare contenuta nella dichiarazione
ISEE allegata all'istanza di rateazione), sono intervenuti, come atti interruttivi della prescrizione,
l'intimazione di pagamento n.024 2017 9003132735000, quella n. 024 2018 9002756040000 e da ultimo quella n.024 2019 9001952983000, all'esito della quale CP ha proposto ricorso.
A differenza di quanto ritenuto dal Tribunale nella sentenza impugnata, l'intimazione di pagamento n.024 2017 9003132735000 risulta essere stata notificata a mezzo pec presso
INFOCAMERE S.C p.A. e di tale deposito è stato dato avviso il 13.9.2017 al CP_1 con lettera raccomandata, come emerge dalla documentazione in atti.
Pur essendo noto che vi sono state, nel tempo, varie modifiche normative sulle modalità di notificazione delle cartelle di pagamento, applicabili anche agli avvisi di addebito e alle intimazioni di pagamento, rileva questa Corte che il procedimento di notifica seguito per la predetta intimazione di pagamento n.024 2017 9003132735000 risponde alla previsione di legge nella formulazione testuale che era in vigore alla data del 13.9.2017 (Art.26 commi 1-3 D.P.R. n.602/1973: “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è
l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.
2.La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-
PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 3. Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario pro tempore vigente".
Art.60, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, modificato dall'art. 7 quater del D.L. n.193 del 2016 convertito in legge 1.12.2016 n.255 : “In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalita' di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato puo' essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalita' previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.
68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio sono consentite la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Se la casella di posta elettronica risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della societa' InfoCamere
Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni;
l'ufficio inoltre da' notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il_notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'ufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della societa' InfoCamere Scpa. (...)").
Rituale, perché in osservanza dell'art.26 comma 3 D.P.R. n.602/1973 cit., è anche la notificazione della successiva intimazione di pagamento n. 024 2018 9002756040000, avvenuta a mezzo posta raccomandata consegnata, presso il domicilio del CP a mani della figlia CP_3
(v., nel fascicolo dell' T_, la menzionata attestazione di composizione del nucleo familiare contenuta nella dichiarazione ISEE allegata all'istanza di rateazione).
Pertanto la regolare notificazione delle due intimazioni del 2017 e del 2018 ha determinato l'interruzione del termine quinquennale di prescrizione dei crediti indicati negli avvisi di addebito del 2013 (n. 324 2013 000714978000 e n.324 2013 0002241903 000), con la conseguenza che i crediti non erano prescritti neppure al momento della notificazione dell'intimazione di pagamento del 2019 per cui è causa.
Quindi l'appello proposto dall' T_ (con l'adesione dell' Controparte_2 sotto tale profilo) riguardo ai crediti dei due avvisi di addebito è fondato, in quanto
[...] tali crediti non sono prescritti, ma tutt'ora esistenti.
4. Non essendo state formulate specifiche censure in ordine alla declaratoria, contenuta nella sentenza impugnata, circa la avvenuta prescrizione degli altri crediti indicati nell'intimazione del 2019, ossia quelli portati dalle cartelle di pagamento, si è formato il giudicato interno sul punto.
Sono inammissibili, e prive concreto interesse processuale, le conclusioni rassegnate dall' Controparte_2 al fine di ottenere la declaratoria di ritualità della notificazione delle predette cartelle di pagamento. Le altre questioni di merito sono assorbite negli argomenti fin qui trattati.
5. Parzialmente fondato è anche l'appello proposto da CP sul capo delle spese processuali, essendo evidente che la liquidazione operata dal primo giudice (€1.500,00 oltre accessori come per legge) non è osservante dei minimi dei compensi previsti dal D.M. n.55/2014 e successive modifiche, in rapporto al valore della causa, rientrante nel quinto scaglione.
Posto che la sentenza di primo grado viene qui riformata parzialmente con riferimento al merito, così determinandosi un accoglimento (non totale, ma) parziale delle domande proposte dal ricorrente in primo grado, si ravvisano motivi idonei ai sensi dell'art.92 c.p.c. letto alla luce della
Corte Cost. sent n.77/2018, per disporre la compensazione delle spese nella misura di 1/3 del totale;
restando i residui 2/3 a carico di T_ e CP , in base al principio di soccombenza, nella misura che in dispositivo viene riliquidata in applicazione dei predetti minimi tariffari, per tre fasi processuali, tenuto conto dell'attività in concreto svolta.
L'appello dell' T_ avverso la condanna al pagamento in via solidale con l' CP è infondato, poiché, sotto un primo profilo, come sopra già detto, vi è la legittimazione passiva anche di Pt 1 rispetto alle questioni afferenti ai crediti delle cartelle, e poichè, sotto altro profilo, in primo grado l' CP_4 aveva rassegnato conclusioni sfavorevoli al ricorrente con riferimento alle stesse cartelle.
Nella necessaria visione complessiva dell'esito del giudizio, anche le spese di questo grado sono compensate nella stessa misura.
In entrambi i gradi con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art.93 c.p.c.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce- sezione lavoro, visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 21.04.2023 da T_ nei confronti di nonché sull'appello e dell' Controparte_1 Controparte_2 incidentale proposto da quest'ultima e sull'appello riunito proposto con ricorso del 24.4.2023 dal predetto CP avverso la sentenza del 23.3.2023 n.498 del Tribunale di Brindisi, così provvede:
a) accoglie parzialmente gli appelli e, per l'effetto, dichiara insussistenti, perché estinti per prescrizione, esclusivamente i crediti contributivi costituenti oggetto delle cartelle di pagamento emesse dal 2002 al 2007, come indicate nell'intimazione di pagamento n.024 2009 9001952983/000;
b) rigetta nel resto il ricorso proposto in primo grado da Controparte_1
c) dichiara compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio nella misura di 1/3 del totale;
condanna T_ e in solido tra loro, al Controparte_2
,
pagamento, in favore di CP dei residui 2/3 liquidati, ex D.M. 55/2014, in euro 2.800,00 per il primo grado e in euro 3.334,00 per il secondo grado, oltre accessori e rimborso spese forfettarie come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Felicita Natalizi Zizzi.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Lecce, 11.04.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Grazia Corbascio dott.Gennaro Lombardi