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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 11/06/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2296/2023 RG trattata all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc con scadenza prevista al giorno 11.6.2025 promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
MAURO LUCA
Ricorrente
O Controparte_1
in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. CP_2
Mariagrazia CARNOVALE;
Resistente
nonché contro
- , in persona del l.r.p.t, Controparte_3 rappresentanto e difeso, con mandato in atti, dall'avv.PINGARO SABINA
Resistente
- , in persona del l.r.p.t, rappresentanto e difeso, con mandato in atti, dall'avv. CP_4
Vinicio Sacchetti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.10.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva di aver ricevuto, in data 29.09.2023, la notifica dell'intimazione di pagamento n.
09520239003446980000 portante, per quanto di competenza di questo giudice, le seguenti cartelle esattoriali/avvisi di addebito:
1 1 ) cartella n. 09520160008638440000, presumibilmente notificata in data 03.10.2016,
2) cartella n. 09520170007203185000, presumibilmente notificata in data 30.10.2017;
3)Avviso di addebito n. 39520130001247717000, presuntivamente notificato in data
09.09.2013
4) Avviso di addebito n. 39520160000032691000, presuntivamente notificato in data
11.03.2016.
Deduceva l'omessa notifica degli avvisi di addebito;
eccepiva, altresì, la intervenuta maturazione del termine prescrizionale quinquennale ex art. 3, comma 9, della l. 8.8.1995
n. 335.
Instaurato il contraddittorio, le parti convenute contestavano la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Esaurita la trattazione, all'esito dello scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è fondato.
Nel sistema delineato dal legislatore, una volta ricevuta la notificazione della cartella esattoriale (o dell'avviso di addebito, cui l'art.30, comma 14, d.l. n. 78/2010, conv. in l.
n.122/2010 ha esteso la normativa in materia di cartelle di pagamento) il destinatario della stessa ha unicamente la possibilità di proporre opposizione nel termine di 40 giorni previsto dall'art.24 del d.lgs. n.46/99 per vizi attinenti al merito della pretesa contributiva, oppure di spiegare opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c., nel termine di 20 giorni, per far valere vizi di procedurali.
Decorsi i termini di cui sopra, il cui carattere perentorio è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Cass. n.17978/08) e salva l'ipotesi nella quale la cartella di pagamento o l'avviso di addebito non siano mai stati notificati - nel qual caso una intimazione di pagamento può costituire effettivamente il primo atto con il quale l'esistenza delle cartelle di pagamento o degli avvisi di addebito è portata a conoscenza del contribuente - viene meno ogni possibilità di far valere contestazioni, sia di forma sia di merito, in ordine al credito iscritto a ruolo.
Resta fermo, quindi, che parte ricorrente, una volta venuta a conoscenza della propria situazione debitoria mediante intimazione di pagamento (atto di messa in mora), ha l'onere di esercitare l'opposizione nei termini decadenziali normativamente previsti.
2 Nel caso di specie, il ricorso è stato depositato in data 18.10.2023 ossia entro i termini decadenziali, dall'avvenuta conoscenza in data 29.09.2023 dell'intimazione di pagamento, sicchè è fatta salva la possibilità di eccepire, in questa sede, eventuali vizi di forma nonché di merito afferenti l'atto impugnato ed i crediti ad esso sottesi.
Ciò posto, ha dedotto di aver notificato: Controparte_3
1) la cartella n. 09520160008638440000, in data 3.10.2016, mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell'art. 26 co. 2 DPR 602/1973 presso la CCIA di Reggio Emilia;
2) la cartella n. 09520170007203185000,per compiuta giacenza in data 30.10.2017,spedita all'indirizzo in Brescello via G. Carducci n. 23.
Ebbene, entrambe le suddette notifiche non possono ritenersi regolari 1) la notifica della cartella n. 09520160008638440000, in data 3.10.2016, difetta della ricezione della comunicazione dell'avvenuto deposito presso la CCIA di Reggio Emilia, che deve necessariamente essere inoltrata al destinatario per perfezionare la notifica;
invero la stessa è stata inoltrata al precedente indirizzo di residenza del destinatario(in Brescello via
G. Carducci n. 23), quando è pacifico che questi con decorrenza dal 15.07.2016 risieda nel
Comune di Melissa alla via Pio La Torre n. 16; tanto è vero che la notificazione non è avvenuta per irreperibilità del destinatario ( cfr. all. 6 fascicolo ) ; 2) Controparte_3 anche la notifica della cartella n. 09520170007203185000, asseritamente perfezionatasi per compiuta giacenza in data 30.10.2017, non può ritenersi regolare in quanto effettuata al precedente indirizzo di residenza del destinatario (in Brescello via G. Carducci n. 23) tanto è vero che non si perfezionava per irreperibilità del destinatario;
( cfr. all. fascicolo
). Controparte_3
D'altro canto l' nel costituirsi ritualmente in giudizio, ha prodotto documentazione CP_2 attestante la regolare notifica dei seguenti avvisi di addebito:
3)Avviso di addebito n. 39520130001247717000 consegnato in data 9.9.2013 a mani del destinatario presso l'indirizzo di residenza, in Brescello via Carducci n. 23; ( cfr. ricevuta raccomandata A/R, fascicolo estratto storico residenza anagrafico all. fascicolo CP_2 ricorrente);
4) Avviso di addebito n. 39520160000032691000, consegnato in data 11.3.2016 a mani del destinatario presso l'indirizzo di residenza, in Brescello via Carducci n. 23; ( cfr. ricevuta
3 raccomandata A/R, fascicolo estratto storico residenza anagrafico all. fascicolo CP_2 ricorrente);
Invero, l'art. 30 del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge 122/2010 stabilisce che l'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica CP_2 può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
Ne consegue che, difettando apposite previsioni, la notifica a mezzo posta non soggiace alle regole previste dalla l. 20.11.1982 n. 890, che attengono alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario, ma a quelle del regolamento postale (cfr. art. 38 D.P.R. 29.5.1982
n. 655 e D.M. 1.10.2008); conseguentemente, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione ( Cfr. Cass. n. 14501/2016).
Né alcuna rilevanza assume il generico disconoscimento di firma operato dal ricorrente con note depositate in data 19.3.2024 in quanto anche nel caso della notificazione effettuata dall'agente postale trova applicazione il principio secondo cui la relata di notificazione di un atto fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta dal pubblico ufficiale procedente, la constatazione di fatti avvenuti in sua presenza ed il ricevimento delle dichiarazioni resegli, limitatamente al loro contenuto estrinseco(tra le tante, Cass. n. 2421/2014; n. 19021/2013; n. 25860/2008; n.
13748/2003; n. 4590/2000).
Alla luce di quanto sopra, occorre valutare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente.
Come noto, la disciplina della prescrizione è dettata dall'art. 3, comma 9, lett. b, della legge n.335/95, ai sensi del quale i contributi di previdenza ed assistenza obbligatori - diversi da quelli di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie di cui alla lett. a) - si prescrivono e non possono essere versati con il decorso del termine di cinque anni. Precisa il successivo comma 10, che detti termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti
4 all'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente (che prevedeva una prescrizione decennale). La stessa disposizione aggiunge che, ai fini del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione triennale di cui all'art. 2, comma 19, della legge n.638/83.
Il termine rimane quinquennale sebbene la cartella di pagamento non sia stata opposta difatti “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura CP_2 previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del CP_5
2010)” (Cass. S.U., n.23397/2016).
Ebbene, premesso che dall'omessa notifica delle cartelle esattoriali/avvisi di addebito non può discendere la nullità del successivo atto di messa in mora, ma unicamente la possibilità da parte del destinatario di esercitare una (tempestiva) opposizione recuperatoria1, ha dedotto di aver notificato : Controparte_3
A) in relazione alla cartella esattoriale n. 09520160008638440000 i seguenti atti interruttivi
(che si riportano nei limiti di quanto utile ai fini di valutare la prescrizione quinquennale):
1. intimazione n. 09520179004804789000 notificata in data 12/12/2017 con deposito presso la casa comunale;
deve tuttavia rilevarsi come tale notifica non può ritenersi regolare in quanto effettuata al precedente indirizzo di residenza del destinatario (in
Brescello via G. Carducci n. 23);
5 2. Intimazione n. 09520199006776052000 del 27/09/2019; della quale tuttavia non v'è traccia in atti;
3. Intimazione n. 09520199007556949000 del 29/11/2019; della quale tuttavia non v'è traccia in atti;
4. Intimazione n. 09520209002483879000 del 04/02/2020; della quale tuttavia non v'è traccia in atti;
Conseguentemente, quandanche la notifica del successivo atto interruttivo documentato, ossia l'intimazione n. 09520219000465257000 notificata in data 01/06/23, fosse stata regolare i crediti portati dalla cartella esattoriale in oggetto, afferendo gli anni 2016/2017, devono ritenersi inevitabilmente prescritti.
B) in relazione alla cartella esattoriale n. 09520170007203185000 i seguenti atti interruttivi:
1. Intimazione n. 09520219000465257000 notificato in data 01/06/23 con deposito presso la casa comunale ai sensi dell'art. 140 c.p.c.; tuttavia, dall'esame della documentazione in atti la notifica non può ritenersi regolare in quanto difetta la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata informativa;
2. intimazione n. 09520229006035435000 notificata il 18/09/2023 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e, successivamente, per compiuta giacenza;
in questo caso la notifica deve ritenersi regolare in quanto vi è prova della spedizione della raccomandata informativa;
Ciò posto, deve rilevarsi come alla data di notifica del predetto atto interruttivo (in data 18.09.2023) i crediti portati dalla cartella esattoriale n.
09520229006035435000, formata in data 30.10.2017, afferendo premi CP_4 relativi agli anni 2016/2017 ( quindi certamente antecedenti il mese di settembre
2017) dovevano ritenersi inevitabilmente prescritti, tenuto altresì conto della c.d. sospensione Covid pari a complessivi 311 giorni decorrenti dal 23.2.20202.
C) in relazione all'avviso di addebito n. 39520130001247717000 i seguenti atti interruttivi
6 1. Preavviso di Fermo n. 09580201600001271000 notificato il 09/05/2016 ai sensi dell'art. 140 c.p.c.; la notifica deve ritenersi regolare in quanto effettuata mediante deposito presso la Casa Comunale, presso l'indirizzo di residenza del destinatario( in Brescello via Carducci n. 23) e vi è altresì prova della spedizione della raccomandata informativa;
2. intimazione n 09520179000149739000 notificato il 25/02/2017 (doc. 15) a mezzo pec, con deposito presso la CCIAA;
la notifica non può ritenersi regolare in quanto non è stata prodotta la relata di notifica;
3. intimazione n. 09520179004804789000 notificato in data 12/12/2017 con deposito presso la casa comunale;
deve tuttavia rilevarsi come tale notifica non può ritenersi regolare in quanto effettuata al precedente indirizzo di residenza del destinatario (in Brescello via G. Carducci n. 23);
4. intimazione n. 09520199006776052000 del 27/09/2019; della quale tuttavia non v'è traccia in atti;
5. intimazione n. 09520199007556949000 del 29/11/2019; della quale tuttavia non v'è traccia in atti;
6. intimazione n. 09520209002483879000 del 04/02/2020; della quale tuttavia non v'è traccia in atti;
7. intimazione n. 09520219000465257000 notificata in data 01/06/23 con ai seni dell'art. 140 c.p.c. Ciò posto, deve rilevarsi che quandanche siffatta notifica fosse regolare, i crediti portati dall'avviso di addebito in oggetto sarebbero estinti per intervenuta prescrizione quinquennale, decorrente dal 09.05.2016 (primo atto interruttivo), tenuto conto del c.d. periodo di sospensione lungo previsto dal combinato disposto degli artt. 68, c. 4 bis, d.l. 18/2020 e 12, c. 1, d.lgs. 159/2015, per cui i termini di prescrizione dei crediti (tributari e non tributari, e quindi anche contributivi) destinati a scadere nel periodo compreso tra l'08.03.2020 e il
31.08.2021 sono sospesi per un periodo corrispondente che è pari a 541 giorni (cfr.
Corte d'Appello di Catanzaro, n. 232/2024) – nel caso di specie la prescrizione sarebbe maturata in data 09.05.2021+ 541 giorni= 1.11.2022-.
Né può darsi rilevanza alla circostanza dedotta dall' che il ricorrente, in CP_2 relazione al predetto ava, avrebbe presentato istanze di rateizzazione il 9.10.2013, ed il 27.10.2015, effettuando pagamenti dal 7.11.2013 al 13.5.2015 in quanto l' CP_5
7 non ha provato che tale istanza e tali pagamenti si riferiscano specificamente all'avviso di addebito n. 39520130001247717000 ( cfr. all 2 e 3 fascicolo . CP_2
D) in relazione all'avviso di addebito n. 39520130001247717000 , notificato in data
11.3.2016
1) Intimazione n. 09520179000149739000 notificato il 25/02/2017 (doc. 15) a mezzo pec e successivo deposito presso la CCIAA;
la notifica non può ritenersi regolare in quanto non è stata prodotta la relata di notifica;
2) Intimazione n. 09520179004804789000 con deposito presso la casa comunale;
deve tuttavia rilevarsi come tale notifica non può ritenersi regolare in quanto effettuata al precedente indirizzo di residenza del destinatario (in Brescello via G.
Carducci n. 23);
3) Intimazione n. 09520199006776052000 del 27/09/2019; della quale tuttavia non v'è traccia in atti;
4) Intimazione n. 09520199007556949000 del 29/11/2019; della quale tuttavia non v'è traccia in atti;
5) Intimazione n. 09520209002483879000 del 04/02/2020; della quale tuttavia non v'è traccia in atti;
6) Intimazione n. 09520219000465257000 (doc. 11) notificato in data 01/06/23 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. Ciò posto, deve rilevarsi che quandanche siffatta notifica fosse regolare, i crediti portati dall'avviso di addebito in oggetto devono ritenersi estinti per intervenuta prescrizione quinquennale, decorrente dall'11.3.2016 (data di notifica dell'ava), tenuto conto del c.d. periodo di sospensione lungo previsto dal combinato disposto degli artt. 68, c. 4 bis, d.l. 18/2020 e 12, c. 1, d.lgs.
159/2015, per cui i termini di prescrizione dei crediti (tributari e non tributari, e quindi anche contributivi) destinati a scadere nel periodo compreso tra l'08.03.2020 e il 31.08.2021 sono sospesi per un periodo corrispondente che è pari a 541 giorni (cfr. Corte d'Appello di Catanzaro, n. 232/2024) – nel caso di specie la prescrizione sarebbe maturata in data 11.3.2021+ 541 giorni=
3.09.2022-.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, dovendosi dichiarare estinti per intervenuta prescrizione i crediti portati dalle cartelle esattoriali e dagli avvisi di addebito sottesi all'impugnata intimazione di pagamento.
8 Le spese processuali seguono la soccombenza e, liquidate secondo i parametri di cui al
DM 55/2014 e smi ( espunta la fase istruttoria non svolta) sono poste solidamente a carico delle parti convenute in giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2296 /2023 R.G., così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara estinti per intervenuta prescrizione i crediti sottesi alle cartelle esattoriali n. 09520160008638440000 e n. 09520170007203185000 nonché agli avvisi di addebito n. 39520130001247717000 e n. 39520160000032691000, di cui all'impugnata intimazione di pagamento;
-condanna e , in via tra loro solidale, alla rifusione CP_2 CP_4 Controparte_3 delle spese di lite che si liquidano nella somma complessiva di euro € 2.500,00 , oltre CU se dovuto e versato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e CPA ed accessori come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Luca Mauro.
Crotone, 11/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così in motivazione Cass. n. 27019 del 12/11/2008 e Cass. n. 11338 del 11/05/2010: “Ne consegue che se la irrituale notifica della cartella poteva impedire la tempestività dell'opposizione, viceversa, la opposizione doveva essere tempestivamente proposta avverso l'avviso di pagamento, con la conseguenza che la inammissibilità della opposizione a detto avviso precludeva ogni questione sulla ritualità della notifica della cartella”. 2 Invero come noto l'art.37 comma 2 DL 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge 27/2020 ha disposto che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”; ulteriormente l'art.11 comma 9 Dl 183/2020 convertito con modificazioni dalla legge n.21/2021 ha previsto che “
9. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3 comma 9 della legge 8 agosto 1995 n.335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”; quindi è stato previsto un primo periodo di sospensione pari a 129 giorni dal 23.2.2020 al 30.06.2020 e un secondo periodo di sospensione, pari a 182 giorni, dal 31.12.2020 al 30.06.2021, per un totale di 311 giorni.