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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 26/05/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 573/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(c.f. ) e da Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), entrambi elettivamente domiciliati in Roma, Viale Angelico n. 36, C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Claudia Pellegrino che li rappresenta e difende come da procura in atti ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: separazione consensuale
Fatto e diritto
e hanno contratto matrimonio civile in data 22 marzo Parte_1 Parte_2
2014 in Collevecchio (RI), trascritto nei registri dello stato civile del detto Comune (Atto n.1, P. I, anno 2014) scegliendo il regime della separazione legale dei beni.
Dall'unione coniugale è nata la figlia il 07.06.2014). Persona_1
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 09.04.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) il signor provvederà ad acquistare ai sensi e per gli effetti di cui Parte_2
all'art.1411 Codice Civile, a sue totali spese, a favore del coniuge , la piena Parte_1
proprietà di altra abitazione nella quale possa alloggiare come propria abitazione prima casa, ed,
1 in particolare, ove vadano a buon fine le trattative, l'abitazione sita in Comune di GG NO
(RI), Via dell'Indipendenza n.50, Foglio 6, Particella 223, subalterno 4, individuata come possibile acquisto, o, comunque, altra abitazione nei limiti dell'importo di prezzo pari ad Euro 40.000,00, ravvisando i coniugi in tale acquisto l'unica possibilità di composizione della lite e delle condizioni di separazione ed il predetto acquisto come condizione unica ed imprescindibile della presente separazione, nonché dell'assegnazione al signor della casa coniugale Parte_2
sita in Comune di GG NO (RI) Piazza Indipendenza n. 28;
3) la casa coniugale di GG NO (RI) Piazza Indipendenza n. 28 di comproprietà del marito unitamente al di lui fratello, in pari quota tra loro, è assegnata al signor Parte_2 con quanto in essa contenuto e l'altro coniuge se ne allontanerà definitivamente, asportando i propri effetti personali, non appena la signora procederà all'acquisto Parte_1 dell'abitazione sita in GG NO (RI), Via dell'Indipendenza n.50, Foglio 6, Particella 223, subalterno 4 per la quale il signor si impegna a versare la somma di Parte_2
€.40.000,00;
4) la figlia è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e trascorrerà alternativamente Per_1
quindici giorni al mese con il padre e quindici giorni al mese con la madre ove sarà collocata la residenza;
5) il signor potrà vedere la figlia quando vorrà previo accordo con la Parte_2
madre e compatibilmente con gli impegni scolastici della medesima. In ogni caso potrà avere con sé la figlia, una settimana ad anni alterni a Natale, a Pasqua e 15 giorni nel periodo estivo da concordarsi tra i coniugi entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno;
6) il signor verserà alla moglie la somma di €.800.00 mensili, delle quali Parte_2
€.700,00 per il mantenimento della figlia ed €.100,00 per il mantenimento della signora Per_1
, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese Parte_1
straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Rieti che le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare;
7) gli assegni familiari saranno percepiti alternativamente una volta ciascuno;
8) i coniugi si prestano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto.
All'udienza del 17 aprile 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***
2 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, ogni comunione materiale e spirituale è ormai cessata tra gli stessi, e che non
è più possibile la prosecuzione di una convivenza anche parziale ex art. 151, primo comma, c.c., talché i coniugi sono addivenuti alla comune decisione di separarsi alle condizioni suddette.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Le spese sono da ritenersi compensate attesa la domanda congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio civile in Collevecchio (RI) il 22.03.2014, trascritto nei Registri dello
Stato Civile del predetto Comune (Atto n. 1, Serie I, Parte I, anno 2014);
- recepisce le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- dichiara le spese compensate.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Collevecchio (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 22 maggio 2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(c.f. ) e da Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), entrambi elettivamente domiciliati in Roma, Viale Angelico n. 36, C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Claudia Pellegrino che li rappresenta e difende come da procura in atti ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: separazione consensuale
Fatto e diritto
e hanno contratto matrimonio civile in data 22 marzo Parte_1 Parte_2
2014 in Collevecchio (RI), trascritto nei registri dello stato civile del detto Comune (Atto n.1, P. I, anno 2014) scegliendo il regime della separazione legale dei beni.
Dall'unione coniugale è nata la figlia il 07.06.2014). Persona_1
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 09.04.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) il signor provvederà ad acquistare ai sensi e per gli effetti di cui Parte_2
all'art.1411 Codice Civile, a sue totali spese, a favore del coniuge , la piena Parte_1
proprietà di altra abitazione nella quale possa alloggiare come propria abitazione prima casa, ed,
1 in particolare, ove vadano a buon fine le trattative, l'abitazione sita in Comune di GG NO
(RI), Via dell'Indipendenza n.50, Foglio 6, Particella 223, subalterno 4, individuata come possibile acquisto, o, comunque, altra abitazione nei limiti dell'importo di prezzo pari ad Euro 40.000,00, ravvisando i coniugi in tale acquisto l'unica possibilità di composizione della lite e delle condizioni di separazione ed il predetto acquisto come condizione unica ed imprescindibile della presente separazione, nonché dell'assegnazione al signor della casa coniugale Parte_2
sita in Comune di GG NO (RI) Piazza Indipendenza n. 28;
3) la casa coniugale di GG NO (RI) Piazza Indipendenza n. 28 di comproprietà del marito unitamente al di lui fratello, in pari quota tra loro, è assegnata al signor Parte_2 con quanto in essa contenuto e l'altro coniuge se ne allontanerà definitivamente, asportando i propri effetti personali, non appena la signora procederà all'acquisto Parte_1 dell'abitazione sita in GG NO (RI), Via dell'Indipendenza n.50, Foglio 6, Particella 223, subalterno 4 per la quale il signor si impegna a versare la somma di Parte_2
€.40.000,00;
4) la figlia è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e trascorrerà alternativamente Per_1
quindici giorni al mese con il padre e quindici giorni al mese con la madre ove sarà collocata la residenza;
5) il signor potrà vedere la figlia quando vorrà previo accordo con la Parte_2
madre e compatibilmente con gli impegni scolastici della medesima. In ogni caso potrà avere con sé la figlia, una settimana ad anni alterni a Natale, a Pasqua e 15 giorni nel periodo estivo da concordarsi tra i coniugi entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno;
6) il signor verserà alla moglie la somma di €.800.00 mensili, delle quali Parte_2
€.700,00 per il mantenimento della figlia ed €.100,00 per il mantenimento della signora Per_1
, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese Parte_1
straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Rieti che le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare;
7) gli assegni familiari saranno percepiti alternativamente una volta ciascuno;
8) i coniugi si prestano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto.
All'udienza del 17 aprile 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***
2 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, ogni comunione materiale e spirituale è ormai cessata tra gli stessi, e che non
è più possibile la prosecuzione di una convivenza anche parziale ex art. 151, primo comma, c.c., talché i coniugi sono addivenuti alla comune decisione di separarsi alle condizioni suddette.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Le spese sono da ritenersi compensate attesa la domanda congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio civile in Collevecchio (RI) il 22.03.2014, trascritto nei Registri dello
Stato Civile del predetto Comune (Atto n. 1, Serie I, Parte I, anno 2014);
- recepisce le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- dichiara le spese compensate.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Collevecchio (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 22 maggio 2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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