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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/10/2025, n. 1395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1395 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 3524/2023 R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa Rosanna Scollo
ha emesso la seguente
SENTENZA 2
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di opposizione all'esecuzione, promossa
DA
, in persona del suo liquidatore, sig. Parte_1
, nato a [...] il [...], con sede in Ispica, Via Gioberti Parte_2
n. 17(P.I. ), e , nato a [...] il [...] P.IVA_1 Parte_3
( ), residente in [...], rappresentati e C.F._1
difesi, per mandato rilasciato su foglio separato materialmente congiunto all'opposizione, dall'ON ON, ed elettivamente domiciliati presso il di lui studio in Ragusa, Via Dante n. 120/A
OPPONENTI
CONTRO
(di seguito , con sede in Controparte_1 CP_2
Roma, via G. Grezer 14, con C.F. e p. Iva , ente pubblico P.IVA_2 economico, che, in forza del disposto di cui all'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre
2016, n. 225, a decorrere dal 1 luglio 2017, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del
[...]
, tra cui , in persona del CP_3 Controparte_4 procuratore speciale, Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Sicilia
NC AV, giusta la procura speciale rilasciata da
[...] [...]
in data 22.06.2023, autenticata nella firma dal notaio Controparte_5
Dott. di Roma - Repertorio n.180134, raccolta n.12348, Persona_1 rappresentata e difesa, per mandato in calce alla comparsa costitutiva, dall'Avv. Antonella Fidelio, presso il cui studio in Ragusa, via Natalelli n°
56/c, è elettivamente domiciliata
E
(in Controparte_6 forma abbreviata “ ), Società con socio unico CP_7 Controparte_8
iscritta all'Albo delle Banche al n.74762.60, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma e cod.fisc. , p.iva , con P.IVA_3 P.IVA_4 sede legale in Roma al Viale America n.351, capitale sociale interamente versato di euro 204.508.690,00 aderente al Fondo interbancario di Tutela dei Depositi, nonché al Fondo Nazionale di Garanzia di cui all'art.62, comma
1 del D.Lgs. n. 415/1996, mandataria e gestore, in RTI, del Fondo pubblico di garanzia in favore delle PMI di cui alla legge n. 662/96, in persona del dr.
nato a [...] il [...], quale Amm.re Delegato e Persona_2
legale rappr.nte che agisce in virtù dei poteri di delega conferiti con delibera del C.d.a. della Banca in data 25.07.2023, depositata in atto pubblico di cui al verbale del 15.09.2023 redatto dal notaio di Roma, Rep. Persona_3
87779-Racc.n. 25644 (Reg.to a Roma il 22.09.2023 al n.25190 Serie 1/T), elett.te dom.ta in Napoli alla Via Carducci n.18, presso lo studio dell'Avv.
CO CO TA, dal quale è rappr.ta e difesa giusta procura in calce alla comparsa costitutiva
OPPOSTI 4
E
“ , con sede in Piazza Controparte_9 CP_9
Salimbeni n. 3, Cap. soc. € 7.453.450.788,44 alla data del 15/11/2022, iscritta nel Registro delle Imprese di al n. , stesso numero CP_9 P.IVA_5 di codice fiscale - banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del
Gruppo Bancario , iscritto all'Albo dei Gruppi Controparte_9
Bancari, codice banca 1030.6, codice Gruppo 1030.6, in persona della Dr.ssa nata a [...] il [...], nella sua qualità di CP_10
Deliberante con funzione "Credito Problematico" livello E5 della suddetta e rappresentante della medesima Controparte_9 giusta procura del 17 aprile 2023 ai rogiti Dott. Notaio in Persona_4 CP_9
(Rep. n. 42423/Racc. n.21712), rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola
Balistreri ed elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo pec in virtù di procura in calce rilasciata Email_1
su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente la presente comparsa di costituzione e risposta
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A 5
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione e Parte_1 Pt_3
impugnavano innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di
[...]
Ragusa le cartelle di pagamento n. 297 2022 00033981 51 000 e n. 297 2022
00033981 51 002, con le quali veniva loro richiesto il pagamento del complessivo importo di €. 139.797,35 (così distinto: - quanto ad €.
139.791,47 a titolo di Entrate coattive anno 2021; - quanto ad €. 5,88 a titolo di diritti di notifica spettanti a ), Controparte_11
chiedendo” “disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, - in via preliminare ed immediata, alla luce delle argomentazioni svolte in parte motiva, sospendere – inaudita altera parte – l'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento n. 297 2022 00033981 51 000 e n. 297 2022 00033981
51 002; accertare l'inesistenza di un valido titolo esecutivo e, conseguentemente, dichiarare, in virtù delle argomentazioni in narrativa, la nullità delle cartelle di pagamento impugnate;
accertare la violazione degli artt. 7 e 17 della L. n. 212/2000 e, conseguentemente, dichiarare la nullità della cartella impugnata;
accertare, anche incidenter tantum, la nullità della fideiussione omnibus sottoscritta in data 12.09.2014 dal sig. Parte_3 perché conforme allo schema ABI e, conseguentemente, dichiarare – in ragione di quanto esposto in narrativa – che lo stesso nulla deve per qualsiasi titolo e/o causa alle parti resistenti, stante lo spirare del termine
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previsto a pena di decadenza dall'art. 1957, cc. 2 e 3, c.c.-. Con vittoria di spese e competenze di lite da porre solidalmente a carico delle parti convenute. Salvo ogni diritto”.
Si costituiva, a mezzo controdeduzioni, l' Controparte_1
, la quale chiedeva “respinta ogni contraria istanza, eccezione e
[...] difesa, previo rigetto della istanza di concessione della sospensione della esecutorietà delle impugnate cartelle notificate per l'insussistenza dei motivi posti a fondamento della stessa, e previa dichiarazione della carenza di legittimazione passiva di in relazione ai Controparte_1
punti evidenziati nella parte motiva delle presenti controdeduzioni;
in ogni caso dire e ritenere del tutto infondato il proposto ricorso avverso le cartelle notificate per le motivazioni di cui alle presenti controdeduzioni e stante la piena e legittima efficacia esecutiva dei ruoli di cui alle rituali cartelle di pagamento notificate. Con le spese, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore e salvo ogni altro diritto”.
Si costituiva, altresì, giusta memoria depositata in data 04.08.2022, la la quale chiedeva Controparte_12 alla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa “Preliminarmente dichiarare il difetto di giurisdizione della Commissione Tributaria Provinciale adìta, in favore del Giudice Ordinario;
all'esito o comunque in via subordinata, autorizzare la chiamata in causa di Controparte_9 in persona del legale r.te pro tempore;
rigettare, in ogni caso, la
[...]
richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento impugnata, non sussistendone i presupposti di legge;
nel merito rigettare il ricorso nel merito perché infondato. In subordine, in caso di accoglimento della domanda, condannare la chiamata in causa a manlevare e tenere indenne la comparente da qualsiasi importo dovesse essere riconosciuto all'attore anche per spese legali e, comunque, a risarcire tutti i danni subìti e subendi dalla medesima comparente;
con vittoria delle spese di lite” 7
Con sentenza n. 405/2023, resa in data 09.06.2023, depositata il
18.08.2023, la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Ragusa dichiarava il proprio difetto di giurisdizione a decidere il ricorso, in favore del
Giudice Ordinario, dinanzi al quale i ricorrenti avrebbero dovuto riassumere il giudizio nei termini di legge.
riassumeva il giudizio in questione nei Parte_1 confronti di e di Controparte_11 [...]
reiterando quanto già richiesto ed Controparte_12 argomentato nel precedente atto di ricorso.
Si costituiva l , la quale chiedeva Controparte_13
“dichiarare la carenza di legittimazione passiva della concludente per i fatti esposti in narrativa e, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, dire e ritenere l'Ente impositore obbligato a tenere indenne e manlevare la concludente da qualsivoglia onere derivante dalla soccombenza in giudizio;
dire e ritenere correttamente motivata la cartella, rigettando, per l'effetto, l'avversa eccezione. Con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario. Salvo ogni altro diritto”.
Si costituiva anche Controparte_6 la quale chiedeva “Preliminarmente autorizzare la
[...]
chiamata in causa di rigettare la Controparte_9 richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento impugnata, non sussistendone i presupposti di legge;
nel merito, rigettare l'opposizione e, quindi, in via di eccezione, confermare il diritto di di procedere Controparte_6 esecutivamente, tramite l' nei Controparte_14 8
confronti di e di , confermando Parte_1 Parte_3
altresì la validità e legittimità delle cartelle di pagamento n.297 2022
00033981 51 000 e n.297 2022 00033981 51 002; in caso di accoglimento della domanda condannare la chiamata in causa a manlevare e tenere indenne la comparente da qualsiasi importo dovesse essere riconosciuto all'attore anche per spese legali e, comunque, a risarcire tutti i danni subìti e subendi dalla medesima comparente;
condannare l'attore e/o le chiamate in causa al pagamento di spese ed onorari del giudizio”.
All'esito dell'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, si costituiva la la quale chiedeva Controparte_9
“In via preliminare: - Ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della con riferimento a tutte le Controparte_9
eccezioni relative ai vizi formali dell'atto impugnato (la cui legittimazione spetta ad - Ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva CP_2
della con riferimento a tutte le Controparte_9 eccezioni relative alla mancanza del titolo esecutivo (la cui legittimazione spetta ad - Ritenere e dichiarare la litispendenza con Controparte_15 riferimento all'eccezione di nullità della fideiussione del 19 settembre 2014 sottoscritta dal Sig. (decisa con sentenza n° 339/2025 del Parte_3
Tribunale di Ragusa). Nel merito: - In qualsiasi caso, ritenere e dichiarare la legittimità dell'operato di e, per l'effetto, rigettare qualsivoglia richiesta di manleva - Rigettare l'opposizione promossa da Parte_1
e dal Sig. in quanto inammissibile, infondata in
[...] Parte_3
fatto ed in diritto, priva di prova o con qualsiasi altra statuizione;
- In subordine, rigettare anche solo parzialmente l'opposizione promossa da e dal Sig. in quanto Parte_1 Parte_3
inammissibile, infondata in fatto ed in diritto, priva di prova o con qualsiasi altra statuizione;
- Condannare Parte opponente e/o al Controparte_15 pagamento delle spese di causa in favore di . 9
Ciò premesso, l'opposizione in esame non appare meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Ed invero, deve affermarsi l'infondatezza dell'argomentazione di parte opponente attinente al difetto di motivazione delle cartelle impugnate, facendosi in esse riferimento all'Ente impositore, il
[...]
, “Entrate coattive anno 2021”, accanto Controparte_17
all'importo da pagare, per cui da tali elementi è dato evincere, seppure in maniera essenziale, il soggetto creditore/impositore, e per quale credito si chiede la riscossione;
alle cartelle, inoltre, è allegato il ruolo, emesso sempre da , in cui si legge “recupero agevolazioni Controparte_18 legge n. 662/96” e “surroga per escussione garanzia”. Si fà anche riferimento ad un avviso, sebbene la parte opponente neghi di aver ricevuto tale atto.
Nel ruolo si indica anche l'anno di riferimento (2021), nonché la causale “revoca contributo concesso, importo dovuto a seguito di escussione di garanzia di fondo pubblico 662/96”, e la specificazione della somma complessiva dovuta.
Appare con evidenza, pertanto, la natura e la causale del credito sotteso alle cartelle impugnate.
Il difetto di motivazione della cartella esattoriale non può comunque condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente, il quale abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati, ma abbia omesso di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa (cfr. Cass. Civ. SSUU. Sentenza n.11722 del 14/05/2010;
Cass. Sez.6-5, Ordinanza n.15580 del 22.06.17).
Nella specie, dal tenore delle difese ed argomentazioni svolte da parte opponente si rileva la consapevolezza in capo alla stessa del rapporto e delle 10
vicende sottostanti alla cartella, da cui era originato il credito in contestazione, per cui un'eventuale nullità per vizio formale dell'atto dovrebbe intendersi, in ogni caso, sanata per avvenuto raggiungimento dello scopo (cfr. Cass. 3707/2016).
A prescindere dalla fondatezza del dedotto difetto di motivazione, dovrebbe ritenersi l'avvenuta decadenza dalla possibilità di proporre dei vizi formali delle cartelle, ivi compresa la pretesa carenza di motivazione, stante il decorso del termine ex art. 617, comma 2, c.p.c.; la cartella di pagamento, infatti, in quanto estratto del ruolo, è da intendersi essa stessa quale titolo esecutivo, per cui eventuali vizi fatti valere, attenendo alla regolarità formale del titolo esecutivo, dovrebbero essere fatti valere ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovvero entro giorni venti dalla notifica del titolo esecutivo, come da rinvio disposto dall'art. 29, comma 2, D.lgs.n. 46/1999 (cfr. Trib. Monza n.
299/2014; Trib. Roma n. 1321/2018).
Nella specie, le cartelle in questione sono state notificate in data 07 aprile 2022, mentre il ricorso dinanzi alla CTP di Ragusa è stato notificato il
06 giugno 2022, ovvero ben oltre il termine di venti giorni di cui alla norma succitata.
Altrettanto infondato deve intendersi il secondo motivo di opposizione attinente al difetto di un idoneo titolo esecutivo prodromico alla cartella impugnata, atteso che il credito e la relativa procedura di riscossione sono stati correttamente documentati, e la procedura è stata avviata mediante estratto di ruolo, che costituisce, insieme alla relativa cartella di pagamento, titolo esecutivo.
L'attività di recupero espletata tramite ruolo esattoriale costituisce la speciale modalità operativa prevista dalla normativa specifica per il recupero del credito pubblico. Più precisamente, ai sensi dell'art.2, co.4 del
D.M. del 20.6.2005, "In caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi 11
dell'art.1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art.9, co.5, del d.lgs. 31.3.1998 n.123, la procedura esattoriale di cui all'art.67 del decreto del Presidente della Repubblica 28.1.1988, n.43, così come sostituita dall'art.17 del d.l.26.2.99, n.46”.
La formalizzazione del credito mediante l'iscrizione a ruolo esattoriale e la notifica della relativa cartella a mezzo dell , Controparte_19 attesa la natura pubblicistica del credito, è del tutto legittima.
L'art.9 co.5 del d.lgs.123/1998 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese) prevede che al recupero dei crediti di cui al medesimo decreto “si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n.43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”.
Il decreto legislativo 123/1998 riguarda “gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, di seguito denominati "interventi", concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi” (art.1 comma 1), e l'agevolazione concessa dal Fondo di garanzia per il tramite del rientra Controparte_12 senz'altro nei predetti interventi.
Il comma 4 dell'art. 9 del medesimo decreto, che individua i casi per i quali è possibile avviare la procedura di riscossione esattoriale, si riferisce, oltre che alle ipotesi di revoca del finanziamento, anche ai casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca “comunque disposta per azioni o fatti addebitati all' impresa beneficiaria”, espressione nella quale non può non ricomprendersi anche l'inadempimento, da parte 12
dell'impresa beneficiaria, del contratto di mutuo garantito dall'intervento di sostegno pubblico.
Per effetto, dunque, del richiamo all'art. 9 comma 5 d. lgs. 123/1998, contenuto nell'art.2 co.4 DM 20.6.2005 n.18456, il credito derivante dal finanziamento erogato, e rimasto inadempiuto, è titolo per l'iscrizione a ruolo ai fini dell'istaurazione della procedura di riscossione esattoriale, sicché, anche qualora si volesse aderire alla tesi della natura privatistica di tale credito, del tutto legittima è l'iscrizione a ruolo delle somme corrisposte dal Fondo di Garanzia, costituendo l'art.9 comma 5 d.lgs.123/1998 la deroga tipizzata alla disciplina prevista dall' art.21 del d. lgs. 46/1999 (cfr. sentenze del Tribunale di S.M. Capua Vetere n.1499/2020 del 18/06/2020,
n.1544/2020 del 24/06/2020; Tribunale di Napoli n.4090/2019 del
16/04/2019, Tribunale di Napoli Nord n. 731/2019 del 13/03/2019).
La legittimità dell'iscrizione a ruolo del credito vantato dal
, essendosi quest'ultimo surrogato nei diritti vantati Controparte_12
dalla banca mutuante, trova tuttavia il suo fondamento nella tesi, cui questo Giudice ritiene di aderire, secondo cui, nelle ipotesi di finanziamento mediante intervento del fondo di garanzia per le PMI ex legge 662/1196, debbano essere tenuti distinti, da un lato, il rapporto privatistico intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria ed i fideiussori, in quanto fondato sul contratto di finanziamento e, dall'altro, quello riguardante , in qualità di gestore del fondo di Controparte_12 garanzia per le PMI, l'impresa beneficiaria ed i fideiussori di quest'ultima, fondato, viceversa, sulla garanzia prevista dalla l.662/96, e sulla surroga legale all'ente finanziatore di cui all'art. 2, comma 4, DM 20.6.2005 n.
18456.
Quest'ultimo rapporto ha, infatti, natura pubblicistica, in ragione della fonte legale di regolamentazione del rapporto e della funzione svolta dalla garanzia, per cui, a seguito dell'escussione del fondo di garanzia e del pagamento in favore dell'istituto finanziatore da parte di CP_12
, si realizza una surroga ex lege che consente immediatamente a
[...] quest'ultimo di agire nei confronti dell' impresa finanziata e di eventuali 13
garanti, senza che le vicende relative al diverso rapporto di natura privatistica possano incidere sulla procedura esattoriale.
Deve pertanto ritenersi legittimo il ricorso alla procedura di riscossione coattiva esattoriale da parte del e Controparte_12
dell' Riscossione, alla stregua di quanto previsto dall'art. 9, CP_19 comma 5, del d.lgs. 123/1998.
Peraltro, sul punto, la materia delle garanzie concesse dal Fondo di garanzia per le PMI è stata integrata e modificata con la disciplina speciale dettata dall'art.
8-bis, 3° comma, D.L. n.3/2015, convertito dalla L. 24/03/15
n. 33, che ha espressamente sancito che “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di Garanzia di cui all'art. 2 co.
100 lett. a) della L. 23/12/96 n.662, costituisce credito privilegiato che prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante... Al recupero di predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 26/02/99 n.46 e successive modificazioni”.
Il titolo esecutivo attivato con le cartelle di pagamento come quelle in esame è costituito dunque dalla liquidazione della perdita, deliberata dal e dalla conseguente escussione di tali importi da parte della banca finanziatrice, e surrogazione legale del nei confronti di quest'ultima, e la riscossione tramite ruolo non rappresenta una scelta o facoltà discrezionale del gestore del fondo ma la procedura obbligatoriamente prescritta dalla legge.
Nelle ipotesi di finanziamento mediante intervento del fondo di garanzia, ex L. n. 662 del 1996, vanno necessariamente tenuti distinti il rapporto intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria ed i fideiussori, che ha natura privatistica, in quanto fondato sul contratto di finanziamento, e quello che si instaura fra qualità Controparte_20 di gestore del fondo di garanzia-, l'impresa beneficiaria ed i fideiussori di quest'ultima, il quale è fondato sulla garanzia prevista dalla l. n.662 del 96, e 14
sulla surroga legale all'ente finanziatore di cui dall'art 2 comma 4 D.M.
20.6.2005 n.18456.
Quest'ultimo rapporto ha, infatti, natura pubblicistica, in ragione della fonte legale di regolamentazione dello stesso, e della funzione svolta della garanzia, volta alla realizzazione di finalità pubblicistiche.
La stessa Suprema Corte di Cassazione (n.1005/2023 del 16.1.2023;
n.36513/2023 del 29.12.2023; 3118/2024 del 2.2.2024) ha, di recente, ribadito la legittimità della riscossione esattoriale, nella materia che ci occupa, ai sensi dell'art. 17 d.lgs. 46/1999, in quanto conseguenziale alla natura pubblicistica, e non già privatistica, del credito del CP_12
, che, attraverso la surrogazione, non recupera più il credito di
[...] diritto comune dell'istituto bancario privato, bensì mira a riacquisire risorse di natura pubblica alla disponibilità del Fondo di Garanzia, al fine di utilizzarle in altre operazioni analoghe (cfr. anche Cassazione n.1005/2023 del 25.10.2022: “questa Corte ha in effetti già avuto modo di ribadire che la previsione dell'art.
8-bis citato (art.8bis DL 3/15), inerente alla speciale natura privilegiata del credito quale generato dalla surrogazione in questione, distinto da quello privatistico bancario generato dall'originario finanziamento, è ripetitiva di un regime generale .. (Cass.25.11.2019
n.30621, 20.1.2019 n.2664)”.
In materia di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di detto Controparte_12 garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del
1999 (cfr. Cass. n.36513/2023 del 29.12.2023, n.3118/2024 del 2.2.2024).
La previsione del recupero mediante cartella esattoriale deve ritenersi esperibile da parte del soggetto erogatore ( , oltre che nei CP_15 15
confronti del soggetto in cui favore il credito è stato erogato, anche nei riguardi del fideiussore del detto beneficiario, in quanto trattasi di surrogazione legale, ai sensi dell'art. 1203, n. 5, cod. civ.
L'art.
8-bis D.L. n.3/2015 (convertito con modifiche dalla Legge
n.33/2015) ha chiaramente previsto, al comma 3, che il diritto alla restituzione, azionato dalla vale non solo “nei confronti del Pt_4 beneficiario finale”, ma anche “dei terzi prestatori di garanzie”.
Ne consegue che ha un diritto di credito nei confronti degli CP_7 opponenti, non in forza della richiamata fideiussione, bensì in virtù di espresse disposizioni normative, che hanno determinato una surroga legale, ex art.1204 c.c., che opera anche nei confronti dei terzi, che hanno prestato garanzia per il debitore.
Inaccoglibile, infine, deve intendersi l'eccezione di nullità della fideiussione omnibus assunta da , perchè conforme allo Parte_3 schema ABI.
Ed invero, pur non essendo configurabile un'ipotesi di litispendenza, la quale richiede un'identità di cause, non è integrabile alcuna nullità della garanzia assunta, atteso che “Il garante, al fine di invocare legittimamente la nullità della fideiussione per violazione dello schema ABI ex provvedimento
2 maggio 2005 deve dare prova: della conformità della fideiussione da lui sottoscritta allo schema ABI con la precisazione per cui se eccepisce la sola deroga all'art. 1957 c.c. l'eventuale nullità potrebbe involgere la sola clausola derogativa e non l'intero rapporto fideiussorio;
dell'esistenza di un accordo anticoncorrenziale a monte del contratto, precisando che i provvedimenti dell'AGCM sono prova presuntiva qualificata dell'esistenza di un accordo anticoncorrenziale, il quale, in quanto tale, non è però sottratto all'ordinario onere di allegazione e prova che incombe all'attore o all'opponente; del fatto che tale contratto ha concretamente leso la sua sfera di libertà economica” (cfr. Tribunale Roma sez. XVII, 01/07/2020, n.
9357). 16
E' un principio giurisprudenziale ormai consolidato quello secondo cui il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia non costituisce una prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, con riguardo alle fideiussioni – come quella oggetto di causa – stipulate in un periodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha coperto un arco temporale compreso tra il
2002 ed il maggio 2005. Parte attrice è stata, pertanto, ritenuta onerata dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2 della Legge 287/90 (cfr. Trib. Milano 30 settembre 2021).
In tema di nullità “antitrust” delle fideiussioni conformi allo schema
ABI, la prova privilegiata costituita dalla delibera della Banca d'Italia n.
55/2005 incide soltanto sui contratti di fideiussione omnibus stipulati nell'arco temporale che va dal 2002 al 2005 (Tribunale di Spoleto, Sez. civile, sentenza n° 82 del 28 gennaio 2023).
Dunque, la mera coincidenza contenutistica della fideiussione con le clausole nulle dello schema ABI non è sufficiente per dimostrare l'illiceità delle stesse, essendo invece necessaria la dimostrazione che la Banca abbia adottato una condotta anticoncorrenziale.
La fideiussione “deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova” (cfr.
Cass. 30383/2024; Cass. 2683/2025, 2432/2025, 1170/2025).
Non è sufficiente, pertanto, che il contenuto del contratto di fideiussione del 12/9/2014 sia speculare rispetto a quello stigmatizzato dalla
Banca d'Italia con il suddetto provvedimento. In effetti, se si considera che il 17
provvedimento della Banca d'Italia ha sanzionato, nel maggio 2005, con la nullità tre clausole dello schema ABI nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme, in quanto restrittive della concorrenza e della libertà contrattuale dei clienti delle banche, è di tutta evidenza come chi deduca la nullità di una fideiussione sotto tale profilo, ma con riguardo a un periodo di tempo distante di anni, deve dimostrare che lo stesso schema sia espressione di una perdurante intesa anticoncorrenziale, in quanto le clausole in questione venivano applicate in modo uniforme o comunque l'approvazione di detto schema risultava imposto dalla banca quale condizione necessaria per l'erogazione di finanziamenti (cfr. in tal senso,
App. Roma, sentenza n. 934/2025 del 10/2/2025).
Ne consegue che, in mancanza di prova dell'esistenza di un accordo anticoncorrenziale nel periodo di sottoscrizione della fideiussione del
12/9/2014, ovvero in difetto dell'allegazione e della dimostrazione di elementi costitutivi di una fattispecie di illecito anticoncorrenziale, non può essere accolta né l'eccezione di nullità totale della suddetta fideiussione, né quella subordinata di nullità parziale di essa.
Alla luce delle considerazioni suespresse l'opposizione in esame non appare meritevole di accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo;
la parte opponente sarà tenuta al pagamento delle spese processuali anche nei confronti della terza chiamata ( , essendo CP_21
stata la sua chiamata in causa giustificata dalle difese svolte dall'opponente medesima.
P.Q.M.
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Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe rigetta l'opposizione proposta da e Parte_1
, avverso le cartelle di pagamento n. 297 2022 00033981 Parte_3
51 000, notificata a in data 07.04.2022, e n. 297 Parte_1
2022 00033981 51 002, notificata a in data 07.04.2022, e per Parte_3
l'effetto conferma gli atti citati.
Condanna gli opponenti, in solido tra di essi, a rifondere le spese processuali sostenute dalle controparti, , Controparte_11
Controparte_12 [...]
da liquidarsi in favore di ciascuna di esse in euro Controparte_9
3.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA
e CPA come per legge;
spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario dell . Controparte_13
Così deciso, in Ragusa il 03 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.sa R. Scollo